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Codice de procedura penale norvegese : (1º luglio 1887) : con le successive modificazioni

Noruega. [Almindelig borgerlig straffelov, 1887. |l Italiano]

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CODICE DI PROCEDURA PENALE NORVKGESE (1° Luglio 1887) con le successive modificazioni.- Traduzione, note e ragionamento DEL Prof. E. BRUSA et 7 c) gq o TORINO FRATELLI BOCCA EDITORI LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA MILANO  ROMA FIRENZE Corso Vittorio Em., 21.  Via del Corso , 216-217.  (F. L um a chi su c e.). 1900 PROPRIETÁ LETTERARIA Torino — Stabilimento Tipografico VINCENZO BONA. INDICE Ragionamento sul codice di procedura penale norvegese  Pag. VII CAPITOLO I.  Competenza del codice  1 II.  Tribunali penali  3 5511 /5  Competenza dei tribunali per ragione di materia  „  5 55  Competenza dei tribunali per ragione di territorio ; tempo e luogo per le udienze dei tribunali  ,,  8 V.  Giurati e scabini .  .  .  .  .  9 1, 57  Giurati per le singole sessioni di tribunale di assise „  15 1/  Incompatibilitti dei membri del tribunale  .  „  18 VIII. Publico ministero di accusa .  75 20 11 IX.  Accusa .  .  .  1, 23 1, „  X.  Imputati e loro difesa .  .  11  27 17  Udienze giudiciali e verbali .  „  31 15  Riunione di cause penali, competenza, ecc.  „  36 „  XIII.  Notificazioni, avvisi e termini  .  .  11  39 .,  XIV.  Deliberazioni e decisioni dei tribunali  ;,  43 XV. Testimoni .  45 XVI. Periti e perscrutazione  15  50 XVII. Sequestro .  "  55 „ XVIII. Perquisizione  .  /I XIX. Arresto e carcerazione .  »  60 „  XX.  Citazione dell'imputato dinanzi al tribunale e interrogatorio  »  67 „  XXI.  Investigazioni  »  70 XXII. Istruzione giudiciale preliminare .  73 XXIII. Atto di accusa  » 76 XXIV. Preparazione del dibattimento dinanzi al tribunale di assise .  »  79 XXV. Dibattimento dinanzi al tribunale di assise .  ,,  83 XXVI. Dibattimento dinanzi al tribunale di scabini e pre- »  98 „  XXVII. Appello  .  •  , 102 parazione del medesimo — V I — CAPITOLO XXVIII. Nuova  discussione  dinanzi  al tribunale superiore .  Pag. 109 n XXIX. Ricorso . a 111 XXX. Riapertura del processo . „ 113 1) XXXI. Cause ad accusa di privati 116 n XXXII. Ragioni civili connesse con le cause penali  n 120 „ XXXIII. Spese processuali  . „ 123 „ XXXIV. Apprensione dei beni dell'imputato  „ 126 „ XXXV. Della responsabilità derivata dal processo 127 „ XXXVI. Esecuzione della pena „ 130 „ XXXVII. Indennità di viaggio „ 133 XXXVIII. Disposizioni finali  . 77 134 `"Poli; , ``  1 i RAGIONAMENTO sul codice di procedura penale norvegese 1° luglio 1887. Mai come ai dì nostri si è sentito così vivo il bisogno di ritemprare l'opera, legislativa nazionale nelle fonti del diritto positivo dei popoli, coi quali esista comunanza di principii tradizionali, o ahnen comunanza di intenti nell'attuazione delle nozioni elementari di c r iustizia. Talora la norma nel diritto straniero incoraggia a fare Fesperimonto di una consimile adattata alle peculiari condizioni nazionali; t.al'altra dalla profonda differenza che si riscontra fra, queste condizioni e le straniere, si trae ragione per dettare norma diversa da quella.. In una disamina di sì delicata e circospetta natura giova sempre varcare le frontiere sì dei piccoli che dei grandi stati. La celebrit2 cui sono salite certe legislazioni, è dovuta anche a circostanze estrinseche, e quella della. iniziativa può avervi contribuito più dell'altre. Ma per guanto nei principii direttivi niente sia più desiderabile di quello che le riforme attendano di essere provocate da lente e profonde mutazioni nelle relazioni di fatto, feconda materia di riformo minori se ne appresta pur tuttavia ogni giorno. Perchè la buona applicazione di quei principii richiede un lavoro assiduo di a.flinamento, un lavoro a g ile e minuto, che si valga con sicura penetrazione di ogni consiglio offerto dall'esperienza legislativa degli altri paesi, anche dei piccoli. Non sempre questi arrivano tardi nell'opera d elhnci.vilimento, che anzi accade non di rado il contraria. Oil è noto che di certe esperienze ben essi possono, a preferenza dei grandi, somigliare al crogiuolo dello sperimentatore. Sotto questo aspetto il codice di procedura penale della Norvegia merita particolarmente di formare oggetto di studio in Italia, dove ora si sta preparando quello da gran tempo desiderato, auspicato tauale compimento della unificazione legislativa del nuovo regno. Di pochi anni preceduto dai codici austriaco (1873) e germanico (1877), rappresentanti lodevoli sforzi di progresso nella via destinata a condurre al vero principio d'accusa, il codice norvegiano sanzionato il 1 ° luglio 1887, andato in vigore il 1 0 gennaio del 1890, li avanza entrambi nella medesima via. Esso offre inoltre un esempio per, [,ivi rispetti notevole del modo col quale si possa fare tesoro di qualche istituzione straniera, anche se non sia ammirata, il cui ;^^reto pratico  parso sfuggire ad altri legislatori. Come ricorda il professore Hagerup dell'Università di Cristiania una sua succinta e pregevole notizia sul codice norvegiano, inserita nella Zeitschrift fü r die gesamte Stra frechtswissenscha ft, vol. IX (1), dapprima la Norvegia era governata dalla legge del (;, la quale attuava un procedimento penale inquisitorio nella ;,rime l'a_se, accusatorio nella seconda. Senza giurì, i giudici sentenziavano con la libertà del convincimento, e l'istruzione preliminare ;i faceva senza l'oralità e senza l'esame immediato delle prove. Meglio che misto, era un processo di giustaposizione dei due prin- ,^ pii. e la prima fase a forma inquisitoria vi serviva di base alla seconda di carattere accusatorio. L istruzione preliminare era però scritta, e fatta con un esame indiretto da giudici locali ben di spesso diversi di quello nelle cui mani la medesima si accentrava; ma ciò non già per un omaggio al principio inquisitorio, sibbene in causa delle condizioni geografi^ he del paese. Essendo la popolazione norvegiana distribuita su di iuta vasta superficie con mezzi scarsi di comunicazione, bisognava bene esimere testimoni e giudici, specialmente i testimoni, dagli obblighi e pesi gravosi inerenti a lunghi viaggi per recarsi presso il giudice dell'istruzione. Pretendere che le deposizioni orali si rac- (1) Al prof. Hagerup e al procuratore di stato Smedal, entramhi di Cristiania, rendo qui pubbliche grazie dei lumi che mi hanno con molta liberalità forniti per questa traduzione. — Nel detto vol. IX della stessa Zeitschrift è apparsa anche una traduzione tedesca del codice norvegiano, della quale si è giovata anche la presente italiana, per opera diligente del prof. Teichmann di Basilea, dotto e noto conoscitore delle legislazióni e pubblicazioni giuridiche dei vari paesi.  _ . --- IY -•-- cogliessero sempre da • questo giudice direttamente, sarebbe stato lo stesso che porre nella gran maggioranza dei casi i testimoni nella tentazione o nella necessità di trasgredire l'obbligo di compa, rire in giudizio, laddove anche la renitenza di un solo testimonio può rendere inevitabile il rinvio di tutta la discussione. In tali circostanze di fatto la forma scritta serviva meglio della orale a semplificare il procedimento e ad accelerarlo, scemando altresì gli oneri personali é le spese dell'erario. In un governo dispotico e assoluto la forma scritta dell'istruzione può facilmente generare sospetti e diffidenze, donde poi. l a disistima degli atti della magistratura. Non così accadde in Norvegia, percliì, il principio inquisitorio col giudice governativo non vi fu spinto oltre un certo segno, e però la popolazione non ebbe un motivo sufficiente di levarglisi contro. L'istruzione preliminare inquisitoria seguita dal dibattimento orale sulle prove scritte, fu dunque il metodo processuale che durò in Norvegia sino all'avvento del nuovo codice. I1 governo libero che nel 18'14 s'inaugurò in Norvegia con la separazione della monarchia danese, produsse realmente i suoi benelici effetti anche nel procedimento penale. La nuova costituzione prometteva al popolo il giurì; ma il popolo non aveva ancora simpatia per questo istituto, e non fu introdotto. I'iù tardi però, nel 1840, cominciarono a rendersi manifeste le preferenze nazionali per il sel fgovernem.ent e le istituzioni popolari, mentre né il giudice n^ l'amministratore governativi godevano più della stessa affezione pubblica. Si fu per tal modo che si potò poi iniziare (piel movimento riformatore del processo penale che, al seguito di varie vicende progetti legislativi, terminò con l'approvazione del codice odierno. La difficoltá maggiore sorgeva rispetto alla scelta del giudice popolare, per esaminare la quale una apposita, commissione parl a mentare era stata istituita, dallo Storthinq stesso; diflicoltá aggrava Ea dal conflitto politico in tema di moililicazioni costituzionali, cai il governo sosteneva potersi opporre il veto regio. Alla lino, nel 1881 il governo, pur senza desistere dal negare al parlamento la potestá di creare d a sè commissioni legislative, in un savio intento di conciliazione ha pensato di comporre un progetto di codice di procei1nra Penale informato al principio ili accusa e sul la. base della oralità. [I progetto fu opera del ministro O. A. l3achhe e del prof. Getz. Esso. al (lire ili Hagern1 ► , contiene molte cose interessanti. ma il 7 -• tribtmale penale doveva cornporsi di giudiei e scabini insieme. Quel ministero peró cadde nel 1884, prima che il progetto fosse presea. tato al parlamento. Entanto la commissione parlamentare del giuri compieva el suo importante lavoro, nel quale furono messi a profitto i precedente nazionali e stranieri, e specialmente il citato progetto Bachke e Getz e (mello danese del 1875-77 (del quale é uscita testé una seconda motive con  estesi), nonché i codici austriaco e germaedizione hico. Questo lavoro fu sottoposto a una critica molto giudiziosa del prof. Getz, nella quale peró si riconoscevano pure i miglioramenti fatti in confronto del progetto parlamentare del 1862. Nel 1886 il nuovo ministro di giustizia istitui un'altra commissione di giuristi, presieduta da Getz stesso (1), col mandato di rivedere il progetto della commissione del giuri. Da questa revisione scaturi, per merito precipuarnente del Getz, quel testo che poi,. con lievi modificazioni del governo e del parlamento, verme da quest' ultimo approvato nonos . tante l'accanita opposizione del partito conservatore. 1 conservatori combattevano il nuovo ordinamento come non rispondente alle i:ondizioni di fatto, come in pratica estremamente costoso e anche vessatorio, sPnza essere sufficiente, e in fine perché dei due istituti giuri e lo scabinato che pur non sembravano, a loro iavvese, preferibili al giudici permanenti governativi, presceglieva•il iur-i che oramai avrebbe perduto l'antico favore degl' intelligenti anche negli altri paesi. La felice esperienza che del nuovo codice ha fado la Norvegia durante_ un periodo di quasi due lustri, mostra nel miglior modo che quelle obiezioni e quelle paure nonerario fondate. II procedimento penale norvegiano é cortamente informato a un sano principio accusatorio. I caratteri di Tiesto, alle condizioni_ nei limiti determinati dalle necessitá pratiche, spiccano abbastarnA' neta miente agli occhi del lettore senza bisogno ' di additárgliell: funzioni dell'accusa, della difesa e del giudizio SODO tenute distinto, si nelle persone cui le medesime solio affidat62 i sanca. (I) Getz é il celebre legislatore della Norvegia,'7elle-sN472  f e ..1097 / l'importantissiino progetto di codice penale.-del 189 (tradotto.--it: , dell' Union/ In ternazionak di diritto . ben  Berfino, otéli valuta poi p rocuratore generale del'regne, t .r i ta Iglú - .641 , - parare quello di proeedura tivile.  ' -  - 4.. ,  - _ - ?.1 negli atti che queste compiono. Mai, neppure quando la levità del reato e la formalità della prova costituita di rapporti o verbali di ufficiali di polizia concorrano insieme a scemare i pericoli di una. procedura iniziata dallo stesso giudice, mai non viene meno la garanzia dell'iniziativa della parte accusatrice e responsabile (§ 83). La disposizione 'del § 269, lungi dall'essere una vera eccezione, conferma il principio; perchè applica al caso degli atti urgenti o improrogabili il principio più alto e universale, secondo cui nello stato di necessità. verun'altra legge non può sovrapporsi alla necessità stessa. Non si tratta invero della potestà data al tribunale di accusare, cioè di mettere in moto l'azione penale perchè questa abbia il suo corso; ma sibbene unicamente della facoltà di fare quegli atti che non si possono senza danno differire, nonché quant'altro possa essere opportuno in connessione agli altri atti giudiciali che suppongono l'iniziativa dell'accusatore. L'alinea secondo del § 269 ribadendo questo concetto, lo determina vigorosamente con precisione, poiché afferma che la competenza del tribunale non va, del rimanente, al di là di ciò che sfasi richiesto, e anzi si ferma quando la. richiesta venga ritirata. L'accusa è obbligatoria, e la facoltà di ometterla in casi speciali deriva solamente dalla legge: casi veramente plausibili, del resto, quale la inesistenza di un pubblico interesse alla: punizione, in particolare se dopo il fatto sia decorso un tempo abbastanza brigo e la prescrizione sia prossima o imminente, o se esistano circostanze specialmente attenuanti (§ 85 al. ult.). 11 diritto di querela è indivisibile: la querela diretta contro un partecipe al reato può ritirarsi, se non la si voglia estendere agli altri partecipi; ma il ritiro noni può mai farsi dopo che sia già, promossa l'accusa formale 84). L'ordinainento gerarchico dei funzionari dell' accusa è logico. Conseguentemente contro il libello di accusa del pubblico ministero non si ammettono che ricorsi amministrativi, e non ricorsi giudiziari (§ 91); e in conformità l'accusa si può bensì estendere oltre i limiti originari del libello, ma ciò soltanto col consenso simultaneo del tri bunale e dell'accusato ; a tale consenso equivale la confessione piena e sincera; è riservata inoltre la facoltà di chiedere aula proroga ove occorra per la controprova e la, difesa (§ 291), non senza ammettersi altresì tutte le sospensioni che ragion vuole siano ammesse a tutela dei diritti delle parti (§ 86 e 87). Solo per i reati commossi da funzionari in tale qualità, la decisione se debba farsi o cimento ai termini delle regole generali sulla prova; che inoltre ciò avrà anche per effetto di prevenire la temuta contrad.izione dei giudicati, contradizione che se può avverarsi nella speciale ipotesi che nell'intervallo fossero venute fuori nuove prove, sarebbe giust.ifcata, in causa di queste stesse prove, le quali poi d'ordinario provocherebbero appunto un giudizio civile di rivocazione. Del resto, nonostante il silenzio del legislatore, è chiaro che contradirebbe alla logica del principio il rendere obbligatoria in un successivo processo civile la decisione della questione civile presa in sede penale. Mentre l'accusa ha sì grande importanza da bastare a definire la natura del processo, alla sua volta la difesa., quale mezzo necessario di attuazione del contradittorio formale, supplito dall'implicito soltanto nei casi minimi e con serie cautele, mostra la sua eccellenza, e in tema. di libertà personale dell'imputato, e in tutto il corso della istruzione di ciò che in senso rigoroso chiamasi prova, e che per tale motivo si fa. esclusivamente a.l cospetto e sotto l'immediata vigilanza. del . giudice. Alla difesa quindi si ricollega anzitutto, e qui pi't strettamente che in altri rapporti, la responsabilità dei funzionari e dei difensori. II codice della Norvegia non s'arresta al dolo come il diritto franco-italiano, ma colpisce anche la semplice trascuranza o condotta sconveniente, nè limitasi a minacciare la pena, si obbliga ancora all' indennizzo (§ 466). Della indennità dovuta dall'erario alla persona assolta dopo aver scontato una pena, o a quella assolta o il cui. procedimento fu sospeso dopo una carcerazione. preventiva. (§§ 469 sgg.), non occorre di fare qui una menzione speciale. Giova piuttosto avvertire, che alla stessa guisa che si ì, creduto di ammettere l'arresto per timore di collusione (§ 228, 30), fu esclusa l a indennità per colui che sofferse ingiustamente la detenzione preventiva:, quando *dai suoi atti si debba inferire l'intenzione di subornare testimoni al falso o a non deporre (§ 479). Non senza ragione l'arresto per collusione è oggi_ da molti reputato un avanzo del principio inquisitorio. L'inquirente è troppo interessato a, prendere come verità ciò che il suo concetto direttivo dell'istruzione gli fa presupporre, onde saprà difficilmente discernere il caso di serio tentativo o pericolo di collusione da quello in cui l'imputato altro non fa che adoperarsi per la propria legittima difesa. Ma oltrechè la formula usata, per il rifiuto della indennità è più cauta di quella per l'arresto, ognuno sente che la nota di biasimo andrebbe .• ^ , - XIX - riservata al solo 'arresto per collusione, che intacca il principio accusatorio, — nota che però la costante difesa assicurata all'imputato in un'istruttoria generalmente pubblica mitiga di molto, — laddove il rifiuto d'indennità priva soltanto eli un bene senza addurre poi un male positivo. In quale conto sia tenuta la difesi nella istruzione delle prove, lo si scorge subito alla semplice lettura del capitolo decimo. Bast a questa lettura perchè sorga spontanea la domanda, se ci sia un'altra legislazione che usi altrettanta larghezza verso l'imputato per la sua. difesa. Dal momento che un uomo sia imputato, cioè sottoposto a processo penale, dal momento che contro di 1 iti siasi fatto qualche atto di sequestro, perquisizione, arresto o altro simile (§ 97), egli ha diritto di farsi assistere da un difensore, e anche da due dinanzi alle assise, in qualunque stadio del procedimento (§ 99). Inoltre, salvo per fare prove speciali al dibattimento quando t'imputato sia. attendibilmente confesso (§ 373), salvo quando si proceda per ingiunzione penale e in generale nelle cause 'di polizia (§ 377), (ma anche in questi casi iI difensore dev'esserci al dibattimento se la, causa si tratti in sede di nuova discussione, § 404), salvo ancora quando i 1 pubblico ministero appelli dinanzi al tribunale supremo in favore del condannato (§ 389 al. 2), e in fine quando siavi accusa esclusivamente privata, nel qual caso non si nomina d'ufficio il difensore perchè il privato deve avere già un avvocato (§ 432), salvo ciò, in tutti gli altri casi l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria: .1 0 nel dibattimento, negli esami testimoniali e nelle perscrutazioni_ fatte fuori e in anticipazione del dibattimento per la difficoltà O impossibilità o non necessità di farle al dibattimento (§ 296), o per il pericolo in mora. o la rinuncia del pubblico ministero a farla, O per la facoltà di testimoni di non comparire al dibattimento: 2° negli esami testimoniali e nelle perscruta.zioni di cui si ritenga di giovarsi poi come prova nel dibattimento; 3 0 nelle udienze tenute senza avvertire l'imputato o, se questo sia detenuto, senza essere egli comparso; 4 0 nelle udienze dalle quali siasi escluso l'imputato per evitare che la sua presenza frustrasse o ponesse in pericolo i] fine ciel processo (§ 278 ul. al.). Di più, allora può anche delegarsi un difensore d'uffici o a rafforzare la difesa elettiva (§ I01); inoltre, anche fuori (lei detti casi di difesa obbli g atoria, sempre che sia necessario per la speciale qualità del caso, un difensore d'ufficio è deputato all'imputato impotente a provvedersi di uno elettivo (§ 102): e in • ^ , fine a tutela degl' interessi dell' imputato il tribunale può persino consentire che a lato del suo difensore si presentino altre persone (§ 112). Recentemente si ^ discussa a fondo la questione dell'istituto della difesa. L'idea che all'accusa governativa dovesse corrispondere una ufficiale o pubblica, un tribunato della difesa, come disse difesa  il Carrara, sembra attendere che si rafforzi la valorosa, ma ancor troppo scarsa schiera de' suoi propugnatori convinti e caldi, quale da ultimo l'ungherese E. Balogh, consigliere d'appello a Budapest (l ). L'ufficio dell'avvocatura dei poveri, soppresso in Italia nel '1865 per un gretto motivo finanziario, avrebbe potuto, sussistendo, facilmente trasformarsi, elevarsi a difesa pubblica per tutti gl'imputati di quaitinque condizione sociale. Così, penetrando nei primi e spesso più importanti movimenti dell'informazione e della istruttoria, avrebbe risoluto una buona volta, e davvero, il più grave problema della procedura penale tutta quanta, cioè quello di una buona istruzione delle prove nell'interesse obiettivo della verità. materiale, il solo interesse veramente degno di essere curato da una società civilmente progredita in tema di diritto individuale pubblico della difesa penale. Naturalmente ciò che si deve volere, non può essere un cumulo di funzioni, che oggi si deplora già nel giudice istruttore, e che riprodotto nel pubblico accusatore, sarebbe di gran lunga anche peggiorato. Nessuno si lascerebbe facilmente persuadere, che la custodia degl'interessi pubblici della difesa abbia ad essere affidata al pubblico ministero quale rappresentante di tutti gl'interessi pubblici senza distinzione. L'imputato ha diritti suoi propri da difendere: sono diritti pubblici, perchè si fanno valere in confronto del pubblico potere dello stato che lo perseguita in giudizio; ma diritti subiettivi di lui. Riassunti nella pubblica accusa, essi si trasmuterebbero senz'altro in potestà, perchè solo in forza di un potere pubblico si potrebbe concepire un accusatore obbligato a girarsi della difesa subiettiva dell'accusato; laddo v e • invece nessun pr incipio giuridico si oppone a che questa difesa venga dallo stato stesso, non solamente assicurata come ora in via di regola generale, ma altresì ordinata in un ufficio pubblico permanente, analogo e (1) Bulletin de t'Union internationale de droiténal VIII vol., pag. 10:9-130. I precursori, citati dallo stesso E. Balogh in quest o suo stringente Rapport sulla instruction contradictoire, sono: Carrara, Hugo Meyer, Otto Friedmann, Hermafn Ortloff, Eynard-Duvernois. — XXI -- correlativo a quello dell'accusa. Chi mai potrebbe di ciò dubitare, oggi che lo stato si mostra già• d'un tratto così sollecito nel provvedere, persino mediante le assicurazioni obbligatorie, alla protezione degli operai negl'infortuni sul lavoro? Protezione nobilissima di certo, questa, ma che, al confronto della difesa penale, pur tuttavia apparisce tanto meno strettamente, o solo mediatamente connessa con la missione originaria dello stato. Nè l'accusato difende solo la propria libertà, mentre non è affatto possibile tracciare una linea netta di separazione fra l'interesse della sua libertà individuale e l'interesse della libertà generale, in quanto dalla protezione della prim a dipenda anche la protezione della seconda. In tale stato di cose a maggior ragione si approva l'istituto della difesa obbligatoria, onde lo stato deve, deputando difensori d'ufficio, provvedervi ove occorra, ogni qual volta cioè la necessita ne sia resa manifesta dal pericolo cui sono esposti i beni attaccati dal processo. Se, elettivo o delegato d'ufficio, il difensore non giunga mai a guadagnarsi la stima d'imparziale che gode il giudice, neanche il pubblico accusatore può vantare eguale stima d' imparzialità. Dove c'è controversia, non possono mancare le parti, e queste per quanto onestamente si sforzino di attenersi scrupolosamente alla serena ricerca del vero, sempre, e in ogni caso almeno rispetto all'opinione che il vero sia scoperto, si debbono riconoscere subordinate al giudice. L'assistenza obbligatoria del difensore va essa estesa all'interrogatorio dell'imputato nell'istruzione preliminare? Il legislatore norvegiano non lo ha creduto. L'interrogatorio é insieme un mezzo di. istruzione e un mezzo di difesa ; laonde, salva la piena libertà dell' imputato ili rispondere o no come creda, sarebbe difficile escluderlo affatto. Nel primo senso, dall'interrogatorio non si può ricavare una vera prova obiettiva; l'indizio o gl'indizi che se ne traggono, non altrimenti acquistano un valore, e veramente non di rado notevole, se non per il concorso di altri indizi e prove. allora l'interrogatorio non è più semplice, allora è complesso, perché l'imputato assiste ad altre prove e l'interrogatorio diventa un vero costituto obiettivo. Se nel primo caso l'assistenza del difensore riuscirebbe un impaccio superfluo e fors'anco pericoloso, non così nel secondo. Là si cerca solo di ottenere una schietta e spontanea risposta, O però " non è permesso all'imputato di consigliarsi col suo difensore — XXII — cirea le risposte che deve dare immediatamente alle questioni a lui ?59 a l. 1). Qua invece si penetra già nella formazione rivolte ,, (^  può e discussione di ciò che può diventare prova obiettiva, e quindi il carattere formale della prova non può più mancargli. A giusto plinto l'istruzione preliminare contiene già gli elementi ili un attacco; il sindacato, la difesa è dunque di diritto; e questo diritto non è solamente subiettivo, ma anche pubblico. Nè più nè meno, del resto, ' che il diritto stesso dell'accusa; il quale non essendo autoritativo perchè non rappresenta l'iniperio, che è proprio soltanto della legge, ò esso pure subiettivo, quale necessariamente ogni diritto di parte. L'accusa rappresenta lo stato come parte che prende l'iniziativa, e rii' lra la responsabilità; la difesa rappresenta pur essa lo stato, ru a solo a motivo della libertà, individuale minacciata da quella inizia t i va, li berti, che va tutelata per un principio d'interesse generale. ^ll'inf^rori però di un interrogatorio obiettivo, l'assistenza del difensore, oltrechè precoce, sarebbe praticamente impossibile nella quasi totalità dei casi. Se, nonostante lo sforzo fatto dalla legge fr<<iicese dell'8 dicembre 18 1 07, gli inconvenienti si mostrano inevi- [al^ìli anche dove non si tratti del semplice interrogatorio piano, e in generale del primo interrogatorio, ma si estendono a quelli obiettitii clre gli tengono dietro, ciò dipende unicamente dalle difficoltà pratiche, e (lueste si possono e li minare con savie disposizioni, senza bisogno di escludere la difesa nel momento in cui si forma o acquista la, vera prova, o la si discute in presenza del giudice istruttore. Al giurale proposito sembra doversi applaudire alla prudenza del legislatoro austriaco e del norvegese, i quali, a differenza del germanico, non credettero superfluo l'istituto dei due testimoni giudiciali o istrurnentali nelle udienze dell'istruzione preliminare, perchè i medesimi ralforzano il fr eno che può trovarsi nel cancelliere, senza che, semplici testimoni che essi sono, abbiano mai nè il diritto nè le cognizioni e le attitudini necessarie e proprie del difensore per protestare o fare proposte nel merito stesso degli atti. Non è il timore della Parzialità volontaria che s'invoca qui, ma quello dell' inesattezza o trascuranza involontaria. II giudice nel dibattimento è dalle parti e dal pubblico aiutato a sorvegliarsi da sè; nell'istruttoria preliminare egli dev'essere contento di codesto benefico aiuto prestatogli da una legge che ad ogni cautela utile offre la sua ospitalità. Ma, l'istruzione preliminare non basta disciplinarla bene con le — XXIII — dovute garanzie; bisogna prima ancora saperla circoscrivere ne' suoi limiti razionali. A questo riguardo potrà sembrare forse troppo ardito il sistema norvegese, non tanto perchè limita l'istruzione formale obbligatoria alle sole cause di assise, quanto piuttosto perchè in queste egli permette che se ne prescinda se vi sia il consenso dell'imputato (§ 271 al. 2), mentre poi, e giustamente, all' accusatore privato è tolta la facoltà di chiedere l'istruzione formale nelle cause scabinali, sempre obbligatoria per lui invece nelle cause di assise (§ 126). Il sistema va considerato in relazione al principio accusatorio con la • oralità e l'esame immediato. In tale relazione esso è logico e pratico al tempo stesso. Non si creda indifferente l'istruzione formale rispetto al giudizio definitivo. Se in un senso essa prepara gli elementi probatorii dell'accusa e questa avvalora in modo da attribuirle tutta la forza legale di cui abbisogna per determinare il giudizio definitivo, d'altra parte essa si risolve, di fronte a questo, anche in una specie di giudizio di primo grado. Si chiuda con un formale giudizio di invio a dibattimento, oppure senza di esso e per semplice atto di accusa che il pubblico ministero fondi sulle risultanze dell'istruttoria, l'istruzione giudiciale è operazione autoritativa. Il giudice che la compie, rappresenta la legge, non fa opera di parte, e tale non può essere nè il perquisire e fare visite domiciliare, nè ordinare sequestro, arresto, carcerazione, scarcerazione, o libertà provvisoria e cauzione, nè l'esaminare testimoni o periti col vincolo del giuramento, vincolo che unisce il momento dell'istruzione preliminare al giudizio. Lo stato ha interesse che l'istruttoria riesca atta davvero a. suffragare l'accusa formale, se ve ne sia ragione. Si dice, che dai complesso delle prove raccolte ed esaminate in questa fase del processo, scaturisca una probabilità seria, si dell'esistenza del fatto reo, che della reità dell'incolpato. Ma il più ovvio e semplice modo di persuadersi che tale probabilità esistesse, si è quello di confrontarla con l'esito del giudizio definitivo. Così accade infatti che della bontà delle istruttorie si giudichi sulla base del rapporto numerico tra le accuse G gl'invii a dibattimento e le condanne in seguito proferite. Veramente questo criterio, per ciò che è insufficiente, non sarebbe il piìl esatto, sì per le differenze formali fra istruttoria e dibattimento, sì ancora per quelle sostanziati derivanti dalla forza delle prove fatte nella fase definitiva. Ma in pratica esso suole prevalere, - XXI V - e non solamente presso i profani, sibbene ancora presso gli esperti della materia. Intanto, a ragione o a torto, tosi e, e la fiducia pol^are nel retto andamento delle istruttorie di regola non si misura po che sulla base del confronto col numero delle condanne, ciò che conduce -ben di sovente a gettare lo scredito sulla giustizia penale. Bisogna riconoscere che qui due sono le cose importanti: anzitutto risparmiare quanto pió_ si possa l'occasione di simili confronti riducendo nei limiti dello stretto necessario i casi di istruzione formale obbligatoria ; e poi in questa istruzione ammettere tutta quella pubblicita per le parti, o meglio tutta quell'attività difensiva rispondente all'offensiva, che sia compatibile con le rigorose nec.essità della, scoperta del vero e dell' effettiva applicazione della pena a colui che fosse dichiarato colpevole. Sono due cose che si legano strettamente fra. di loro. Nè l'avere assicurato all' imputato l`esercizio del suo diritto di difesa durante l'istruzione, esime dal dovere a i scemare l'attività istruttoria della prima fase. Senza tener conto delle ragioni ben note e ricordate che inducono a un giudizio alacre, esemplare, immediato del fatto che ne forma oggetto, o prossimo alle fresche fonti della prova, l'interesse non meno alto di evitare possibilmente la formazione -di , un dualismo fra l'esito dell'istruttoria e quello del dibattimento, basta a giustificare il legisl:^ (ore norvegese. Non diverso è d'altronde l'interesse che clz regola si oppone a, una seconda istanza sulle questioni della prova del fatto. Sol chi non teme di favorire le trascuranze nel giudizio penale sul fatto, può aprire con facilità le porte al rimedio dell' appello. Similmente il legislatore che alla fiducia delle parti direttamente interessate sostituisce la propria subordinata a certe regole archetipe di forinalit i. non sa persuadersi che i casi di vera necessita di una istruzione formale li possano sovente riconoscere meglio le parti stesse. Così si -mostra una scarsa cura della stima che devono sempre godere gli atti compiuti dal giudice per istruire le prove. Se fossero compiuti dall' accusatore e dalla polizia posta a'suoi ordini, non sarebbero protetti da tanta presunzione d'imparzialità da potersi nei dibattimento contrapporre o confrontare al giudizio che lo delinisce. Invece qui il giudice si limita a un servizio istruttorio per l' accusa, e non già per il giudizio stesso definitivo. Ma, quale che si voglia il motivo di questo incarico, sia che lo si creda intrinsecamente proprio della funzione imparziale del giudice, sia che lo si consideri una semplice ma praticamente opportuna delegazione -di - XX V - un ufficio proprio dell'accusatore, dal momento che opera di giudice sia ormai istruire le prove, per nesso psicologico fatale essa apparisce realmente come atto d' imperio, _come giurisdizione. Eppure, all'infuori delle deliberazioni concernenti gli episodi dell'istruttoria (perquisizione, sequestro, arresto, ecc.), e salvo quelle necessarie per risolvere le controversie fra le parti (o fra parte e giudice istruttore), il giudice dell'istruzione non avrebbe da emettere giudizio ulteriore, come a torto vogliono invece i processi misti, che lo investono del potere eli ordinare l'invio dell'imputato a dibattimento, cioè del potere di . accusare, che è proprio esclusivamente della parte accusatrice_ responsabile. In Norvegia si è tagliato corto a queste ingerenze inqusitorie col creare un solo magistrato per l'istruzione, cioè il giudice istruttore, affidando del resto al tribunale stesso la chiusura dell'istruttoria e le deliberazioni di carattere contenzioso (capit. 22). Parve cola che la separazione più importante di funzioni qui fosse quella tra l'istruttoria e l'accusa, rinunziando, probabilmente per motivi di pratica opportunità, a una separazione rigorosa e costante del contenzioso istruttorio dalla direzione e chiusura dell'istruzione formale. Nè si può dire che il legislatore sia poco tenero delle ragioni fondamentali su cui riposano le incompatibilità giudiziarie. Tanto egli ne è tenero, da ammettere che, a istanza di parte, il giudice abbia facoltà di riconoscerle esistenti anche dove si riscontrino " circostanze speciali atte a diminuire la fiducia nella imparzialità di un giudice o scabino o di un cancelliere „ (§ 68), cicostanze pertanto 11011 designate nella legge, ma desunte solo dal criterio giudiciale applicato alle relazioni di fatto. Tanto ne è tenero, che anche gli avvocati esercenti egli esclude dall'ufficio di giurato (§ 37 n. 8). Si avverta che l'ordinamento norvegiano attribuisce all'imputato e al difensore, non meno che al pubblico ministero, il diritto di assistere alle udienze giudiciali istruttorie, e il diritto di presentare, anso in caso di espulsione per un contegno turbativo e sconveniente od offensivo della dignità del tribunale (§ 119 al. 2), e parimenti in caso di allontanamento per evitare che un imputato oda ciò clic si dica da un altro (§ 259 al. 2), le osservazioni e le proposte che stimino di dover fare. Ciò, ben inteso, non esclude l'ordine di ritirarsi durante l'esame di un testimonio che in tale presenza non farebbe tana deposizione sincera, e neppure esclude che " in circostanze speciali „ si ordini ii totale allontanamento, impugnabile pero - X 1v I - con ricorso, delrimputato e del suo difensore elettivo, per la necessità ili evitare che venga altrimenti frustrato o esposto a pericolo il fine del processo (§ 278). In un cotale ordinamento la. pubblicità dell'istruttoria, pubblicità di regola estesa a chiunque, e non limitata solo alle Darti, le quali godono quindi altresì del diritto di prendere, sotto le suaccennate riserve, cognizione del verbale di udienza e degli atti della causa (§ 280 al. 2 e 3), e persino di chiedere, se esse sieno concordi, la chiusura dell'istruttoria (§ 281 al. 2), bene supplisce al difetto di quella rigorosa e costante separazione di atti o funzioni istruttorie, per la quale altre legislazioni si dànno molto . pensiero. Oltre a un certo punto la logica delle distinzioni formali non deve anelare; un'altra logica ne piglia allora il posto, imita cioé della efficacia inerente al principio direttivo. Nell'istruttoria questo principio, quando non sia addirittura il desiderato istituto della difesa pubblica, é la pubblicità per le parti con un contradittorio temperato, ma sufficiente, intero. Gli altri ripari piìi di sovente formano nel processo un ingombro di forme o vane o feconde di controversie molteplici, di procedure incidenti, di nullità di rado tutelari, nocive sempre alla rapidità e all'esemplarità del giudizio. Fedele al proprio metodo che guarda sempre, nelle forme, alla protezione reale, effettiva, dei diritti delle parti, il legislatore della Norvegia non ha fatto buon viso a quella creazione ingegnosa del legislatore francese, che é la polizia giudiziaria. Istituto intrinsecamente contradittorio e imbarazzante, non può essere corretto senza escluderne gli elementi prettamente giudiziari, cioé il giudice istruttore e. il pretore (in Francia il juge ile paix), la cui indipendenza., minacciata dall'influenza che vi esercita il pubblico ministero guai capo di essa polizia giudiziaria in rappresentanza del potere esecutivo, sarebbe invece per l'appunto la condizione della fiducia nella imparzialità assoluta degli atti compiuti a mezzo della medesima. E venga pure sciolto il pubblico ministero dal vincolo che lo pone alla dipendenza del potere politico; ma basterà? La polizia giudiziaria si distingue dalla. polizia amministrativa o politica, percha ha per ufficio, non di prevenire i reati, ma di scoprirli e di raccoglierne le prove. Si lasci qui da parte l'ulteriore e controverso ufficio che insieme con questi si suole da molti attribuire alla polizia giudiziaria stessa, di deliberare cioé l'invio dell'imputato a dibattimento. Iy! - XXVII - È però sempre ardua cosa spezzare -una catena di atti che spontaneamente si succedono gli uni a occasione degli altri, come accade precisamente di quelli che fa il funzionario di polizia amministrativa per prevenire i reati, mentre, non prevenuti, questi si debbono però scoprire cercando di acquistarne le prove. Questo stato di cose non sembra avere giovato alla formazione di una polizia veramente degna di essere chiamata giudiziaria, distinta cioè per quella capacità, unità e coesione, per la dipendenza diretta dal pubblico ministero, che è quanto (li più necessario, urgente per la sua riforma. intanto i legislatori in grande maggioranza poco o nulla di meglio seppero fare, che limitarsi a porre a servizio della procedura giudiziaria quegli stessi funzionari amministrativi e politici che sono chiamati alla prevenzione dei reati. Già, se non si voglia moltiplicare gli ufficiali di polizia, converrà bene giovarsi della maggior parte almeno dei medesimi per ambe le specie di funzioni, preventrice e giudiziaria, e così avviene in realtà dovunque le due polizie esistono. Ma poi l'ufficio di raccogliere le prove e di indicare i reati da scoprire e le persone da perseguitarsi, è troppo delicato perchè possa essere affidato, in una minuta e paziente investigazione formale, ai soli funzionari di polizia amministrativa. La direzione di un giudice può dunque credersi necessaria., o almeno molto opportuna; come necessaria sarebbe del pari la direzione o l'opera stessa del pubblico ministero, quando intervenga nella speciale istruttoria di prove flagranti. Ma se nel secondo caso non tanto si cerca l'imparzialità e autenticità. dell'atto istruttorio, quanto la flagranza, nel primo invece son quelle appunto le precipue ragioni dell'ufficio conferito al giudice; ed è il giudice solo che p.uò assicurare la imparzialità e l'autenticità, non davvero i funzionari di polizia, ancorchè questa si chiamasse giudiziaria anzichè preventiva: il nome non imita l'ufficio. A che pro dunque codesta combinazione dei due elementi, e sia pure assumendo il politico col vincolo dello speciale giuramento di esercitare funzione d'istruttoria giudiciale, mentre in realtà la fiducia resta sempre spontanea, e quella valutata, se non imposta, dalla legge si ricollega essenzialmente alle qualità e condizioni possedute ^lal giudice? I rapporti, i verbali provenienti dalla polizia ispirano la fiducia che è giustificata dall' abilità, dalla rettitudine dei loro autori, e dalla dignità della loro condizione come funzionari o ilificiali pubblici. Elevare, come fra il codice francese, il valore pro- X XXIV — suetadinario in Inghilterra la estese alla, istruttoria preliminare. Però l essa rimedia in parte al difettoso ordinamento sì dell'accusa abbandonata di regola ai privati che della istruttoria medesima, mentre altrove nè è tanto facile introdurre tale pubblicità anche coi riguardi che la circondano Norvegia (§ 133 al. 2), nè ciò sarebbe forse per ora abbastanza prudente. Sarebbe poi davvero un progresso? La stessa Inghilterra par dubitarne co' suoi progetti di codificazione del 1879 e del 1883 opportunamente richiamati da Getz nella sua, stringente difesa del giudice istruttore quale ricercatore imparziale della verità con particolare riguardo ai bisogni eventuali della difesa, e senza che a tal fine si snaturi il proprio ufficio mutandolo in quello di difensore per disputare e contendere con l'accusatore. Non si potrebbe, del resto, volere questa superfeta.zione senza aumento di personale e di spese. Sinora dunque il giudice non ci starebbe di • troppo nella istruttoria; non ci starebbe di troppo, però a una condizione: che cioè egli non sia un accessorio delle parti, le quali sole gli forniscano i materiali della prova, senza mai poter egli stesso nè ricercarne nè raccoglierne. Bisogna ch'egli pare sia attivo, e per ciò la forza impulsiva deve risiedere anche in lui, e non in esse sole. Se nella fase definitiva coarterebbe la coscienza del giudice quell'assoluto divieto che a lui fosse imposto di provocare qualsiasi nuova informazione o prova di cui gli Cosse dimostrata l'eccezionale necessità, a ben maggiore ragione si reputerebbe singolare un analogo divieto al giudice nella fase propriamente istruttoria. In questa fase preliminare un tale divieto non si giustificherebbe nemmeno con un ordinamento che la difesa avesse elevato a funzione pubblica e ufficiale con tutte le facoltà sue istruttorie che ne fossero la legittima conseguenza. In ogni ordinamento della istruzione formale preparatoria basta che, come in Norvegia, all' accusa sia riservata la iniziativa dell'istruttoria egualmente che di tutta la. causa (§ 83), e che la istruttoria sia rattenuta nella cerchia delle persone imputate e (lei fatti denunziati (§§ 272 e 273, cfr. § 266). Nel rimanente, in pratica e, dopo tutto, il meglio si è appunto che la precipua direzione dell'istruttoria preliminare sia stata affidata: al tribunale (§5 275 e 276, cfr. § 284). Il contradittorio delle parti nell'istruzione preliminare voluto da alcuni a forma civilistica, intoppa nella inevitabile enorme disuguaglianza di mezzi d'investigazione e di prova, derivante dall' essere l'imputato privo di una polizia giudiziaria sua propria, e privo del - XXXV - diritto di opposizione, perchè ancora il giudice non c'è nè 'ci deve essere, mentre però esiste bene. la necessità di combattere, specialmente di promuovere le ricerche utili a chiarire che, per es., il colpevole sia un altro. Ma questo non è tutto. Un tale contradittorio eccede persino il bisogno cui s'intende di provvedere. Qui basta infatti garantire seriamente la difesa, come fa il legislatore norvegiano; basta cioè che alle armi apprestate dall'accusa possa la difesa contrapporre nel dibattimento, e ancheprima occorrendo per inventarlo, tutte quante le proprie che, avendo essa a tempo conosciuto quelle, saranno allora studiosamente preparate, onde insomma sarà prevenuto qualsiasi pericolo seriamente temibile di sorpresa o insidia. Nè le investigazioni sottili, agili, rapide, astute, segrete della polizia giudiziaria si hanno da reputare incompatibili con l'intervento del giudice istruttore. Esse possono e debbono bene continuare senza che perciò il giudice ritorni a far parte della polizia medesima: basterà che questa metta a sua disposizione tutto ciò che abbia trovato di poi. Quanto al timore che la sua imparzialità scemi in proporzione degli atti istruttorii che compie, sembra davvero che sii, un timore vano o almeno esagerato. Oramai a quegli atti egli non procederebbe più ila solo, ma col concorso e con l'alìprovazione implicita delle parti. Se, ciò nondimeno, l'animo salo inclini più a favore della tesi di una delle parti che non dell'altra, si è questa una conseguenza naturale e inevitabile della impressionabilità dell'animo umano. Ove fosse vero che a1!' imparzialità del giudice dell'istruzione fosse assegnato un più_ alto grado di perfezione, non solamente sarebbe giusto diffidare di lui quando istruisca le prove, sì generiche come specifiche; ma pur quando apra, o chiuda l'istruttoria, e più ancora quando decreti. mezzi coercitivi. A questa stregua si verrebbe a mettere in dubbio anche la imparzialità del giudice di merito, specialmente quando condanni, perchè di tutti i mezzi coercitivi la condanna è certamente il più grave. La questione della informativa di carattere politico, e della istruttoria di carattere giudleiale, se guardata sosto il suo piìt scabroso e intricato aspetto, è dunque una questione essenzialmente psicologica. Il legislatore dell'avvenire che l'avrà compresa bene per tale, erudito dall'esperienza degli sforzi costantemente dimostrati fallaci in una enorme, quantità di procedure inviate senza esito agli archivi o definite senza condanne o con attenuazioni profonde dei titoli del!' accusa, sforzi del resto fatti in piena buona fede anche -- XXXVI - col metodo della pubblicità per le parti nella istruttoria (o con quello stesso del contradittorio a forma civilistica), prendere risolutamente la via nuova della difesa pubblica mediante la creazione del magistrato della difesa. Non per questo d'imputato sarebbe privo della facoltà di aggiungervi una propria difesa elettiva e di particolare fiducia, da contenersi, ben inteso, nei limiti compatibili con rinteresse supremo della giustizia. Allora la difesa comincerà fin dal primo momento, non appena il bisogno se ne faccia sentire; e potrà cominciare da quel momento, perchè nessun timore ispirerebbe più, essendone investita una magistratura non meno rispettabile di duella cui è ora commessa l'accusa.. Se nella istruzione preliminare il posto principale spetta al giudice, nel dibattimento, di assise o scabinale, spetta invece alle parti. Le piir importan ti disposizioni dei capitoli 24, sulla preparazione dei dibattimenti di assise, e 25, su questi stessi dibattimenti, capitoli estesi ai giudici scalinali in forza del § 366, lo dimostrano. Al tribunale però é serbato l'ufficio di vegliare sulle discussioni, non solo, ma anche di esaminare esso stesso direttamente i testimoni, e persino quello di aggiungere nuove prove, sospendendo a tal fine il dibattimento (y. § 331 ult. al., 334, e 339 al. 2). Pur qui si crederà di cogliere in fallo il processo norvegese per avere confuso funzioni diverse nelle mani del giudice; ma si cadrebbe di bel nuovo in un errore. Inutile dire che la vigilanza e moderazione da esercitarsi sull'attività delle parti, è insita all'essenza stessa d'ogni procedimento giudiziario, fosse pure un procedimento per domande di diritto privato. L'ordine della discussione e dell'udienza é di sua natura un interesse esteriore da affidarsi all'autorità del magistrato imparziale. Quanto poi all'interesse interiore che la materia del giudizio giunga tutta intera, cioè in sufficiente misura, alla cognizione del magistrato, chi può negare che codesto sia l'interesse della verità, della giustizia e della libertà di coscienza del giudice stesso? Si potrà forse dissentire circa il modo di darvi sodisfazione, non però sulla necessità impreteribile che sia sodisfatto in realtà.. Ma anche il modo non può razionalmente essere che quell'uno che fu adottato. Leparti sono forse in piena buona fede, quando si mostrano convinte di aver addotte tutte quante le prove utili esistenti a loro disposizione. Ma i dibattimenti -provocano dubbi e indicano fonti di luce nuova per chiarirli, dubbi che forse nessuna delle :'^^^ flf;:, ul^i -- XXXVII - parti divide col giudice, se pure sulla base di un'istruzione monca non abbiano anch'esse tenuto una condotta trascurata nel preparare e fissare il materiale importante per la discussione. In tale frangente la sola via di uscita. si è codesta iniziativa apparente del giudice. Iniziativa apparente soltanto, non vera, perchè allora il giudice opera come manus ministra della necessità, non è libero di scegliere tra l'inerzia e l'attività: chi opera allora è la forza naturale delle cose, e volere il fine è necessariamente volere anche i mezzi che soli rimangono a. disposizione per conseguirlo. Intendere per altro verso la cosa non è possibile, senza rendere necessario che vie più si allarghi l'adito ai rimedi dell' appello, della nuova discussione e della revisione, ciò che si risolverebbe in un male di gran lunga maggiore. Nella prova per testimoni meritano menzione: la facoltà del tribunale di togliere agli adottivi e agli adottanti dell'imputato la loro esenzione dall' obbligo di deporre, ancorchè la deposizione possa loro tornare di nocumento (§ 177 al. 2, comb. col § 176 ult.. al.); la ,.facoltà dei parenti di omettere tutta la deposizione o solo il giuramento (§ 176 al. 2) ; lo scioglimento dal vincolo del segreto professionale, non solo quando le persone al medesimo soggette vi consentano, ma altresì nel caso che l a loro testimonianza, fosse necessaria per salvare un innocente (§ 178 ult. al.); la facoltà del tribunale di vietare il giuramento a quei parenti (§ '176), dai quali siivi ragione di attendere una " deposizione particolarmente poco rassicurante „ (§ 187); la necessità di un espresso richiamo affinchè il presidente, oltre alle generalità, possa interrogare i testimoni sulle loro relazioni con l'imputato, la parte lesa, ecc., le quali relazioni chiarirebbero il grado di credibilità dei testimoni stessi (§ 182 al. 2); la facoltà delle parti di produrre quante prore stimino nel proprio interesse, purchè non sieno prive d' importanza e sieno pertinenti, affidato del resto al tribunale il vegliare d' ufficio a che la causa sia pienamente chiarita e a tal fine ordinare nuove prove e rinviare il dibattimento, senza che estemporaneamente possa esso supplire al difetto col mezzo di un potere discrezionale, che a buona ragione il legislatore non ha punto voluto ammettere (§ 331). Ma più di tutto notevoli nell'esame testimoniale sono le disposizioni che lo affidano. sotto Ia, vi g ilanza del presidente, alle parti - XXXVIII - stesse che hanno prodotto i testimoni. L'esame incrociato ha fatto e fa ancora paura ad alcuni legislatori : ma dove sia disciplinato con cura. esso fa buona prova. Si è precipuamente nei giudizi dinanzi al giuri che la virtù di questo metodo, come s i. e riconosciuto in Norvegia (§ 330), si manifesta pienamente in relazione al requisito delroralità, poichè qui a tale requisito verrebbe meno il modo di interrogare i testimoni che, sebbene inconsciamente, si risentisse in qualche grado dell'influenza che abbia prodotto nell'animo dell''interro^ante la lettura degli atti scritti. Nei giudizi deferiti ai giudici permanenti (e per la facile preponderanza del giudice sugli assessori che votano con lui in tutte le questioni, ciò è vero anche dei tribunali scabinali), l'oralità ha sempre minore importanza, e quindi i medesimi possono, sempre che ne vegga.no i motivi, e fare direttamente l'esame dei testimoni (§ 374 al. 2), e supplire ai difetti di quello fatto dalle parti (§ 336). Dinanzi al solenne tribunale del giurì f a d'uopo peraltro che il presidente tenga costantemente la sua elevata posizione d'imparziale, mezzo infallibile e unico per guadagnarsi la maggiore autorità e fiducia presso le parti e il pubblico. Egli ha già anche troppo d a fare per dirigere la discussione e moderarla, ha. già. da riassumere in breve la causa e le prove, ha da porgere ai giurati le istruzioni giuridiche delle quali abbisognano (§ 347), istruzioni che poi non debbono prestare il fianco alla censura (§ 380). Nè va dimenticata la dignità. del difensore, norrcliè dell'accusatore, dignità dalla. quale spontaneamente deriva poi la condotta elevata non meno del primo che del secondo, e alla quale pili di molte altre facoltà defensionali contribuisce la diretta formazione della prova nell'interesse dell' imputato. A tutto questo non basta a provvedere, checchè abbia pensato Iiries in Germania, la sola, e pur già tanto giustificabile soppressione degli atti scritti dal tavolopresidenziale, su cui del resto il principio della oralità e dell'esame immediato non consente che si trovi più che l'atto diacensa indicante fatti, imputati e prove esibite. Intanto giudice della pertinenza della prova, e della convenienza del modo di farla, rimane pur sempre il magistrato moderatore della discussione, il quale con la sua autorità accresciuta ben potrà facilmente prevenire e reprimere gli, abusi. Ond'è invece da considerarsi metodo imbarazzante,- bugiardo e vano quello del codice germanico, che al giudizio imparziale, sereno e penetrante del magistrato sostituisce l'accordo delle parti, cioè un arbitrio sfrenato di quella  ^'-  XXXIX di esse che col proprio rifiuto toglie all' altra, forse per futili o riprovevoli motivi, 1' esercizio di una facoltà processuale conforme  i/ r ^'^  al principio dell'esame diretto. La Germania stessa ha con la pratica ) fatto g iustizia di codesto metodo, dimostrando che esso si risolve in.  ^^''  una ironia, poiché infatti d'ordinario non se ne fa uso o quasi mai, e non solamente per difetto di accordo fra le parti, ma altresì perchè esse non amano di dare al presidente un voto di sfiducia col proporre l'esame incrociato. L'opinione del belga Speyer (Les vices de notre procédure en tour d'assises, Bruxelles, 1898, p. 235), che l'interrogatorio diretto sia la regola, e l'indiretto l'eccezione, se  [111;; 0 .  vera di fronte al testo legislativo germanico, di fronte a quella pratica sarebbe invece errata. [1[14La questione non è tanto di forme esteriori, sempre di per se l^ sole insufficienti, quanto di persone. La legge deve professare tutta la stima necessaria alla dignità della difesa, e deve al tempo stesso nulla trascurare perchè alla direzione dei dibattimenti vengano posti ''! giudici degni e autorevoli. Allora non sarà più serio il temere che la difesa si getti nel processo come un malfattore cercando di intimidire i testimoni o i periti, di svelare qualche lor piccola magagna, di avvolgerli in istudiati labirinti, nei quali essi abbiano a cadere in contradizioni inestricabili, abbiano a parere poco o punto credibili. La stessa pratica italiana incoraggia i fautori dell'esame incrociato, perchè nella medesima., pur conservando il pubblico ministero quell'impronta di superiorità che gli è data dal suo carattere di funzionario e dalla sua facoltà di ricorrere alla corte suprema nell'interesse della legge, si sogliono distinguere le prove di accusa da quelle di difesa. Il costume è poi così inveterato, da non potersi mutare facilmente, e a ogni modo a mutarlo non servirebbe di cerio il metodo dell' esame fatto dal presidente, sotto a cui appunto la pratica è sorta e fiorisce da tanto tempo. Di più, già ora per legge all' imputato e al difensore è dato di chiedere che s' interroghino testimoni e periti (cod. proc. pen. it., art. 305), e il presidente può anche concedere d'interrogarli direttamente, mentre poi il pubblico ministero e i giudici, ottenutane la facoltà, li interrogano (li rettamente, e i giurati, ottenuta la parola, possono chiedere schiarimenti ai testimoni, ai periti e all'accusato (art. 492). L'interrogatorio indiretto, a mezzo del presidente, rende inevitabili gli attriti che si vedono non infrequenti sorgere fra lui e le parti, senza che si eliminino con ciò quelle lunghe inchieste accessorie, cui - XL - sono forzate le parti per chiarire la credibilità. dei testimoni, il modo col quale si sono fatte le perizie, e va. dicendo. Invece nel sistema dell'esame . incrociato con la spontaneità delle risposte e senza quello smi.nuzzamento delle domande che trasmuti fin da principio gli esami in una specie di disputa viva e fastidiosa, talora in veri battibecchi, hasta il contro-esame perchè fatti e circostanze interessanti vengano posti in luce. Alle parti non resta allora che far notare le relazioni di parentela dei testimoni con l'imputato, le condanne o i processi che i medesimi avessero subiti, e gli altri Fatti rhe similmente possono reputarsi capaci d'infirmare nell'animo del giudice la credibilità di codeste fonti personali della prova.. Non meno dell' esame incrociato meritano speciale nota le discipline introdotte per rattenere appunto 1' esame della prova nei suoi confini veramente razionali. A tale intento il modo e il limite delle prove per infirmare la credibilità di un testimonio sono determinati dal tribunale, cui spetta inoltre il dovere di respingere queste prove, quando gli schiarimenti attesi gli sembrino privi d'importanza (§ 336). E guai se in virtù di un supposto ideale accusatorio non fosse così ! Quanto alla difficile questione della. prova dei precedenti dell' imputato, si è saviamente provveduto (§ 337) col togliere al pubblico ministero l'iniziativa delle prove della cattiva condotta., solo allora, potencio egli presentarle, quando la difesa abbia già addotto prove della buona condotta. Oltrecciò è vietato di provare il nome o la fama, buoni o cattivi, dell'imputato, col mezzo di testimonianze scritte. Così nì le pericolose note della polizia., spesso immeritevoli della fiducia che in esse si ripone, nè parimenti i certificati compiacenti di buona. condotta., non trovano accesso nel dibattimento norvegi:a.n o. Chi volesse fare qualche riserva, forse non inutile a questo proposito , potrebbe accogliere la prudente proposta di Speyer (op. cit., p. 248), che la lettura di simili atti non si acconsenta se non alle condizioni medesime alle quali è ammessa la lettura delle dichiarazioni giurate. Decide del resto ancora il tribunale, se e in quale misura la controprova possa essere addotta a carico dell'imputato; e la controprova. deve anzi riferirsi ad atti determinati commessi dall'imputato medesimo. Naturalmente queste precauzioni non occorrono per la prova di precedenti condanne. Oltrecchè i certificati legali, impugnabili soltanto con un processo di falso, ne attestano, e. pur vero che le condanne, almeno le più gravi o implicanti la ii yi - XLI -- grave immoralità del condannato (però la legge norvegiana non distingue) fissano e precisano abbastanza, in generale, la natura e gravita della precedente condotta in esse significata. In applicazione di questo savio sistema, anche della questione della recidiva, che è • questione di pretto diritto ed estranea alla competenza dei giurati, il giurì è chiamato soltanto. a decidere sul tempo in cui fu commesso il fatto incriminato, per accertare se siasi incorsa, o no, la prescrizione dell'aggravante per recidiva (§ 165). È noto quanto in Italia e altrove si usi e abusi, non solamente dei testimoni cosidetti di moralità, ma altresì di quelli indiretti, che hanno soltanto udito dire ciò ch'essi attestano. L'abitudine che si. è formata. su questa. base, non potrebb'essere più nociva. al retto giudizio delle cause penali. Giudici e giurati sono -indotti a dissipare sopra mille minuti particolari privi di ogni diretta relazione con l'oggetto dell'accusa., un'attenzione che, grazie anche alla frequenza degl'incidenti legali sollevati durante il dibattimento, spesso molto difficile a. sostenersi in un grado sufficiente. Qual meraviglia se le sentenze dei giudici, e specialmente i verdetti dei giurati, non incontrino allora l'approvazione degli uomini imparziali e intelligenti? Se si vuole davvero che il giurì possa seriamente servire la. giustizia, è eli necessità suprema che legge e giurisprudenza pratica si diano la mano nell'opera, della vigile, inesorabile custodia. che mai non deve mancare a1 salutare principio dell'oralità e dell'esame immediato dei fonti della prova. Tale è il principio, infatti, che insieme con 1 - iniziativa e responsabilità dell'accusa e col correlativo contradittorio della, difesa ad armi giuridicamente uguali, costituisce l'anima, l'essenza stessa del procedimento penale richiesto dalla civiltà del tempo nostro. ha legge è eli per se sola impotente a disciplinare tutta questa delicata materia, sì perchè libero deve rimanere il convincimento del giudice nella estimazione Ilei mezzi di prova, si perchè il valore degli atti e delle -forme non è mai assoluto, ma relativo. Fino a un certo segno il valore degli atti e delle forme non può né deve mancare al bisogno (l'infondere nei consociati la persuasione che la sentenza giudiciale é veramente quale ha. da essere, è giusta; ma, al di lii di quel segno è un valore che si determina soltanto in relazione alle circostanze concrete dei singoli casi. Dal momento che la l e gge abbia determina te in principio le eccezioni alla regola dell'e- - XLII - sane immediato e orale, essa ò pur costretta a riporre nella prudenza del giudice la, fiducia necessaria perché tenga libero conto delle circostanze speciali che possono giustificare altre eccezioni analoghe. L'esame orale può talora cagionare " una molestia e un dispendio sproporzionati „ all'entità della prova da farsi, mentre poi la lettura della deposizione scritta venga reputata " scevra d'inconvenienti „ (§ 332 al. 4 punto 2); e del pari la lettura di deposizioni giudiciali non giurate può reputarsi anch'essa " scevra d'inconvenienti „ e perciò ammettersi pure; e la lettura delle deposizioni o spiegazioni stragiudiciali doversi invece escludere sempre, fino a tanto almeno che " si creda indubitabile che sieno per contribuire alla retta dilucidazione della causa „ (§ 322 al. 5). Talora " circostanze speciali „, che i l giudice solo può estimare, formano un vero impedimento all' esame orale, sicché allora nemmeno l'importanza del testimonio ha virtù di rendere obbligatoria, in modo assoluto I'ora.ütà (§ 332 al. 2). Anche il potere discrezionale del presidente di assise (che in Norvegia non esiste) apparisce arbitrario e sconfinato, quando per esso si acquistino al dibattimento mezzi di prova ignoti alle parti e senza offrire a queste l'opportunità di combatterli con altri. Ove questi mezzi siano veramente necessari a chiarire pienamente la causa., la il iscussione vuol essere rinviata per raccoglierli e presentarli regolarmente in giudizio (§ 331 ult. al.). È una ipocrisia, laddove specialmente le cause durino più giorni, come suol accadere nelle assise italiane, l'invocare qui il principio della continuità del dibattimento (vedi su di essa il § 325 al. 2 norvegiano) a sostegno di codesta enormezza del potere discrezionale. Né la distinzione fra vere testimonianze e meri schiarimenti, alla quale si ricorre per mascherare cotale violazione del principio accusatorio, è così salda sulla sua base, da potersi far valere in questo o altro qualsiasi rapporto. Checché si dica o si faccia, • essa è figlia di quel sistema aprioristico e fallace della prova legale, che l'odierno processo ha ripudiato per sempre, e che esso tollererebbe ancora meno nelle cause attribuite ai giudici popolari. Se sidebbano conservare, o (come Speyer vorrebbe) abolire le testimonianze non giurate, è q1estione grossa, della quale non è qui il luogo di discorrere, ma la cui stretta parentela con la distinzione fra testimonianze e schiarimenti si presenta troppo manifesta perchè non abbia a sembrare senz'altro che la soluzione di entrambe possa essere la medesima. — bLIII — Dei periti, del loro collegio e Ilei periti speciali fissi (capit. 16) il codice norvegiano parla con sobrietà. e a un dipresso come le migliori legislazioni più recenti. Notevole è il diritto dell' imputato di far cooperare alle ricerche un perito da lui scelto, e il diritto di far esaminare da un tale perito una parte dell'oggetto dato in esame al perito ufficiale (§ 207 al. 2 e 3). E la tutela del pudore femminile nelle perquisizioni dei periti (§ 192 al. 3), come pure nelle altre (§ 226 al. 2), fu anch'essa una provvida imitazione di esempi stranieri. Lodevole è inoltre il riguardo usato in caso di sequestro, esimendo da questo provvedimento se sia data formale promessa o sicurtà per la esibizione dell'oggetto a richiesta, quando il sequestro " esponga alla perdita dell'oggetto per parte di persona non imputata „ (§ 220 al. 2). Ed è un diritto del perquisito di avere un certificato che attesti, non essersi nella sua casa trovato nulla di sospetto (§ 226 al. 3). In aggiunta a ciò che si è osservato, a occasione del sistema adottato per la difesa, intorno • alla protezione della libertà personale possono notarsi alcuni punti. Così,_ oltre le garanzie, di che nel 242, contro gli abusi della segregazione e delle punizioni nel carcere, con la espressa esclusione di quelle corporali, il § 243 provvidamente vieta di valersi di impiegati o di altre persone per iscrutare l 'animo del detenuto. Già in tal senso l'art. 262 del codice romagnosiano del 1806 per il primo regno italico chiariva il divieto, aggiungendo " nemmeno col pretesto di promuovere l'interesse pubblico „. Così ancora l'al. 3 del § 244 è una disposizione che merita di essere imitata nelle legislazioni dei popoli liberi : " nelle cause ad accusa privata e in quelle di poca importanza „ essa fa cessare senz'altro la detenzione, " quando il tribunale stimi che la causa non avanzi con sufficiente celerità „. Così pure l'arrestato che non potè essere presentato entro un giorno al giudice designato nel decreto od ordine di arresto, ha diritto di essere presentato intanto, nell'interesse della propria difesa, al giudice di istruzione più vicino, e se ciò sia impossibile, al più vicino pubblico ministero (§ 235). Inoltre il legislatore norvegiano non, si appaga di prendere esempio dal germanico nella materia della sicurtà e della mallevadoria a favore del detenuto: ma attribuisce, di suo, al mallevadore un potere sulla persona stessa dell'imputato che fuggirebbe (§ 245 al. ult). É però vero che in Norvegia si fa poco uso dell'istituto della sicurtà colle mezzo di evitare la carcerazione processuale. - L - Per le decisioni degli scabini e dei tribunali d'istruzione, in questi casi è ammessa la sola rinnovazione del dibattimento dinanzi al tribunale superiore (§ AMI). Onde l'appello comprende solo in parte citi che sotto il nome di appello è indicato nell'altre legislazioni, ma in compenso è fiancheggiato dal rimedio della nuova discussione, il quale esclude appunto l'appello .(§ 398 al. '1), e inoltre comprende anche il rimedio della cassazione. Anche il legislatore della Norvegia ba stimato che in caso di presunto errore dei giurati sulla questione della colpabil ità, al rimedio adottato in Inghilterra sia preferibile il rimedio escogitato in Francia e accolto in seguito nel rimanente di Europa, cioè la facoltà del magistrato permanente di rinviare d'ufficio, e senza che le parti sieno ammesse a dichiararsi, la causa ad altri giudici e ad altri giurati in una sessione ulteriore (§ 358). Ma il sistema norvegese non è artificioso, non istituisce iI calcolo singolare dei voti disparati di tre magistrati permanenti unanimi sommati con i cinque della minora.nza dei giurati per comporre una maggioranza favorevole all''annullalnento del verdetto : chè anzi si rifiuta di subordinare a un numero qualsiasi di tali voti favorevoli per parte dei giurati un convincimento rispettabile, qual è e deve ritenersi quello pure di semplice maggioranza formatosi nel collegio dei tre detti magistrati. Se tre o due di questi, che assistettero a tutto il dibattimento, si sono dovuti convincere che le prove della colpabilità erano insufficienti, è forse arbitrario il sospendere il giudizio e sottoporre l'esame della questione a giudici e giurarti diversi? Il dualismo degli elementi, popolare e togato, quale fu concepito in Francia, è un concetto erroneo non meno della famosa teoria della separazione e dell'equilibrio dei pubblici poteri. Invece di dualismo, è l'armonica cooperazione di codesti due elementi che la legge deve cercare di attuare; allora duella provvisoria prevalenza. dell'elemento professionale non parrà piñ una sopraffazione. E dire provvisoria è ancora. troppo, perchè l'efficacia di quell'annullamento può diventare definitiva, nei processi continentali, quando il nuovo verdetto dia ragione ai voti che decisero l'annullamento del primo, e, nel processo norvegese, anche gluando nella nuova discussione il collegio dei tre magistrati permanenti si convinca " all' unanimitàche la prova 77 sia rimasta insufficiente per la condanna: onde allora esso proferisce senz'altro sentenza di assoluzione, ancorchè il nuovo verdetto dichiari colpevole 1' accusato , come proferisce pure., in base però a risposta conforme dei giurati (§ 360), sentenza di condanna per reato minore di quello significato nel nuovo verdetto, se all'unanimità si convinca che l'accusato sia appunto colpevole del minore (§ 359 al. 1). Il divieto di riforma in peggio nel nuovo giudizio (§ 359 al. 2) vale solo per i casi in cui manchino le condizioni per la riapertura del processo ; ché ove tali condizioni esistessero, il codice norvegese, sull'esempio dell'austriaco e del germanico, ammette la revisione anche delle sentenze assolutorie o reputate essenzialmente meno gravi di quanto derivasse indubitabilmente dalle circostanze nuove scoperte cli poi (§ 415): esempio codesto, in verità, non preferibile a quello contrario dato dal diritto francese (1). Aggiungasi che per legge fondamentale dello stato in Norvegia. (§ 90) le sentenze del tribunale supremo non sono suscettibili di revisione. La revisione i92 favorabilibus è però molto estesa, bastando a darle adito le circostanze che secondo le legislazioni 1,iù recenti la legittimano, e quind'anco le prove e i fatti scopertisi di poi, oltre i falsi e altri reati giudiciali (§ 414) ; e anzi facilita la prova per la revisione lo svincolo stesso da certe condizioni imposte cli regola al giuramento dei testimoni (§ 417 al. 3 combin. col § 185). 11 rigore di certi istituti formali è moderato (e s' é già visto qua e là) da ll a ragionevole fiducia riposta nel prudente arbitrio del magistrato a fine di evitare lungaggini, dibattiti incidentali, . molestie e spese inutili. Ciò si riscontra ancora nella validità degli atti istruttorii e del dibattimento sancita in relazione a varie circostanze accuratamente prevedute come abili a giustificare la surrogazione di un foro locale a. 1111 altro (§§ 135 sgg., 143 e 14.4), tra le quali l'accordo fra pubblico ministero e tribunale, e persino, in via sussidiaria con l'arresto, anche il luogo " dov'è più facile istruire la causa „ (§ 137). E si scorge dall'essersi investito il tribunale supremo del potere di derogare alle regole di tale competenza, ancorchè la causa sia già pendente (§ 1 39). Di più, con 1' assenso del tribunale dinanzi al quale pende la causa, il pubblico ministero può deferirla a un tribunale altrimenti competente per territorio (§ 140). Anzi, col consenso della parte avversa si può sempre derogare alle regole sul foro locale ; mentre poi al tribunale è vietato di esaminare (1) V. miei scritti dal titolo: Correzione straordinaria di condanne penali, nel vol. II, Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di Enrico Pessina, Napoli, 1899, specialmente pag. 522 segg., e negli Atti dell' Accademia reale delle scienze di Torino, 1899. - LII d'ufficio se esista la propria competenza locale, quando sia comparso l'imputato (§ 141). La designazione del foro locale competente è agevolata altresì dall'aver ammesso per tale, nel caso di riunione di reati in una causa, qualunque luogo competente per uno di essi reati, senza distinzione di gravità e di numero (§ 138 al. 1), lasciando al tribunale tanto l'approvare la. riunione o la separazione (§ 134), quanto il decidere, in caso di separazione, anche a dibattimento cominciato, qual parte debba: da lui conservarsi, nonché il dividere 1' istruzione, quando sia già compiuta quella concernente l'uno dei coimputati o dei reati, come pure è lasciato anche all'accordo degli accusati il determinare la riunione delle cause per reiterazione o complicità (§ 133 al. 2). Trattandosi però, non più d'istruire il processo, ma di definirlo in pubblico dibattimento, il criterio della urgenza. e della. facilità, significato da. ciò che risolvesi in una specie di prevenzione negli atti d' istruzione e dalla preferenza ammessa dal tribunale, cede necessariamente a quello del locus delicti; e se non se ne abbia la. certezza., prevale " il luogo dove si crede sia commesso ,, il reato (§ 136 al. 1). Sono pure provvedimenti atti ad agevolare l'opera della giustizia penale : la. facoltà delle parti di accettare d'accordo il giurì quale aveva funzionato nella causa precedente senza comporne uno a posta (§ 319); la facoltà del giurì di rifare interamente il verdetto i cui vizi non senno di pura forma.. (§ 355, id. § 310 e 311 germanici) ; la facoltà di cominciare l'esecuzione della pena anche durante le more dell'appello, purché il condannato acconsenta e l'appello miri solo a riformare la pena senza mutarne la specie (§ 399). Ma ancor più è da notare in tal' senso una singolarità nel tema della competenza per materia.: competenza, che del resto è pur fissata invariabilmente, a. un dipresso come nell'odierno diritto italiano, sulla base del reato, escludendo quindi la valutazione delle circostanze modificative, eccetto quella dell'età (§ 20), quando possa infliggersi pen a inferiore alla reclusione. Qui l'economia del giudizio, già affermata bene con l'ammettere in generale che la causa possa rimanere al tribunale superiore di assise nonostante che siasi dimostrata poi di competenza inferiore (§ 25 al. 1), giunge come per via di reciprocanza fino a obbligare il tribunale di scabini a tenersi la causa dimostrata poi di competenza di assise, " purché non sia necessario sospenderla „ (§ 25 al. 2). È una riserva che attesta una grande fiducia nel giudizio prudente ^UI del magistrato, il quale sospenderà certamente la causa quando la 11,,  gravità sua, la natura e quantità delle prove e altre circostanze ren- ° i ` 1 dano manifesta la necessità di sospenderla. Non é seriamente contestabile invece la indeclinabilità del foro, quando le assise avessero rinviata la causa al tribunale scabinale come causa di sua propria competenza (§ 25 al. 3), essendo tale rinvio un atto di giurisdizione il;;  superiore, cui unicamente per un esagerato culto della forma., che i, , qui non si ha nemmeno dal codice italiano, a torto si potrebbe ^,  negare potestà in questo riguardo. Prima di chiudere queste riflessioni e note sul codice norvegiano, non è soverchio additare qualche altro punto particolare pur degno di attenzione. La pubblicità delle udienze giudiciali, che si estende arco a quelle istruttorie, non pub escludersi per mero pericolo al buon ordine, sia pure cagionato dalla natura dei fatti (art. 208 capov. 1 del cod. proc. pen. italiano); ma piuttosto in considerazione delle relazioni dello stato con potenze straniere, onde in simili casi i testimoni non possono deporre senza l'autorizzazione del governo (§ 180); di piìt il pericolo per la morale, benchè formula vaga, elastica, e perciò estesa, forse non comprende precisamente, come invece si richiederebbe , il caso che 1' imputato presente in giudizio sia " minore di diciotto anni „ : vi provvede bene il § 113 al. 1 norvegese. In conformità, ai minori di diciotto anni, e così del pari alle persone la cui presenza sarebbe incompatibile con la dignità del tribunale o il buon ordine, può essere inibito l'accesso (§ 116). Le porte chiuse si possono del resto ordinare, ogni qualvolta la pubblica rappresentazione dei fatti nel dibattimento fosse per nuocere alla dilucida.- zione della causa o al giudizio: occorrendo, il segreto è imposto a tutti i presenti, e i difensori per la responsabilità penale della sua violazione vengono equiparati ai funzionari. In questa, materia del segreto si è prevenuta la legge 5 aprile 1888, che modificò poi i § 173 a. 176 e 195 dell'ordinamento giudiziario germanico: ma si è anche fatto meglio, e si è provveduto inoltre a prevenire pubblicità ostative alla rettitudine dei giudizi. Vi sarebbe da apprendere per emendare il testo legislativo italiano, nel quale si conserv a invece l'istituto straordinario, e tuttavia non in tutto pii[ acconcio, della remissione della causa per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione (art. 766). - LIV - I le g islatori anglo-sassoni intendendo l'elemento popolare nei tribunali di assise come un necessario cooperatore armonico dell'elemento professionale, hanno tutti pregiato un intervento misurato e opportuno del giudice giureconsulto, che presiede e dirige la discussione, nella preparazione finale del giudizio dei giurati. La istruzione giuridica che essi fanno impartire dal presidente ai giurati, è un sussidio di cui un sano principio accusatorio con la giusta separazione delle funzioni non può tollerare che i giurati sieno privi. La parola del presidente è autorevole, ma dipende dalla buona educazione e dalla luuona scelta di questo magistrato, che tale parola non venga abusata. Più egli sarà collocato nell'alta, condizione e nell''alta estimazione che sono dovute al suo arduo e grave ufficio, e maggiore sarà la sicurezza elle l'abuso venga evitato. In parecchi dei paesi latini il riassunto fu abolito, perchè con esso il presidente invadeva, anche senz'accorgersene, il campo riservato al giurì. E (love lo si è ridotto a riassumere brevemente la, discussione e a spiegare le questioni notando le principali ragioni contro e in favore dell'accusato (art. 498, cod. proc. pen. italiano), non è simpatico a tutti, neanco in questi limiti. Si capisce. Quelle spiegazioni dei quesiti sono inevitabili, checché altrimenti si pensi da coloro che corrono dietro al - miraggio di una certa separazione del fatto dal diritto, che in pratica non si attua. Esse sono vere istruzioni giuridiche: nelle quali pertanto la condotta del presidente che le porge ai giurati, dev'essere soggetta al sindacato del magistrato supremo (donde la necessità di trascriverle a veri g ale).. e dar motivo a modificazioni di quesiti, nonché essere condannata quante volte esorbitasse la cerchia di una semplice spiegazione dei quesiti e dei punti di diritto da porsi a base o da prendersi in considerazione per la formazione del verdetto, e quante volte ancora. fosse manifesto che di tali spiegazioni neppure ci fosse bisogno (v. § 347 e 380 norveg., id. cod. austr. german., ecc.). , Se il presidente debba riassumere, come vuole la legge norvegese, oltre alla causa, anche le prove che la riguardano , è problema molto dubbio, la cui soluzione forse dipende precipuamente dalle circostanze di fatto in cui trovasi in un dato paese l'istituto del giurì. [n Inghilterra il law evidence basta da solo a rendere obbligatoria questa importantissima parte della funzione che il presidente compie col suo discorso ai giurati ; altrove la necessità potrebbe derivare dalle speciali dubbiezze e complicazioni, e dalla conseguente lunga durata della causa; altrove ancora dalla scarsa capacità r media del giurì, o dalla grande fiducia che ispiri la sapienza e imparzialità dei presidenti. In ogni caso • pare giusto ed esattamente conforme al sistema di estimazione assolutamente libera delle prove, che il giuramento che i giurati prestano assumendo il loro ufficio, a • differenza di ciò che è nel diritto inglese, non li vincoli alle istruzioni giuridiche . del presidente (§ 327). I quesiti, proposti dal pubblico ministero, sono però in modo definitivo formulati dal presidente dopo aver udito le osservazioni e proposte delle parti; a queste è lasciato il tempo necessario per esaminarli sulle loro eccezioni delibera il tribunale (§ 341). M tribunale é data persino la facoltà di ordinare le modificazioni O la rinnovazione, che si mostrassero necessarie, anche dopo la fissazione dei quesiti e fino a che non sia emanata la sentenza (§ 356). A ta l. grado di scrupolo, molto prudente in verità, non è giunto forse mai nessun altro legislatore. Dei due sistemi di votazione in caso di divisione dei voti sulla questione della colpabilit'à, o il vincolo, o invece la libertà della minoranza nella seconda parte della deliberazione che concerne la questione della inflizione della pena. il § 166 norvegese ha preferito quello della libertà. E tale sistema. è accolto pure nel § 351, aI. 2 per la votazione dei giurati, dove è detto che coloro fra questi, i quali nel rispondere al quesito principale o a uno subalterno intorno • a un motivo escludente la pena, abbiano votato a favore dell'accusato rimanendo in minoranza (per la condanna richiedonsi 7 voti). si ritiene che abbiano votato così anche sopra gli altri quesiti subalterni, sui quali perciò a i medesimi non si chiede alcuna risposta. Si è per tal modo consacrata la defraudazione di un voto esplicito, che potrebb'essere dato in favore della proposta ¡,i ì _ grave concernente la pena Vi fu chi ha considerato che anche a. codesto voto, che sarebbe puramente teoretico e astratto per i votanti rimasti in minoranza nell'affermare la, non colpabilità, avrebbero un vero diritto gli altri formanti la maggioranza, e con essi e piìi di essi il pubblico ministero; ma è un'opinione evidentemente esagerata. Nella loro difficile, tormentosa condizione, i membri della minoranza darebboro sulla questione della pena un voto che sarebbe sospetto di prevenzione, se fosse in appoggio dell'opinione piÑ mite. E attendersi che abbia invece a contribuire alla formazione di una. maggioranza - LVI - favorevole all'opinione più severa, è per lo meno una singolarità. Ualla unità del principio psichico morale nell'uomo di mente sana, giusto che sia difesa pertanto anche l a coscienza del giudice. Nello stesso ordiue di idee si era dichiarato anche il legislatore toscano, il quale ammetteva infatti che i giudici dissenzienti (irinassero la sentenza per ossequio. Anziché in ordine di anzianità di nomina o di età, il § 1-63 norvegese chiama i giudici a votare secondo l'ordine dato dalla sorte. Possono presentarsi casi in cui sia da evitarsi che nella sentenza si riproducano i motivi che l'hanno determinata? Quello stesso § 16 3 risponde affermativamente, perché lascia al tribunale il decidere se per eccezione non si abbiano a riprodurre. In quali casi, certamente rarissimi. potrà approvarsi una sì grave eccezione? Forse in materia ili segreti di stato ? La disposizione del § 475 al. 3 non è super fl ua. Il tempo di degenza. del condannato come infermo in Un ospizio, è giusto si computi nella, pena; ma è parimenti giusto e prudente l' aggiungere .; purché egli non siasi procurata da sè la malattia o non l'abbia simulata per sottrarsi alla pena ;,. La questione complicata del cumulo temperato di più pene concorrenti, che anche di fronte all'art. 76 del codice penale italiano rimane in parte insoluta ancora, trova. nel § 478 un'opportuna soluzione in ciò, che al tribunale è imposto di riunire tutte le sentenze di condanne senza distinzione, per fissare una pena comune, ancorche il precedente processo non si fosse discusso fra le stesse parti (v. nota al § 478). Piace di terminare segnalando il coraggioso esempio che il legislatore norvegese porge nel suo § 1 a tutti o quasi tutti quelli degli altri paesi. Egli fa partecipi dei benefici della procedura giudiziaria normale tutte senza distinzione le cause penali , riguardino esse procedimenti regolati o non regolati per legge, riguardino borghesi o militari soggetti alla giurisdizione del tribunale di guerra, semplici cittadini o ministri o membri del parlamento accusati di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il principio dell' uguaglianza giuridica fa strada nel piccolo civilissimo paese settentrionale di Europa! 30 agosto 1899. E. BRUSA. CODICE DI PROCEDURA PENALE NORVEGESE del 1° luglio 1887, con le modificazioni successive. CAPITOLO PRIMO. Competenza del codice. 1. — 'Tutte le cause penali che sono definite non in forza di legge , senza procedimento giudiziario o che sono di competenza dell' alta corte del regno (1) o del trilmnale di guerra, si trattano secondo le norme stabilite in questa legge. 2. — Secondo le norme di questa legge, si trattano inoltre : 1° le cause promosse dallo stato per trasgressioni alle leggi di polizia, anche quando non sia comminata una pena ; 2° le cause promosse dallo stato per 1' applicazione della confisca, ancorché questa non debba considerarsi come pena (1) 11 Rigsret ì, un vero tribunale politico, composto del tribunale supremo e della camera alta del parlamento (Lagtlring), e non conosce che dei delitti commessi dai ministri e dai membri del parlamento nell'esercizio delle pubbliche funzioni rispettive. Codice di procedura penale Norvegese 2 — 3' le cause concernenti l'applicazione dell'arresto per costrin g ere a garantire la pace ; 4° le cause nelle quali un'offesa all'onore si debba dichiarare nulla e non avvenuta (1). 3. — Le azioni civili contro un imputato nascenti da reato, possono essere esercitate insieme alla causa penale in conformità delle norme contenute nel capitolo 32. 4. — Quando la decisione intorno alla punibilità di un atto si fondi sulla circostanza, che al tempo in cui fu commesso esisteva un rapporto certo di diritto, la questione è istruita e giudicata nella causa penale. Tuttavia il tribunale ha sempre facoltà di sospendere la causa penale fino a tanto che il tribunale civile non abbia risoluta la questione intorno alla esistenza del controverso rapporto di diritto. La decisione, che fosse così emanata, non vincola però la soluzione della questione penale. )• --.---- Sono di competenza del tribunale eli guerra (2) : 1° i reati conmessi da persone che fanno parte dell'esercito del regno o che ad esso appartengono in tempo di guerra o in una campagna navale o in un corpo d' esercito fuori del regno, o in relazione al servizio militare o a cose militari, o contro i doveri derivanti dalla loro condizione militare ; 2° i reati dei prigionieri di guerra che sono sotto custodia militare ; 3° lo spionaggio, le rivelazioni al nemico, gli approvvisionamenti al nemico di armi, di viveri o eli altre cose necessarie in guerra, e altri atti che cagionino danno immediato alle forze militari o che sieno contrari a una disposizione emanata dal comandante competente per la sicurezza di imprese militari, commessi in tempo di guerra entro il territorio - occupato dalla forza mi li tare. (1) Conce in Danimarca secondo il § 218 del codice penale del 1866: il quale provvede a che tale dichiarazione venga pronunciata dal giudice dietro domanda della persona offesa, ognorachè le imputazioni ed espressioni oltraggiose risultino infondate. (2) Cfr. la legge sui confini fra la giurisdizione civile e la militare del 3 agosto 1884. CAPITOLO SECONDO. Tribunali penali. § 6. — I tribunali per le cause contemplate nella presente legge sono : il tribunale supremo (Hiiesteret) (1), la sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo (HÜiesterets Kjceremaalsudvalg), i tribunali di assise (Lagmandsretterne), i tribunali di scabini (Meddomsretterne) e i tribunali d'istruzione Forh5rsretterne) (2). 7. — La sezione dei ricorsi presso il tribunale supremo consta di tre membri stabili del tribunale medesimo, nominati dal Justitiarius per un mese alternativamente. Il giudice anziano ne tiene la presidenza. Qualora il tribunale supremo lo ritenga opportuno, si costituiscono contemporaneamente due sezioni. In tale caso il tribunale supremo emana provvedimenti generali circa la ripartizione delle cause fra le due sezioni. Per la convocazione delle sezioni dei ricorsi durante l'intervallo fra una sessione e un'altra del tribunale supremo, si osservano le stesse norme stabilite per il tribunale supremo (3). § 8. — Il tribunale di assise si compone di tre giudici (tribunale), e cioè di un Lagmand come presidente, di due altri giudici, e di dieci giurati (Lagretten) (4) chiamati a decidere sulla questione della colpabilit'a (5). (1) Il tribunale supremo consta di un Justitiarius come presidente e di otto assessori ordinari, nonchè alcuni straordinari. Alle sedute partecipano sette membri almeno. Lo Justitiarius è anche il presidente della corte d'appello (civile soltanto, non ne esiste una penale) e dei tribunali inferiori di Cristiania e di Bergen. (2) Ogni tribunale d'istruzione consta di un giudice istruttore. Vedi § 16. (3) Quest'ultima proposizione aggiunta e la durata di un mese invece di tre, per l'ufficio dei membri della sezione dei ricorsi, sono stabilite dalla legge 4 aprile 1891. (4) Lagrettenvenci. Vedi § 494. (5) Cfr. § 165. — 10 — 2° abbia compiuto 25 anni, sia da cinque anni domiciliato nel paese ed abbia pagato complessivamente per imposte dirette allo stato o al comune per l'ultimo almo decorso, nelle campagne e nelle borgate (1), quattro corone, e nelle città otto corone. 36. — Non è eleggibile come giurato o scabino quegli che si trovi in uno dei casi menzionati nel § 52 della legge fondamentale (2), oppure che sii, condannato a morte, alla reclusione, o alla destituzione, o per un reato contemplato nel capitolo 10 § 25, capit. 11, 12, 19, 20, 21, o nel 14 del capit. 22 del codice penale (3). Tuttavia una condanna non produce l'ineggibilitá quando il condannato sia riabilitato, oppure quando la riabilitazione non sia necessaria secondo il § 6 della legge 9 giugno 1883 (4). § 37. — Non sono eleggibili come giurati e scabini : 1° i ministri segretari di stato : 2° i funzionari dei ministeri ; 3 0 le persone rivestite di autoritá e gli ufficiali mili- (1) Ladestederne sono piccole città speciali aventi una popolazione che giunge fino a 2000 abitanti circa, cui non tutti i diritti delle città (nel senso stretto della parola, Ki6bstcederne) sono attribuiti: in Norvegia vi sono 36 di tali città e 22 delle altre. (2) § 52 : " Il diritto di voto è sospeso : ca) (così modificato dalla legge del 6 giugno 1877) dall'azione penale per delitti che possono importare una delle pene enumerate nel § 53 (reclusione — in gran parte già sostituita ai lavori forzati, vedi note ai §§ 19 e 20—, o destituzione o carcere) : b) dalla interdizione (Uni yndiggPrelse); c) (così modificato, legge teste citata) dalla insolvenza o dal fallimento, quando non derivi da incendio o da qualche altro evento giustificato di forza maggiore, insino a che il debitore non abbia di nuovo riacquistato la disposizione dei propri beni, sia col pagamento integrale dei suoi creditori, sia mediante concordato ,,. (3) Questi reati sono : brogli elettorali, delitti contro la pubblica fede e contro la proprietà. (4) Questa legge, tradotta per esteso nell' Annuaire de législation étrangère, (XIII, 669), al § 6 esimeva dalla perdita dei diritti civili e politici il condannato minore dei quindici anni, e anche i minori da quindici a diciotto anni, qualora la pena da essi incorsa non fosse più grave della carcere; conseguentemente dichiarava non esservi in tale ipotesi necessità di riabilitazione. Questa legge fu poscia sostituita con l'altra del 6 agosto 1897, tradotta a pag. 582 sg. dell'anno XXII della Rivista di discipline carcerarie. Il terzo alinea del § 3 della medesima riconosce di diritto la riabilitazione a colui che sia stato condannato prima di aver compiuto l'età di diciotto anni, bastando che egli abbia scontato la pena o questa si abbia per iscontata o sia estinta per prescrizione o rimessa per grazia. tari superiori compresi i luogotenenti colonnelli e i capitani comandanti; 4° i funzionari di corte e i suoi pensionati ; 5° i giudici e i cancellieri ; 6° i funzionari del pubblico ministero e della polizia ; 7° i ministri di culto della chiesa ufficiale o delle altre comunità religiose riconosciute ; 8° gli avvocati esercenti. § 38. — Hanno diritto di esentarsi dalla elezione : 1° i medici esercenti ; 2° i piloti di nomina stabile ; 3° gli impiegati delle dogane, i pompieri, gli impiegati postali, telegrafici e di strade ferrate ; 4° coloro che dimostrino o di non poter prestare servizio senza pericolo della salute o senza trascurare importanti affari privati o pubblici, oppure la probabilità di non poter sopportare i carichi inerenti a queste funzioni senza difficoltà ; 5° le persone che hanno compiuto il 65° anno. Le persone indicate al n. 5 possono avanzare, una volta per tutte, la domanda di esenzione. Altrimenti essa è valida soltanto per la prossima elezione. § 39. — Colui che in seguito a una elezione abbia prestato due volte servizio come giurato, può domandare la esenzione nella elezione successiva. Si conta valido come servizio anche il fatto che un giurato sia comparso a prestar servizio in tribunale e vi sia rimasto fino all'ultimo sorteggio del giurì (1) per la causa in corso, oppure fino a che il tribunale non gli abbia permesso di abbandonare l'udienza. 40. — Le esenzioni da qualche carica stabilite da altre leggi non esimono dall'ufficio di giurato o di scabino. 41. — Dal Lensmand (2) per ogni giurisdizione rurale (3), (1) Lagrette: è un norvegismo. Letteralmente: corpo di assessori nel tribunale. (2) Lensmand è un funzionario inferiore rurale, incaricato di atti esecutivi, parte di polizia e parte di giustizia civile, che in ogni comune si trova (la Norvegia ne conta 422) alla dipendenza delle diverse autorità superiori a seconda dei diversi uffici ch'egli adempie, ed è nominato dal presidente della provincia. Nelle città (stricto sensu) tale funzionario non esiste. (3) Herred. — 12 — o borgata (1) con amministrazione comunale propria, e dal cancelliere municipale per ogni città, è compilata una lista degli abitanti del comune che sieno eleggibili secondo il § 35, cfr. con i § 36 e - 37. § 42. — Di regola in ogni distretto debbono esservi cinquanta volte tanti giurati quante sessioni di tribunale di assise sono fissate per l'anno, computando il numero delle sessioni che si ritiene abbiano ad essere tenute in sedi speciali secondo il § 28. Qualora il distretto non comprenda che una citt ,, vi debbono essere sei volte tanti giurati quante si ritiene abbiano a essere le cause di tribunale di assise da trattarsi nel corso di un anno. In conformità di ciò il presidente fissa il numero dei giurati e di quelli che ciascun comune del distretto debba fornire a seconda della popolazione. Ogni comune deve però avere almeno un giurato. Prima della fine dél mese di agosto egli informa i consigli comunali della distribuzione fatta. § 43. — In ogni circoscrizione di tribunale di scabini vi debbono essere quattro volte tanti scabini quante si ritiene abbiano a essere le sessioni da tenersi nel corso di un anno. Avuto riguardo a ciò, il giudice inferiore fissa il numero degli scabini e di quelli che ciascun comune nella circoscrizione debba fornire a seconda della popolazione. Ogni comune deve però avere almeno tre scabini. Prima della fine del mese di agosto egli informa le giunte municipali della distribuzione fatta. § 44. — Nella seconda metà del mese di luglio si espone al pubblico per quattordici giorni la lista menzionata nel § 41. E in precedenza annunziato dove e quando essa sarà esposta, invitando insieme coloro che possano esimersi in conformità dei § 38 e 39, o altrimenti abbiano da . fare osservazioni, ad avanzare le loro istanze od obiezioni. Decorso il termine, il compilatore della lista la manda al consiglio comunale insieme alle istanze ed obiezioni presentate, accompagnandole con le osservazioni che creda del caso. (1) Vedi nota al § 35. — 13 — 4 5. — Prima della fine del mese di sett4nbre, in un giorno fissato dal presidente, è tenuta una seduta del consiglio • comunale, con i conciliatori (1) e, nelle campagne e nelle borgate, col Lensmand o con i Lensmand (2); nelle città col sindaco. In tale seduta si decide sulle istanze ed obiezioni presentate e si fa una proposta per l'elezione dei giurati e degli scabini. Perchè possa prendersi una deliberazione, debbono essere presenti almeno due terzi dei membri, fra i quali il presidente o il vicepresidente, nonchè un conciliatore e un Lensmand o il sindaco. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. 46. — Le deliberazioni dell'adunanza sono esposte al pubblico per quattordici giorni, e in pari tempo è indetta prima della fine del mese di novembre una seduta di tutta l'amministrazione comunale. Dopo di che si pubblica un avviso, invitando tutti coloro che avessero osservazioni da fare, a rivolgersi alla giunta municipale al più tardi entro una settimana prima della seduta stabilita. In questa seduta si decide sulle osservazioni presentate circa le deliberazioni di cui al § 45, in seguito di che si procede alla elezione di tante persone quanti sono i giurati e gli scabini. Fra queste si scelgono poi i giurati. Alle sedute dell'adunanza devono prender parte il Lensmand del luogo o il sindaco. La loro assenza non impedisce però che le operazioni progrediscano. 47. — Oltre la commissione generale debbono essere costituite, secondo le norme suddette, le seguenti commissioni speciali : 1 0 nelle città e nelle borgate come pure nelle giurisdizioni rurali, una parte delle quali sia sottoposta alle leggi generali edilizie, una lista di scabini che posseggono speciali cognizioni in cose edilizie ; 2 0 nei comuni per i quali ciò sia stabilito dai rispettivi ministeri, una lista di giurati e di scabini versati nelle cose di marina e di navigazione. (1) I Forligelseskornniissce,- sono eletti daí comuni per la procedura di concilíazione nelle cause civili. (2) Vedi nota al § 41. — 14 — Restano in vigore le prescrizioni riguardanti gli scabini per le cause che attualmente sono trattate nel tribunale dei probiviri. 48. — Possono essere eletti giurati e scabini soltanto quelle persone, che per la loro onesta, capacita e indipendenza, sembrano specialmente degne e idonee all'ufficio. § 49. — Un elenco dei giurati e degli scabini eletti è compilato dai Lensmand in campagna e nelle borgate e dai cancellieri municipali nelle citta, e pubblicato con affissione nelle sedi delle sessioni generali giudiciali (1). Una copia dell'elenco è rimessa rispettivamente al presidente del tribunale di assise o al giudice inferiore locale. 50. — I giurati e gli scabini possono ricusarsi dal prestare servizio come testimoni giudiciali. § 51. — Qualora un giurato o uno scabino si trovi in uno dei casi menzionati al § 36, oppure in una condizione che secondo il § 37 è incompatibile con l'ufficio, o si scopra essersi eletta una persona ineleggibile, se ne deve senza indugio fare la cancellazione dall'elenco menzionato nel § 49. Lo stesso deve farsi quando muoia un giurato o scabino, o abbandoni il distretto giudiziario, oppure in causa di infermita fisica o mentale sia divenuto permanentemente inabile a prestare servizio. Se un giurato o scabino si trasferisca in un altro comune compreso nel distretto, deve essere iscritto nell' elenco di questo comune. Sui richiami contro una ingiusta cancellazione o iscrizione, decide la giunta municipale. 52.  Se sorga un motivo per il quale il giurato o lo scabino abbia diritto, secondo il § 38 n. 1 — 4, di esentarsi da una elezione, egli pub chiedere alla giunta municipale di decidere se debba essere cancellato dall'elenco. § 53. — Delle modificazioni che subisce l'elenco dei giu- (1) Thing è la sessione generale (v. § 32); Thingsted è il luogo dove si tiene la sessione, Qui si parla di sessione giudiciale o di tribunale. In Norvegia il giudice inferiore (come del resto anche i tribunali di assise) è ambulante, fissa egli le sessioni e le presiede. — 15 — rati o degli scabini si rende senza indugio informato il presidente del tribunale di assise o respettivamente il giudice inferiore. Egli è parimenti informato se un giurato o scabino incorra in un procedimento d'ufficio per un reato che può essere punito con una pena più grave dell'ammenda (1). CAPITOLO SESTO. Giurati per le singole sessioni di tribunale di assise. 54. — Prima di ogni sessione di tribunale di assise, il presidente del medesimo deve in tempo debito estrarre a sorte, in presenza di due testimoni giudiciali iscritti nella lista (§ 494), ventisei giurati e due supplenti. Il re può dare disposizioni generali per ogni distretto intorno alla durata del servizio che i giurati estratti debbano prestare. Ove non sia stabilito altrimenti, essi debbono prestare servizio durante la iutiera sessione, e in qualunque caso fino a che non sia terminata la causa incominci ata. Nel caso che i giurati non prestino servizio durante la iutiera sessione, il presidente del tribunale di assise deve in tempo debito estrarre a sorte tanti giurati quanti son o necessari. 55 (2).  Il sorteggio si fa fra tutti i giurati iscritti nelle liste generali del distretto, a eccezione di quelli che abbiano giá prestato servizio come giurati (1 39) dopo l'ultima elezione, oppure siano stati estratti per prestare servizio in una sessione non ancora tenuta. Se non ne resti almeno 11 doppio di quanti si de bban o estrarre, l'estrazione si fa fra tutti gli inscritti nelle liste. I supplenti sono estratti a sorte , osservando le stesse norme, fra i giurati compresi nel comune dove è tenuta la sessione, o nei comuni più prossimi secondo che sia disposto dal ministero competente. (1) (cfr. § 58. (2) Cosi modificato per legge 4 aprile 1891. — 16 — Nelle cause concernenti reati contro le leggi marittime, qualora intempo debito venga avanzata una domanda da una delle parti e il presidente del tribunale di assise la stimi fondata, dalle liste a parte menzionate nel 47 n. 2 sono pure estratti a sorte in modo simile quattro giurati perchè prestino servizio. Nelle cause che sorgono però dai rapporti fra il eapitano e l'equipaggio, non più di dne periti di cose marittime debbono essere capitani. 56 (1). — Se una parte del distretto situata distante abbia una sede giudiciale separate, si deve estrarre a sorte, pe r le sessioni alla medesima attribuite, una metì.L fra i rati residenti in quella parte del distretto, e l'altra mete, fra gli altri giurati del distretto. 57. — Il sorteggio si compie i.lel seguente modo : il presidente del tribunale di assise depone in un'urna le schede chiuse contenenti tutti i singoli numeri dei giurati fra i quali deve farsi l'estrazione, e dopo mescolate le schede le estrae ad una ad una nel numero stabilito. 58. — Ove ]a sorte cada su taluno che, secondo le norme del capitolo seguente (2), sia escluso dal prestare servizio in una causa, oppure per quello che se ne sa sia legittimamente impedito, o si trovi in uno dei casi indicati nel  53 ultimo alinea, lo si deve saltare. 51) . — 11 sorteggio e le disposizioni prese in conforma<< del precedente paragrafo, sono registrate in un libro a ciò destinato. L'esito del sorteggio è significato al procuratore di stato, il quale ha diritto di ricusare cinque (lei giurati estratti. I primi ventuno giurati estratti non esclusi sono citati insieme ai supplenti a comparire nella sessione del tribunale di assise. GO. — 11 procuratore di stato manda senza indugio l'elenco dei giurati e dei supplenti da citarsi, ai rispettivi Lensmand (3) e cancellieri municipali, i quali debbano provvedere al più presto possibile alle citazioni dandone avviso agli accusati o ai loro difensori. Per quanto é possibile (1) Così modificato per legge 4 aprile 1891. (2) Cfr. anche• §§ 358 e 418. (3) Vedi nota al § 41. - 17 - devesi .concedere ai giurati un termine di tre giorni, `se risiedano nella città dove è tenuta la sessione, altrimenti di una settimana (1). § 61 (2). — Qualora il Lensmand (2) o il cancelliere municipale sappia che un giurato, che egli deve citare, sia legittimamente impedito o si trovi in uno dei casi menzionati nel § 51 primo o secondo alinea o nel § 53 ultimo alinea, eppure quando il giurato all' atto della citazione dichiari che non può o non vuole comparire, deve in sua vece essere citato quello che gli stia immediatamente vicino nella lista dei giurati del comune, saltando però coloro che abbiano già prestato servizio dopo l'ultima elezione o che siano citati a prestare servizio in una sessione non ancora tenuta. Ove manchi un tale giurato, si procede nello stesso modo dal principio della lista. Se non esista in generale nessun giurato da potersi citare, si citano scabini secondo l'ordine della loro elezione. Delle citazioni fatte e del modo come furono applicate le surriferite disposizioni, è dato avviso al presidente del tribunale di assise. § 62. — Al più tardi un giorno prima che cominci la sessione, si affigge nella sede del tribunale un elenco dei giurati che debbono prestare servizio. Se l'accusato sia detenuto, l'elenco dev'essergli mostrato al più tardi nel giorno predetto. § 63. — Il giurato che senza legittimo impedimento si rifiuta di comparire, o non comparisce, oppure ricusa altrimenti di adempiere il suo ufficio, può essere condannato, durante la sessione o sopra speciale accusa, all' ammenda fino a quattrocento corone. Può inoltre essere tenuto a risarcire in tutto o in parte le spese causate dalla sua condotta. Qualora sia stato legittimamente impedito, ma abbia trascurato di darne avviso al più presto possibile, può essere condannato, secondo le circostanze, a un'ammenda fino a cento corone e tenuto al risarcimento delle spese causate. (1) Cfr. § 160. (2) Così modificato per legge 4 aprile 1891. V. nota 2 al § 41. Codice di procedura penale Norvegese 2 — 18 — Valgono come impedimento legittimo anche quelle circostanze per le quali il rispettivo giurato non avrebbe potuto presentarsi senza pericolo della salute, o prosperità o senza trascurare importanti e improrogabili affari o doveri. Degli uffici pubblici sono considerati come impedimento soltanto la carica di membro del parlamento o dell'assemblea degli elettori o dell'assemblea provinciale, nonchè il servizio militare. 64. — Qualora il numero dei giurati presenti alla sessione del tribunale di assise, che possono prestare servizio, sia, compresi i supplenti, inferiore a diciannove o, nel caso del § 321, inferiore a venti, senza che peraltro la lista dei giurati nella sua totalità sia invalida, il presidente del tribunale di assise chiama il numero necessario di giurati fra quelli che possono presentarsi al più presto, tralasciando possibilmente quelli che già prestarono servizio, e ciò per via di sorteggio Zii quanto sia possibile scegliere tra più. Tale chiamata può essere tralasciata, quando le parti rinunzino al loro diritto di eliminarne alcuni e restino ancora almeno dieci giurati, o rispettivamente undici, che possono prestare servizio. § 65.  Alla fine della sessione del tribunale di assise il presidente di questo fa compilare una lista dei giurati che hanno prestato servizio (§ 39). La lista è registrata in un libro conservato dal presidente stesso. Una copia è rimessa al rispettivo Lensmand (1) o cancelliere municipale. CAPITOLO SETTIMO. Incompatibilità dei membri del tribunale. 66. — Non può sedere in tribunale come giudice o scabino (2), giurato o cancel li ere : 1° la parte in causa o la parte lesa ; (1) Vedi nota 2 al § 41. (2) Il testo dice: Dommer, cioè giudice, ma qui comprende tanto il giudice quanto lo scabino. Cfr. del resto §§ 358 e 418. • - 19 - 2° il parente dell' imputato o della parte lesa in linea discendente o in linea laterale fino al grado di cugino, oppure l'affine nello stesso grado, ancorchè non sussista più il matrimonio che ha cagionato l'affinità ; 3° il coniuge o il fidanzato, il padrigno o il figliastro, il padre adottivo o il figlio adottivo dell'imputato o della parte lesa, o tali in passato, o che rispetto a uno dei medesimi abbia la qualità di tutore o curatore ; 4° colui che ha servito come perito o deposto come testimonio nella causa, o è comparso per il pubblico ministero, la parte lesa o l'imputato ; 5° colui che è imparentato in linea ascendente o discendente o in linea laterale fino al grado di fratello con alcuno che comparisca nella causa per il pubblico ministero, la parte lesa o l'imputato, od è affine in linea ascendente o discendente di una di tali persone, ancorchè non sussista più il matrimonio che ha cagionato l'affinità. § 67. — Nei gradi superiori d'istanza, inoltre, nessuno pub sedere in tribunale 1° se esso stesso o altri con cui egli si trovi in una delle relazioni indicate nel n. 5 del paragrafo precedente, abbia preso parte alla precedente definizione della causa ; 2° se si trovi in una delle relazioni menzionate nei n. 2 e 3 dello stesso paragrafo, con una persona che è parte in causa. È considerato come parte chiunque abbia agito precedentemente nella causa, allorchè si cerchi di far valere una responsabilità ln suo confronto. 68. — Se del resto esistano circostanze speciali atte a diminuire la fiducia nell'imparzialità di un giudice o scabino (1) o di un cancelliere, e a tale riguardo sia fatta apposita domanda da quello di essi di cui si tratta o da una delle parti, il tribunale deve decretarne la esclusione. 69. — Il tribunale pub deliberare sulla esclusione di una persona prima che venga fissato il giorno per la discussione della causa di cui si tratta e senza a y er sentito le parti. Le norme di cui al § 170 non si applicano a questo caso. All'infuori del tribunale supremo o della se- (1) Dojnmer. Vedi nota al § 66. — 26 — sulla omissione o sull'abbandono di un procedimento, può essere riformata dal superiore, purchè ne sia dato avviso all'accusato entro due mesi al più tardi da che egli fu informato della prima decisione. Quando un procuratore di stato risolva, in conformitá del § 85 ultimo alinea, di omettere o di sospendere il procedimento per un reato, deve farne senza indugio una relazione motivata al procuratore generale del regno. Quando il procuratore generale risolva nello stesso caso di omettere o di sospendere il procedimento per un reato per il quale, secondo il § 89, spetti a lui l'accusa, presenta in proposito senza indugio una relazione motivata al re, al quale spetta la decisione definitiva. Un procedimento avviato da un'autorità subalterna può essere abbandonato dal superiore. § 92. — Per i reati per i quali la legge lascia l'accusa ai privati, colui che vi è autorizzato procede in conformità delle norme di cui al § 31. Qualora sieno offese più persone, ognuna di esse può esercitare il suo diritto di accusa indipendentemente dalle altre. Se una sola promuova l'accusa, le altre hanno soltanto il diritto di accedere alla causa nello stato in cui questa si trovi. Ogni decisione presa dal tribunale nella causa spiega il suo effetto a favore dell'imputato, anche di fronte agli aventi diritto all'accusa che non abbiano preso parte alla causa. § 93. — La persecuzione privata per reati per i quali l'accusa pubblica è subordinata alla istanza della parte lesa, non può essere fatta che secondo le norme del § 94. § 94. — Qualora il pubblico ministero si sia rifiutato di promuovere l'accusa o, senza esservi autorizzato in virtù del § 85 n. 2 (1), abbia desistito da un'accusa promossa, oppure abbia accettato una sentenza di assoluzione totale o (1) La legge 6 giugno 1896 ha corretto l'errore del testo originario, che richiamava qui anche il n. 1 del § 85, nel quale la desistenza del pubblico ministero è dalla legge stessa autorizzata, e ha tolto inoltre il richiamo del n. 3 di detto § 85 in conformità alla soppressione che di questo numero la legge stessa ha fatto. Cfr. nota al § 85. ,r — 27 — parziale dell'accusato ovvero una sentenza di condanna del medesimo per un reato minore di quello proposto, colui che fu leso dal reato può continuare la causa, eccetto che abbia dichiarato di non chiedere l'accusa (§ 279) (1). Se egli sia defunto, possono farne le veci il coniuge, il parente in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle e gli eredi. In tal caso si applica la disposizione del § 92 secondo alinea. Come parte lesa da un reato preveduto nel capitolo 18 § 27 del codice penale (2), è considerata ogni persona maggiorenne e incensurata che abiti nello stesso edificio ove fu commesso il reato o in una proprietà attigua. § 95. — Se un fatto comprenda reati soggetti in parte ad accusa pubblica e in parte ad accusa privata, il pubblico ministero può, a richiesta della parte lesa, procedere per ambedue i reati. 96 — All'inizio dell'udienza il tribunale esamina se quegli che promuove la causa abbia diritto di accusare. Quando siavi istanza di colui che ha diritto di accusare, l'imputato non può di fronte al pubblico ministero elevare obiezioni contro il procedimento adducendo che il reato sia soggetto unicamente ad accusa privata ; all'incontro il tribunale respinge d'ufficio la causa, se riconosca che allorchè fu promossa accusa era già evidente che il funzionario di questa non aveva diritto di accusare. CAPITOLO DECIMO. Imputati e loro difesa, § 97. — Si considera come imputato colui che è sospetto di un reato (3), non appena il procedimento sia iniziato dinanzi al tribunale o sia preparato contro di lui con decreto (1) Cfr. § 433 e al. 1 del § 436. (2) Lenocinio propriamente detto e tenuta di casa di prostituzione. (3) Il testo dice qui e altrove : den Mistcentke, cioè semplicemente " colui che è sospetto n. — 28 — di sequestro, di perquisizione o di arresto, o con simili provvedimenti diretti contro di lui. 98. — Se l'imputato non sia uscito dall'età minore (1), i suoi diritti di parte spettano anche al tutore. Se sia infermo -di mente (2), i suoi diritti di parte passano nel tutore. 99. — L'imputato ha diritto di farsi assistere da un difensore in qualunque stadio del procedimento. Nel dibattimento dinanzi al tribunale di assise egli può farsi difendere da più di uno. Se l'imputato sia minore di 15 anni , la scelta del difensore spetta al tutore. 100 (3). — In tutte le cause per le quali in modo speciale non sia disposto diversamente (§§ 373, 377, 389, 404, 430 e 432), l'imputato deve avere un difensore : 1° nel dibattimento, negli esami testimoniali (4) e nelle perscrutazioni (5) fatte in conformità dei  296 e 297 ; 2° negli esami di testimoni o nelle perscrutazioni quando si ritenga che 1' atto si farà valere come prova nel dibattimento ; 3° nelle udienze giudiciali tenute senza avvertire l'imputato o, se questo sia detenuto, senza essere egli comparso all'udienza ; 4° nelle udienze giudiciali dalle quali l' imputato sia stato escluso, secondo il § 278 terzo alinea. § 101. — Nei casi menzionati nel § 100 si deve destinare un difensore d'ufficio, sia che l' imputato non abbia validamente eletto un difensore, o che nel suo interesse si reputi necessario deputargliene un altro allato a quello già nominato, oppure che il difensore eletto sia espulso dall'udienza in conformità del § 278 terzo alinea. (1) Cioè, se non abbia compiuto i 18 anni. (2) Cfr. § 285. (3) Così modificato per legge 4 aprile 1891. Nel primo alinea fu aggiunto il richiamo dei §§ 389 e 443, e dall'ultimo alinea (n. 4), in fine, fu levata la fr ase : oppure che (le udienze) sieno tenute a porte chiuse „. (4) Thingsvidner, letteralmente testimonianze giudiziarie. (5) Granskninger. Si tratta di quelle indagini minute e accurate di che nei §§ 197 al. 3, 200 e segg., le quali si fanno con le garanzie formali proprie delle vere prove, a differenza delle semplici informazioni. il caso di nominare uno dei difen- § 104, il presidente del tribunale che si possa scegliere a tal fine un difensore sia impedito o non sia prescritto o sia giudicato ne- - 29 - § 102. — Ove la nomina di un difensore d'ufficio non sia necessaria ai termini del § 101, ma la si reputi necessaria per la speciale qualità del caso, a domanda di un imputato impotente a provvedersi di un difensore a proprie spese, gli se ne deputa uno d'ufficio. § 103.  Come difensori presso il tribunale supremo sono destinati gli avvocati del medesimo. Presso gli altri tribunali può essere destinato qualunque procuratore legale o, dietro autorizzazione speciale del tribunale, un'altra persona incensurata e idonea all'ufficio. Nessuno può essere impiegato come difensore, il quale dimori tanto lontano dalla sede del tribunale, da dover essere per tale motivo essenzialmente ritardata la discussione della causa. 104. — Per prestare servizio come difensore d'ufficio il re assegna presso il tribunale supremo un numero sufficiente di avvocati del medesimo, e presso gli altri tribunali un numero sufficiente di procuratori legali o di altre persone idonee all'ufficio. § 105. — Per le singole cause o per le singole udienze giudiciali i difensori sono nominati dai presidenti dei tribunali ; però per evitare ritardi il presidente del tribunale di assise può in propria vece delegare a un giudice inferiore la nomina di un difensore. Ove più difensori siano assegnati presso il medesimo tribunale e nella stessa circoscrizione giudiziaria, si deve curare che, se nulla si opponga, essi sieno nominati in ordine progressivo per assumere la difesa nel dibattimento. § 106.  Ove non sia sori assegnati secondo il può nominarne un altro secondo il § 103. Vale lo stesso quando si presenti, nei casi in cui cessario valersi di un difensore (1). 107. — Ove le circostanze non lo sconsiglino (2), il (1) Cfr. § 308 al. 2. (2) Cfr. §§ 109 e 110. - 30 - difensore scelto dall'imputato deve, a richiesta, essere nominato come difensore d'ufficio. Non ne devono peraltro derivare maggiori spese a carico dello stato. S'egli appartenga al novero dei difensori assegnati presso le circoscrizioni giudiziarie ai termini del § 104, può prestare servizio come difensore d'ufficio senza nomina speciale, ad eccezione dei casi menzionati nel § 109. § 108. — Il difensore deputato d'ufficio si ritira, quando l'imputato ne abbia validamente scelto un altro e il presidente del tribunale non disponga altrimenti. Però la causa non deve subire ritardo per ciò che l'imputato, senza addurre motivi che si approvino dal presidente del tribunale, designi un nuovo difensore in cambio di quello deputatogli o di quello che dapprima si era scelto. Il presidente del tribunale può nominare un altro difensore in cambio di quello originariamente deputato, quando ciò si reputi necessario per tutelare in modo rassicurante gl'interessi dell'imputato. § 109.  Non può essere nominato difensore colui che : 1° sia personalmente leso dal reato, o 2° sia parente o affine dell'imputato o del leso in linea ascendente o in linea laterale fino al grado di fratello, oppure sia o sia stato coniuge o fidanzato, padrigno o figliastro, padre adottivo o figlio adottivo dell'imputato o della parte lesa; 3° abbia già agito nella causa in altra qualità o comparisca nella causa come testimone o perito. In grado superiore d' istanza non può, inoltre, essere nominato difensore colui che si trovi in una delle relazioni menzinate al n. 2, con una parte in causa (cfr. § 67, n 2, ultimo punto), l'interesse della quale sia in opposizione con quello dell'imputato. § 110. — Non può la stessa persona essere nella stessa causa difensore di più imputati i cui interessi sieno fra di loro in opposizione. § 111. — Nei casi di cui ai § 100 e 102 (1), ai difen- (1) Cfr. § 210. — 31 — sori d'ufficio compete una indennità sull'erario, la quale è determinata secondo le norme del § 81 con la limitazione derivante dal § 107. § 112. — Il tribunale può consentire che a tutela degli interessi dell' imputato si presentino altre persone all'udienza giudiciale a lato del difensore proprio, senza ché però le ulteriori disposizioni intorno ai difensori si applichino ad esse. CAPITOLO IM-DECIMO. Udienze giudiciali e verbali. § 113 (1). — Le udienze giudiciali sono pubbliche in quanto la presente legge non disponga il contrario. Qualora però la pubblicità possa offendere il buon costume, oppure il segreto sia richiesto in considerazione delle relazioni dello stato con potenze straniere, o l'imputato sia minore dei diciotto anni e assista all'udienza, il tribunale può disporre con ordinanza, che l'udienza giudiciale sia tenuta tutta o in parte a porte chiuse. Durante le investigazioni e l'istruzione giudiciale preliminare il tribunale può anche decretare la chiusura delle porte, quando scopra un motivo speciale di ritenere che la pubblicità potesse impedire la perfetta e sicura dilucidazione della causa, o quando l'imputato lo richieda adducendo motivi che il tribunale stimi sodisfacenti. Si discute a porte chiuse in quale misura debbasi escludere la pubblicità. § 114. — Sebbene un'udienza giudiciale sia tenuta a porte chiuse, pure il tribunale, ove concorrano motivi spe- (1) Così modificato per legge 14 luglio 1894, la quale, ai casi in cui può escludersi la pubblicità, nel 1° alinea ha aggiunto quello della presenza di un imputato minorenne, e coerentemente nel 2° alinea ha soppresso la clausola secondo cui, ove l'imputato fosse minore dei 15 anni, spettava al suo tutore la facoltà di chiedere la chiusura delle porte. — 32 — viali, può concedere a singole persone non aventi rapporto con la causa, la facoltà di assistervi (1). 115 (2). — Ove si abbia motivo di ritenere che la rappresentazione pubblica di dibattimenti possa influire in modo nocivo alla dilucidazione della causa o al giudizio, il tribunale può disporre con ordinanza, che tale rappresentazione o una parte di essa non si faccia prima che la sentenza sia proferita o il procedimento sia chiuso. L'ordinanza è revocata non appena si ritenga esserne cessati i motivi. La trasgressione è punita con ammenda. Tenendosi un' udienza giudiciale a porte chiuse, se il tribunale giudichi che in generale la discussione debba per qualche motivo essere tenuta segreta, ne impone il segreto a tutti i presenti. Tale ordine è inserito a verbale. Per ciò che concerne le penalità, i difensori privati sono equiparati ai funzionari. 116. — N elle udienze giudiciale pubbliche può essere inibita l'entrata ai minori dei 18 anni, nonché a chiunque si presenti in tale stato, da rendere la sua permanenza incompatibile con la dignità del tribunale o col buon ordine. Per evitare il soverchio affollamento nella sala, il presidente del tribunale può in ogni circostanza limitare il numero delle persone da ammettersi. 117. — Quando il tribunale si compoga di un unico giudice, debbono essere chiamati due testimoni giudiciali in conformità delle prescrizioni vigenti. Sono all'occasione impiegate come tali nelle cause per reati preveduti dalla legge cli navigazione, le persone versate nelle cose di marina e di navigazione. 118. Non può prestare servizio come testimonio giudiciale : 1° la parte lesa da un reato ; 2° il coniuge dell'imputato o della parte lesa ; 3° il parente o affine sino al grado di fratello di uno di questi, oppure del giudice, del cancelliere o di colui che (1) L'inciso: " ove concorrano motivi speciali „ 'e aggiunto dalla legge 14 luglio 1894. (2) Il primo alinea fu aggiunto per legge 14 luglio 1894. - 33 — comparisce nell'udienza per lo stato, per l'imputato o per la parte lesa ; 4° quegli che è al servizio delle persone suddette. § 119. — Il presidente del tribunale invigila a, che le discussioni procedano con ordine e dignità. Egli pub interrompere e richiamare al dovere chiunque si permetta espressioni indecorose o aggressioni personali sconvenienti. Se uria parte, vi persista nonostante il richiamo all'ordine, il tribunale può toglierle la parola. I1 tribunale può espellere le persone che con un contegno sconveniente turbino le discussioni od offendano la dignità del tribunale. § 120. — Per le trasgressioni verso il tribunale o verso una persona comparsa dinanzi al medesimo, e per un contegno a causa del quale sieno turbate le discussioni o sia offesa la sua dignità, oppure per inobbedienza agli ordini del tribunale o del suo presidente, il tribunale può con ordinanza, seduta stante, infliggere al colpevole un'ammenda da due fino a quaranta corone. Se taluno penetri nella sala dopo essere stato espulso o persista in altra maniera a turbare le discussioni , può mediante ordinanza essere messo in carcere di custodia fino a tanto che duri l'udienza giudiciale, non però oltre i tre giorni. Tale ammenda o carcerazione non impedisce che il fatto venga perseguito nella via ordinaria, ma di detta ammenda o carcerazione è tenuto conto nella commisurazione della pena. Le disposizioni che precedono non derogano a ciò che è prescritto nei 11 12 e 13 della legge sul tribunale supremo del 12 settembre 1818. 121. — L'esame di persone che non posseggono la lingua norvegese, si fa per mezzo di interpreti giurati. Il verbale è tenuto in lingua norvegese. Il tribunale può ordinare che le dichiarazioni siano messe dall' interprete per iscritto in lingua straniera, e si sottopongano all'approvazione della persona interrogata. Tranne che nel dibattimento, il giudice stesso può essere interprete, quando possegga la lingua straniera. L'ufficio di interprete può essere unito a quello di cancelliere. Codice di procedura penale Norvegese 3 — 34 — 12 2. — Al sordo che debba fare una dichiarazione, si pongono domande per iscritto ; il muto è invitato a dare per iscritto le risposte. I sordomuti sono esaminati con domande e risposte per iscritto. Ove non possano essere esaminati in questo modo, l'esame si fa per mezzo di un interprete. § 1 . 23. — Per l'assunzione e il giuramento degli interpreti si procede secondo ciò che è disposto per i periti (1). 124. — In ogni udienza giudiciale è steso un verbale contenente l'indicazione del tempo e luogo dell'udienza, i nomi dei giudici, dei giurati, dei testimoni giudiciali e del cancelli ere , il numero e la designazione della causa in relazione all'accusa, i nomi delle parti e quelli delle persone comparse per esse. Dell'andamento delle discussioni si tiene nota via via a verbale, e segnatamente in guisa da potersi rilevare sino a qual punto siero state osservate le formalità prescritte (2). I testimoni e periti sentiti vi sono menzionati, e del pari ciò che ad essi fu mostrato o letto. Le conclusioni, le domande e le eccezioni che non fossero contenute in iscritti consegnati al tribunale, sono trascritte per iutiero. Parimenti tutte le ordinanze, le sentenze e i decreti del tribunale e del giurì. 125. — Le confessioni e altre manifestazioni importanti dell' imputato , le dichiarazioni destinate a essere lette o che si ritiene possano essere lette al dibattimento (3), e le deposizioni dei testimoni e dei periti, quando sorga il sospetto che possano incorrere in responsabilità penale, sono sempre riprodotte per iutiero e, per quanto possibile, con le stesse parole della persona in questione. Delle altre dichiarazioni emesse dall'imputato, dai testimoni o dai periti fuori del dibattimento, si dà semplicemente il sunto, tralasciando ciò che sembri privo d'importanza per la causa. Fin dove una dichiarazione consuoni con altre già prima riprodotte nel verbale, è sufficiente il farne richiamo. (1) §§ 192, 194 e 197. (2) Cfr. § 129. (3) Cfr. § 332. — 35 — Dopo finito il verbale concernente ciascuna singola persona in questione, se ne dà lettura per la conferma. Ove sieno richieste rettificazioni, queste debbono esservi inserite. § 126 (1). --- A eccezione dei casi indicati nel primo alinea del § 125, le dichiarazioni dell'imputato, dei testimoni e dei periti, dinanzi ai tribunali di assise e ai tribunali di scabini, debbono solamente riprodursi per intiero, purché ciò sia possibile senza interrompere l'andamento delle discussioni, e non sono lette per la conferma. Il tribunale di scabini può tuttavia, ove lo reputi opportuno per evitare esami testimoniali in caso di nuova discussione, decretare che le dichiarazioni sieno firmate e lette per la conferma in conformità degli alinea secondo e terzo del § 125. Si deve sempre prendere nota della circostanza, che un a . persona sentita in esame non abbia nulla da dichiarare intorno alla causa. 127. — Dietro richiesta fatta in tempo da una delle parti che rimborsi le spese inerenti, il presidente del tribunale deve, se ve ne sia l'occasione, far stenografare le dichiarazioni da stenografi giurati. Il che si può fare anche in altri casi, quando il tribunale reputi che ciò sia richiesto dalle circostanze. I verbali debbono essere al più presto tradotti in scrittura comune e sottoposti al presidente del tribunale o al giudice da lui autorizzatovi e così pure al cancelliere per l'esame, e allegati al verbale postillandovi le osservazioni che avesse da fare. § 128. -- Sino a tanto che appositi cancellieri non sieno nominati, per tenere i verbali degli esami dell'imputato o dei testimoni si debbono in generale impiegare scrivani (2). 129. — Il verbale è sottoscritto dai giudici, dal cancelliere e dai testimoni giudiciali. Per ciò che riguarda le formalità da osservarsi secondo la legge, esso fornisce la prova di quanto avvenne durante gli atti del giudizio. Non e però esclusa la prova contraria. (1) Gli alinea secondo e terzo sono aggiunti per legge 4 aprile 1891. (2) Protokol fi5rer norveg., Protohollfüh.i • er ted. — 42 — La notificazione si considera avvenuta, quando siano trascorse quattro settimane dopo l'affissione nella sede del tribunale e l'inserzione nella gazzetta delle notificazioni. 5 155. — Gli avvisi che nel corso di una causa sono dati dinanzi al tribunale personalmente all'interessato, sostituiscono le notificazioni. Dietro richiesta si deve entro ventiquattr'ore depositare a disposizione nella cancelleria del tribunale una riproduzione scritta dell'avviso. 156. — Fra le autorità pubbliche, i procuratori legali e i difensori d'ufficio, gli avvisi a mano verso ricevuta tengono luogo di notificazione, 157. — Gli avvisi diversi di quelli su menzionati, se provengano da una pubblica autorità, sono fatti nella forma che reputasi opportuna al caso. Se provengano da altri, il certificato di un'autorità pubblica o una ricognizione scritta dell'interessato serve di prova che l'avviso fu dato. l^ ei luoghi dove non si ricapitano lettere all'abitazione del destinatario, • si debbono però ricapitare le lettere che concernono cause penali, quando la richiesta provenga da una pubblica autorità. § 158. — Quando un termine entro il quale deve farsi qualche cosa, spiri in giorno festivo, si considera come se spirasse nel prossimo giorno feriale successivo. § 159. — Quando si debba notificare o partecipare qualche cosa entro un termine fisso, è sufficiente, ove si impieghino la posta o gli uscieri, fare la consegna alla posta o agli uscieri prima che spiri il termine. 160. — Ognorachè questa legge prescriva un termine fisso per la citazione, deve essere computato in più il numero di giorni che si ritiene occorrere per il viaggio dal luogo di dimora della persona citata alla sede del tribunale, e il tempo necessario per i preparativi del viaggio. 161. — In quanto non sia stabilito il contrario (1), l'imputato ha tre giorni di tempo per comparire al dibattimento e 24 ore per comparire alle altre udienze giudiciali; le altre persone hanno in ogni caso una notte di tempo. (1) Vedi § 60 e 173. 43 — Per le udienze giudiciali che sono tenute in occasione delle grandi pesche ili acqua salsa, tanto l'imputato quanto le altre persone hanno 1' obbligo di comparire il giorno stesso che è notificata la citazione (1). CAPITOLO DECIMOQUARTO. Deliberazioni e decisioni dei tribunali. 162. — Ove il tribunale sia composto di più membri, prima che si proferisca una sentenza si deve fare una deliberazione orale e una votazione. Lo stesso vale per le altre decisioni, ognorachè ciò si richieda da uno dei membri del tribunale o non si fornii subito l'unanimitá fra i medesimi. 163. --- La deliberazione e, tranne che per il tribunale supremo, la votazione, seguono a porte chiuse. Il presidente dirige la discussione, pone le questioni e raccoglie i voti. La votazione si fa a voce nell'ordine determinato dalla sorte. In conformitá dell'esito della votazione il presidente stende la sentenza o la decisione e, ove il tribunale non stabilisca altrimenti, anche i motivi di essa. Il cancelliere del tribunale è presente alla votazione e la registra a libro. 161.  - In caso di paritá di voti prevale l'opinione pià favorevole all'imputato. Se vi sia dissenso sull'esito della votazione, lo si risolve con votazione a parte. Se i voti restano tuttavia pari, il voto del presidente è preponderante. 165. — Sulla questione della colpabilitá si fa una votazione a parte. Non è però compresa in essa la questione sulla esclusione della pena per causa di prescrizione e cli altre consimili successive circostanze estranee al fatto delittuoso che hanno influenza sulla punibilita, né la questione sull'aumento di pena dipendente dalla recidiva, tranne in (1) II secondo alinea e aggiunto per legge 4 aprile 1891. v. §§ 18, al. 2, 267 al. 1, 370 al. 2. — 44 — quanto riguardi il tempo in cui fu commesso il fatto incriminato. § 166. — Alla votazione sulla questione per inflizione della pena non prendono parte coloro che sulla questione di colpabilità hanno votato per l'assoluzione dell'accusato, ritenendosi che abbiano aderito ai voti dati a favore del medesimo. § 167. Sono sentenze le decisioni con le quali l'accusato è condannato o assoluto ; ordinanze sono le altre, quando la legge le designi espressamente come tali (1), o esse definiscano la causa o una parte indipendente di questa. 168. — Le sentenze e le ordinanze sono proferite nelle udienze giudiciali e debbono essere motivate. Le decisioni che non sono nè ordinanze nè sentenze, come pure le ordinanze di natura processuale, possono essere riformate. Lo stesso dicasi delle ordinanze con le quali un assente è dichiarato responsabile della sua assenza, quando in proposito venga presentata una domanda entro quattordici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza. 169. — Qualora nelle sentenze e ordinanze sieno incorsi errori di scritturazione o di computo, o evidenti inesattezze od omissioni consimili, possono essere rettificati d'ufficio. Quando poi occorrano inesattezze, oscurità, contradizioni o imperfezioni nei motivi di esse, se ne può fare la rettificazione a richiesta di una delle parti, sentita l'altra. La richiesta deve presentarsi prima ché spiri il termine per l'appello. La rettificazione è fatta con una speciale aggiunta al verbale, e al luogo opportuno si fa in margine richiamo apposta. Le decisioni in proposito debbono essere prese dal tribunale riunito. Contro di esse non è ammesso appello nè ricorso. § 170. -- Ove nel presente codice sia lasciata al tri- (1) V. per es. §§ 63, 113, 120, 170, 189, 198, 220, 239, 246, 247, 273, 275,. 278, 280, 396, 427, 458, 459, 461, 462, 467, 471. - 45 - bunale la facoltà di prendere una disposizione, il prenderla, in quanto non sia stabilito il contrario e il tribunale non sia riunito, spetta al presidente. Se la disposizione debba essere emanata in forma di ordinanza, il presidente, aggregandosi due testimoni giudiciali, statuisce in udienza del tribunale. CAPITOLO DECIMOQUINTO. Testimoni. § 171. — I testimoni sono obbligati di comparire al dibattimento dinanzi il tribunale di assise e nelle cause di giustizia dinanzi al tribunale di scabini, quando abbiano domicilio o dimora nelle rispettive giurisdizioni, o si trovino a tale distanza dalla sede del tribunale, da dovere per accedervi percorrere non più di 600 chilometri in istrada ferrata, di 300 in piroscafo o di 100 in altro modo, oppure un tratto di via corrispondente parte nell'uno e parte nell'altro modo. Alle altre udienze giudiciali i testimoni sono obbligati di comparire nella cittá o nella giurisdizione (1) dove hanno domicilio o dimora e, quando il tratto di via non superi il terzo delle distanze predette, nelle sessioni generali mensili del tribunale stabilite per quella giurisdizione. Quando si reputi importante che un testimonio comparisca al dibattimento e tuttavia le disposizioni precedenti non ve l'obblighino, il tribunale può, a richiesta di una delle parti, imporgliene l'obbligo. Prima deve però tentare di concludere un accordo secondo il § 174, ove ciò sia possibile senza differire la causa per il ritardo. 172. -- La citazione dei testimoni si fa mediante la notificazione dell'atto di citazione, il quale deve contenere il nome del testimonio o una esatta descrizione personale di lui, il fine cui mira la citazione, il tribunale e la sede di (1) Thinglag. È, come Thiugsted, luogo delle sessioni generali. Vedi nota al § 49. Cfr. §§ 27 e 31. — 46 — questo e il giorno e l'ora dell'udienza, non che l'indicazione della responsabilità derivante dalla di lui assenza (1). 173. — Il tribunale può imporre alle persone presenti nella sede del tribunale o nelle vicinanze di esso, di comparire senza indugio per deporre come testimoni. Ai testimoni presenti si può imporre di comparire a una nuova udienza. Quando una persona sia arrestata nell'atto di commettere un reato o su tracce recenti, la polizia può ingiungere verbalmente a ciascuno dei presenti di comparire in tribunale mentre quella  condotta dinanzi ad esso. 171. — Il pubblico ministero o il tribunale si può accordare con un testimonio circa la sua comparsa nei casi in cui egli non siavi obbligato, sempre che si possa risparmiare spese o guadagnar tempo, oppure, trattandosi di un dibattimento, si reputi importante la presenza del testimonio al medesimo. 175. Qualora un testimonio non comparisca senza un legittimo impedimento, o abbia trascurato di annunziarlo in tempo debito, oppure abbandoni senza permesso la sede del tribunale prima che sia finita l'udienza, il tribunale può nella stessa udienza o in altra posteriore infliggergli con ordinanza un'ammenda da dugento a quattrocento corone, e insieme obbligarlo a risarcire in tutto o in parte le spese cagionate dalla sua assenza. Il tribunale può inoltre far condurre alla stessa udienza o ad altra successiva il testimonio non comparso senza impedimento. Si applicano in proposito le corrispondenti norme del § 254. 176.  Sono dispensati (2) dall'obbligo di deporre come testimoni : 1° il coniuge dell'imputato ; se il matrimonio sia sciolto per divorzio, l'esenzione si estende altresì a ogni deposizione richiesta concernente avvenimenti anteriori al divorzio ; 2° il fidanzato dell'imputato, se il fidanzamento siasi concluso prima del reato ; (1) Vedi il § 175. (2) Cfr. § 187. - 47 - 3° i parenti dell'imputato in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle, nonché gli affini prossimi. Se venga citato come testimonio taluno che si trovi in uno dei suddetti casi, lo si deve rendere avvertito di quanto sopra affinché possa esimersi dal fare la sua deposizione. Se l'abbia già incominciata, può rifiutarsi di continuarla o di prestare giuramento. I genitori adottivi e i figli adottivi dell' imputato possono dal tribunale essere dispensati dall'obbligo di deporre come testimoni. 177. — Chiunque può chiedere di essere esonerato dal rispondere a domande la cui risposta presumibilmente esporrebbe sè o un'altra persona con la quale si trovi in una delle relazioni indicate nel § 176, a una pena o alla perdita della stima civica. Il tribunale può tuttavia rifiutare l'esenzione, quando la relazione sia di quelle indicate nell'ultimo alinea del § 176. . 178. — I ministri di un culto, sia della chiesa ufficiale che di altre comunitá religiose riconosciute, non possono essere sentiti come testimoni su ciò che loro è confidato come aventi cura d'anime, se non quando l'obbligo della rivelazione sia stabilito dalla legge. Solo alle stesse condizioni possono essere sentiti come testimoni su ciò che loro è stato confidato per ragione della loro professione, i procuratori legali, i medici e le levatrici, nonché i difensori nelle cause penali. Lo stesso vale per i dipendenti o assistenti delle anzidette persone , venuti in causa della loro condizione a conoscenza di ciò che a quelle era stato confidato. Cessa il divieto, quando colui che ha ragione di mantenere il segreto, acconsenta a deporre come testimonio, e quando la testimonianza sia necessaria per prevenire la condanna di un innocente. 5 179. -- I motivi in appoggio delle esenzioni e dei divieti indicati nei 176 e 173 debbono essere comprovati. In mancanza di altra prova è sufficiente l'assicurazione giurata del testimonio. 180. -- Nelle discussioni, deliberazioni o risoluzioni se- — 48 — grete, in cause nelle quali sia interessata la sicurezza dello stato o di diritti del medesimo rispetto a un altro stato, i testimoni non possono essere sentiti che con l'autorizzazione del re. 181.  I testimoni sono esaminati separatamente e non debbono prima del loro esame nel dibattimento ascoltare le dichiarazioni degli altri testimoni, dei periti o dell'imputato. Prima del dibattimento i testimoni non debbono, senza motivi speciali, essere messi a confronto fra di loro. L'esame 'e orale ; a seconda però delle circostanze può essere permesso al testimonio di valersi di appunti scritti. 182. — Prima dell'esame il presidente del tribunale deve ammonire il testimonio di dire la pura e intiera verità e di non occultare nulla, in modo da essere in grado di confermare la deposizione col proprio giuramento, avvertendolo in pari tempo della responsabilità che s'incorre col deporre e giurare il falso. In seguito interroga il testimonio circa il nome, l'età, la condizione e il domicilio, come pure, dietro richiamo, circa le sue relazioni con l'imputato e con la parte lesa e su altre circostanze che possano influire sulla sua credibilità. 183. — Nell'esame il testimonio è invitato a esporre di seguito ciò che sa sull'oggetto della prova, dopo di che, occorrendo, gli sono rivolte speciali domande perchè vi risponda. Il testimonio deve particolarmente essere incitato a indicare la fonte di ciò che sa. Per quanto è possibile si debbono evitare le domande con le quali gli sieno rappresentate circostanze, che debbono prima comprovarsi con la sua risposta. Dovendosi mostrare al testimonio persone od oggetti per il riconoscimento, egli sarà prima esortato a farne una descrizione per quanto è possibile esatta.  § 184.  All'infuori del dibattimento l'esame dei testimoni è fatto dal giudice (1) ; le parti hanno diritto di chiedere che al testimonio siano rivolte domande concer- (1) Cfr. §§ 334 e 335, e alinea 2 del § 374. °6 '`VI ^ 17t Òr - 49 - nenti 1' oggetto dell' istruzione, dopo che il giudice abbia finito di esaminarlo. § 185. — Le deposizioni testimoniali al dibattimento sono di regola confermate con giuramento. Altrimenti non può prestarsi il giuramento, se non quando si abbia l'intenzione di leggere la deposizione al dibattimento, o vi sia pericolo che il testimonio non vi comparisca, oppure la prova possa per altri motivi andare perduta in causa della proroga. Il giuramento è prestato dopo l'esame. § 186. — Non si può in verun caso far prestare giuramento : 1° a coloro che non abbiano ancora compiuto il loro decimoquinto anno, o che non abbiano sodisfacente nozione dell' importanza del giuramento, oppure che sieno affetti da debolezza essenziale di mente : 2° a coloro che sieno condannati come colpevoli o partecipi al fatto che forma oggetto dell'istruzione, o sui quali gravi il sospetto di tale reità. Nelle cause riguardanti contravvenzioni a leggi doganali, si può far prestare giuramento a un partecipe al reato, non ostante le disposizioni di che al n. 2, quando l'accusa contro di lui sia abbandonata. 187. — Il tribunale può rifiutarsi di far prestare giuramento a coloro che ai termini del § 176 avrebbero potuto ricusarsi dal deporre testimonianza, o la cui testimonianza a causa del suo carattere o della qualità della deposizione debba riguardarsi come particolarmente poco rassicurante. § 188 (1). — Le persone appartenenti a una confessione che non ammette il giuramento, debbono sotto la stessa responsabilità che se il giuramento fosse prestato, assicurare sul loro onore e sulla loro coscienza di aver (1) Due leggi modificative, entrambe in data del 10 maggio 1893, esimono dall'obbligo del giuramento i testimoni, i giurati é i giudici, autorizzandoli a sostituirvi un'affermazione solenne sul proprio onore e la propria coscienza, guando appartengano a una confessione che non permette il giuramento, oppure rifiutino di giurare perchè le loro convinzioni religiose vi si oppongano, o perchè essi non credano a un Dio onnipotente e onnisciente. Prima di richiedere codesta solenne affermazione, il giudice deve cercare di assicurarsi che il rifiuto di prestare giuramento sia fondato su di una convinzione seria. Codice di procedura penale Norvegese 4 — 50 — detto la pura verità e di non aver occultato nulla. Lo stesso vale ogniqualvolta uno si ricusi di prestare giuramento perché la sua convinzione re li giosa vi si opponga, o perchè non creda in un Dio onnipotente e onnisciente. § 189. — Rifiutandosi taluno di deporre testimonianza o di prestare il giuramento, nonostante che ciò gli fosse imposto con ordinanza passata in giudicato, il tribunale può con ordinanza infliggergli un'ammenda da dugento a quattrocento corone e, inoltre, obbligarlo a rifondere in tutto o in parte le spese cagionate dal suo rifiuto. Nella stessa causa o in altra riguardante lo stesso oggetto, la condanna a tale pena e risarcimento non può essere ripetuta più di una volta. Tl tribunale può con ordinanza decretare che il testimonio sia tenuto in carcere di custodia fino a tanto che non consenta a rispondere o a prestare giuramento ; in  ^1 nessun caso dev'essere trattenuto in carcere in complesso più di tre mesi per la stessa causa o per altra riguardante lo stesso oggetto. 11 CAPITOLO DECIMOSESTO. Periti e perscrutazione. § 190. — Chiunque sia tenuto a deporre in una causa come testimonio (1), è pure tenuto dietro intimazione giudiciale a prestare servizio come perito. Deve però esserne esonerato in quanto sia possibile, qualora dimostri che non potrebbe prestare servizio senza considerevoli molestie per sè o per gli affari cui deve attendere. § 191. — Di regola i periti debbono essere almeno due. Nei casi urgenti, o se si tratti di questione di poca importanza, oppure se il far venire due periti costi un tempo o spese sproporzionati, basta un perito solo. § 192. — Ove per certe specie di casi sieno istituiti (1) Cfr. § 176 sgg. :11 - 51 - periti stabili, prestano essi il servizio, eccetto che ciò sia impedito o sconsigliato da singolari circostanze. Nel rimanente i periti si debbono scegliere di preferenza fra gli iscritti nell'elenco dei periti e degli scabini (§ 494), oppure tra coloro che per la carica pubblica o per la professione esercitano una scienza, arte o industria, che richieda una speciale esperienza intorno a ciò cui il caso si riferisce (1). Per perquisire donne si deve, segnatamente nelle questioni di gravidanza o di parto, ricorrere all' opera di donne, quando il farlo si ritenga abbastanza cauto (2). 193. -- In quanto sia possibile, si deve evitare di assumere come perito, chiunque in forza dei § 66, 67 o 68 sarebbe incompatibile come membro di tribunale. Ove sia possibile, deve evitarsi di abbandonare l'autopsia del cadavere al medico che abbia curato il defunto nell'ultima sua malattia. Esso può tuttavia essere chiamato, quando ciò apparisca desiderabile. § 194. — Prima che i periti siano nominati, il tribunale deve dare occasione alle parti, ognorachè sia possibile, di dichiararsi circa la scelta. § 195. — I periti possono essere invitati a fare per iscritto le loro dichiarazioni, oppure citati per il loro esame dinanzi al tribunale secondo le norme vigenti per i testimoni (3). L'avere essi gin fatta la loro dichiarazione, sia dinanzi al tribunale, sia per iscritto, non toglie che possano essere citati a deporre nel dibattimento. Quando la dichiarazione provenga da un collegio istituito apposta, non si può richiedere che comparisca più di un rappresentante per ciascuna delle differenti opinioni nelle quali il collegio si è diviso. Il collegio stesso sceglie questi rappresentanti. (1) In ogni distretto giudiziario evvi un elenco di periti e scabini per le cause civili. La stima dei danni e simili nelle cause d'indennizzo non si fa dal tribunale, ma da quattro persone delegate all'uopo sotto la direzione del giudice, e contro la loro decisione è dato il ricorso a un collegio di otto simili persone scelte nella stessa sessione. (Nota della traduzione tedesca di Teichmann). — Questa materia era dapprima regolata dalla legge 28 agosto 1854 (citata nel § 494), la quale dopo il presente codice di procedura penale ha quindi per solo oggetto i periti e gli scabini nelle cause civili. (2) Cfr. § 226 al. 2. (3) Vedi §§ 171 sg. - 58 - abbia ragione di ritenere che essa condurrà al suo arresto, o a scoprire le tracce del reato, o a un sequestro. Vale lo stesso, quando taluno sia per seni motivi in sospetto di illecita preparazione, vendita o mescita di liquori, birra, vino o sidro, purchè alla pena dell'ammenda vada congiunta la confisca. Alle stesse condizioni si può procedere a perquisizione dell'abitazione e di locali altrui, quando ivi sia commesso il reato o l'imputato sia arrestato, oppure il medesimo, inseguìto per flagrante reato o su traccia recente, ivi si sia rifugiato, o quando esistano altrimenti preponderanti motivi di ritenere che possa ivi trovarsi una persona ricercata, o un determinato oggetto da potersi sequestrare, o la traccia di un reato commesso. 222. — Indipendentemente dalle condizioni prescritte nel paragrafo precedente, si può procedere a perquisizione in case o locali sottoposti alla speciale vigilanza della polizia, o dove si esercita una industria per la quale è richiesta la licenza della polizia, o che per loro destinazione sono accessibili a tutti, come pure può eseguirsi presso una persona già stata precedentemente condannata per un reato, quando sia in sospetto di aver commesso un reato della stessa indole, purchè non siano trascorsi cinque anni dopo aver scontata la pena od ottenuta la grazia. § 223. — Senza il consenso dell'interessato non si può procedere a perquisizione se non in base a un decreto del tribunale, il quale deve contenere la enunciazione del motivo, del fine e dell'oggetto della perquisizione. Ove siavi pericolo nell'aspettare, un ordine del pubblico ministero sostituisce il decreto del tribunale. Si può senza di un tale decreto od ordine procedere alla perquisizione di case o locali soggetti alla speciale vigilanza della polizia, o dove si esercita una industria per la quale è richiesta la licenza della polizia, o che per loro destinazione . sono accessibili a tutti. Lo stesso vale quando una persona sia inseguita per flagrante reato o su traccia recente, o quando vi sia pericolo evidente che il fine venga fru- - 59 - strato per voler prima aspettare il decreto ed esista forte sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere. L'impiegato di polizia che in seguito a decreto debba arrestare un individuo sospetto, può a tal fine perquisire l'abitazione e i locali di lui senza speciale autorizzazione. § 224. — Le perquisizioni sono eseguite dal tribunale, dal pubblico ministero, o da funzionari di polizia, possibilmente in presenza di due testimoni chiamati per ciò, da prendersi, se fattibile, nell' elenco dei testimoni giudiciali ed estranei alle relazioni menzionate nel § 118. Per gli oggetti trovati e suscettibili di sequestro si procede a norma di quanto è disposto al capitolo 17. Della perquisizione 'e stesa una relazione, che è sottoscritta anche dai testimoni. § 225. — Prima di procedere alla perquisizione si deve, a richiesta, leggere o esibire il decreto o, in difetto di questo, dichiararne il fine. Dovendosi perquisire l'abitazione o i locali di una persona, questa dev'essere invitata ad assistervi e, in di lei assenza, uno dei suoi coinquilini o vicini, purché ciò possa farsi senza ritardo. Se gli abitanti si rifiutino di aprire la casa o i locali o le camere che debbono essere perquisiti, o sul posto non vi sia veruno che possa eseguirne l' apertura, colui che procede alle perquisizioni può procurarsi il necessario accesso con l'uso della forza. Ciò che è stato scassinato deve, per quanto è possibile, richiudersi dopo le perquisizioni ; il danno causato è risarcito dallo stato. § 226. — Nel fare le perquisizioni si devono usare tutti i riguardi e le precauzioni compatibili col fine di esse. Salvo casi urgenti, non si debbono eseguire in giorni festivi. Ne si debbono senza necessità eseguire di notte (dalle 9 ore di sera alle 6 del mattino), eccetto che si tratti di edifizi o locali accessibili al pubblico anche di notte. La perquisizione personale di una donna deve eseguirsi da donne, se sia richiesto da riguardi al pudore (1). (1) Cfr. § 192 al. 3. — 60 — Se nulla di sospetto siavi trovato, a richiesta dell'interessato si deve rilasciargliene un'attestazione scritta. § 227. — Per le perquisizioni riguardanti merci di privativa o soggette a dogana, hanno sempre forza le disposizioni vigenti. CAPITOLO DECIMONONO. Arresto e carcerazione. 228. — Chiunque sia per serii motivi in sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere, può essere arrestato: I° se sia sorpreso o inseguito per fl agrante reato o su traccia recente e il suo arresto si reputi richiesto per evitare la sua fuga o assicurare le prove (1); 2° se, avuto riguardo alla gravità della pena o per altra causa, siavi motivo di temere che si abbia a sottrarre al processo o alla esecuzione della pena ; 3° se il suo contegno dia speciale ragione di temere che egli sia per frustrare la prova col distruggere le tracce del fatto o colludere coi testimoni o coi partecipi al reato, o in altro modo ; 4° se si abbiano motivi speciali di temere che egli sia per ripetere il reato o per consumare quello da lui tentato o minacciato. § 229. - Senza riguardo alla gravità del reato la persona sospetta di reità può essere arrestata, quando : I° sia colta in flagrante e non desista dal suo agire delittuoso ; 2° sia colta mentre prende la fuga o evidentemente fa preparativi a tal fine, oppure 3° non abbia stabile domicilio conosciuto nel regno, o sia persona sconosciuta che non può dare contezza di sè e siavi motivo di temere che si abbia a sottrarre al processo e alla esecuzione della pena. (1) Cfr. n. 1. del § 229. — 61 § 230. — Ove si tratti di un reato per il quale l'accusa non è promossa dallo stato se non dietro domanda della parte lesa, l'arresto non può eseguirsi prima che tale domanda sia prodotta, eccetto che siavi motivo di temere che il ritardo ne frustri il fine e sia molto probabile che sarà richiesta l'accusa (1). La parte lesa o, se più ve ne sieno, almeno una di esse, dev'essere informata senza ritardo dell'arresto, e non producendosi istanza per l'accusa, l'arrestato deve subito, con quella sollecitudine che le circostanze permettano, essere posto in libertà. Se il reato formi soltanto oggetto di una privata accusa, l'arresto non può eseguirsi senza domanda della parte lesa o senza un ordine. § 231. — L'arresto è operato dalla polizia o da chi ne sia specialmente incaricato per decreto del tribunale o, se questo non possa senza pericolo essere aspettato, per ordine del pubblico ministero. Il decreto od ordine deve contenere una descrizione per quanto possibile esatta della persona sospetta di reità, e l'indicazione del reato per il quale essa è ricercata, dei motivi dell'arresto, del luogo dov'essa deve trasferirsi, e del giudice dinanzi al quale si deve presentare. Se questo giudice non sia lo stesso che ha emanato il decreto, gli dev' essere subito mandata copia del decreto o dell' ordine insieme con gli altri schiarimenti che si avessero. 232. — I funzionari di polizia possono operare arresti senza decreto del giudice od ordine del pubblico ministero, quando non si possa senza pericolo aspettare tale decreto od ordine, e nello stesso ca s so lo può chiunque , quando la persona sospetta di reità sia colta o inseguita in flagrante reato o su traccia recente. 233. — All'atto dell'arresto o non appena sia fattibile deve, a richiesta, essere esibito o letto il decreto od ordine, quando esista , all'arrestato, il quale ha pure il diritto di chiederne una copia. (1) Cfr. § 265 alinea 2 ad ft'a — 62 — § 234. -- L'arresto deve operarsi con i riguardi che sono compatibili col fine. Si debbono togliere all'arrestato gli oggetti che possano servire ad atti violenti o alla evasione, e se ne può perquisire la persona, ognorachè siavi motivo di presumere che abbia seco di tali oggetti. 235. — L' arrestato deve al più presto possibile essere presentato dinanzi al giudice designato nel decreto od ordine. Se ciò non si possa fare al più tardi entro un giorno dall'arresto, ha diritto di chiedere che lo si presenti intanto (1) al giudice d' istruzione più vicino, oppure, se anche ciò non possa farsi al più tardi entro un giorno dall'arresto, dinanzi al più vicino pubblico ministero. Se la presentazione dinanzi a un giudice non siasi fatta entro 24 ore dall'arresto, se ne deve enunciare il motivo nel verbale. § 236. — Chiunque sia arrestato senza decreto od ordine, dev'essere presentato dinanzi al giudice d' istruzione più vicino e, ove ciò non si possa fare al più tardi entro un giorno dall'arresto, dev'essere presentato intanto (2), a sua richiesta, dinanzi al più vicino pubblico ministero. Se l'arresto siasi eseguito da un privato, questi, ove non si possa fare senza ritardo la presentazione dell' arrestato dinanzi al giudice o al pubblico ministero, deve consegnarlo al più prossimo impiegato di polizia o carcerario, il quale decide se l'arresto debba provvisoriamente mantenersi. § 237. — L' autorità dinanzi alla quale è presentato l'arrestato, deve ricevere la sua dichiarazione in udienza giudiciale o con l'assistenza di testimoni e prendere le altre informazioni occorrenti ; deve pure indicare a verbale le dichiarazioni emesse e la deliberazione presa. § 238. — L' autoritá dinanzi alla quale 1' arrestato è presentato provvisoriamente secondo il § 235, può rimetterlo in liberta,, se riconosca che il decreto od ordine di arresto fosse revocato, o se ritenga che la persona noci fosse quella da arrestarsi, o non la si potesse incarcerare legalmente, (1) Vedi § 238. (2) Vedi § 238. - 63 - oppure se riconosca indubbiamente dissipato il sospetto o infirmato il motivo dell'arresto, oppure se venga prestata conveniente sicurtà nei casi in cui l'imputato abbia titolo a essere posto in libertà verso sicurtà.(1). Ove l'arrestato sia altrimenti presentato dinanzi a un'autorità che non può emanare ordinanza sull' arresto (2), si deve o decretare che venga posto in libertà con o senza condizione, oppure che esso venga presentato dinanzi al tribunale competente. In ogni caso una copia del verbale deve senza indugio spedirsi, insieme coi documenti esibiti, al tribunale competente. § 239. -- Se l'arrestato debba porsi sotto custodia preventiva, è deciso con ordinanza del tribunale dinanzi al quale 1' istruzione giudiciale preliminare è aperta, l'accusa elevata, o la causa introdotta. Ove siasi proferita sentenza e non siasi portata la causa dinanzi a un tribunale superiore, la decisione spetta al tribunale che per ultimo ha giudicato della causa. Se l'istruzione giudiciale preliminare non sia ancora iniziata, emana ordinanza il giudice dinanzi al quale è stato presentato l'arrestato a tenore del decreto od ordine di arresto oppure a norma del § 236. Altrimenti la decisione può anche essere presa dallo stesso giudice, quando la presentazione dell'arrestato al tribunale dinanzi al quale pende o pendeva il procedimento, vada congiunta a una grande molestia ; deve però mandarsi senza indugio allo stesso tribunale copia del verbale e degli atti. L'ordinanza è emanata possibilmente prima che sia chiusa l'udienza, ed é notificata immediatamente o al più presto possibile all'arrestato, il quale può richiederne copia entro le 21 ore. § 240. — Il carcere di custodia non può essere decretato, se non quando oltre a fondati motivi di sospetto contro l'arrestato, concorra per l'arresto una delle condizioni men- (1) Vedi § 246. (2) Cfr. § 239. - 64 - zionate al § 228 n. 2, 3 o 4, oppure  § 229, u. 2 o 3 confr. col § 230. 241. -- Contro una persona sospetta di reità, che sia presente in giudizio, si può emanare un'ordinanza di carcerazione senza previo arresto, però dopo che le sia stata offerta l'opportunità di spiegarsi in proposito. 242. — Ove l'età, lo stato di salute o mentale o altre circostanze non isconsiglino la segregazione, il detenuto non deve possibilmente essere posto, senza il proprio consenso, in comune con gli altri carcerati. Le sole restrizioni che gli si possono imporre , sono quelle richieste dal fine della carcerazione e dal buon ordine. E ammesso a procurarsi quelle comodità e occupazioni che non si g no incompatibili col suo stato. Se lo desideri, gli dev'essere dato modo, in quanto sia possibile, di lavorare in carcere verso compenso conveniente. Le punizioni non debbono essergli applicate, se non per disposizione della direzione del carcere e in conformità dei regolamenti compilati a tal fine. Quelle corporali sono vietate. 243. — Non è lecito valersi nè degli impiegati del carcere nè di altre persone, affine di scrutare l'animo del detenuto. Con le restrizioni richieste dal buon ordine e sotto la vigilanza imposta per la sicurezza , gli si deve concedere di ricevere la visita di parenti o di persone che stiano con esso loro in relazione d'affari o che desiderino di consultarsi con esso loro. La concessione può tuttavia rifiutarsi, ove col proprio contegno egli o costoro abbiano dato motivo di temere che siasi cercato di contrastare in modo indebito il procedimento. L'amministrazione carceraria o, fino a che non siasi potuto avere la sua disposizione, il custode del carcere può, alla stessa condizione o quando il mittente sia sconosciuto, trattenere lettere, telegrammi o altri oggetti in corso di spedizione da o per il detenuto, dandone a lui immediata notizia. Ii tribunale che conosce della causa, deve in ogni tempo prendere le disposizioni per la ulteriore applicazione, delle precedenti prescrizioni. - 65 - Al detenuto è permesso di corrispondere senza sorveglianza, a voce o per iscritto, col difensore nominato. Se chieda assistenza per iscrivere al suo difensore o al giudice o all'autorità, gliela si deve prestare. § 244. — L'arresto è revocato tosto che ne cessino i motivi, o così sia richiesto da chi ha il diritto all'accusa. Se l'imputato è assoluto, lo si deve subito rimettere in libertà. Se prima che sia rimesso in libertà si presenti una dichiarazione di appello o una richiesta per nuova discussione dinanzi al tribunale superiore, il rilascio del detenuto dipende tuttavia da un'ulteriore decisione del tribunale che ha proferita la sentenza di assoluzione. Nelle cause promosse per accusa privata o in quelle di poca importanza la detenzione dev'essere revocata, quando il tribunale stimi che la causa non avanzi con sufficiente celerità. 245. — Alla detenzione che non sia giustificata in base ai motivi di che nel § 228 n. 3, può essere sostituita la prestazione di una sicurtà, la promessa di non abbandonare un dato luogo di residenza o di presentarsi alla polizia in certi tempi determinati, oppure il sequestro del passaporto o della patente di marinaio o simili. La sicurtà pub prestarsi mediante deposito di danaro o di carte valori, mediante pegno o mallevadoria di una o più persone di fiducia e solvibili. Chiunque sia accettato come sicurtà, garantisce l'adempimento, per parte dell'imputato, dell' obbligazione che con quella si vuole assicurare e conviene, nel caso che non la si adempia o la s'infranga, di pagare una somma di danaro previamente determinata. Egli ha diritto di invigilare continuamente l'imputato e di usare verso la sua persona quel potere che sia necessario per prevenire una trasgressione. 246. — Se e a quali condizioni l'imputato possa, in conformità del paragrafo precedente, essere rilasciato a piede libero, si decide caso per caso a seconda delle speciali circostanze. La decisione si prende mediante ordinanza. Se la pena non sia superiore a quella del carcere e la causa non debba essere trattata dinanzi al tribunale di Codice di procedura penale Nortegese — 66 — assise, l'imputato ha titolo a essere posto in libertà, ove presenti un mallevadore accettabile. Se la pena sia una semplice ammenda, può evitare la carcerazione col prestare sicurtà per l' ammenda cui egli sia o possa essere condannato. Se l'imputato non ha domicilio fisso nel regno, lo si può rilasciare a condizione che designi un luogo determinato nel regno, dove si obblighi di rimanere durante il processo. 247. — Se con l'allontanarsi o in altro modo l'imputato trasgredisca l'obbligo per il quale fu prestata la sicurtà, la somma di sicurtà va perduta. Essa si devolve al fisco. Qualora l'imputato sia povero, prima si coprono le spese della causa e quindi si indennizza la parte lesa. Ove entro un mese dal suo allontanamento l'imputato ritorni volontariamente o venga arrestato con l'aiuto di chi abbia garantito per lui, la somma può essere restituita in tutto o in parte, detratte però sempre le spese fatte per ricercarlo e per le udienze giudiciali deserte. Se si debba confiscare una sicurtà prestata, si decide con ordinanza dopo che siasi data possibilmente opportunità agl'interessati di fare le , loro osservazioni. 248. — La sicurtà e ogni altra cautela ordinata in luogo della carcerazione decade, quando l'imputato sia ricondotto in carcere, e deve del resto essere tolta negli stessi casi che la carcerazione (1 244). Colui che è entrato mallevadore, resta egualmente liberato, quando vi sia stato tempo sufficiente e opportunità di eseguire una condanna proferita, e può in ogni tempo liberarsi col presentare l'imputato in carcere o denunciare la propria obbligazione in tempo tale, da bastare per la carcerazione dell' imputato. Il quale può parimenti estinguere l'obbligazione col costituirsi in carcere. § 249. -- Ove non sia disposto altrimenti (1), il tribunale cui spetterebbe secondo le norme del § 239 emanare l'ordinanza di carcerazione, de li bera sulla revoca della seguìta carcerazione o sull' applicazione o la revoca delle cautele (1) Vedi § 238. - 67 - che fanno le veci della carcerazione, o sulla perdita della sicurtà prestata. L'ordinanza che decreta la carcerazione o la liberazione di qualcuno, può in ogni tempo essere riformata. § 250. — Se un arrestato o carcerato evada, o se non si trovi qualcuno di cui è deliberato l'arresto, il tribunale o, esistendo un decreto giudiciale di arresto o un'ordinanza di carcerazione, il pubblico ministero, può perseguirlo per pubblico bando, quando egli sia in sospetto di un reato punibile con pena superiore al carcere. A tal fine una descrizione possibilmente esatta dell'imputato con indicazione del reato di cui egli sia in sospetto, è pubblicata in modo opportuno, unendovi l'invito a chiunque conosca la sua dimora di darne notizia e, occorrendo, di arrestarlo. Il bando è revocato appena che ne sia cessato il motivo. CAPITOLO VENTESIMO. Citazione dell'imputato dinanzi al tribunale e interrogatorio. 251. — L'imputato che è a piede libero, ha l'obbligo, dietro citazione legale, di presentarsi nel corso dell'istruzione giudiciale preliminare e al dibattimento. È parimenti obbligato di presentarsi a ogni singolo atto giudiciale, quando il tribunale stimi necessaria la sua presenza in giudizio secondo lo stato della causa. Se sia arrestato o carcerato, può essere condotto o chiedere di essere condotto a quel tribunale dinanzi al quale egli avrebbe avuto l'obbligo di comparire se fosse a piede libero. 252. — La citazione dell'imputato dinanzi al tribunale si fa mediante la notificazione dell'atto di citazione. L'atto di citazione deve contenere il nome dell' imputato o l'esatta designazione della sua persona, insieme con l'indicazione tanto dell'oggetto dell'istruzione e del fine della - 74 - curare gli schiarimenti necessari per decidere se si debba elevare l'accusa. Nel rimanente si applica al caso la corrispondente disposizione del § 264 alinea secondo e terzo. L'istruzione si deve dirigere soltanto agli atti e all'imputato indicati nella richiesta. Per ciò che riguarda altri atti o persone si applica il § 269. § 275. — Durante il corso dell'istruzione le parti possono richiedere che si proceda a quanto stimino opportuno a favorire il loro intento. Se il tribunale giudichi che si debba respingere una richiesta, lo fa mediante ordinanza. Nel rimanente deve condurre l'istruzione d'ufficio e prendere con la maggior sollecitudine possibile tutte quelle cautele che reputi atte a conseguire l'intento. § 276. — Il tribunale può dare incarichi alla polizia e richiedere ad altri tribunali di procedere ad atti giudiciali. 277. — Alle udienze giudiciali durante l' istruzione preliminare l'imputato va citato con gli avvertimenti di legge, eccetto che si debba fare la, notificazione di cui ai § 153 e 154, o che si produca un notevole ritardo. Se l'imputato sia arrestato o carcerato e venga presentato dinanzi al tribunale, oppure vi comparisca spontaneamente, l'istruzione può essere proseguita in qualsiasi circostanza. In quanto sia possibile, dev' essere dato per tempo avviso delle udienze al pubblico ministero e al difensore, e al difensore nominato l'opportunità di prendere cognizione dei documenti della causa prima dell'udienza giudiciale. Delle udienze giudiciali fissate in una udienza giudiciale precedente si deve dare avviso, in quanto sia possibile, a ciascun interessato che ad essa non sia stato presente. In nessun caso v'è bisogno di differire una udienza giudiciale perchè taluno degli interessati non abbia potuto comparire. § 278. — Salvo quanto è disposto nei §§ 119 e 259, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore hanno diritto di assistere all'udienza giudiciale, e in ogni caso, prima che questa sia chiusa, di presentare le osservazioni e le proposte che stimino di dover fare. Quando si abbia motivo di ritenere che un testimonio — 75 — non farebbe in tale . presenza una deposizione 'sincera, il tribunale può con ordinanza statuire che alcuna di dette persone debba ritirarsi durante l'esame del testimonio. Non appena essa sia reintrodotta, ha titolo a essere informata di quanto sia accaduto nel frattempo. In circostanze speciali il tribunale può con ordinanza escludere del tutto l'imputato e il suo difensore elettivo, se e in quanto stimi esservi motivo di temere che il fine del processo possa altrimenti essere frustrato o esposto a pericolo. Prima di prendere tale risoluzione, alla persona che si pensa di escludere dev' essere data occasione di fare le proprie osservazioni. 279. — La prima volta che si senta la parte lesa, si deve interrogarla se richieda che si elevi l'accusa per il reato (I). 280. -- Del verbale steso nell'udienza giudiciale va data al più presto possibile una copia al pubblico ministero, s' egli non abbia desistito. Il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, nonchè la parte lesa, hanno diritto di prendere cognizione del verbale e degli atti della causa. Nelle circostanze di che nell'ultimo alinea del § 278, il giudice può ricusare mediante ordinanza alle persone ivi menzionate tanto la copia quanto la visione del verbale e degli atti processuali, però in ogni caso non più tardi che l'istruzione preliminare sia terminata. § 2S 1. — L'istruzione preliminare si sospende, quando si desista dal processo, o il tribunale reputi che le condizioni di legge per la sua efficacia non sussistano. L' istruzione preliminare si chiude, quando il tribunale ne reputi conseguito il fine, o le parti sieno concordi nel chiederne la chiusura. Una istruzione preliminare chiusa può essere riaperta a richiesta di una delle parti (2). Della chiusura o sospensione di una istruzione prelimiliare è dato avviso al pubblico ministero e all' imputato. (1) Cfr. § 439. (2) Cfr. § 294 n. 1, e secondo alinea del § 434. — 76 — § 9 82. — Se una istruzione preliminare riguardi unitamente più imputati o più reati, e si giudichi che per un singolo imputato o reato sia conseguito il fine, si può chiuderla per quello. § 283. -- Se l'imputato faccia una confessione sincera dinanzi al tribunale in una causa di competenza del tribunale di scabini, e la giustezza di essa sia confermata dalle altre informazioni esistenti, la causa può col consenso del1' imputato essere immediatamente portata a giudizio e giudicata senza atto di accusa e senza intervento di scabini (1). Il che non deve però farsi, quando si ritenga che la causa debba giudicarsi in unione con altre cause (2), o il giudice stimi poterci essere motivo di abbandonare l'accusa ai termini del § 85. CAPITOLO VENTESIMOTERZO. Atto di accusa. § 284. — Appena una causa sia sufficientemente preparata, si deve statuire senza ritardo se debba elevarsi accusa. Compiuta che sia una istruzione giudiciale preliminare, se non siasi statuito entro cinque giorni da che il pubblico ministero ricevette avviso della sua chiusura, esso ha il dovere di riferire nel contesto del suo atto i motivi speciali che hanno cagionato il ritardo. § 285. — Se si giudichi che si debba elevare l'accusa, ma che l'imputato sia infermo di mente, o se sia da ritenersi che per ora non sia possibile di giudicarlo perché s'ignori la sua residenza o perchè egli si trovi in paese estero (3), la causa si tiene provvisoriamente sospesa. (1) Cfr. § 440 alinea 3. (2) Cfr. § 133. (3) Cfr. §§ 310 e 311, nonché § 374. -77 Nell'ultimo caso il pubblico ministero deve darne avviso all'imputato, invitandolo a presentarsi in giudizio per essere giudicato. La sospensione provvisoria della causa non impedisce che si proceda a raccogliere le prove ai sensi dei § 296 — 298, quando siavi pericolo che esse vadano perdute. 286. — L'atto d'accusa deve indicare a quale tribunale debba essere deferita la causa, e contenere il nome dell'accusato o una esatta designazione della sua persona. Deve pure presentare una breve, ma possibilmente esatta indicazione del tempo e luogo, dell'oggetto e simili circostanze dell'atto per il quale è elevata l'accusa, mettendo in rilievo gli estremi prescritti dalla legge, e citando la sanzione penale o le sanzioni penali che si reputino applicabili al caso. § 287. — Nelle cause in cui la pena sia soltanto l'ammenda o la confisca, prima di deliberare l'accusa il pubblico ministero deve spedire un'ingiunzione penale (1). Si deve fare lo stesso per quelle cause di giustizia in cui la pena sia di preferenza pecuniaria e non possa essere superiore al carcere, come pure per le cause di polizia in cui sia data la scelta fra la pena del carcere e la pecuniaria, quando il pubblico ministero stimi che per la natura del caso non debba conchiudersi che per quest'ultima (2). 288. -- Oltre all' uniformarsi a ciò che è prescritto nel secondo alinea del 286, la ingiuzione penale Eleve contenere : 1° l'indicazione dell'ammenda che si richiede o, trattandosi di confisca, di ciò che si vuole confiscare ; 2° l'intimazione all' imputato di dichiarare entro un certo termine designato nell'ingiunzione, il quale in generale non dev'essere nè più breve dei tre giorni, nè più lungo dei dieci da quello della notificazione, se sia disposto a prestarsi a quanto gli è richiesto. Nelle ingiunzioni penali che si fanno ln conformitá della legislazione speciale sulle (1) Forela'g. (2) Vedi le note ai §§ 19 e 20. — 78 — grandi pesche in acqua salsa, si può volere che l'individuo faccia una dichiarazione immediata. Quando ne sia fatta menzione, sottoscritta dall'imputato o da un testimonio chiamato per ciò, non fa bisogno di notificare l'ingiunzione penale spedita in presenza dell'imputato. La disposizione di che nel secondo alinea del § 155 si applica al presente caso (1). § 289. — Debbono osservarsi le disposizioni vigenti in quanto deferiscano a un'autoritá diversa da quella chiamata a deliberare sull'accusa, l'ingiungere l'ammenda per infrazioni di legge o il fissarne la quantità. 290. — L'acquiescenza, che può essere ricevuta anche dalla persona incaricata di notificare l'ingiunzione oppure dal Lensmand (2) , dev' essere stesa in iscritto e firmata dall'imputato o da un testimonio chiamato (3). Dev'essere inserita a verbale e ha lo stesso vigore di una sentenza. 291. — Il pubblico ministero, o colui che comparisce per lo stato , può al dibattimento , mediante annotazione nell'atto di accusa : 1° correggere gli errori risguardanti denominazioni, date, enunciazione di estremi legali dell'atto, e simili circostanze, e 2° col consenso del tribunale , estendere 1' accusa a ciò che fossevi ancora di punibile e non menzionato nell'atto di accusa, purché non possa condurre all'applicazione di una sanzione più grave e I' accusato vi acconsenta o abbia fatta una confessione piena e sincera. Se in seguito alle introdotte correzioni o estensione 1' accusa non si potesse definire con la controprova o la difesa a cui l'accusato sia stato invitato a prepararsi , egli può domandare una conveniente proroga (4). (1) Quest'ultimo alinea è introdotto per legge 4 aprile 1891 insieme a una lieve modificazione verso la fine del precedente. (2) V. nota 2 al § 41. (3) La legge 4 aprile 1891 ha lievemente modificato questo alinea. (4) Cfr. § 342. -- 79 — CAPITOLO VENTESIMOQUARTO. Preparazione del dibattimento dinanzi al tribunale di assise. 292. Appena deliberata 1' accusa, il pubblico ministero provvede a che in caso di necessità sia nominato un difensore all'imputato (1). L'atto di accusa dev' essere notificato senza indugio all'accusato, designandovi la persona incaricata di difenderlo. Un duplicato del medesimo insieme con gli atti della causa, ma di regola i documenti importanti soltanto in copia, è contemporaneamente consegnato al difensore , indicandovi le prove di cui s'intenda di valersi, il modo come si debbano acquisire, che cosa s'intenda comprovare con le medesime , e quando si creda doversi chiamare la causa. Se la causa sia di competenza di un distretto per il quale, ai termini del § 28 secondo punto (2), è destinata una speciale sede 'di tribunale , si deve pure indicare se si creda che la causa debba essere trattata ivi oppure alla sede generale del tribunale di distretto. I documenti trattenuti e le altre prove di vista sono possibilmente resi accessibili in modo opportuno e rassicurante. Al presidente è mandata una copia dell'atto di accusa: insieme con una succinta relazione della causa e delle prove di essa. § 293. — Il difensore deve senza indugio e in modo opportuno, ma possibilmente senza speciale dispendio per l'erario, essere ammesso a conferire con l'accusato. Entro un termine designato dal pubblico ministero, che il presidente dietro richiesta pub prorogare per motivi da lui giudicati serii, il difensore deve restituire gli atti, indicando quali (1) Cfr. capit. decirlo. (2) Il testo dice secondo alinea, andet Led; ma evidentemente deve intendersi il secondo punto o proposizione del § 28 quí citato. — 80 — testimoni per parte sua intenda citare o desideri sieno citati, di quali altre prove si proponga di valersi , in qual modo pensi di acquisirle, che cosa intenda comprovare con i suoi testimoni e le altre prove, e sino a qual punto vada d'accordo circa il tempo e il luogo proposti per procedere nella causa. Copia di tale avviso è mandata al presidente (1). Per i documenti e le altre prove di vista che non possano essere allegati , si applica la disposizione del terzo alinea del paragrafo precedente. Nel restituire gli atti il difensore può trattenersi i documenti speditigli in copia. Degli altri documenti e atti giudiciali prende egli stesso le copie necessarie. 294. — Se il difensore stimi : 1° che per dissipare il sospetto o giustificare l'esenzione da pena, debbano prima di procedere oltre nella causa essere prodotti, per via di istruzione giudiciale preliminare, schiarimenti specialmente indicati, ovvero 2° che il pubblico ministero debba curare di acquisire prove da lui indicate, ovvero 3° che le prove di cui esso intenda valersi, si debbano acquisire in modo diverso da quello designato, deve in pari tempo farne la proposta. S'egli ritenga che allo stato degli atti la causa non possa essere proseguita, o che il pubblico ministero non abbia posto mente a qualche circostanza rimasta fuori dei capi di prova e in virtù della quale l'accusato non può essere condannato , deve su di ciò richiamare 1' attenzione del pubblico ministero. § 295. — Ove il pubblico ministero stimi di dover respingere qualche istanza avanzata dal difensore, risguardante schiarimenti della causa o il tempo per la sua prosecuzione, deve sottoporre senza indugio la questione al tribunale che ha diretta l'istruzione preliminare o, se questa non siasi fatta, al presidente, informandone al tempo stesso il difensore (2). La decisione del giudice d' istruzione o del presidente non può impugnarsi nè con appello, nè con ricorso. (1) Quest'ultima proposizione dell'alinea fu aggiunta per legge 4 aprile 1891. (2) A questo alinea la legge 4 aprile 1891 ha recato una lieve modificazione di forma. — 81 § 296. — Se il pubblico ministero riconosca che una prova non possa affatto , o soltanto con molestia e dispendio sproporzionati prodursi al dibattimento , oppure che non sia scevro di pericolo il differirne fino allora la produzione (1), la fa raccogliere anticipatamente. Se reputi non necessaria la presentazione , ne dà avviso al tribunale ; nel quale caso gli atti del giudizio possono essere proseguiti senza tale presentazione, purché sia indicato con sufficiente chiarezza quali informazioni si ricercano. 297. — Quando vi sia pericolo che a causa del ritardo una prova vada perduta , oppure si tratti di prove di cui il pubblico ministero abbia in generale ricusato di curare l'acquisto, o di testimoni che non abbiano l'obbligo di comparire al dibattimento (2), tanto l'accusato quanto il suo difensore possono provvedere a fare anticipatamente la prova. La spesa stabilita per legge (3) dev'essere in tal caso o sborsata anticipatamente o depositata presso il pubblico ministero. Se questo o il tribunale riconosca fondata la produzione di tale prova, la spesa è risarcita dall'erario (4). § 298. — Ove una delle parti richieda che si faccia qualcuna delle prove di cui è cenno nei § 296 e 297, ne deve in pari tempo informare la parte avversa. Per fare la prova, in quanto non sia disposto altrimenti, si osservano del resto le norme del § 277. Della prova fatta si deve al più presto possibile spedire copia tanto al difensore quanto al pubblico ministero. § 299. — Se una delle parti risolva di valersi di prove diverse di quelle gi r a indicate , o di abbandonare qualcuna di esse, oppure di acquisire prove o valersene in un modo diverso da quello indicato, se ne deve informare la parte avversa e il presidente (5) secondo le prescrizioni dei § 292 e 29 3. § 300. — Copia della citazione dell'accusato è spedita al presidente e al difensore. Il pubblico ministero ha cura (1) Cfr. § 332, nonché §§ 264 e 274. (2) Vedi però il § 171 ad fin. e il § 174. (3) Cfr. § 303, cap. XXVII, e anche § 485 concernente i periti. (4) La legge 4 aprile 1891 ha lievemente modificato questo paragrafo. (5) L'informazione al presidente è aggiunta per legge 4 aprile 1891. Codice di procedura penate Norvegese s — 82 — di far comparire in tempo alla sede del tribunale l'in1putato e i testimoni che si trovino in carcere di custodia, e l'imputato contro cui sia emanata una ordinanza quale é menzionata al § 254. § 301. — el disporre le citazioni il pubblico ministero deve vegliare a che in ogni tempo vengano sottoposte al tribunale di assise per la trattazione tante cause quante si reputino bastevoli perchè il lavoro sia assicurato dalle interruzioni , anche se a tal fine risolvesse di differire qualche causa o di non trattarla più. § 302. — Se l'imputato abbia fatto dinanzi al tribunale una confessione sincera , della cui esattezza non si abbia ragione di dubitare , in generale si debbono citare come testimoni soltanto coloro che possano fare deposizioni risguardanti immediatamente la perpetrazione stessa del fatto, o risguardanti la maggiore o minore colpabilitá dell'accusato. Qualora si ritenga che più persone abbiano a fare una deposizione conforme e concorde sulla causa o sopra qualche punto della medesima, non se ne deve citare che quel numero che si giudichi necessario. § 303. — Se l'accusato o il suo difensore (1) citino testimoni al dibattimento, la spesa stabilita per legge (2) deve essere sborsata anticipatamente o depositata presso il pubblico ministero che ne stende certificato sulla citazione. Se il pubblico ministero o il tribunale riconosca fondata la citazione, le spese sono sopportate dall'erario. § 304. — Appena fissata la sessione del tribunale di assise, vengono convocati i giurati che debbono prestare servizio in essa. Dopo di che tanto il pubblico ministero quanto 1' accusato e il suo difensore possono elevare eccezioni contro la lista dei giurati perché non siasi compilata conformemente alla legge, oppure contro un singolo giurato perché legalmente esso non possa prestare servizio come tale. § 305. — Se le eccezioni di cui si parla nel paragrafo precedente non conducano a giudicare invalida nel suo com- (1) Così modificato per legge 4 aprile 1891. Nel testo originario la disposizione si riferiva soltanto al difensore non elettivo. (2) Cfr. §§ 301, 486 — 489, nonchè § 485 concernente i periti. — 83 — plesso la lista dei giurati , allora sí fa la convocazione di cui al § 64, dopo di che il presidente annunzia e poi rende pubblico per via di affissione l'ordine in cui le cause saranno trattate e fino a qual tempo ognuno debba trovarsi pronto, per modo che per ciascuna causa possa procedersi al più presto. Quando sia richiesto per riguardi di opportunitá, si può tuttavia derogare all'ordine stabilito. CAPITOLO VENTESIMOQUINTO. , Dibattimento dinanzi al tribunale di assise. § 306. — Il dibattimento è orale. Gli scritti non sono ammessi che nella misura determinata dalla legge (1). Per le dichiarazioni orali la parola è libera. § 307. — Il presidente dirige la discussione e ha cura di allontanare tutto ciò che possa protrarla inutilmente. Nessuno può prendere la parola senza il suo permesso, e ìn quanto non sia disposto il contrario (2) egli può chiudere la discussione per quelle questioni che reputi oramai svolte a sufficienza. Le eccezioni contro il suo modo di dirigere sono risolute dal tribunale. § 308. — Non comparendo il pubblico ministero o in principio o nel corso della discussione, si differisce la causa, eccetto che le circostanze rendano possibile di nominare invece qualcuno che possa immediatamente adempierne le funzioni. Lo stesso vale se non sia presente un difensore ; tuttavia si può, ancorchè non sia comparso undifensore, proferire sentenza assolutoria e proseguire o fare una discussione che si prevede abbia a condurvi indubbiamente. § 309. — L'accusato dev'essere presente fino a tanto che sia ammesso a prendere la parola. Tuttavia gli si può concedere di allontanarsi dopo esaurito il suo interrogatorio (1) Cfr. §§ 341 sgg. e 352, nonchè §§ 122, 181 al. 2, 256 al. 3, e cfr. §§ 124 sgg. (2) Cfr. § 331 al. 2, e 9 339. — 90 — Le deposizioni o spiegazioni emesse prima da testimoni o periti che non sieno presenti in giudizio, in generale non possono essere lette, salvo che le deposizioni o spiegazioni siano giurate , e il tribunale stimi che la citazione per l'esame orale cagionerebbe una molestia e un dispendio sproporzionati, e che la lettura sia scevra d'inconvenienti, oppure l'esame orale o il giuramento non possano effettuarsi. Non è lecito leggere le deposizioni o spiegazioni stragiudiciali, salvo che si creda indubitabile che siano per contribuire alla retta dilucidazione della causa. Neppure è lecito leggere le deposizioni giudiciali non giurate , tranne che il darne lettura si reputi scevro affatto d' inconvenienti secondo le circostanze. Ove si leggano deposizioni di testimoni o di periti, si deve espressamente notare se siano giurate o no. § 333. — Le prove scritte sono lette dal cancelliere o da un membro del tribunale. Il presidente può tuttavia concedere che chi fornisce le prove le legga da sè. Gli scritti compilati in lingua straniera sono letti nella traduzione, la cui esattezza è confermata da una persona a ciò autorizzata (I). 334. — I testimoni presentati dal pubblico ministero sono anzitutto esaminati da lui e quindi, terminato l'esame di ciascuno di essi, dai difensori. Rispetto ai testimoni presentati dall' accusato o dietro di lui richiesta, si procede in ordine inverso. A ciò si può derogare in seguito ad accordo. In ogni caso il presidente deve respingere quelle questioni che non concernano la causa, e deve fare da sè l'esame, quando egli stesso o il tribunale reputi non sodisfacente il modo con cui lo si fa. § 335. — Il presidente può di propria iniziativa o a domanda di uno degli altri membri del tribunale, sentire il testimonio su quei punti che non gli sieno stati sufficientemente contestati o rispetto ai quali la sua risposta non sia (1) Cfr. § 121 e 123. — 91 — stata abbastanza chiara o esauriente. Può pure ammettere l'interessato stesso a rivolgere direttamente questioni ai testimoni. § 336. — In generale spetta al tribunale il determinare il modo e la misura in cui soltanto si abbiano da fare le prove nel fine d'infirmare la credibilità di un testimonio. Ciò va ricusato, quando si giudichino privi d'importanza essenziale gli schiarimenti a cui si tende. § 337. — Ognorachè la difesa adduca prove della precedente buona condotta dell'accusato, il pubblico ministero può sempre addurre controprove. In nessuna circostanza però è lecito dare lettura di testimonianze intorno al buono o cattivo nome o alla buona o cattiva fama dell'accusato. Il tribunale decide, del resto, se e in quale misura possano essere addotte le prove della cattiva condotta dell'accusato. Sempre però queste prove debbono concernere atti determinati commessi dall'accusato medesimo. Non si può respingere la prova di precedenti condanne. § 338. — Dopo l'esame di ogni singolo testimonio e dopo la lettura di ciascuno scritto, è data occasione all'accusato di dire se abbia qualche osservazione da fare. § 339. — Terminata la produzione delle prove, ha prima la parola il pubblico ministero e quindi il difensore. Ciascuno ha diritto di parlare due volte. L'accusato ha diritto alla parola allato del difensore e, dopo che questo abbia parlato, gli si chiede se abbia ulteriori osservazioni da fare. § 340. — Se l'accusato non comprenda la lingua norvegese o sia sordo, gli si ha da far conoscere almeno le conclusioni contenute nelle arringhe finali. 341 (1). — Terminate le arringhe delle parti, il pubblico ministero deve proporre uno schema dei quesiti da sottoporsi ai giurati (2). Quindi il difensore ha primiera- (1) La legge 4 aprile 1891 ha corretto il testo del presente paragrafo, che originariamente prescriveva al pubblico ministero la lettura dei quesiti da lui proposti. Siccome ai medesimi possono recarsi sempre modificazioni o aggiunte, così se ne è trovata precoce la lettura, tanto piìi che se i quesiti sono numerosi, viene di necessità che si passino in iscritto al difensore, cui può essere pure concesso un breve tratto di tempo per istudiarli. (2) Cfr. § 16..5 e 443 al. 2. — 92 — mente la facoltà di esprimersi e di avanzare proposte di modificazioni o aggiunte ai medesimi, il presidente compone i quesiti e li presenta alle parti. Se una di queste fa obiezioni ai quesiti, decide il tribunale. Il quale deve, a domanda, concedere una breve sospensione del dibattimento per l'esame dei quesiti. § 342. — Oggetto dei quesiti è il fatto enunciato nell'atto di accusa. Ove il tribunale ne riconosca la ragione, si interroga anche sulla esistenza di circostanze che possano portare il fatto sotto una sanzione penale diversa da quella di che nell'atto di accusa. Se durante la discussione siasi sostenuta l'esistenza di una tale circostanza, ciò si deve sempre fare, quando siasi all'uopo avanzata domanda. Le conclusioni presentate non vincolano il tribunale per ciò che concerne la definizione del fatto ai termini della legge penale. Nel caso che il fatto venga definito secondo una sanzione penale diversa da quella dell'atto di accusa, alle parti va sempre data speciale opportunità di esprimersi in proposito, e all'accusato che lo chieda deve essere accordato un conveniente rinvio, se ciò si reputi desiderabile per la difesa (1). § 343. — Ogni quesito dev' essere posto in modo da potervisi rispondere per si o per no. Qualora a un quesito successivo si debba rispondere soltanto nel caso che siasi risposto in un dato senso a uno precedente, ciò dev'essere indicato nel quesito stesso. Per ogni quesito si indica parimenti quanti voti siano richiesti per una risposta sfavorevole all'accusato (2). Un quesito deve riguardare un solo accusato e possibilmente soltanto un fatto delittuoso e l'applicazione di una sanzione penale. Dei quesiti le cui risposte vicenda, si pone prima quello severa. § 344. — Salvo ciò che è ogni quesito deve cominciare (1) Cfr. § 291. (2) Vedi § 351. affermative si escludano a che conduca alla pena più preveduto ai § 345 e 346, con le parole : " L'accusato - 93 - è colpevole ? „ Nel quesito si comprendono tutti gli estremi giuridici del reato e una descrizione del fatto ed enunciazione dell'oggetto, del tempo e del luogo e simili, così esatta, come sia opportuna e fattibile secondo le circostanze. § 345. — Ove il tribunale di assise debba decidere se esistano circostanze specialmente rilevate nella legge, le quali porterebbero il fatto sotto una sanzione penale più severa o più mite, si può porre un quesito supplementare, al quale si deve rispondere solo nel caso che sfasi risposto affermativamente al quesito cui è connesso. Si può parimenti porre un quesito supplementare sulle circostanze speciali che escludono la colpabilità. Se durante il dibattimento si fosse sostenuta l'esistenza di una simile circostanza, non si può, quando ne venga avanzata domanda, ricusare di porre un quesito supplementare (1). § 346. — Purchè si domandi da una delle parti, si deve per ordine dato d'ufficio dal tribunale, proporre ai giurati il quesito sulla esistenza di circostanze specialmente attenuanti o specialmente aggravanti in generale (2). Il tribunale non è vincolato che da una risposta favorevole all'accusato. § 347. — Fissati i quesiti, il presidente li legge, e poi se ne consegnano le copie necessarie ai giurati. In seguito di che il presidente riassume brevemente la causa e le prove attinenti, e spiega, in quanto sia necessario, i quesiti e le tesi di diritto che debbono mettersi a fondamento delle loro risposte. Le parti possono chiedere che punti specialmente notati di quanto egli ha svolto sulle tesi di diritto, sieno (1) Fra i due metodi, inglese e francese, il legislatore di Norvegia segue una via media, ottenendo una notevole semplificazione nei quesiti, senza peraltro ingenerare confusione. Si può porre un solo quesito su di un solo reato, anche se questo reato sia complesso o comprenda un altro reato oltre una circostanza aggravante. Ma si deve, secondo il § 345, porre un quesito aggiuntivo separato sulla circostanza aggravante, se l'esito del dibattimento, e segnatamente delle prove, sia diverso per il reato semplice e la circostanza aggravante. Cfr. ultimo alinea del § 343. Vedi HAGERUP nel suo Corso di procedura civile (norveg.) a pag. 605, la cui dottrina è generalmente seguita nella pratica di quel paese. Sul grave argomento si consulti GLASER Das T T erhültniss des Urtheils zur Stra flclage, in Gerichtssaal vol. XXXVI, pag. 81 sgg. Cfr. nota 1 al § 322. (2) Cfr. §§ 1, 4 e 8 del capitolo sesto del codice penale. — 94 — consegnati a verbale prima che i giurati si ritirino per deliberare (1). Questi possono, appoggiandosi a quanto ha esposto il presidente , sollevare questione di modificazioni ai quesiti. 348. — Dietro di che i giurati si ritirano nella sala delle deliberazioni , portando seco i quesiti , le prove scritte, la cui giusta lezione sia controversa, le figure e i disegni esibiti, come pure, se il tribunale lo giudichi opportuno, gli istrumenti o altri oggetti interessanti il reato commesso. § 349. — Per giudicare cosa si abbia da considerare per provato, si tiene conto soltanto delle prove addotte durante il dibattimento. La decisione è presa secondo il libero convincimento e in base a un esame coscienzioso delle prove addotte. § 350. — Se i giurati credano di aver bisogno di ulteriori spiegazioni sulle tesi di diritto da porsi a base, o a loro sorga dubbio sulla procedura da osservarsi, o sul senso dei quesiti proposti, oppure siano d'avviso che i quesiti debbano essere modificati o aumentati, ritornano nella sala del tribunale, dove il presidente, udita dal capo dei giurati la loro richiesta, risponde o ha cura di disporre quanto sia necessario. Dovendosi decidere se abbiano da porsi più o diversi quesiti, alle parti va data l'opportunità di dichiararsi. 351. — Terminata la deliberazione, i giurati votano su ogni singolo quesito nell' ordine in cui è posto. Il capo chiede il suo voto a ciascun giurato nell'ordine designato dalla sorte e dà per ultimo il proprio voto. Per ogni risposta affermativa, nel caso di che al § 346, si richiede più della metà dei voti ; ogni risposta sfavorevole all'accusato deve invece essere data con sette voti almeno. Coloro che nel rispondere al quesito principale (2) o ad uno supplementare intorno a un motivo escludente la pena (3), abbiano votato a favore dell'accusato, si ritiene (1) L' inciso : prima che i giurati si ritirino per deliberare „ è aggiunto per legge 4 aprile 1891. (2) Vedi § 344. (3) Vedi § 345, al. 2. - 95 - che abbiano votato così anche sopra gli altri quesiti supplementari, sui quali perciò nella votazione non si chiede a questi giurati alcuna risposta. § 352. — Il capo dei giurati registra per ciascuno dei quesiti - la risposta quale viene a risultare dal computo complessivo dei voti, e sottoscrive le risposte insieme con i due giurati prima estratti a sorte. Nel caso di" cui al § 346, a ogni risposta affermativa si deve notare che fu data con più della metà dei voti, e che del resto ogni risposta sfavorevole all'accusato fu data con più di sei voti. Sul. numero dei voti non si debbono dare ulteriori indicazioni. § 353. — Terminata la votazione, i giurati rientrano nella sala del tribunale e prendono i loro posti ; quindi il presidente li invita a far conoscere la decisione a cui sono addivenuti. Allora il capo dei giurati si alza e così si esprime : " Sul loro onore e la loro coscienza e in conformitl " del loro giuramento, i giurati hanno risposto ai proposti quesiti nel modo che segue „ , dietro di che legge i quesiti proposti e immediatamente dopo ciascuno di essi la, risposta appostavi. § 354. — Se il tribunale giudichi che il verdetto del giurì non sia composto in modo legale, o che sia oscuro, incompleto o contradittorio, oppure sorga il dubbio che la risposta non esprima pienamente il vero pensiero del giurì, e al difetto non si possa sovvenire sull' atto o il dubbio non possa dissiparsi mediante una dichiarazione del capo dei giurati , il tribunale può , fino a che la sentenza 11o11 sia ancora emanata , ordinare al giurì di ritirarsi nuovamente per deliberare e votare. § 355. — Se il vizio concerne soltanto la forma , il giuri non può modificarne nlenomanlellte il tenore. In caso contrario, non è vincolato per verun riguardo dalla propria precedente decisione. 356. — Fino a che non sia emanata la sentenza , il tribunale dopo aver dato alle parti occasione di dichiararsi, può, ove lo stimi opportuno, ordinare che si modifichino i quesiti o se ne pongano dei nuovi. — 96 — § 357. — Se il verdetto del giurì concluda che l'accusato non sia colpevole, il tribunale emana subito sentenza di assoluzione. Lo stesso avviene anche nel caso che il giurì abbia bensì risposto affermativamente al quesito principale, ma abbia simultaneamente dato una risposta favorevole all' accusato su d'un quesito supplementare intorno a una circostanza escludente la pena (1). Ove il tribunale giudichi che una retta intelligenza delle questioni di diritto in confronto alla risposta del giurì debba condurre all' assoluzione , può parimenti emanare subito sentenza di assoluzione (2). 355. — Se il tribunale si convinca che non esistano prove sufficienti della colpabilità dell'accusato in conformità del verdetto del giurì , può decretare che la causa venga trattata di nuovo in una sessione ulteriore dinanzi ad altri giudici e altri giurati. Tale deliberazione è presa d'ufficio, senza che le parti siano ammesse a dichiararsi. 359. Se nella nuova discussione il tribunale si convinca all' unanm à che la prova sia insufficiente per la condanna dell'accusato, proferisce sentenza di assoluzione. Se all' unanimità si convinca che 1' accusato sia colpevole di un reato minore di quello significato nel verdetto del giurì, proferisce sentenza conforme, però nel caso di che al 1360 solo allora che il giurì risponda affermativamente al quesito proposto. Nel nuovo giudizio non si pub proporre al giurì alcun quesito che tenda a una pena più severa di quella a cui l'accusato sarebbe stato condannato, se fosse stato ritenuto valido il primo verdetto del giurì, tranne che esistano le condizioni per la riapertura del processo (3). § 360. — Se il tribunale giudichi che una retta intelligenza delle questioni di diritto o, nel caso di cui al 359, si convinca all'unanimità che una giusta estimazione delle prove, debba avere per effetto la condanna dell'accusato per un reato minore di quello per il quale  giurì (1) Vedi § 345 al. 2. (2) Cfr. §§ 324 e 362, (3) Vedi § 415. ^,. - 97 - lo ha ritenuto colpevole, e che tuttavia il fatto costitutivo di questo reato inchiuda circostanze sulla esistenza delle quali il verdetto del giurì non si è deciso , si deve porre il quesito necessario per tale decisione. § 361. — Il verdetto del giuri va letto all' accusato prima che sia proseguita la discussione in base al medesimo. § 362. — Ove il giurì abbia dichiarato colpevole l'accusato e il tribunale non emani sentenza di assoluzione ai termini dei § 357 — 359, o non rinvii la causa a nuovo dibattimento, hanno la parola prima il pubblico ministero, quindi il difensore e 1' accusato per esprimere il proprio avviso sull' applicazione della legge penale e sulla misura della pena e addurre le prove che in proposito fossero necessarie. Le arringhe e la produzione delle prove non debbono tendere a impugnare quanto fu deciso col verdetto dei giurati. 363. — La sentenza si proferisce in fine della seduta o in una udienza specialmente designata, non più tardi di una settimana. Ove sia preso a base della sentenza il verdetto del giurì, i motivi della sentenza, per ciò che concerne la questione di colpabilit i, debbono consistere solamente in un richiamo al verdetto del giurì, altrimenti, in caso di conclanna dell'accusato , enunciare esattamente quali circostanze siano ritenute provate e prese a base della sentenza, e in caso di assoluzione dell'accusato, quali estremi penali siano ritenuti mancanti o non provati , o quali circostanze escludenti la pena siano ammesse per esistenti. Si allegano parimenti le considerazioni che servirono di norma per la commisurazione della pena. 364. — Se l'accusato sia presente e ammesso ad appellare, gli è significato entro qual termine e in quale modo abbia da presentare la sua dichiarazione di appello (1). § 365. — Se l'accusato non sia presente , la sentenza (1) Vedi §§ 382-385, e cfr. 402. originariamente sí doveva anzitutto chiedere all'accusato presente se si sarebbe acquietato alla sentenza. Questo inciso stato tolto dalla legge 4 aprile 1891. Solo all'accusato assente si deve rivolgere tale domanda (§ 365). Codice di procedura penale Norregese 7 — 98 — che lo condanna gli dev'essere notificata senza indugio, annunciandogli entro quale tempo e in quale modo abbia. da farsi la dichiarazione di appello. All'atto della notificazione l'accusato deve possibilmente essere eccitato a dichiarare se si acquieti alla sentenza. Per la notificazione , da farsi a cura del pubblico ministero , basta un estratto del dispositivo e dei motivi della sentenza. CAPITOLO VENTESIMOSESTO. Dibattimento dinanzi al tribunale di scabini e preparazione del medesimo. § 366. — Per il dibattimento dinanzi al tribunale di scabini e per la preparazione di esso si applicano le norme corrispondenti date nei capitoli 24 e 25, in quanto ve ne sia motivo e nulla sia disposto in contrario. § 367. — Se l'accusato abbia un difensore , non si fa più la consegna menzionata nell'ultimo alinea del § 292 dal canto suo al più presto possibile e , se l' accusato sia carcerato, al più tardi entro quattro giorni dopo ricevuti gli atti (1) , il difensore li spedisce al presidente del tribunale, accompagnati dalla partecipazione e rispettivamente proposta di cui si parla nei §1 293 e 291. Copia della partecipazione o proposta si spedisce contemporaneamente a,.l pubblico ministero. Se l'accusato sia senza difensore , il pubblico ministero spedisce gli atti con le notificazioni menzionate nel § 292 al presidente , il quale indaga se debbano essere forniti altri schiarimenti o maggiori di quelli che si cerca di acquistare , e a tal fine pub invitare l'accusato a presentarsi innanzi a sè. Insieme alla notificazione dell' atto di accusa si deve partecipare all'accusato un sunto delle prove che il pubblico ministero si proponga di produrre. (1) Cfr. §§ 158 e 159. - 99 - Se l'accusato chieda, secondo il § 22 , che la causa sia discussa dinanzi al tribunale di assise , deve farlo al più tardi entro tre giorni dalla notificazione dell'atto di accusa (1). Il presidente restituisce gli atti al pubblico ministero, informandolo di ciò che egli ordina sia eseguito per la dilucidazione della causa, senza o secondo l'istanza a tal fine avanzata. Di ciò si dà avviso anche al difensore. § 368. — Tl presidente del tribunale fissa il tempo e il luogo per la discussione della causa. L'atto della fissazione è mandato al pubblico ministero o a chi sia da esso designato, e copia del medesimo è notificata al difensore e, in caso di bisogno, anche al pubblico ministero. § 369. — In tempo debito, prima della sessione il presidente del tribunale sceglie, nei modi determinati ai § 54, 57 e 58, due scabini perché prestino servizio nelle cause iscritte nella sessione. Si può simultaneamente estrarre un supplente, il quale, occorrendo, è citato a comparire per far parte del tribunale (2). L'estrazione a sorte avviene fra gli scabini per l'intiero distretto ; ove peraltro circostanze locali rendano ciò non conveniente, il re può disporre che essa accada fra gli scabini dei comuni più prossimi alla sede del tribunale. Dalla estrazione sono eccettuati gli scabini che già prestarono servizio in qualche sessione tenuta dopo l'ultima elezione, sempreche il numero che rimane sia almeno di cinque. Il supplente è estratto fra gli scabini che dimorano più vicino alla sede del tribunale (3). § 370. — Nelle cause che concernono contravvenzioni alle leggi sulle costruzioni, sulla igiene o sugl'incendi e che trattano di edifizi , nonché in quelle che cadono sotto il diritto marittimo, l'estrazione a sorte accade rispettivamente fra le persone iscritte nell'albo dei periti in costruzioni o navigazione, là dove tale albo esista (4). (1) Cfr. §§ 158 e 159. (2) 11 punto finale dell'alinea fu così lievemente modificato dalia legge 4 aprile 1891. (3) Quest'ultimo alinea è aggiunto dalla legge 4 aprile 1891. (4) Vedi § 47.