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Grao en Linguas e Literaturas Modernas Mención en Lingua e Literatura italianas Traballo de Fin de Grao La Linguistica forense: una introduzione e una proposta di applicazione nel contesto italiano Autora: Simona Artioli Titora: Ana Isabel Codesido García Curso académico: 2018/2019
Grao en Linguas e Literaturas Modernas Mención en Lingua e Literatura italianas Traballo de Fin de Grao La Linguistica forense: una introduzione e una proposta di applicazione nel contesto italiano Curso académico: 2018/2019 Autora: Simona Artioli Titora: Ana Isabel Codesido García
Indice 0. Riassunto ……………………………………………………………………………………... 1-2 1. Introduzione …………………………………………………………………………………...... 3 2. La Linguistica forense: una panoramica ………………………………………………………... 4 2.1. Origini e definizioni …………………………………………………………………....... 4-6 2.2. Dimensioni e compiti ....................................................................................................... 7-14 2.3. La situazione della LF in Italia ...................................................................................... 14-16 3. Il caso della Fonetica forense: strumenti e problematiche ......................................................... 17 3.1. L’identificazione del parlatore ....................................................................................... 17-22 3.2. Il problema delle perizie ................................................................................................ 22-26 4. Una proposta per l’affermazione della disciplina ....................................................................... 27 4.1. La Linguistica forense nell’insegnamento universitario ................................................ 27-30 4.2. L’istituzione dell’Albo dei Linguisti e Fonetisti forensi ................................................ 31-33 4.3. I mezzi di divulgazione della disciplina ......................................................................... 33-35 5. Conclusione ........................................................................................................................... 36-38 6. Bibliografia ........................................................................................................................... 39-42
1 0. Riassunto
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3 1. Introduzione Il presente lavoro è rivolto a fornire una panoramica generale sulla Linguistica Forense 1 , un ramo della Linguistica applicata nato recentemente che sta trovando applicazioni notevoli, soprattutto in ambito giuridico. Lo scopo principale è risaltare le funzioni e l’interesse della disciplina, dimostrando inoltre la sua importanza e praticità nel contesto italiano, nel quale, al presente, è altamente sottovalutata, se non praticamente sconosciuta. Si introdurrà il tema partendo dalle sue origini e da alcune definizioni che sono state formulate. Essendo complesso scegliere una designazione univoca per una disciplina che in sé ingloba molte facce della Linguistica (e non solo), si cercherà di fare chiarezza sulle attività che rientrano nella LF, risaltandone alcune. Successivamente si determinerà la situazione della Linguistica forense nella penisola, segnalando i benefici che apporterebbe se avesse maggior rilevanza. Per fare ciò, è necessario indicare le basi di sostegno che le hanno permesso di acquistare spessore nel panorama delle scienze forensi: la scientificità dei metodi e l’uso delle nuove tecnologie che assistono gli esperti nelle perizie. In seguito, si analizzeranno le applicazioni in uno dei campi che sta riscuotendo maggior interesse nell’ambito della Linguistica applicata: la Fonetica forense, disciplina che si occupa dello studio minuzioso di materiale acustico in determinati casi investigativi. In un paese nel quale le intercettazioni hanno avuto (e continuano ad avere) un ruolo fondamentale nei processi che coinvolgono membri di organizzazioni criminali, nella lotta contro la corruzione e nell’ambito della prevenzione del terrorismo, può sembrare sorprendente che non si usufruisca delle competenze del linguista forense. Per questo motivo, la parte finale verrà dedicata alla formulazione di una proposta per l’affermazione della disciplina e si toccheranno vari punti sui quali è essenziale agire. In primo luogo, la creazione di un percorso educativo ad hoc per raggiungere un adeguato livello di preparazione. In secondo luogo, l’istituzione di un Albo dei periti specializzati, che garantisca le capacità dell’esperto. Infine, la diffusione delle conoscenze, fondamentale per consolidarle. Nella conclusione, insieme a un riepilogo, si avvalorerà la ragione che ha stimolato la realizzazione dell’elaborato: è necessario che la Linguistica forense venga valorizzata e applicata sistematicamente nel contesto italiano, per l’utilità pratica e i vantaggi che porterebbe in molti casi giudiziari. 1 Data la necessità di ripetere frequentemente il nome della disciplina, per rendere più snello lo scritto, ci si riferirà ad essa anche con la sigla LF.
4 2. La Linguistica forense: una panoramica La Linguistica forense è una disciplina particolare e, di conseguenza, sconosciuta a molti. Occorre, pertanto, illustrare il suo esordio e manifestare le cause che l’hanno condotta a procurarsi un ruolo di rilevanza fra le scienze e le tecniche forensi. Nelle prossime sezioni si presenterà come la peculiarità dell’ambito, già dalle prime opportunità di applicazione pratica, ha catalizzato l’interesse di diversi linguisti. Alcuni di essi si sono presto occupati di determinarne la natura e chiarirne i compiti, oltre a riunirsi in gruppi e organizzazioni destinati a prestare le competenze dei propri membri al servizio delle Forze dell’Ordine e della Magistratura. Trovando un suolo fertile sul quale operare, date le molteplici richieste di consulenza, la Linguistica forense è progredita rapidamente. Da una parte, ciò le ha permesso di collocarsi come categoria indipendente fra le fila della Linguistica applicata. Dall’altra, il suo raggio d’azione è incrementato considerevolmente, arricchendosi di settori nei quali le conoscenze linguistiche si sono rivelate utili ai fini della giustizia. Nonostante la sua breve storia, la disciplina si è imposta nel panorama delle investigazioni e dei processi giuridici, soprattutto nei paesi anglosassoni, quali Stati Uniti e Gran Bretagna, e più recentemente in Spagna. Tuttavia in Italia sta trovando non poche difficoltà ad affermarsi. Per questa ragione si delineerà la situazione della disciplina nella penisola, sottolineando gli ostacoli che impediscono alla disciplina di inserirsi sistematicamente nel sistema giudiziario e di raggiungere il valore conquistato internazionalmente. 2.1. Origini e definizioni Il primo accenno all’applicazione della Linguistica in ambito forense fu realizzato da Philbrick nel manuale Language and the Law: The semantic of Forensic English del 1949. Tuttavia, precisamente, il termine forensic linguistics fu coniato nel 1968 dal linguista svedese Svartvik, con la pubblicazione del libro The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics. L’opera tratta dell’ingiusta condanna a morte ai danni di Timothy Evans, avvenuta nel Regno Unito nel 1950, perché accusato dell’omicidio della moglie, Beryl Susanna Thorley, e della figlia Geraldine.
5 Evans, dipendente dall’alcol e praticamente analfabeta, cedette alla pressione degli investigatori e confessò i crimini. Svartvik ha dimostrato che l’analisi in tribunale della trascrizione degli interrogatori di Evans fu eseguita scorrettamente. Come spiega Olsson (2012: 2) “Jan Svartvik examined the statements and concluded that they contained not one but several styles of language, most of which were written in what is known as ʻpoliceman’s registerʼ”. Ciò avrebbe dovuto spronare il giudice ad un approfondimento delle affermazioni dell’accusato. Tuttavia, la debole condizione psicologica di quest’ultimo, unita alla mancanza di conoscenze specifiche sulla Linguistica, provocarono la condanna di un innocente. Tre anni dopo la sua esecuzione venne infatti arrestato e dichiarato colpevole il suo vicino di casa, John Christie (testimone, inoltre, contro Evans), per l’omicidio di sei donne, inclusa Beryl Susanna Thorley. L’opera di Svartvik non solo ha determinato l’assoluzione postuma di Evans, ma ha reso nota l’importanza delle prove linguistiche nei casi giudiziari. In quegli stessi anni, sempre nel Regno Unito, un secondo episodio destò un grande clamore: la decisione di infliggere la pena massima a Derek Bentley, ventenne accusato dell’uccisione di un’agente di polizia a seguito di una rapina. Bentley, affetto da un disturbo psichico, venne convinto dall’amico minorenne Christopher Craig a commettere il reato e quest’ultimo portò con sé la pistola che avrebbe sparato il colpo. Mastronardi e Trojani (2014: 20), citando Olsson (2009: 1-5), indicano che nel processo: il Lord Chief Justice Goddard, sulla base di una interpretazione della frase “Let him have it” gridata da Bentley a Craig, ritiene che Bentley lo abbia indotto a sparare. […] La condanna di Bentley viene eseguita nonostante l’accesa opposizione popolare ed una petizione sottoscritta da ben duecento parlamentari. Il caso viene infine riaperto nel 1968, dopo che Malcolm Coulthard dimostra che le dichiarazioni a verbale non erano compatibili con il linguaggio di Bentley, ma erano state ampiamente editate, […] e che la frase “Let him have it” non ha il significato che ha voluto attribuirgli il giudice e non è quindi una esortazione a utilizzare ma a consegnare l’arma all’agente. Dopo una battaglia lunga 45 anni condotta dalla famiglia del condannato, congiuntamente agli studi dei linguisti, nel 1993 gli venne concessa l’assoluzione, come nel caso di Evans, e nel 1998 venne eliminata dai registri statali l’accusa di omicidio. Un terzo caso imprescindibile da menzionare è quello di Unabomber, nome attribuito dalla stampa all’autore di una serie di attentati commessi negli Stati Uniti fra il 1978 e il 1995. Le indagini svolte dall’Ufficio Federale di Investigazione (FBI) erano infruttuose, ma la richiesta dello stesso terrorista di pubblicare un manifesto sui principali quotidiani nazionali aprì nuove possibilità. In seguito alla sua diffusione, l’FBI venne contattato da David Kaczynski, il quale dichiarò di aver riconosciuto proprio nel Manifesto di Unabomber il linguaggio di suo fratello, il professore universitario Theodore
6 John Kaczynski. Secondo Coulthard e Johnson (2007: 162) “he cited in particular the use of the frase ʻcool-headed logicianʼ as being his brother’s terminology, or in our terms an idiolectal preference, which he had noticed and remembered”. La congettura trovò ulteriori conferme al momento della perquisizione dell’abitazione dell’imputato. Coulthard e Johnson (2007: 162) segnalano: They seized a series of documents, including a 300-word newspaper article on the same topic as the manifesto, which had been written a decade earlier, and analysed its language. The FBI claimed that there were major linguistic similarities between the 35,000 and the 300 word document – a series of lexical and grammatical words and fixed phrases – which, they argued, was evidence of common authorship. Nel 1998 Theodore Kaczynski si dichiarò colpevole dei crimini e fu condannato all’ergastolo. Attualmente sta scontando la pena in una prigione del Colorado. Con l’affermazione dell’analisi linguistica delle prove investigative si è rivelato necessario stabilire i termini della Linguistica forense e strutturarne la metodologia. Ad oggi non esiste una definizione unitaria e monolitica della disciplina, come è normale che sia. Ogni esperto offre la propria interpretazione, mostrando le diverse sfumature su ciò che essa è e quali sono le sue funzioni. Per esemplificare tale situazione, si proporrà di seguito una breve (ma indicativa) selezione di rappresentazioni della LF. Nel The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Crystal (2003: 462) la definisce “the use of linguistic techniques to investigate crimes in which language data constitute part of the evidence”, prendendo quindi in considerazione l’area di applicazione all’ambito investigativocriminalistico. Invece, sul sito web ufficiale dell’Associazione Internazionale di Linguistica Forense (IAFL, n.d.), si afferma che “in its broadest sense, “forensic linguistics” covers all areas where law and language intersect”, per poi precisare quattro “macro-campi” in cui questa interconnessione avviene, caratteristica che verrà trattata accuratamente nella sezione successiva del presente elaborato. Una terza demarcazione è inclusa nel Manuale di Linguistica Forense, curato da Romito, attualmente uno dei massimi esperti italiani della disciplina. L’autore (2013: 173) dichiara: La linguistica forense è una disciplina recente che attiene alla Linguistica Generale, in particolare alla Linguistica Applicata, e alle scienze forensi in genere. Oggi è una disciplina con una propria autonomia sia metodologica che procedurale e si occupa di ogni testo scritto, registrato e anche solo prodotto oralmente, che sia in qualche modo coinvolto in un procedimento legale, penale o in un contesto criminale […]. Romito sottolinea come la Linguistica forense sia una disciplina “matura” nonostante la sua breve storia. Inoltre, mette in risalto quali sono gli elementi con cui lavora e i contesti giuridici in cui si applica, riassumendone efficacemente i principali connotati.
13 Agli inizi di un’investigazione spesso non ci sono ancora sospettati, quindi è interessante valutare quali sono le caratteristiche che l’esperto può dedurre da una registrazione al fine di creare il profilo del soggetto presente nella prova. Jessen (2010: 381-385) le suddivide in tre categorie: grammaticali, sociali e biologiche. I confini fra queste non sono rigidi e alcuni elementi si trovano “in una via di mezzo”. Ad esempio, alla prima corrispondono la lingua nativa (L1), l’accento straniero o la conoscenza di una seconda lingua (L2) e l’etnoletto. All’aspetto sociale, ma anche linguistico, sono associati il socioletto e il regioletto. Invece, fra il sociale e il biologico si inseriscono il sesso o il genere e l’età. Prettamente fisiologici sono le patologie del linguaggio e persino la dimensione del corpo che produce la vocalizzazione. L’autore analizza approfonditamente i limiti e le possibilità per ognuno dei riscontri. Di fatto, la profilazione dedotta da produzioni vocali è teorica e non pretende di individuare un soggetto specifico (missione assai ardua anche con tecnologie avanzate), ma categorizzare un gruppo umano che abbia determinate peculiarità linguistiche, con l’obiettivo di fornire un’ipotesi di percorso per le indagini. Al fine di compiere adeguatamente l’esame, è assolutamente necessaria una banca dati che possa essere utilizzata per raffrontare la prova ad un esteso campione di popolazione, in modo da distinguerne le caratteristiche genuine ed escludere statisticamente altre possibilità. Non si tratta, insomma, di una prova definitiva ma, come sottolineano Grimaldi et al (2014: 6), “può aiutare la polizia a restringere il campo dei possibili sospettati o di trovare il sospettato in base anche ad alcune caratteristiche dialettali”. In ogni caso, per essere considerata attendibile, l’identificazione del parlante deve essere eseguita con un approccio scientifico che deve prevedere la considerazione di due fattori, secondo Grimaldi et al. (2014: 4): 1) la similarità, cioè stabilire quanto siano simili o differenti i campioni di parlato dell’anonimo e del sospettato rispetto ai parametri di interesse; e 2) la tipicità, cioè stabilire quanto siano tipiche o rare le caratteristiche fonetiche tra i due campioni di parlato rispetto a una popolazione di riferimento. A parità di condizioni, l’evidenza circa l’identità dei due parlanti è più forte tanto più la tipicità è bassa rispetto al caso contrario. Tali calcoli è difficile che vengano realizzati dal solo fonetista forense. L’innovazione tecnologica ha permesso la creazione di diversi programmi informatici volti a facilitare il compito. Tuttavia, anche se la percentuale di affidabilità di questi strumenti supera il 90%, i risultati migliori si raggiungono combinando la tecnologia e le competenze dell’esperto (Olsson, 2004: 173-186), in particolare per essere certi dell’accuratezza delle analisi compiute (le macchine non sono esenti dal commettere errori). La questione delle perizie foniche è affrontata da molti esperti in Italia per la forte presenza di richieste di consulenza nei processi. Per questa ragione, il presente elaborato si concentrerà su questo
14 ambito, sottolineando la sua importanza e gli elementi che lo compongono. Ciononostante, esistono gravi problematiche nel sistema italiano che ostacolano l’adeguata esecuzione della mansione, risultando spesso in prove linguistiche che vengono presentate in tribunale senza seguire alcun criterio di scientificità. 2.3. La situazione della LF in Italia In Italia l’interesse per le prove linguistiche presenta una lunga tradizione. Uno dei primi celebri casi in cui vennero coinvolti specialisti della lingua fu il Sequestro Moro, avvenuto nel 1978 per mano del gruppo terroristico delle Brigate Rosse. Lo scrittore Leonardo Sciascia e il linguista Tullio de Mauro cercarono di estrarre dai comunicati dei terroristi e dalle lettere dello stesso Moro dettagli che potessero agevolare il ritrovamento del ministro o, in un certo qual modo, prevedere ciò che avrebbero fatto i suoi aguzzini. Infatti, sottolinea Marchetti (2017: 54), “non emergono dei tentativi di collegare i tratti linguistici dei comunicati con i loro autori, e non viene quindi fatta un’analisi sociolinguistica degli stessi comunicati”. Di conseguenza, non si tratta di una autentica identificazione dell’autore, attività che doveva ancora svilupparsi in quegli anni, però costituisce l’origine dell’analisi propriamente linguistica degli elementi probatori nella penisola. Inoltre, non solo i testi scritti, ma anche le intercettazioni furono utilizzate dagli investigatori. Infatti, Romito (1996: 3) afferma che il Caso Moro si inserisce nei “primi pochi tentativi di collaborazione tra vari ambiti di conoscenza scientifica (linguisti, ingegneri e fisici acustici)” per l’esame di queste prove. L’autore (1996: 3-4), distinguendo due fasi “nella storia dell’applicazione di metodiche linguistico-acustiche a scopi giudiziari”, sottolinea che la prima, inquadrata fra il 1975 e il 1980, presentò metodologie discutibili, anche se interessanti per il periodo considerato; la seconda, che va dal 1980 fino ad oggi, mostra invece una “crescita esponenziale dei casi in cui il telefono diventa vero protagonista di crimini di vario genere” e che ciò ha portato “il dilagare della pura richiesta di perizie, con la conseguente creazione di pseudo-professionalità per venire incontro alla crescente richiesta”. Tale situazione è peggiorata da un sistema educativo, sociale e giuridico che non dà valore al sapere della Linguistica forense. In parole di Romito (2013: 178): La situazione italiana riguardo i compiti e l’identificazione delle discipline di riferimento è ancora oggi molto controversa. La Linguistica o la Fonetica Forense non esiste nell’ordinamento universitario e non è presente in alcun corso di laurea o corso istituzionale. Non è possibile, quindi, stabilire se essa attiene alla Criminalistica, alle Scienze Investigative o alla Linguistica Applicata e quindi alle Scienze Umane come negli altri paesi. Inoltre
15 l’attività scientifica in ambito accademico su tematiche legate alla Linguistica Forense non riscontra un grande interesse. La mancanza della determinazione della disciplina porta anche a una confusione terminologica che risulta complessa per chi desidera avvicinarsi all’ambito. Precedentemente si è menzionato il caso della Linguistica Giudiziaria, disciplina ampliamente trattata in A onor del vero, Fondamenti di Linguistica Giudiziaria realizzato da Bellucci, docente di Sociolinguistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze. Nel manuale l’autrice si occupa degli aspetti linguistici e della loro importanza nei componenti di un caso giuridico (dibattimento, trascrizioni, intercettazioni, ecc.). In poche parole, discute della parte della Linguistica forense legata al linguaggio giudiziario. Alcuni potrebbero considerare irrilevante la differenza terminologica, sostenendo che semplicemente si denomina lo stesso campo con due accezioni. Eppure, se si osserva l’organizzazione e la determinazione della disciplina in altri paesi, la diversificazione non si verifica e le indicazioni sulle attività della LF sono più concrete e chiare. È necessario riconoscere, in ogni caso, che a livello europeo la terminologia non è omogenea. Romito (2013: 177), ad esempio, sottolinea l’esistenza della International Association for Forensic Phonetics and Acoustic (IAFPA), organizzazione europea che, in realtà, non si occupa solo della voce, ma anche “di testi scritti, di individuazione di lingue e dialetti”; per la Francia indica l’Association Francophone de la Comunication Parlée il cui “approccio è più orientato verso le discipline umanistiche e psicologiche”. Infine, per la Spagna, nomina la Sociedad Española de Acústica Forense, il cui obiettivo è la “divulgazione delle conoscenze scientifiche e tecniche dell’Acustica Forense intesa come branca della criminalistica”. In quanto all’Acustica forense, è interessante e curioso segnalare che se si effettua una ricerca su Internet utilizzando questo termine, come è stata svolta per il presente lavoro, molti dei risultati proposti riguardano studi privati di ingegneri che offrono servizi di acustica ambientale per edifici e abitazioni, in particolare per agire sull’inquinamento e sull’isolamento sonoro. In definitiva, è ammissibile che la demarcazione di una disciplina così plurale come la Linguistica forense si dovrebbe discutere non solo in Italia, ma in tutta Europa. Un altro aspetto preoccupante nella situazione italiana è specifico dell’ambito della Fonetica forense. È indubbio che le intercettazioni svolgano un ruolo fondamentale in moltissimi processi, soprattutto in un paese condannato a una lotta costante contro le mafie, la corruzione e, più recentemente, il terrorismo. Tuttavia, in varie occasioni, questo strumento viene denigrato, anche da esponenti della vita politica dello Stato. Ciò porta Romito (2013: 25) ad affermare che si è instaurata: una discussione superficiale nei media con l’unico scopo di delegittimare le intercettazioni per indebolirle e infondere nell’opinione pubblica l’idea sbagliata di una correlazione tra intercettazione e violazione della privacy,
16 tra intercettazione e limitazione della libertà personale. Dovrebbero essere i criminali e i malfattori ad essere ossessionati dal timore di essere intercettati e non i politici, gli imprenditori, i banchieri e la società in genere. Il sacrificio di una parte della vita privata degli individui è imprescindibile per garantire la sicurezza e la libertà della comunità intera: dopo l’attentato alle Torri Gemelle del 9 settembre 2001, ad esempio, i controlli degli aeroporti si sono irrigiditi, ma tutti noi siamo disposti a “perdere” la nostra privacy, sapendo che è una misura necessaria per il bene e l’incolumità collettiva (Romito, 2013: 23). Lo stesso meccanismo vale per le intercettazioni, un “investigatore fantasma e assente [che] non deve essere interpretato come abuso o come violazione della privacy del cittadino ma al contrario come garanzia di legalità ed equità” (Romito, 2013: 23). In conclusione, l’assenza di un programma educativo specifico, l’ostilità delle istituzioni e i vuoti legislativi stanno ostacolando una disciplina che agevolerebbe enormemente il raggiungimento del fine ultimo di ogni procedimento legale: fare giustizia. Per questioni di spazio, non sarà possibile delineare le problematiche che presentano le diverse dimensioni della Linguistica forense, ma si concentrerà l’attenzione nell’ambito della Fonetica e dell’Acustica, segnalando, da un lato, la sua evoluzione e individuando, dall’altro, le criticità imperanti nel sistema italiano.
17 3. Il caso della Fonetica forense: strumenti e problematiche Al fine di dimostrare le potenzialità della Fonetica forense, si presenterà un compendio delle sue caratteristiche, in particolare per quanto riguarda lo speaker identification. Sostanzialmente, le informazioni essenziali si orienteranno sui dati da ricavare per l’identificazione, sugli strumenti attualmente utilizzati e sulla metodologia seguita per realizzare le analisi. Da oltre un ventennio, gli esperti italiani stanno impiegando ogni risorsa a loro disposizione per manifestare la scientificità e il progresso della Fonetica forense, nella speranza di darle rilevanza. Per questo verrà lasciato un ampio spazio alle loro ricerche, ma anche alle critiche rivolte alla situazione che si è instaurata. La diffusione nei tribunali italiani di perizie eseguite da profili professionali alquanto discutibili, sta allarmando particolarmente i linguisti, giacché rinforza la sottovalutazione (se non la completa assenza) dei criteri empirici che la disciplina ingloba. Inoltre, la sottovalutazione dei potenziali rischi dati da tale prassi potrebbe portare a conclusioni disastrose. “Meglio rischiare di salvare un colpevole che condannare un innocente” affermava Voltaire nel suo Zedig (Benelli, 1994: 29) ma, per evitare entrambe le circostanze, è necessario avvalersi delle conoscenze raccolte attraverso anni di ricerca e dei mezzi che l’innovazione tecnologica ha permesso di creare. 3.1. L’identificazione del parlatore In precedenza si è delineata sommariamente la storia del riconoscimento del parlatore nei procedimenti penali. Inizialmente la mansione, realizzata da personalità con competenze molto diverse fra loro, si basava sulla ricerca di tratti linguistici particolari che si consideravano sufficienti per identificare la voce anonima. Ciò significa che gli sforzi maggiori si concentravano nell’applicazione delle conoscenze sociolinguistiche e dialettologiche, dotate di una lunga tradizione in Italia. Non bisogna dimenticare, però, la complessa realtà linguistica della penisola, caratterizzata da una vastissima moltitudine di dialetti, i quali sono arrivati a influenzare la lingua nazionale. Per questa ragione si è plasmata la suddivisione delle categorie conosciute come lingua standard, italiano regionale e dialetto (Dardano, 1991: 100-103). Tale peculiarità potrebbe ritenersi un vantaggio per le perizie di riconoscimento del parlatore, giacché esistono studi sulle più minuziose differenze linguistiche fra comunità sociali. Tuttavia, i confini tra varianti, denominati isoglosse, spesso sono labili. Affermano infatti Romito et al. (2010: 643) che “il concetto di isoglossa oggi viene sostituito
18 dall’idea più ‘analogica’ di corridoio di transizione, una larga fascia dove coesistono variabili differenti che caratterizzano entrambe le lingue o i dialetti contigui”, segnalando il seguente esempio: “in un paese della preSila catanzarese (Soveria Mannelli) coesistono due variabili per il passato e l’imperfetto: la variabile catanzarese [ˈji:vi] e quella cosentina [ˌsiɲuˈju:tu] ‘sono andato’”. In secondo luogo, in passato il materiale e il tempo che si dedicava alle perizie erano maggiori: la quantità di casi era inferiore, le registrazioni che presentavano produzioni vocali erano più lunghe e si lasciava spazio agli esperti affinché arrivassero a conclusioni utili per le indagini. La situazione odierna è molto diversa, secondo Romito et al. (2010: 645): Oggi sarebbe impossibile, e forse anche inutile, effettuare una consulenza (o perizia) linguistica; i motivi sarebbero da ricercare nella competenza dialettologica dell’esperto, nei tempi molto lunghi richiesti per l’analisi che poco si conciliano con la velocità imposta dalle indagini ed infine nella richiesta di consulenze che riguardano più il singolo parlante che la comunità di appartenenza; inoltre con materiale sempre più scarso sia in quantità che in qualità, sarebbe come attribuire un breve articolo anonimo pubblicato su un giornale ad uno scrittore noto. Non bisogna pensare, comunque, che tali conoscenze siano da eliminare totalmente dall’orizzonte. Da una parte, sono fondamentali per i corpus vocali necessari alla comparazione della prova con un gruppo di riferimento; dall’altra, in alcuni casi, si possono utilizzare nelle fasi preliminari di un’indagine per avere almeno un’idea della comunità linguistica che si deve considerare. Un’ipotesi avanzata da Romito et al. (2010: 645-646) è la seguente: Ad esempio, analizzando (sintatticamente) una registrazione anonima di un parlante meridionale calabrese potremmo concentrare la nostra attenzione sulla posizione che assume il pronome possessivo in alcuni particolari contesti come i nomi parentali. Potremmo constatare che i dialetti della costa calabrese Tirrenica (per esempio: Palmi, Delianuova) antepongono il pronome possessivo (me patre, me frate, me soru “mio padre, mio fratello, mia sorella”) mentre al contrario i dialetti della costa calabrese Ionica (per esempio: Catanzaro lido, Soverato, Siderno, Locri) post pongono il pronome con diversi esiti di suffissazione (patrimma, fratimma, soremma o sorma “mio padre, mio fratello, mia sorella”). Ipotizzando di aver identificato nella registrazione anonima una provenienza del parlante dalla costa ionica calabrese, una seconda analisi (fonologica-fonetica) sempre sulla stessa registrazione potrebbe riguardare l’esito della doppia –LLlatina nei dialetti in questione. I dialetti del catanzarese prevedono un esito occlusivo retroflesso sonoro [ɖɖ] quindi ILLUM> iɖɖu “lui”; la zona più a sud sempre sulla costa Jonica come Roccella Jonica ecc. prevede un esito approssimante palatale sonoro [j] iju “lui” mentre ancora più a Sud (Badolato) l’esito è monovibrante alveolare sonoro [r] iru “lui”. Quindi la questione è determinare quali sono i metodi e gli strumenti che gli specialisti hanno a disposizione per rendere rapido e oggettivo il compito di riconoscimento del parlatore. Non sarà questa la sede di una dettagliata ed esaustiva lista delle possibilità, ma si cercherà di rendere la spiegazione più chiara e semplice possibile, riconoscendo che il sistema attualmente prediletto consta di complicati parametri tecnici. In ogni modo, ciò che è interessante rilevare è il livello di scientificità che si è raggiunto, soprattutto grazie alle nuove tecnologie, il quale rende le prove linguistiche attendibili in un processo giudiziario.
19 La premessa, che spesso si presenta nella realtà dei casi, è la seguente: si possiede un’intercettazione, frequentemente di un soggetto anonimo, e si vuole confrontare tale prova sia con un sospettato (quindi intra-parlatore), sia con un campionato di riferimento (quindi inter-parlatore). Grazie alle ricerche sviluppate da esperti con competenze multidisciplinari (linguisti, ingegneri, informatici, fisici) si sono riscontrati determinati parametri di una produzione vocale che riescono, con un’alta percentuale di successo, a distinguere un individuo. Ogni produzione linguistica, secondo Romito et al. (2010: 648) è “influenzata oltre che da semplici processi fonologici e fonetici anche da variabili diafasiche, diastatiche, diatopiche […]”, ad esempio, il ritmo, l’intonazione e la rapidità con cui si parla. Tuttavia, si è dimostrata l’esistenza di un componente stabile: le formanti delle vocali. Un’ottima illustrazione viene data nel sito web del Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio (CRIL) del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università del Salento: Per quanto riguarda le vocali, il parlato può essere definito come un segnale periodico prodotto da tre effetti: 1. Il movimento periodico delle corde vocali che generano la Frequenza Fondamentale (F0) la quale si riferisce al tono della voce di ciascun individuo; 2. Il rumore prodotto dalla fonazione; 3. Le modificazioni del flusso dell’aria da parte degli articolatori all’interno del cavo orale. Questi tre effetti generano uno spettro di frequenza, la cosiddetta struttura formantica. Quindi, come illustra il CRIL, nella rappresentazione visiva della struttura formantica, detta spettrogramma, sono presenti picchi che “mostrano il risultato dell’interazione tra la frequenza di vibrazione delle corde vocali e le risonanze che si generano all’interno del tratto vocale del parlante”. La parte necessaria alla comparazione delle voci è espressa dalle frequenze di questi picchi, soprattutto dalle prime tre, denominate F1, F2 ed F3. In seguito al riscontro, viene effettuato un calcolo statistico per stimare il livello di corrispondenza o discordanza fra la voce del parlante anonimo, quella del sospettato e, se necessario (e possibile), della popolazione di riferimento. Al fine di raggiungere risultati precisi, lo specialista deve essere affiancato dall’uso di strumenti informatici specifici. Nel contesto italiano, Sigona e Grimaldi (2015: 16) segnalano l’esistenza di due software: IDEM (IDentification Method) 3 utilizzato dai Carabinieri e SMART (Statistical Methods Applied to the Recognition of the Talker) 4 in dotazione alla Polizia. Il secondo è particolarmente interessante perché integra la possibilità di raffrontare la prova linguistica che si possiede con la prospettiva inter-parlatore. Ciò significa che SMART, secondo Romito et al. (2009: 635): 3 Sviluppato dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) di Roma (Sigogna & Grimaldi, 2015: 16). 4 Romito e Galatà (2007: 229) segnalano che si tratta di un “progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma OISIN e coordinato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Polizia Scientifica a cui partecipano diversi paesi europei e 20 partecipanti: 11 membri della Polizia Scientifica italiana, 1 di quella spagnola, 1 di quella francese, 1 di quella belga, 2 ricercatori del C.N.R e 4 Docenti Universitari italiani”.
20 non vuole essere solo un metodo per la comparazione di voci note e anonime, ma anche un software di supporto per l’esperto nella complessa operazione di comparazione. L’individuazione della comunità linguistica della voce nota e della voce anonima, l’identificazione di caratteristiche fonetico-fonologiche simili, l’identificazione di una sottocomunità ristretta di voci prodotte da locutori non solo appartenenti alla stessa comunità linguistica ma anche con caratteristiche simili quali l’età, il canale di registrazione e addirittura la tipologia diafasica rendono più agevole e sicuramente più preciso il risultato. Il database può anche essere consultato per studiare gerghi, codici ristretti o variabili stilistiche particolari delle solo estorsioni o delle sole rivendicazioni, ecc. Il funzionamento dei due sistemi non è ancora perfetto (Sigona & Grimaldi, 2015: 17), ma rappresentano senza dubbio un grande passo avanti per la stabilizzazione metodologica dello speaker recognition in Italia. Una delle lacune che viene rimarcata dagli specialisti è la mancanza di un corpus di lingua parlata a livello nazionale. Il CRIL segnala che “la popolazione di riferimento è un aspetto fondamentale […] e necessita di ulteriori ricerche poiché le banche dati della popolazione di riferimento costruite sulle caratteristiche del parlato sono rare. Ancora più rare sono le banche dati che prendono in considerazione la variazione dialettale”. In un approfondito articolo, Romito e Galatà (2007: 225227) elencano diversi progetti realizzati sin dagli anni ’90 5 , però piuttosto incompleti: da un lato per la quantità e la qualità dei dati, dall’altro per la limitazione delle situazioni rappresentate, ossia dei diversi contesti nei quali si effettua un’intercettazione. Essa, infatti, può essere ambientale, cioè realizzata in uno spazio aperto, o circoscritta, ad esempio quando si installa un microfono all’interno di un’autovettura o se si effettua una registrazione telefonica. In altre parole, è necessario creare una banca dati che rispecchi sufficientemente le varie opzioni, così da rendere accurate le informazioni a disposizione ed integrarle nei software. A questo proposito, gli stessi Romito e Galatà si sono occupati dell’ideazione di un corpus che rispetta le caratteristiche indicate: il corpus PRIMULA. Secondo la descrizione degli autori (2007: 227-228), si tratta di una ridotta banca dati di voci calabresi (circa 900 files) sviluppata per “simulare una situazione reale al fine di avere, a prodotto finito, situazioni simili o quantomeno assai vicine a quelle che si presentano di norma nella maggior parte dei casi forensi”. I criteri di selezione dei dati raccolti sono i seguenti: All’interno del corpus abbiamo pertanto la voce di 5 interlocutori maschili di simile statura, peso e classe di età. I tipi di registrazione sono Ortofonico (in camera silente), Ambientale (in auto) e Telefonico. Per ogni tipo abbiamo registrazioni di lettura di tre frasi foneticamente bilanciate ripetute da 10 a 50 volte, lettura di 10 frasi singole e diverse sessioni di parlato spontaneo sia in dialetto calabrese che italiano regionale. Per studiare e verificare l’influenza del canale abbiamo effettuato […] la stessa identica registrazione sia in modalità ambientale (intercettazione) in auto che attraverso il telefono cellulare. Per studiare e valutare l’influenza del rumore e l’intensità del locutore in presenza di rumore abbiamo la stessa registrazione in strada, ad una fermata di autobus, in un’aula universitaria molto rumorosa e in automobile con finestrino aperto. 5 Alcuni esempi dati da Romito e Galatà (2007: 225) sono SIVA (Speaker Identification and Verification Archives), CALÌ (CALler Identification on mobile and fixed network), FOCUS (FOrensic CorpUS) e ViPS (Voci [italiane] Presumibilmente Simili).
21 PRIMULA rappresenta un eccellente modello per la progettazione di corpus dedicati all’identificazione del parlatore. In primo luogo, perché si concentra sulla variazione dialettale e dell’italiano regionale. Ciò deriva dalla convinzione, sottolineata in un articolo dedicato al database di SMART, “che non esista un italiano standard, che la maggior parte delle intercettazioni contenga voci dialettali che i dialetti italiani sono molto differenti tra loro per segmenti vocalici e inventari fonologici utilizzati […]. In definitiva crediamo che considerare gli italiani come appartenenti ad una unica comunità linguistica, sia un grande errore” (Romito et al., 2009: 633). In secondo luogo, è evidente lo sforzo di rappresentare una determinata diversità di produzioni vocali e quindi avvicinare i campioni alla realtà delle prove che comunemente sono presenti in un’investigazione: non solo il parlato disturbato da fattori ambientali, ma anche la ripetizione di frasi attraverso differenti toni di voce (alto, normale, basso), un particolare importante perché essi “producono dati acustici molto differenti (statisticamente rilevanti e significativi) tra loro anche all’interno dello stesso parlante” (Romito et al., 2010: 666). Le prospettive di miglioramento delle tecniche e degli strumenti tecnologici per lo speaker recognition sono promettenti, ma la carenza di finanziamenti rende difficile un upgrade o la creazione di nuove risorse. Per soppesare questa mancanza si sta agendo costantemente su tutto il materiale attualmente a disposizione, dibattendo anche sul metodo migliore di comparazione o segnalando i difetti dei programmi informatici attualmente a disposizione. Il risultato di questa volontà ha mostrato due volti principali. Il primo è che già da tempo si ripone fiducia nelle competenze della Linguistica e della Fonetica forense. Ad esempio, Zavattaro (2006), nel Report sui Metodi di Riconoscimento del Parlatore, afferma: L’evoluzione scientifica e tecnologica dell’ultimo decennio ha dunque consentito lo sviluppo di nuove metodologie per l’analisi della voce, più potenti rispetto al passato e, soprattutto, in linea con i dettami forensi internazionali in termini di applicabilità, affidabilità e gestione dell’errore. La panoramica esposta [nel report] ha mostrato come le tecniche sviluppate siano capaci di superare le limitazioni che solitamente affliggono il segnale “reale”; si è visto che è possibile ottenere risultati anche in tempi assai ristretti […] e si sono anche compresi gli aspetti interdisciplinari che intervengono nelle analisi di riconoscimento. Avendo chiari i limiti di funzionamento e la relativa attendibilità dei risultati, si è quindi oggi in grado di fornire soluzioni differenziate a seconda della tipologia del caso in trattazione (lingua straniera, segnale disturbato, linea telefonica…). Lo sforzo attuale rimane dunque quello di valutare le possibili integrazioni tra le tecniche, pesando scientificamente (o meglio statisticamente) i contributi offerti dall’impiego di ogni singolo parametro, in maniera da poter affrontare, di volta in volta, ogni specifico caso reale ritagliando la soluzione più completa. Il secondo, più pratico, è l’ammissione da parte di diversi esperti dell’essenzialità del fattore umano in questo tipo di analisi. Per quanto possano progredire e affinarsi i software informatici, verosimilmente ci sarà sempre bisogno di uno specialista che controlli gli esiti presentati dal programma e che sia disponibile a spiegarli in sede di processo in tribunale.
22 Purtroppo, però, le complicazioni maggiori si creano quando non sono solo le macchine a sbagliare, ma l’uomo stesso. E se ciò è accompagnato da un sistema che non controlla le competenze del soggetto che effettua le perizie, l’esito non può che essere deludente. 3.2. Il problema delle perizie Nella sezione precedente si sono descritti grosso modo il metodo e gli strumenti utilizzati per la speaker recognition su elementi probatori volti a costituire una prova in giudizio. Ora è necessario analizzare la figura incaricata di realizzare l’analisi. Ma prima di addentrarsi nelle specifiche dei periti, è necessario fare una breve introduzione sul sistema giudiziario nella penisola. In Italia i procedimenti giudiziari sono composti da tre gradi di giudizio: primo grado, secondo grado e Corte di Cassazione. In base alla natura e alla gravità del crimine, dispongono o di un solo giudice o di un organo collegiale (che può essere un Tribunale o la Corte d’Assise). Se si contesta la sentenza emessa in primo grado, cioè si vuole fare appello, la causa passa al giudizio in secondo grado. Esso prevede una nuova formazione di giudici che valutano il risultato raggiunto in primo grado (non ammettendo l’annessione di nuove prove) e l’operato del giudice precedente. La sentenza in secondo grado può confermare o ribaltare quella del primo. Infine, il procedimento passa alla Corte di Cassazione, la quale è tenuta solo a riscontrare la giusta applicazione della legge: se ritiene che i giudici dei primi due gradi abbiamo agito correttamente, si conferma la sentenza. Nel caso contrario, si deve ricominciare dal secondo grado di giudizio (Greco, 2015). I soggetti contemplati nel processo, o meglio, nella discussione in aula, come segnala Romito (2016: 4), sono “oltre ai CTP 6 delle singole parti e ai periti, anche i rappresentanti della difesa e della pubblica accusa, le parti civili, le forze dell’ordine ed ovviamente il Giudice che, in quanto peritus peritorum e quindi garante della scientificità e della competenza degli esperti presenti in aula, scriverà alla fine del processo la sentenza”. L’autore (2016: 4) aggiunge che il Giudice, essendo super partes, “non ha alcun obbligo rispetto alle indicazioni formulate dai periti o dai consulenti tecnici nel corso del giudizio, ma ha il dovere di motivare esaurientemente la propria decisione, prendendo posizione rispetto alle questioni presentate in aula e dibattute tra le parti”. Pertanto, si ritiene che questa figura sia sufficientemente capace di discernere le prove che vengono esibite o, in altre parole, che abbia le competenze necessarie per valutarle correttamente. Teoricamente tale affermazione è indubitabile, 6 Consulente Tecnico di Parte, ossia i periti “assunti” dalla difesa e dall’accusa. Il perito scelto dal Giudice si denomina Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) (Professionisti.it, 2012).
29 risolvere sarebbe l’inclusione di studenti con Lauree triennali difformi, come Lettere, Giurisprudenza o Fisica. In realtà, qualunque Laura Magistrale viene scelta dalla persona in base alle proprie ambizioni, quindi la responsabilità e la considerazione delle difficoltà ricade sul singolo. È imprescindibile che l’interdisciplinarietà venga delineata nei diversi gradi di formazione, o almeno nella Specialistica. Infatti, negli gli step successivi e avanzati, quali i Master e il Dottorato, si potrebbe permettere all’allievo di ricevere una formazione specializzante in un ambito specifico della Linguistica Forense che si avvicini ai suoi interessi. Ad esempio, con indirizzi rivolti alla Fonetica Forense, alla Programmazione informatica della Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione (TIC), alla Mediazione Linguistica fra le parti in tribunale, all’Analisi dei testi 17 , alla Traduzione e all’Interpretazione, e via dicendo. Un primo avvicinamento all’inserimento della disciplina nel sistema educativo pubblico è dato dal Master di II livello, di recente creazione, che si sta svolgendo nel presente Anno accademico 2019/2020 presso l’Università del Salento 18 . Si tratta di un corso del Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, il cui ideatore è Mirko Grimaldi, uno dei massimi esperti in Fonetica forense della penisola. Il Master in Scienze e Tecniche Forensi, come riporta il programma, unisce “le conoscenze acquisite nel campo dell’informatica, della ingegneria, dell’elettronica, della biologia molecolare, della (socio)- linguistica giudiziaria e della fonetica forense” necessarie per formare adeguatamente i futuri periti e consulenti, ma non solo. Il Master permette anche di acquisire le capacità richieste per formare parte della Forze dell’Ordine, come ausiliario o esperto scientifico, o per diventare investigatore privato. Essendo il primo del suo genere in Italia, la speranza è che rappresenti un modello per l’avvenire della disciplina a livello universitario e che si estenda ai molteplici gradi di istruzione superiore. Un ulteriore fattore di discussione che un percorso educativo così variegato esorta è la sua area di appartenenza, cioè in quale orientamento dovrebbe includersi. Romito (2016: 14) considera che dovrebbe collocarsi nell’indirizzo di Criminologia, giacché esso si include fra le facoltà valutate come “pienamente scientifiche”. Questa scelta provvederebbe alla Linguistica forense (o così si deduce dalle sue parole) il credito di disciplina scientifica e autorevole. Il pensiero dell’esperto è comprensibile, basti solo pensare ai grandi sforzi che gli specialisti, anche all’estero, continuano attualmente a compiere per dimostrare il valore empirico del proprio lavoro. Tuttavia, personalmente, considero che data la natura della prova che si analizza, ossia linguistica, il percorso dovrebbe proprio 17 Termine, in questo caso, pensato in senso ampio, ossia l’esame di qualsiasi produzione linguistica (note, scritti sui mezzi di comunicazione digitali, minacce, ecc.) o relativo ai delitti informatici (cyberbullismo, hacking, spionaggio industriale, ecc.). 18 Le informazioni sul Master sono state estrapolate dalla brochure messa a disposizione sul sito web del Gruppo di Fonetica Forense (GFF, 2019). Il corso si svolge dal 15 gennaio 2019 al 15 gennaio 2020.
30 instaurarsi nell’area di Scienze Umanistiche. Innanzitutto perché, come segnala la propria denominazione, oramai è diffusa la considerazione delle dottrine umanistiche come scientifiche. In secondo luogo, la stessa presenza della Linguistica forense rafforzerebbe tale reputazione, sempre grazie all’interdisciplinarietà. In aggiunta, nella già citata ricerca sulle competenze dei periti svolta da Romito e Galatà (2006: 230-234), si segnalava come una minima parte di essi possedeva sufficienti conoscenze in Linguistica e, sinceramente, pare un controsenso assoluto. In ogni modo, questo dibattito si inserirebbe solo all’interno di un progetto di inclusione della LF nel sistema nazionale e l’indirizzo universitario in cui dovrebbe essere riconosciuta è un fattore di poca importanza. Infatti, se ciò avvenisse realmente, come dimostra il Master in Scienze e Tecniche Forensi, si produrrebbero collaborazioni fra distinti dipartimenti. Che sia Criminologia, Lettere, Informatica o Fisica, il fattore fondamentale (non ci si stancherà mai di ripeterlo) è la rappresentazione delle diverse aree di sapere. Per dare un’idea di quali dovrebbero essere le materie da introdurre nei programmi didattici, è utile ripercorrere le discipline che Romito (2013: 173-174) segnala come essenziali nella formazione del Linguista e Fonetista forense. Si tratta di una lunga lista che è necessario proporre anche per il peso che la Linguistica ricopre al suo interno. Infatti, esse sono: la Fonetica e la Fonologia, la Morfologia, la Sintassi, la Semantica, la Pragmatica, la Linguistica Storica, la Sociolinguistica, la Dialettologia, la Dialettometria, la Psicolinguistica, la Neurolinguistica, la Linguistica Computazionale o Informatica, la Statistica, la Fonetica Acustica, il Signal analysis e infine il Diritto. Queste rappresentano la solida base sulla quale deve costruirsi il professionista. Esistono, poi, ulteriori dottrine di specializzazione che si potrebbero considerare per completare i gradi più avanzati di studi, come la Genetica forense, la Computer Forensics o l’Informatica Giuridica, incluse, peraltro, nel Master menzionato precedentemente. In conclusione, la creazione di un percorso di studi dedicato alla Linguistica forense rappresenta il primo passo per la costituzione di un sistema efficace di professionalizzazione e vantaggioso per la società. Esso, infatti, assicurerebbe, da una parte, le competenze dei CTU e dei membri delle Forze dell’ordine; dall’altro, aprirebbe nuove possibilità nel mercato del lavoro, per l’ampiezza dei compiti ricoperti dalla disciplina. Oltre a ciò, le figure specializzate apporterebbero i criteri di scientificità pretesi nelle analisi di prove linguistiche, le quali, in molti casi, sono fondamentali per la risoluzione dei processi giuridici.
31 4.2. L’istituzione dell’Albo dei Linguisti e Fonetisti Forensi In seguito alla consecuzione di un titolo di studio, esiste la possibilità di iscriversi ad un Albo professionale, ossia una lista di esperti competenti in una materia specifica. Rispetto ad altri paesi, in Italia ne esistono un numero ingente 19 , i quali possono presentare categorie e subcategorie diverse fra Regioni o Province. Per quanto riguarda le figure che attuano in un processo, il Ministero della Giustizia (2018) indica che, in materia civile, esiste l’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e, in materia penale, l’Albo dei Periti. A loro volta, entrambi sono divisi in categorie che spesso cambiano dipendendo dal Tribunale che gestisce le liste. In generale, nel primo devono essere sempre comprese quella medico-chirurgica, l’industriale, la commerciale, l’agricola, la bancaria e l’assicurativa; nel secondo, invece, deve prevedere quella della medicina legale, della psichiatria, della contabilità, dell’ingegneria, della balistica, della chimica e dell’analisi e comparazione della grafia. Quindi, in un processo, il giudice o la parte possono affidarsi a questi elenchi per farsi assistere dal consulente tecnico d’ufficio (CTU), che si denomina Consulente tecnico se chiamato dall’Accusa o dalla Difesa e Perito se nominato dal Giudice. Come è possibile notare, nella categorizzazione non vengono considerati gli esperti in materia linguistica, sia essa generica in Linguistica Forense o nello specifico della Fonetica Forense 20 . Secondo Romito (2013: 179-180), inoltre, esistono ulteriori problemi: Oggi, vengono affidati esclusivamente incarichi di trascrizione di registrazioni e di identificazione del parlatore anonimo (nulla viene richiesto riguardo ai testi scritti). I periti non collaborano più fra loro e sono diplomati, ragionieri, ingegneri, linguisti, tecnici del suono, medici ecc., mai uno stesso compito è stato affidato a persone con percorsi scientifici così diversi tra loro. Tale calo di competenza dell’esperto si accompagna ad un aumento di competenza pseudo tecnica che trasforma una perizia nella mera applicazione di sequenze e passi procedurali privi di qualunque interpretazione o valutazione. Ciò giustifica l’affidamento da parte di giudici di incarichi peritali ad esperti fonici o esperti del suono più che ad esperti fonetisti, cioè esperti dei suoni della lingua, rendendo, di fatto, il perito non un esperto ma bensì un supporto tecnico per il giudice. I linguisti, pertanto, dovrebbero avere un peso maggiore, dato l’aumento di casi giudiziari in cui vengono involucrati elementi probatori di natura verbale. Già si è discusso delle pesanti conseguenze che derivano da questa mancanza: perizie che non seguono criteri di scientificità, titoli di studio e competenze variabili e discutibili, fino a sentenze erronee. Per evitare queste situazioni, è palese la necessità di costituire la categoria dei Linguisti e Fonetisti Forensi per l’Albo dei CTU, se non un 19 Concas (2014) afferma che “In Italia esistono numerosi (oltre 30) ordini ed albi professionali, numero che non ha riscontro negli altri paesi, che nella maggior parte dei casi conoscono esclusivamente l’albo dei medici e quello degli avvocati, come in Gran Bretagna, USA, Cina, per menzionare i paesi più grandi del mondo e con le economie e le discipline scientifiche più sviluppate”. 20 Il punto che più si avvicina all’ambito della Linguistica, ma presente solo in rari casi, è rappresentato dai mediatori, dagli interpreti e dai traduttori.
32 vero e proprio Albo indipendente degli specialisti. Ciò denoterebbe, da un lato, l’esistenza di un percorso educativo dedicato e prevederebbe, dall’altro, la dimostrazione periodica della partecipazione a formazioni successive attraverso corsi, conferenze e tirocini, procedura obbligatoria per rinnovare l’iscrizione all’Albo. Per quanto concerne la presente proposta, Romito (2010: 7-8) suggerisce l’adozione delle seguenti misure: Redigere ed approvare in ambiti scientifici un decalogo; Stilare un’anagrafe dei periti oggi operanti in Italia e accompagnarli verso un percorso formativo adeguato; Evitare di nominare consulenti o periti che non partecipano a campagne di valutazioni dei metodi o che non presentano metodi scientificamente accettati e riconosciuti. L’unione di questi provvedimenti renderebbe più semplice la verifica oggettiva e qualitativa delle competenze dei CTU e la loro nomina non dipenderebbe soltanto dalla quantità dei casi svolti. Con un Albo professionale dedicato, tanto i Giudici, quanto le parti, avrebbero a disposizione un elenco aggiornato di individui che dimostrano di possedere le capacità adeguate alla mansione. Si dovrebbe, inoltre, operare verso una uniformizzazione procedurale, ad oggi assente in Italia. In questo caso Romito (2010: 7) suggerisce di “costituire un protocollo metodologico ed una valutazione dei metodi attualmente utilizzati”, ricordando che a questo scopo è in vigore EVALITA (Evaluation of NLP and Speech Tools for Italian), una campagna biennale che promuove anche gli sviluppi raggiunti dalle tecnologie del settore. Un’ulteriore questione collegata alle perizie, della quale solo si farà un accenno, è il compenso dei CTU. Romito (2016: 13; 2010: 11) ne parla frequentemente e la conclusione dedotta è allarmante: i periti e i consulenti vengono pagati in media quattro euro lordi l’ora. Si tratta di una retribuzione al limite dell’indecenza e che purtroppo provoca, come segnala l’autore (2010: 11), l’“allungare i tempi di lavorazione e posticipare la data di consegna in modo da poter percepire un compenso maggiore per la sua consulenza”. La proposta per risolvere il problema è talmente ovvia che non merita di essere discussa. Pertanto, riconoscere le competenze e riunire i dati degli esperti in Linguista e Fonetica Forense apporterebbe grandi vantaggi, soprattutto per la Giustizia, come dimostra Romito (2010: 8): Tutto ciò dà garanzia a tutte le parti coinvolte in un Processo, diminuisce gli interventi di diversi consulenti sullo stesso identico materiale sonoro, riduce il numero di udienze con contraddittorio (dove non si discute mai di risultati o di metodi). Infine, fornisce un reale e importante aiuto alla magistratura e alla società civile, per il raggiungimento della verità e per la scelta di una decisione il più possibile giusta. E se il cambiamento non si realizzasse, esiste sempre la possibilità di affidarsi al buon senso individuale o, in altre parole, allo spirito di iniziativa degli individui coinvolti in un processo volto a
33 informarsi sui procedimenti adeguati e sulle conoscenze da applicare alle perizie. Su questo punto, Romito (2016: 14) suggerisce: In mancanza di un intervento istituzionale e politico, l’evoluzione non può che portare a due differenti soluzioni: i tecnici, i consulenti e i periti si autoregolamentano creando protocolli metodologici stabili e riconosciuti dalla comunità scientifica sottoponendo loro stessi nonché i loro metodi a valutazione, riducendo al minimo e all’essenziale l’interpretazione del dato e del risultato; oppure gli operatori (Avvocati, Giudici e Pubblici Ministeri) si formano attrezzandosi culturalmente e scientificamente al fine di poter interpretare sia i dati che i risultati di una comparazione fonica o di qualunque analisi effettuata sulla voce in ambito forense, riempiendo di contenuti scientifici la definizione di peritus peritorum. È necessario rimarcare, tuttavia, che, per evitare la radiazione dall’Albo, oltre alla fedina penale immacolata, bisogna documentare periodicamente (in generale, ogni due o quattro anni) l’aggiornamento delle proprie competenze. In Italia, nel caso dei linguisti e fonetisti forensi, i mezzi affinché ciò avvenga sono alquanto esigui, se non praticamente inesistenti. Per questa ragione, il percorso di miglioramento deve provvedere anche a questo aspetto. 4.3. I mezzi di divulgazione della disciplina A causa dell’assenza generalizzata della Linguistica forense nel sistema universitario e del riconoscimento della professione, in correlazione manca la divulgazione dei saperi della disciplina. Infatti, spiega Romito (2013: 178): Non vengono finanziati progetti di ricerca o organizzati convegni scientifici specifici. L’entusiasmo registrato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna agli albori, nel nostro paese, dopo una prima fiammata avuto negli anni 7080 è andato via via scemando. Il primo, e ad oggi uno dei pochi convegni, dal titolo L’identificazione della persona per mezzo della voce, è stato organizzato da un fisico prestato alla Linguistica (Franco Ferrero) nel 1979. Effettivamente sono rari i casi in cui si lascia spazio a giornate, conferenze e incontri specifici, come lo sono i manuali 21 . Nel presente elaborato, ad esempio, si è ricorso frequentemente al Manuale di Linguistica Forense a cura di Romito, ad oggi uno dei lavori più approfonditi sulla disciplina e costruito sulla base delle lezioni del Corso sperimentale in “Perito fonico – trascrittore forense” dell’Università della Calabria, in collaborazione con l’istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R.) dedicato ad individui con disabilità visiva. Inoltre, non bisogna dimenticare l’interessante manuale A onor del vero, Fondamenti di linguistica giudiziaria di Bellucci, 21 In questo caso si considerano le opere dedicate alla Linguistica Forense nel suo complesso, quindi non i libri incentrati su uno specifico settore all’interno della disciplina (anch’essi, comunque, non comuni).
34 disponibile integralmente e a titolo gratuito sulla pagina web dell’autrice (Bellucci, 2006). Un ulteriore libretto già citato e coordinato da Mastronardi e Trojani, Appunti di Linguistica Forense: Introduzione e Reality Monitoring, è il risultato della raccolta delle note dei loro studenti del Master in Scienze Criminologico-Forensi dell’Università della Sapienza di Roma. Si tratta di un’opera breve e superficiale, ma utile per chi ha intenzione di avvicinarsi alla disciplina. Anche se le opere monografiche sulla Linguistica Forense non sono numerose, grazie all’intenso lavoro di diversi gruppi di ricerca, ad esempio, il Gruppo di Fonetica Forense (GFF), l’Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV) e il Gruppo di Studio sulla Comunicazione Parlata (GSCP, formante parte della Società di Linguistica Italiana), le pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali sono frequenti e la speranza è che esse guadagnino sempre maggior risonanza. Inoltre, queste associazioni sono le principali promotrici di seminari e corsi di formazione, fondamentali per acquisire conoscenze in continuo aggiornamento. La divulgazione è altresì essenziale allo scopo di segnalare i gravi errori che si stanno commettendo nell’accettare perizie che non seguono alcun criterio di scientificità e, di conseguenza, proporre un modello procedurale uniforme e riconosciuto a livello nazionale per effettuare le analisi, soprattutto foniche. Infatti afferma Romito (2016: 14): Riteniamo che a garanzia di tutte le parti coinvolte in un processo, sia necessario addivenire ad un protocollo metodologico comune, qualunque esso sia, il quale abbia un accordo comune ed una base di consenso larga e scientifica. Riteniamo che la risposta ai quesiti peritali debba avere una formulazione per quanto più possibile precisa e simile in tutti i casi di comparazione fonica, siano essi presentati a Milano o a Palermo, e questo in modo che i Giudici non si trovino di fronte a percentuali diverse, metodi diversi e parametri differenti nonostante si disponga dello stesso identico materiale. La fonetica e la linguistica forense deve diventare una scienza da inserire nella criminalistica e quindi come tale deve dotarsi di tutte quelle che sono le caratteristiche essenziali di una scienza: accordo sui dati da estrapolare, accordo sulle metodologie di estrapolazione delle misure, accordo sulla statistica da utilizzare ed infine accordo sulla formulazione delle risposte da fornire al magistrato competente. Con l’obiettivo di trovare una soluzione agli aspetti sottolineati dall’autore, si dovrebbe instaurare un dibattito fra esperti e, quindi, concepire occasioni di riunione che facilitino il confronto fra le diverse teorie e metodologie esistenti attualmente. La creazione di eventi dedicati alla disciplina dovrebbe dare spazio anche a collaborazioni con specialisti e organizzazioni internazionali, soprattutto dei paesi in cui la Linguistica forense è già consolidata, affinché possano mostrare i risultati raggiunti e proporre idee per la risoluzione dei problemi imperanti in Italia. Per organizzare manifestazioni di questa entità non basta, purtroppo, l’entusiasmo e lo sforzo degli specialisti, bensì sono essenziali tanto l’interessamento delle Università, quanto gli aiuti economici dello Stato. Nel primo caso non si tratta di una missione impossibile, ma, per quanto riguarda il
35 secondo, i finanziamenti sono sempre più esigui a causa dei continui tagli che l’Istruzione soffre da decenni. Però l’affermazione della disciplina e la discussione sulle perizie, soprattutto foniche, dovrebbero essere di primo interesse per lo Stato, giacché nel 2017 le intercettazioni sono costate alle casse pubbliche quasi 169 milioni di euro, cioè più dell’80% del bilancio (Paris, 2018). Se una perizia non viene eseguita correttamente, potrebbe costituire una prova non valida in tribunale e quindi uno spreco delle risorse, ragione ulteriore per la divulgazione e la promozione di attività riguardanti la Linguistica forense. Si tratterebbe dunque di mettere in atto una vera e propria “economia della conoscenza”, teoria che rientra nelle scienze economiche e che considera il sapere come mezzo essenziale per il benessere personale e della collettività e per l’economia di una società (Livraghi, 2007: 549) 22 . In conclusione, la diffusione del sapere è tanto importante quanto il percorso educativo e il riconoscimento della professione di linguista e fonetista forense, perché con essa si rende consapevole un ampio pubblico. Infatti, se a livello statale si riconoscessero l’importanza e l’attuazione pratica delle attività riguardanti la LF, grazie anche ai mezzi divulgativi, ci si renderebbe conto degli evitabilissimi errori che spesso vengono compiuti e si potrebbe dare rilevanza a una disciplina imprescindibile nel panorama italiano, anche per la creazione di nuovi e molteplici sbocchi professionali possibili. 22 Livraghi (2007: 549) illustra il concetto spiegando che “L’«economia della conoscenza» (knowledge economics) è una nuova disciplina della teoria economica che si occupa della conoscenza come bene economico e dei relativi effetti sia sul benessere individuale sia su quello collettivo, mentre con l’espressione «economia fondata sulla conoscenza» (knowledge economy) si indica un nuovo periodo storico […]. La nuova fase storica è caratterizzata da processi di innovazione permanente che richiedono più alti livelli di formazione, capacità di apprendimento continuo, competenze particolari che presuppongono adattabilità, mobilità, flessibilità e investimenti in sistemi di accesso all’informazione (tecnologica, commerciale, legale), nonché procedure di coordinamento complesse tanto per la ricerca e per lo sviluppo quanto per la progettazione, la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti. In altre parole vi è un massiccio ricorso al «capitale immateriale», a differenza del primo periodo della rivoluzione industriale, in cui la crescita economica poggiava piuttosto sull’accumulazione di «capitale materiale» come le macchine.”.
36 5. Conclusione L’origine della Linguistica forense è stata stimolata dalla possibilità di identificare le persone attraverso ciò che scrivono o ciò che dicono. Grazie alle conoscenze della Linguistica si è impiegato questo potenziale per la ricerca della verità e della giustizia. La lingua, infatti, come elemento onnipresente in ogni azione dell’essere umano, partecipa attivamente anche nei contesti di illegalità e, per questa ragione, può essere utilizzato come prova affinché i criminali paghino per i loro misfatti. Tuttavia, la complessità di questo fenomeno rende necessario lo spiegamento di forze e la collaborazione fra gli esperti delle varie discipline coinvolte, al fine di raggiungere risultati concreti e affidabili a sostegno della colpevolezza o dell’innocenza degli individui coinvolti nei procedimenti penali. L’obiettivo non è di certo semplice, ma le prospettive future della disciplina sono incoraggianti, soprattutto grazie alle innovazioni tecnologiche, e i campi di ricerca mostrano una crescita notevole, date le svariate sfumature che il nostro codice comunicativo può assumere nelle diverse comunità, nei molteplici strati sociali o nei moderni mezzi di comunicazione. Questa pluralità ha generato numerose aree di azione contemplate dalla LF e, di conseguenza, nuove figure professionali dedicate al linguaggio utilizzato a fini giuridico-investigativi. Dal caso di Timothy Evans portato alla ribalta da Svarvick, fino ai recenti casi di individuazione di celle terroristiche in molti paesi europei, la Linguistica forense è un componente fondamentale, anche se troppo spesso impercettibile, che assicura la sicurezza delle società e il raggiungimento della giustizia. Nello specifico del panorama italiano, gli specialisti stanno combattendo contro questa invisibilità per rendere palese che siamo lontani dall’ottenere il massimo rendimento delle risorse a disposizione. La “miopia”, come l’ha definita Romito, sia a livello istituzionale che educativo, sta bloccando la nascita di nuovi sbocchi professionali nel mercato del lavoro italiano e sta ostacolando il miglioramento del sistema attualmente esistente, ricco di errori evitabili e povero di criteri scientifici sistematici. In parole di Di Feo (2016): I problemi sono noti da vent'anni, ma le risposte tardano ad arrivare. Perché richiedono investimenti, non solo nei compensi ai periti e a gli interpreti in modo da rendere questa attività remunerativa anche per i veri professionisti, ma anche nello stabilire finalmente delle linee guida che introducano standard di qualità in tutte le perizie giudiziarie. Intercettazioni e prove "scientifiche" - dal Dna alle impronte digitali fino alle tracce informatiche - sono ormai protagoniste dei processi, ma sulle persone a cui viene affidata la formazione di questi elementi fondamentali non ci sono regole. Fino al paradosso. La risoluzione dei problemi riscontrati è particolarmente urgente, perché le prove linguistiche nei processi della penisola sono costanti e quantitativamente imponenti. Per fare un esempio, si può menzionare un caso recente, il maxiprocesso Aemilia, la più grande operazione di lotta alla
37 ‘ndrangheta nel nord Italia iniziata nel 2015 e attiva ancora oggi. Al Tribunale di Reggio Emilia, i periti incaricati di occuparsi delle intercettazioni dei quasi 150 imputati hanno depositato più di trecentomila pagine di trascrizioni, una mole di lavoro immensa che, si ricorda, viene pagata a malapena quattro euro all’ora. Con molta probabilità, nessuno leggerà interamente il materiale, ma se i giudici hanno ritenuto necessarie le trascrizioni, una ragione ci deve pur essere. In diverse occasioni, comunque, le intercettazioni vengono riprodotte direttamente in sede di dibattimento ed è qui che il perito è tenuto esibire le proprie competenze. A seconda delle eventualità, deve avere le capacità per rendere l’audio comprensibile, utilizzando i software necessari per “ripulire” il materiale dai rumori che ostacolano la chiarezza delle emissioni. Potrebbe essere richiamato a spiegare il significato di ciò che viene detto, specialmente quando si esamina una varietà linguistica sconosciuta ai membri del Tribunale. Oppure, nei casi di speaker recognition, deve dimostrare l’identificazione dei soggetti coinvolti e spiegare i parametri e i dati utilizzati, seguendo i criteri di scientificità imprescindibili per rendere attendibile la prova. Questa è solo una breve selezione degli incarichi che potrebbero coinvolgere il linguista forense, un esperto che, attraverso l’interdisciplinarietà, è in grado contribuire efficacemente alla risoluzione dei casi giudiziari maneggiando un fenomeno tanto naturale, quanto complesso, come il linguaggio umano. Ciò che si considerava fantascienza in un recente passato, è divenuto realtà grazie a questi “detective della lingua”. La rapida evoluzione della Linguistica forense lo ha dimostrato e i risultati raggiunti inducono a impiegare risorse consistenti volte al miglioramento delle tecnologie legate alle attività della disciplina. Così mostrano i diversi progetti finanziati dall’Unione europea nell’ultimo ventennio, come OISIN I (1997-2000), OISIN 2 (2001-2002), AGIS (2004-2006) e SIIP (2014-2018), che prevedono, fra gli obiettivi, la cooperazione fra linguisti, ingegneri e Forze dell’Ordine per lo sviluppo di strumenti per il riconoscimento del parlatore (Romito et al., 2009: 632; Dini, 2018). Tuttavia, per quanto assodato e notevole sia il progresso della Linguistica forense, finché non ne verrà riconosciuta l’autorevolezza in Italia, i benefici tarderanno ad applicarsi. Pertanto, è indispensabile una vigorosa volontà di cambiamento, che può solo portare vantaggi alla collettività e al sistema statale. Per evitare ulteriori condanne a persone innocenti, per retribuire giustamente i periti e i consulenti e per riconoscere la scientificità delle prove linguistiche, è necessario investire sull’educazione, agire sull’uniformità metodologica e promuovere la divulgazione scientifica. Inoltre, bisognerebbe esigere il rispetto più assoluto di un mezzo tanto importante come l’intercettazione. Le irragionevoli critiche proferite in particolare dalle cariche istituzionali e le conseguenti paure trasmesse nell’opinione pubblica riguardo la violazione della privacy, stanno alimentando un’avversità immotivata contro queste misure. Infatti, come sottolinea Romito (2013: 26):
38 Oggi viviamo in un mondo tecnologico, molte sono le forme di controllo dirette ed indirette dei nostri comportamenti. Lasciamo sempre traccia del nostro passaggio o della nostra presenza in un luogo con l’utilizzo delle carte di credito, del telepass, con le telecamere a circuito chiuso, la scheda sim, il ponte radio e addirittura con le nuove chiavi dotate di chip della nostra automobile e poi ancora con il GPS, con l’antifurto satellitare, le E-mail, gli sms, gli mms, gli acquisti on line di biglietti, di oggetti, e le prenotazioni di hotel e di musei, i social network che rivelano la nostra posizione su smartphone ecc. Oggi a causa della evoluzione tecnologica il cittadino diventa via via più trasparente e noi non possiamo fare a meno di uno strumento così importante come le intercettazioni. Insomma, più o meno volontariamente ognuno di noi utilizza i metodi più diversi per rendere pubblica la propria vita privata e, se rispettiamo della legge, non ci dovremmo preoccupare di un mezzo che è stato ideato per garantire la nostra sicurezza. In conclusione, in un’epoca storica in cui l’innovazione e la tecnologia stanno evolvendo per migliorare le condizioni di vita e il benessere delle società, in Italia la Linguistica forense merita di ricevere la rilevanza che legittimamente si è guadagnata a livello internazionale, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alla criminalità, di rispettare i diritti e di operare efficacemente per la giustizia.