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Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali

Rotondo, Francesco

Abstract

Recependo la direttiva 2016/343/UE del 09.03.2016 il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. 08.11.2021 n. 188 – entrato in vigore il 14.12.2021 – sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il lavoro analizza le singole disposizioni del nuovo testo di legge alla luce delle corrispondenti previsioni contenute nella direttiva e dell’evoluzione giurisprudenziale, specie quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il quadro finale consegna un provvedimento con luci ed ombre. Esso è certamente condivisibile nella parte in cui richiama le autorità pubbliche ad un’accurata riflessione sia in ordine all’opportunità di diffondere notizie riguardanti procedimenti penali, sia – e soprattutto – alle modalità con le quali esse vengono offerte, che dovrebbe essere tale da evitare di rappresentare l’indagato o l’imputato anticipatamente come colpevoli pur in mancanza di una decisione di condanna passato in giudicato. Non altrettanto può dirsi, invece, per la decisione di introdurre il nuovo art. 115 bis c.p.p., il cui testo presenta oscurità ed errori tanto più inopportuni in quanto destinati ad incidere sulla motivazione del provvedimento giudiziario.

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Freedom, Security & Justice: European Legal Studies Rivista giuridica di classe A 2022, n. 1 DIRETTORE Angela Di Stasi Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea) "Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" COMITATO SCIENTIFICO Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’UE Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Giudice della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma “La Sapienza” - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell’UE Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari COMITATO EDITORIALE Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell’UE COMITATO DEI REFEREES Bruno Barel, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Padova Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza" Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma “La Sapienza” Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell’Unione europea, Università di Milano Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell’ITLOS Federico Casolari, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Elspeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén Ivan Ingravallo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Bari Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno Luisa Marin, Marie Curie Fellow, European University Institute Simone Marinai, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Pisa Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d’Aix-Marseille Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Torino Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law , Queen Mary University of London Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell’Unione europea, Università Roma Tre Michele Nino, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno Leonardo Pasquali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Teramo Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Genova Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli “Federico II” Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna COMITATO DI REDAZIONE Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università della Campania “Luigi Vanvitelli” Caterina Fratea, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Verona Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Michele Messina, Associato di Diritto dell’Unione europea, Università di Messina Rossana Palladino ( Coordinatore ), Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università di Salerno Revisione linguistica degli abstracts a cura di Francesco Campofreda , Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno Rivista quadrimestrale on line “Freedom, Security & Justice: European Legal Studies” www.fsjeurostudies.eu Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017 Indice-Sommario 2022, n. 1 NUMERO TEMATICO Il ruolo delle Corti nella costruzione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Presentazione Angela Di Stasi Editoriale Corti europee e giudici nazionali nel prisma della tutela dei diritti fondamentali Gaetano De Amicis Saggi, Articoli e Commenti L’ordine pubblico processuale e la tutela dei diritti di difesa tra Corti europee e italiane Michela Capozzolo Alla ricerca di una definizione del diritto d’asilo nell’ottica di una riforma di sistema: quale ruolo per le Corti europee? Erika Colombo Diritto di adire un giudice nel sistema “integrato” CEDU-UE e strumenti “deflattivi” del contenzioso a partire dal caso Succi e altri c. Italia Claudia Colucci Il ruolo delle giurisdizioni nazionali in materia di aiuti di Stato nell’ambito dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia Silvia Marino Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Claims Arising out of Smart Contracts under the Brussels I Regulation (recast) and on the Blockchain Ana Mercedes López Rodríguez Predisposizione ai rapporti di schiavitù e ruolo del diritto internazionale privato al vaglio della giurisprudenza CEDU sulla maternità surrogata Loredana Mura La giurisprudenza “concorrenziale” della Corte di giustizia UE e della Corte EDU rispetto alla tutela dei singoli soggetti a sanzioni Daniele Musmeci p. 1 p. 5 p. 40 p. 73 p. 97 p. 128 p. 151 p. 172 p. 209 Dialogo tra Corti europee e giudici nazionali in tema di maternità surrogata: verso un bilanciamento tra limite dell’ordine pubblico e superiore interesse del minore Egeria Nalin Judicial Dialogue between National Constitutional Judges and EU Judges in the Context of the Single Supervisory Mechanism: Opportunity for a Reverse Preliminary Ruling? Ilaria Ottaviano Il mancato rinvio pregiudiziale d’interpretazione nello spazio giudiziario europeo: quale tutela multilivello per i singoli? Cinzia Peraro Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali Francesco Rotondo Lo spazio europeo di tutela dei minori di età e il crescente ruolo del principio dei best interests of the child in relazione alla “Direttiva rimpatri” con particolare riferimento alla causa C112/20 Sabrina Vannuccini p. 237 p. 258 p. 279 p. 308 p. 338 Freedom, Security & Justice: European Legal Studies ISSN 2532-2079 2022, n. 1, pp. 308-337 DOI:10.26321/F.ROTONDO.01.2022.13 www.fsjeurostudies.eu PRESUNZIONE DI INNOCENZA, INFORMAZIONE GIUDIZIARIA E DIRITTI FONDAMENTALI Francesco Rotondo SOMMARIO: 1. Premessa: la presunzione di innocenza nel sistema dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. – 2. La normativa dell’Unione europea ed il suo recepimento in Italia. Il concetto di autorità pubblica. – 3. Il divieto di presentare l’indagato o l’imputato anticipatamente come colpevole. – 3.1 La questione delle persone giuridiche nei considerando nn. 13, 14 e 15 della direttiva. – 3.2 Il rimedio in caso di violazione del divieto. – 4. Procura della Repubblica e organi di informazione. – 4.1 Modalità e presupposti dell’informazione giudiziaria fornita dal Procuratore della Repubblica. – 4.2 Le informazioni provenienti dalla polizia giudiziaria. – 5. L’introduzione dell’art. 115 bis c.p.p. – 5.1 Il considerando n. 16 della direttiva e la catalogazione degli atti del pubblico ministero. – 6. Il rafforzamento dell’obbligo di segretezza delle indagini preliminari. – 7. Diritto al silenzio e riparazione per ingiusta detenzione. Le modalità di partecipazione dell’imputato all’udienza. – 8. Conclusioni. 1. Premessa: la presunzione di innocenza nel sistema dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Nel Programma di Stoccolma del dicembre 2009, il Consiglio europeo, dopo aver sottolineato l’importanza della tutela dei diritti della persona nei procedimenti penali quale valore fondante dell’Unione, invitava la Commissione a presentare proposte per un graduale rafforzamento dei diritti dell’indagato o dell’imputato stabilendo norme minime comuni in materia di diritto ad un equo processo. In questo quadro, la direttiva 2016/343/UE del 09.03.2016 costituiva la quarta misura di armonizzazione minima emanata dall’UE ai sensi dell’art. 82, par. 2, lett. b) del TFUE al fine di potenziare i diritti fondamentali nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia affrontando, in particolare, alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 1 . Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.  Magistrato. Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno. Indirizzo e-mail: francesco.ro[email protected]. 1 Sul punto R.E. KOSTORIS (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale europea, Milano, 2019, p. 99 ss.; A. DI STASI (a cura di), Spazio europeo e diritti di giustizia. Il capo VI Francesco Rotondo 309 La proposta di direttiva, peraltro, era anche consapevolmente diretta a potenziare le garanzie giuridiche delle persone coinvolte nei procedimenti avviati dall’istituenda Procura europea 2 . Al riguardo viene altresì in rilievo l’art. 48, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, che corrisponde all’art. 6, par. 2, della CEDU, il quale sancisce il principio della presunzione di innocenza secondo cui «ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata». Si tratta di un principio generale del diritto dell’Unione che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è previsto nell’ordinamento interno all’art. 27, comma 2, della Costituzione 3 . Secondo la direttiva, la presunzione di innocenza nell’interpretazione data del citato art. 6, par. 2, della CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poteva dirsi rispettata qualora venissero assicurate tre condizioni fondamentali 4 : l’imputato ha diritto a non essere presentato come colpevole prima della sentenza definitiva; l’onere della prova incombe sulla pubblica accusa; qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere a favore dell’imputato, il quale ha diritto ad essere messo a conoscenza delle accuse nei suoi confronti. La stessa Corte ha peraltro riconosciuto l’esistenza di un legame tra la presunzione di innocenza ed altri diritti ad un equo processo, nel senso che laddove questi siano violati la presunzione di innocenza è a sua volta inevitabilmente a rischio: il diritto di non incriminarsi, il diritto di non cooperare e di restare in silenzio 5 ed il diritto a non essere sottoposti a custodia cautelare, fatti salvi i casi in cui l’interesse pubblico giustifica un’eccezione 6 . della Carta dei diritti fondamentali nell’applicazione giurisprudenziale, Padova, 2014, p. 45 ss. Sulla direttiva si veda: L. CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione Europea, in Diritto penale contemporaneo, 23.03.2016; O. MAZZA, Una deludente proposta in tema di presunzione di innocenza, in Archivio penale, 2014, n. 3, p. 727 ss.; A. DE CARO, La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo, in Quotidiano giuridico, 23.02.2016; N. CANESTRINI, La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Un’introduzione, in Cassazione penale, 2016, p. 2224 ss.; J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Rivista italiano di diritto e procedura penale, 2016, pp. 1835-1878; C. VALENTINI, La presunzione di innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Processo penale e giustizia, 2016, n. 6, p. 193 ss. 2 L. KALB, Questioni problematiche in tema di Procura Europea, in A. DI STASI, L. S. ROSSI (a cura di), Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A vent’anni dal Consiglio Europe di Tampere, Napoli, 2020, p. 291 ss. 3 Per un approfondimento ed ampi richiami alla giurisprudenza, A. IERMANO, La presunzione di innocenza e i diritti di difesa nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in A. Di Stasi (a cura di) Tutela dei diritti fondamentali e spazio europea di giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta, Napoli, 2019, p. 243 ss. 4 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 14 ottobre 2010, ricorso n. 1466/07, Busco c. Francia, punto n. 47. 5 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 25 febbraio 1993, ricorso n. 10828/84, Funke c. Francia; sentenza del 17 dicembre 1996, ricorso n. 190187/91, Sanders c. Regno Unito. 6 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 ottobre 2010, ricorso n. 30210/96, Kudla c. Polonia. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 310 www.fsjeurostudies.eu Dal canto suo, del resto, anche il diritto dell’imputato di comparire personalmente al processo, secondo la Corte, appartiene al complesso delle garanzie sancito dall’art. 6 della CEDU 7 . Ad ogni modo, lasciando ad altri provvedimenti le questioni relative alle informazioni in merito all’accusa e quelle riguardanti la custodia cautelare, la direttiva in oggetto si è concentrata sulla riaffermazione della presunzione di innocenza, sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna, sull’onere e sul grado della prova, sul diritto di non incriminarsi, di non cooperare e di restare in silenzio e sul diritto di presenziare al proprio processo. Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare le disposizioni della direttiva in rapporto alla ricezione che di tale disciplina ha fatto il legislatore italiano. 2. La normativa dell’Unione europea ed il suo recepimento in Italia. Il concetto di autorità pubblica Recependo la direttiva 2016/343/UE del 09.03.2016, il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. 08.11.2021 n. 188 – entrato in vigore il 14.12.2021 – sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. All’emissione del decreto il Governo era stato autorizzato con la legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 22.04.2021 n. 53) 8 . L’Italia, invero, prima della scadenza del termine di attuazione della direttiva fissato al 01.04.2018, aveva trasmesso alla Commissione la tabella di concordanza recante il testo delle norme nazionali vigenti, che consentivano di ritenere l’ordinamento giuridico nazionale già conforme alle previsioni ivi contenute. Senonché, come si rileva nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo, alcune criticità evidenziate dalla Commissione europea in occasione della presentazione – avvenuta il 31.03.2020 – della prima relazione sullo stato di attuazione della direttiva, avevano già dato luogo all’apertura di procedure di infrazione nei confronti di singoli Stati e si temeva che esse fossero suscettibili di essere riscontrate anche in relazione al quadro giuridico italiano. In particolare, le criticità evidenziate della Commissione e ritenute valevoli anche per la nostra legislazione attenevano alle previsioni contenute negli artt. 4 e 5 della direttiva, ove si prevede che venga assicurata alla persona sottoposta a procedimento penale sia la garanzia volta ad evitare il pregiudizio derivante dall’essere pubblicamente presentata come colpevole nonostante il processo non fosse ancora iniziato o fosse ancora in corso, che quella di essere sottoposta a mezzi di coercizione fisica durante il processo o 7 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 12 dicembre 1985, ricorso n. 9024/80, Colazza c. Italia. 8 Peraltro la delega era stata inclusa anche nella legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 25.10.2017 n. 163). Francesco Rotondo 311 comunque in altre circostanze pubbliche (fatti salvi i casi in cui l’adozione dei mezzi suddetti fosse necessaria per specifiche ragioni di sicurezza). L’art. 10 della direttiva, dal canto suo, prescrive poi che le garanzie non debbano essere riconosciute solo a livello normativo, ma prevede anche che – in caso di violazione – vadano protette da un rimedio processuale che ne garantisca l’effettività; onde la necessità di adeguare anche su tale punto il nostro ordinamento. Il Governo ha ritenuto, quindi, di intervenire su tali argomenti considerando invece superflua ogni attività riguardante altre disposizioni della direttiva in quanto già soddisfatte dalla normativa nazionale e, precisamente, quelle relative: all’onere della prova (art. 6), al diritto al silenzio e a non autoincriminarsi (art. 7 con l’unica eccezione rappresentata dalla modifica dell’art. 314 c.p.p.), al diritto a presenziare al processo (art. 8) nonché ad ottenere un nuovo processo nel caso in cui non siano state soddisfatte le condizioni per celebrare il processo in assenza dell’imputato (art. 9) 9 . Le disposizioni della direttiva costituiscono non solo la conseguenza della presunzione di innocenza e del diritto a un equo processo sanciti dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 10 , dall’art. 6 della CEDU, dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, come il “considerando” n. 1 immediatamente afferma, ma sono anche il risultato del costante lavoro di interpretazione che della presunzione di innocenza è stato fatto nella giurisprudenza delle Corte europea dei diritti dell’uomo 11 . Con riguardo ad uno dei temi di maggiore interesse per il provvedimento di recepimento italiano – vale a dire quello relativo al rapporto tra presunzione di innocenza e diritto-dovere di informazione – è il caso di ricordare alcune fondamentali tappe di questo percorso, poiché esse contribuiscono a chiarire in maniera determinante il valore ed il significato della riforma 12 . 9 F. PORCU, L’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, in Il penalista, 09.12.2021, p. 2. 10 A. DI STASI, Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e cooperazione giudiziaria in materia penale: il rispetto dei diritti fondamentali e delle diversità tra ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche, in L. KALB (a cura di), “Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano, Torino 2012; A. IERMANO, La presunzione di innocenza e i diritti di difesa nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in A. DI STASI (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia. L’applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta, Napoli, 2019, p. 243 ss. 11 Con riguardo a questo argomento, M. CHIAVARIO, La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Giurisprudenza italiana, 2000; L. KALB, La privazione della libertà personale, in AA.VV., CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno, Padova, 2016; E. MARZADURI, Presunzione d’innocenza e tutela della libertà personale dell’imputato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in A. GAITO (a cura di) I principi europei del processo penale, Roma, 2016, p. 186 ss. Inoltre, R. CHENAL, Il rapporto tra processo penale e media nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale contemporaneo, 15.11.2017; G. TARLI BARBIERI, Libertà di informazione e processo penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte EDU: problemi e prospettive, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 3, p. 20 ss. Un excursus della giurisprudenza della CEDU si può leggere anche nella Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 23.11.2013 (2013/0407) sulla cui scorta si pervenne poi al provvedimento n. 2016/343. 12 Più di venti or sono. Con una bella espressione, M. CHIAVARIO segnalava come proprio in questo settore – quello cioè dei rapporti tra presunzione di innocenza ed informazione – la giurisprudenza della Corte Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 312 www.fsjeurostudies.eu Secondo l’autorevole interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo della normativa sovranazionale «La presunzione di innocenza è da ritenersi violata se una dichiarazione ufficiale che riguarda un indagato riflette l’idea che egli sia colpevole, nonostante la sua responsabilità penale non sia stata ancora formalmente riconosciuta con sentenza definitiva» 13 . Risulta pacifico poi che sia la regola posta dall’art. 27, comma 2, della Costituzione che quella dell’art. 6, comma 2, della CEDU, intese nella loro dimensione di regole di trattamento, prevedano non solo il divieto di punire, ma anche quello di far apparire l’imputato come colpevole prima della condanna definitiva 14 , stante anche il ruolo di “sanzione atipica” 15 che spesso rivestono le notizie riguardanti vicende processuali. Al fine di non incorrere nella violazione del divieto, quindi, le espressioni dovranno sempre essere improntate a cautela 16 , illustrando la fase in cui il procedimento si trova e le successive tappe necessarie volte a verificare la fondatezza delle decisioni al momento intervenute 17 . Di particolare rilevanza per tale punto di approdo appare la sentenza nella quale la Corte afferma che «una violazione della presunzione di innocenza può promanare non solo da un giudice ma anche da altre autorità pubbliche» 18 . Come era accaduto nel caso di specie, ove l’interessato era stato indicato in una conferenza stampa tenuta dal Ministro dell’interno francese e da due alti funzionari di polizia come uno degli istigatori di un assassinio, in tal modo pregiudicando la valutazione dei fatti da parte dei giudici competenti. In questo caso venne quindi disatteso quanto rappresentato dal Governo francese secondo cui una violazione della presunzione di innocenza poteva provenire soltanto da un’autorità giudiziaria e all’esito di una condanna dalla cui motivazione si potesse supporre che il giudice considerasse a priori l’interessato come colpevole. La violazione del principio, quindi, può essere causata da dichiarazioni rese da qualunque organo o agente dello Stato; in tal modo intesi tutti quegli enti o quelle persone Europea non fosse rimasta priva «… di quei “colpi d’ala” che, specialmente quando sono in gioco i diritti umani, sono in grado di dare il senso più autentico di una “giurisdizione delle libertà”». La presunzione di innocenza, cit, 5. 13 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 febbraio 2016, ricorsi nn. 6091/06, 4047/07, 4070/07 Rywin c. Polonia, par. 203. 14 Entrambe le norme rappresentano, com’è noto, anche regole di giudizio ponendo in capo al P.M. l’onere della prova della responsabilità penale e risolvendo l’incertezza processuale in senso favorevole all’imputato secondo il brocardo in dubio pro reo. Per tutti, sul punto, G. ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 15 ss. e P.P. PAULESU, voce Presunzione di non colpevolezza, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino 1995, p. 671 ss. 15 P.P. PAULESU, sub art. 27 Cost., in A. GIARDA e G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, Milano, 2017, p. 72 ss. 16 P.P. PAULESU, sub art. 27 Cost, cit., p. 73. 17 Per fare un esempio pratico l’illustrazione dell’esecuzione di una misura cautelare dovrebbe evitare toni che attribuiscono in maniera certa la commissione di un fatto ad un determinato soggetto, preferendo cautele linguistiche che, in uno alla specificazione dello stato del procedimento, siano in grado di avvertire i destinatari dell’informazione in ordine alla possibilità che il giudizio di responsabilità possa cambiare nel corso delle ulteriori fasi sia dell’incidente cautelare che del processo di merito. 18 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza del 7 agosto 1996, ricorso n. 15175/89, Allenet de Ribemont c. Francia, par. 36. Francesco Rotondo 319 modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento 32 . Contestualmente, da un lato, veniva fatto divieto agli altri magistrati ivi in servizio di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio, mentre, dall’altro, veniva imposto al dirigente di segnalare al consiglio giudiziario, per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, le condotte che fossero state in contrasto con il divieto stesso. In maniera conseguenziale a presidio di tali disposizioni venivano introdotte due ipotesi di illeciti disciplinari previsti dall’art. 2 lett. u) e lett. v) del D. Lgs. n. 106/2006 33 . La nuova normativa interviene su tale assetto modificando in più punti l’art. 5 del decreto legislativo n. 106/2006. La principale novità riguarda le modalità di comunicazione delle notizie agli organi di informazione, che ora potranno essere veicolate esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. Quando il Procuratore riterrà opportuno procedere con il mezzo della conferenza stampa, ritenuto evidentemente maggiormente diffusivo, la relativa determinazione dovrà essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Tale atto, in uno ai comunicati stampa, dovrà essere conservato in una specifica raccolta destinata a consentire il controllo del contenuto e delle modalità di comunicazione scelte di volta in volta. Questa disciplina riguarda le informazioni relative a qualunque attività della Procura della Repubblica e, quindi, anche quelle che riguardano i procedimenti civili o i provvedimenti organizzativi. Appare evidente, però, che la disposizione riguarda le dichiarazioni rilasciate ai massmedia che facciano riferimento all’attività giudiziaria dell’Ufficio ove sia il Procuratore della Repubblica che gli altri magistrati prestano servizio, dovendo essere evidentemente assicurata anche a costoro la libertà di espressione che spetta a qualunque altro cittadino ai sensi dell’art. 21 della Costituzione 34 . 32 Sul punto F. BARTOLINI, La riservatezza del pubblico ministero come dovere assoluto, in Diritto penale e processo, 2021, 7, p. 947 ss. Sui rapporti tra autorità giudiziaria e organi di informazione, G. CANZIO, Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico, in Diritto penale e processo, 2018, 12, p. 1537 ss., che commenta le “Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 11.07.2018. Sui rapporti tra ufficio di Procura ed organi di informazione si vedano anche le risposte ai quesiti del Consiglio Superiore della Magistratura in data 20.02.2008 e 24.09.2008. 33 Sulle norme disciplinari, F. BARTOLINI, op. cit., p. 3 ss. 34 Per l’esposizione delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione oltre che del complessivo dibattito relativo alla libertà di espressione del magistrato, v. per tutti, V. PACILEO, Pubblico ministero. Ruolo e funzioni nel processo penale e civile, Milano 2011, p. 350 ss. Per un quadro d’insieme delle disposizioni sovranazionali e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo tema, per tutti: R. INCUTTI, La libertà di espressione (art. 10 CEDU), in A. DI STASI (a cura di), CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno, Vicenza, 2016, p. 884 ss. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 320 www.fsjeurostudies.eu Per i procedimenti penali, inoltre, un nuovo comma dell’art. 5 prevede i presupposti in base ai quali le comunicazioni potranno essere effettuate, statuendo che la relativa diffusione è consentita solo quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Viene poi riaffermato anche nella norma di ordinamento giudiziario che le informazioni sui procedimenti in corso dovranno essere fornite in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. A questa disposizione, valevole per la comunicazione effettuata da qualunque autorità pubblica, si aggiunge per il Procuratore della Repubblica anche il compito di chiarire “la fase” in cui il procedimento si trova. Si tratta di un obbligo che ben si comprende in ragione della particolare autorevolezza che la notizia può assumere qualora proveniente dall’Autorità Giudiziaria, con un incremento del pericolo per l’opinione pubblica di confondere – in ragione della fonte da cui esse promanano – decisioni cautelari o comunque non definitive con il valore della condanna divenuta cosa giudicata. Va anche aggiunto che il contenuto dell’obbligo, per essere effettivo, necessita che, pur con le generiche modalità di comunicazione richieste dal luogo non tecnico ove esse vengono fornite, l’informazione non si limiti alla sola individuazione della fase in cui il procedimento si trova, ma specifichi altresì il significato che tale fase assume rispetto al valore della presunzione di innocenza fino a condanna non definitiva. 4.1 Modalità e presupposti dell’informazione giudiziaria fornita dal Procuratore della Repubblica Così descritto il contenuto delle innovazioni legislative intervenute sulle comunicazioni effettuate dalla Procura della Repubblica, va posto in evidenza che la diffusione delle notizie quale strumento funzionale alla prosecuzione delle indagini è già conosciuta da tempo e riproduce una porzione del testo dell’art. 329 c.p.p. che pone in capo al pubblico ministero la facoltà di rendere pubblici, con decreto motivato, singoli atti di indagine o parte di essi pur se coperti da segreto ed in deroga al disposto dell’art. 114 c.p.p.. Nella nuova normativa, però, la facoltà assegnata al Procuratore della Repubblica è più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 329 c.p.p. non essendo limitata alla possibilità di rendere pubblici solo singoli atti di indagine (o parti di essi), ma piuttosto di fornire informazioni sull’intero procedimento penale, come – ad esempio – sul complesso dei temi investigativi oggetto di verifica ovvero sul percorso attraverso il quale si è giunti alla necessità di effettuare un determinato accertamento, sempre che tali notizie siano funzionali allo sviluppo ed alla prosecuzione delle indagini. Si pensi al caso, citato anche nella direttiva, della diffusione di video o immagini del presunto autore di una condotta criminosa per consentirne l’identificazione. Ebbene, in questo caso, il Procuratore potrà ritenere non solo di rendere pubblico l’atto, ma anche – Francesco Rotondo 321 posto che ad esempio si tratti del video di una rapina – di comunicare ove essa si è verificata, l’esistenza di casi analoghi per i quali non risultano dei video e trattati in altri procedimenti penali, le complessive strategie investigative in atto, l’effettuazione di ricerche in particolari porzioni di territorio. Completamente nuova è, invece, l’individuazione del secondo possibile presupposto relativo alla diffusione delle notizie e, cioè, quello delle “altre specifiche ragioni di interesse pubblico”. Al riguardo, il considerando n. 18 della direttiva indica, in maniera esemplificativa, il caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o i casi in cui la pubblica accusa o altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell’ordine pubblico. La direttiva prosegue specificando che il ricorso a tali motivi dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi e facendo in modo che le modalità ed il contesto della divulgazione non descrivano l’interessato come colpevole prima che ciò sia legalmente provato. La questione fondamentale riguarda l’individuazione del “rilevante interesse pubblico” che può costituire il fondamento della decisione del Procuratore della Repubblica e, in modo particolare, se esso possa coincidere con quello all’informazione dell’amministrazione della giustizia, quale strumento necessario per un effettivo controllo democratico sull’esercizio del potere giurisdizionale 35 , oppure se debba essere richiesto un quid pluris come sembrerebbe invece dal considerando n. 18 della direttiva sopra riportato. Si tratta di una domanda rilevante anche tenendo presente che la legge, in questo caso, non prevede alcun ulteriore meccanismo di verifica o di valutazione in ordine all’esistenza dell’interesse pubblico individuato dal Procuratore della Repubblica, nel senso che costui – ferma restando la necessità di non presentare come colpevole la persona indagata o imputata prima della sentenza definitiva di condanna pena la possibile attivazione del meccanismo previsto dall’art. 2 del decreto – è invece libero di valutare l’esistenza di un interesse pubblico che giustifichi la diffusione della notizia, senza che tale decisione possa essere sottoposta, di per sé, ad ulteriori verifiche. La scelta è conforme al testo della direttiva che non prevede alcun meccanismo diretto a sindacare la decisione di rendere o meno pubblica una notizia ed appare coerente con l’intenzione del legislatore italiano – già attuata nel 2006 – di individuare nel Procuratore della Repubblica il soggetto destinato ad intrattenere i principali rapporti con la stampa nella materia dell’informazione giudiziaria. L’individuazione dell’interesse pubblico posto a fondamento della diffusione della notizia va quindi lasciata alla “sensibilità culturale” 36 del Procuratore della Repubblica o, forse meglio, al suo prudente apprezzamento e ad una motivazione della scelta che – 35 F. PORCU, op. cit., p. 3; R. BARTOLI, Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario, in Diritto penale contemporaneo, 2017, n. 3, p. 59 ss. 36 Parere del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., p. 12. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 322 www.fsjeurostudies.eu laddove richiesta – dia effettivamente conto del bilanciamento di interessi che ha indotto a rendere note informazioni su di un procedimento penale. Sulla scorta di queste premesse può anche essere evidenziato che nella complessiva valutazione compiuta dal Procuratore della Repubblica costui non potrà trascurare il valore rappresentato dal diritto di informazione ricavabile dall’art. 21 Cost. per il suo carattere di fondamentale presidio di garanzia del controllo pubblico sulle scelte dell’Autorità Giudiziaria, ed avrà il compito di associarlo alle altre ragioni che rendono auspicabile la diffusione della notizia in comparazione con il dovere di assicurare il rispetto del principio di non colpevolezza e di riservatezza delle decisioni giudiziarie, specie di tipo non definitivo. Del resto già ora la prassi conosce alcuni meccanismi di tutela della privacy delle persone coinvolte in un procedimento giudiziario, come quello di omettere i nomi degli interessati o quello di diffondere documenti o fotografie in maniera tale da impedire l’identificazione dei soggetti coinvolti, che sono largamente utilizzati e che potranno rivelarsi utili qualora considerati necessari per mitigare gli effetti connessi alla diffusione della notizia. Va evidenziato, però, che – come la prassi già sta mostrando – possibili violazioni della presunzione di innocenza possono derivare anche da comunicati o conferenze stampa che siano effettuati omettendo i nominativi e/o le generalità dei soggetti dei quali si tratta e pur tuttavia presentando ingiustamente i protagonisti della vicenda come colpevoli. Sarebbe quindi errato ritenere che – specie nei comunicati stampa – l’omessa diffusione dei nominativi delle persone coinvolte basti ad evitare l’applicazione della nuova disciplina. A prima vista, infatti, potrebbe dirsi che la mancata indicazione del nome di una persona che valga ad identificarla come autore della condotta potrebbe comportare la non applicabilità della normativa che, facendo riferimento alla persona sottoposta ad indagini o all’imputato, sembrerebbe riferirsi solo ai casi di soggetti ben identificati. Senonché non è difficile prevedere che, interpretata in tal modo, la nuova normativa sarebbe svuotata di ogni portata nei casi in cui per le dimensioni del luogo ove i fatti si sono verificati, in uno semmai a qualche ulteriore generica indicazione relativa al tipo di lavoro svolto e/o all’età delle persone coinvolte, la diffusione di informazioni riguardanti un certo fatto sia in grado di consentire comunque ad un numero rilevante di cittadini di individuare i soggetti coinvolti. Si pensi alla elevata possibilità che nei piccoli paesi anche poche e generiche indicazioni consentano l’individuazione di coloro i cui nominativi non vengono esplicitamente citati come colpevoli. Può allora ben dirsi che la nuova disciplina impone al Procuratore della Repubblica ed alle altre autorità pubbliche una nuova modalità di comunicazione dell’informazione relativa a fatti di rilevanza giudiziaria e che quindi le regole che impongono le cautele più volte indicate debbano essere seguite in quanto tali, anche quando le informazioni diffuse riguardano soggetti i cui nominativi non vengono espressamente indicati, ma che pure si teme possano essere identificati. Francesco Rotondo 323 Si è visto che parte della nuova disciplina riguarda specificamente le informazioni relative ai procedimenti penali. Vale la pena chiedersi, pertanto, se tra essi possano o meno essere compresi anche i procedimenti di prevenzione – personale e reale – quantomeno quelli che hanno preso le mosse dall’iniziativa del Procuratore della Repubblica. Sul punto, a nostro sommesso avviso, la risposta deve essere di tipo negativo, nel senso che la decisione del Procuratore di diffondere notizie riguardanti procedimenti di prevenzione non deve rispettare l’esistenza dei presupposti alternativamente previsti per i procedimenti penali. A ritenere altrimenti, invero, osta il testo della norma che parla espressamente di “procedimenti penali”, “persona sottoposta ad indagini ed imputato” di “sentenze o decreti penali di condanna irrevocabili”, tutte espressione incompatibili con la disciplina delle misure di prevenzione, sia personali che reali. Ne deriva che alle informazioni fornite riguardanti misure di prevenzione non potrà ritenersi applicabile il divieto di presentare la persona come colpevole (rectius: pericolosa) prima della decisione definitiva 37 (visto che del resto la decisione di primo grado è provvisoriamente esecutiva (art. 10, comma 2, cod. ant.). Si tratta di una situazione della quale non può essere sottaciuta la problematicità, tenendo presente che al Procuratore della Repubblica ed alle altre autorità abilitate a formulare la proposta di prevenzione non si applicherà nemmeno il disposto dell’art. 2 del decreto, che pure si riferisce espressamente al divieto di presentare pubblicamente come colpevole «la persona sottoposta ad indagini o l’imputato» nei cui confronti non siano stati pronunciati «sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»; anche in tal caso quindi con espressioni che fanno riferimento a qualifiche soggettive ed a tipi di decisioni che – come specificato anche dall’art. 1 – si riferiscono in maniera esclusiva al procedimento penale. Non vi è dubbio, però, che il decreto legislativo è la concretizzazione di una generale regola di condotta che tende ad imporre alle autorità pubbliche la massima cautela nella 37 Gli ostacoli letterali citati nel testo consentono di ritenere irrilevante la più generale e dibattuta questione relativa alla possibilità di applicare la presunzione di innocenza al procedimento di prevenzione. In senso contrario, Corte Costituzionale, sentenza del 04 marzo 1964, n. 23. Anche secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alle misure di prevenzione non si applica la presunzione d’innocenza (art. 6, § 2) poiché non appartenenti al novero delle sanzioni penali. Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 22 febbraio 1994, ricorso n. 12954/87, Raimondo c. Italia; sentenza del 15 giugno 1999, ricorso n. 38662/97, Prisco c. Italia; sentenza del 5 luglio 2001, ricorso n. 52024/99, Arcuri e altri c. Italia; sentenza del 17 maggio 2011, ricorso n. 24920/07, Capitani e Campanella c. Italia; sentenza del 26 luglio 2011, ricorso n. 55772/08, Paleari c. Italia. L’esclusione delle misure di prevenzione dal novero delle sanzioni penali è stata di recente riaffermata dalla Corte Costituzionale, sentenza del 27 febbraio 2019, n. 24. Per una critica di tale ultima decisione anche con riguardo ai rapporti tra presunzione di innocenza e misure di prevenzione, A. M.M. MAUGERI, P.S. PINTO DE ALBUQUERQUE, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria, in Sistema Penale, 29.11.2019, p. 41 ss. Sui rapporti problematici tra presunzione di innocenza e misure di prevenzione da ultimo, R. ORLANDI, Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza, in D. NEGRI e L. ZILLETTI (a cura di), Nei limiti della Costituzione. Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo, Milano, 2020, p. 85 ss. ed ivi ampi richiami bibliografici. Per un’estensione della presunzione di non colpevolezza anche alle misure di prevenzione, G. ILLUMINATI, voce Presunzione di non colpevolezza, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1991. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 324 www.fsjeurostudies.eu comunicazione alla stampa di situazioni soggettive rilevanti coinvolte non solo in procedimenti penali, ma anche più in generale in affari di giustizia. Sarebbe quindi auspicabile – a nostro parere – che, ad esempio, le regole previste per i procedimenti penali fossero estese dai Procuratori della Repubblica alle misure di prevenzione in occasione della redazione dei programmi organizzativi o che tutte le autorità autorizzate a richiedere misure di prevenzione curino – al momento della diffusione della notizia – di specificare i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione delle misure di prevenzione e lo stato del procedimento in cui un singolo provvedimento è stato emesso (ad esempio conclusivo di un grado di giudizio oppure di sequestro) in modo da adeguare la propria attività ad una regola di condotta che – pur senza essere cogente – appare comunque espressione di un principio fondamentale di civiltà giuridica. Resta fermo, infine, che per la Procura della Repubblica varrà comunque il primo comma dell’art. 5 che assegna esclusivamente al dirigente dell’ufficio la possibilità di intrattenere rapporti con gli organi di informazione e che individua nel comunicato stampa ovvero nella conferenza stampa – indetta previo provvedimento motivato – le uniche modalità con le quali effettuare le comunicazioni, trattandosi di regole, per come abbiamo già detto, applicabili alla diffusione di qualunque affare trattato dall’Ufficio. Rimarrà comunque vietato, per fare quindi un esempio, diffondere notizie su di un procedimento di prevenzione con il mezzo dell’intervista ad una testata giornalistica. 4.2 Le informazioni provenienti dalla polizia giudiziaria La riforma prevede, inoltre, la facoltà del Procuratore della Repubblica di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati o conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione, peraltro, deve essere rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano ed è soggetta alla medesima disciplina ed ai medesimi presupposti sopra illustrati. Nel caso in cui intenda autorizzare la polizia giudiziaria alla diffusione di notizie relative a procedimenti penali il Procuratore – a differenza di quello che accade per le informazioni da lui stesso diffuse – deve quindi emettere un provvedimento motivato dal quale si evincano le ragioni di pubblico interesse che le giustificano, anche nel caso in cui esse debbano essere effettuate a mezzo del comunicato stampa. Dette ragioni, quindi, mentre si ritengono implicitamente valutate nel caso in cui egli si risolva per la diffusione di informazioni per il tramite di un comunicato stampa – dovendo essere esplicitate solo nel caso della conferenza stampa – debbono essere, invece, sempre oggetto di espresso provvedimento nel caso in cui la comunicazione sia affidata alla polizia giudiziaria. Va anche aggiunto che il perimetro delle informazioni autorizzabili dovrebbe essere più ristretto rispetto a quelle comunicabili direttamente dal Procuratore, non potendo Francesco Rotondo 325 riguardare la possibilità di fornire notizie sull’intero procedimento penale, ma solo quelle relative a singoli atti di indagini compiuti dalla p.g. o a cui essa ha partecipato. A rigore, quindi, le comunicazioni della p.g. non potranno riguardare l’esecuzione di misure cautelari personali o reali che non sono atti di indagine, non essendo destinate ad arricchire il patrimonio conoscitivo in grado di influire sulle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326 c.p.p.). In ogni caso, anche le informazioni diffuse dalla p.g. debbono avere cura di rispettare il fondamentale divieto di presentare l’indagato o imputato come colpevole prima della condanna definitiva e debbono chiarire la fase in cui il procedimento si trova. È opportuno chiedersi se la p.g. abbia o meno la necessità di munirsi di una preventiva autorizzazione del Procuratore anche per la diffusione di notizie relative a fasi preprocedimentali, come potrebbe accadere nell’arresto in flagranza o nel sequestro di iniziativa posti in essere prima dell’iscrizione di un procedimento. La questione, a nostro giudizio, va risolta tenendo conto del tenore letterale del nuovo comma 3 bis dell’art. 5 D. Lgs n. 106/2006, il quale a sua volta fa espresso rimando ai casi disciplinati dal comma 2 bis della medesima norma, ove si parla espressamente della diffusione di informazioni relative a “procedimenti penali”, in tal modo lasciando fuori tutte le attività poste in essere dalla polizia giudiziaria in una fase precedente all’iscrizione del procedimento. Prima di tale momento, quindi, la diffusione della notizia rimarrà in capo alle forze di polizia che, è da ritenere, preferiranno ricevere – come già ora accade – comunque un preventivo assenso del Procuratore della Repubblica, fosse pure come semplice nullaosta. Vi è anche da aggiungere che l’obbligo di comunicare all’Autorità Giudiziaria “senza ritardo” l’esistenza della notizia di reato (rafforzato anche di recente per talune ipotesi di reato di particolare rilevanza e nei casi di urgenza dalla necessità di effettuare la comunicazione “immediatamente” – art. 347 comma 3 c.p.p.) ed il contestuale obbligo in capo al P.M. di iscriverla “immediatamente” quando ne venga a conoscenza, rendono temporalmente esiguo lo spazio a disposizione della forze di polizia per diffondere la notizia prima che – come detto – l’A.G. abbia assunto la direzione delle indagini. Del resto, come evidenziato in talune direttive emanate sul punto dagli Uffici giudiziari 38 , la possibilità in capo alla p.g. di diramare notizie relative ad atti di indagine posti in essere in fase pre-procedimentale, dovrà fare comunque i conti con l’esistenza del segreto investigativo e potrà riguardare quindi solo atti di cui l’indagato sia venuto a conoscenza (tale essendo il limite previsto dall’art. 329 c.p.p. per la cessazione del segreto). Contestualmente dovrà anche tenersi conto della necessità di impedire che la divulgazione possa nuocere allo sviluppo delle indagini, come nell’esempio del sequestro di una piantagione di stupefacenti effettuato nei confronti di ignoti, la cui divulgazione può effettivamente impedire l’accertamento degli autori della condotta. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 326 www.fsjeurostudies.eu Viene poi fatto divieto nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3 bis dell’art. 5 di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. Si interviene, invero, su uno degli aspetti che appare particolarmente meritevole di tutela, poiché la denominazione convenzionale di un’indagine o di un procedimento penale, tradizionalmente utilizzato specie (ma non solo) dalla polizia giudiziaria, non sembra avere alcuna effettiva rilevanza per il soddisfacimento dell’interesse pubblico alla conoscenza ed al controllo dell’attività dell’autorità giudiziaria, ma si basa, piuttosto, su necessità – come quella di colpire l’interesse o l’attenzione dell’opinione pubblica – che appartengono propriamente al compito esclusivo del giornalista e che, quindi, in nessun modo dovrebbero fondare l’interesse del Procuratore della Repubblica alla diffusione delle notizie agli organi di stampa. Al fine di assicurare adeguati controlli in ordine al rispetto della nuova normativa, infine, viene modificato anche l’art. 6 del decreto n. 106, prevedendo tra i compiti di vigilanza spettanti al Procuratore Generale presso la Corte di Appello sui Procuratori della Repubblica del distretto, anche quello di verificare il rispetto dei doveri loro derivanti dal disposto dell’art. 5 cit. 5. L’introduzione dell’art. 115 bis c.p.p. L’art. 4 del decreto n. 188/2021 riguarda le modifiche apportate al codice di procedura penale tra le quali spicca, senza dubbio, l’introduzione dell’art. 115 bis rubricato “garanzia della presunzione di innocenza”, il cui testo è stato immediatamente oggetto di critiche in ragione della sua oscurità e della mancanza di tecnicismo da cui risulta affetto 39 . Si tratta di una norma che influisce “nel cuore della motivazione dei provvedimenti giudiziari” 40 , statuendo che anche per essi vale il generale divieto di indicare la persona sottoposta ad indagini o l’imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Al divieto, però, sono previste due eccezioni indicate dal comma 1, poiché esso non vale: a) per i provvedimenti volti alla decisione in merito alla responsabilità penale e, quindi, per le sentenze destinate a concludere i vari gradi di giudizio; b) per gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato. Il secondo comma prevede poi che, per i provvedimenti diversi da quelli indicati sub a) che presuppongono comunque la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di 39 Secondo G.M. BACCARI, op. cit., «Si tratta di una norma di difficile interpretazione, probabilmente perché riproduce in maniera troppo fedele le espressioni utilizzate nella direttiva all’art. 4, par. 1, secondo periodo e nel considerando n. 16», p. 6. Sulla nuova disposizione, F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, sub art. 115 bis, Codice di procedura penale commentato, Torino, aggiornamento. 40 N. ROSSI, Il diritto a non essere additato come colpevole prima del giudizio, op. cit. Parere Consiglio Superiore della Magistratura, cit., p. 15. Francesco Rotondo 327 colpevolezza 41 della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, i riferimenti alla colpevolezza dovranno essere limitati alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento. A questo caso dovrebbero essere ricondotte, in modo particolare, le ordinanze e le richieste di misura cautelare 42 , anche se non si è mancato di sottolineare come in concreto sarà molto complicato «[…] esaltare il quadro di gravità indiziaria, esclusivamente al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura, ma senza scadere in un giudizio anticipato di colpevolezza dell’imputato» 43 . Secondo altra opinione, invece, mentre andrebbero ricondotte alla sfera di operatività dell’art. 115 bis, comma 2, c.p.p. le ordinanze cautelari, nelle quali dovrà essere pertanto adottato un linguaggio «[…] possibilista, cauto, improntato all’impiego del modo verbale condizionale», non vi rientrerebbero le richieste di misura cautelare in quanto appartenenti al novero degli atti del P.M. volti a dimostrare la colpevolezza dell’imputato o dell’indagato indicati al comma 1. La necessità dell’indicazione dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’interessato – si dice – sembra costituire un invalicabile ostacolo all’inclusione dell’atto nella previsione di nuovo conio 44 . Per autorevole dottrina, infine, i provvedimenti cautelari potrebbero rientrare indifferentemente sia nel primo che nel secondo comma, anche se si ribadisce che – in ogni caso – il significato della disposizione resta quello di evitare che i provvedimenti relativi alle misure cautelari si risolvano in giudizi anticipati sulla colpevolezza, poiché – in definitiva – ciò che la direttiva intende vietare sono le imprudenti affermazioni di colpevolezza prima della sentenza di condanna 45 . Con riguardo ai provvedimenti cautelari, poi, quale che sia l’opzione interpretativa prescelta, dovrebbe essere tenuto presente che il divieto – e le relative eccezioni – si riferiscono al giudizio di colpevolezza relativo alla responsabilità di un fatto e non ai riferimenti alla personalità che assumono invece rilevanza rispetto alle esigenze cautelari 46 . Il disposto dell’art. 115 bis c.p.p. prevede anche un meccanismo volto ad effettuare la correzione dei provvedimenti giudiziari che violino le disposizioni del comma 1 della medesima norma. Si è quindi evidenziato che la possibilità di correzione sembrerebbe non riguardare le prescrizioni indicate nel secondo comma; ciò apparirebbe francamente “paradossale” visto che in esso dovrebbero essere compresi proprio i provvedimenti cautelari, ove più 41 Secondo G.M. BACCARI, cit., «L’enunciato è talmente impreciso e poco tecnico da generare un certo senso di smarrimento». 42 Secondo autorevole dottrina, peraltro, P. FERRUA, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in Il penalista, 27 ottobre 2021, «Inutile chiedersi quale comma, in questo sibillino testo di pessima lega, alluda ai provvedimenti cautelari». 43 G.M. BACCARI, cit., p. 6. 44 G. CANESCHI, cit., p. 19. 45 P. FERRUA, cit., pp. 2 e 3. 46 F. PORCU, cit., p. 9. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 328 www.fsjeurostudies.eu pressante è il pericolo che un soggetto, non ancora condannato in via definitiva, venga presentato come colpevole 47 . Una prima soluzione potrebbe derivare dall’idea, di cui si è già detto 48 , secondo cui le ordinanze cautelari rientrano tanto nel disposto del primo comma che in quello del secondo comma 49 . Anche a ritenere diversamente, peraltro, a nostro avviso la questione potrebbe essere superata ritenendo che il rinvio contenuto nel terzo comma si riferisca a qualunque provvedimento che rappresenti una “violazione delle disposizioni del comma 1” e, quindi, a tutti i casi – indipendentemente dal tipo di provvedimento redatto e fatta eccezione per quelli esplicitamente esclusi – in cui venga violato il divieto di presentare anticipatamente come colpevole l’indagato o l’imputato. Tale divieto, ed il relativo meccanismo di correzione, varrebbe quindi anche per i provvedimenti indicati al secondo comma, destinati alla valutazione di prove ed indizi, ove il magistrato è tenuto ad utilizzare, nell’esporre i riferimenti alla colpevolezza, “le sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento” con il rischio, ove superasse tali limiti, di vedersi anche incorrere nella violazione del divieto di presentare anticipatamente come colpevole l’indagato o l’imputato. È pure evidente, però, che quanto fin qui detto in ordine alla astratta possibilità di estendere in via di interpretazione il meccanismo di correzione anche ai provvedimenti di cui al comma 2, nulla toglie alla difficoltà – in concreto davvero ardua – di individuare i limiti della descrizione dei riferimenti alla colpevolezza da non superare per trasmodare nell’illegittima presentazione dell’indagato o dell’imputato come colpevole. Con ogni probabilità, peraltro, la questione è più ampia e riguarda la stessa effettiva opportunità di una norma diretta a limitare le facoltà di espressione del giudice nel raggiungimento del proprio convincimento, poiché appare fondata l’affermazione secondo cui «Detto altrimenti, la protezione dell’accusato quando considerata in ambito processuale va garantita a mezzo della disciplina normativa del processo; altra cosa è quando si verifica al di fuori del processo ma si tratta, per l’appunto, di problematiche di cui la disciplina processuale non può interessarsi» 50 . In ogni caso va tenuto presente che, pur se indicato come procedimento di correzione, il meccanismo previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 115 bis c.p.p. non ha molto a che fare con quello previsto dall’art. 130 c.p.p., poiché esso non riguarda un mero errore materiale, ma piuttosto un vero e proprio errore concettuale che »incide nella fase formativa del ragionamento e che si traduce nell’impiego di espressioni verbali non consentite» 51 . Va poi evidenziato che il procedimento riguarda anche i provvedimenti del pubblico ministero e che al GIP, come è stato posto in evidenza, spetterà la competenza a decidere 47 F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, cit., p. 3. 48 P. FERRUA, cit., pp. 2 e 3. 49 F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, cit., p. 3. 50 F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, cit., p. 2. 51 F. PORCU, cit., p. 9. Francesco Rotondo 335 dell’interesse pubblico alla conoscenza ed al controllo dell’attività giudiziaria e sempre foriera di possibili equivoci o di inopportune esaltazioni di risultati che – specie se ottenuti in fase cautelare – possono mutare nel corso del procedimento. Complessivamente, quindi, è stato raggiunto un risultato positivo che lascia all’Autorità pubblica la facoltà di diffondere la notizia, imponendo, però, di rispettare nelle modalità di comunicazione regole fondamentali di civiltà giuridica. La soluzione raggiunta – del resto – si è giovata di un meditato percorso argomentativo realizzato con il contributo fondamentale della giurisprudenza europea 65 . Non pienamente condivisibile, invece, appare a nostro modesto avviso la decisione di introdurre il nuovo art. 115 bis c.p.p. Abbiamo visto quali rilevanti problemi ponga la norma in ragione delle oscurità e degli errori del suo testo. La dottrina, inoltre, non ha mancato di sottolineare con riguardo al disposto del secondo comma, la sua possibile irrilevanza dal punto di vista della valenza concreta ed applicativa, poiché le prescrizioni ivi previste sono destinate a coincidere con quelle ritenute già dalla legge necessarie per soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste per l’adozione del provvedimento 66 . Si è anche aggiunto che suscita perplessità pensare che il giudice possa rinvenire ed evidenziare la presenza di gravi indizi di reità in capo all’accusato ed al contempo non andare ad incidere sulla valutazione della presunzione di innocenza di questi 67 e che, d’altro canto, vi è il rischio di costringere il giudice a compiere «goffe acrobazie verbali o esercizi di ipocrisia argomentativa» 68 . Con ogni probabilità sarebbe stato opportuno dare seguito al suggerimento che indicava di prescrivere più semplicemente «che tutti i provvedimenti diversi da quelli di merito menzionino la “fase in cui il procedimento pende”, sottolineando in premessa che il convincimento e le motivazioni del giudice hanno in tale fase un carattere solo relativo e sono suscettibili di smentita e di correzione nel successivo corso del procedimento» 69 . Serie perplessità ha anche suscitato la previsione del meccanismo di “correzione” previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 115 bis che sembra destinato ad alimentare un contenzioso dai contenuti incerti e sfuggenti 70 , tanto più inopportuno in quanto destinato ad inserirsi anche in fasi particolate del procedimento, come quella cautelare. 65 Per un’approfondita analisi della giurisprudenza europea si rinvia alle opere indicate alla precedente nota 4. 66 F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, op. cit., p. 3. 67 F. GIUNCHEDI, C. SANTORIELLO, op. cit., p. 3. 68 N. ROSSI, op. cit., p. 6. 69 N. ROSSI, op. cit., p. 6. 70 N. ROSSI, op. cit., p. 6. Nello stesso senso G. CANESCHI, op. cit., p. 19. Presunzione di innocenza, informazione giudiziaria e diritti fondamentali 336 www.fsjeurostudies.eu ABSTRACT: Recependo la direttiva 2016/343/UE del 09.03.2016 il legislatore italiano ha emanato il D. Lgs. 08.11.2021 n. 188 – entrato in vigore il 14.12.2021 – sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il lavoro analizza le singole disposizioni del nuovo testo di legge alla luce delle corrispondenti previsioni contenute nella direttiva e dell’evoluzione giurisprudenziale, specie quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il quadro finale consegna un provvedimento con luci ed ombre. Esso è certamente condivisibile nella parte in cui richiama le autorità pubbliche ad un’accurata riflessione sia in ordine all’opportunità di diffondere notizie riguardanti procedimenti penali, sia – e soprattutto – alle modalità con le quali esse vengono offerte, che dovrebbe essere tale da evitare di rappresentare l’indagato o l’imputato anticipatamente come colpevoli pur in mancanza di una decisione di condanna passato in giudicato. Non altrettanto può dirsi, invece, per la decisione di introdurre il nuovo art. 115 bis c.p.p., il cui testo presenta oscurità ed errori tanto più inopportuni in quanto destinati ad incidere sulla motivazione del provvedimento giudiziario. KEYWORDS: Presunzione di innocenza – giurisprudenza – stampa – procuratore – motivazione del provvedimento giudiziario. PRESUMPTION OF INNOCENCE, JUDICIAL INFORMATION AND FUNDAMENTAL RIGHTS ABSTRACT: Transposing Directive 2016/343/EU of 9 March 2016, the Italian legislator has issued Legislative Decree n. 188 of 8 November 2021 – entered into force on 14 December 2021 – about the implementation of various aspects of the presumption of innocence and the right to attend a criminal trial. This paper analyzes the single provisions of the new law in light of the relevant provisions of the Directive and of the case law’s development, with special regard to the European Court of Justice’s one. The final picture shows a regulation with lights and shadows. It is surely to be welcomed insofar as it calls for an accurate reflection by public authorities on the opportunities of spreading news concerning criminal proceedings, as well as – more importantly – on the way such information is disseminated, which should be such as to avoid charging suspects or defendants with an anticipated guilty plea, when a final judgment has not yet been rendered. The same does not apply to the decision to introduce the new Article 115 bis of the Code of Criminal Procedure, whose text reveals unclarity and mistakes, that are all the more inappropriate if we consider the impact they will have on the reasoning of criminal judgments. Francesco Rotondo 337 KEYWORDS: Presumption of innocence – case law – press – prosecutor – reasoning of judgments.