Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 3
DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Giuseppe D’Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell’UE, Università dell’Insubria Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino (Coordinatore), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017
Indice-Sommario 2022, n. 3 Editoriale Novae e veteres “frontiere” della cittadinanza europea Angela Di Stasi p. 1 Saggi e Articoli In tema di immunità dello Stato dalla giurisdizione: il complesso bilanciamento tra tutela dei diritti della persona e prerogative della Santa Sede Silvia Cantoni The European Union External Action, Administrative Function and Human Rights Protection under the Lens of the EU Ombudsman and a Recent Strategic Initiative Francesca Martines Libertà di espressione e tutela della dignità delle giornaliste: il contrasto all’online sexist hate speech nello spazio digitale europeo Claudia Morini La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto privacy v. security Michele Nino Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti dal fanciullo Giuseppina Pizzolante International Sanctions of the European Union in Search of Effectiveness and Accountability Alfredo Rizzo Commenti e Note La risposta della Commissione europea al “deterioramento” del diritto di asilo in Grecia: riflessioni sull’attenuato attivismo dell’Istituzione “guardiana dei Trattati” Marcella Cometti La migrazione legale per motivi di lavoro a due anni dalla presentazione del “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”: una riforma (in)compiuta? Francesca Di Gianni p. 16 p. 39 p. 67 p. 105 p. 134 p. 158 p. 175 p. 211
Questioni giuridiche e problemi di tutela dei diritti fondamentali nella risposta dell’Unione europea alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori Mirko Forti Environmental Solidarity in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards the Judicial Protection of (Intergenerational) Environmental Rights in the EU Emanuele Vannata p. 245 p. 266
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 3, pp. 134-157 DOI:10.26321/G.PIZZOLANTE.03.2022.06 www.fsjeurostudies.eu IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE: LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E IL RILIEVO DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO Giuseppina Pizzolante SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di minori e libertà religiosa. – 2. I termini dell’indagine. – 3. Il bilanciamento tra responsabilità genitoriale e diritti del minore in tema di educazione religiosa. – 4. La definizione dei due modelli metodologici in cui è confluita la libertà religiosa del minore. – 5. La tutela della libertà religiosa del minore vista nell’ottica del riconoscimento di un diritto autonomo. Il rapporto tra minore, genitori e comunità religiosa. – 6. L’approccio dottrinale delle “capacità in evoluzione” quale punto di equilibrio tra i modelli indicati. – 7. La promozione del diritto del minore alla libertà religiosa: un approccio all’educazione religiosa attraverso il bilanciamento e il principio del superiore interesse. Limiti. – 8. Da una funzione di guida dei genitori ad una funzione consultiva e di intermediazione. Il metodo sotteso alla pronuncia della Corte europea per il tramite del principio di continuità. 1. Considerazioni preliminari. La recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di minori e libertà religiosa La libertà religiosa, che ha rivestito un ruolo significativo nel forgiare non solo l’Europa moderna ma anche lo stesso sistema giuridico internazionale 1 , va annoverata tra le libertà fondamentali che incidono in modo determinante sull’esistenza di un individuo 2 . Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Ricercatore confermato di Diritto internazionale, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. Indirizzo email:
[email protected]. 1 V., diffusamente, M.D. EVANS, Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas, Leiden, 2009. 2 Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha definito la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni come comprendente «les actes rituels et cérémoniels exprimant directement une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes, y compris la construction de lieux de culte, l’emploi de formules et d’objets rituels, la présentation de symboles et l’observation des jours de fête et des jours de repos. L’accomplissement des rites et la pratique de la religion ou de la conviction peuvent comprendre non seulement des actes cérémoniels, mais aussi des coutumes telles que l’observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites
Giuseppina Pizzolante 135 Secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, essa realizza la libertà di professare una religione e di praticarla, la libertà di convertirsi e la libertà di non seguire alcun credo 3 . Essa, difatti, alla luce dell’art. 9, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 4 ed anche dell’art. 18, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici 5 , protegge le convinzioni religiose di un individuo ma garantisce altresì il diritto di non credere e di non essere costretti ad aderire ad una religione che non corrisponda alle proprie convinzioni personali 6 . Con particolare riguardo alla situazione del minore, in una recente pronuncia, la Corte europea dei diritti dell’uomo 7 ha statuito che una misura dell’autorità giurisdizionale nazionale, finalizzata esclusivamente a preservare la sua libertà di scelta ed assunta nel suo superiore interesse, volta a vietare ad un testimone di Geova di coinvolgere attivamente il figlio, educato al cattolicesimo, nella nuova pratica religiosa, associés à certaines étapes de la vie et l’utilisation d’une langue particulière communément parlée par un groupe. En outre, la pratique et l’enseignement de la religion ou de la conviction comprennent les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités essentielles, tels que notamment la liberté de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants, celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, et celle de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux», UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 30 luglio 1993, par. 4. 3 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 ottobre 1990, ricorso n. 11581/85, Darby v. Sweden; sentenza del 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/88, Kokkinakis v. Greece, par. 31; sentenza del 18 febbraio 1999, ricorso n. 24645/94, Buscarini et autres c. Saint-Marin, par. 34. Dalla giurisprudenza della Corte europea sono state ricavate diverse dimensioni del diritto alla libertà di religione: la dimensione interna, la libertà di cambiare religione e la libertà di manifestare la propria religione. Le prime due dimensioni sono assolute e non prevedono limitazioni. La libertà di manifestare la propria religione può essere limitata se tali restrizioni sono stabilite dalla legge, perseguono un obiettivo legittimo e costituiscono misure necessarie in una società democratica. 4 Sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, v., per tutti, A. DI STASI (a cura di), CEDU e Ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015), Vicenza, 2016; A. DI STASI, Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, III ed., Milano, 2022. Con riferimento all’art. 9 CEDU, si rinvia a M.D. EVANS, Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge, 1997; C. EVANS, Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights, Oxford, 2001; P. TAYLOR, Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice, Cambridge, 2005; D. MCGOLDRICK, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe, Oxford, 2006; R. UITZ, Europeans and their Rights: Freedom of Religion, Strasbourg, 2007. Si veda, altresì, Corte europea dei diritti dell’uomo, Guida sull’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 2020, reperibile online al sito www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ITA.PDF. 5 UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 5. Per una completa ricostruzione della normativa internazionale si rinvia, per tutti, a S. LANGLAUDE, The Right of the Child to Religious Freedom in International Law, Leiden, 2007; M. DISTEFANO, Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2020, n. 19, reperibile online al sito www.statoechiese.it. 6 Ad esempio, il Comitato per i diritti umani ha condannato, sulla base degli articoli 18 e 24 del Patto per i diritti civili e politici, considerandolo irragionevole, l’obbligo imposto ai minori che desiderano entrare in una scuola pubblica di cantare l’inno nazionale e salutare la bandiera, senza la possibilità di esprimere un’esenzione, UN Human Rights Committee, General Comment n. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), cit., par. 5. 7 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 19 maggio 2022, ricorso n. 54032/18, T.C. v. Italy.
Il diritto del minore alla libertà di religione 136 www.fsjeurostudies.eu non viola l’art. 14, in combinato disposto con l’art. 8, interpretato alla luce dell’art. 9 CEDU 8 . La Corte riferisce, infatti, che trattasi di un provvedimento revocabile e rivedibile che non produce restrizioni sui principi educativi da impartire al minore, sull’affidamento del richiedente o sul diritto di visita e che non reca alcuna differenza di trattamento tra i genitori 9 . Così, con la sentenza del 19 maggio 2022, T.C. v. Italy, la Corte, dichiarando irricevibili il resto delle domande, ha ritenuto, a maggioranza, che non ci sia stata alcuna differenza di trattamento tra il ricorrente e l’ex partner per motivi religiosi. Secondo il giudizio della Corte, l’ordinanza nazionale, con l’obiettivo di preservare la libertà di scelta della minore, ha realizzato il suo superiore interesse ed in particolare l’interesse a crescere in un ambiente aperto e sereno, bilanciando allo stesso tempo i diritti e le convinzioni di entrambi i genitori. 2. I termini dell’indagine Il caso affrontato riguarda una controversia relativa all’istruzione religiosa di un minore che, seguendo le ricostruzioni dottrinali, può essere inquadrata nell’àmbito di un modello liberale fondato su un diritto autonomo del minore ovvero nell’àmbito di un modello conservatore che considera la libertà del minore inseparabile dal ruolo dei genitori 10 . 8 Il ricorrente, T.C., è un cittadino italiano che ha intrapreso una relazione con S.G. nel 2004. Nel 2006 è nata la loro figlia. Dopo la rottura del loro rapporto, nel 2008, i genitori sono ricorsi all’autorità giurisdizionale per risolvere questioni sull’affidamento della figlia e sull’organizzazione del diritto di visita. Durante il procedimento è emerso che il ricorrente, nel frattempo divenuto testimone di Geova, senza il consenso della madre, conduceva la figlia alle funzioni religiose e a distribuire riviste per strada. Tra i primi commenti alla sentenza, L. MURA, I rapporti disfunzionali fra i genitori e i figli nel quadro di distonia dialettica fra la Corte edu e le corti italiane, in Ordine internazionale e diritti umani, 2022, p. 697 ss.; G. PIZZOLANTE, Quando il diritto del minore alla sua libertà di religione passa dall’intermediazione del genitore, in Il Familiarista, 18 agosto 2022. 9 Nel gennaio 2015 il Tribunale di Livorno, con ordinanza, ha statuito che il ricorrente dovesse astenersi dal coinvolgere attivamente la minore nelle pratiche religiose. Il Tribunale ha assunto la sua decisione, ritenendo, alla luce dell’interesse superiore del minore e della circostanza che il ricorrente avesse occultato all’ex compagna la partecipazione a quelle attività, che la tipologia di coinvolgimento fosse stressante e destabilizzante per la minore. Nel febbraio 2016, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il ricorso del ricorrente, precisando che con la sentenza di primo grado non si impediva che egli potesse parlare delle sue convinzioni religiose alla figlia. Nel maggio 2018 anche la Corte di Cassazione ha confermato la statuizione. Lamentando la violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), interpretato alla luce dell’art. 9 (libertà di religione) CEDU, il ricorrente ha sostenuto di essere stato trattato in modo differente, per motivi di religione, dall’ex compagna. Egli ha lamentato altresì di non aver ricevuto un processo equo ex art. 6, par. 1 (diritto a un processo equo), CEDU, poiché i tribunali nazionali non hanno deciso la questione con urgenza. 10 Per un inquadramento della tutela generale dei minori nell’ordinamento internazionale si rinvia, per tutti, a G. VAN BUEREN (ed.), The International Law on the Rights of the Child, Leiden, 1998; P. ALDERSON, Young children’s rights, II ed., London, 2008; G. CATALDI, La tutela dei minori nell’ordinamento internazionale, in A. CILARDO (a cura di), La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici, Napoli, 2011, p. 3 ss.
Giuseppina Pizzolante 137 Gli sviluppi forniti dalla giurisprudenza della Corte europea, ed in particolare dalla sentenza T.C. v. Italy, partono dalla prima ricostruzione, in cui, come vedremo meglio nel prosieguo 11 , la questione è collocabile nell’alveo di un diritto indipendente del minore dalla dimensione religiosa dei genitori. Il sistema di protezione si articola intorno all’identità religiosa del minore in cui l’esercizio del diritto, che è purtuttavia inscindibile dalle caratteristiche proprie legate allo status di minore, esclude qualsiasi restrizione salvo quelle autorizzate. In questo contesto, la ricerca di un equilibrio tra identità autonoma del minore e identità religiosa familiare richiama questioni che comprendono il divieto di discriminazione nei confronti del minore 12 . Rispetto alla sentenza citata, i giudici Péter Paczolay e Gilberto Felici hanno espresso un’opinione congiunta dissenziente, laddove il giudice Raffaele Sabato ha pronunciato un’opinione concorrente che ci pare contenga i profili giuridici più pregevoli e innovativi nella vicenda all’esame che riprenderemo nella parte finale dello scritto per concludere circa la possibilità di un nuovo modello giuridico in cui inquadrare il rapporto tra genitori e minore in tema di libertà religiosa. La vicenda in parola, tuttavia, non tratta direttamente della libertà di religione, ma si riferisce al rispetto della dignità, dell’integrità personale e della vita familiare dell’individuo. All’interno di questa formulazione, è inclusa la libertà di religione quale parte della vita privata perché la religione è un credo profondo e personale. La pronuncia è lo spunto per alcune riflessioni di più ampio respiro in materia di libertà religiosa, rispetto ai rapporti tra genitori e figli, nel contesto europeo, nonché in una prospettiva multilivello (CEDU e Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989). Lo scopo è quello di individuare l’applicazione di una metodologia diversa nella ricostruzione delle complesse relazioni tra genitori e minori. 3. Il bilanciamento tra responsabilità genitoriale e diritti del minore in tema di educazione religiosa Ci soffermeremo specificamente sul tema dell’istruzione religiosa come disciplinata nel diritto internazionale poiché essa esprime in modo significativo la coesistenza dei due 11 V. infra par. 4. 12 In forza del principio di non discriminazione di cui all’art. 14 CEDU, i minori beneficiano di tutti i diritti tutelati dalla CEDU e dai suoi Protocolli, senza discriminazione basata, tra l’altro, sull’età. V. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 giugno 2010, ricorso n. 25762/07, Schwizgebel v. Switzerland, par. 85; sentenza del 24 gennaio 2017, ricorsi nn. 60367/08, n. 961/11, Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, par. 62. La Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pur affermando il diritto alla libertà di religione, disciplina le questioni relative al minore solo dal punto di vista della libertà di scelta dei genitori in campo educativo. Tuttavia, attraverso l’art. 2, relativo alla non discriminazione, finisce per essere declinato il rapporto tra le libertà fondamentali dell’individuo e del minore. Secondo il Comitato per i diritti umani, il principio di non discriminazione deve essere alla base dell’interpretazione delle restrizioni rispetto ai diritti garantiti dal Patto sui diritti civili e politici ed in particolare rispetto all’art. 18, par. 3. Il Patto dedica al minore l’art. 24 sul diritto a beneficiare delle misure protettive necessarie. Dunque, attraverso il principio di non discriminazione religiosa, si schiude la possibilità di una dimensione religiosa specifica del minore, rafforzandosi, rispetto al quadro generale dell’art. 18 dello stesso Patto, la protezione.
Il diritto del minore alla libertà di religione 138 www.fsjeurostudies.eu metodi sopra indicati: l’uno valorizza le libertà genitoriali, l’altro il riconoscimento del diritto del minore alla libertà religiosa nella prospettiva di un esercizio autonomo semplicemente adattato alle sue capacità. Nelle fonti internazionali che si occupano di libertà religiosa del minore è rimarcato il ruolo formativo dei genitori che sono deputati a gestire il contenuto di tale libertà 13 . Più in particolare, in tema di istruzione, la tutela internazionale dei diritti umani si è tradizionalmente occupata del ruolo e dei diritti dei genitori. Rileva, l’art. 18, par. 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 5, par. 1, della Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1981, e l’art. 2, del Protocollo n. 1, CEDU che tutela il diritto dei genitori a poter educare i propri figli secondo le proprie credenze religiose 14 . In particolare, l’art. 5 della Dichiarazione del 1981 esprime l’esigenza di reprimere le interferenze statali 15 . Nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, la tutela del diritto all’istruzione religiosa del minore si scontra con la libertà dei genitori di garantire l’istruzione secondo le proprie convinzioni personali. Ad esempio, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel Commento Generale n. 22, ha sancito che l’art. 18, par. 4, del Patto internazionale consente, nelle istituzioni pubbliche, l’insegnamento di materie come la storia generale delle religioni purché tale insegnamento sia impartito in modo neutrale e 13 Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, nel rapporto del 23 ottobre 2015 all’Assemblea Generale, Interim report of the Special Rapporteur on Freedom of religion or belief (A/70/286), reperibile online al sito ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=86, ha sottolineato che «parents cannot be obliged by the State to remain religiously “neutral” when raising their children», par. 36, aggiungendo che «some parents may take a deliberate decision not to socialize their children in a religious manner. Of course, such a decision must be respected as falling within their parental rights, however, that cannot serve as the general model to be promoted, let alone enforced, by the State. Attempts made by the State to enforce a religiously “neutral” upbringing of children within their families would amount to a far-reaching violation of parental rights to freedom of religion or belief, as enshrined, inter alia, in article 14, paragraph 2, of the Convention on the Rights of the Child», par. 37. 14 Il diritto internazionale opera una distinzione tra educazione religiosa – che si riferisce all’insegnamento delle religioni – e informazione religiosa – che si riferisce all’istruzione religiosa dottrinale –. La distinzione è ripresa dal Relatore speciale Heiner Bielefeldt, nel rapporto del 23 ottobre 2015, citato nella nota precedente, «“Religious instruction” given in school differs conceptually from “information about religions and beliefs”. While religious instruction aims to familiarize students with a particular faith, information about religions and beliefs serves the purpose of broadening children’s knowledge and understanding of the diversity of faith systems and practices. Unlike religious instruction, which should never be given against the will of the child or his or her parents, information about religions and beliefs can become part of the mandatory curriculum, provided it is taught in a spirit of fairness and neutrality», par. 49. 15 Ad esempio, in Kazakistan, la legge vieta l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, nei college o nelle università. Cfr. U.S. Department of State, Office of International Religious Freedom, Report on International Religious Freedom: Kazakhstan, 12 maggio 2021, reperibile online al sito www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/kazakhstan.
Giuseppina Pizzolante 145 L’obbligo generico di rispettare il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza e religione, contenuto nel testo dell’art. 14, par. 1, della Convenzione ha inteso conciliare i contrasti relativi alle caratteristiche da attribuire all’autonomia in causa 38 , specie con riguardo all’opposizione dei Paesi musulmani – per i quali il figlio deve adottare la religione del padre – di menzionare la libertà di scelta e di cambiamento di religione da parte del minore 39 . Esclusivamente la libertà di manifestare le proprie convinzioni è citata nell’art. 14, par. 3, della Convenzione quando se ne affermano le possibili restrizioni. Va ad ogni modo sottolineato che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ancora una volta, ha interpretato l’art. 14 come comprensivo della suddetta libertà di scelta e di cambiamento 40 . 6. L’approccio dottrinale delle “capacità in evoluzione” quale punto di equilibrio tra i modelli indicati Mentre il Patto sui diritti civili e politici, attraverso una norma di carattere generale, all’art. 18, par. 4, consente ai genitori «to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions», la Convenzione sui diritti del fanciullo, sebbene non distingua in modo tranciante la libertà religiosa del minore rispetto a quella dei genitori, realizza in misura maggiore il diritto del primo, statuendo all’art. 13, par. 1, che «the child shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice». La libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie suggerisce innanzitutto la necessità che il minore riceva stimoli in grado di permettergli di ampliare le proprie capacità di opinione ed espressione 41 . Alla luce anche del richiamato art. 14, par. 1, della medesima Convenzione che afferma il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il minore, oltre ai genitori, deve poter avere accesso a più di un modello, specie nei casi in cui non voglia seguire le opinioni religiose della famiglia. L’art. 14, par. 2, realizza altresì, come già anticipato, il diritto e 38 In questo senso L. PUBERT, op.cit., p. 138. 39 Così G. VAN BUEREN, The International Law on the Rights of the Child, Dordrecht, 1995, p. 157. Si veda, inoltre, R. ALUFFI BECK PECCOZ, La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi, Milano, 1990; A. CILARDO, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano, Napoli, 2002; K.S. VICKOR, Between God and the Sultan. A History of Islamic Law, Oxford, 2005; F. CASTRO, Il modello islamico, Torino, 2007; L. WELCHMAN, Women and Muslim Family Law in Arab States. A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy, Amsterdam, 2007. 40 Nel suo commento all’art. 14, della Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ha confermato che è il minore ad esercitare il diritto alla libertà di religione, non il genitore, e il ruolo genitoriale diminuisce necessariamente man mano che il minore acquisisce un ruolo sempre più attivo nell’esercizio della scelta durante l’adolescenza, UN Committee on the Rights of the Children, General Comment n. 20 (2016) on the Implementation of the Rights of the Child During Adolescence, CRC/C/GC/20, 6 dicembre 2016, par. 43. 41 Si veda, per un recente riscontro, UN Committee on the Rights of the Child, General Comment n. 25 (2021) on Children’s Rights in Relation to the Digital Environment, CRC/C/GC/25, 2 marzo 2021.
Il diritto del minore alla libertà di religione 146 www.fsjeurostudies.eu il dovere dei genitori di guidare il minore in maniera conforme allo sviluppo delle sue capacità 42 . Gli Stati infatti hanno il dovere di rispettare l’evoluzione delle capacità del minore quale principio guida per affrontare il processo di graduale acquisizione di competenze, di cognizione e di esercizio 43 . Evidentemente il diritto e il dovere di guidare il minore va esercitato in modo coerente con le sue capacità evolutive come indicato nell’ultima parte della norma, suggerendosi parametri anagrafici per definire il grado in cui un genitore può influenzare la formazione religiosa del figlio. In altre parole, i genitori sono liberi di educare i figli secondo la propria fede e pratica, ma devono gradualmente concedere al minore maggiore libertà in materia religiosa in ragione della maturazione verso l’età adulta. Nonostante questo approccio, definito delle “capacità in evoluzione” 44 , permetta di raggiungere un punto di equilibrio tra i modelli indicati, non è applicabile in tutti i casi in cui rilevano situazioni irreversibili qual è, ad esempio, la circoncisione infantile o il matrimonio contratto in età infantile 45 . Questi ultimi sono solo alcuni esempi delle 42 Il Comitato ONU sui diritti del fanciullo sottolinea l’importanza del ruolo dei genitori. Cfr., ad esempio, UN Committee on the Rights of the Child regarding Pakistan, CRC/C/PAK/CO/3-4, 15 ottobre 2009: «there were reports of children of religious minorities having been restricted in studying and practising their religion and the Committee referred to both the child’s right to freedom of religion and the full respect of the rights and duties of parents to give guidance to their children in the exercise of this right in a manner consistent with the evolving capacities of the child», par. 43 s., dove notiamo che la guida dei genitori non è funzionale all’espressione, all’associazione, alla vita privata o all’informazione. 43 Cfr. UN Committee on the Rights of the Child, General Comment n. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 settembre 2006, par. 17; General Comment n. 20 (2016) on the Implementation of the Rights of the Child During Adolescence, cit., parr. 18 e 20, in cui si evidenzia il dovere degli Stati di tenere in considerazione la mutevole posizione dei minorenni e la loro azione nel mondo moderno, la loro competenza e il loro livello di comprensione che si sviluppano in maniera non uniforme tra le aree di abilità e attività, nonché la diversa natura dei rischi connessi. Tali considerazioni devono essere bilanciate con l’importanza di esercitare i propri diritti in ambienti adeguatamente supportati e con le diverse esperienze e circostanze individuali. 44 L’espressione è richiamata nell’opinione concorrente del giudice Raffaele Sabato, par. 24. In dottrina, G. LANSDOWN, The Evolving Capacities of the Child, in Papers Innocenti Insights, 2005; M. BIGGERI, J. BALLET, F. COMIM (eds.), Children and the Capability Approach, Basingstoke, 2011; M. LIEBE, From Evolving Capacities to Evolving Capabilities: Contextualizing Children’s Rights, in D. Stoecklin, J.-M. BONVIN (eds.), Children’s Rights and the Capability Approach. Children’s Well-Being: Indicators and Research, Berlin, 2014. Si veda, nel quadro degli sviluppi dottrinali, la ricostruzione delle “capacità in evoluzione” in tre grandi categorie offerta da S. VARADAN, The Principle of Evolving Capacities under the UN Convention on the Rights of the Child, in The International Journal of Children’s Rights, 2019, p. 316 ss.: «it is suggested that the Committee has derived a role and function for “evolving capacities” that can be distilled into three broad categories: (1) “evolving capacities” as an enabling principle, in which the term is used to empower children in the exercise of their rights under the uncrc; (2) “evolving capacities” as an interpretative principle, in which the term is used to interpret specific provisions of the Convention in a manner that recognises children’s capacities in the exercise of their rights; (3) “evolving capacities” as a policy principle, in which the term is used to guide States in policy-making and programming on children’s rights». 45 Nel rapporto già citato il Relatore speciale, Bielefeldt, ha ricordato che «in extreme cases, children have been taken away from their families, for instance under the pretext of saving them from ill-defined “superstitious” religions – a pretext often invoked against indigenous families in the past», par. 29, raccomandando «to pay more attention to violations of the rights of the child and his or her parents in the area of freedom of religion or belief», par. 74, e che «harmful practices, such as female genital mutilation or child marriage, can never be “justified” by the invocation of freedom of religion or belief and States are obliged to take all appropriate measures to eliminate such practices. When tackling the root causes of
Giuseppina Pizzolante 147 molteplici modalità attraverso le quali le convinzioni religiose possano prostrare un individuo in giovane età. L’approccio delle capacità in evoluzione può invece ritenersi valido, ad esempio, tutte le volte in cui un cattolico battezzato in tenera età decida di rinunciare alla propria religione potendo successivamente rifiutare il battesimo. È difficile qualificare la nozione di guida dei genitori per comprendere i casi in cui gli standard consentiti vengano superati. In ogni caso, la guida deve essere, evidentemente, subordinata alle capacità evolutive del minore. È corretto affermare che i genitori possono modellare l’identità religiosa del proprio figlio, includendovi l’educazione secondo le proprie convinzioni religiose, in ossequio, tuttavia, all’applicazione dei principi indicati. Non va trascurata la circostanza, tra l’altro, che in taluni Paesi, l’appartenenza a una particolare religione comporta conseguenze giuridiche qual è la menzione della religione sui documenti di identità o la sottomissione ad un particolare status personale 46 . Il ruolo assunto dal minore, e ricostruito in base all’interpretazione e all’applicazione della normativa internazionale, rimanda all’ulteriore tema del diritto di ascolto e alla partecipazione del minore alle decisioni che lo investono. In questo quadro, rileva, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, il diritto del minore ad esprimersi nelle questioni che lo riguardano. L’art. 12, par. 1, assicura al minore, capace di discernimento, «the right to express those views freely in all matters affecting the child, the views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity». Rispetto al diritto alla protezione del minore, che è stato unanimemente riconosciuto, il diritto del minore a partecipare alle decisioni che lo riguardano è spesso apprezzato con modalità differenti, poiché permettere l’intervento in tali decisioni ha come conseguenza un mutamento delle relazioni all’interno della famiglia. Inoltre, questo diritto è interpretato in modo subordinato e proporzionato al contegno del minore o comunque alle sue capacità di evitare sbagli. Tale ultima interpretazione è ripresa, ad esempio, dai giudici Péter Paczolay e Gilberto Felici nell’opinione congiunta dissenziente alla sentenza T.C. v. Italy, quando affermano che i convincimenti dei figli non sono necessariamente immutabili e le loro obiezioni, a cui deve essere concesso il “dovuto” peso, non sono logicamente sufficienti a prevalere sugli interessi dei genitori 47 . Richiamando K.B. and others, sottolineano che il diritto di esprimere le opinioni non dovrebbe essere interpretato nel senso che attribuisca incondizionatamente un potere di veto ai minori senza che vengano bilanciati altri fattori e che venga effettuato un esame per determinare il loro superiore interesse 48 . harmful practices, including certain cultural and religious traditions, States should avoid stereotypical overgeneralizations, always bearing in mind the broad range of interand intrareligious pluralism», par. 77. V., altresì, L. MIAZZI, A. VANZAN, Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione personale?, in Diritto, Immigrazione, Cittadinanza, 2008, p. 67 ss.; S. GARETTI, Quando il diritto all’identità culturale dei genitori si scontra con il diritto all’integrità psico-fisica del figlio minorenne: il caso della circoncisione rituale infantile, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2017, p. 1421 ss. 46 Si veda, al riguardo, S. LANGLAUDE, The child’s religious freedom, cit., p. 647. 47 Par. 13 dell’opinione dissenziente. 48 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 14 marzo 2017, ricorso n. 36216/13, K.B. and others v. Croatia, par. 143.
Il diritto del minore alla libertà di religione 148 www.fsjeurostudies.eu Invero, all’art. 12 citato è sottesa la figura del minore quale individuo capace di esprimere le proprie opinioni su tutte le questioni che lo riguardino, piuttosto che quale individuo passivo, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, riconoscendo che i minori evolvono e maturano a velocità diverse, dichiara che gli stessi non possono sempre esercitare i loro diritti come gli adulti. L’art. 5 della medesima Convenzione prevede che lo Stato debba rispettare i diritti dei genitori al fine di fornire al minore una guida coerente con le sue capacità in evoluzione. Ciò non significa che i minori, rispetto agli adulti, fruiscano di diritti affievoliti, ma che essi applicano i loro diritti in modo diverso 49 . L’esercizio dei diritti da parte dei minori si espande proporzionalmente alla maturità, laddove ex art. 5 Convezione si riducono di conseguenza l’orientamento e i consigli adeguati forniti dai genitori. Pertanto, dalle capacità in evoluzione non deriva il riconoscimento dei diritti del minore; da esse deriva viceversa la portata dell’esercizio di quei diritti che, ai sensi dell’art. 14, par. 2, della Convenzione, vanno incanalati in una guida conforme allo sviluppo delle capacità del minore 50 . Questo quadro realizza un allontanamento dall’orientamento in base al quale i minori non sono capaci di assumere decisioni al fine viceversa di descrivere le modalità attraverso le quali essi possono partecipare a quelle decisioni. È una ricostruzione applicabile pienamente alla libertà religiosa ed in forza di essa i genitori debbono consultare i propri figli in merito al loro coinvolgimento nell’educazione religiosa. Trascurando difatti le capacità di discernimento dei minori e confondendo la libertà religiosa dei genitori con quella dei loro figli, un numero crescente di minori, ad esempio, potrebbe incorrere in rischi gravi per la salute 51 . 7. La promozione del diritto del minore alla libertà religiosa: un approccio all’educazione religiosa attraverso il bilanciamento e il principio del superiore interesse. Limiti Si è ampiamente chiarito, nei precedenti paragrafi, che i profili giuridici rilevanti vanno ricostruiti nell’àmbito delle relazioni tra minore, genitori ed ambiente religioso, sia che il diritto internazionale si riferisca ai diritti dei genitori sull’educazione del figlio sia che si riferisca semplicemente alla guida adeguata da parte dei genitori. Alcuni autori hanno suggerito che gli elementi principali della religiosità siano la pluralità, la pratica secondo la propria fede o anche l’appartenenza ad una particolare 49 L’art. 5 è stato definito come una innovazione “unique in international law” da G. KAMCHEDZERA, Article 5. The child’s right to appropriate direction and guidance, in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS, M. VERDHEYE (eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Right of the Child, Leiden, 2006, p. 6 ss. 50 D’altro canto, è l’interpretazione sistematica dell’art. 28, par. 1, in relazione all’art. 5, all’art. 12 e all’art. 14, par. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, che permette di giungere all’obiettivo della partecipazione del minore alle decisioni che lo interessino e che implichino scelte educative, morali o religiose. Così, ad esempio, M. VERHEYDE, Article 28, The Right to Education, in A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS, M. VERDHEYE (eds.), op.cit., p. 11 ss. 51 V. meglio infra par. 7.
Giuseppina Pizzolante 149 tradizione religiosa 52 . Di conseguenza, la fonte per il diritto del minore in materia religiosa deve essere la formazione ad un rapporto con i genitori e con le comunità religiose. Come statuito dalla Corte europea, il diritto del minore alla libertà religiosa significa esposizione alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza. Allo stesso modo, ha affermato che il pluralismo si basa anche sul riconoscimento e sul rispetto per la diversità e le dinamiche delle tradizioni culturali, delle credenze religiose, dei concetti artistici, letterari e socioeconomici 53 . L’interazione armoniosa dei minori con identità differenti è essenziale perché l’educazione religiosa permetta ai minori di formarsi e scegliere. L’autonomia religiosa o spirituale di un minore non ha molto senso se è scevra da un contesto simile essendone piuttosto la conseguenza. Dalla circostanza che nel diritto internazionale, secondo le fonti dell’ONU e della CEDU, si sia affermato un modello, ampiamente descritto, in cui il minore è titolare di un diritto alla libertà religiosa indipendente, non consegue il diritto dello stesso minore ad essere educato, seppure con dei limiti 54 , in un ambiente religiosamente neutrale 55 , poiché, a prescindere dall’ambiente, i minori maturano, diventano autonomi e operano le proprie scelte, a volte non conformi, o addirittura contrarie, a quelle dei genitori. Questi ultimi, in un quadro in cui l’autodeterminazione del minore non è punto di partenza ma di arrivo, possono fornire indicazioni funzionali alla formazione religiosa dei loro figli, operando nel senso della consultazione ed assecondando, attraverso la partecipazione, la maturità del minore. I principi descritti sono stati bene messi in luce dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in F.L. c. France ove, presupponendosi che i minori sono suscettibili di essere influenzati, in particolare, dalla famiglia in cui sono stabiliti principalmente, ha sottolineato che gli interessi del minore risiedevano essenzialmente nella crescita in un 52 In dottrina, U. KILKELLY, The Child’s Right to Religious Freedom in International Law: The Search for Meaning, in M. ALBERTSON FINEMAN, K. WORTHINGTON (eds.), What is Right for Children?, Abingdon, 2009, p. 243 ss. 53 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 20 aprile 2016, ricorso n. 62649/10, İzzettin Doğan and others v. Turkey, par. 109. 54 I limiti, al livello scolastico, comprendono la partecipazione a corsi religiosi, al livello familiare, includono l’evoluzione della maturità religiosa del minore e le azioni dei genitori contrarie al suo superiore interesse. Le disposizioni trovano applicazione sia nel caso di genitori sposati che condividono le stesse idee religiose: Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 22 marzo 2018, ricorsi nn. 11308/16, 1344/16, Tlapak and others v. Germany, par. 79, sia nel caso di un genitore separato o divorziato che non è titolare dell’affidamento del figlio: Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 febbraio 2013, ricorso n. 29617/07, Vojnity v. Hungary, par. 37. In entrambe le situazioni le idee religiose possono essere trasmesse ai figli anche in modo insistente e prepotente, ma con il limite nei confronti di pratiche pericolose o che arrechino danni fisici o psicologici al minore. 55 Un minore non ha il diritto di essere cresciuto in un ambiente religiosamente neutrale poiché, in forza dei citati art. 18, par. 4, del Patto internazionale sui diritti civili, art. 5 della Dichiarazione del 1981 e art. 2, Protocollo n. 1, CEDU, i genitori hanno il diritto di garantire l’educazione dei figli in conformità alle proprie convinzioni e possono fornire indicazioni in modo coerente con le capacità in evoluzione.
Il diritto del minore alla libertà di religione 150 www.fsjeurostudies.eu ambiente aperto e pacifico, dovendosi conciliare per quanto possibile i diritti e le convinzioni di ciascuno dei genitori 56 . Nel contesto del bilanciamento, il principio del superiore interesse del minore contribuisce a far emergere un nuovo punto di equilibrio, tra la responsabilità genitoriale e la libertà del minore, in nome degli scopi funzionali sottesi alle attitudini in evoluzione di quest’ultimo che pongono comunque la questione dell’età o piuttosto dell’autonomia decisionale in materia religiosa 57 . Nella raccomandazione dell’Unesco sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, l’educazione del minore è inserita tra le responsabilità principali dei genitori in una prospettiva di equilibrio tra l’ambiente familiare o comunitario in cui il minore è insediato e la garanzia di un diritto autonomo 58 . Cionondimeno il principio del superiore interesse rivela tutti i suoi limiti quando la decisione del minore sia prepotentemente diversa da quella dei genitori o quando la qualsivoglia scelta definisca pratiche religiose in grado di arrecare pericolo alla vita, alla salute o anche all’integrità del minore 59 . In particolare, emerge la necessità di tutelare il minore nei casi di circonvenzione da parte di terzi e di garantire i suoi interessi quando non è in grado di concorrervi senza l’aiuto dei genitori 60 . 56 Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 3 novembre 2005, ricorso n. 61162/00, F.L. c. France. L’ingerenza nei diritti della ricorrente, valutando la giovane età dei minori, è stata giustificata da uno scopo legittimo. Inoltre, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva l’affidamento congiunto dei figli che risiedevano con lei e non le era stato impedito di partecipare ad attività religiose a titolo personale. Più in particolare, la ricorrente poteva continuare a praticare la sua religione in presenza dei figli, a condizione che non fossero messi in contatto con altri membri del gruppo. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. 57 Cfr. UN Committee on the Rights of the Children, General Comment n. 14 (2013) on the Right of the Child to have his or her Best Interests Taken as a Primary Consideration (art. 3, par. 1), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, 58 Unesco, Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms, 23 novembre 1974, «the word “education” implies the entire process of social life by means of which individuals and social groups learn to develop consciously within, and for the benefit of, the national and international communities, the whole of theirs personal capacities, attitudes, aptitudes and knowledge. This process is not limited to any specific activities», par. 1 a); «the attitude of parents should be deemed to be an essential factor for the education of children, and the adult education [...]. The first school should be designed and organized as a social environment having its own character and value, in which various situations, including games, will enable children to become aware of their rights, to assert themselves freely while accepting their responsibilities, and to improve and extend through direct experience their sense of belonging to larger and larger communities-the family, the school, then the local, national and world communities», par. 24. 59 Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, Heiner Bielefeldt, nel citato rapporto, ha sottolineato, in particolare, che, sebbene in molte situazioni di violazione i diritti del minore e dei suoi genitori possano essere pregiudicati congiuntamente, non è sempre così, poiché «moreover, the interests of parents and children are not necessarily identical, including in the area of freedom of religion or belief. There can be situations in which the rights of the child must be safeguarded also against his or her parents. One example is the infliction of harmful practices, such as female genital mutilation or child marriage, sometimes carried out in the name of culture, tradition or religion», par. 14. In queste ipotesi, tuttavia, «the rights of children and parental rights in the area of freedom of religion or belief, although in practice not always consonant, should generally be interpreted as being positively interrelated», par. 76. 60 D’altra parte, rispetto agli obblighi che discendono dalla CEDU, gli Stati parti devono tenere conto della condizione di particolare vulnerabilità delle persone di minore età, se del caso assicurando loro un
Giuseppina Pizzolante 151 In queste ipotesi, rileva il dovere dello Stato, che tuttavia potrebbe non essere tempestivo, di impedire che le condotte dei genitori realizzino una diminuzione di tutela per il minore rispetto al suo diritto alla salute. Così, al fine di garantire la protezione della salute pubblica, potrebbe richiedersi l’esecuzione di una trasfusione di sangue per salvare la vita di un minore o, in altri casi, l’esecuzione di vaccinazioni obbligatorie 61 . La Corte europea dei diritti dell’uomo ha insistito sulla natura necessariamente evolutiva dell’interpretazione delle misure di tutela richieste a favore del minore. Questo approccio ha spinto in particolare alcuni giudici a formulare interpretazioni dinamiche del diritto all’identità del minore che, oltre a definirne l’individualità, siano in grado di proteggerlo nei suoi rapporti con gli altri 62 . L’interpretazione descritta permette di affermare la capacità del minore in quanto soggetto di diritto, laddove personalità e capacità dovessero combaciare con il principio del suo superiore interesse. Solo in questi casi, che comunque creano difficoltà di inquadramento, il predetto principio può essere adoperato come strumento per realizzare obiettivi ragionevolmente proporzionati nelle ipotesi in cui si manifestino conflitti tra i diritti rilevanti. Per raggiungere un modello giuridico in cui le relazioni tra minore, famiglia e comunità religiosa si sviluppino in modo più equilibrato occorre evidentemente un ulteriore tassello volto a rafforzare il diritto del minore di esprimere la propria opinione e il diritto di ascolto, commisurati ad età e grado di maturità 63 . trattamento differenziato rispetto a quello riservato agli adulti, senza che questo possa essere considerato una violazione del divieto di discriminazione. In questo senso, A. ANNONI, La CRC e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, reperibile online al sito www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf 2019, p. 21. Cfr. altresì W. VANDENHOLE, E. WIART, M.-L. DE CLERCK, P. MAHIEU, J. RYNGAERT, C. TIMMERMAN, M. VERHOEVEN, The Right to Education of Undocumented Children: Illusory Right or Empowering Leverage?, in International Journal of Children’s Rights, 2011, p. 613 ss. 61 Ad esempio, Tribunale per i minorenni di Trento, decreto del 30 dicembre 1996, n. 214, in Rivista italiana di medicina legale, 1998, 4-5, p. 835; Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice Tutelare, 12 aprile 2019, nonché, su quest’ultima pronuncia, C. DI COSTANZO, Il dissenso alle emotrasfusioni a beneficio di una minore. Considerazioni in calce a un provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, in Diritto e Salute, 2019, n. 2, p. 16 ss. Si veda anche Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 giugno 2010, ricorso n. 302/02, I Jehovah’s Witnesses of Moscow and others v. Russia, par. 131 ss., in cui la Corte europea ha constatato che la legislazione interna, concedendo ai tribunali il potere di annullare l’opposizione dei genitori a un trattamento medico nei confronti del figlio, realizzava un sufficiente equilibrio tra la libertà di scelta dei pazienti adulti e gli interessi oggettivi dei minori. Di conseguenza, il divieto delle trasfusioni di sangue nella dottrina dei Testimoni di Geova non può essere motivo per il divieto delle attività dell’organizzazione e per lo scioglimento della stessa. 62 Si rinvia, per tutti, a C. HONORATI, Il diritto al nome e all’identità personale, in Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, La Convenzione delle Nazioni Unite, cit., p. 188, che sottolinea come «molte delle questioni relative al diritto al nome e all’identità personale dei minori sono state infatti affrontate nell’ordinamento italiano proprio facendo ricorso al parametro CEDU, alla capacità di tale Corte di interpretare le nuove esigenze emergenti nella società contemporanea, e alla maggiore efficacia che principi direttamente applicabili in giudizio producono nel caso concreto». 63 Sul punto, si veda, diffusamente, S. LANGLAUDE, The Right of the Child to Religious Freedom, op.cit., p. 245 ss.
Il diritto del minore alla libertà di religione 152 www.fsjeurostudies.eu Questa ricostruzione inserisce il concetto di capacità in un processo dinamico e fluido nel quale, rispetto all’interpretazione originaria delle capacità in evoluzione, sono mutate le modalità attraverso cui i minori sono abilitati e responsabilizzati all’interno delle famiglie, delle scuole, delle comunità religiose e della società in generale 64 . 8. Da una funzione di guida dei genitori ad una funzione consultiva e di intermediazione. Il metodo sotteso alla pronuncia della Corte europea per il tramite del principio di continuità La ricostruzione operata nel paragrafo precedente è invero completata dalla pronuncia della Corte europea del 19 maggio 2022 che, richiamando il ruolo del minore quale titolare del diritto alla libertà religiosa e del diritto all’esercizio della medesima libertà, procura le soluzioni giuridiche per risolvere i conflitti tra i diritti dei genitori e del minore. Tralasciando le motivazioni della sentenza in esame che risultano piuttosto pacifiche, uno degli aspetti del caso in esame che va focalizzato e che è stato messo bene in luce dal Tribunale di Livorno riguarda la questione della continuità. Nell’ordinanza del Tribunale si legge molto opportunamente che appare pregiudizievole per la minore una pratica religiosa diversa da quella vissuta nell’ambiente familiare e sociale, in virtù del “principio di continuità” che deve presiedere all’educazione religiosa, onde evitare turbamenti e confusioni in una fase di ricerca e sviluppo della propria identità. È utile chiarire infatti che, al momento della separazione, il ricorrente non praticava la nuova religione e la bambina seguiva fondamentalmente il percorso concordato precedentemente da entrambi i genitori. Gli stessi, in particolare, avevano iscritto la minore ad un asilo privato gestito secondo i valori del cattolicesimo con conseguenze evidenti in termini di socializzazione. Le problematiche e i conflitti sono emersi quando il padre, per dare seguito ai precetti del nuovo credo religioso cui si era nel frattempo convertito, smetteva di accompagnare la figlia alla scuola di ballo, alle feste di compleanno ed alle feste di carnevale. La madre inoltre scopriva che sua figlia era stata presente, a sua insaputa, alle funzioni dei Testimoni di Geova, mentre le era stato permesso di assistere alle funzioni cattoliche solo previo accordo fra i genitori. Questo principio della continuità va particolarmente apprezzato poiché, nell’età minore, la religione rientra soprattutto nella sfera del benessere e della socializzazione anche nel confronto con i coetanei che hanno maturato le stesse scelte. Inoltre, il principio di continuità, riflettendo, in modo implicito, i reali bisogni della minore, è in grado di 64 Così G. LANSDOWN, op.cit., p. 23, che sottolinea la «wide range of qualities – moral, social, cognitive, physical and emotional –» che caratterizza la capacità. Inoltre, egli riconosce che «children, like adults, will not acquire a consistent and overall level of capacity across all fields» e «expressions of competence will vary according to the nature of the tasks involved, their personal experiences, expectations placed on them, social context and individual abilities», p. 23.
Giuseppina Pizzolante 153 realizzare la sua volontà effettiva, in un’età in cui non vi è la capacità di esprimere le proprie scelte in modo autonomo. L’ordinanza del Tribunale di Livorno, difatti, finendo con il privilegiare l’approccio inizialmente concordato da entrambi i genitori alla luce del principio di continuità, ha garantito la realizzazione del superiore interesse del minore. Viceversa l’opinione dissenziente dei giudici Paczolay e Felici dà rilievo alla circostanza che la minore fosse stata de facto condotta a cerimonie dei testimoni di Geova, circostanza che non avrebbe arrecato alcun nocumento ma avrebbe piuttosto rappresentato un arricchimento per la predetta minore. La Corte europea, sottolineano questi giudici, ha già chiarito che esporre i giovani alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza può solo favorire le dinamiche di coesione. Il pluralismo, in particolare, si costruisce anche attraverso il dialogo con identità diverse che diviene essenziale per raggiungere la coesione sociale 65 . Secondo tale opinione, ritenendo che una religione diversa dal cattolicesimo romano avrebbe recato nocumento all’interesse della minore, in ragione del contesto familiare e sociale in cui era stata cresciuta, le autorità giurisdizionali italiane hanno realizzato una disparità di trattamento di natura discriminatoria manifestando un pregiudizio nei confronti della religione del ricorrente, segnalandosi che lo stesso ricorrente, al contrario, aveva accettato che sua figlia, se lo avesse desiderato, avrebbe potuto continuare a fruire dei precetti cattolici romani. Invero l’opinione dissenziente pone la questione in un’ottica, quella del pluralismo e della tolleranza, che vista in astratto non può che essere condivisa 66 , ma è un problema mal posto nel senso che non è pertinente con la vicenda in parola. La soluzione di questo complesso caso si ritrova piuttosto nell’opinione concorrente del giudice Sabato secondo il quale il caso andava esaminato anche ai sensi dell’art. 9 CEDU. Egli, muovendo dalla scelta della maggioranza della Corte di esaminare le doglianze del ricorrente in base agli articoli 14 e 8 della Convenzione, sebbene “alla luce dell’art. 9” 67 , mette in evidenza, invece, che l’art. 9, dedicato alla libertà di religione, doveva ritenersi applicabile parallelamente all’art. 8 CEDU. Nel caso di specie, entrambi i genitori esercitavano senza restrizioni la loro responsabilità genitoriale e dunque non sussisteva una situazione generale di interferenza ex art. 8 CEDU. L’ingerenza creata 65 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 20 giugno 2017, ricorso n. 67667/09, Bayev and others v. Russia, par. 82. V. anche supra par. 7. 66 V. meglio par. 7. Cfr., anche, M.D. EVANS, Manual on the Wearing of Religious Symbols, cit., p. 4, secondo cui «different approaches to accommodating religious diversity have their roots in historical experiences. The legitimacy of such approaches must today be assessed in the light of the requirements of international human rights law». 67 Nonostante i giudici abbiano riconosciuto che l’educazione religiosa dei minori sia espressione della libertà religiosa, richiamando Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 10 dicembre 2021, ricorso n. 15379/16, Abdi Ibrahim v. Norway, par. 140 ss., hanno fatto leva sull’art. 8 CEDU atteso che i genitori possono esercitare i diritti ex art. 9 CEDU attraverso le modalità di godimento dei diritti di cui all’art 8 CEDU. In modo non corretto il giudice Sabato considera anche il richiamo a Corte europea dei diritti dell’uomo, Vojnity v. Hungary, cit., poiché in quella vicenda la doglianza aveva ad oggetto la rimozione del diritto di visita del genitore ricorrente a causa dei tentativi di trasmettere le sue convinzioni religiose al figlio. In entrambi i precedenti citati, a differenza del caso all’esame, è evidente il ruolo incisivo giuocato dall’art. 8 CEDU.
Il diritto del minore alla libertà di religione 154 www.fsjeurostudies.eu dall’ordinanza del Tribunale di Livorno ha influenzato esclusivamente, o comunque principalmente, il modo di manifestare la religione. Secondo questa opinione concorrente, l’applicazione dell’art. 9 CEDU avrebbe dovuto sostanzialmente prevalere o almeno coesistere con le altre norme della Convenzione richiamate 68 . Tale scelta avrebbe permesso di adoperare l’art. 9 CEDU per indagare sul ruolo dell’accordo dei genitori nelle scelte religiose riguardanti i figli, valorizzando l’art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo, atteso che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere interpretata in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Secondo il giudice Sabato, la causa avrebbe potuto offrire alla Corte, se la maggioranza avesse attribuito il dovuto rilievo all’art. 9 CEDU, l’opportunità di interpretare questo articolo alla luce dell’art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che accentuando il diritto del minore alla libertà di religione, rimarca la creazione di un modello in cui i genitori esercitano la propria guida in modo coerente con le capacità funzionali del minore e con le capacità dello stesso di compiere scelte. L’interpretazione evolutiva che il Comitato ONU sui diritti del fanciullo ha fornito dell’art. 14 della pertinente Convenzione, e che è stata messa gradualmente in evidenza nel corso dell’analisi, suggerisce infatti di valorizzare, oltre alla funzione di guida, in forza dell’art. 14, par. 2, il ruolo consultivo, naturalmente esercitato dai genitori, al fine di promuovere lo sviluppo del minore. Questa combinazione del diritto del minore con il ruolo di guida dei genitori e con la funzione consultiva degli stessi articola il quadro di protezione e facilita la valutazione delle situazioni in cui è possibile riscontrare una violazione dei diritti di volta in volta in rilievo. L’applicazione di questo nuovo modello è particolarmente evidente nel caso in cui non vi sia accordo tra genitori e il minore sia troppo immaturo per essere ascoltato. Il minore è titolare del diritto alla propria libertà di religione e dunque l’opinione divergente del secondo genitore deve essere considerata nell’ottica di svolgere una intermediazione rispetto alle opinioni del minore stesso. Questa ricostruzione deve essere valorizzata particolarmente in quei casi di mancato accordo – esaminati in precedenza 69 – che possono riverberare conseguenze irreversibili sulla vita del minore o comunque sulla sua salute. L’interpretazione sistematica dell’art. 9 CEDU alla luce dell’art. 14 della Convenzione sui diritti del fanciullo 70 avrebbe potuto quindi indurre la Corte a ritenere 68 In questo senso, Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione del 3 novembre 2005, ricorso n. 61162/00, F.L. c. France; decisione del 16 maggio 2006, ricorso n. 31956/02, Deschomets c. France, in cui la Corte ad esempio ha concluso che il ricorso era manifestamente infondato in quanto l’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare non era sproporzionata rispetto ai diritti in conflitto. In particolare, le decisioni dei tribunali interni sull’affidamento dei figli erano assunte senza formulare alcun giudizio di valore in merito alla visione del mondo e alle pratiche ideologiche della ricorrente. 69 V. supra par. 7. 70 C. HONORATI, op.cit., p. 188 evidenzia come «CEDU e CRC finiscano per influenzarsi e rinforzarsi vicendevolmente, posto che la stessa Corte europea dichiara di dovere interpretare la Convenzione del 1950 quale diritto vivente, alla luce degli obblighi internazionali gravanti sugli Stati in virtù dei successivi parametri convenzionali». Si veda anche il rapporto del 2015 del Relatore speciale Bielefeldt all’Assemblea generale in cui egli sostiene che «Article 14 of the Convention should be interpreted in line with all other relevant international standards on freedom of religion or belief», par. 75.