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Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all’online sexist hate speech nello spazio digitale europeo

Morini, Claudia

Abstract

The impact of technological innovation on freedom of expression – also due to the massive and rapid spread of social media – leads to a renewed reflection on the possible limits and balances with other rights to which this right may be subject. In particular, a drift of this freedom is today represented by the phenomenon of online sexist hate speech against women journalists, which primarily damagestheir dignity, besides causing a worrying chilling effect on their freedom of expression. The present work, therefore, reconstructs the International and European context in relation to the fight against this hateful practice that, indeed, also poses a threat to democracy itself

Full text

Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 3 DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Giuseppe D’Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell’UE, Università dell’Insubria Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017 Indice-Sommario 2022, n. 3 Editoriale Novae e veteres “frontiere” della cittadinanza europea Angela Di Stasi p. 1 Saggi e Articoli In tema di immunità dello Stato dalla giurisdizione: il complesso bilanciamento tra tutela dei diritti della persona e prerogative della Santa Sede Silvia Cantoni The European Union External Action, Administrative Function and Human Rights Protection under the Lens of the EU Ombudsman and a Recent Strategic Initiative Francesca Martines Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all’online sexist hate speech nello spazio digitale europeo Claudia Morini La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto privacy v. security Michele Nino Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti dal fanciullo Giuseppina Pizzolante International Sanctions of the European Union in Search of Effectiveness and Accountability Alfredo Rizzo Commenti e Note La risposta della Commissione europea al “deterioramento” del diritto di asilo in Grecia: riflessioni sull’attenuato attivismo dell’Istituzione “guardiana dei Trattati” Marcella Cometti La migrazione legale per motivi di lavoro a due anni dalla presentazione del “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”: una riforma (in)compiuta? Francesca Di Gianni p. 16 p. 39 p. 67 p. 105 p. 134 p. 158 p. 175 p. 211 Questioni giuridiche e problemi di tutela dei diritti fondamentali nella risposta dell’Unione europea alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori Mirko Forti Environmental Solidarity in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards the Judicial Protection of (Intergenerational) Environmental Rights in the EU Emanuele Vannata p. 245 p. 266 Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 3, pp. 67-104 DOI:10.26321/C.MORINI.03.2022.04 www.fsjeurostudies.eu LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE GIORNALISTE: IL CONTRASTO ALL’ONLINE SEXIST HATE SPEECH NELLO SPAZIO DIGITALE EUROPEO Claudia Morini SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il quadro giuridico universale. – 3. Il contesto regionale europeo: l’azione del Consiglio d’Europa. – 4. Il ruolo dell’Unione europea nella protezione delle giornaliste: tra divieto di discriminazione e tutela della libertà di espressione. – 5. Segue. L’impegno dell’UE per arginare il fenomeno dell’hate speech online. – 6. Segue. Il contrasto all’online sexist hate speech quale elemento della lotta alla violenza contro le donne. – 7. Riflessioni conclusive. 1. Considerazioni introduttive Nelle società contemporanee le tecnologie digitali «can play an important role in empowering women and girls to exercise all human rights, including the right to freedom of opinion and expression, and in their full, equal and effective participation in political, economic, cultural and social life» 1 . L’emancipazione femminile, dunque, si rafforza anche grazie alla promozione dell’accesso alle nuove tecnologie per tutte le donne, strumenti che ne favoriscono la partecipazione alla vita pubblica e possono costituire un importante ausilio anche nelle loro vite professionali 2 . In questo contesto, lo spazio digitale rappresenta senz’altro un ‘luogo’ in cui poter esercitare uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale, un vero Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.  Professoressa associata di Diritto dell’Unione europea, Università del Salento. Indirizzo e-mail: [email protected]. Coordinatrice del Modulo Jean Monnet “EU-ProWomen – Protection and Promotion of Women’s Rights in the European Legal Order: from Gender Equality to Active Participation in the Democratic Life of the European Union”. 1 Vedi Resolution adopted by the Human Rights Council on 5 July 2018, Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts, A/HRC/RES/38/5, del 17 luglio 2018, p. 2. 2 Sull’importanza dell’accesso a internet come strumento di partecipazione democratica nell’Unione europea vedi, S. ATTOLINI, L’accesso alla Rete in una società democratica. Il diritto di accesso ad Internet del cittadino europeo, Lecce, 2020. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 68 e proprio ‘elemento essenziale’ delle democrazie, ovvero la libertà di espressione 3 : non è possibile, infatti, parlare di democrazia se manca o se è fortemente limitato un effettivo flusso di opinioni e un libero e aperto confronto tra esse. Per il suo ruolo essenziale nella società democratica, la libertà di espressione è riconosciuta e tutelata come diritto fondamentale a livello internazionale universale, regionale e negli ordinamenti nazionali 4 . L’impatto dell’innovazione tecnologica sulla libertà di espressione – anche in ragione della massiccia e rapida diffusione dei social media – induce a una rinnovata riflessione sui possibili limiti e ‘bilanciamenti’ con altri diritti cui questo diritto può essere soggetto: si pensi, ad esempio, alla tutela della dignità della persona 5 . Ciò premesso, occorre rilevare che vi sono, purtroppo, fenomeni sociali sempre più diffusi che vanno proprio a ledere tale dignità e che possono, da un lato, costituire un abuso del diritto alla libertà di espressione di chi la esercita in modo improprio e, dall’altro, interferire con la libertà di espressione e con la dignità dei soggetti che ne sono vittime: l’hate speech online è uno di questi 6 . 3 In proposito vedi, Corte europea dei diritti dell’uomo, Handyside v. United Kingdom, ricorso n. 5438/72, sentenza del 7 dicembre 1976, laddove si fa riferimento alla libertà di espressione come a «one of the essential foundations of a democratic society» (par. 49). 4 A livello costituzionale, la libertà di espressione è riconosciuta dall’art. 21 della nostra Costituzione, in base al quale «[t]utti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. […] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». Il pensiero e la sua esternazione coinvolgono, come ognuno può immediatamente intuire, tanto il profilo della comunicazione privata con altri in condizione di riservatezza – esaurendosi così nell’ambito dei rapporti privati di ciascuno – quanto la dimensione della manifestazione del proprio pensiero a tutti in forma pubblica, producendo così un’interazione con il resto della collettività. La convivenza fra esseri liberi ed eguali si alimenta dal confronto fra opinioni diverse, tra verità relative di cui ciascuno è portatore in rapporto alla propria sensibilità e percezione della realtà. Di qui, peraltro, lo stretto legame fra la libertà di manifestazione del pensiero e la democraticità stessa di un sistema che, garantendo e concretamente attuando il libero confronto fra opinioni, giudizi e convinzioni diverse in campo politico, religioso, culturale ed economico realizza un circuito di comunicazione aperta e trasparente fra società civile e Stato. 5 Ciò è una conseguenza della circostanza per cui, come è noto, non si tratta di un “diritto assoluto”: l’esigenza di garantire la libertà e il pluralismo dei media e la libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione, possono essere pienamente garantite soltanto nel rispetto delle altre libertà e diritti umani. 6 In generale, sull’hate speech vedi E. BARENDT, Freedom of Speech, Oxford, 2007; M. ELBAHTIMY, The Right to Be Free from the Harm of Hate Speech in International Law of Human Rights, in Centre of Governance and Human Rights, Working Paper n. 7, University of Cambridge, 2014; O. POLLICINO, M. BASSINI, Free Speech, Defamation and the Limits to Freedom of Expression in the EU: A Comparative Analysis, in A. SAVIN, J. TRZASKOWSKI (eds.), Research Handbook on EU Internet Law, 2014, p. 508 ss.; O. POLLICINO, G. DE GREGORIO, “Hate speech”: una prospettiva di diritto comparato, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, p. 421 ss.; O. POLLICINO, G. PITRUZZELLA, S. QUINTARELLI, Parole e potere: libertà d’espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017; D. TEGA (a cura di), Le discriminazioni razziali ed etniche, Roma, 2011; M. ROSENFELD, Hate Speech in Constitutional Jurisprudence. In The Content and Context of Hate Speech, Cambridge, 2012; L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione: l’istigazione all’odio razziale, Padova, 2009; J. WALDRON, The Harm in Hate Speech, Harvard, 2012. Invece, sullo specifico problema dell’hate speech in rete vedi, tra gli altri, S. ASSIMAKOPOULOS, F.H. BAIDER, S.H. MILLAR, Online Hate Speech in the European Union. A DiscourseAnalytic Perspective, Cham, 2017; M. CASTELLANETA, P. DE SENA, La libertà di espressione e le norme Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 69 Perché ci sia hate speech è necessario che concorrano tre elementi costitutivi: la manifesta volontà di incitare all’odio; un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza; il rischio che tali atti si verifichino. Gli sviluppi tecnologici hanno senz’altro favorito la condivisione di informazioni e idee; essi hanno perfino rafforzato la nostra capacità di promuovere e difendere i diritti fondamentali. Ma, sono anche diventati strumento al servizio di alcune forme di violenza, tra le cui peggiori espressioni vi è proprio l’hate speech online. Vittime ‘privilegiate’ di tale pratica sono spesso le donne e, soprattutto, alcune categorie: si tratta, in prevalenza, di quelle che manifestano un’emancipazione rispetto a ruoli precostituiti; tra queste, la categoria delle giornaliste risulta essere particolarmente colpita 7 . Ed è in queste ipotesi che spesso si concretizza una manifestazione peculiare del discorso d’odio, ovvero l’online sexist hate speech 8 . internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook, in SIDIBlog, 20.01.2020; R. DELGADO, J. STEFANCIC, Hate Speech in Cyberspace, in Wake Forest Law Review, 2014, p. 319 ss.; I. GAGLIARDONE, D. GAL, T.H. ALVES, G. MARTÍNEZ, Countering Online Hate Speech, Paris, 2015; V. NARDI, I discorsi d’odio nell’era digitale: quale ruolo per l’internet service provider? in Diritto penale contemporaneo, 2019/2, p. 268 ss.; E. NALIN, Libertà di espressione tramite facebook e hate speech, in Sud in Europa, febbraio 2020, p. 13 s.; A. ROVERSI, L’odio in rete, Bologna, 2006; G.M. RUOTOLO, A Little Hate, Worldwide! Di libertà d’opinione e discorsi politici d’odio on-line nel diritto internazionale ed europeo, in Diritti umani e diritto internazionale, 2020, p. 549 ss.; A. TSESIS, Hate in Cyberspace: Regulating Hate Speech on the Internet, in San Diego Law Review, 2001, p. 817 ss.; A. VERZA, La cultura dell’odio antifemminista: mascolinità tossica nel web, in A. VERZA, S. VIDA (a cura di), Postfemminismo e neoliberalismo, Parma, 2020; G. ZICCARDI, L’odio online, Milano, 2016; ID., Online Political Hate Speech in Europe, The Rise of New Extremisms, Cheltenham-Northampton, 2020. 7 In proposito, si veda il Research Discussion Paper “The Chilling: Global trends in online violence against women journalists”, UNESCO, 2021: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377223. La questione del contrasto all’hate speech online contro le giornaliste è strettamente connessa anche a quella altrettanto importante e più generale della loro sicurezza. Di recente, invero, vi sono stati diversi atti e iniziative internazionali sul tema. A mero titolo esemplificativo, ricordiamo: la Risoluzione dell’Assemblea Generale ‘on the safety of journalists and the issue of impunity’ (A/RES/76/173), la Risoluzione dello Human Rights Council del 2020 ‘on the safety of journalists’ (A/HRC/RES/45/18) e la Windhoek+30 Declaration on information as a public good del 2021 (UNESCO General Conference Resolution 41C.41: https://en.unesco.org/sites/default/files/windhoek30declaration_wpfd_2021.pdf). Sulle due risoluzioni si tornerà oltre; quanto, invece, alla Dichiarazione adottata in occasione della UNESCO World Press Freedom Day Global Conference – che si è tenuta a Windhoek, Namibia dal 29 aprile al 3 maggio 2021 – in essa si è affermato innanzitutto che «as a public good, information empowers citizens to exercise their fundamental rights, supports gender equality, and allows for participation and trust in democratic governance and sustainable development, leaving no one behind; […]» (par. 7, corsivo nostro), e si è mostrata poi preoccupazione per «the increasing proliferation, amplification and promotion, through human and automated systems, of potentially harmful content digitally, including disinformation and hate speech, which undermines people’s rights and the quality of collective public debate;» (par. 11). Ulteriori cause di preoccupazione sono poi risultate essere le «enduring and new threats to the safety of journalists and the free exercise of journalism, including killings, harassment of women, offline and online attacks […]» (par. 13, corsivi nostri). Infine, tra le richieste specifiche indirizzate ai Governi vi è quella di «taking measures to reinforce the safety of journalists, including with a specific focus on women journalists» (par. 16, corsivo nostro). Da menzionare in questa sede è poi un’importante iniziativa globale in tema di protezione dei giornalisti: lo UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, avviata dall’UNESCO nel 2012: https://en.unesco.org/un-plan-action-safety-journalists. 8 Esula dalle finalità di questo scritto soffermarsi sulla questione del ‘sessismo’ come deprecabile fenomeno socio-culturale, che permea a tutti i livelli le nostre società di matrice ancora largamente patriarcale, dal quale pure si prendono le distanze. Esso, invero, è espressione di una sottocultura che vede persistere una concezione di inferiorità del genere femminile rispetto a quello maschile, che vorrebbe relegare la donna al Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 70 Il Consiglio d’Europa ha qualificato questa specifica forma di discorso d’odio online defininedolo «one of the expressions of sexism, which can be defined as any supposition, belief, assertion, gesture or act that is aimed at expressing contempt towards a person, based on her or his sex or gender, or to consider that person as inferior or essentially reduced to her or his sexual dimension» 9 . Il discorso d’odio sessista, dunque, è quello che si manifesta con espressioni volte a diffondere, incitare, promuovere o giustificare l’odio basato sul sesso. Nel 2021 il Premio Nobel per la Pace è stato conferito a due giornalisti: Dmitry Muratov e Maria Ressa 10 . Quest’ultima, giornalista filippina naturalizzata americana e co-fondatrice del sito giornalistico Rappler, tra le altre difficoltà che ha dovuto affrontare nello svolgimento della sua professione, ha subito anche online sexist hate speech. In quanto vittima, essa ha sovente ricordato come purtroppo bloccare, silenziare, segnalare, eliminare o, se possibile, ignorare gli attacchi da parte di chi li subisce non sia sempre sufficiente, in quanto «[y]ou don’t know when it will jump out from the virtual world and sneak into the physical world» 11 . In proposito, stando a un’indagine effettuata in 125 Paesi, «7 giornaliste su 10 sono state vittime di aggressioni online»: questi dati, comunicati da Guilherme Canela, direttore dell’Ufficio per la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti dell’UNESCO nel corso di un’intervista rilasciata nel febbraio 2022, ci danno contezza della grave entità del fenomeno di cui ci stiamo occupando 12 . Le giornaliste, infatti, sono sempre più spesso bersaglio di violenze online, legate a campagne di disinformazione margine della società, in un’ottica di oppressione e subordinazione, e che continua a essere strisciante in moltissimi contesti e, spesso, causa purtroppo di violenze fuori e dentro le mura domestiche. Il linguaggio sessista, inoltre, continua a permeare anche ambiti nei quali il pluralismo, la parità e la centralità dei diritti fondamentali dovrebbero essere promossi e tutelati, quali la stampa e la stessa magistratura. In proposito, si veda una recente condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per gli stereotipi sessisti contenuti in una sentenza della Corte di appello di Firenze relativa a una violenza sessuale di gruppo subita da una donna: Corte EDU, caso J.L. c. Italia, ricorso n. 5671/16, del 27 maggio 2021. Per una interessante ricostruzione del fenomeno dell’hate speech online contro le donne e del suo impatto negativo sul raggiungimento effettivo dell’uguaglianza di genere si veda, K. BARKER – O. JURASZ, Online violence against women as an obstacle to gender equality: a critical view from Europe, in European Equality Law Review, 1/2020, p. 47 ss.: https://www.migpolgroup.com/wp-content/uploads/2020/07/27juli-WEBEELR2020-1.pdf. Per una panoramica su diverse questioni legate agli studi di genere vedi, invece, R. WODAK, Gender and Discourse, 1997, London. 9 Vedi Council of Europe, ‘Combating sexist hate speech’, 2016: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016 80651592. 10 La motivazione è stata la seguente: “per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura”. Dmitry Muratov è il Caporedattore della Novaya Gazeta, e faceva parte del gruppo iniziale di giornalisti che aveva fondato il periodico nel 1993, dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Ha dedicato il premio Nobel per la pace all’oppositore del Cremlino, Alexei Navalny, tuttora incarcerato, e a tutti i giornalisti del giornale che sono stati assassinati: dal 2000, ben sei, tra cui l’indimenticata Anna Politkovskaya. 11 La ex corrispondente di guerra per la CNN nonchè presidente di giuria dell’UNESCO World Press Freedom Prize ha anche affermato che nessuna delle sue molteplici e dolorose esperienze sul campo l’avevano preparata ad affrontare «the massive and destructive campaign of gendered online violence» di cui è stata vittima negli ultimi anni. Vedi: https://www.icfj.org/our-work/maria-ressa-big-data-analysis. 12 Vedi: http://www.agi.it/estero/news/2022-02-17/allarme-unesco-giornaliste-donne-vittime-online15667014/. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 71 orchestrate da Stati, attori politici, misogini e reti complottiste; sono altresì diventate bersaglio di comunità online mobilitate per destabilizzare le democrazie e frenare la libertà di espressione 13 . Il dato più sconcertante, infine, è che queste donne sono anche sempre più esposte alla violenza offline collegata agli attacchi online, così come rilevato anche dalla stessa Ressa 14 . Date queste non confortanti premesse, con il presente scritto ci proponiamo di analizzare l’azione internazionale ed europea in relazione all’online sexist hate speech contro le giornaliste, attraverso l’indagine sull’adeguatezza, sull’effettività e sui limiti delle diverse fonti attualmente esistenti e applicabili a questa fattispecie, nonché sulle prospettive evolutive in materia 15 . 2. Il quadro giuridico universale Da un punto di vista generale, il fenomeno dell’online sexist hate speech è, innanzitutto, strettamente connesso alla libertà di espressione, sia se lo si considera dalla prospettiva di chi utilizza espressioni di odio o discriminatorie celandosi dietro la sua ‘libertà di esprimersi’ 16 , sia se ci poniamo nell’ottica delle giornaliste vittime, le quali, a seguito dell’esercizio del loro legittimo diritto alla libertà di espressione, subiscono violenti attacchi e, pertanto, possono come estrema conseguenza ‘rinunciare’ a continuare ad esercitare quel diritto. D’altro canto, esso è ugualmente connesso ad altri aspetti rilevanti in materia di diritti umani, ovvero il divieto di discriminazione in base al sesso e il contrasto alla violenza contro le donne in quanto, come vedremo, è spesso nel contesto 13 Vedi Online violence Against Women Journalists: A Global Snapshot of Incidence and Impacts, UNESCO, 2020: https://www.icfj.org/sites/default/files/202012/UNESCO%20Online%20Violence%20Against%20Women%20Journalists%20- %20A%20Global%20Snapshot%20Dec9pm.pdf. 14 Vedi: https://ethicaljournalismnetwork.org/fighting-back-prolific-online-harassment-philippines. 15 Ai fini del presente lavoro, per ‘giornalismo’ intendiamo riferirci a: «a function shared by a wide range of actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, […]». Vedi Human Rights Committee, General comment No. 34 (2011) on the freedoms of opinion and expression, par. 44: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/31/PDF/G1145331.pdf?OpenElement. 16 Sul ‘peso delle parole’ e la loro possibile interazione con i diritti umani, riportiamo un’interessante riflessione di J. Martínez García: «No se trata sólo de palabras constructivas, que permiten ocupar posiciones y vivir cómodamente. Son también palabras irritantes y ofensivas, que dejan heridas. Palabras resistentes que hacen indagar y empujan, que se nos ponen delante como de improviso. Palabras temibles que golpean y asustan. Palabras imperantes e imperiosas, irrefrenables, que no se cansan de encontrar ocasiones para intervenir. Endeudados constantemente por esas palabras agotadoras e insaciables no podemos considerarlas cosa poseída. El lenguaje no sólo va construyendo el mundo sino que a la vez lo desestabiliza. Arrastra palabras que germinan y se abren en signos de interrogación. Palabras hostiles e irrecusables que comparecen cargadas de razones». Vedi J.I. MARTINEZ GARCIA, Los derechos humanos y el poder del lenguaje, in Derechos y Libertades, 1999, p. 335 ss., in specie p. 338. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 78 agli Stati, in relazione all’hate speech online si chiede di proibire «incitement to hatred against women journalists, online and offline, and other forms of abuse and harassment through relevant policy and legal measures that comply with international human rights law» (par. 10, lett. o). Lo stretto legame tra tutela dei diritti umani e protezione delle giornaliste da discorsi d’odio è, dunque, chiaramente riconosciuto anche in questa sede altamente qualificata. Di notevole rilievo in quanto espressione di un’ormai incontrovertibile sensibilità degli organismi internazionali di tutela dei diritti umani verso il tema del contrasto all’hate speech online, anche di matrice sessista sono, infine, anche alcune relazioni dei Relatori speciali delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze; ai fini del nostro lavoro prenderemo brevemente in considerazione il Report sulla violenza online contro le donne e le ragazze dalla prospettiva dei diritti umani del 18 giugno 2018 e quello sulla lotta contro la violenza nei confronti delle giornaliste del 6 maggio 2020 36 . Nel primo, innanzitutto si evidenzia come le giornaliste – insieme alle attiviste per i diritti umani e alle donne impegnate in politica – siano prese di mira, minacciate, molestate o addirittura uccise proprio in ragione della loro attività professionale. Quanto alla dimensione ‘virtuale’ di tale violenza, questa si concretizza in minacce online, generalmente di natura misogina, molte volte sessualizzata e specificamente di genere: purtroppo, la natura violenta di queste minacce ha spesso come conseguenza una sorta di ‘autocensura’ delle vittime: «The definition of online violence against women therefore extends to any act of gender-based violence against women that is committed, assisted or aggravated in part or fully by the use of ICT, such as mobile phones and smartphones, the Internet, social media platforms or email, against a woman because she is a woman, or affects women disproportionately» (par. 23) 37 . e si pone in antitesi rispetto all’idea della valorizzazione dell’importanza per le società democratiche dell’attività giornalistica. 36 Vedi Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective, A/HRC/38/47, del 18 giugno 2018 e Combating violence against women journalists, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, A/HRC/44/52, del 6 maggio 2020. Come è noto, questi esperti individuali in materia di diritti umani – il cui mandato può essere sia tematico come nei casi in esame, che riferibile a una specifica area geografia – rientrano tra le c.d. Special Procedures dello Human Rights Council: https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council. Sulla figura del Relatore speciale vedi, tra gli altri, S.P. SUBEDY, Protection of Human Rights Trhough the Mechanism of UN Special Rapporteurs, in Human Rights Quarterly, 2011, p. 201 ss.; ID., The Role of the Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council in the Development and Promotion of International Human Rights Norms, in International Journal of Human Rights, 2011, p. 155 ss.; A.C. BERGER, Special Rapporteurs of Human Rights, in Max Plank Encyclopedia of Public International Law, 2013, p. 1 ss. In generale, sulle procedure speciali delle Nazioni Unite vedi, tra gli altri, I. NIFOSI, The UN Special Procedures in the Field of Human Rights, Antwerpen, Oxford, 2005 e, più recentemente, A. NOLAN, R. FREEDMAN, T. MURPHY, The United Nations Special Procedures System, Leiden, 2017. 37 Come forma di autodifesa, alcune di esse provano poi a restare in rete grazie all’utilizzo di pseudonimi, mentre altre limitano molto la loro attività online: tali ‘re-azioni’, invero, possono avere come conseguenza un notevole impatto negativo sulla vita professionale di queste donne. Come extrema ratio, a volte esse non trovano altra alternativa se non procedere alla sospensione, disattivazione o cancellazione definitiva Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 79 Il secondo documento di riferimento è, come si evince dal titolo, tra quelli che maggiormente riflettono l’attenzione specifica che gli organismi internazionali a tutela dei diritti umani dedicano ormai alle donne che hanno fatto del giornalismo la loro professione, in quanto soggetti particolarmente vulnerabili e spesso vittime di attacchi odiosi e misogini 38 . In esso emerge che «[o]nline and offline harassment and abuse of women journalists is reflective of broader issues of sexism in society» (par. 22, corsivi nostri) 39 e che, stante la già menzionata rilevanza del ruolo dei giornalisti nelle società pluraliste e democratiche, la violenza online contro le giornaliste non solo viola il loro diritto di vivere libere dalla violenza e di esercitare la loro professione anche online, ma mina anche l’essenza stessa della democrazia e del buon governo (par. 40). In ragione della stretta interconnessione tra la libertà di espressione e il fenomeno dell’hate speech online di cui si è detto nelle considerazioni introduttive, riteniamo opportuno menzionare anche il contributo dello Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. In proposito è utile ricordare innanzitutto il The use of encryption and anonymity to exercise the rights to freedom of opinion and expression in the digital age; in esso si evidenzia come questi meccanismi possano garantire un più libero esercizio del diritto alla libertà di espressione: si tratta, dunque, di veri e propri ‘scudi’ che possono contribuire a una maggiore tutela di quelle giornaliste che operano online 40 . Un Report fondamentale è stato poi pubblicato lo scorso anno dalla nuova Special Rapporteur ed è relativo a Gender justice and freedom of opinion and expression: si tratta, invero, del primo rapporto in assoluto da quando è stato istituito questo mandato ad essere dei loro account; ciò, per quelle giornaliste che lavorano prevalentemente in rete, implica inevitabilmente l’abbandono della professione. 38 In tema di donne e vulnerabilità ci sia consentito di rinviare al nostro: La vulnerabilità declinata al femminile: la risposta dell’ordinamento europeo, in G. GIOFFREDI, V. LORUBBIO, A. PISANÒ (a cura di), Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni, Pisa, 2021, p. 177 ss. 39 Nel Report emerge un altro aspetto estremamente importante in relazione agli attacchi di cui sono vittime le giornaliste; si rileva, infatti, che molte di loro «also face intersectional discrimination and gender-based violence because of other characteristics such as, but not limited to, race, religion, ethnicity or minority affiliation» (par. 18, corsivo nostro). Alla intersezionalità è dedicata anche tutta la parte IV., denominata appunto “Situation of women journalists who face multiple and intersecting forms of violence”. La parola intersezionalità è stata coniata nel 1989 da Kimberlé Crenshaw, una studiosa statunitense, e descrive i modi in cui i sistemi di disuguaglianza basati su genere, razza, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, classe e altre forme di discriminazione si intersecano per creare dinamiche ed effetti unici. Vedi K. CRENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, Article 8. Su questo importante aspetto legato alle discriminazioni non possiamo purtroppo soffermarci oltre, anche se meriterebbe un accurato approfondimento. 40 Vedi The use of encryption and anonymity to exercise the rights to freedom of opinion and expression in the digital age, A/HRC/29/32, del 22 maggio 2015: «Encryption and anonymity, today’s leading vehicles for online security, provide individuals with a means to protect their privacy, empowering them to browse, read, develop and share opinions and information without interference and enabling journalists, civil society organizations, members of ethnic or religious groups, those persecuted because of their sexual orientation or gender identity, activists, scholars, artists and others to exercise the rights to freedom of opinion and expression» (par. 1). Vedi https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/095/85/PDF/G1509585.pdf?OpenElement. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 80 dedicato esclusivamente al genere e alla libertà di opinione e di espressione 41 . In esso, la questione dell’online sexist hate speech, che è qualificato come ‘gendered hate speech’, viene espressamente affrontata (parr. 68-72), così come lo è anche nell’ultimo Report, quello del 2022 su Reinforcing media freedom and the safety of journalists in the digital age: qui ci si riferisce al fenomeno in parola come al ‘sex-based hate speech’ 42 . Purtroppo non possiamo soffermarci anche su questi rapporti, ma sono anch’essi senz’altro indicativi dell’altissima attenzione che il tema ha ormai presso le Nazioni Unite. 3. Il contesto regionale europeo: l’azione del Consiglio d’Europa Spostando ora l’attenzione dal livello universale a quello regionale europeo, iniziamo la nostra analisi dal Consiglio d’Europa 43 . In questo contesto, un’importanza centrale la rivestono, innanzitutto, alcuni atti di soft law adottati dal Comitato dei Ministri e dall’Assemblea parlamentare. Si pensi, in primis, alla Raccomandazione 97/20 del Comitato dei Ministri, adottata nel 1997, ai sensi della quale l’hate speech consiste in quelle espressioni che «[…] diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull’intolleranza, inclusa l’intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall’etnocentrismo, sulla discriminazione e sull’ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera» 44 . Questa prima definizione di hate speech è stata poi arricchita grazie alla Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI), del 21 marzo 2016: in essa si specifica che, ai fini della raccomandazione, si intende per discorso dell’odio «il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della “razza”, del colore della pelle, dell’ascendenza, dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale» (corsivi nostri). Come emerge chiaramente dalla lettura del testo, la nuova 41 Vedi Gender justice and freedom of expression - Report of Special Rapporteur on the promotion and protection of freedom of opinion and expression, A/76/258, del 30 luglio 2021: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/212/16/PDF/N2121216.pdf?OpenElement. Questo Rapporto è stato redatto dalla prima Rapporteur donna da quando il mandato è stato istituito. 42 Vedi Reinforcing media freedom and the safety of journalists in the digital age, A/HRC/50/29, del 20 aprile 2002, par 42: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5029-reinforcing-mediafreedom-and-safety-journalists-digital-age. 43 Un importante contributo dottrinale su aspetti salienti connessi alla disciplina internazionale ed europea di rilevanti aspetti legati alla governance dello spazio digitale è stato offerto da G.M. RUOTOLO, Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati, Bari, 2021. 44 Vedi Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech”, reperibile al seguente link: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680505d5b. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 81 definizione è molto più ampia della precedente e include anche i discorsi d’odio di matrice sessista; ciò è dovuto senz’altro alla maggiore consapevolezza e sensibilità acquisita nel corso del ventennio intercorso. Sempre nel 2016 è stato poi adottato un altro importante documento: si tratta della Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors 45 . Essa, tra gli altri aspetti, affronta in modo specifico anche la questione della dimensione online della violenza sessista contro le giornaliste ricordando che si tratta di una categoria sovente oggetto di attacchi in ragione del genere e che è particolarmente esposta a discriminazioni e pericoli nell’espletamento delle loro attività professionali. In proposito, rileva il Comitato, «[f]emale journalists and other female media actors face specific gender-related dangers, including sexist, misogynist and degrading abuse; threats; intimidation; harassment and sexual aggression and violence. These violations are increasingly taking place online» (par. 2, corsivi nostri). Inoltre, viene evidenziato quanto sia importante per gli Stati adottare «gender-specific responses» per contrastare adeguatamente le conseguenze di tali attacchi (par. 18). L’impegno del Comitato dei Ministri rispetto al contrasto al sessismo, anche nelle sue manifestazioni online e contro le giornaliste, si è poi specificamente concretizzato nell’adozione nel 2019 della Raccomandazione sulla prevenzione e la lotta al sessismo 46 . Il primo aspetto che rileva è l’inclusione di una definizione condivisa di ‘sessismo’, che include ogni atto, gesto, rappresentazione visiva, proposta orale o scritta, pratica o comportamento – fondato sull’idea che una persona o un gruppo di persone siano inferiori per via del loro genere – che si verificano nella sfera pubblica o privata, online oppure offline. Tali condotte comportano o hanno come effetto la violazione della dignità o dei diritti fondamentali di una persona o di un gruppo di persone e provocano danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o socio-economica. Inoltre, esse possono contribuire a creare un ambiente intimidatorio, ostile, mortificante, umiliante o offensivo, ostacolando così l’autonomia e la piena realizzazione dei diritti umani di una persona o di gruppo di persone. Infine, come ovvia conseguenza, il sessismo mantiene e rafforza gli stereotipi di genere 47 . La Raccomandazione, poi, si sofferma su diversi ambiti entro i quali si possono manifestare atteggiamenti e discorsi sessisti, focalizzandosi proprio sul 45 Vedi Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, adottata il 13 aprile 2016 nel corso della 1253sima riunione. Si veda anche la relativa Implementation Guide: https://rm.coe.int/safetyimplementation-guide-en-16-june-2020/16809ebc7c. 46 Vedi Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, adottata dal Comitato dei Ministri il 27 marzo 2019, in occasione della 1342sima riunione dei Delegati dei Ministri, reperibile al seguente link: https://rm.coe.int/cm-rec-2029-1italian/16809e671b. 47 Con riferimento all’hate speech online, mentre gli attacchi nei confronti degli uomini sono più spesso fondati sulle loro opinioni o competenze professionali, le donne possono più facilmente diventare oggetto di insulti e invettive sessiste e sessuali e non necessariamente collegate ai contenuti da loro condivisi. Sul nesso tra stereotipi e pregiudizi vedi, B. MAZZARA, Stereotipi e pregiudizi, Bologna, 1997. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 82 sessismo in rete che viene definito ‘endemico’ in tutto il continente europeo e che colpisce in modo sproporzionato alcune categorie femminili, tra cui, appunto, le giornaliste. Quanto alle richieste avanzate nei confronti dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, la Raccomandazione prevede che accanto a misure di tipo squisitamente sanzionatorio – come l’introduzione di norme che definiscano e puniscano alla stregua di reati i casi di discorso d’odio sessista – ve ne siano altre ispirate alla logica della centralità dei percorsi virtuosi di prevenzione fondati sull’educazione e sulla sensibilizzazione di possibili vittime e, in generale, degli utenti della rete. Infine, nel 2020 era stato istituito un Comitato di Esperti sulla lotta all’incitamento all’odio, denominato ADI/MSI-DIS, al fine di preparare una bozza di raccomandazione per affrontare e regolamentare il discorso dell’odio nel quadro dei diritti umani 48 . L’esito di tale attività è stata la recente ed estremamente interessante Recommendation of the Committee of Ministers to member States on combating hate speech, che costituisce oggi un documento di fondamentale importanza in quanto propone una strategia complessiva per prevenire e combattere i discorsi d’odio, anche con riferimento alla dimensione virtuale 49 . In essa, dopo aver in diversi punti rammentato il ruolo centrale dei giornalisti nella promozione di un dibattito pubblico inclusivo, di una comunicazione ispirata al rispetto dei diritti umani e scevra da discorsi di odio e, parimenti, nella denuncia di eventuali situazioni in cui invece questi hanno luogo, viene invero evidenziato «[t]he grave chilling effect hate speech has on journalists» e «the alarming impact that hate speech can have when addressed against women journalists, especially in the online environment» (par. 2, corsivi nostri). Con questa raccomandazione il Comitato ha chiesto ai governi dei Paesi membri di impegnarsi nell’elaborazione di strategie volte a prevenire e combattere l’hate speech, facendo leva sull’adozione di un quadro giuridico adeguato e compatibile con il principio del balancing of interests tra diritto al rispetto della vita privata, diritto alla libertà di espressione e divieto di discriminazione. Particolare attenzione è poi dedicata proprio all’hate speech online. A tal proposito, il Comitato ha chiesto agli Stati di definire e delineare i doveri e le responsabilità degli attori statali e non statali nell’affrontare questa piaga. Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, creare regole e procedure chiare per una cooperazione efficace con e tra tali attori per quanto riguarda la valutazione e le indagini sull’incitamento all’odio online. In relazione agli internet providers, il Comitato chiede agli Stati di imporre a quelli che 48 Vedi: https://www.coe.int/en/web/committee-on-combatting-hate-speech/home. 49 Vedi Recommendation CM/Rec(2022)161 of the Committee of Ministers to member States on combating hate speech, adottata il 20 maggio 2022 nel corso della 132sima sessione del Comitato dei Ministri. Ai sensi della Raccomandazione «hate speech is understood as all types of expression that incite, promote, spread or justify violence, hatred or discrimination against a person or group of persons, or that denigrates them, by reason of their real or attributed personal characteristics or status such as “race”, colour, language, religion, nationality, national or ethnic origin, age, disability, sex, gender identity and sexual orientation» (par. 1.2, corsivo nostro). La raccomandazione richiede agli Stati, tra le altre cose, «[s]pecial attention […] and effective protection measures dedicated, to the situation of journalists, particularly those targeted by hate speech, such as female journalists» (par. 157, corsivo nostro): https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a67955. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 83 operano nella loro giurisdizione di rispettare i diritti umani, compresa la legislazione sul contrasto all’hate speech, di applicare i principi della due diligence in materia di diritti umani in tutte le loro operazioni e politiche e, infine, di adottare misure conformi al quadro normativo e alle procedure esistenti per contrastare l’incitamento all’odio sulle loro piattaforme. Un importante contributo alla questione di cui ci stiamo occupando è stato pure fornito dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. In particolare, ricordiamo la Risoluzione del 2017 ‘Ending cyberdiscrimination and online hate’ in virtù della quale l’«[h]ate speech is not limited to racism and xenophobia: it may also take the form of sexism, […]. Such forms of behaviour, which are not accepted offline, are equally unacceptable online. Just like the face-to-face world, the internet must provide space to be critical, without providing space for hate speech, including incitement to violence» (par. 2, corsivi nostri) 50 . Spostandoci ora sul piano dell’hard law rileva senz’altro, pur con i limiti che vedremo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (meglio nota come Convenzione di Istanbul) del 2011. Essa, all’art. 17 impone innanzitutto agli Stati contraenti la definizione di linee guida rivolte al settore dei media finalizzate a prevenire la violenza contro le donne e a rafforzare il rispetto della loro dignità 51 . Posto che però non vi troviamo uno 50 Vedi PACE Resolution 2144, ‘Ending cyberdiscrimination and online hate’, 2017: https://pace.coe.int/pdf/f2ff807d63ea28f514f879949fb8f5dcc4dcce658a4758de922f6ac81d9881f2/resolut ion%202144.pdf. In dottrina vedi, K. BARKER, O. JURASZ, Online violence against women as an obstacle to gender equality: a critical view from Europe, in European Equality Law Review, 2020, n. 1, p. 47 ss. 51 La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è stata adottata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma il successivo 11 maggio; essa è entrata in vigore il 1° agosto 2014. Si compone di un Preambolo, 81 articoli – suddivisi a loro volta in 12 capitoli – e un allegato relativo ai privilegi e alle immunità dei componenti del GREVIO, ovvero del “Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, meccanismo di controllo di cui all’art. 66 della Convenzione. Nel portale del Consiglio d’Europa è possibile accedere a una pagina dedicata alla Convenzione di Istanbul e alla sua attuazione attraverso il seguente link: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?. In dottrina vedi, tra gli altri, S. DE VIDO, The Istanbul Convention as an Interpretative Tool at the European and National Levels, in J. NIEMI, L. PERONI, V. STOYANOVA (eds.), International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention, London, 2020, p. 57 ss.; A. DI STEFANO, Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d’Europa, in Diritti umani e diritto internazionale, 2012, fasc. 1, p. 169 ss.; L. GAROFALO, Alcune considerazioni sulle norme “self-executing” contenute nella Convenzione di Istanbul del 2011, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2018, fasc. 5, p. 8 ss.; G. PASCALE, L’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in Osservatorio costituzionale, 2014, fasc. 3, p. 12 ss.; F. POGGI, Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, fasc. 1, p. 51 ss.; A. VALENTINI, Recenti sviluppi in seno al Consiglio d’Europa in tema di violenza contro le donne, in La Comunità internazionale, 2012, fasc. 1, p. 77 ss. Sulla questione dell’adesione dell’Unione europea a questa Convenzione vedi S. DE VIDO, The ratification of the Council of Europe Istanbul Convention by the EU: a step forward in the protection of women from violence in the European legal system, in European Journal of Legal Studies, 2017, 9(2), p. 69 ss. e ci sia consentito rinviare anche al nostro: La questione dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in questa Rivista, 2021, n. 3, p. 136 ss. A livello globale, si tratta del terzo trattato regionale che affronta la Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 84 specifico riferimento all’online sexist hate speech, ciò nonostante una lettura integrata e finalisticamente orientata della Convenzione ci permette di poter trovare importanti segnali di condanna di questa pratica. Innanzitutto, è nella stessa definizione di ‘violenza contro le donne’ che possiamo rinvenire alcune delle conseguenze tipiche del discorso d’odio sessista, ovvero una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. Un ulteriore elemento che ci permette di poterci riferire a questo strumento vincolante come a un importante tassello nello scenario normativo europeo (e globale, posto che esso è aperto alla ratifica anche di Stati non membri del Consiglio d’Europa) per il contrasto all’online sexist hate speech, è rinvenibile nel dettato dell’art. 12, in base al quale gli Stati contraenti hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. Com’è noto, infatti, sono spesso proprio queste ‘deformazioni’ culturali alla base dei discorsi d’odio sessisti che oggi si manifestano in modo sin troppo semplice anche in rete. Da ultimo, dobbiamo fare riferimento anche all’art. 40 (molestie sessuali), inserito nella parte della Convenzione in cui è richiesto agli Stati di criminalizzare determinate condotte: esso esplicita chiaramente che una molestia sessuale può assumere la forma anche di condotta verbale, il cui scopo o l’effetto sia quello di violare la dignità di una persona, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. A nostro avviso, dunque, l’online sexist hate speech potrebbe ricadere in questa categoria ed essere oggetto di criminalizzazione a livello statale. Sebbene la Convenzione, come già abbiamo evidenziato non prenda esplicitamente in considerazione la condotta di cui ci stiamo occupando, di recente il GREVIO è intervenuto in materia adottando il 20 ottobre 2021 la Raccomandazione generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza sulle donne 52 . Nella sua attività di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, il GREVIO ha invero rilevato che la dimensione digitale della violenza contro le donne viene spesso trascurata dalle leggi e dalle politiche nazionali. Nella nuova Raccomandazione è stata introdotta la definizione “dimensione digitale della violenza sulle donne”, che comprende sia gli atti di violenza perpetrati violenza contro le donne ed è il più completo dopo la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l’eradicazione della violenza contro le donne (c.d. Convenzione di Belém) adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani a Belém do Pará, Brasile, il 9 giugno 1994 ed entrata in vigore il 5 marzo 1995 (il cui testo in inglese è reperibile al seguente link: https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.html) e il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (c.d. Protocollo di Maputo) adottato dall’Assemblea dell’Unione africana, l’11 luglio 2003 ed entrato in vigore il 25 novembre 2005 (il cui testo in inglese è reperibile al seguente link: https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=37n). 52 Reperibile al seguente link: https://rm.coe.int/grevio-rec-no-on-digital-violence-againstwomen/1680a49147. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 85 online – ad esempio condividere immagini umilianti, insulti, minacce di morte e di stupro – sia atti di violenza compiuti utilizzando tecnologie esistenti o non ancora inventate – come, ad esempio, tecnologie di tracciamento. Sulla stessa scia, infine, si pone la recentissima Dichiarazione di Dubino sulla prevenzione della violenza mediante l’uguaglianza di genere, adottata sotto la Presidenza irlandese il 30 settembre 2022 da 38 Ministri della giustizia dei Paesi del Consiglio d’Europa, dichiarazione che trae ispirazione proprio dalla Convenzione di Istanbul e che muove dal principio della ‘tolleranza zero’ verso questo odioso fenomeno 53 . Gli atti di soft e hard law testé richiamati sono fondamentali per comprendere il quadro valoriale del Consiglio d’Europa e il suo approccio rispetto alla necessità di arginare e contrastare il fenomeno dell’online sexist hate speech; è però importante anche cercare di rinvenire nella giurisprudenza relativa all’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ulteriori indicazioni circa la contrarietà di tali condotte al sistema di valori europeo. Se è vero, infatti, che manca nella CEDU – a differenza di quanto abbiamo visto per il Patto sui diritti civili e politici – una norma ad hoc che vieti l’incitamento all’odio, è altrettanto vero che la Corte di Strasburgo ha fornito un contributo fondamentale nell’escludere dal perimetro di applicazione dell’art. 10 CEDU – che assicura la libertà di espressione – le opinioni con finalità discriminatorie e i messaggi di odio, in quanto contrastanti con i principi e i valori in essa affermati. D’altronde, è lo stesso art. 10 a richiedere che siano poste limitazioni alla libertà di espressione qualora siano necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità 54 . Nei casi in cui è venuto in rilievo il discorso d’odio, la Corte ha, come prassi, operato innanzitutto un bilanciamento tra la libertà di espressione e altri diritti garantiti dalla CEDU, poiché essa non può essere utilizzata come ‘mezzo’ per violare altre libertà e diritti, tra cui in particolare la dignità dell’individuo; nei casi più gravi, in cui il discorso d’odio aveva contenuti assolutamente contrastanti con i valori fondanti della 53 Il testo della Dublin Declaration on the Prevention of Domestic, Sexual and Gender-Based Violence è reperibile a questo link: https://www.gov.ie/en/publication/f34c6-dublin-declaration/. Tra gli obiettivi della Dichiarazione vi è la promozione di una «institutional and political culture which rejects gender-based discrimination and violence, sexism, gender stereotypes and gendered power dynamics in the public and private sector […]», nonchè l’invito per gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul a procedure in tal senso. 54 Sull’art. 10 CEDU si vedano, tra gli altri, S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, p. 397 ss.; P. DE SENA, M. CASTELLANETA, La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook in SidiBlog, reperibile online; R. SAPIENZA, Libertà di espressione e limiti convenzionali: il difficile bilanciamento, in A. DI STASI (a cura di), Cedu e ordinamento italiano, Milano, 2020, p. 767 ss.; W.A. SCHABAS, The European Convention on Human Right, Oxford, 2015, p. 444 ss. Per un inquadramento generale sulle misure adottate dal Consiglio d’Europa ai fini del contrasto dell’hate speech attraverso l’uso di internet vedi T. MCGONAGLE, The Council of Europe against Online Hate Speech: Conundrums and Challenges, Expert Paper, MCM(2013)005: https://rm.coe.int/168059bfce. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 86 Convenzione, invece, i giudici di Strasburgo hanno fatto ricorso all’applicazione dell’art. 17, relativo come è noto al divieto di abuso di diritto 55 . Con riferimento ai limiti ammissibili alla luce del secondo paragrafo dell’art. 10 CEDU, nell’operare il balancing of interests, la Corte ha affermato che gli Stati sono tenuti a vigilare che nell’esercizio della libertà di espressione non si oltrepassino certi limiti, anche con riguardo alla reputazione e a diritti altrui. Invero, in numerosi casi, in cui i ricorrenti lamentavano la lesione della propria libertà di parola a causa di normative nazionali volte a reprime i discorsi d’odio, la Corte non ha riscontrato la violazione dell’art. 10 CEDU, ritenendo al contrario necessario sanzionare e prevenire la diffusione di espressioni che incitano, promuovono, giustificano l’odio fondato sull’intolleranza, purché tali restrizioni siano proporzionate allo scopo perseguito 56 ; le leggi volte a contrastare il linguaggio dell’odio e a reprimere atti ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, rappresentano, infatti, – in una società democratica – una limitazione legittima della libertà di espressione in favore della tutela necessaria della reputazione degli individui e delle libertà fondamentali 57 . A partire dal 2015 sono aumentati i casi relativi a commenti apparsi sui social network 58 e, in generale, su internet 59 , casi che hanno sollevato anche il delicato tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme 60 . La prima sentenza in materia è stata Delfi AS v. Estonia del 2015 con la quale la Grande Camera della Corte europea ha ritenuto che le doglianze di un rappresentante di un portale web di informazione condannato per diffamazione a causa della diffusione di commenti offensivi e incitanti all’odio sulla propria pagina, non costituissero una violazione dell’art. 10 CEDU 61 . La condanna per diffamazione del gestore del portale non costituisce, secondo la Corte, una 55 Vedi, ad esempio, Corte EDU, Pavel Ivanov v. Russia, ricorso n. 35222/04, 20 febbraio 2007. Su hate speech e abuso di diritto di vedano M. CASTELLANETA, La Corte europea dei diritti umani e l’applicazione del principio dell’abuso del diritto nei casi di hate speech, in Diritti umani e diritto internazionale, 2017, p. 745 ss. e M. SPATTI, Hate speech e negazionismo tra restrizioni alla libertà d’espressione e abuso del diritto, in Studi sull’integrazione europea, 2014, p. 341 ss. In generale, per una ricostruzione ufficiale della giurisprudenza della Corte in materia di abuso di diritto si veda la Guida sull’art. 17 in italiano, aggiornata al 31 agosto 2019, reperibile al seguente link: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_17_ITA.pdf. Quanto invece al principale case-law relativo all’hate speech, si rimanda all’apposita guida reperibile al seguente link: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf. 56 Vedi Corte europea dei diritti dell’uomo, Erbakan v. Turkey, ricorso n. 59405/00, del 6 luglio 2006, par. 56. 57 Vedi, ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo, Gündüz v. Turkey, ricorso n. 35071/97, del 4 dicembre 2003, par. 40 e Féret c. Belgique, ricorso n. 15615/07, del 16 luglio 2009, par. 64. 58 Di recente vedi, P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d’odio online, in MediaLaws, 2020, n. 1, p. 146 ss. 59 Il rapporto tra nuove tecnologie e Corte europea dei diritti umani era stato già approfondito in dottrina ben prima. Si veda, ad esempio, C. MURPHY, Works in Progress: New Technologies and the European Court of Human Rights, in Human Rights Law Review, 2010, p. 601 ss. 60 Il tema della responsabilità dei gestori delle piattaforme è estremamente attuale e di grande rilievo ed è al centro del Digital Services Act dell’Unione europea; tuttavia esso non potrà che essere marginalmente affrontato in questo scritto. 61 Vedi Corte europea dei diritti dell’uomo, Delfi AS v. Estonia (GC), ricorso n. 64569/09, del 16 giugno 2015. In dottrina vedi R. NIGRO, La responsabilità degli Internet service providers e la Convenzione europea dei diritti umani: il caso Delfi AS, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, p. 681 ss. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 87 violazione della libertà di manifestazione del pensiero poiché il gestore non ha intrapreso alcuna misura volta a rimuovere i commenti che mettono a rischio i diritti e l’integrità fisica altrui. Nel sistema convenzionale, infatti, l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero comporta doveri e responsabilità cui sono sottoposti anche i gestori delle piattaforme internet. Un altro caso rilevante è poi quello alla base della sentenza del 2021 Sanchez v. France, nella quale la Corte ha confermato la compatibilità con l’art. 10 CEDU di sanzioni pecuniarie a carico di individui che non cancellano tempestivamente i commenti d’odio pubblicati da altri sulle loro bacheche Facebook 62 . In generale, dunque, dalla giurisprudenza della Corte in tema di discorso d’odio emerge il riconoscimento del contrasto tra hate speech e valori fondamentali della Convenzione. Di conseguenza, misure legislative nazionali volte a reprimere simili condotte non si pongono in contrasto con l’art. 10 CEDU, purché esse siano proporzionate allo scopo perseguito. Quanto all’aspetto della tutela dei giornalisti, invece, in capo agli Stati membri è stato riconosciuto in giurisprudenza uno specifico nucleo di obblighi positivi in tal senso, ex art. 10 CEDU 63 . A nostro avviso, dunque, dalla lettura combinata della giurisprudenza che nega spazio e legittimità ai discorsi d’odio e di quella che impone agli Stati di proteggere i giornalisti, può evincersi che la tutela della CEDU potrebbe senz’altro estendersi anche a ipotesi in cui vengano in rilievo situazioni in cui le giornaliste siano vittime di online sexist hate speech. Ciò anche in ragione del rafforzato quadro normativo e di soft law di cui si è dato conto, ormai chiaramente emerso proprio in seno al Consiglio d’Europa 64 . 62 Vedi Corte europea dei diritti dell’uomo, Sanchez v. France, ricorso n. 45581/15, del 2 settembre 2021. 63 Vedi Corte europea dei diritti dell’uomo, Fuentes Bobo v. Spain, ricorso n. 39293/98, del 29 febbraio 2000: «dans certains cas, l’Etat a l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées» (par. 38); Özgür Gündem v. Turkey, ricorso n. 23144/93, del 16 marzo 2000: «Genuine, effective exercise of this freedom does not depend merely on the State’s duty not to interfere, but may require positive measures of protection, even in the sphere of relations between individuals» (par. 43); Palomo Sánchez and Others v. Spain [GC], ricorsi nn. 28955/06, 28957/06, 28959/06 e 28964/06, del 12 settembre 2011: «In certain cases the State has a positive obligation to protect the right to freedom of expression, even against interference by private persons» (par. 59). 64 Nel contesto regionale europeo opera, come è noto, anche l’Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), che ha a sua volta adottato alcune iniziative in materia di protezione delle giornaliste da attacchi online. Rileva, in particolare, un progetto lanciato nel 2015 e specificamente dedicato al tema, #SOFJO, che include un documentario intitolato A Dark Place, incentrato proprio sulle esperienze di giornaliste che hanno subito violenze online. Nel 2016, inoltre, l’Office of the Representative on freedom of the media ha commissionato il report “New challenges to freedom of expression: countering online abuse of female journalists”. Tutto il materiale è reperibile al seguente link: https://www.osce.org/fom/safetyfemale-journalists-online. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 94 articolo specifico della Carta dei diritti fondamentali, ovvero l’art. 11: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati» 82 . Dalla lettera della norma emerge la specifica attenzione che anche a livello redazionale è stata dedicata nell’ordinamento dell’Unione europea ai media, a differenza di quanto avvenuto negli altri rilevanti strumenti internazionali menzionati in precedenza. Quanto alle fonti di diritto derivato, sono sempre più numerosi i regolamenti e le direttive che contengono norme che fanno riferimento al diritto alla libertà di espressione. Disposizioni dedicate alla tutela del diritto alla libertà di espressione si rinvengono, infatti, nella direttiva sul commercio elettronico 83 , nella direttive sulla tutela dei diritti d’autore 84 , nel regolamento sulla tutela dei dati personali 85 , nella direttiva sui media audiovisivi 86 , nel regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online 87 e nella direttiva sul whistleblowing 88 . Si tratta, invero, «di disposizioni che stabiliscono i criteri di contemperamento fra i diritti interessati dalla specifica affermando che la libertà di espressione garantita dall’art. 11 della Carta «constitutes one of the essential foundations of a pluralist, democratic society, and is one of the values on which, under Article 2 TEU, the Union is founded» (par. 93). ECLI:EU:C:2016:970. 82 Vedi R. MASTROIANNI, G. STROZZI, Articolo 11, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2017, p. 217 ss.; P. PIRODDI, Commento all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in F. POCAR, M.C. BARUFFI, Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, II ed., Padova, 2014, p. 1693 ss.; L. WOODS, Article 11: Freedom of Expression and Information, in S. PEERS E AL. (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights, Oxford, 2014, p. 354 ss. Per la rilevante giurisprudenza applicativa della Corte di giustizia si rimanda a https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/11-liberta-di-espressione-edinformazione#case-law-references. 83 Vedi Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), in GUUE L 178 del 17 luglio 2000, pp. 1-16. 84 Vedi Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in GUUE L 167 del 22 giugno 2001, pp. 10-19. Più recentemente, vedi la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in GUUE L 130 del 17 maggio 2019, pp. 92-125. 85 Vedi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, pp. 1-88. 86 Vedi Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in GUUE L 303 del 28 novembre 2018, pp. 69-92. 87 Vedi Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, in GUUE L 172 del 17 maggio 2021, pp. 79109. 88 Vedi Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, adottata 23 ottobre 2019, in GUUE L 305 del 26 novembre 2019, pp. 17-56. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 95 disciplina oggetto degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione ed il diritto alla libertà di espressione» 89 . 5. Segue. L’impegno dell’UE per arginare il fenomeno dell’hate speech online Ponendosi in linea di coerenza con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, tra i limiti alla libertà di espressione l’Unione europea ha riconosciuto proprio le manifestazioni di hate speech e, in proposito, ha adottato la Decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, nella quale è stato richiesto agli Stati membri di rendere punibile, tra le altre cose, «l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza all’origine nazionale o etnica» (art. 1) 90 . Un altro importante strumento normativo di diritto derivato connesso al contrasto all’hate speech è poi la Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato che mira, tra l’altro, proprio a garantire giustizia, protezione e sostegno alle vittime di reati basati sull’odio e sull’incitamento all’odio 91 . Essa impone agli Stati membri di garantire che le vittime di reato siano trattate in modo equo e non discriminatorio, accordando particolare attenzione alle vittime di reati motivati da pregiudizi o discriminazioni. In entrambi gli atti richiamati, però, non si fa riferimento ai discorsi di odio di stampo sessista, né si prevedere una protezione particolare per alcune categorie di vittime, quali ad esempio le giornaliste 92 . Invero, nel 2016 la Commissione europea ha varato, insieme a Facebook, Twitter, YouTube e altre grandi imprese di internet – hanno aderito in seguito Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e Jeuxvideo.com – un Codice di condotta che prevede una serie di impegni per combattere la diffusione del linguaggio dell’odio su internet 93 . Il Codice non sembra limitarsi a una mera dichiarazione di intenti, ma prevede 89 Vedi V. SALVATORE, La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato, Studio EPRS|Servizio Ricerca del Parlamento europeo, novembre 2019, p. 8: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf. Per ulteriori approfondimenti in ambito UE si veda anche O. POLLICINO – G. DE GREGORIO, op. cit., p. 423 ss. 90 Vedi Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in GUUE L 328 del 6 dicembre 2008, pp. 55-58. 91 Vedi Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GUUE L 315 del 14 novembre 2012, pp. 57-73. 92 In tema di libertà di espressione e tutela dei diritti umani ricordiamo anche, per completezza, un importante atto di soft law, ovvero le EU Human Rights Guidelines on Freedom of Expression Online and Offline, approvate il 12 maggio 2014 nel corso del Consiglio Affari Esteri di Bruxelles: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_o nline_and_offline_en.pdf. 93 Nel 2020 ha aderito al codice di condotta anche Tik Tok. Vedi https://ec.europa.eu/info/policies/justiceand-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering- Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 96 regole specifiche imponendo alle aziende di introdurre procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all’odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l’accesso. Dal canto loro le aziende coinvolte si stanno dimostrando puntuali e precise nella loro attività di reporting alla Commissione 94 . Alla fine del 2020 la Commissione europea aveva poi proposto una riforma orizzontale della disciplina europea in materia di responsabilità delle piattaforme per diffusione di contenuti illeciti, il c.d. Digital Services Act, consistente in una serie di norme sugli obblighi e la responsabilità degli intermediari digitali all’interno del mercato unico: queste, invero, sono graduate in funzione della dimensione degli operatori e della conseguente capacità di conoscenza dei contenuti che vengono caricati dagli utenti 95 . Non illegal-hate-speech-online_en. In dottrina si veda G. CALIMÀ, Il Codice di Condotta dell’Unione Europea contro l’incitamento all’odio online, in Ius in itinere, 21.09.2020; M. MONTI, Il “Code of Practice on Disinformation” dell’UE: tentativi “in fieri” di contrasto alle “fake news”, in Rivista MediaLaws, 2019, n. 1, p. 320 ss.; K. PODSTAWA, Hybrid Governance or… Nothing? The EU Code of Conduct on Combating Illegal Hate Speech On-line, in E. CARPANELLI, N. LAZZERINI (eds.), Use and Misuse of New Technologies, Cham, 2019, p. 167 ss. 94 Il 7 ottobre 2021 sono stati pubblicati i risultati della sesta valutazione del Codice di condotta per contrastare l’incitamento illecito all’odio online. Schematicamente, è emerso che: le aziende IT hanno valutato l’81 % delle notifiche in meno di 24 ore, un dato peggiore della media del 2020 in cui ne venivano esaminate il 90,4 %; esse hanno rimosso il 62,5 % dei contenuti loro notificati, nel 2019 e nel 2020 il tasso di rimozione era del 71 %; i tassi di rimozione variavano a seconda della gravità del contenuto; il 69 % dei contenuti che incitano all’omicidio o alla violenza contro gruppi specifici è stato rimosso, mentre il 55 % dei contenuti che utilizzano parole o immagini diffamatorie rivolte a determinati gruppi è stato rimosso. Nel 2020, i risultati sono stati migliori: 83,5 % e 57,8 %. Le aziende informatiche hanno dato un feedback al 60,3 % delle notifiche ricevute, dato inferiore al 2020 (67,1 %). In questo esercizio di monitoraggio, l’orientamento sessuale è il motivo di odio più comunemente segnalato (18,2 %) seguito dalla xenofobia (18 %) e dall’antigitanismo (12,5 %). Vedi https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet-6thmonitoring-round-of-the-code-of-conduct_october2021_en_1.pdf. Per la prima volta, inoltre, le aziende IT hanno riportato informazioni dettagliate sulle misure adottate per contrastare i discorsi d’odio al di fuori dell’esercizio di monitoraggio, comprese le azioni da loro intraprese per rilevare e rimuovere automaticamente i contenuti. Vedi https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/information-provided-bythe-it-companies-about-measures-taken-to-counter-hate-speech_october2021_en.pdf. Ad avviso di G. Morgese, però, «[n]onostante la sua efficacia, il Codice non è esente da aspetti problematici. A parte il fatto di scontare i limiti tipici di uno strumento volontario, esso ha spinto le piattaforme a incrementare l’uso di strumenti automatizzati che, però, non riescono sempre a distinguere tra veri discorsi d’odio e legittime manifestazioni del pensiero. Inoltre, la mancanza di riferimenti alla possibilità di ricorrere a mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie lascia gli utenti la sola facoltà di rivolgersi ai sistemi di revisione istituiti dalle piattaforme, qualora esistenti, oltre che ovviamente ai giudici nazionali». Vedi G. MORGESE, Moderazione e rimozione dei contenuti illegali online nel diritto dell’UE, in Federalismi.it, 2022, n. 1, p. 30. Vedi anche C. BASSU, Piattaforme online e controllo dei contenuti pericolosi, in Rivista MediaLaws, 2020, n. 1, p. 230 ss. e M.L. MONTAGNANI, Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari, Milano, 2018. 95 Vedi Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in GUUE L 277 del 27 ottobre 2022, pp. 1-102. In dottrina vedi, B. DUIVENVOORDE, The Liability of Online Marketplaces under the Unfair Commercial Practices Directive, the E-commerce Directive and the Digital Services Act, in Journal of European Consumer and Market Law, 2022, n. 2, p. 11; G. CAGGIANO, La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell’Unione europea, in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali, Bari, 2021, p. 3 ss.; A.P. HELDT, EU Digital Services Act: The White Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 97 è questa la sede per soffermarci su questo innovativo Regolamento di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma occorre rilevare che esso è importante in quanto prevede nuove procedure per conseguire una più rapida rimozione dei contenuti illegali e una protezione globale dei diritti fondamentali degli utenti online. Il suo impatto nello spazio digitale europeo sarà notevole in quanto si tratta di un atto vincolante che ha il pregio di promuovere un riequilibrio tra i diritti e le responsabilità degli utenti, delle piattaforme di intermediazione e delle autorità pubbliche e si basa sui valori europei, compresi il rispetto dei diritti umani, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza e lo Stato di diritto. In proposito, in relazione all’hate speech online e alla sua possibile applicazione anche a quello di stampo sessista contro le giornaliste, l’incitamento all’odio online, in quanto ‘contenuto illegale’ viene qualificato quale ‘rischio sistemico’ legato all’utilizzo dei servizi digitali; poiché nessuna specificazione dei fattori ‘scatenanti’ l’odio è evidenziata, è pertanto plausibile potervi includere anche pregiudizi e stereotipi di genere. Questo regolamento è uno degli importanti esiti auspicati dalla Comunicazione della Commissione del 2017 sulla lotta ai contenuti illeciti online 96 . Per quanto riguarda invece l’approccio ‘sanzionatorio’ ai discorsi d’odio in generale, in seno all’UE è in discussione la possibilità di estendere la lista dei c.d. ‘euro-crimini’, facendo leva sull’art. 83, par. 1 TFUE 97 . Come è noto, attualmente tale lista include il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. Se l’hate speech dovesse essere inserito in questa lista, Parlamento e Consiglio potrebbero deliberare, con direttiva, norme minime sulla Hope of Intermediary Regulation, in Digital Platform Regulation, Cham, 2022, p. 69 ss.; G. MORGESE, Proposta di Digital Services Act e rimozione dei contenuti illegali online, in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), Verso una legislazione europea…cit., p. 31 ss.; PEGUERA M., The Platform Neutrality Conundrum and the Digital Services Act, in IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2022, p. 1 ss.; B. PETKOVA, T. OJANEN (Eds.), Fundamental Rights Protection Online, The Future Regulation of Intermediaries, Cheltenham Northampton, 2020; G.M. RUOTOLO, Digital Services Act e Digital Markets Act tra responsabilità dei fornitori e rischi di bis in idem, in SIDIBlog, 29.03.202; A. TURILLAZZI, F. CASOLARI, M. TADDEO, L. FLORIDI, The Digital Services Act: an analysis of its ethical, legal, and social implications, in Legal, and Social Implications, January 12, 2022; F. ZORZI GIUSTINIANI, L’Unione europea e regolamentazione del digitale: il Digital Services Package e il Codice di buone pratiche sulla disinformazione, in Nomos, 2022, n. 2, p. 1 ss. 96 Vedi Comunicazione della Commissione, Lotta ai contenuti illeciti online — Verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online, COM(2017) 555 final del 28 settembre 2017. 97 Per ‘EU crimes’ si intendono: «reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni». Da un punto di vista procedurale la norma ‘passerella’ ex art. 83 richiede l’unanimità dei voti in Consiglio; ciò, invero, potrebbe costituire una difficoltà di non poco conto, anche alla luce della mancata ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dei sei Paesi membri. In dottrina vedi, tra gli altri, C. AMALFITANO, Articolo 83, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, p. 896 ss. Vedi, inoltre, Study to support the preparation of the European Commission’s initiative to extend the list of EU crimes in Article 83 of the Treaty on the Functioning of the EU to hate speech and hate crime, dicembre 2021, reperibile al link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f866de4e-57de-11ec-91ac01aa75ed71a1/language-en. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 98 definizione dei reati e delle sanzioni; verrebbero ivi inclusi anche i crimini d’odio e l’incitamento all’odio, tra cui far rientrare anche quelli di stampo sessista. Questa interessante proposta venne dapprima annunciata dalla Presidente della Commissione europea durante il suo Discorso sullo Stato dell’Unione del 16 settembre 2020, per poi essere formalmente inclusa nel Commission Work Programme 2021 adottato il 9 dicembre 2021 98 . 6. Segue. Il contrasto all’online sexist hate speech quale elemento della lotta alla violenza contro le donne In attesa delle evoluzioni normative da ultimo richiamate, il contrasto al discorso d’odio online sulla base del genere è stato però già esplicitamente incluso nella recente Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, presentata dalla Commissione l’8 marzo 2022 99 . Essa concretizza l’impegno della Commissione anche a ovviare parzialmente alla mancata ratifica da parte dell’Unione europea della Convenzione di Istanbul e prevede misure specifiche in relazione alla violenza attraverso le nuove tecnologie 100 . 98 Vedi Commission Work Programme 2021: A Union of vitality in a world of fragility, COM(2020) 690 final, 19 ottobre 2020, p. 7. La giustificazione per l’opportunità dell’inserimento di tale crimine nella lista, unitamente ai più generici ‘hate crimes’, si rinviene nella gravità delle condotte e nel loro essere potenzialmente e, per quanto riguarda quelle manifestazione che avvengono in rete, ontologicamente, in grado di ‘superare i confini’ del singolo Stato membro, in quanto si manifestano nel cyberspazio. In proposito, si veda anche la successiva Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un’Europa più inclusiva e protettiva: estendere l’elenco dei reati riconosciuti dall’UE all’incitamento all’odio e ai reati generati dall’odio, COM(2021) 777 final, del 9 dicembre 2021: «I giornalisti sono spesso vittime di incitamento all’odio sui social media e di conseguenza esitano talvolta a partecipare a dibattiti pubblici o ad affrontare determinati argomenti. Anche se l’incitamento all’odio e le minacce sono diretti contro tutti i giornalisti, le statistiche dimostrano che le giornaliste sono vittime di maggiori minacce rispetto ai loro colleghi uomini, soprattutto sotto forma di molestie online, minacce di stupro e omicidio, e incitamento all’odio basato sul genere. Tali attacchi sono talvolta conseguenze di campagne orchestrate volte a screditare o tacitare le giornaliste». Per un’approfondita analisi della questione vedi, N. PERŠAK, Criminalising Hate Crime and Hate Speech at EU Level: Extending the List of Eurocrimes under Article 83(1) TFEU, in Criminal Law Forum, 2022, p. 85 ss. 99 Vedi Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, COM/2022/105 final dell’8 marzo 2022. In dottrina vedi, S. DE VIDO, A First Insight into the EU Proposal for a Directive on Countering Violence against Women and Domestic Violence, in EJIL:Talk!, 7 aprile 2022: https://www.ejiltalk.org/a-first-insight-into-the-eu-proposal-for-adirective-on-countering-violence-against-women-and-domestic-violence/. 100 Vedi S. DE VIDO – L. SOSA, Criminalisation of gender-based violence against women in European States, including ICT-facilitated violence, Report for the European Commission, EELN: Report 2021. Sull’estensione del fenomeno della violenza contro le donne nell’Unione europea rileva anche la, seppur ormai datata, indagine dell’Agenza dell’Unione europea per i diritti fondamentali: FRA, Violence against women: an EU-wide survey. Results at a glance, 2014: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014vaw-survey-at-a-glance-oct14_it.pdf. L’impegno dell’UE per il contrasto alla violenza contro le donne trova un esplicito riferimento nella Dichiarazione n. 19 allegata al Trattato di Lisbona, in base alla quale nell’ottica di eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, ai sensi dell’art. 8 TFUE, «l’Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica». In dottrina, sull’impegno dell’Unione europea in questo importante settore, vedi tra gli altri, V. TEVERE, Il difficile cammino verso Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 99 Non è questa la sede per soffermarci su questa importantissima e auspicata proposta legislativa, ma possiamo senz’altro valutarla molto positivamente ai fini della ricostruzione degli elementi che compongono il quadro giuridico del contrasto all’online sexist hate speech, anche qualora ne siano vittime le giornaliste. La constatazione da cui parte la Commissione è che la violenza online purtroppo colpisce in particolare le donne impegnate nella vita pubblica, ovvero in politica, nel giornalismo e, persino, nella difesa dei diritti umani. Gli effetti distorti di questo fenomeno odioso portano a ostacolarne la partecipazione alla vita sociale, minando così il valore stesso di democrazia sancito anche dall’art. 2 TUE e sul quale, ai sensi dell’art. 10 TUE, l’Unione europea si fonda. Risulta molto importante l’aver specificato, tra gli obiettivi della Proposta, la circostanza per cui essa «tiene conto anche di fenomeni recenti non specificamente affrontati dalla Convenzione di Istanbul come la violenza online contro le donne». Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, infatti, si trattava di una ‘lacuna’ della Convenzione del Consiglio d’Europa, cui aveva in parte rimediato la raccomandazione del GREVIO. La Commissione, invece, è pienamente consapevole che con l’utilizzo di internet e degli strumenti informatici la violenza online continua ad aumentare e spesso fa da corollario o precede la violenza subita dalle vittime nella vita offline. Nonostante la drammatica diffusione del fenomeno, il panorama normativo vigente, come pure emerge da questo scritto, è ancora alquanto disorganico e presenta diverse lacune. Da qui l’esigenza di un pronto e puntuale intervento a livello di Unione europea. A tal fine, nel Preambolo della Proposta si afferma innanzitutto che è «necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. Può avere l’effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine […]» (par. 17, corsivi nostri) e che «[p]er il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime che impediscano di sferrare un attacco in concorso con terzi o di partecipare a tale attacco nei confronti di un’altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste […]» (par. 21, corsivi nostri). Quanto alla definizione di ‘violenza online’, essa la rinveniamo all’art. 4, lett. d) e consiste in: «qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva commesso, assistito o aggravato in tutto o in parte dall’uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione». una tutela integrata delle donne vittime di violenza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: sviluppi normativi e perduranti profili di criticità, in questa Rivista, 2019, n. 2, p. 184 ss. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 100 All’istigazione all’odio online è specificamente dedicato l’art. 10, in base al quale «[g]li Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell’istigare alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione». Molto importanti per la tutela delle giornaliste sono però anche i precedenti articoli 8 e 9, che chiedono agli Stati di perseguire rispettivamente lo stalking e le molestie online, di cui spesso queste sono pure vittime 101 . Nell’agenda della Commissione vi è, infine, un altro atto normativo che si inserisce nella prospettiva delle necessità di tutelare la sicurezza e l’indipendenza dei giornalisti e che, seppure ancora allo stato embrionale, è d’uopo richiamare: si tratta del c.d. Media Freedom Act, che sarà prioritariamente teso a salvaguardare il pluralismo e l’indipendenza dei media nel mercato interno dell’UE 102 . Riteniamo, inoltre, molto importante evidenziare che nella relazione esplicativa di questa Proposta di regolamento, si faccia riferimento alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, fondamentale momento di dibattito e partecipazione democratica transeuropea, che si è conclusa nel maggio 2022. In particolare, la Commissione ha rilevato come la questione della protezione dei giornalisti sia emersa anche dalle proposte dei cittadini, in particolare dalle proposte 27 (1) e 37 (4). In chiusura di questa disamina dedicata all’approccio dell’Unione alla questione del contrasto all’online sexist hate speech contro le giornaliste, non possiamo non menzionare anche il fondamentale contributo del Parlamento europeo al dibattito e ai processi normativi in corso. In particolare, ricordiamo la recente Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sulla discriminazione intersezionale nell’Unione europea: la situazione socioeconomica delle donne di origine africana, mediorientale, latinoamericana e asiatica, laddove si invitano tutte le «istituzioni, gli organi e le agenzie dell’UE e gli Stati membri a intensificare la loro risposta al fenomeno delle molestie nei confronti delle donne; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare le molestie online che colpiscono in modo sproporzionato le ragazze e le donne, in particolare quelle che partecipano alla vita pubblica e politica» (par. 16) 103 . Molto importanti sono stati anche uno studio per la Commissione FEMM intitolato Cyber violence and hate speech 101 Sebbene per questi reati la ‘risposta’ di tipo prettamente retributivo non sia sufficiente, dovendosi come più volte rilevato lavorare sula piano della prevenzione attraverso un percorso di cambiamento culturale, il valore anche simbolico della criminalizzazione non può essere sottostimato, soprattutto nell’ottica di lanciare un messaggio importante alle vittime. 102 Vedi Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council establishing a common framework for media services in the internal market (European Media Freedom Act) and amending Directive 2010/13/EU, COM(2022) 457 final del 16 settembre 2022. 103 Vedi Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sulla discriminazione intersezionale nell’Unione europea: la situazione socioeconomica delle donne di origine africana, mediorientale, latinoamericana e asiatica (2021/2243(INI)): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-20220190_IT.html. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 101 online against women 104 e la Risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell’UE per la parità di genere, laddove è stato sottolineato come «le giornaliste hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di essere vittime di molestie, violenza, sessismo e discriminazione; […]» (par. 72) 105 . Più incentrate sull’aspetto del digitale e della libertà di espressione sono poi le ugualmente rilevanti Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell’Unione europea 106 e Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all’odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme 107 , a cui in questa sede ci limitiamo a rinviare. 7. Riflessioni conclusive La nostra analisi ha preso le mosse dalla constatazione che, soprattutto negli ultimi anni – complice anche la pandemia da Covid-19 che ci ha spinti verso un uso massiccio e indiscriminato delle nuove tecnologie e verso un’immersione nel modo virtuale per gran parte delle nostre giornate – l’aumento dell’utilizzo di internet e dei diversi social media ha portato a una drammatica impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all’odio, anche basati sul sesso o sul genere. Purtroppo, l’effetto disinibente di internet, amplificato dall’anonimato che in alcuni casi può garantire, ha facilitato la moltiplicazione di episodi di condivisione rapida e su vasta scala – spesso globale – dei discorsi d’odio nel mondo digitale. Le donne, e come abbiamo visto soprattutto alcune categorie di donne quali le giornaliste, sono spesso bersaglio dell’odio sessista e misogino online, che può, in alcuni casi, anche degenerare in reati generati dall’odio nel mondo reale. 104 Vedi Cyber Violence and Hate Speech Online against Women, Study for the FEMM Committee of the European Parliament, settembre 2018: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf. 105 Vedi Strategia dell’UE per la parità di genere – Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (2019/2169(INI)) (2021/C 456/19): https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0025&from=EN. 106 Vedi https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_IT.html. 107 Qui, nei Considerando, il Parlamento ha ricordato che «le giornaliste devono far fronte a forme di violenza specifiche di genere, come le molestie sessuali e le molestie online; che più del 70 % delle donne occupate nel settore dei media ha subito più di un tipo di molestia, minaccia o attacco online; che, solo nello scorso anno, il 52 % delle donne ha subito tali tipi di reato; che le molestie e gli abusi online sono spesso a carattere marcatamente sessuale e non si basano sul contenuto del lavoro delle vittime, ma sulle loro caratteristiche fisiche, sul loro background culturale o sulla loro vita privata; che tali minacce portano le giornaliste all'autocensura e hanno un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa e sulla libertà di espressione; che la ricerca evidenzia sistematicamente che le donne sono in minoranza in tutti i settori dei media, in particolare nei ruoli creativi, e sono gravemente sottorappresentate ai vertici dei livelli decisionali» (lett. L) e che «il fenomeno della violenza online (compresi l’incitamento all’odio online, lo stalking online e le molestie online) si sta diffondendo in maniera crescente; che le donne che svolgono un ruolo pubblico, tra cui rappresentanti politiche, giornaliste e attiviste che lottano per i diritti delle donne e per i diritti delle minoranze sessuali, stanno diventando un bersaglio primario del bullismo e della violenza online» (lett. W). Vedi https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_IT.pdf. Claudia Morini www.fsjeurostudies.eu 102 L’online sexist hate speech contro le giornaliste è un fenomeno particolarmente odioso in quanto, non solo le lede in quanto donne, ma comporta un pericoloso chilling effect sulla loro libertà di espressione e produce un impatto che può minarne seriamente e irreversibilmente la capacità di partecipare alla vita democratica delle nostre società attraverso la loro professione, il giornalismo, vero e proprio ‘bene pubblico globale’ 108 . Alla luce dell’analisi svolta, non vi è dubbio che la questione dell’online sexist hate speech stia diventando sempre più rilevante nell’agenda internazionale ed europea: gli sviluppi riscontrati si dispiegano tra la disciplina volta al contrasto dell’hate speech e quella che promuove la parità di genere e la lotta alla violenza contro le donne. Nonostante ciò, abbiamo anche avuto modo di rilevare che mentre il discorso d’odio razzista è esplicitamente riconosciuto come contrario alle norme internazionali ed europee in materia di diritti umani, non si può sempre dire lo stesso del discorso d’odio sessista o misogino, e che le politiche e le leggi attuali a tutti i livelli non sono ancora riuscite ad affrontare questo problema in modo adeguato. Gli Stati, dunque, sono chiamati ora più che mai ad assumersi anche in seno alle organizzazioni internazionali la responsabilità della lotta contro il discorso d’odio sessista e attivarsi perché norme adeguate vengano approvate e attuate, al pari di quanto già avviene per il discorso d’odio razzista. Allo stesso tempo è emerso come, accanto agli obblighi imposti agli Stati, importanti obblighi si stiano consolidando in capo ai gestori delle piattaforme e agli intermediari, obblighi per i quali si pone però la necessità costante di garantire un bilanciamento tra libertà di espressione e contrasto alla diffusione di messaggi di odio e discriminatori 109 . A livello universale, abbiamo avuto modo di riscontrare un florido corpus di atti non vincolanti che condannano in modo più o meno esplicito il fenomeno dell’online sexist hate speech contro le giornaliste, invitando al contempo gli Stati ad adottare misure adeguate per contrastarlo. Una linea evolutiva interessante e meritevole di attenzione sarà poi quella legata all’effettiva attuazione a livello statale della recentissima Convenzione OIL n. 190 del 2019 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Quando al Consiglio d’Europa, come abbiamo avuto modo di evidenziare, è innegabile il suo impegno in prima linea nella protezione dei giornalisti e delle giornaliste. Sebbene anche in questo contesto ci si trovi di fronte a numerosi atti non vincolanti, essi dimostrano un’attenzione specifica in relazione alla necessità – anche al fine di 108 Lo stesso Relatore speciale sulla violenza contro le donne aveva d’altronde evidenziato come «[o]nline violence against women journalists not only violates a woman’s right to live free from violence and to participate online but also undermines the exercise of democracy and good governance, and as such creates a democratic deficit» (A/HRC/38/47, par. 29). 109 Un recente caso davanti alla Corte EDU è stato Standard Verlagsgesellschaft mbH v. Austria, ric. 39378/15, del 7 dicembre 2021. La controversia alla base del ricorso si inserisce proprio nel contesto del dibattito relativo al ruolo degli intermediari digitali e delle piattaforme nel contrasto alla diffusione di contenuti illeciti in rete. In dottrina vedi P. DUNN, L’anonimato degli utenti quale forma mediata della libertà di stampa: Il caso Standard Verlagsgesellschaft mbH c. Austria, in Rivista MediaLaws, 2022, n. 1, p. 291 ss. Sulla necessità di far ‘dialogare’ orizzontalmente i diversi stakeholders nel processo di formazione delle regole, vedi G. DELLA MORTE, Big Data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti, Napoli, 2018, p. 267. Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste 103 ‘proteggere’ la democrazia – di contrastare il fenomeno di cui ci stiamo occupando e il suo conseguente chilling effect sulle giornaliste: in questo, il Comitato dei Ministri ha avuto certamente un ruolo di prim’ordine. A sostegno di tale sforzo, invero, rileva poi anche la Convenzione di Istanbul che, pure con i limiti che abbiamo evidenziato, potrebbe fungere grazie alla formulazione apia di alcune sue norme, in particolare a quella sulle molestie sessuali, da ulteriore fondamento giuridico per l’adozione a livello statale di efficaci misure di contrasto all’online sexist hate speech. Nel contesto europeo è però anche in seno all’Unione europea che abbiamo rinvenuto tracce estremamente interessanti in relazione alla necessità di riconoscere una protezione specifica ed effettiva delle giornaliste: rilevano, a tal fine, gli atti non vincolanti e le Strategie d’azione adottati da Consiglio, Commissione e Parlamento che abbiamo richiamato nel nostro lavoro. Inoltre, la tutela della libertà di espressione e della dignità delle giornaliste sono già garantite a livello di UE attraverso una serie di norme vincolanti che, pur avendo una portata generale, possono senz’altro trovare applicazione anche nel caso specifico. Lo stesso dicasi per il contrasto ai discorsi d’odio e per la protezione delle vittime di reato. Ciò posto, estremamente indicative di un impegno specifico dell’Unione in relazione al tema di cui ci stiamo occupando sono però le più recenti linee evolutive ormai ben tracciate con l’adozione del Digital Services Act, con la presentazione della Proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e con l’iniziativa della Commissione di voler ampliare la lista degli ‘euro-crimini’. Al di là dei limiti e della frammentazione ancora esistenti a livello normativo, a noi pare di poter in conclusione evidenziare una generale tendenza a livello internazionale ed europeo a voler promuovere un ‘ecosistema digitale’ più sicuro e inclusivo per le donne in generale e per le giornaliste in particolare, improntato al rispetto dei loro diritti fondamentali 110 . Dunque, sebbene lo scenario attuale potrebbe apparire, richiamando un’efficace espressione formulata in dottrina, come caratterizzato dalla «(quasi) invisibilità dei discorsi d’odio contro le donne e d[a]ll’assenza di riferimenti al discorso d’odio intersezionale» 111 , a nostro avviso e alla luce dell’indagine di cui al presente scritto, la strada intrapresa a livello globale e, soprattutto, a livello europeo per rendere l’online sexist hate speech sempre più ‘normativamente visibile’, pare essere quella giusta. Ciò, 110 Come rilevato da G. Della Morte, invero, «se la rete è per definizione un mondo decentralizzato, costruito a nodi, l’ordinamento internazionale, avendo a sua volta una struttura decentrata, è certamente il più adeguato a contenerne gli intangibili confini. Inoltre, lo strumentario concettuale proprio del giurista internazionalista, abituato a ragionare anche nei termini di frammentazione, è certamente meglio attrezzato per accogliere quelle teorie incentrate sulla progressiva emersione di regimi settoriali ciascuno dei quali espressione di singole istanze economico-sociali svincolate da un assetto di tipo unitario». Vedi G. DELLA MORTE, op. cit., p. 268. 111 Vedi S. DE VIDO, Il contrasto del discorso d’odio contro le donne in Europa: la necessità di un’azione a livello UE, in B.G. BELLO – L. SCUDIERI (A CURA DI), L’odio online: forme, prevenzione e contrasto, Torino, 2022, p. 107 ss., in specie p. 109.