Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 1
DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law , Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017
Indice-Sommario 2022, n. 1 NUMERO TEMATICO Il ruolo delle Corti nella costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Presentazione Angela Di Stasi Editoriale Corti europee e giudici nazionali nel prisma della tutela dei diritti fondamentali Gaetano De Amicis Saggi, Articoli e Commenti L’ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti europee e italiane Michela Capozzolo Alla ricerca di una definizione del diritto d’asilo nell’ottica di una riforma di sistema: quale ruolo per le Corti europee? Erika Colombo Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE e strumenti “deflattivi” del contenzioso a partire dal caso Succi e altri c. Italia Claudia Colucci Il ruolo delle giurisdizioni nazionali in materia di aiuti di Stato nell’ambito dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Silvia Marino Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Claims Arising out of Smart Contracts under the Brussels I Regulation (recast) and on the Blockchain Ana Mercedes López Rodríguez Predisposizione ai rapporti di schiavitù e ruolo del diritto internazionale privato al vaglio della giurisprudenza CEDU sulla maternità surrogata Loredana Mura La giurisprudenza “concorrenziale” della Corte di giustizia UE e della Corte EDU rispetto alla tutela dei singoli soggetti a sanzioni Daniele Musmeci p. 1 p. 5 p. 40 p. 73 p. 97 p. 128 p. 151 p. 172 p. 209
Dialogo tra Corti europee e giudici nazionali in tema di maternità surrogata: verso un bilanciamento tra limite dell’ordine pubblico e superiore interesse del minore Egeria Nalin Judicial Dialogue between National Constitutional Judges and EU Judges in the Context of the Single Supervisory Mechanism: Opportunity for a Reverse Preliminary Ruling? Ilaria Ottaviano Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo: quale tutela multilivello per i singoli? Cinzia Peraro Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali Francesco Rotondo Lo spazio europeo di tutela dei minori di età e il crescente ruolo del principio dei best interests of the child in relazione alla “Direttiva rimpatri” con particolare riferimento alla causa C112/20 Sabrina Vannuccini p. 237 p. 258 p. 279 p. 308 p. 338
Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 1, pp. 279-307 DOI:10.26321/C.PERARO.01.2022.12 www.fsjeurostudies.eu IL MANCATO RINVIO PREGIUDIZIALE D’INTERPRETAZIONE NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO: QUALE TUTELA MULTILIVELLO PER I SINGOLI? Cinzia Peraro SOMMARIO: 1. Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione obbligatorio e i rimedi per la tutela dei singoli nello spazio giudiziario europeo. – 2. Il rinvio come mezzo per definire i rapporti tra giurisdizioni interne. – 3. Segue: il controllo di legittimità sul rinvio pregiudiziale e la garanzia di indipendenza. – 4. Il rinvio come strumento di verifica della legittimità delle norme procedurali nazionali. – 5. Segue: l’intangibilità del giudicato e il ricorso straordinario per revocazione. – 6. Considerazioni conclusive alla luce della giurisprudenza CEDU. 1. Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione obbligatorio e i rimedi per la tutela dei singoli nello spazio giudiziario europeo Il rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 TFUE rappresenta, nell’ordinamento dell’Unione, il principale strumento di dialogo tra le corti nazionali e la Corte di giustizia 1 e, grazie all’intervento interpretativo di quest’ultima, dà luogo a una forma di integrazione europea giudiziaria, assicurando uniformità nell’applicazione del diritto UE in tutti gli Stati membri e contribuendo a rafforzare la protezione dei diritti degli individui che derivano dall’ordinamento dell’Unione 2 . Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Bergamo. Indirizzo e-mail:
[email protected]. 1 La Corte di giustizia ha in più occasioni affermato che “il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai trattati”: da ultimo, sentenze della Grande Sezione del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA c. Rete Ferroviaria Italiana SpA, EU:C:2021:799, punto 27; e del 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS (Effetti delle decisioni di una corte costituzionale), EU:C:2022:99, punto 73. 2 In merito, tra i molti, v. F. SPITALERI, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a margine della sentenza Consorzio Italian Management, in BlogDUE, 25 gennaio 2022, p. 3 ss., reperibile online; nonché ID., Facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, pp. 113-138, spec. p. 114 ss.; M. PUGLIA, Finalità e oggetto del rinvio
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 280 www.fsjeurostudies.eu L’omissione della proposizione del rinvio pregiudiziale da parte dei giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno 3 può configurare una violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Unione, nello specifico di quelli ex art. 267 TFUE, qualora non ricorrano le condizioni di esonero 4 , e, di conseguenza, può comportare l’avvio di una procedura per inadempimento dello Stato, per fatto del giudice, davanti alla Corte del Lussemburgo 5 . Quando il comportamento omissivo del giudice di ultimo grado è accompagnato da una violazione della normativa UE, lo Stato può anche incorrere nella responsabilità extracontrattuale. In tal caso il singolo può chiedere davanti al giudice nazionale il risarcimento dei danni subiti, dimostrando la sussistenza delle condizioni elaborate dalla Corte di giustizia in materia di illecito 6 . A ciò si aggiunge che l’inadempimento dell’organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza potrebbe essere oggetto di ricorso per risarcimento dei danni davanti alla Corte di Strasburgo, in base alla cui giurisprudenza il mancato rinvio, quando immotivato, configura una violazione del diritto a un equo processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 7 . pregiudiziale, ivi, pp. 1-15, spec. p. 8 ss.; L. DANIELE, Diritto dell’Unione europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze, 7a ed., Milano, 2020, p. 415 ss.; G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale, 8a ed. aggiornata, Torino, 2020, p. 419 ss.; G. TESAURO, Manuale di diritto dell’Unione europea, 2a ed., a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, Napoli, 2020, p. 417 ss.; L. FUMAGALLI, Commento all’art. 267 TFUE, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati sull’Unione europea, 2a ed., Padova, 2014, pp. 1327-1341. 3 Sull’obbligo del rinvio pregiudiziale e la sua violazione, si veda, per tutti, F. SPITALERI, Facoltà e obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., pp. 113-138; nonché M. BONA, Cassazione civile ed obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE: violazione, responsabilità statali, rimedi processuali – I parte, in Responsabilità civile e previdenza, 2021, n. 5, pp. 1744-1766; J. PERTEK, Le renvoi préjudiciel. Droit, liberté ou obligation de coopération des jurisdictions nationales avec la CJUE, 2e ed., Bruxelles, 2021, spec. p. 246 ss. 4 Su cui si veda infra, par. 4. 5 A tal riguardo, v. F. FERRARO, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, cit., pp. 139-168, spec. p. 154 ss.; A. MAFFEO, Gli effetti della sentenza pregiudiziale, ivi, pp. 199-212, spec. p. 202 s. La Corte di giustizia affronta per la prima volta, nel contesto di un ricorso per inadempimento, la questione della violazione dell’obbligo di rinvio da parte di un organo giurisdizionale di ultima istanza nella sentenza del 4 ottobre 2018, causa C-416/17, Commissione c. Francia, EU:C:2018:811, relativa all’omissione del rinvio da parte del Conseil d’État. 6 Sulla responsabilità risarcitoria dello Stato, si veda F. FERRARO, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 148 ss. Come osserva l’Avvocato generale Bobek, nelle conclusioni del 5 febbraio 2019, nella causa Călin, “[n]el contesto dei procedimenti per responsabilità dello Stato, non vi è dubbio che la condizione, secondo cui il giudice che avrebbe asseritamente violato il diritto dell’Unione deve essere quello chiamato a pronunciarsi in ultimo grado, è pienamente giustificata quando l’asserita violazione del diritto dell’Unione consiste in una violazione dell’obbligo di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale” (causa C-676/17, EU:C:2019:94, punto 107). Ne deriva che “il giudice nazionale, pervenendo a una determinata interpretazione del diritto dell’Unione omettendo al contempo di compiere un rinvio pregiudiziale alla Corte pur essendo un giudice di ultimo grado, ha commesso una violazione (sufficientemente qualificata) del diritto dell’Unione” (ivi, punti 108-109 e nota 62). 7 A tal riguardo, v. F. FERRARO, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 158 ss.; nonché infra, par. 6.
Cinzia Peraro 281 Il sistema europeo di tutela dei diritti individuali multilivello 8 riconosce pertanto un ristoro economico agli interessati e non prevede invece, al momento, rimedi specifici volti a risolvere l’illegittimità sostanziale contenuta nella decisione del giudice nazionale di ultima istanza che non si è rivolto alla Corte di giustizia. Con riguardo all’ordinamento dell’Unione, la mancanza di rimedi discende dalla sua stessa natura, che richiede che esso sia integrato con i sistemi nazionali ai fini dell’attuazione ed esecuzione della normativa europea, nonché della tutela dei diritti che ne derivano, alla luce altresì dell’art. 4 TUE relativo al principio di leale cooperazione 9 . Dal punto di vista dei singoli, il rinvio pregiudiziale non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti in una controversia dinanzi ad un giudice nazionale 10 , ma concorre alla tutela della loro posizione giuridica con i rimedi risarcitori, e, anzi, ne costituisce il presupposto, senza che dall’obbligo di rinvio di cui all’art. 267, terzo comma TFUE possa discendere un loro diritto a che venga sottoposta una questione alla Corte di giustizia. Il rinvio pregiudiziale mira, infatti, ad estendere all’interno dell’Unione un’interpretazione univoca delle sue norme da parte della giurisprudenza. L’interpretazione di una disposizione UE ha appunto a che fare con la sua portata e con il suo scopo. Diversamente, la sua applicazione consiste nella sussunzione dei fatti specifici nell’ambito di una definizione 11 e ha quindi a che fare con la correttezza dell’esito del singolo caso 12 . La non corretta applicazione potrà far sorgere una pretesa risarcitoria laddove l’esito pregiudizievole per il singolo sia conseguenza di un mancato rinvio alla Corte di giustizia quando obbligatorio. 8 Per una definizione, si veda, per tutti, G. RAIMONDI, Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e tutela multilevel dei diritti fondamentali, in A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio europeo di Tampere, Napoli, 2020, pp. 27-37. 9 Cfr., tra le molte, Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, EU:C:2018:117, punto 34. 10 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management, cit., punto 54. 11 Come precisato dall’Avvocato generale Bobek, “[l]’obbligo di rinvio pregiudiziale dovrebbe sorgere ogni qual volta un giudice nazionale di ultima istanza si trovi di fronte ad una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, formulata a un livello di astrazione ragionevole e appropriato. Tale livello di astrazione è logicamente definito dalla portata e dallo scopo della norma giuridica di cui trattasi. Nel particolare contesto delle (indeterminate) nozioni giuridiche del diritto dell’Unione, la Corte ha il compito di fornire un’interpretazione di tale nozione. La sua applicazione, compresa la sussunzione di fatti specifici in tale definizione, è una questione di applicazione del diritto dell’Unione” (conclusioni del 15 aprile 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management, EU:C:2021:291, punto 145). Pertanto, “il ruolo primario della Corte dovrebbe essere l’articolazione o l’affinamento della normativa, la premessa maggiore giuridica, derivante dal diritto dell’Unione, che deve essere applicata dai giudici nazionali. La sussunzione dei fatti del singolo caso, la premessa minore, e la conclusione relativa all’applicazione del diritto dell’Unione in quel particolare caso, è compito dei giudici nazionali” (Avvocato generale Bobek, conclusioni del 23 febbraio 2021, causa C-923/19, Van Ameyde España, EU:C:2021:125, punto 56). 12 Nelle conclusioni del 15 aprile 2021, Consorzio Italian Management, cit., l’Avvocato generale Bobek evidenzia che “lo scopo dell’obbligo di rinvio pregiudiziale è quello di garantire l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, non l’applicazione corretta di tale diritto. Pertanto, l’uniformità ricercata non è e non è mai stata a livello di singolo esito di ciascun caso di specie, bensì a livello di norme giuridiche da applicare. Ciò, logicamente, significa che mentre esiste un ragionevole grado di uniformità delle norme giuridiche, può esistere una diversità in termini di esiti specifici” (punto 149).
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 282 www.fsjeurostudies.eu Sulla tutela dei diritti dei singoli le conseguenze peraltro non cambiano se si prendono in considerazione le diverse forme di utilizzo del rinvio che emergono dai recenti sviluppi giurisprudenziali. Da una parte, esso opera come mezzo per definire i rapporti tra corti interne e i confini delle rispettive giurisdizioni, in un confronto che ultimamente ha visto protagonisti, per quanto riguarda il nostro ordinamento, Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Consiglio di Stato in quella che è stata definita la “guerra fra le Corti” 13 sull’interpretazione dell’art. 111, comma 8, della Costituzione relativo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per difetto di giurisdizione 14 . Dall’altra, lo strumento del rinvio pregiudiziale interpretativo è stato utilizzato dal Consiglio di Stato, in due recenti ordinanze, per verificare la compatibilità del nostro sistema processuale rispetto al diritto unionale con riguardo sia ai casi in cui non siano rinvenibili rimedi interni, differenti da quello risarcitorio, per far fronte all’inosservanza delle sentenze della Corte di giustizia, sia alle preclusioni in esso previste 15 . In questo contesto, è lecito porsi la domanda se sia possibile adottare un approccio diverso che faccia leva sul diritto individuale a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 16 , anche qualora tale norma non sia direttamente applicabile alla fattispecie, ma venga in rilievo in combinato disposto con l’art. 19, par. 1, comma 2 TUE 17 , al fine, da un lato, di disattendere eventuali preclusioni processuali disposte dai sistemi di giustizia interni e, dall’altro, di giustificare un ampliamento o una rivisitazione dei rimedi nazionali avverso le decisioni finali. In realtà, una risposta, seppur parziale, si potrebbe rinvenire, come avremo ancora modo di osservare, nella modifica introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206 18 , che all’art. 1, comma 10, delega il Governo ad adottare modifiche al codice di procedura civile al 13 R. BIN, È scoppiata la terza “guerra tra le Corti”? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sui limiti della giurisdizione, in Federalismi.it, 18 novembre 2020, reperibile online; nonché R. PAPPALARDO, La corsa al dialogo nella discordia sulla giurisdizione (nota a Cons. St., ord. 18 marzo 2021, n. 2327), in Giustizia insieme, 6 aprile 2021, reperibile online. 14 Si veda Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria del 18 settembre 2020, n. 19598 (causa Randstad); in merito, v. infra, par. 2. 15 Si veda Consiglio di Stato, ordinanza del 18 marzo 2021, n. 2327 (causa Hoffmann-La Roche; v. infra, par. 5); e ordinanza del 15 luglio 2019, n. 4949 (causa Consorzio Italian Management; v. infra, par. 4). 16 Sulla norma, per tutti, cfr. G. VITALE, L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in Ordine internazionale e diritti umani, 2021, pp. 638-647; EAD., Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, 28 febbraio 2018, reperibile online; G. BIAGIONI, Carta UE dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria in materia civile, Napoli, 2018, p. 16 ss. 17 Sulla disposizione, per tutti, si vedano M.E. BARTOLONI, La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 19, par.1, TUE, in Il Diritto dell’Unione europea, 2019, n. 2, pp. 245-259; R. MASTROIANNI, L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova della Carta dei diritti fondamentali, in Liber Amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, 2018, pp. 586-600, secondo il quale si tratta di una “norma di sistema che richiede agli Stati membri di adeguare il sistema nazionale di tutela giurisdizionale ad uno standard comune di effettività per le azioni che si fondano sul diritto europeo” (p. 588). 18 Legge 26 novembre 2021, n. 206, Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, in G.U. n. 292 del 9 dicembre 2021.
Cinzia Peraro 283 fine di introdurre un nuovo motivo di revocazione “a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo” 19 . Disposizione questa che, per ragione di simmetria nei rimedi processuali, in virtù del principio di equivalenza 20 , può intendersi già da ora riferita anche a motivi di diritto basati su sentenze della Corte di giustizia, seppur nelle condizioni fissate dalla stessa legge delega e con i possibili limiti legati alla diversa natura delle due pronunce. 2. Il rinvio come mezzo per definire i rapporti tra giurisdizioni interne Il meccanismo del rinvio pregiudiziale viene impiegato in alcuni casi per verificare la legittimità di norme interne che attengono ai possibili rimedi di impugnazione delle decisioni dei giudici di ultima istanza, oppure che impongono un controllo di legittimità del rinvio proposto dal giudice di grado inferiore, oppure ancora che impediscono il ricorso in via pregiudiziale in merito a norme già dichiarate costituzionalmente conformi dalla Corte Suprema dello Stato membro, divenendo così, in realtà, strumento per dirimere questioni interne che riguardano i rapporti tra le giurisdizioni 21 . Le fattispecie summenzionate sono state oggetto di recenti pronunce della Corte di giustizia, che verranno di seguito analizzate al fine di verificare le possibili conseguenze in termini di tutela dei singoli coinvolti nel procedimento principale. In questa prospettiva, saranno anche riletti i principi espressi dalla Corte del Lussemburgo laddove essi richiedono un superamento di quelle norme interne che impediscono o non facilitano la proposizione del rinvio pregiudiziale e, di conseguenza, l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione europea rilevante nel caso di specie. A questo proposito, la Corte di giustizia conferma il suo orientamento sull’obbligo per gli Stati membri di predisporre un sistema di rimedi volto ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva a garanzia delle 19 Per un commento, v. G. FINOCCHIARO, Con il nuovo motivo di revocazione più integrazione nel sistema Cedu. Il giudizio di revocazione, in La Riforma del Processo Civile. Commento alla legge n. 206 del 26 novembre 2021 (I Libri di Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore), gennaio 2022, pp. 164-167. 20 L’Avvocato generale Jääskinen, nelle sue conclusioni del 23 aprile 2015 nella causa Târșia, ha ritenuto, con specifico riferimento all’ordinamento rumeno, che “il principio di equivalenza non è rispettato se una successiva sentenza della Corte costituzionale nazionale può portare al riesame di una precedente sentenza civile definitiva e, pertanto, consentire il recupero di tasse indebitamente riscosse, mentre una sentenza della Corte non può. In una siffatta situazione i diritti fondati sulla costituzione nazionale godrebbero di maggiore protezione dei diritti contemplati dal diritto dell’Unione e, pertanto, questi ultimi non godrebbero di una protezione equivalente a quella goduta da tale categoria di diritti basati sul diritto nazionale. Un’analoga asimmetria si verifica, ai sensi dell’articolo 322, paragrafo 9, del codice di procedura civile rumeno, con riferimento agli effetti di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo comparati a quelli delle sentenze della Corte [di giustizia]” (causa C-69/14, EU:C:2015:269, punto 53). In senso conforme, v. Avvocato generale Bobek, conclusioni del 5 febbraio 2019, Călin, cit., punto 69. 21 Sulla tendenza da parte dei giudici nazionali “di far svolgere alla Corte di giustizia un ruolo di arbitro tra organi giurisdizionali interni”, v. P. IANNUCCELLI, La sentenza Randstad, ovvero la Corte di giustizia si accontenta (apparentemente) di fare l’arbitro in casa sua, in BlogDUE, 8 febbraio 2022, reperibile online, spec. p. 5 ss.
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 290 www.fsjeurostudies.eu Anche in questa fattispecie, la norma nazionale oggetto di verifica è, in pratica, finalizzata a regolare i rapporti interni tra gli organi giurisdizionali nell’attuazione del meccanismo di cooperazione giudiziaria con la Corte di giustizia. Ed è proprio il ruolo riconosciuto dal diritto UE ai giudici comuni nell’ambito del rinvio che non permette l’esistenza di norme nazionali limitative della loro facoltà di adire la Corte stessa. La disposizione interna avrebbe, in effetti, impedito una tutela effettiva dei diritti dei singoli, assicurata tramite, prima, il rinvio 53 e, poi, la soluzione della controversia da parte del giudice adito in attuazione della pronuncia della Corte di giustizia. A seguito della sentenza IS, il giudice del rinvio potrà quindi adottare la propria decisione alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte in merito alla normativa europea applicabile al procedimento principale 54 . Sebbene la disposizione procedurale interna sia stata dichiarata in contrasto con il diritto UE, potrebbe comunque ravvisarsi in futuro una difficoltà da parte dei giudici di rango inferiore nel disattendere le decisioni degli organi di grado superiore per l’effetto deterrente delle loro pronunce di illegittimità 55 , fintantoché non siano state apportate le necessarie modifiche all’ordinamento interno. È certo comunque che, in caso di prosecuzione nel comportamento censurato con la sentenza della Corte di giustizia, lo Stato potrà essere ritenuto inadempiente 56 . primato del diritto dell’Unione sul diritto interno: le derive della “questione polacca”, in Eurojus.it, 31 dicembre 2021, reperibile online; L.F. PACE, La sentenza della Corte costituzionale polacca del 7 ottobre 2021: tra natura giuridica dell’Unione, l’illegittimità del sindacato ultra vires e l’attesa della soluzione della “crisi” tra Bruxelles e Berlino, in BlogDUE, 29 ottobre 2021, reperibile online; P. MANZINI, Verso un recesso de facto della Polonia dall’Unione europea?, in Eurojus.it, 2021, n. 4, 25 ottobre 2021, reperibile online; C. CURTI GIALDINO, In cammino verso la Polexit? Prime considerazioni sulla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, Editoriale, in Federalismi.it, 2021, n. 24, 20 ottobre 2021, reperibile online; G. DI FEDERICO, Il Tribunale costituzionale polacco si pronuncia sul primato (della Costituzione polacca): et nunc quo vadis?, in BlogDUE, 13 ottobre 2021, reperibile online. Si vedano anche la decisione della Commissione di avviare una procedura d’infrazione contro la Polonia per violazioni del diritto UE da parte del suo Tribunale costituzionale (INFR(2021)2261) e il relativo comunicato stampa del 22 dicembre 2021 (IP_21_7070), reperibili online. 53 Come ricorda la Corte, “per quanto concerne il meccanismo del rinvio pregiudiziale, «la vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli [258 TFUE e 259 TFUE] affidano alla diligenza della Commissione europea e degli Stati membri»” (Sentenza IS, cit., punto 76). 54 Sentenza IS, cit., punto 94 ss. 55 In senso analogo, v. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di una corte costituzionale), cit., punto 65. Sugli effetti deterrenti del procedimento disciplinare e della decisione di illegittimità del rinvio, che di fatto scoraggerebbero i giudici ordinari dal dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa IS, v. A. CORRERA, Il giudice nazionale, cit., p. 7; P. BÁRD, The Sanctity of Preliminary References, cit., la quale sottolinea che la sentenza “should also be praised for finally integrating the concept of chilling effect into the reasoning”, richiamando a tal riguardo quanto affermato da L. PECH, The concept of chilling effect Its untapped potential to better protect democracy, the rule of law, and fundamental rights in the EU, 2021, reperibile online. 56 La Grande Sezione della Corte di giustizia è recentemente intervenuta sul punto, statuendo che “una violazione del diritto dell’Unione è manifestamente qualificata qualora si sia protratta nonostante la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’inadempimento, di una sentenza pregiudiziale, o malgrado l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della Corte in materia, dalle quali risulti il carattere illegittimo del comportamento in questione”: sentenza del 18 gennaio 2022, causa C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH c. MN, EU:C:2022:33, punto 47.
Cinzia Peraro 291 Accertato che il giudice inferiore deve poter presentare il rinvio, si pone il problema della conformità agli artt. 19, par. 1, comma 2 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta della normativa nazionale che autorizza l’avvio, contro tale giudice, di un procedimento disciplinare 57 . Ad avviso dei giudici dell’Unione, tale valutazione deve essere effettuata solo alla luce dell’art. 267 TFUE, in quanto unica norma rilevante ai fini dell’operatività del meccanismo del rinvio pregiudiziale 58 . La Corte, in merito, osserva che “[i]l fatto, per tali giudici, di non essere esposti a procedimenti o a sanzioni disciplinari per aver esercitato una tale facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale, la quale rientra nella loro esclusiva competenza, costituisce (…) una garanzia inerente alla loro indipendenza”, ritenuta “essenziale per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE” 59 . La garanzia di indipendenza diviene quindi elemento fondamentale nel contesto del dialogo dei giudici interni con la Corte di giustizia e si ripercuote sulla protezione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli coinvolti e, di riflesso, sulla legittimità della decisione nell’ambito della controversia principale. La pronuncia della Corte definisce così il ruolo dei giudici comuni nel contesto della cooperazione giudiziaria, risolvendo una questione attinente ai rapporti tra giurisdizioni nazionali, come disciplinati dall’ordinamento dello Stato membro, in base al quale, nel rispetto del diritto UE e del suo primato, non possono essere previste limitazioni all’esercizio delle competenze nell’ambito del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE. In tal modo, viene salvaguardata la tutela multilivello finanche nelle sue articolazioni interne. Ma non è tutto. L’indipendenza della magistratura – e dunque il funzionamento dello strumento di dialogo con la Corte di giustizia – potrebbe essere pregiudicata anche da una prassi nazionale che sottopone a procedimento disciplinare un giudice che, alla luce di una precedente sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia, consideri contrarie al diritto dell’Unione disposizioni nazionali già dichiarate costituzionalmente conformi dalla Corte Suprema dello Stato. La questione è stata sottoposta alla Corte di giustizia nella causa RS (Effetti delle decisioni di una Corte costituzionale) 60 . Il giudice del rinvio 57 Sentenza IS, cit., punto 83 ss. 58 Ivi, punto 89 ss. 59 Ivi, punto 91. 60 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Effetti delle decisioni di una corte costituzionale), cit. Nel caso di specie, il procedimento principale era stato instaurato a seguito di una denuncia per reati di abuso d’ufficio, presentata dalla moglie di RS, condannato in esito a un processo penale, nei confronti di un procuratore e di due giudici coinvolti in tale processo. Poiché la denuncia riguardava membri della magistratura, essa è stata registrata presso la “SIRG” (Sezione per le indagini sui reati commessi all’interno del sistema giudiziario della Procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia). In merito alla normativa nazionale istitutiva di tale SIRG, era intervenuta la Corte di giustizia con la sentenza del 18 maggio 2021, nella causa Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» e a. (cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393), dichiarandola in contrasto con il diritto dell’Unione qualora l’istituzione di tale organo non sia giustificata da esigenze oggettive e verificabili, relative alla buona amministrazione della giustizia, e non sia accompagnata da garanzie specifiche (punti 213-223). La Corte costituzionale rumena, con decisione dell’8 giugno 2021, aveva comunque respinto un’eccezione di incostituzionalità riguardante tale normativa, discostandosi così da quanto deciso dalla Corte di giustizia. Per alcuni commenti, v. F. DONATI, Un nuovo
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 292 www.fsjeurostudies.eu ha domandato in sostanza se, tenuto conto della sentenza Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România», sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’art. 19, par. 1, comma 2 TUE, in combinato disposto con gli artt. 2 TUE e 47 della Carta, una normativa nazionale di uno Stato membro in forza della quale i giudici nazionali non sono competenti a esaminare la conformità con il diritto dell’Unione di una disposizione nazionale dichiarata costituzionale dalla Corte costituzionale di tale Stato membro e, nel caso in cui conducano siffatto esame, possono essere sottoposti a un procedimento disciplinare. Si tratta di una situazione che si inserisce ancora una volta nel tema più generale riguardante l’indipendenza della magistratura 61 e la necessità di garantire l’effettività del diritto UE, condizionando così i sistemi di giustizia degli Stati membri, nonché i rapporti tra le giurisdizioni interne. Con la sentenza del 22 febbraio 2022, la Grande Sezione, dopo aver precisato che alla fattispecie non è applicabile l’art. 47 della Carta, poiché non risulta che sia stato invocato un diritto derivante da una disposizione di diritto UE 62 , ha affermato la rilevanza, in ogni caso, di tale norma, “che deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’art. 19, par. 1, secondo comma TUE” 63 e quindi della definizione degli obblighi che ne discendono in capo agli Stati membri. A tal riguardo, come precisato scontro sullo Stato di diritto e sull’indipendenza della magistratura nell’Unione europea, in I Post di AISDUE, Sezione “Articoli”, n. 2, 9 febbraio 2022, reperibile online; G. CAGGIANO, La Corte di giustizia difende il principio del primato, cit., p. 487 ss. 61 Diverse sono le pronunce della Corte intervenute sul punto, cfr., a titolo esemplificativo, Corte di giustizia (Grande Sezione) sentenze del 24 giugno 2019, causa C-619/18, Commissione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema), EU:C:2019:531; del 5 novembre 2019, causa C-192/18, Commissione c. Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), EU:C:2019:924; del 19 novembre 2019, cause riunite C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), EU:C:2019:982; del 26 marzo 2020, cause riunite C‑558/18 e C‑563/18, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, EU:C:2020:234; del 2 marzo 2021, causa C‑824/18, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), EU:C:2021:153; del 20 aprile 2021, causa C-896/19, Repubblika, EU:C:2021:311; del 15 luglio 2021, causa C‑791/19, Commissione c. Polonia (Regime disciplinare dei giudici), EU:C:2021:596; del 21 dicembre 2021, cause riunite C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, Euro Box Promotion e a., EU:C:2021:1034; nonché, nel contesto del mandato d’arresto europeo, si veda, da ultimo, sentenza della Grande Sezione del 22 febbraio 2022, cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, Openbaar Ministerie (giudice costituito per legge nello Stato membro emittente), EU:C:2022:100, e giurisprudenza ivi citata. In dottrina v., tra i molti contributi, N. CANZIAN, Indipendenza dei giudici e divieto di regressione della tutela nella sentenza Repubblika, in Quaderni costituzionali, 2021, n. 3, pp. 715-718; A. FESTA, Indipendenza della magistratura e non-regressione nella garanzia dei valori comuni europei. Dal caso Repubblika alla sentenza K 3/21 del Tribunale costituzionale polacco, in questa Rivista, 2021, n. 3, pp. 73-94; G. CAGGIANO, La Corte di giustizia sulla tutela dell’indipendenza della magistratura nei confronti di sanzioni disciplinari lesive dello Stato di diritto, in Studi sull’integrazione europea, 2020, n. 2, pp. 249-266; M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto negli Stati membri, Bari, 2020, p. 157 ss.; P. IANNUCCELLI, L’indépendance du juge national et la recevabilité de la question préjudicielle concernant sa propre qualité de «juridiction», in Il Diritto dell’Unione europea, 2020, n. 4, pp. 823-841; P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi, in Federalismi.it, 2020, n. 8, pp. 166-210; E. PERILLO, Dalla saga Taricco all'affaire Weiss: primato del diritto dell’Unione, tra giudicati costituzionali non recognoscentes e la regola dello «squilibrio», Il Diritto dell’Unione europea, 2020, n. 3, pp. 489-513; C. CINNIRELLI, “You cannot beat something with nothing”: ossia la strategia della Corte di giustizia per tutelare l’indipendenza dei giudici nazionali (e lo Stato di diritto) nello spazio giuridico europeo, in Il Diritto dell’Unione europea, 2020, n. 2, pp. 361-388. 62 Sentenza RS, cit., punti 34-36. 63 Ivi, punto 37.
Cinzia Peraro 293 dall’Avvocato generale Collins nelle sue conclusioni nella medesima causa, il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto UE è infatti richiamato dall’art. 19 TUE, norma che “si applica nel contesto di un ricorso avente ad oggetto la contestazione della conformità al diritto dell’Unione di disposizioni del diritto nazionale asseritamente idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici” 64 , ed è sancito dall’art. 47 della Carta quale diritto individuale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice 65 . La norma della Carta assume quindi, in un simile caso, una “valenza integrativa” 66 ai fini dell’interpretazione dell’obbligo in capo agli Stati membri di stabilire rimedi necessari ai sensi della disposizione di cui all’art. 19, par. 1, comma 2 TUE. Ciò implica la possibilità che sussistano situazioni giuridiche che non rientrano direttamente nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51 della Carta, ma rispetto alle quali la Carta stessa può comunque produrre, indirettamente, taluni effetti 67 . È grazie al ricorso a tali norme di diritto primario, in specie l’art. 19 TUE, che l’Unione, attraverso la Corte di giustizia, amplia il suo potere di influenzare gli ordinamenti 64 Così Avvocato generale Collins, conclusioni del 20 gennaio 2022, causa C-430/21, RS (Effetti delle decisioni di una corte costituzionale), EU:C:2022:44, punto 72. Secondo la formula ricorrente usata dalla Corte di giustizia, l’art. 19 TUE, concretizzando “il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza di detto diritto” (v., da ultimo, Grande Sezione, sentenza del 22 febbraio 2022, RS, cit., punto 39). Ne consegue che, come previsto dall’art. 19, par. 1, comma 2, TUE, gli Stati devono approntare “un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti che garantisca un controllo giurisdizionale effettivo”: tra le molte, v. sentenza del 5 novembre 2019, Commissione c. Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari), cit., punti 98-103; in senso conforme, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), cit.; e 24 giugno 2019, Commissione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema), cit. Per alcuni commenti, v. M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto, cit., p. 158 ss.; P. MORI, La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria, cit., p. 166 ss.; M.E. BARTOLONI, La natura poliedrica del principio della tutela giurisdizionale effettiva, cit., p. 245 ss.; A. MAFFEO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 64 ss.; N. LAZZERINI, Inapplicabile, ma comunque rilevante? La Carta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza recente della Corte di giustizia sull’indipendenza dei giudici nazionali, in AA.VV., Temi e questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, pp. 171-186. 65 Conclusioni RS, cit., punti 72-73. In senso analogo, v. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, cit., punto 52, dove viene stabilito che, “[m]entre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni persona che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che le deriva dall’ordinamento dell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. Cfr. anche Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), cit., punto 168; nonché sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), cit., punto 110, e del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., cit., punto 219. 66 Cfr. G. VITALE, L’art. 47 della Carta, cit., p. 644 ss.; nello stesso senso, v. P. MORI, Il primato dei valori comuni dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione europea, 2021, n. 1, pp. 73-92, spec. p. 83 ss.; M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto, cit., p. 164 ss. 67 C. PERARO, Diritti fondamentali sociali, cit., p. 64 ss., in riferimento al caso Commissione c. Polonia (Indipendenza della Corte suprema); nello stesso senso, v. A. CORRERA, Il giudice nazionale, cit., p. 6 ss.; G. VITALE, L’art. 47 della Carta, cit., p. 645 ss.; M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto, cit., p. 165 ss.; A. RASI, Effetti indiretti della Carta dei diritti fondamentali? In margine alla sentenza Commissione c. Polonia (Indépendance de la Cour suprême), in European Papers, 2019, n. 2, pp. 615-628, spec. p. 619, anche per i riferimenti in giurisprudenza.
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 294 www.fsjeurostudies.eu nazionali, anche “a prescindere dalla circostanza che l’attività statale intervenga «in attuazione» del diritto UE” 68 . In merito “ai rapporti tra giudici ordinari e Corte costituzionale”, la Grande Sezione ha ribadito gli obblighi derivanti in capo agli Stati membri dal diritto dell’Unione e, in particolare, dagli artt. 2 e 19 TUE, “sebbene l’organizzazione della giustizia”, compresa “l’istituzione, la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale”, rientri nella competenza degli Stati stessi 69 . Non deriva tuttavia dalle citate norme di diritto UE, né da altre disposizioni, l’obbligo per gli Stati di prevedere un “modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l’interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi” 70 . Gli Stati membri sono tenuti in ogni caso a osservare il requisito di indipendenza 71 . Tale caratteristica non sarebbe invece rispettata qualora non sia riconosciuta ai giudici ordinari la competenza a valutare la conformità al diritto UE di disposizioni nazionali, che la Corte costituzionale di tale Stato abbia già dichiarato conformi a una disposizione interna di rango costituzionale, la quale, di fatto, riconosce altresì il primato del diritto dell’Unione 72 . Agli effetti derivanti da tale primato non possono pertanto opporsi norme nazionali, “ivi comprese quelle di rango costituzionale” 73 . La portata stessa del principio del primato, come precisata dalla Corte di giustizia nell’esercizio della sua competenza esclusiva, “non può dipendere dall’interpretazione di disposizioni di diritto nazionale né dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione seguita da un giudice nazionale che non corrisponda a quella della Corte” 74 . Ciò significa che rispettare il primato e “applicare integralmente qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione dotata di efficacia diretta” è, di conseguenza, “indispensabile per garantire la piena applicazione” del diritto UE, come richiesto dall’art. 19, par. 1, TUE 75 . Questa norma, direttamente efficace, impone ai giudici di “fare, all’atto stesso dell’applicazione del diritto dell’Unione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale, che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme di tale diritto aventi efficacia diretta” 76 . Tale loro prerogativa “forma parte integrante della funzione di giudice dell’Unione rivestita dal giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di sua competenza, tali norme, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici” ex art. 19, par. 1, secondo comma, TUE 77 . Il che implica che una normativa o una prassi 68 Così A. MAFFEO, Diritto dell’Unione europea, cit., p. 65, che considera tale articolo “la leva attraverso cui andare a neutralizzare attività statali suscettibili di porsi in contrasto con i limiti imposti all’autonomia procedurale”. 69 Sentenza RS, cit., punto 38. 70 Ivi, punto 43. 71 Ivi, punti 39-44. 72 Ivi, punti 45-46. 73 Ivi, punto 51. In senso analogo, v. sentenza IS, cit., punti 78-79 (in merito, v. supra, note 50-52). 74 Sentenza RS, cit., punto 52. 75 Ivi, punti 53-54. 76 Ivi, punto 63. 77 Ibidem; nello stesso senso, v. conclusioni RS, cit., punto 70.
Cinzia Peraro 295 nazionale che impediscano ai giudici di esercitare le proprie prerogative, nello specifico di adire la Corte con una questione di interpretazione inerente a una norma interna già dichiarata costituzionalmente conforme, pregiudicherebbero “l’efficacia della cooperazione” posta in essere dal procedimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE 78 . A fortiori, anche la responsabilità disciplinare in cui possono incorrere i giudici, in caso di inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale, deve essere limitata a casi eccezionali 79 , venendo altrimenti influenzato l’esercizio delle loro competenze. Infatti, “risulta essenziale, al fine di preservare l’indipendenza dei giudici ed evitare in tal modo che il regime disciplinare possa essere sviato dalle sue finalità legittime e utilizzato a fini di controllo politico delle decisioni giudiziarie o di pressione sui giudici, che il fatto che una decisione giudiziaria contenga un eventuale errore nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme del diritto nazionale e dell’Unione, o nella valutazione dei fatti e nella valutazione delle prove, non possa, di per sé, condurre a contestare un illecito disciplinare al giudice interessato” 80 . La sentenza RS richiama nuovamente l’attenzione sulle condizioni affinché gli ordinamenti nazionali e le norme procedurali interne possano essere considerati compatibili col diritto dell’Unione al fine di rispettare sia l’obbligo di prevedere rimedi giurisdizionali previsto dal Trattato sia, talvolta anche in via mediata, il diritto del singolo a una tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta. Le caratteristiche di indipendenza, che devono essere assicurate in base a tale ultima norma, si riflettono infatti sulle capacità degli organi giurisdizionali di giudicare la controversia 81 . La complessa vicenda dell’indipendenza della magistratura si riverbera sui principi fondamentali alla base dell’ordinamento dell’Unione e sul rapporto tra questo e gli ordinamenti nazionali, nonché all’interno degli stessi. Come ulteriormente affermato dalla Corte di giustizia, ai singoli Stati spetta, in virtù del primato del diritto dell’Unione, adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto dei diritti e, in funzione di tale scopo, adeguare i propri sistemi procedurali, nonché, di conseguenza, regolare i rapporti tra le giurisdizioni interne. 78 Sentenza RS, cit., punto 65 ss. Sull’indipendenza del giudice nell’ambito del meccanismo di cui all’art. 267 TFUE, v. M. CARTA, Unione europea e tutela dello Stato di diritto, cit., p. 168 ss. 79 Sentenza RS, cit., punto 79 ss. Sulla normativa rumena relativa alla responsabilità disciplinare, dichiarata incompatibile col diritto UE poiché non limitata a casi eccezionali, v. Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., cit. 80 Sentenza RS, cit., punto 84. 81 Sull’indipendenza, come requisito essenziale ai fini sia del diritto di cui all’art. 47 della Carta sia del buon funzionamento del meccanismo del rinvio pregiudiziale, v. Corte di giustizia, sentenza del 9 luglio 2020, causa C-272/19, Land Hessen, EU:C:2020:535, punto 45.
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 296 www.fsjeurostudies.eu 4. Il rinvio come strumento di verifica della legittimità delle norme procedurali nazionali L’effettività della tutela multilivello dei diritti dei singoli dipende dal contenuto delle disposizioni procedurali nazionali che disciplinano sia il meccanismo del rinvio pregiudiziale sia i rimedi giurisdizionali, in particolare davanti al giudice di ultima istanza. Le preclusioni processuali possono, nella pratica, configurare ostacoli alla capacità di far valere una violazione sostanziale della normativa europea, al pari delle violazioni del diritto interno. La loro compatibilità con il diritto UE non può tuttavia essere messa in discussione qualora venga accertato il rispetto dei criteri di equivalenza ed effettività, tenuto conto dei principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento. Non può dunque farsi derivare dall’ordinamento dell’Unione un diritto all’applicazione non solo uniforme, ma anche, alla fine dell’iter processuale, corretta, del diritto UE (materiale), e quindi una protezione incondizionata a favore dei diritti sostanziali di derivazione europea spettanti al singolo, quale conseguenza dell’obbligo imposto agli Stati membri di stabilire rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Ciò vale anche prendendo in considerazione l’art. 47 della Carta, che, come già osservato, si pone come norma finalizzata a garantire la predisposizione di idonei strumenti processuali 82 . L’applicazione del diritto dell’Unione nelle fattispecie concrete si scontra pertanto con la previsione di termini e condizioni proprie dei regimi procedurali, che, pur configurandosi di fatto come limitazioni al godimento e all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, possono tuttavia essere ritenuti compatibili con il diritto unionale, se rispettano i principi di effettività ed equivalenza 83 . Si colloca in questo contesto il divieto di proposizione di nuovi motivi di impugnazione, indipendentemente dal fatto che siano inerenti all’interpretazione del diritto UE, delle decisioni dei giudici di ultimo grado, quando tali motivi vengano sollevati da una parte in una fase avanzata dello svolgimento del giudizio, oppure dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, oppure ancora quando sia già stato effettuato un primo rinvio pregiudiziale in tale causa. Il divieto in parola è stato oggetto di esame da parte della Grande Sezione nella sentenza del 6 ottobre 2021 nella 82 In argomento, cfr. G. VITALE, Il principio di effettività, cit., pp. 10 ss. e 13 ss. 83 Ad esempio, in senso conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 gennaio 2022, n. 2878, hanno osservato, in materia di danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, che il termine decadenziale biennale ex art. 4, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 18 del 2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell’Unione europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l’azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell’art. 111 Cost., che dell’art. 6 della CEDU.
Cinzia Peraro 297 causa Consorzio Italian Management 84 . Il rinvio presentato dal Consiglio di Stato riguardava l’obbligo, per lo stesso giudice di ultimo grado, di rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione di interpretazione relativa alla violazione del diritto UE, dedotta come nuovo motivo di impugnazione in sede di appello, nonostante, ai sensi della disciplina procedurale interna, tale nuova deduzione sia vietata. Nella valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione della preclusione processuale, la Corte di giustizia ha osservato che una simile regola rispetta sia il principio di equivalenza, applicandosi indistintamente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto UE e a quelli fondati sulla violazione del diritto interno 85 , sia il principio di effettività, essendo finalizzata a garantire “il regolare svolgimento del procedimento, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi” 86 . In sede di verifica del rispetto del principio dell’effettività, occorre infatti avere riguardo al ruolo delle regole processuali “nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo, nei diversi gradi di giudizio”, alla luce dei “principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento” 87 . Ciò considerato, la Corte ha concluso che, quando i motivi sollevati dinanzi a un giudice di ultima istanza debbano essere dichiarati irricevibili, “una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere” 88 . Il che significa che la questione pregiudiziale non sarebbe stata, di fatto, utile al fine della risoluzione della controversia principale. In altri termini, un motivo inerente alla violazione del diritto UE, sollevato da una parte dopo la presentazione del ricorso, non sarebbe ammissibile, ai sensi della norma interna che ne impedisce la proposizione, in quanto modificherebbe l’oggetto della controversia e non sarebbe perciò rilevante nel giudizio del caso di specie. La limitazione relativa ai nuovi motivi di gravame avrebbe, poi, come effetto quello di impedire al giudice adito (di ultimo grado) di proporre il rinvio pregiudiziale, proprio a causa del venir meno, in prospettiva processualistica, della rilevanza del motivo stesso. Nella causa Consorzio Italian Management la Corte di giustizia ha ribadito anche la portata dei criteri CILFIT relativi all’esonero dall’obbligo del rinvio per il giudice di 84 Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 6 ottobre 2021, causa C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, EU:C:2021:799. Per un commento, si veda F. SPITALERI, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a margine della sentenza Consorzio Italian Management, in BlogDUE, 25 gennaio 2022, reperibile online; M. BONA, Cassazione civile ed obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 1755 ss.; P. DE PASQUALE, Inespugnabile la roccaforte dei criteri CILFIT (causa C-561/19), in BlogDUE, 2021; F. FERRARO, Corte di giustizia e obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza: nihil sub sole novum, in Giustizia insieme, 23 ottobre 2021, reperibile online. 85 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punto 62. 86 Ivi, punto 64. 87 Ivi, punto 63. 88 Ivi, punto 65. In precedenza, la Corte di giustizia, nella sentenza del 15 marzo 2017, causa C‑3/16, Aquino, EU:C:2017:209, aveva specificato che “la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia” (punto 45).
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 298 www.fsjeurostudies.eu ultima istanza 89 . Indipendentemente dall’invocazione delle parti della violazione del diritto UE e da una loro richiesta di proporre rinvio pregiudiziale, al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non può essere esperito un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è infatti riconosciuto un margine di discrezionalità nella valutazione dell’opportunità di rivolgersi alla Corte di giustizia. In base alla sentenza CILFIT, il giudice può constatare che la questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi 90 . La sussistenza di tali circostanze di esonero deve essere determinata tenendo conto “delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione” 91 . In ogni caso, la decisione del giudice di ultima istanza con riferimento alla sua scelta di non disporre il rinvio pregiudiziale deve essere adeguatamente motivata 92 , dato che, in tale ipotesi, detto giudice si assume la responsabilità della risoluzione della controversia. L’obbligo di motivazione 93 , che discende dal combinato disposto dell’art. 267 TFUE e dell’art. 47 della Carta, si impone, riprendendo le parole dell’Avvocato generale, come “un obbligo trasversale o addirittura una quarta condizione: indipendentemente da quale delle tre condizioni sarà invocata dal giudice nazionale di ultima istanza, tale giudice è tenuto a fornire un’adeguata motivazione della sua conclusione che la causa di cui è investito non rientra nell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE” 94 . Proprio tramite il richiamo all’art. 47 della Carta, operato sia 89 Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., EU:C:1982:335. 90 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punti 50-51, che, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia, si discosta dalla soluzione proposta dall’Avvocato generale Bobek, nelle conclusioni del 15 aprile 2021, Consorzio Italian Management, cit., di superare i criteri CILFIT. Sul punto, v. i commenti di P. DE PASQUALE, La (finta) rivoluzione dell’avvocato generale Bobek: i criteri CILFIT nelle conclusioni alla causa C-561/19, in Osservatorio europeo DUE, 11 maggio 2021, reperibile online; F. FERRI, L’impugnazione delle direttive da parte dei singoli: la rivoluzione ‘gentile’ dell’Avv. Gen. Bobek, in BlogDUE, 23 novembre 2021, reperibile online; G. MARTINICO, L. PIERDOMINICI, Rivedere CILFIT? Riflessioni giuscomparatistiche sulle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Consorzio Italian management, in Giustizia Insieme, 17 giugno 2021, reperibile online; R. TORRESAN, La giurisprudenza CILFIT e l’obbligo di rinvio pregiudiziale interpretativo: la proposta “ribelle” dell’avvocato generale Bobek, in Eurojus.it, 19 aprile 2021, reperibile online. 91 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punto 41. 92 Ivi, punto 51; e conclusioni, cit., punto 167 ss. 93 In merito, per tutti, v. F. FERRARO, Le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 158 ss.; A. DI STASI, Il ruolo del giudice nazionale nel “dialogo indiretto” tra sistema CEDU e ordinamento UE: a proposito della motivazione del mancato rinvio pregiudiziale, in G. CAGGIANO (a cura di), Integrazione europea e sovranazionalità, Bari, 2018, pp. 271-290. 94 Conclusioni Consorzio Italian Management, cit., punto 167. Ad avviso dell’Avvocato generale, inoltre, “[u]n riferimento generale, vago e in larga misura non circostanziato all’«acte clair» o alla sentenza CILFIT, senza che sia fornita alcuna motivazione concreta e propria alla causa riguardo alla ragione esatta per cui non sussiste alcun obbligo di rinvio pregiudiziale nel merito della causa di cui trattasi, non soddisfa tale requisito minimo”. Il giudice nazionale di ultima istanza deve prendere infatti posizione, attraverso la motivazione, sugli elementi sottoposti dalle parti e che emergono chiaramente dal procedimento e dal fascicolo di causa. In tal modo, “l’obbligo di motivazione si ricollega (…), naturalmente, all’obbligo del
Cinzia Peraro 299 dall’Avvocato generale sia dalla Corte di giustizia 95 , viene rimarcata, nell’ambito dell’ordinamento UE, la funzione del rinvio pregiudiziale, che risulta strumentale alla protezione del diritto del singolo alla tutela giurisdizionale effettiva, della quale è parte integrante la presenza di una “circostanziata dimostrazione” 96 della sussistenza delle condizioni di esonero 97 . La mancanza di una simile motivazione non fa comunque nascere “un diritto automatico di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia” 98 in capo al singolo, il quale potrebbe solo avvalersi dei rimedi interni esistenti, che, nel nostro ordinamento, sono di natura risarcitoria 99 . Anche dalla pronuncia in esame emerge “l’accezione processualistica” 100 del diritto a un rimedio effettivo, consacrato nella Carta, senza che ne possa derivare una pretesa alla tutela sostanziale della posizione giuridica, che il singolo ritiene sia stata violata da una errata applicazione del diritto UE da parte del giudice avverso la cui decisione non siano più disponibili rimedi nazionali. Nella sentenza è stato altresì chiarito che il giudice supremo non può essere esonerato dall’obbligo di rinvio “per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale”, qualora successivamente permanga una questione di interpretazione del diritto dell’Unione alla quale è necessario fornire una risposta per dirimere la controversia 101 . Tale giudice, come sopra osservato, potrebbe invece “astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività” 102 . Ciò comporta che la protezione sul piano sostanziale, garantita anche tramite il ricorso indiretto alla Corte di giustizia fintantoché permanga un dubbio interpretativo, è purtuttavia soggetta ai regimi delle preclusioni processuali, insormontabili nell’ottica dell’ordinamento dell’Unione, basandosi questo, per la sua attuazione, sui sistemi procedurali degli Stati membri. In realtà, a quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza amministrativa interna è in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia, come emerge, ad esempio, dalla sentenza del Consiglio di Stato del 9 luglio 2020 103 . In essa viene affermato che anche “l’applicazione del diritto europeo deve sottostare alle regole del processo giudice di reagire a tutte le circostanze e a tutti gli argomenti pertinenti dinanzi ad esso dedotti” (punto 169). 95 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punto 51. 96 M. BONA, Cassazione civile ed obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 1755. 97 In tal senso, v. F. SPITALERI, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, cit., p. 7. 98 Ibidem. 99 La violazione arbitraria dell’obbligo di rinvio pregiudiziale costituisce in alcuni ordinamenti motivo di invalidità della decisione: si veda Corte di giustizia, Direzione Ricerca e documentazione, Research Note, Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law, May 2019, punto 64 ss., reperibile online. 100 G. VITALE, Il principio di effettività, cit., p. 10. 101 Sentenza Consorzio Italian Management, cit., punto 59. 102 Ivi, punto 61. 103 Consiglio di Stato, sentenza del 9 luglio 2020, n. 4403. Per un commento, sia consentito rinviare a C. PERARO, L’autonomia procedurale degli Stati membri alla prova della Carta dei diritti fondamentali, in AA. VV., Annali AISDUE. Volume II, Napoli, 2021, pp. 545-559, reperibile online.
Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo 306 www.fsjeurostudies.eu che già prevedono strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato 126 . La stessa Corte, con la citata sentenza del 2018, aveva poi espresso l’auspicio che venga introdotto “un nuovo caso di revocazione” quando si verifichi un contrasto fra una decisione divenuta definitiva e una sentenza non solo della Corte di Strasburgo, ma anche della Corte di giustizia 127 . Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, con la summenzionata legge delega n. 206/2021 il Legislatore si è quindi adeguato alle sollecitazioni della Corte costituzionale 128 , prevedendo un nuovo motivo di revocazione quando sia necessario conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il che, soddisfatte le condizioni per il suo esperimento, permette il superamento del giudicato in caso di contrasto con la giurisprudenza CEDU. La riforma apre peraltro la strada, in virtù del principio di equivalenza, al ricorso alla revocazione anche quando le decisioni definitive violino il diritto UE 129 , facendo salva comunque ogni valutazione circa la diversità degli effetti delle pronunce delle due Corti europee. ABSTRACT: Alla luce della recente giurisprudenza europea e nazionale, il rinvio pregiudiziale di interpretazione, pur mantenendo la sua principale funzione di meccanismo per assicurare una uniforme applicazione del diritto dell’Unione, rappresenta uno strumento per dirimere controversie tra giurisdizioni interne e valutare la compatibilità con il diritto UE delle norme procedurali nazionali. Le diverse finalità del rinvio non hanno un’incidenza significativa sulla posizione dei singoli, nella prospettiva sia del diritto UE sia della CEDU, posto che, allo stato, è ad essi riconosciuta la sola tutela risarcitoria in caso di omissione del rinvio obbligatorio. Una soluzione per assicurare una più completa ed effettiva tutela dei diritti individuali, in caso di loro accertata violazione, andrebbe comunque ricercata sul piano procedurale interno. KEYWORDS: mancato rinvio pregiudiziale – indipendenza dei giudici – preclusioni processuali – tutela multilivello – rimedi interni effettivi. 126 Ivi, punto 16. 127 Corte costituzionale, sentenza n. 6/2018, cit., punto 14.1 (in merito, v. anche supra, nota 28). In senso analogo, v. P. IANNUCCELLI, La sentenza Randstad, cit., p. 8. 128 A tal riguardo, v. G. FINOCCHIARO, Con il nuovo motivo di revocazione più integrazione nel sistema Cedu, cit., p. 164 s. 129 In tal senso, si veda G.V.A. PETRALIA, Conflitto tra giudicato nazionale e sentenze delle Corti europee: nota a margine di Corte costituzionale n. 123/2017, in Rivista AIC, 2017, n. 4, spec. p. 11, reperibile online.
Cinzia Peraro 307 THE FAILURE TO MAKE A REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING ON INTERPRETATION IN THE EUROPEAN JUDICIAL AREA: WHAT MULTILEVEL PROTECTION FOR INDIVIDUALS? ABSTRACT: In the light of recent European and national case law, the reference for a preliminary ruling on interpretation, while maintaining its main function as a mechanism to ensure a uniform application of Union law, represents a tool to settle disputes between domestic courts and assess the compatibility of national procedural rules with European principles. The different purposes of the preliminary reference do not have a significant impact on the position of individuals, from the perspective of both EU law and the ECHR, since, at present, they are only entitled to compensation in the event of failure to make a mandatory reference. A solution to ensure a more complete and effective protection of individual rights, in case of breach thereof, should however be provided at the domestic procedural level. KEYWORDS: failure to make a reference for a preliminary ruling – judicial independence – procedural requirements – multilevel protection – effective domestic remedies.