Opere di Contardo Ferrini. T. 3
Abstract
V. 5º. Studi vari di diritto romano e moderno : (sul diritto pubblico, penale, etc.) / a cura di Vincenzo Arangio-Ruiz
Full text
OPERE
DI
CONTARDO FERRINI
VOLU ME TERZO
STUDI MI DI DIRITTO ROMANO E MODERNO
(sulle Obbligazioni, sul Negozio giuridico, sulle Presunzioni)
A CURA
DI
EMILIO ALBERTARIO. Biblioteca PixeLegis Universidad de Sevilla.
ULRICO 11OEPT 1
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
1929
La colonia partiaria (*).
Da una serie di testi delle fonti nostre sembra derivare
la necessitá che l
a
ierces
nella
locatio-concluctio
abbia a con-
sistere in denaro. Intanto s' insegna, che questo contratto
soggetto alle stesse regole della compravendita (D. 19, 2, 2 ;
T.
3, 24 pr. ecc.) e in questa il prezzo deve, secondo la, trion-
fatrice sentenza dei proculiani, consistere in
pecunia numerata.
Ecco poi i principali testi , in cui si trova direttamente con-
tenuto quell' insegnamento :
Gai. 3, 144: « Item si rem tibi utendam dederim et invi-
cem aliam rem utendam acceperim, quaeritur, an locatio et
conductio contrahatur ». Cfr. § 142 : « Locatio autem et con-
ductio sinìilibus regulis constituitur ; nisi enim mercos certa
statuta sit, non videtur locatio et conductio contrahi ».
Inst. 3 , 24 , 2 : « praeterea sicut vulgo quaerebatur , an
permutatis rebus emptio et vendido contrahitur, ita quaeri
solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi
utendam sive fruendam quis dederit et invicem a te aliam
utendam sive fruendam acceperit. et placuit non esse locatio-
nem et conductionem sed propriuin genus esse contra.ctus.
veluti si etc. ».
(
4
')
[In
Remi. Zct. Lomb.,
ser. II, vol. XXVI , 1893, pp. 187-200: col ti-
tolo "
Ueber (lie colonia partiaria „
lo studio fin pubblicato anche in tedesco
nell' Arclt. f: cl.
civ. Praxis,
vol. 81, 1893, pp. 1-20.].
L FeRsINI,
Scritti Giuridici.,
III.
1
i1
— 2
U I p.
(30
ad Ed.)
D. 16, 3,
1
,
9 : «
Si quis servum cu sto-
(1ie
►►
dum
coniecerit forte in pistrinum , si quidem
tu
erces in-
terverrit custodia° , puto esse actionem adversus pistrinarium
ex
conducto ; si vero mercedem accipiebam ego
.
pro hoc servo,
(
l
atan in pistrinum accipiebat, ex locato me agere posse : quod
si operae eius servi cum custodia pensabantur,
quasi cgenu.s
local' el conducli intervenit ;
sed,
quia pecunia non datar,
prae-
scri
l
►
tis verbis datar astio ».
Abbiamo
di
fronte
ai citati passi un' altra serie di testi,
in cui
sembra essere invece ammessa una
merces
non consi-
stente i
►
i
nn 71erala pecu.ni( :
a)
I). 1 , 2 , 25 , 6 : « apparet autem de eo nos colono
{iecre, qui ad pecuniam numeratam conduxit ; alioquin par-
t1a: ius colonus quasi societatis iure et damnum et lucruzn cum
domino
fandi pa.rtitur ».
h) 0.
4, 65, 8 : « licet certis annuis quantitatibus fandum
n_daxcr•ís, si ta.men expressum non est in locatione etc.
s^.
c)
C. 4, 65, 21 : « si olei certa ponderatione fructus anni
st
1, de contracta bonae fidei habito propter hoc solum, quod
maiorem optulit pond.erationem, recedi non oportet ».
('fr.
Plin.
Epislul.
9 , 37 : « medendi una ratio : si non
] UHuno sed.
partibus
locem etc. ».
Le opinioni degli interpreti sono diverse. Credono taluni
tener ferino in modo assoluto il principio che la
merces
debba consistere in denaro ed eliminano con vari spedienti le
d i f ficoitit
che la seconda serie di testi sembra. opporre. Altri
invece, pure ammettendo che nella prima serie
si
insegni che
per regola nella
locali°-cou.duclio' la
mercede abbia a consi-
stere in denaro, statuiscono delle eccezioni più o meno larghe
a, tale principio (1).
E fra questi vanno più in lit di tutti coloro , che sosten-
gono essere questo principio vero solo per la
localio faciendi,
non
per la
loca
tio fruendi:
in questa la
merces potrebbe
essere
anche altrimenti rappresentata. Questa opinione si trova nel
(
1
)
A
ff
atto isolata
è 1'
opinione
del
CORASIO,
Miscellan. iur.
2, 11,
il quale
afferma doversi riconoscere locazione ovunque
la
mercede sia fissata "
in
bis quae pondere numero mensura constant, quia silniles species etialn no-
mine pecuuiae veuiunt ,,. Cfr.
MINOCHIO,
de adipise. possess. Temed.
3, 92.
— 3 —
Lopez (
1
)
:
« in
locazione faciendi merces tantum in nummis
L
locatione vero fruendi etiam in fructibus vel olia re ». Egli
ar
T
ouienta così : Tutti i passi , che si adducono per sostenere
il requisito della
numerati pecunia.,
parlano della
locatio fac-
tornni ;
della
locatio rerum
parlano quelli, in cui si ammette
un' altra categoria di mercede. La ragione del divario consiste
in
ciò che nella
locatio factorum,
se la mercede non ò in
denaro , il contratto si può ricondurre al tipo do ut fucias
mentre nella
locatio
rerum
non potrebbe ricondursi che al tipo
do ut des ,
del qual tipo unica
'forma
riconosciuta ò la per-
muta. Così si capisce perché la
partiaria locatio
sia appunto
una locazione e s' intendono testi, quali il fr. 35, 1 h. t. e la
e. 8 h. t. Nò deve fare meraviglia, se qui una categoria di
locazione ò regolata diversamente dall' altra ; sono molte le
altre divergenze fra la disciplina giuridica di entrambe. Non
furono molti gli aderenti
a
questa dottrina ; citerò fra i vecchi
l'Tlligero
nelle note al Donello (
2
),
fra i moderni il Gesterdin2 (3).
La maggior parte ammette un' eccezione solo per la lo-
cazione di cose fruttifere (e anzi di solito 1' ammette per la
sola locazione dei fondi rustici), per cui la
werces
si dichiara
potere consistere anche in una quantitìl: di frutti o di fungibili
derivanti dalla specificazione di questi : così il Glück (''),
il
Sintenis (
5
),
il Mommsen (
6
),
il Windscheid (
7
),
il Voigt (
S
),
etc.
Di regola tale eccezione si giustifica coi riguardi dovuti al-
l'agricoltura e
con. 1'
impulso urgente della, necessith delle cose :
il
Mominsen la spiega osservando che siffatto contratto per i
fondi rustici si sviluppò fuori dell' orbita e della tutela giuri-
dica , la quale venne anzitutto applicata alla locazione delle
case, per le quali la regola della mercede in denaro (derivata
(1)
Aniiucdv.,
c.
15, n. 3 sg.
(2)
Opera.
Lucca, III, 820-821.
(3)
Ausbetate.
I V,
1,
p. 149
sgg.
(')
I,rliizatertrig cler
.
Pand.,
17, p.
3,'>5.
(
5
)
Praht. (.'ivilreclat, I
f,
§ 118.
8.
(«)
.S'Inrrt,sree]tl ,
II',
46. ;
'
'
9
h.onr. (t^csch.,
1
4
.
841. Questo
autore annuneit.e
però Senza
restrizione
che
l
a
merces
di
un
a
co
sa
fruttifera, possa
consistere
in
f
rn
;
r/ibil,i di
qualsiasi
specie.
(
2
)
l
i
mar,
II,
399.
(")
J
i
'üiil. lili
r, p. 661 tiCI.
— 4 —
probabilmente dal diritto pubblico) era senza troppi
i
nconve-
nienti applicabile (1).
Una nuova dottrina fu recentemente emessa dal Waaser
nel suo scritto sulla
colonia parliaria
(
2
).
L' autore tien ferma;
la regola che la mercede dovesse consistere in denaro per tutte
le forme di locazione ; e solo in via di eccezione concede che un
fondo rustico potesse affittarsi per tina
pars quanta
di frutti.
Non però per una
pars quota ;
giacche in tale ipotesi non sor-
grerebbe un contratto di locazione e conduzione, ma un contratto
di societá. Più avanti ci occuperemo di questa ultima asserzione;
dove, cioè, esamineremo gli argomenti di- quegli scrittori, che
non riconoscono ninna. eccezione alla norma che
tuerces in
uunterata pecunia consistit.
Qui dobbiamo solo valutare le
ra-
ioni
che hanno indotto il Waaser a statuire una differenza fra
•
111
p
ars
quanta
e la
pars quota
per designare soltanto la
.
prima
c., ria1e idoneo corrispettivo del godimento del fondo. Anzitutto
i
osserva che un contratto, per cui venisse concesso 1' uso e
wl
godimento di un fondo per una
pars quanta
in natura, se non
tosse stato considerato come locazione, avrebbe dovuto esulare
dalla cerchia dei contratti consensuali e rimanere o privo di tu-
?eia
giuridica o solo imperfettamente partecipe, quale contratto
reale. La
merces
in una
pars quanta ha i requisiti della cer-
tezza e della obbiettività, mancanti invece alla
pars quota.
E
per vero questa non è
a priori
calcolabile, tanti sono gli eventi
che influiscono sopra di essa ; neppure • per approssimazione
può prevedersene 1' entità. Inoltre si consideri che tra i vari
fattori concorrenti alla produzione dell' intero raccolto (dalla
cui misura si determina quella della quota parte) alcuni dipen-
dono dalle qualità subbiettive (intelligenza, capacità) del colono,
e anzi dalla sua, volontà ; perché non può negarsi che la buona
o cattiva volontà con cui il colono si pone all' opera influisca,
sull' esito di questa. Può dirsi che cosi si abbia tuttora quanto
basti
~
per soddisfare ai generali requisiti della
merces ?
Y' ha
(1)
Molti autori non distinguono bene la seconda e la terza opinione. Lo
SCHM.ÀLZGRUEBEU, Ius
ecclesiasticum universum
(ed. Roma 1841, t. III, parte
Il, p. 178 sg.) crede, per es., di andare d' accordo ma invece se
ne allontana molto, esigendo la
numerata pecunia
anche "in
locatione
rei non
trugiferae „ ed esigendo rigorosamente che la mercede sia almeno in fungi-
bili nella " locatio rei frugi
,
ferae' „.
(2)
Berlino, 1885.
— 5 --
di pila. La
quota pars
deve prendersi dai frutti del fondo con-
cesso in uso e godimento al colono (nella
pars quanta
ciò può
avvenire , ma non è essenziale). Ora i frutti appartengono al
domino e solo per via della percezione (la quale concettual-
mente non s' identifica con la separazione e neppure nel fatto
coincide con questa necessariamente) si acquistano al colono.
Diremo noi che possa costituire valida mercede la cosa, che,
appartenendo originariamente al domino, diventa proprietà del
colono per ritornare quindi a lui ? Credo di avere così rias-
sunto fedelmente i motivi , che hanno indotto il Waaser alla
accennata dottrina , e che si trovano indicati in vari punti
della sua pregevole monografia (1).
Lascio ora il primo argomento , che cioè un siffatto ne-
gozio con il corrispettivo di una
pars quanta
non avrebbe
potuto riannodarsi a verun altro contratto consensuale ; poiché
ciò denoterebbe tutt' al più che una tale eccezione avrebbe
potuto farsi , ma non spiega ancora abbastanza perchè si do-
vessero trattare in modo cotanto diverso due negozii nella loro
funzione e apparenza cotanto affini. Ma che una
pars quota
non presenti sufficienti caratteri di certezza e di obbiettività,
mi par da negare. Poiché, almeno in diritto classico, il concetto
della certezza viene qui e altrove (ove si determina 1' essenza
del legato certo, della stipulazione certa etc.) stabilito nel senso
che esso debba riferirsi alla natura delle cose, non alla cogni-
zione delle parti. Bene sta che le parti non possano prevedere
neppure approssimativamente (almeno con sicurezza) a quanto
ammonterh la
pars quota ,
ma non perciò sarti meno certa.
a suo tempo in
rerum natura
1' entità del prodotto totale, e
però della quota. Né osta il fatto, che tra i fattori concorrenti
all'entità del prodotto devesi annoverare la diligenza (e quindi
la volontà) del coltivatore ; perchè la volontà qui non influisca
cite in parte insieme a tutti gli altri elementi, e poi non è
mero arbitrio e capriccio, essendo coinvolto assieme a.11' inte-
resse del domino pur quello del coltivatore medesimo ed es-
scudo d' altra parte ogni mala fede repressa e colpita con i
rimedi dal contratto nascenti. È vero che i frutti spettano al
donino e solo mere() la percezione diventano del colono. Ma
(')
Specialmente
alle pp. 25-42, 62 sgg.
_
f;
(
fila
di
i11
tto
si avverta che
normalmente
coi
neidon(1
nel
fallo
separazione e percezione, e che
prima
di questa- i
fri.ttti
n(n
p
anno autonoma esistenza. ,
111,1
costituiscono parte iiite-
urantE della cosa madre. Essi sogliono pertanto acquistarsi dal
colono subito che siano suscettibili (come enti autonomi)
di
domi
n io. Del resto non si vede perché, dato pure che i frutti
appartenessero inizialmente al domino (ove, per es., la
separa-
zione non coincida con la percezione) , ciò li debba rendere
inidonei all' ufficio di
merces.
Nelle obbligazioni dirette a dare
una
cosa non pub (secondo il rigoroso concetto dei classici)
i,ssere in obli uliofe
la cosa che all' origine della stessa, era
in
propriet'ì del creditore ; circa la cosa che più tardi per-
viene al creditore , variano le opinioni e varie sono pure le
ppfi(azioni.
Ora ,
i frutti non sono certamente cosa fin dal
tempo della conclusione del contratto in dominio del creditore.
I
'mitre
non è dimostrato (io spero anzi di dimóstrare il contrario)
selce la prestazione della mercede consista necessariamente in
R11_
(lave.
Per tali ragioni io non saprei che cosa ricavare da
D.
19,
13, 1, citato Ball' autore
(p.
27) : « Iulianus ... scribit :
tibi
a
reae mene dominium dedero, ut insula a .edificata par-
tem mihi reddas, neque emptionem esse, qu ia
predi
loco par-
t 2^lac rei
meae recipio etc. ». Secondo il Waaser, qui Giuliano
strae per un momento dal requisito che
pretiunt ire raumuerafa
pecunia consistere debet
(avrebbe potuto dire ch.e forse come
sabiniano egli non ammette la necessitá. di questo) ; ma nega
alte la cos
a
possa fungere come prezzo , perché inizialmente
proprietà, del compratore. Ora, dice egli, se ciò non sta per
i
l prezzo , non pub stare per la mercede soggetta alle stesse
norme.
Su questa pretesa identit di trattamento vedremo piì'
avanti. Intanto si noti quanto sia inverosimile che Giuliano
ammettesse in ogni caso che il prezzo potesse consistere in
altre cose, che non fossero denaro, e come pertanto sia pericoloso
argomentare cc cordrerriù dell' espressione
rei mene.
Impossibile
poi è arnniettere con 1' autore che qui Giuliano astraesse dal
requisito (essenziale o precipuo !) della numrnarieth del prezzo,
e respingesse il concetto delle, compravendita per un altro
argomento secondario. 1VIa , concesso pur tutto questo , nulla
segue ancora. per la locazione. La compravendita consiste
essenzialmente nello scambio -di due enti diversi ; che una
parte riprenda, la stessa cos
a
che ha dato , sia pure mutata e
migliorata, ripugna affatto alla natura di tale contratto.
— 7 —
Veniamo ora ad esaminare 1' opinione di coloro , che ne-
gano esservi alcuna eccezione alla norma che la mercede
debba
•
consistere iri denaro. Tale opinione risale molto addietro
e noi la troviamo anche nei più antichi bizantini. Che la di-
fendesse Taleleo ben pub arguirsi (
I
)
da quanto dice nel com-
mento ad C. 2, 3, 8 (
2
).
Che.
parimenti Stefano avesse l'opinione
medesima , si può conchiudere dallo sch. As, 81 in Bas. Hb.
2, 334: 8s1
51
lv ckyvpí.otg ópn619fivat, tòv µ161v • E6 yàp µi
"
lv
ápyvpíot 1yévEto, µí€-bcooL5, ()S 16t6 1.1.a•9Etv xai cUlax619Ev,
AL6ta 81 11
chv
ó O ntavòs lv tc- (3 L.
t
S
'
tí. y', 8 Ly. a' 19Eµ.
(§ 9 delle nostre edizioni) qn
o
v. Cfr. pure gli scolii, contenenti
brani dell' indice stefaneo, (3ovX4,Evos ed láv in Bas. Hb. 2, 27,
riferentisi al citato D. 16 , 3 , 1, 9. Oscillante in vari punti
delle sue Opere è il Cuiacio : ora inclina a questa dottrina
ora vorrebbe un' eccezione per la colonia parziaria : cfr. ad
D. 19 , 5, 13 , 1 (
3
)
;
ad D. 19 , 2, 35 (
4
)
;
ad C. 4, 65, 5 (
5
)
;
a d
C. 2, 3, 9 (8) (
6
).
Ben pub dirsi però essere opinione sua pre-
valente, che « locatio non consistit sine pretio esemplo emptio-
nis et venditionis : pretium autem non est nisi confestim
sit
pecunia numerata ». Deciso sostenitore poi di tale opinione
è
il
Donello (
7
)
:
« in mercede itidem ut in pretio duo spec-
tanda : primum ut consistat in pecunia numerata ; quocl si
pro usu rei aliud quid praestatur, locatio non erit ». Fra
i
moderni molti erano i seguaci di tale avviso : specialmente
francesi, dietro 1' esempio 'dell' Accarias. Costoro devono pure
eliminare
.
i testi, che sembrano contraddire al loro avviso.
E anzitutto essi sogliono considerare le espressioni più evi-
denti , quelle di C. 4, 65, come usate i mproprianiente : per
es. Hotomann (
8
)
:
«
esse quasi locationem et dici sic eo modo,
quo verbum
vendidt
in 1. 6
de ger. v. ,.
ex intentione scilicet
contrahentium » ; Donello (
9
)
:
«
quod dicitur in 1.
si olei C.
(1)
Cfr.
quello
che
già io
scrissi nel l'
Arch.
giur.,
38
[=
infra,
(2)
Suhol. OUlEkuíOV,
Bas.
ed. H4:1
111P.,
I,
648.
(3)
Opera,
ed Nea.p., 1722,
VII,
c
o
l. 850.
(
1
)
ibirl ,
1,
1
486.
(")
ilücl.,
X. 410.
(
u
)
Ibi^G.,
IX, 63.
(7)
Contra. iur. civ.,
13, 6, nn.
3
e 6.
(8)
Comm. cic
pr(w,'scrip6is vcrliis,
p. 179.
(9)
Contra.
i.ur.
civ.,
13, 6, 6.
15
— 14 —
eo,ue nei due esempi or ora accennati, e quindi bisogna Picor-
rere ad
altro rimedio giuridico ». Con ciò egli non vuol punto
dire elle la mercede debba essenzialmente consistere in denaro ;
dice che una mercede pattuita in denaro come nei due casi
accennati fa sorgere
la
locazione, come sorgerebbe del resto nel
caso, meno frequente e qui non contemplato, che la mercede
consista nella dizione di altra cosa. E erri pare che solo questa
dottrina spieghi il trattamento che nel Codice 4 , 65 ha la
prestazione dell'
uso
e godimento di un fondo contro una
pars
glttt)2lrt
di
frutti.
Nelle due (forse tre) costituzioni che si rife-
riscono a tale figura e evidentemente parola di locazione, ne
set•v
,
e il contestare con vani artifizi il valore probante di esse.
Neopure una parola vi ha in esse, che alluda alla singolarita.
d_ld
caso :
non
un
solo accenno, che siasi venuta riconoscendo
i;_ra }o(1zione non ostante l'assenza del denaro ; cosa che dav-
.
E.To sarebbe inconcepibile se si trattasse solo di una eccezione
ttninessn nei tempi della decadenza., come il Waaser (p. 63
ritiene. E io non posso scindere da, queste costituzioni
e.cenn.o del fr. 25, 6 li. t. alla colonia partiaria, che ò pur
i;E(ssa chiaramente tra le specie di locazione. Se,
del
resto, tale
r•u]onia ' non fosse stata un contratto locatizio, non ci man-
ehe1•ebbe
,
qualche insegnamento nelle fonti sul modo di classi-
l'icar•la, poiché i compilatori, i quali invece tengon fermo
il
principio
che la mercede abbia ad essere in denaro, non
lo
avrebbero levato.
Le varie testimonianze accennate , donde si può rilevare
che la
•inerces
non consisteva necessariamente in denaro, sono
probabilmente sfuggite ari compilatori inosservate. Le tradi-
zioni della scuola beritese sono del resto state da loro man-
tenute , come appare da
una,
interpolazione sicura , quale a
me sembra il passo già citato (D. 19 , 5 , 5 , 2) attribuito alle
questioni di Paolo : « At cum do ut facias, si tale sit factum,
quod locasi solet , puta ut tabulam pingas ,
pecunia-data
lo-
catio erit, sicut superiore ca,sii emptio ; si rem (do), non erit
locatio, sed nascetur vel civilis actio in hoc quod mea interest,
vel ad repetendum condictio. quod si tale est factum, quod
locaci non possit etc. ». Chi sostiene essere questo frammento
tutto quanto (o quasi) opera dei compilatori ò il Gra,denwitz (i).
(')
hcte)
•
polatiote,a.
p.
132 agg.
4
—
15 —
Il
Lenel assai più cauto ò costretto tuttavia a riconoscere che
molto fu dai compilatori aggiunto o mutato (
1
).
Gli argomenti
del Gradeuwitz per • il § 2 sono : la contraddizione fra quanto
qui s' insegna circa la locazione e 1' insegnamento (teoricamente
assai migliore) di Celso per la compravendita (D. 12 , 4 , 16)
e lo stretto nesso coi §§- 1 e 3
.
, che pur si ravvisano chiara-
mente interpolati. Che però Paolo potesse avere un' opinione
discorde da Celso sulla questione della natura consensuale o
reale del contratto in parola , mi pare possibile, e che, nono-
stante le innegabili e gravi interpolazioni, qua, e là appaia il
genuino substrato pauliano , mi pare sicuro. E precisamente
nel paragrafo presente mi sembra. che possa attribuirsi a Paolo
quanto segue : « at cum do ut lacias, si tale sit factum, quod
locasi soleat , puta ut tabulam pingas , locatio erit ; quod si
tale sit factum , quod locasi non possit etc. ». I1 seguito
infatti nulla offre di sospetto, ove si tolga 1' ultima parola del
paragrafo apposta dai compilatori. Ma a questi si deve la di.
stinzione fra ` pecunia data' e ` si rem (do) ', dove la manifesta
lesione della sintassi e dell' euritmia provano la intrusione. Si
volle fare il perfétto riscontro a. quanto nel § 1 si dice del-
1'
eiaptio.
I compilatori scrivono « si rem », quasi che qui pure
precedesse come nel § 1 ` si ... pecuniam dem '. Anche supplendo
do ', il passo non corre ancora : a ` pecunia data' deve cor-
rispondere ` re data'. Questo passo ò a mio avviso molto im-
portante, perché ci illumina circa le vere idee dei compilatori.
Che il requisito della
pecunia
non fosse per il diritto pregiusti-
nianeo essenziale alla
merces,
s' é visto. E come si dovranno
considerare, secondo i compilatori e la scuola bizantina, i casi
della colonia parziaria e simili ? Secondo Taleleo (
2
),
come so-
cietà o come contratto reale innominato, a seconda dell' in-
tenzione delle parti. Forse anche venivan trattati come un
patto munito di azione : ciò proverebbe l' inserzione della c. 9
(8) nel titolo
de pactis
(2 ,
3). In verità la costituzione dice
solo « fidem pacto praestare ... compelletur », il che significa
che deve osservarsi la convenzione e non aggiunge come questa
si classifichi : ma l' intervento della parola
pactum
determinò
I
I
)
Thlinyelicsi(r.,
I, 1194-1195.
('=) Ouî,. Bus.
AB.,
I,
645.
-- 16 —
i
compilatori, che verosimilmente pensarono a una convenzione
diversa dai quattro tipi di contratti consensuali e vestita (come
altre nediritto imperiale) di azione.
ovvio che nessuna ragione intrinseca conforta la distin-
zione propugnata dal Lopez, dall' Illigero e dal Gesterding fra
locano faciendi
e
locano fruendi.
Perchè qui s' abbia .da am-
mettere un
a
mercede non consistente in denaro e là invece
no,
non comprendo affatto ; ed i citati giuristi non avrebbero
forse statuito una simile distinzione, se non fosse stata, (oltre
una meno retta: intelligenza delle Istituzioni) 1' esistenza di
D.
16, 3, 1, 9 e 19, 5, 5, 2. Basti, del resto, leggere quanto essi
scrivono circa tale distinzione, per accorgersi che essa non
e
per se affatto sostenibile.
^
infelice
del
1879, pp. 150
Pri
cxat) •eches.
Le
origini
del
contratto
di
società
in Roma (') (1).
La
voce « soeius » nel senso di
condomino
(Inl. in D. 33,
5, 11) usitatissima nelle Pandette ed anzi numericamente
prevale questo significato sull'altro di « partecipe a. un contratto
di
societus » (
2
).
E d' altra parte essa risale in tale significato
molto addietro, per es. Plau_to,
f?uden.s,
v. 1023 (
e
)
:
quo argumento socios non suoi et fur sum: facdam ex te sciam.
Cfr. v. 1026:
ufane iam : repperi quo pacto neo far rtec socios sien.
(l
«
}
(In
Archivio Giz°idi.có.
:3
8
,
1887,
pp.
3-32).
(1)
Bibliografia :
SAI.KOWSKY,
De
iure soeietatis praecipue publi.canoru»a,
EZoenigsberg,
1869. Cfr.
L
o
s
•
rtcSSsl,
Zar
Lehre
vo91
den juristischen
Personen,
Li
psi
a. 1863 ; LA S
•
rlr, ,
Zei.tsch.ri ft • Jür das gesrr.mmte Handelsrechl,
X
X
I
V,
409
sg.;
PE12NIC1+) ,
Parerga,
I
(Zzrna róMisclaen Gesellscha ftsvertrcu¡e),
Holla
Ztsclar. der Sav. St., R.A.,
.3,
48 sgg.; Ll;is
l
r,
ZadA°
Gesch.
d.
Gescllsch
-
•,
1882.
Non
senza
molta
titubanza m' induco a citare il saggio
Po1sNtPA,,
Nouvelle revue histori.lue
de
droit frcensais• et étrcanfer,
sgg., 531 sgg.
(2)
fic,tn[.[,tNC,,
Leh.rbuch fiir Institut,,ionen.
Geseh.
des
rüm.
313,
b. d.
(
2
)
4, 3, 84 (
1
LECKE[fi
E
N).
C.
F
u
NI,
Scritti Giaeridici,
ILI.
— 18 —
Ove evidentemen
te
` nociuti ' vuol dire ` comproprietario' (a),
(cfr. ibid. v. 551 sg. (2):
Vel consociare
rnil ri
quidem tecurn licet:
aequas habernos partes.
Tale comunione può riferirsi ad. un complesso di cose,
come nel caso di ereditá o di aggiudicazione dei beni del de-
bitore insolvente a. più creditori : può anche riferirsi ad una
cosa sola., come per es. in un legato lasciato a più persone.
Coloro che si trovano in -tale condizione possono venire alla
effettiva divisione delle quote : antichissima è 1' azione per
crciscere » ossia dividere la
familia fra
i varii coeredi e
€sr')1,abilmente anche fr
a..
i concreditori aggiudicatari dei beni
l
debitore
insolvente:
ed io riferirei qui il `
partir secanto
,)'ernto (
3
).
In altri casi, per es. in quello dei collegatari,
r
azione
di-v
isoria in origine, come è noto, non esisteva:
qui,
come ¿:l t rove, il diritto non era ancora intervenuto a regolare
üid,
che
per quei tempi soleva. abbastanza convenientemente
pe
dispoPsi per mezzo di convenzioni private. Noi possiamo rite-
eme:
cosa certa che spesso tale stato di comunione sarà
sohunente passeggero e che le parti saranno addivenute
c^^ ::^zt^srzreaite
alla divisione: in c calche caso, per esempio
in
ilo
dei concreditori, questa era una vera necessità. Invece
st c
volte tale comunione potrà essersi perpetuata per volere
'elle
parti: due collegatari di un fondo avranno avuto non di
vado
maggior vantaggio a possederlo in comune, che non a
dividerlo in due proprietà distinte. In ispecie poi ci viene
attestato che i varii `
consortes ' (`)
o coeredi, specialmente se
succeduti
al
comune
pater familias,
continuassero spesso per
lungo tempo nello stato di indivisione. Illact — dice Gellio in
(1)
Gripo infatti risponde:
Nescio: riegue ego istas vostras leges urbanas scio
visi
quia 'rune meum esse dico.
Ossia, " tutto uño e non
in
comproprietà, ,,:
(2)
2, 6, 67 sg.
(
•i
)
Cfr. Volai ,
Die XII Taf. ,
2,
,
361 n. 17 e specialmente:
Ueber
die
(;^rs^^/richte des rdìn.
Ex
eeutions^°ec/rts,
uei
Beriehte d. si/c/ts. Ges.,
Phil.-hist.
K1., 1883, pp. 83-85.
(
4
)
Fest., p. 297
b,
8
11 I.
— 19 —
un passo notissimo: 1, 9, 12 —
fuit antiquum consortium, quod
iure acque verbo romano appellatur « ercto non cito » .
E si con-
ferina la notizia gelliana col passo di Festo, citato in calce,
e più ancora con quel passo pur notissimo di Paolo Diacono,
p.
72: diser[c]tiones divisiones
patrimoniorum
inter
consortes.
Ma, posto come indebitato quel significato di
consortes
e
con-
sortium
che s' illustra poi anche, come vedremo, con varii passi
dei Digesti , rimane oscuro il senso di quelle ultime parole
gelliane 'era()
non cito'.
Il Voigt (
1
)
le assumerebbe come abla-
tivo assoluto e sottintenderebbe ` vivere ' o simile parola, e per
lui sembra stare il parallelo serviano ad
Aen.
8, 642 (cit. di
Donato) :. «
nl est in iure `
ereto non cito ' i.
e. hereditate non
divisa ».
Comunque si pensi del resto su questo punto (certo
non si accordavano neppure gli antichi (
2
)),
è da respingersi
assolutamente col Pernice (
3
)
il tentativo di taluni autori mo-
derni, fra cui segnatamente il Karlowa. (
4
),
di riferire quella
notizia, all'
herediulin
e d' interpretarla. in guisa, che ne
iisniti
solenne divieto legislativo di addivenire alla divisione di esso.
Ercto
sarebbe supino,
cito
imperativo : « ad divisionem no vo-
cato » sarebbe il senso di questa frase. Ma, se un supino
ercto' apporta difficoltì, non lieve, un imperativo « non cito »
è addirittura impossibile e le .XII tavole stesse (dacchè il Kar-
lowa ritenne appunto che parole della legge deeemvirale siano
queste) dicono almeno: « arceram ne sternito » (5).
Che poi il
consortium
non si possa identificare con 1'
here-
dium è ormai
ammesso. Non si tratta adunque di una parte,
ma di tutto il patrimonio ereditario : «
sors
et
patrimon i u (n
s i -
gnificat, unde et
consortes
dicimus »; e non si tratta di un di-
vieto legislativo di alienare e dividere , ma di una •olonta
a
'ia
comunione continuata fra i coeredi. Naturalmente si
deve pen-
sare
che
ercto non cito
vivessero soprattutto i figli , " i
q
u
al
i
insieme erano succeduti al comune
paler familias,
nella, cui
Po-
testas
erano fino alla sua morte rimasti. E per vero costoro
(')
XII
Tu/:,
2, 112 ri.
(2)
(;ir;.
ile or. 1, 5Fi, 2'i7; Prrnl.
Din
c. p. 82, 1(i.
(3)
'Ll.s
v
clir. cler ,Siiv. ,Yl.,, l^.A.
a,
71 sg.
') 1)c)- )
•
úiiti.se/
t
e ('ir;il,
f
irozcss
Yeil der I,i(jisvtrlin»/et
t
,
1
).
I.I';,
(•
') P
►
o,ittilc;n:
1.
c.
— 20 —
grano uniti dai vincoli strettissimi di sangue e poi gih, primi,
eran()
avvezzi al vivere comune , quando tutti si trovavano,
con
l(' loro litiniglie, raccolti ~otto l
a
potestà del defunto. Si ag.
(rinnga>
ancora
che prima della successione niuno di essi aveva,
essendo persona
alieni iuris,
un patrimonio particolare e tanto
più facile era quindi che s' accontentasse di questa comunione
fraterna dei beni. Spettacolo questo non apparso per la prima
volta in Roma (
4
);
e non ignoto certamente neppure ai giorni
nostri, specialmente fra gente dedita all' agricoltura:, dove tale
sistema ò reso assai più facile e dalla tenuità del patrimonio
e
dulia
parca
semplicità dei costumi (
2
).
Quid Aelia familia?
rp(r
►
ni
locnplcs ? sexdc'ci
►►
i eodeìn tempore Aelii fueruvt, quibils
clom.m
►
.cni(
►
,
eral
eodem luci, quo H,unc sunt Mariana
►
fzort.2ti-
;
►
a ons in
agro
Veiente fundus , ntinus multo
cultores
a
gassar
doma os habebctt O.
aa
corn
sei Digesti, ov'è parola di
con.' ortes,
quasi sempre
ai fratelli : Pomp. 35 ad Q. M. D. 29, 2, 78 : « duo
'Y
_
uerant : bona communia habuerant ». Paul. D. 27, 1,
-eque igitur
fratres consortes
plurium loco habendi
fep vae non fratres, si idem patrimonium habent et ratio
iat.r°aationis pariter reddenda sit » : cfr. D. 10, 2, 39, 3
52, (
4
).
Ma ciò non toglie che talora continuassero
comunione dell' eredità anche coeredi estranei,
a i
wi¿'t
u
n proprio patrimonio e questo, come già nel suo
i. .1..
,ra13(>o (
T
')
avvertiva il Pernice, sarà stato specialmente
i caso,
in
cui il testatore avesse una azienda , nella quale i
coeredi volessero continuare.
.[iaasciaando a parte del resto questo caso , certo d' origine
menu a.n.tica. e cl' uso meno frequente, non si può dubitare che
(')
Cfr. per es.
SUMNN.K
M.a1N14,
Etudes ser l' Icistoire des institutions pri
m)itives
(trad. frane.), p. 100 sgg., 243.
(2)
In Val di Chiana, per es. vivono tuttavia tali comunioni fraterne e
si perpe,tuam, per varie generazioni. A Torrita un tale consorzio
contava
poetai
auui fa
perfino 70 persone. Abbian dunque noi pure gli esempi
da
contrapporre
ai 16
Elii conviventi
con
le rispettive famiglie.
(
i
)
Val. Max. 4, 4, 8. Cfr. Varr.
y
.
3, 16, 2.
(4)
fn
tal
caso forse v'era anche un motivo religioso,
che poteva
age-
volare la,
pc,rseveranza, nel consortium;
PERNlC(c, Z
rcira s O^^^..^^cic°a°c(lr..
II, p. 30.
(3)
1, 444:
cfr.
Ztschv.
cit., p. 68.
— 21 ._
nel consorzio
»
della prima specie tutto fosse regolato non tanto
con criteri formali di diritto , quanto « fraternamente »: cia-
scuno dei consorti prendeva dai .comuni redditi quella Parte
che bisognava a lui ed alla propria famiglia : sciolta la comu-
nione, ciascuno ritirava la parte di capitale rispondente alla
propria quota ereditaria : 1' azione divisoria infatti non era che
1'
azione
familiae erciscundae.
Si pub tuttavia credere che, sus-
sistendo ordinariamente il consorzio tra fratelli succedenti al
comune
parer fa-ntilias,
anche le quote ereditarie dovessero essere
uguali ; e ninno anzi negherà che a perseverare in un consorzio,
quale fu da noi dipinto, dovesse la disuguaglianza delle parti
recare difficoltà, non lieve. Il passo di Seneca de
bene f.
6 , 13
mi pare che confermi tale asserzione , poiché da esso risulta
in modo chiaro non, essere stata punto cosa facile né consueta
un consorzio, data la disuguaglianza delle quote : «
licet
id ipse
ex maiore parte possideat,
si modo
me in consortium admisit » (i).
Da ciò potè benissimo derivare la massima, che pare aver do-
minato nei primi tempi in cui il contratto di società. ebbe
ridico riconoscimento
(
2
)
,
dovere cioè ciascuno dei soci confe-
rire ugualmente. Ne potè forse derivare anche il principio che,
non determinate le quote spettanti a ciascun socio nella divi-
sione del patrimonio sociale, si debbano queste riputare uguali
nonostante i disuguali conferimenti ?
(
3
).
A me pare che no.
Giacché, non essendo impossibile un consorzio fra coeredi isti-
tuiti in parti disuguali
(
4
),
e dovendo esso risolversi (ove non
fosse fattibile per convenzione delle parti) con
1' astio familiae
ereiscundae ,
ciascuno riceveva la sua quota ereditaria
(
5
).
I1
(1)
Poco ad ogni modo si può ricavare da un passo come questo, iu cui
..
la Metafora potrebbe benissimo trascurare 1' esattezza giuridica.
(2)
Cfr. lo stesso
PB
►
tN10E,
Labeo,
1, 249. Cfr. D. 17, 2, 99 pr.
(3)
Secundo l'opinione prevalente. Le osservazioni del VANCiJ OW,
§ 651, n. 2 (7
a
ed., 3, 472 sg.) non s'accordano col linguaggio delle funti.
(') Le due sorelle nubili che convivevano in consorzio coi Egli di oppio
Claudio Pulcro verso il 678 di
Roma
(cfr. Varr.
r. y.
3, 16, 2) non avranno
avuto, secondo ogni probabilità, parte uguale ai loro fratelli.
(
5
)
I1 PoiSNEI,
tace di ciò e insiste invece riel
c
parta e par téte dei
redditi, che egli deriva dal ` ius frateruitatis' (l. c., p. 459). Ma nell' A etico
consorzio, quale ce lo dipingono le nostre fuuti, ogni consorte dovette pren-
dere quanto a sè ed ai Suoi occorresse : e, del resto
;
essendo colnu u i la piii
parte delle volte il vitto, 1' alloggio ecc. dei consorti , appena si poteva di-
consovlium,
durava poi indefinitamente, finchè alcun o dei con-
sor tes urgesse per la divisione (') ;
in
questo senso ha perfetta-
mente ragione il Poisnel ove dice che « société taisible » e
société perpétuelle » sono termini correlativi. Morto una
dei
consorti, subentrano in suo luogo gli eredi e non si fonda
gin
un
rapporto nuovo ; ma continua 1' antico.
Che i consorti, come in genere i condomini , si dicessero
« socii », ed il loro rapporto « societas », fu avvertito fin dal
principio di questo lavoro. Ma, nonostante la identità del nome,
si distinse sempre nettamente tale rapporto dal contratto vero
di società, e bene riassumeva l'Anonimo (
2
),
quando avvertiva:
6vtstcouat ótt
tÒ
tcWv yovécov xi,rwovoµtav áhtatpetov
coi,
FiaciyEt. xotvowíav.
Non
c' è dunque contraddizione tra questo fatto e la restri-
zione dell'
actio pro socio
ai casi di un vero contratto di società.
Si
potrà disputare , come fa il Leist (
3
),
se .mai dalle presta-
zioni personali, a cui pure si riferiva 1'
adio familicie erciscun-
(j(
(
e
fra i consorti, si sviluppasse quella
pro socio :
più probabil-
mente, anziché una evoluzione naturale, abbiamo un' imitazione
,i ]: ificiosa, e neppur questa è necessariamente da concedersi.
Poiché 1' introduzione dell' azione di società dovette dare effi-
ca.cia giuridica
a
quanto già prima avveniva per volontà delle
parti : ninno vorrò infatti negare che si solesse contrarre so-
cietà molto prima che il diritto riconoscesse tali convenzioni e
desse 1' azione relativa. I1 Poisnel invece, dopo avere osservato
(e certo con ragione) « que les mots
societas
et
socius
ne sont
scorrere di ` partage '. Se mai il POISNEL pensa ai risparmi e incrementi del
patrimonio comune fatti durante il consorzio, questi al tempo dello sciogli-
mento avranno seguito le sorti del patrimonio ereditario, come prodotti di
esso. Altri acquisti e guadagni non entravano nel consorzio (cfr. D. 17, 2,
5
.
2, (;) nè dovevano essere frequenti , vista la condizione delle persone fra
cui soleva consistete il consorzio.
(1)
E ciò può eg i sempre fare, uè meno liberamente può disporre della
sua quota. Che poi la morte d' uno dei consorti fornisse agli altri occasione
singolarmente propizia per sciogliere il consorzio è naturale e risulta poi
anche dai testi ora beni
m
sinmo interpretati dal PERNICE,
ZtSClte°.
cit., 3, 69 sg.
Lo stesso avviene tuttora in Val di Chiana.
(2)
Son. 'Avowóliov, Bas. HEIMB. 1,
754.
(3)
op.
cit.,
p. 26.
-23--
pas réservés au contrat, mais s'étendent à toute espèce de com-
munauté », ne deriva che 1'
actio pro socio
sia stata in origine
in uso anche per le comunioni non contrattuali, ed anzi ví abbia
«
pris
sa source ». Ora , così egli si esprime (') , « conc
^
oit-on
bien que dans une
societas
un
socius
ne puisse pas agir
pro
socio ?
Que sette anomalie soit admise à 1' époque classique,
on ne saurait le nier ; mais elle est assez bizarre pour avoir
besoin d' étre expliquée. Ne trahit-elle pas une période , o ìi
action fut aussi large que les mots
2
Puis 1' action s' est re-
streinte par des inconvénients , que nous indiquerons bientòt,
tandis que les mots ont gardé leur étendue primitive ». È un
modo di ragionare non troppo convincente cotesto. Si capisce
benissimo come il diritto , cominciando ad accordare azione
per la
societas, 1'
accordasse solo per la categoria delle società
contrattuali : in questo nulla vi ha di contraddittorio. Invece
ripugnerebbe allo spirito romano il processo immaginato dal
Poisnel , una concessione generale delle azioni clic poi si re-
stringe ad una categoria determinata : troviamo spesso in di-
ritto romano istituti particolari prima, che si generalizzano poi ;
il processo inverso non é punto confortato da analogie (
2
).
Se
Paolo D. 10, 3, 1 dice : « commini dividundo iudicium ideo ne-
cessarium fuit, quod pro socio astio magis ad personales invi-
cem praestationes pertinet », minio vorrà vedervi una testimo-
nianza di quanto il Poisnel asserisce. Giacché Paolo si guarda
bene dal dire che un tempo l'azione di società avesse più larga.
efficacia ed applicazione : è pertanto una motivazione poco
felice o almeno poco felicemente espressa, da cui si può solo
ricavare essere 1' ti
ctio coinmuni dividundo
sorta in tempo rela-
tivamente recente (
3
).
Del resto h una prova può arrecare
il
Poisnel per suffragare la propria dottrina, e gli inconvenienti
ch' egli arreca, i quali avrebbero dovuto provocare un feno-
meno
a
suo modo di vedere tanto bizzarro , non la rendono
(1)
Revue
cit., p. 456 sg.
(2)
Per questa e molte altre ragioui va respinta l'opinione dell'
U1>>>t+,-
LrlIilll+1
(Zar
Geschic/ìte
de?
.
beìaauìateìz Realcomr<tcte ciaf
rfr',"..•(-ll,rìì
.Sperss, p. 54 sgg.) sulla gcuesi dell' actio
fi.cltt.r:irte.
Lo staccarsi della
nrnlrttio
dalla
eìul,tio venditi)
(a cui si riclaiauia anche il R,ut,uiuFy
RG., 11, 58) non può naturalmente addursi come analogia.
(3)
V. per tutti il Voto-T,
Die
111
Tal:,
2, 114. 507 u.
per
ferino più probabile. In origine , così egli avverte,
1'
odio
pro socio
[non colpiva che il dolo. Sebbene recasse 1' infamia.,
non la si trovava troppo rigorosa finché colpiva solo gli sleali
portamenti dei consociati (
1
).
Ma più tardi fu estesa anche alla
colpa : nè fu gran beneficio esigere dal socio la
diligentia qua9n
.
5
uis,
che poteva condurre anche a più severo rendiconto della
stessa colpa lieve. Si poteva ammettere che al grave peri-
colo di incontrare per una leggiera negligenza l' infamia fosse
esposto colui, che l'avesse, contrattando, volontariamente as-
sunto ; non colui che, senza volerlo,
i'irc idebat in conimunion.e fa.
J però 1' odiosa
actio pro socio
esulò dalle comunioni estracon-
trattuali e si restrinse ai casi delle società contrattuali. Un
pittore , che nel fare un paesaggio applicasse al ' rovescio le
regole della prospettiva, non farebbe un quadro più infelice.
Lasciando ora stare che la. così detta
culpa in concreto
è
una
figura sorta solo nell' etc, classica , è credibile lo svolgimento
imm ag i n a.to dal Poisnel ? Il restringersi dell'
actio
.
pro socio
al solo contratto di società dovette, secondo lo stesso autore,
avvenire in tempo remotissimo : tutte le notizie che rioi ab-
biamo su quell' azione sono tutte posteriori a quel fatto. Nello
steso tempo ci si insegna che tale restrizione fu cagionata
dal fatto che invece del semplice dolo si cominciò a colpire
anche la colpa del socio. Non sarebbe stato più semplice
annettere 1' infamia alla condanna per dolo- ed escluderla nel
caso di condanna per colpa, salvando così quell' arfipia sfera
d.` applicazione dell'
actio pro socio,
che tanto più doveva essere
importante, in quanto che 1'
adio communi dividendo
era ignota
ancora ? Ed anzi non opinano ancora parecchi moderni che
questa azione non infamasse che in caso di dolo e di colpa
lata, :' (
2
).
Ma v'ha di più. Il Poisnel trasporta tutto ciò in tempi
remotissimi, eppur sappiamo di sicuro (
3
)
che ai tempi di Adriano
si disputava: ancora se l'aclio
pro socio
si potesse esperire sol-
tanto per dolo od anche. in caso di colpa ! Nè io so poi vedere
una grande differenza tra chi contrae una
societas
e .chi nel
(')
In sostir,nzn, 1' idea è;iá uell^^ ,IHLitiN^t,
Schuldmoment,
p. 31. 33. II
PotSN[tll:, ne avrebbe potuto vedere la,, confutazione nel PFRNICF,
Labeo,
1,
442.
(2)
Per es. SERAFINI,
Ist^it^uz^o^a^i^,
3~
ed., p. 351.
(3)
Cfr. PERNICE,
Labeo,
2, 360 sg.
1,
—
25 —
consorzio volontariamente persevera : si pub
incidere in com-
i
nu.nionem
inopinatamente , restarvi è volontà delibera,ta.. E
finalmente s' è accorto il Poisnel (
1
)
come sia poco probabile
che l' infamia avesse
.
origine nel consorzio , ove tutto è infor-
mato
da uno spirito di fraternità ; ma ha cercato di vincere
la
difficoltà , tenendo una via che a niuno potrà -parer
parer buona.
Fra i consorti, dice, v' era
1'
adio far
y
niliae erciscundae ;
ma essa
non aveva una sanzione penale contro i possibili « abus de
confiance »: ora « la fonction qu' elle ne pouvait pas remplir
suscita 1' actio pro socio, dont la physionomie est différente ».
Ad ogni modo fra i consorti si sarebbe potuto agire per furto :
questo principio è inconcusso ai tempi di Ofilio (
2
)
:
in Sabino
ritorna più volte, come regola di cui non s' è mai dubitato (9.
Del resto, quale traccia vi è mai che tale fosse l'origine del-
1'
actio pro socio?
I giureconsulti anzi trovano il bisogno di
insistere sul punto che questa comprende anche gli « abus de
confiance » (
4
).
0 il Poisnel legge tutta la sua storia nella
« infamia »? In tal caso i risultati , ormai sicuri , dei più re-
centi studi sull' origine delle azioni infamanti gli rimasero
ignoti.
Né più fortunato è stato il Poisnel nella ricerca delle
analogie. Egli pensa
fidir,ciue,
in origine cosi compren-
siva, che venne a perdere sempre più terreno e finalmente a
morire. Quale fu la ragione di ciò ? Seconcl o il P., 1' efficacia
infamante di tale azione ; e difatti fu sostituita dalle azioni
di pegno e commodato non infamanti e dall' azione di depo-
sito infamante sì, ma efficace solo in caso di dolo. Ma tale
analogia non esiste punto. • La fiducia non perdette mai ter-
reno nel senso che vuole il Poisnel : vale a dire la sua sfera
di applicazione rimase immutata, : soltanto le sorsero accanto
altre forme, non solo di azioni , ma di contratti, che sussiste-
(
c
)
Egli ignora però le osservazioni del
PE
►
LN1CH.,
ibid.
1, 444.
(
2 )
Ulp. D. 10, 2, 16, 6 esclude I' a.
tia' ti
solo perchè il furto fu perpe-
trato da, un
servit,s coiimUn.is.
( )
Ulp. .11
cul ,Sab.
(D. 47 , 2 , 45): :i0 acl
Sab.
(D. !7, 2 , 45; 51). Ad
ogni
nnodo V. UPBPLOHDG;, 1.
c., p. 41.
(
4
)
UIp. RO caG .Sab. (D. 17, 2, 45) : " si (sociu
y
) per fallaciam dolove malo
alnoVit vel reni colnluuneln celandl animo eoutrectet . ... et pro socio actloue
obstrictus est ,,.
— 26
rovo paralleli alla fiducia. Invece 1'
aclio
pro
socio
avrebbe
perduto una gran parte, forse la più gran parte, della, sua
sfera originaria
.
di applicazione. E poi chi verr^
y
, a
so
stenere
s
che il motivo per cui sorse il contratto di pegno e poi s
,
ac-
colse l' ipoteca e si dette azione per il commodato e per il
deposito sia, stata 1' efficacia infamante della
fiducia
2 Quasi
che i progressi del
ius gentium,
le influenze del diritto
elle.
nico , ii bisogno di riconoscere giuridicamente quanto s' è
creato in seno al popolo , siero solamente un sogno ! E
poi
non è difficile spiegare perchè il pegno e l' ipoteca non fos-
sero ttatelati da azione infamante : il creditore non
è
piú
proprietario dall'oggetto e non pub piú, approfittando del suo
dominio, tradendo la
fades
promessa, ingannare il debitore. Il
iato non rende infame ; ma per quali ragioni
è gin,
stai s' _
h
F go tempo rivelato ai romanisti
(
1
).
Insomma per
ne oi^
v
:eiso l
dottrina del romanista francese si può so
t
?t; e
soee
bilaterale
(gegenseitige Gesellschuft) ,
come il
di e O,
avrebbe avuto esclusiva radice nel
con-
indipendente, arriva ora allo stesso risultato
.}_ ^:` ^....
`
v i.f ,
^
era citata.
vece ! Pernice nel suo
Labeo
(
3
)
aveva sostenuto che il
i
-
società — almeno in quelle forme, che il Lastig
rini :e:tcie sotto il nome di
gegenseitige .'iesellschaf t —
avesse
nella vit
a
romana due radici : la
societas umniuln bonorum
si
`sarebbe svolta a imitazione del consorzio, le societá particolari
da
ll
e corporazioni commerciali : non senza però che spesso gli
elementi si
i
ncrociassero ; tanto più, quanto meglio si ravvici-
narono le forme diverse. Lo svolgimento, quale è immaginato
(
I
)
P
ERNICE,
Labeo,
1, 249. V. anche le osservazioni di questo autore
snll' origine del pegno, deposito e commodato. II
PoIsNEL
ammette ancora
cori
1' UBBELOHDn
che le azioni relative sien() derivate dall'
actio fìdz.tciae.
In contrario giá
il
R
UDORFF,
loc. cit., p. 63 (1872), che pure non conosceva
ancora il 1
0
volume del
Labeo
(1872).
(2)
1. c., p. 409. 427. -
(3)
1, 444.
— 27 --
dal Lastig, è acutamente pensato ; non meno acuta è pero la
critica, che gli oppose il Pernice nella prima parte dei suoi
Parerga.
Siccome non giova punto ripetere cose già dette
e
dette bene, così ci limitiamo a riassumere con la massima bre-
vith lo stato attuale della questione , facendo poi susseguire
alcune nostre osservazioni.
Secondo il Lastig al consorzio formato dagli
heredes sui
del
pacer familias
sarebbe succeduto il consorzio volontario,
q
uando cioè fra i chiamati vi fosse stato anche qualche figlio
emancipato dal testatore (
i
).
Questi (prima che s' introducesse
l'
obbligo della collazione per l'editto del pretore) avrebbe chia-
mato anche gli emancipati, imponendo loro di conferire il loro
avere nella massa ereditaria : e così si sarebbe aperto 1' adito
allo sviluppo della
societas
omnium
bonorum.
Si dovettero ag-
giungere poi anche al
consortium
patti relativi agli
,
acquisti fu-
turi, secondo cui doveva essere comune il guadagno da rica-
varsi da uno o più negozii determinati o anche in genere da ogni
futuro acquisto. Queste convenzioni, prima secondarie , diven-
tarono a poco a poco la cosa principale e non si ritenne nem-
meno più necessario che si creasse un condominio, a cui tali
patti si dovessero annettere. Così si sarebbero avute poi le so-
cietà particolari , non che la
societas
~estuario.
Il
Pernice
obbiettava che non è facile ammettere la teorica del Lastig
abbandonando quella comune che il dovere della collazione
sin
sorto solamente dopo che il diritto pretorio conferì all' eman-
cipato la
bonoru'
in possessio onde liberi
e
contra tabulas,
quasi
a compenso dello strappo recato al
ius civile.
Prima, infatti,
come avrebbe il testatore potuto imporre la collazione ? Dal
momento
eh'
era a lui pienamente libero di stabilire le varie
(
1
)
Ha perfettamente ragione il PERNIUE, loe. cit., p. 75, ove respinge
questo appellativo di ` volontario'. Ció, che qui importa, non è che gli.eredi
succedano
ipso iure
o debbano adire, ma che, avendo acquistata 1' eredità,
acconsentano a rimanere nel consorzio. In questo seuso il consorzio é sempre
voluntario. Diversamente Papiniano, D. 17, 2, 52, 8. Ivi si tratta di un vero
contratto di società. Beuissimo 1' A nonimo rende ll ` si voluniariuln emisor-
ti 11111 zii tulli Íuerit per "Env (IbE%CrOL x0LV(o11LUV 6nnti1160JV-uL ,,, ti1 t
r
atres
societateu
l
colltraxerint Lo Stefano ha pure : " JTQOaLQé6Et zu.ì. híxn TITO;
dV yX' 6vvt.6Tl n 1vio xotv(evinv totorui-o bouorum „ . " proposito
at.gne ci ^ r:(
necessitatein
soe1etat.eìu totoru!n bonoru»a.
con traxerunt ,,. Cfr. Bas. 12. 1, 50
e
sch. "BxEL, Bas.
Hii. ]:,
754.
11
//!
íiÍ
quote,
/1011
era co
abbastanza, semplice quella di fissarle
t¿ de alisaraa ,
da riparare lo svantaggio dei l`igli rimasti nelle
potestà di lisi ? Tatto poi parla, contro una tale ipotesi. Se la
collazione si soleva ordinare fin da tempi
così
remoti , come
mal
non si conosce un' azione per ottenerla. ? E se davvero negli
antichi testamenti era ordinario 1' imporre la collazione, com'è
alai che
Editto del pretore non conosceva, 1' obbligo di essa
(he nella successione intestata o in quella
contra tabulas
del-
1'
emancipato ?
Non
si sarebbe dovuto supplire qui, come si è
ti
aapplito
Altrove
(si pensi: al diritto d' accrescimento
.
fra i lega,-
ta i, alla. presunta sostituzione pupillare o volgare ecc.), al si-
HaaZie del testatore ? Ma non si può nemmeno dire che , data
la
iw tesi
del Laastig , si pervenga così facilmente al risultato
m
ir
a
, poiché laa collazione non implica conferimento
di
I L; i.t : € sostanza, antecedente
dell' emancipato, nè si confe-
iscc
1?aaa
solo agli
heredes sui
del
defunto, ed anche a
.f
.
,s
.te s a^^^^^?-
O
n
e caso che la, successione dell' emancipato si
dunque una grande differenza tra un con-
.:
.
,et.eivile
(pur ammessa la collazione da
parte
degli eman-
_ara
‘
y
)cíet`as
omnium bonorum. Più
semplice e
iilel
r
io
_.;
io
lanta:no dal vero è per certo quanto opina
il
date
le
antiche condizioni, spesso il consorzio
ve
a -Una società universale. Ma la
societas
omnium
...=
i.a >=r.
1e` _
deve
concepire quale svolgimento naturale,
imitazione del consorzio. Si vegga per. es.
-
a Pa pi ni ano (D. 17, 2, 52, 6) e Scevola (D. 10, 2,
3),
o
;.F.r a. facile derivare
quali differenze sostanziali inter-
;-.uda io
i:rat 1' una.
e l'altro.
Si aggiunga
che, mentre nella
so-
i eto
s
OIfl ì-iU-'m
bonorum gli acquisti, secondo la più probabile
epiniune,
non si comunicano
ipso iure
fra i soci come si co-
municano invece i beni di essi al tempo della sua costituzione,
n
el.
consorzio, vista la natura dei rapporti e quella pur anche
degli acquisti , consistenti in frutti ereditari , tale regola non
pote sorgere facilmente. E si vide pur anche come nel consorzio
ciascuno doveva prendersi quella parte di reddito che ai suoi
bisogni occorresse : benché non attestato, questo è da ritenersi
in
forza della natura medesima, delle relazioni intercedenti fra
(')
Op.
cit. , p. 25.
— 29 —
consorti. Ora in ben diverso modo si procedeva nella
societas
omnium bonorum.
E si ammetterà, pure una differenza fra i
due istituti in' ciò che si presumono eguali le quote dei soci
nella
societas omnium bonormn,
nonostante i disuguali confe-
rimenti, mentre nel consorzio, che si scioglie con
radio
familiae
erciscundae,
le quote, che poi si levano, restano pur sempre le
ereditarié. La
societas
omnium bonorum
si scioglie con l
a,
morte
di uno dei soci: il
consortium
invece perdura, ancorché uno dei
consorti venga a
mancare:
i suoi eredi succedono in luogo suo
e non s' inaugura un rapporto novello, ma si continua 1' antico.
Sono gravi tali differenze fra il consorzio e la
societas
o. b.,
e manifestano la natura diversa dell' uno e dell' altra.
Non possiamo negare, però, che quest' ultima si rannodi per più
d' un filo al
primo
ed anzi ne derivi le due caratteristiche
principali, che sono il
transilus
legalis
e lo spirito di
fra.ter-
nitas.
Non si saprebbe spiegare altrimenti il primo , fuorché
pensando al consorzio ereditario, in cui il condominio degli
eredi sorge
ipso iure
con 1' adizione, ed anzi (nella maggior
parte dei consorzi continuati fra i
sui)
con la morte del testa-
tore. E la
fraternitas
con tutte le sue . conseguenze, prima fra
le quali il bene facium
competentiae,
parla potentemente in fa-
vore di tale origine. Non c'è da dubitare che in origine il
bene-
ficium competentiae
valesse solo per la
societas o. b.
e che Sa-
bino tentasse per il primo di estenderlo alle società particolari.
Ulpiano, 31
ad Ed.,
D. 17, 2, 63 pr. :
« Verum est quod Sabino videtur,
etia'nsi non universorum
bonorum socii sunt, sed unius rei,
attamen in id quod facere
possunt, quodve dolo malo fecerint quominus possint, condem-
nari oportere : hoc enim summam rationem habet, cum societas
ius quodammodo fraternitatis in se habeat ».
Lo stesso Ulpiano però (e non c' è troppo da meravigliarsi)
nel 1. 63,
ad Ed.,
D. 42, 1, 16 scrive :
« Sunt qui in id quod facere possunt conveniuntur (id est non
deducto acre alieno). et quidem sunt hi fere qui
pro socio
conve-
niuntur :
socium
autem omnium bonorum accipiendum est » (1).
(')
Non
yo
perchè
il V
A
rrrt,ROw,
Pand., ,".;
174, not. 2, n. 7 (I, 293)
trovi
queste parole << zietnlìch unla,teinisch ,,. Cfr. del resto Gi.uEOit,
Is'rl.,
15,
428 sg. ; Puc;tt-rA,
Pctnd., §
245, u. p. (12
a
ed., p. 378).
--
:30 —
II Vanro'erow
(
1
)
propone fina conciliazione fondata sii
49
,
1
,
22 , 1 ;
ma assolutamente inattendibile
(
2
)
,
com' E`
inattendibilela sua versione del fr. G3 pr. cit. 11 vero si
piuttosto che realmente nel diritto antegiustinianeo
y
'
era,
dispa,ritil di opinioni in proposito : la dottrina di Sabino non
era
stata universalmente accolta. Ulpiano segui. incautamente
(secondo il modello che gli stava davanti) or
1'
una or 1' altra
opinione (3).
L' ordinaria società, invece, non poté derivare dal
con-
sorzio. Piìt volte i consorti avranno iniziato qualche affare
yomune
O
continuato in comune un' azienda, del defunto ; •n
(
.
11e (In :ali casi abbia. potuto sorgere la società ordinaria, e in
l.a
,
l
uestuaria, non e verosimile. La presunzione notis-
s ,_
^^ ',i.
da
Sabino (D. 17, 2, 7 ; 9), che una società si debba
=f retta ai guadagni derivanti dalle comuni
negolia-
r^
rrt ;
,.,,etraddice.
Tale presunzione fa
inclinare
piuttosto
.^
origine delle ordinarie società debba, cercarsi
¡. w
.
wx,razioni_ di carattere commerciale, in Roma antica,
curioso spettacolo vedere il Poisnel trarsi
ira
T
iesta difficoltà , che si impone a lui
(
4
)
come
dovute imporsi a 1 Lastig ed al Leist. Comincia ad
(O
la
responsabilità di tale osservazione va tutta la,
,..i
sl. i
t^.i)
che
non poteva esservi nel consorzio fraterno
>T ' c :_`
...11ei euza fra, il riconoscere comune ogni acquisto o
ci i. i
e,,
causa
quaestua-ria (?)
e che poi ad ogni modo,
11H
¡ ^ i e »• • : ^ í conseguenze di una
societas omnium bonorum,
;sr.
e.i
ali_ ente fra. estranei « était évidemment impossible d'aller
j tísque-lá ». Bel modo invero di levarsi d' attorno una diffi-
coltìr inesorabile ! Non minore difficoltà proviene dal carattere
infamante
dell' azione
pro socio.,
Si danno certamente azioni
infamanti anche tra
fratres ;
ma, 1' ammettere che un' azione
infamante
sorgesse primamente in un rapporto tutto quanto
(
1
)
Loc. cit.
(2)
PERNIO:±, 1.
c,
, p. 89 in nota. Notevolissimo si è che muno dei greci
sia accorto della
co
ntraddizione. È però vero che a noi mancano gli scolii
antichi a,l libro IX dei Rasilici e per conseguenza a
D.
42, 1, 16.
(")
V.
ora
PER
NIeb. , U7
,p ;ccÌr als
,
Seriftstellier,
p. 12, n. 3
(Sitz-un..sberielrle
dee•
I3erl.
Aid.,
Phil.-hist,. K1.,
1885,
p.
454).
(') L.
c., p. 4110 sgg.
e
pe,
dei
— 31 —
dominato dal
ius fraternitatis
ò cosa enorme ed inaudita. In-
vece , 1' origine dell' infamia si cercherebbe con assai mag-
giore probabilità in rapporti commerciali, ove tutto s' aggira
intorno alla reciproca
fides ; 1'
oltraggio alla
fides — ò
ormai
risaputo — ò quello, che rende infame (
1
).
Si aggiungono altre
due difficoltà tutt' altro che lievi e già toccate nel corso di
questo lavoro : la presunzione della eguaglianza delle quote di
perdita e guadagno (sullo stato delle cose fra i consorti cfr.
sopra) e finalmente lo scioglimento della società per morte di
uno dei soci. Di queste proposizioni non si può trovare l' ori-
gine nello stato consorziale e pure appartengono fin dagli inizi
della giurisprudenza romana (
2
)
alle caratteristiche del con-
tratto di società. -
La
societos bonoru-m,
adunque , e la società ordi-
naria ebbero origine diversa : derivò la prima dal
consortium :
la seconda, assai probabilmente, si modellò sulle corporazioni
commerciali. Nel loro sviluppo tuttavia non seguirono due linee
parallele, ma presto
-
s' incontrarono e per poco, almeno nella
giurisprudenza classica, non si confusero : nel
beneficiunt
com.-
petentioe si tennero però, secondo 1' opinione forse dominante
dei giureconsulti romani , ancora distinte : certo rimase pri-
vilegio della prima il
transitas lecralis.
§ 3.
Rimangono però da, esaminarsi alcune difficoltà, che si
potrebbero muovere alla teoria del Pernice. La prima è quella
che si potrebbe ricavare dai piìl recenti studi intorno alla ri-
costruzione dell' Editto perpetuo. Finora la formula, dell'
azione
pro socio
era stata ripristinata tosi :
(
I
)
PERNICE,
Labeo, 1,
247
sg. ;
DONELLO,
C0mm.
iur. civ.,
18,
8, 16 ;
PER-
NICE,
Parerga
cit., p. 95. Sull' origine dell' infamia nella ipotesi della deri-
vazione consorziale sostenuta dal
PoISNn1.
(Revue
cit., p. 548) già s' é di-
scorso e non mette conto di diffoudervici maggiormente. Sulla repugnanza
fra lo spirito di speculazione e la
fraternitas
discorre bene (pur non riferen-
dosi alla
riostra
questione ed anzi non vedendo tutta la portata di tale
osservazione) il Ro
nsr a ,
Das Verinc
j
en der Ilandels,Jescllsc/ru/len ?r-ne/l 'o-
ori,schem RerJtle,
in
Itschr. /:
ges. IIR.,
4, 324.
Mucio, D. 17, 2,
11 ;
Servio Sulpicio, D. 17, 2, 71, 1 ; Proculo,
D. 17, 2, 80 ; Cassio, 17, 2, 29, 1.
—
11') —
-
u societas Contracta est
"'" Tm
2t-
(i,lll
►
(1 inter
interA"'"
^um
et N"'"
1^
lius rei,
(
1
llidguld ob cani reni
N
um
N
un1
A°
A
°
pro Socio
dan,
tacere reproinittere (') oportet
.
ei fide bona, eius iudex N
um
Num
A° °, dumtaxat in quantum Tacere potest dolove malo fecit
guoininus possit (
2
),
c, s. n. p. a. (
3
)
».
A risultati diversi È, invece giunto ora il Lenel (
4
),
secondo
il quale il Pretore avrebbe proposto soltanto la formula della
societas omuiulu bonorum, su
cui si sarebbero poi modellate
le nitre :
Quod
A
u' A"' cum N° N° societatem omnium bonorum
iit, qilid(
1
uid ob eam rem N"'
Tm
A" A°
pro
socio dare fa.cere
•
i
,
,
111re
oportet ex fide bona, dumtaxat quod
Nu N
uS
facere
eros iudex
N
un1 N'u" A° A° c. s. n. p. a. ».
desta ricostruzione leneliana fosse la vera, non si
l i!;_-i o di ssiinuiare le nuove e forse insuperabili
difficolti^.,
alla dottrina del Pernice. Il fatto che il Pre-
i ciness
l
e la sola formula della
societas
ontn.ium bonorum
)ot •eUbe
spiegare che in via storica, come in via storica
^^no
sple
l
are
tutti gli esempli in cui, in luogo del .tipo
troviamo addotto un caso particolare. Significherebbe
i
al
tempo, iu cui la prima volta fu questa formula
i
il°_'1i a1ho,
iI
ius civile
non riconosceva azione che per la
;üu
bonoram ;
soltanto di poi , sul modello di tal
si
venne accordando azione anche alle altre forme di
soeieti . E, siccome la
societas
onntniunt
bonorum
ha le sue radici
_ d consorzio ereditario, che nelle origini sue era una vera
associazione familiare, ne verrebbe che 1' origine della
societas
s' avrebbe col Lastig e col Leist a cercare appunto nelle comu-
nioni domestiche del diritto antico. E tutto quanto dicevamo
nel paragrafo antecedente sullo sviluppo indipendente della
societas omnium bonorum
e della ordinaria societá , nonchè
sulle reciproche, numerose influenze, verrebbe tutto quanto a
(')
Cfr. Cie.
pro Rosco com.
4, 12;
BEKKER,
Aktionen,
.1, 134.
(2)
Contro
cluest'
aggiunta sta
D. 17, 2, 63, 7.
(3)
RUnoRFF,
&iictun, perpetuam, §
113
'
•
JoussERAND0T
'
L' ealit
perpe-
t uei
,
1, 349.
(')
Das Edictum perpetuam,
p. 237 [B
a
ed.,
297].
a'
-39_.._
prima della conclusione di esso o tutt' al più di ciò eh' egli
ha fatto prima, affinchò si ritirassero. A ciò poi non si potreb-
bero riferire le parole di Catone.
I1 Pernice trova queste osservazioni bekkeriane « nicht
ungerechtfertigt ». A me non paiono fortissime. Rispetto al
primo appunto, mi basti ricordare quello che sullo stato in
genere, in cui sono giunti a noi questi schemi ed anzi l' in-
tero libro catoniano, ha detto benissimo il Bekker stesso in
quel suo notevole saggio.
In quanto al terzo, nulla io credo si troverà di strano in
simile convenzione stipulata fra le parti, la quale provvedeva,
meglio che per allora si potesse, alla condizione del proprie-
tario ingannato. Maggiore difficoltà reca la seconda osserva-
zione. E, per vero, se il concorrente ritirandosi ha detto di la-
sciare un suo socio e 1' ha presentato, il suo ritiro non poteva
produrre 1' incarimento della
merces ,
e• non si vede quindi
come potesse venire il caso della eccezione « extra quam si
quem socium in pra,esentiarum dixerit ». Ma tali parole indi-
cano a mio avviso che nel caso della proclamazione del rap-
porto di società, che fa, ritirandosi, il concorrente, -non esiste
il sospetto che questo ritiro sia stato doloso e però il
socios,
che si trovi in tale condizione, rimane esente dall' obbligo di
giurare. Tale sospetto invece si ritiene, in caso diverso, giusti-
ficato, e però può il proprietario o chi per lui esigere il giu-
ramento : « si quis
adversus ea fecerit.... iurent omnes socii » (1);
« adversus ea », cioè ritirandosi dal concorso senza nominare
in
praesentiarum
uno o più soci tra i concorrenti. Tale inter-
pretazione non riferisce punto il
socius
al lavorante chiamato
dal
redemptor,
e toglie così anche questa base ali' ipotesi del
Lastig. E si raccomanda anche per gli altri riflessi. Se qui
socius si dovesse riferire agli
homines (factores, leguli)
raccolti
dal
redemptor,
bisognerebbe dare a tale parola la stessa in-
(
t
)
Intendo quelli che in seguito al ritiro di uu concorrente avevano
vinto iì concorso e assunto 1' appalto. Tale società poteva stringersi o prima
del concorso, come nel caso cui accenna il nostro testo, o dopo di esso : in
tal caso naturalmente i nuovi soci assunti (1811' imprenditore dovevano
essere persone grate al proprietario o a chi per lui: " sociu
u
a ne quis lralieto,
risi quena dominus iusserit aut custos „ c. 145, 8, che però non si rapporta
a,ll'
olrrr
legenda,
rna, bensì ali' olea
faciunda.
— 10 —
terpretazione nel c. 145 , 8 : « socium ne quis habeto , nisi
guem dominus iusserit aut custos » ; una tale proposizione non
potrebbe interpretars
i
così dopo la clausola arrecata, ibid. 145,
3 : « homines eos dato, qui placebnnt aut custodi aut qui eam
oleam emerit ». Ora — mi pare
homines
dovrebbe riferirsi
a persone diverse dal
socius ;
cfr. pure la differenza dei verbi
« habeto »
e «
dato » (1).
Il Bekker ha tentato (
2
)
uni, interpretazione di quel diffi-
cile passo. I lavoranti assunti dal
redemplor (
3
)
non devono
abbandonare il lavoro per andare a chi meglio li paghi (o
forse anche « perchè il loro ritirarsi, rendendo necessaria; la
chiamata di altri, non faccia più costoso il raccolto »). Essi
!Tenno tale diritto solo nel caso che fossero stati assunti per il
momento
(in praesentiarum)
senz' obbligo di rimanere fino a
! av- oi o compiuto. Se a
p
uno se ne partisse, potevasi richiedere
Oli iir ime nto dagli altri, sia promissorio (cioè di restare fino
t cos ^
ultimate), sia assertorio.
In
quest'
ultimo
caso ciascuno
„,r(
ibbo dovuto giurare « nicht fortgewesen zu sein ». Chi non
,JCCI
restare
tal giuramento noie aveva diritto
a
mercede
l' t f
;
1
pie .:a
r
nione si raccomanda assai poco. Già: il modo
e
_
-ctti
ronde la frase « extra quam si quem socium in prae-
ccntia ,> non ù il più verosimile. Si aggiunga che il
d<< n ao che- p u ù . arrecare nn lavorante con 1' abbandono intem-
y,siívo del lavoro concerne esclusivamente il
redernptor.
Egli,
(')
Non so come il
PERNICE
trovi che anche qui l'interpretazione di socius.
data dal
LAST1G
e dai più, dia ottimo senso : cfr.
Ztsc/tr.
cit., 3, p. 50
u. I.
(2)
La traduzione francese che si trova nell' edizione
I)ino'r,
p. 40, non
avrà certo la pretesa d' aver capito il testo. Riferirla e dimostrarla impos-
sibile è tutt' uno : " 11 ne faut pas permettre qu'un ouvrier employé à la
récolte ou au pressurage [?] des olives soit payé plus cher que de couturne t?!J,
moros que
l
'entrepreneur n'affirme qu'il se l'est associé pour ce moment [?!!].
Si cela a liet, le maitre ou son préposé peut exiger le serment de tous les
associés; s'ils réfusent de juren, persoune ne doit payen le travail qu'exigent
la
récolte et la mauipulatiou [?!!] des olives ,,.
(3)
Dice il
BLIcI1ER
che del resto, anche dando tal senso alla voce
'soca',
non si viene ad ammettere un vero contratto di società. Questo è vero : t'fr.
anche il
PERNICE, 1. c.,
p. 51. L'esempio però dei
socii navales
non mi pare bene
scelto. 10 ritengo che-il nome di
socii
venisse a costoro dal fatto di essere
quasi tutti recI utati fra gli alleati (v. il
REIN
in
PAULY,
Encyct.,
VI, 1, 1238).
il
-41--
come appare da questi formularii medesimi, è tenuto a procu-
rarsi il numero di ` homines ' convenuto nell' appalto, ed egli
risponde in faccia al
dominus
o a chi per lui della mancanza.
Il proprietario ha fissato una data somma di denaro relativa
alla quantità del raccolto : costi al
redemptor
pili o meno
l' impresa, che cosa ci ha a vedere il
dominus?
E i formularii
catoniani non concernono che questi e l' interesse suo : tali
clausole spettanti al rapporto fra imprenditore e lavoranti sa-
rebbero qui fuor di luogo. Ora sarebbe • esclusivamente il
man-
ceps
interessato a ricevere il giuramento : i.l `
debebitur'
della
formula non si pub riferire che al
dominus ;
e come dovrebbe
il
dominus
al
legulus
o al
factor,
che, come s' è visto e tornato
a vedere, non ha contrattato con lui ? A quest'ultima difficoltà,
che non è però la più grave, ha posto mente anche il Bekker
ma non riuscì al romanista valoroso di superarla. .Insiste cioè
sulla poca esattezza giuridica del linguaggio usato in questa
opera da Catone, il quale giunge al punto cli chiamare ' uxor '
la compagna d' uno schiavo [c..143, 1, cfr. Columella 12, 1]. 3Ia
c' è rapporto fra 1' uso di un vocabolo in senso più volgare che
giuridico e 1' affermazione di cosa punto vera, come quella che
il
dominus
deva laddove deve il
redemptor
e tale affermazione
- notisi pur questo .— nella
lex
d' un contratto ?
Se noi esaminiamo tutte le clausole analoghe dei formu-
larii catoniani, ci convinceremo facilmente che il
non
o
neque
debebitur
si riferisce sempre ai rapporti immediati fra il
dominus
ed il
redemptor
o i
socii redemptores.
Ecco gli esempi del c. 144 :
« Oleam cogito recte omnem arbitrata domini aut quem
custoclem fecerit aut cui olea venierit. oleam ne stringito neve
verberato (
1
)
iniussu domini aut custodir. si adversus ea quis
fecerit, quod ipse eo die delegerit, pro eo nemo solvet neque
debebitur ».
S' intende al
redemptor :
si deduce , cioè, dalla somma
fissata a seconda della, quantità della raccolta quanto corri-
sponde al raccolto fatto da quegli
olivantes
che hanno tcascu-
(
I
)
Cfr. Hin.,
H. N.
15, 3, 5 ' quippe olivautibus lex antiquissillla. fuit :
ulitaiu
ne striuyitO neve verberato'. Al qual passo-v. la nota di 1)ESIwrN-
'rAINps nell' edizione parigina di Plinio del 1829: 5, 378. Cfr. 17, 29, 1 e
DtS1'U !'1'AINPS,
lb. ti, 75 sg.
— 42 --
r
;i ti
i ri olta.rdi dovuti agli alberi nei giorni, in cui furon colti
verbe'ranles '
o `
stringentes '
(1).
«
Qui oleam legerint, omnes iuranto ad dominunn aut ad en-
stodem seso oleam non subripuisse neque quemquam suo dolo
malo ea oleitate ex fundo L. Manlii. qui eorum non ita iura-
verint, quod is legerit omne,
pro eo argentum nemo dabit neque
debebitur
(cioè al
manceps
ancora) .... legulos quot opus erunt
praebeto et strictores (il
manceps).
si non praebuerit, quanti
conductum erit aut locatum erit
(
2
)
,
deducetur :
tanto minus
debebitur
(al manceps naturalmente) » (3).
Riguardo alla prima parte del passo ora riferito, cfr. il
pa.ralls lo nel e. 145, ove si parla invece
de olea faciunda :
•
Factores qui oleum fecerint omnes iuranto aut ad domi-
na;_ia_ aut ad custodem esse de fundo L. Manlii neque alium
1 ue.nz u a m suo dolo malo oleum neque oleum subripuisse. qui
:tJuttun non ita iuraverit , quae eius pars erit ,
omne deducetur
re.c;que
debebitur » .
Ora ` dedurre tutta la
pars
di un
factor '
non ha senso,
iil rehè riferendolo al pagamento da farsi al
manceps.
Se
adnnque il. ` nemo
dabit neque debebitur '
non può riferirsi che
dominus, la frase `
ei qui non ita iuraverit '
non
.
può rife-
rirsi che all' imprenditore od a chi è con lui nell' impresa as-
sociato, non ai
legali
o
factores:
e mentre sta bene 1' interpre-
tazione mommseniana, urta contro tale scoglio quella del Bekker.
Ne vi sfugge la recente del Pernice
(
4
)
:
«
Nessun lavorante deve andarsene altrove ove si possa
guadagnare eli più (forse: ` per far incarire la
merces
del rac-
colto '), tranne che ponga subito un sostituto (cioè un altro
lavorante) : ove alcuno se ne vada , gli altri su domanda del
(1)
Male qui udi la già notata versione francese : ` son travail ne sera payé
ni. èa lui, ni èt i' entreprenenr de la cueillette'.
Ove stanno nel testo le parole
sottolineate? Certo che, se si fosse trattato della parte dovuta al legulus,
il testo avrebbe aggiuuto
ei:
non dà invece il dativo rispondente a
solvet
e
tlebebitu.r
(cioè
mancipi)
percliè già si sottintende. 11 capitolo è sul modo di
locare' oleam legendam
e i rapporti son quindi fra locatore e conduttore.
(2)
Intendo ` in proporzione '.
(3)
Taccio altre frasi parallele, che è inutile riferire,
(4)
7,tscltr.
cit., p. 50 u. 1.
i0
43 —
dominus
o del
custos
dovranno giurare (di non andarsene) : chi
non giura, non riceve pagamento (cioè è licenziato) ».
A tale interpretazione ostano in gran parte le difficoltà
c
ià mosse alla bekkeriana. Non si vede come ci debba entrare
il
dominus
in cose che, riguardano il solo interesse del
re-
demplor (
1
).
Ed è poi strano che si aspetti di esigere il giura-
mento promissorio, quando uno dei lavoranti se ne sia andato.
Non sarebbe migliore cautela esigerlo addirittura prima che
s' incomincino i lavori ? E • poi si vegga se sia verosimile
un
giuramento promissorio qui, mentre nelle clausole analoghe si
parla evidentemente di giuramento assertorio : ragione pur
questa che suffraga l' interpretazione felice del Mommsen (2).
E allora nè siamo costretti col Lastig a credere di avere avanti
una vera società di lavoro, nè col Bekker o col Pernice a ri-
putare che qui
socios
sia detto in senso non proprio , benchò
non inacidito.
Quale dunque sarà stato il rapporto fra gli ` homines ' ed
manceps '
(
a
).
Non è facile il dirlo in tanta scarsezza di
documenti : forse nemmeno le parti stesse avevano chiara
co-
scienza della natura del
•
loro rapporto
(
4
).
Inclino tuttavia a
(
r
)
L' ipotesi che il ritiro del lavorante potesse fare inca.rire la incyces
della raccolta va addirittura esclusa. Poiché tale ritiro, secondo le inter-
pretazioni che stiamo esaminando , dovrebbe avvenire quando i1 contratto
fra dominus e manceps è già conchiuso ed è già fiss-tta la
mei ces
in pro
porzione della quautità del raccolto e del numero degli operai. Se poi la
mano d' opera incarisce inopinatamente , il danno non riguarda che 1' im-
prenditore.
(2)
Anche il
B>+KIEa
ha in linea subordinata come s' è visto , cercato
di spiegare come assertorio questo giuramento. Ma ninno dirà che sia statu
in questo suo tentativo fortunato.
(3)
Per i rapporti fra padrone e imprenditore cfr. il
LASTIG,
p. 410 u. 1 su
quanto avea luogo fra i Tisbei e quel Gneo di Pandosia di cui si discorre
riel
S.
C.
(le Tlri-sbaeis
II, 10. Ma vedi le buone osservazioni dei Pr^cntvtcic.
1. c., p. 52. Del resto, la migliore interpreta.zioue di questo oscuro passo sni
par duella di G. Sef- mur nella
Zisclir. der ,Sav.-.1't,.,
R.A , 2, 132, che riproduce
uiigliurata quella già data dal MommsaN,
Epltenteris e1)irr pirica, 1,
297 sg.
('} Già fu osservato come anticamente non fossero frequenti le liti e si
solessero comporre in via pacifica le eventuali di ver enze:
cfr.
UBBEL( III r1J+:.
loc. cit. , p. 4.2 ;
BEKKER ,
Zaceclivei-a?w
/
eì,
nella
Zlsclir.
/1
r(. far.,•
5U1-5. 11 bisogno di determinare nettameute la natura dei rapporti giuridici
o in tal caso assai minore e lo vediamo tuttora celle nostre campagne, (luve
pur esistono istituti e rapporti, che mal si saprebbero definire.
— 44 —
credere
che si
trattasse
di una,
locazione
di opere. E mi
con-
t
'
erina
in_ tale
opinione il passo seguente :
legulos quot opus erunt praebeto et strictores. si no
n
praebnerit, quanti conductum erit aut locatum erit, dedueetur :
tanto ininas debebitur ».
Se 1' imprenditore non raccoglie un numero sufficiente di
operai, detrarm
i
. dalla
merces
a lui dovuta ` quanti conductum
erit aut locatum erit'. Io traduco così : « quel tanto che in
proporzione ad ogni uomo fu stabilito nel contratto di
concia-
zione di opera (da parte del
redemptor)
o quel tanto , per cui
ciascun uomo ha locato al
redeiuptor
le sue opere » (') e questo
in relazione al numero degli uomini mancanti. Ordinariamente
infatti, come appare da queste stesse
leggi
catoniane , il nu-
i iei o
^:1egIi
opera:i
era
fissato nel contratto col quale il pro-
DI:
iet
r
i.o locava il raccolto; in tal caso sarà stato facile stabi-
ii la proporzione pci singoli operai : se il numero non fosse
st:_ €:o
i`s
stato, si badava alla `
pars ,
per cui ogni singolo ope-
raio locato le proprie opere- e si faceva il computo degli
operai naneanti a compiere il numero,
che
sarebbe stato ne-
ec a
g
i io. Se tale interpretazione può stare (e certo starebbe
Lene if. contrapposto del
manceps , qui opus
•
conducit,
e del-
1' operaio„
qui, operas loca),
appare chiaro che il rapporto in-
tercede::ttel rra imprenditore e operaio, ben lungi dall' essere
,,^ocie<..a.s,
era
unta,
locatio conductio operarum.
(
i
)
Il calcolo era qui facilissimo , poichè 1' operaio aveva in compenso
una pan della mercede totale. Il ragionamento del LAS rIG , p. 409,
noi
mi è chiaro: " Die icristieche Forro für diesen Vorgang kann und wird
auf hüberer Culturstufe soltar regeliniissig die locatio conductio operarum
oder Dienstrniethe sei
q
. Dagegen liegt so lauge oder konkreten Fans wenn
dem B. für seise Dienste statt cines festoni Aequivalentes in Geld ein An
tlreil an dei
q
, durch lTithilfe seiner Arbeit erzielten Gesellscliaft:sgewinn
eingerh,uznt wird , keiue locatio conductio operarum • oder Dieustmiethe,
sondern eine societas, eine Gesellschaft, und zwar eine eiuseitige Arbeits-
ge.sellschaft vor Qui il LASTIG parla già di
Gesellschaf'tgewinn
prima di
avere chiarito la natura del rapporto • del resto che differenza vi ira, tra
1' un caso e 1' altro? Purchè la mercede del lavoro sia obbiettivamente
certa, che cosa importa che sia
a priori
determinata ín una cifra o che
invece si faccia dipendere da quello che — iu proporzione della quantità
del raccolto — percepirà il
redemptor ?
Non sta benissimo una
locano cola
ducho opei
•
aruì
anche così ?
-45—
Alle
leges catonianae
avvicina il Lastig la, costituzione di
Alessandro del 222 p. Ch. contenuta in C. 2, 3, 9 (8) :
« Si pascenda pecora partiaria (id est ut foetus eorum por-
tionibus, quibus placuit, inter dominum et pastorem dividan-
tur) Apollinarem suscepisse probabitur, fidem pacto praestare
per iudicem compelletur
» .
Qui pure si avrebbe una società unilaterale di lavoro :
il
pastor,
a cui è promessa come mercede una certa quota dei
parti futuri del gregge, è assunto come socio dal proprietario
di questo. Quanto sia diversa tale fattispecie da quella, a cui
si riferiscono i formularii catoniani, appare a chiunque : il
man-
ceps
(
1
)
non dà una propria cosa, perché se ne ottenga un dato
effetto ; ma distribuisce ai lavoranti la parte convenuta della
merces locationis.
Non c' è nulla d' impossibile nella costituzione,
di tale società, Beale vorrebbe vedere il Lastig accennata nella
costituzione citata ; ma né le parole di questa
y
'
alludono , né
la sostanza 1' esige : giacché la posizione reciproca delle partí
non è di uguaglianza, ma di subordinazione : talchè ivi pure
si tratta di una locazione-conduzione di opere. Del resto, non
è possibile staccare questa `
susceptio pecorum partiariorum '
dalla
colonia partiaria,
che formerebbe per il Lastig il tipo pre-
cisamente inverso della società di capitale. Tale è pur 1' av-
viso dei bizantini, che pur inclinano a vedere in questo caso
un contratto di società. Traduco, come meglio mi vien fatto,
il passo di Taleleo (2).
« L'azione che ha luogo fra quelli, che così hanno pattuito,
se avevano 1' animo di iniziare una società , sarà quella
pro
socio ,
come avrai appreso nel titolo
pro socio dei Digesti in-
torno al caso medesimo
(
3
).
Se non
y
'
era in loro tale intenzione,
si intenterà 1' astio
praescriptis verbis,
siccome in seguito a con-
venzione generica. Ma benché non si faccia nel testo menzione
di società, è il primo caso quello , a cui la costituzione si ri-
ferisce, dicendo esservi 1' obbligo di eseguire le cose pattuite.
(1)
PERNICE, 1. c., p. 53.
(2)
sch.
iò
xe TÚ.
tóSas : Bas. HEIMB., 1, 648.
(3)
Si allude a D. 17, 2, 52, 3. Nel capoverso dello scolio che ora si legge
nei Basilici , 1. e. , e che contiene evidentemente un' aggiunta posteriore,
invece di xs(p. vy' va letto y'. Il resto corre benissimo.
— —
1
imitazione
di
t1 t
'
esto caso se
tabulo
dà a coltivare la propria
terra, promettendo di dividerne col colono i frutti, possiamo
dire che fra essi si contragga una società ».
Qui vediamo Taleleo come il Lastig inclinare ad ammet-
tere
che
la
colonia parziaria (')
possa costituire società. Ma ciò
non
risponde al concetto romano : nel semplice lavoratore di
r r rr
fondo
non s' è
mai --
che noi possiamo arguire — con.si-
derato ano, che stesse in pari condizione col proprietario di
,asso, ma s' ú sempre visto una persona subordinata, e mancava
(
f
n indi quelli'
aniinus,
senza
cui non si può discorrere • di
fra-
tei r2í.os
e
di societá. Meno difficilmente poteva avvenire questo
nel caso dei
pecora partiaria.
Chi
suscipiebat pecora pascenda
s;rrìr
stato spesso proprietario di pecore sue proprie, e allora,
pi che
un rapporto di subordinazione, si concepisce quello
di n
9
11;19..1 in. nza
e di società (fr. 52, 3 cit.). Il D. 19, 2, 25, 6
n
o 9i
p) cova c
e
rto che la colonia parziaria si considerasse come
socictÈi :
prova anzi il contrario, poiché il giureconsulto ivi fa
n r:
wrragone tra gli effetti della colonia e quelli della società
societatis iure) ;
e il paragone presuppone che si
tratti
di , r,ti
fra loro distinti. Tuttavia la confusione è antica :
il
1't .r .ice (')
cita
la Glossa, ma si potrebbero — come si vide —
ci
tarr :preci ed anzi i beritesi, la cui tradizione è da Taleleo
per l;tla_ _ _'n e raccolta.
1.1 P . rnice aveva piuttosto nel
Labeo
(
3
)
indicata una terza
:',dice della
socielas
in Roma , cioè la politio ; né di ciò si
avvide i l
Lastig
( 4
).
Il
polilor è
persona di speciale attitudine
(
1
)
Quanto a. torto poi voglia il L. nella
susceptio p. p.
trovare una
.vociet(t di 7ccoro,
nella
colonia partiaria
una
società di capitale
(quasi che nel
primo caso sia il capitalista che vuole
associarsi
un lavoratore per un proprio
fine, nel secondo il lavoratore che va in cerca del socio capitalista), non è
chi non vegga. Del resto, già bene avvertiva il PERNICE che nella
Ep.
9, 37,
2 di Plinio, citata dal L. (p. 417; cfr. P. p. 53) insieme al riferito D. 17, 2,
25, 6, appare chiaro che ivi è il capitalista, che prende l' iniziativa e va in
cerca del mezzadro: Aumentati fuor di modo i debiti dei fittabili, posti anzi
costoro nell' impossibilità di pagare, Plinio si vede costretto a rinnovare
il
si-
stema di locazione :
medendi una ratio: si non nummo, sed partibus locenn
etc.
(`')
Zise/
o
.
cit., p. 57 u. 4.
C) 2, 282 n. 3: v. però le incertezze a p. 299 n. I confronti ivi fatti
con il
8. C. de Thisbaeis
non si possono oggi accettare.
(;)
Zlsclo
.
. f. d. y. Mi.,
21,
409.
— 47 —
e competenza per un' acconcia e raffinata preparazione di un
terreno (
1
)
:
in questa sua qualità non é in rapporto di subor-
dinazione verso il proprietario del fondo, ma piuttosto gli sta
a pari, sicchò il contratto che si stringe fra loro, in cui uno
conferisce il capitale, .1' altro il lavoro e si dividono poi i frutti
secondo le quote prestabilite (
2
),
si configura come contratto
di società (
2
).
Ma — come appare dal modo, con cui abbiamo
rappresentato le cose -- non una ` società unilaterale di capi-
tale ', ma sì una ` società bilaterale ' (1' unica, insomma, che il
diritto romano riconosca) : e presto infatti dovette venire as-
sorbita nella società ordinaria.
E
se non possiamo ritenere che
sia mera specie di questa e che abbia avuto origine stessa,
gli è perchè qui troviamo già fino da un tempo notevolmente
antico riconosciuta quella parificazione del capitale e del la-
voro, che per la società ordinaria non troviamo proclamata
che tardi, dopo un lento cammino. Nè parrebbe che nel diritto
classico la
polilio
abbia conservato delle particolarità : quanto
dicesi nel fr. 52, 2 riferisce pure il Lastig (
4
)
ad una
singu-
laris opinio
di Celso , che avrebbe dichiarato in questo caso
responsabite il socio anche della colpa lieve senza il beneficio
(qualora fosse stato negli- affari suoi meno curante) di liberarsi
usando la stessa diligenza
«
qu in suis
»
nelle cose sociali. E
certo che da questo difficilissimo e versatissimo passo (
5
)
poco
si può ricavare. A me pare tuttavia che il senso sia questo.
Il socio z tenuto solo per dolo o anche per colpa (
6
)
?
Celso
ancora in dubbio. Non ha però difficoltà ad ammettere la se-
conda alternativa in quei casi in cui uno dei soci conferisce la
cosa e se ne riserba il dominio esclusivo e 1' altro , che non
conferisce che il lavoro, reca danno con la sua negligenza : pro-
babilmente per la grande analogia che questo contratto pre-
senta con la locazione-conduzione. E ritiene probabile che si
(1)
Fest., p. 234 ; Varr.,
r. r.,
3, 2, 5 etc.
(2)
Cato,
r. r.,
c. 136.
(3)
Celso, D. 17, 2, 52, 2.
(4)
1. c., p. 413.
('')
SCIIULTINCc
e SMALLENBURG
ad h. 1.,
3, 380
sgg
.
;
GLUCK,
Ans/.
15, 390
sg.;
PblltNACF.
LaSeo,
2, 298 sg. ;
Parerla
cit., p.
61
sg.
(
G
)
Sulla
tarda origine
della cosí
detta
culpa in concreto
v.
accora il
Lasco,
2, 300-373.
— 48 —
debba u
g
ualmente decidere nel caso che sorga in forza
dona
societh
un
condominio : ` quodsi rei communi socias nocuit,
►
~gis adnaittit culpain quoque venire '.
La interpretazione del
1.4astig non regge, come (e non era pur d uopo) ha mostrato
il
Pernice (
i
).
Questa che io presento mi pare naturale e sem-
plice. Ho
.
girato attorno a.l terribile « pretium enim opera°
artis[vej est velamentnm. » e non
credo
opportuno affrontare
un testo certamente e irrimediabilmente corrotto : il senso
pii
probabile è ancor quello che la partecipazione al profitto con-
cessa. al socio lavoratore risponde alla mercede che nella
con-
duzione di
opera,
o locazione di opere, il conduttore e rispet-
tivamente il locatore riceve.
Riassumendo : le forme indicate dal Lastig come ` society,
:mila tarali di lavoro ' (e che sarebbero per lui le più antiche)
?1011 sono
che forane di locazione-conduzione di opere o di opera :
<<a
su,sceptio pecorum partiarioruin è in
taluni casi vera societh.
bilaterale, non conosciuta che tardi. Rimane la
politio,
appena
toccata dal Lastig, che certo è antica, ma di cui, a ben vedere,
nos si pub negare la: bilateralità : comune é lo scopo e pari la
reciproca
posizione dei soci. Ebbe origine propria e indipen-
(:lente, come dimostra la parificazione, che in essa ci si pre-
senta <in da tempi relativamente remoti, di lavoro e capitale.
Ne pub tardare a riconoscere come e perché sorgesse. Il
polito° non si
pub
trattare come persona subordinata, come si
tratterebbe un colono od un operaio comune : é uomo di spe-
cia
le
scienza e abilità e che sta a pari del
dominus.
Questi
con Ferisce il fondo , quello il suo lavoro e le sue cognizioni
tecniche.
(
1
)
ZGschr.
cit., p. (31 sg.
Sull' origine del
contratto
di
vendita
in Roma (*).
Che il contratto di compravendita non sia stato sempre
riconosciuto dal diritto in Roma , è oggidì opinione di gran
lunga prevalente. Esso intanto presuppone nota e comune la
moneta ; giacché non uno scambio qualsiasi, ma uno scambio
di merce col misuratore del valore di essa ne costituisce l'es-
senza. L' antica mancipazione è sicuramente compravendita
effettiva , alienazione di merce contro il suo prezzo ; ma essa
non ci dà ancora il contratto obbligatorio. Questo non poteva
introdursi che dopo che 1' uso della moneta fosse divenuto
generale. Nell' antica
m ancip
p
atio il
metallo
(aes ride)
diventa
denaro mercé la solenne pesata. La vera moneta invece co-
mincia a sorgere con 1' aes
signatu n,
che ci dà la forma pub-
blica impressa. Un ,riconoscimento • giuridico del contratto non
mi par facilmente supponibile prima del 486 di Roma , anuo
in cui s' introdusse la moneta di argento e si garantì pubbli-
camente il peso e il valore di quella di rame : solo allora il
denaro appare divenuto di uso generale e larghissimo e solo
allora dovettero le condizioni sociali premere sul diritto (
1
).
So
benissimo che tali proposizioni non incontreranno 1 'adesione
di coloro (e sono i più) , i quali stimano che in origine non
si distinguesse la compravendita dalla, permuta. Nel qual caso,
essendosi certamente la permuta in ogni tempo praticata, non
(*)
[la
Memorie delta R.
Accad.
di Scienze , Lettere ed Arti di Modena,
ser. II, vol. IX, 1893, pp. 179-2141.
(') Vedi ora sulla storia della moneta, romana le buone avvertenze del
KAttl.owA,
Rechtsyeschichte, Il,
p. 367 sg.
C.
1 I
tuiNI,
Soritti
Giuridici, 111.
__ 50 —
si potrebbe desumere verun criterio cronologico dalla natura,
(1i una. delle prestazioni. Tutuavia queste, dottrina, che insegna,
(,s5er si la compravendita sviluppata da un negozio più lato
e complesso, comprendente anche la, permuta, non mi sembra,
sostenibile. Essa trovasi accolta da scrittori insigni (
1
)
;
oggi
però non mancano potenti contradittori (
2
).
Intanto, una simile
evoluzione storica del contratto contrasterebbe con tutti i fatti
e i procedimenti meglio , accertati nella storia del diritto ro-
mano, dove sempre -troviamo affermarsi in principio il parti-
colare , la specie, e quindi assorgersi man mano al tipo più
complesso e generale. Un esempio vicino di tipo generale af-
fernaato e riconosciuto
,
, donde poi si distinguano, si evolvano
finalmente assumano autonoma
.
perfezione tipi particolari,
alai e affatto ignoto. E non è questo un principio arbitrario,
t,aa il risaltato di una larga serie di induzioni concordanti,
sicche ben può addursi come una caratteristica della forma-
zione storica degli istituti . romani.
Naturalmente sono dispostissimo ad ammettere eccezioni
az
questa regola, dove si dimostrino fatti contrari per qualche
caso ; ma tale dimostrazione finora non è stata for
t it'
neppure per quello , di cui ora ci occupiamo e che pur
suelsi considerare come indubitato. Invero non so quale ar-
goilke.). to possa ricavarsi dal notissimo testo di Paolo (D.
18,
''\ 1, 1 pr.)
o. iqo emendi vendendique cc permulaUonibus coepil »
•- oiche Paolo fa un' osservazione cl' indole economica , non
giuridica, e in questo senso dice cosa assai vera, come quando
i giuristi trovano 1' origine del dominio nella
naturalis pos-
sessio.
Paolo non insegna che in origine vi fosse un istituto
complesso (la permuta in senso- lato), donde si sarebbe evo-
lata O sempre meglio specificata la vendita. Egli dice che la-
funzione economica , cui servono la, permuta e la vendita,
(
1
)
Citerò
solo
UBBm I oTDH,, Zur
Gesch. d. ben. Realeontr.,
p. 50;
PERNICI,
Labeo ,
I, 465 ;
VOI
G'r,
Ius
naturale,
vol. IV, p. 100, e
Róm' sche _Rechtsg., I,
pp. (130-643;
DEGENKOLH,
Platzrecht uncí Imf ethe,
p. 132 n. 3.
il
(2)
Specialmente il
B
ECHMANN ,
Kauf,
,
I, p. 5
sg.
Implicitamenteanche
M )\IMREN ,
Zeitschrift de'r' Sccv.-Sti
%
t ,
R. A., vol. VI, p. 267. Si
avverta
con
il
primo che anche 1'
editto edilizio
uon fu
esteso
che dalla
giurispru-
denza
imperiale
alla pennuta.
(D. 19
,
4, 2);
esso
non si
riferiva
che
1L111a
compraveudita.
--
51 --
era in origine adempiuta solo dalla prima : che la vendita
si affermò solo dopo che «
electa materia est, cnius publica ac
perpetua aesti»aa
.
tio di f fcultalibus pennulationibus aequalitate
quantilatis subvenirel »,
in modo cioè che tolte le difficolt ,, che
aveva la permuta, e reso sempre possibile 1' acquisto mercè la
moneta, venne tipicamente fissata una prestazione «
nec ultra
merx utru»?que
(come nella permuta),
sed (Ilterum pretium vo-
calur ».
Contrarie affatto poi alla teoria dominante mi. paiono
le relazioni , che noi abbiamo della disputa fra i sabiniani e
i proculiani. I sabiniani non -sostenevano già che la compra-
vendita dovesse ritenersi come una specie della permuta, con-
cepita in senso lato ; ma al contrario pretendevano che la
permulatio
fosse (almeno in qualche caso, come vedremo) una
specie della
eìnptio venditio :
cfr.. Gai. 3, 141 :
unde illud est quod vulgo putant per permutationem
rerum ernptionem et venditionem contrahi :
ea-inque speciem
emptionis venditionisque
vetu.stissimam esse etc.
E anche da Paolo, 1. c., si
.
rileva che i sabiniani volevano
dimostrare che
emer
g
i
si potesse
.
applicare alla permuta (citando
all' uopo anche Omero) ; non che 1'
eìnptio
fosse , della,
permu-
ta.lio
in senso lato, una specie.
Dunque i sabiniani miravano (
1
)
ad estendere ad alcuni
casi di permuta il trattamento della compravendita ; e ciò in
piena conformita con lo spirito della giurisprudenza. romana,
che mira ad allargare 1' efficacia delle figure giuridiche esi-
stenti piuttosto che dare impulso a figure nuove: È del resto
credibile che, se il contratto di permuta fosse giá, stato (come
ordinariamente si sostiene) riconosciuto pienamente ai tempi
repubblicani come consensuale (perchè indistinto Ball'
e»rptio
t^e+^^litio),
venisse poi sotto l' impero a perdere almeno in pa rte
la
sua giuridica efficacia e.si riducesse a un
al) ca7,c1.y1.ta
reale
V' ha fenomeno simile nella storia, del diritto romano `' Non
tende, anzi, tutta la giurisprudenza imperiale a dare alla vo-
lontit e al consenso forza maggiore ? Il Pernice ha col suo
intuito sicuro visto 1' ilnpossibilith di un siffatto procedimento ;
egli però (
2
)
spiega il preteso fenomeno mediante la sua teoria,
e) Cfr.
DECHbIANN ,
1. C. ,
1
1.
6.
(") Lobeo, T, p. 4(35 ,zg.
— 52 —
che ai pruni tempi dell' impero , quando sorse la disputa fra
le scuole, non fosse ben chiarita la natura consensuale della
vendita : che anzi questa avesse ancora uno spiccato carattere
reale. Ma che
la
fase reale
attraversata
dalla
compravendita
nel suo svolgimento non sia provata, diremo più avanti ; qui
affermiamo senz' altro che e impossibile 1' ammettere che ai
tempi
di
Sabino e Cassio si fosse ancora incerti sulla natura
decisamente consensuale del contratto in parola. Del resto,
io dubito che i sabiniani pensassero davvero ad estendere a
ogni caso di permuta il trattamento della compravendita : dalla
relazione di Gaio ciò non appare. Ivi si dice solo ch' essi so-
stenevano potere «
pe
r
perlltutationent rerwin emptionen' et v'en-
rtitionem conntrahi » :
nei casi, cioè, in cui da qualche criterio
potessero distinguersi le due prestazioni e 1' una indicarsi come
prezzo, 1' altra come merce. Giacché la necessaria distinzione
delle due prestazioni non era sfuggita ai sabiniani , i quali
non
dicevano essere vana e ripudiabile
la,
distinzione fra merce
e
prezzo, ma «
elictin in alia
9
•
M
posse consistere prelium ».
Ed
-proprio un sabinia.no (Gin aleno) colui , il quale meglio di
j
ualsins,i altro fa spiccare la vera natura del denaro (D. 46, 1, 42)
contrapposto alla.. merce. Come cercassero distinguere, prova
esempio che Celio Sabino opponeva ai proculiani, i quali in-
vece ritenevano non esservi altro sicuro e atto criterio di di-
stinzione che la, difformitÀ. obbiettiva delle due prestazioni.
Meno esatta:, e forse qua e 1k alterata, è la relazione di Paolo.
Comunque si pensi circa questo punto, la disputa fra sabi-
niani e proculiani non può, a mio credere, disgiungersi dall'altra
esistente fra, le due scuole relativamente ai così detti contratti
reali innominati (
1
).
Dove i proculiani ammettevano largo uso
dell'
altere praescriptis verbis (ad
exemplum aestimaloriae) ,
i
sabiniani si limitavano a concedere un' azione
in factum.
La
precipua differenza fra, le due azioni (che però non ho visto
finora avvertita) consisteva certamente in questo che , mentre
inlentio
dell'
actio civilis
si richiamava alla
bona fides
(arg.
D. 19, 3, 1 pr.),
radio
in factum
si presentava di stretto diritto.
(
I
)
Che qui si trattasse di • disputa fra le scuole, è messo bene i n chiaro
anche nella recentissima trattazione del
P
ERNICE ,
Pus°evgi,
I I l , i u
Gtscltr.
der Sav.-St.,
R.
A., IX, p. 248
sgg.
t
E
così
non solo veniva, negata 1' efficacia giuridica al mero
consenso nella permuta ; ma questo negozio, nella coscienza di
tutti così affine nella sua economica funzione alla vendita, non
avrebbe potuto godere di una tutela informata alle esigenze
della buona fede, ove 1' unica azione esperibile avesse dovuto
essere
in faclum.
Durante la repubblica la permuta o non avrai;
goduto alcuna tutela giuridica (né ciò e strano, trattandosi di
contratto poco frequente, e ad ogni modo tale era la condizione
di tutti i così detti contratti innominati) o tutt' al più sarti stata
munita di un'
actio in factum
a favore della parte che gin ,
avesse eseguito la sua prestazione. Dopo che i proculiani fa-
vorirono gl' incrementi dell'
altere civiliter praescriptis verbis,
di
cui certó la permuta gode fra i primi negozii i beneficii, il giu-
dice era posto in grado di decidere
ex fide bona ,
il che per
1'
actio in faclum
non era possibile ; i sabiniani ebbero quindi
una spinta a coinvolgere addirittura la permuta o almeno al-
cune categorie di essa nel trattamento della compravendita (i).
Nulla , dunque , prova che in un tempo qualsiasi della
storia del diritto romano la compravendita fosse confusa con
la permuta e vi rientrasse come specie nel genere ; nulla, per-
tanto, prova che prima dell' introduzione della moneta potesse
esservi un negozio munito di azione, da cui la vendita potesse
quindi scaturire ed evolversi. Il concetto della compravendita
é tipico. La natura e la funzione del denaro conferisce al ne-
gozio una oggettivitk, che lo distingue da ogni altro scambio (a).
E noi troviamo che sempre siffatta natura del denaro si è im-
posta ai romani e fu nel loro diritto ben più che in ogni altro
apprezzata. Il denaro e richiesto essenzialmente nei negozii fra
lo Stato e i privati
(
3
)
;
solo per una somma certa di denaro È
in origine concessa la
condictio ;
in una somma certa di de-
naro dovevano in origine concretarsi il mutuo, la stipulazione,
il -legato di obbligazione. I1 negozio, che si riferisce a pre-
stazioni in denaro, c? il primo a godere la tutela giuridica ; é
(')
È certo la stessa ragione che spinse i sabiniani a valersi dell'
actio
einpti
o
venditi,
anche dopo risoluto il contratto; ineutre i proculiani consi-
gliavano 1' aere
praeseriptis verbis.
(2)
Cfr.
BECHMANN,
Kanf, I, p. 484.
(3)
MOMMSEN,
Stautsrecht ,
11, p. 441 u. 1 e
Ztschr. der Suv.-St.,
R. A.,
V1, p. 267.
— 51 —
solo piìl tardi questa viene man mano estesa al caso , che la
prestazione debba consistere in oggetti -diversi. Ben quindi
dobbiamo ritenere inverosimile che si avesse per la permuta
e la vendita l' inverso procedimento storico.
Posto in chiaro , così, che la vendita ebbe origine auto-
noma e diretta, rimane tuttora ben lontano da ogni soddisfa-
cente soluzione il problema circa 1' epoca di tale originario
riconoscimento; poichè anche la data del 486 si potrk tutt'
al
assumere come il più remoto possibile termine ; un sin-
cronismo dei due fatti non è necessario e nemmeno probabile.
h' opinione gin, prevalente, per cui tale riconoscimento risali-
rebbe il più addietro possibile nella, storia di Roma (
1
),
si va
man mano abbandonando (
2
)
:
nè, io stimo, a torto. Le ragioni,
però, secondo le quali i nuovi scrittori ammettono che il rico-
noscimento dovette avverarsi in un' etá. abbastanza avanzata
nello sviluppo giuridico di Roma, non sono sempre valide. Così
dicasi dell' argomento dedotto dalla natura di bona
fides
ine-
rente al giudizio di compravendita ; poichè, come anche meglio
vedremo, nulla dice che tale carattere dovesse aderire al giu-
dizio
fin
dai primi tempi della sua introduzione Invece più
grave è il. rilievo (
4
)
che il riconoscimento di un negozio privo
di forma contrasta con lo spirito del diritto antichissimo, e
(
1
)
Cfr.
SAVIGNi,
Syster;t,
V, Beil. 14 e 17 ;
Oblig.,
2.
p. 229 ; RUDORFF,
R6nt. R^^chtsg..
p.
167
r,.
19 ; PADELLET'rI,
Storia,
2
a
ed.,
XXII ;
KELLER,
ROM.
5
17 ; KA RLOWA,
Civi.lproc.,
p. 140 (§ 16). •
(') V. per es.
VoiG'r
.
,
Ius
natarale,•
III,
p.
265 sg.
et alibi;
ROM. Rechtsd..
I, § 56 ; BEKKER ,
de encptione venditione quae Plaati fabulis ficisse probetur
(1853);
Aktionen,
1, p. 148 se. e in al
tri
lavori ; JHERING,
Geist,
IV, p. 194 sg.
13ECI-IRIANN,
lia7[f,
I, p. 13
sg. ; PH.RNICE,
Labeo,
I, p.
441 ; GIKAItD, cella
Nou-
celle rente lcistor
•
igace de droit.
7,
p. 538
et alibi ;
M<)MMS
EN,
Ztscltr. der
Sav.
-
St.,
R.A.,
VI, p. 267 ; 11IU1RHHJAD ,
•
Storia
del dir. rom.
(vers.. Gaddi), p. 177
sg•,
295
sg.;
13UI<CKIi RD,
Zar Gesclt. dei loe. cond.,
p. 5 sg. ;
CARLE,
Origini, del
dir. ro^rt... ^
37:1. E di nuovo
il BEKKER,
che
ribadisce
le
sue
idee nell'arti-
colo
Die Ko»tiker (Ztschr•
•
. der Scct^.-.S`t. R.A.,
XIII, p. 58 sg.). In Italia
v. pure
il
CoGI,i<,LO
nelle
note al
PADELLETTl,
p. 264
sg.,
e pella
Storia del
diritto privato romano, II,
29,
et alibi.
Wr.ASSAK,
Zrt.r•
*Gesclr.
der Ne^.
gestio,
p. 167 sg. ;
BEKKER,
Akti^o•nen,
1, p. 1(j
2
;
B
ECi1B1AN
N
,
p
lauf; I, p. 467
sg.; G11<ARD,
1.
e., p. 538;
,BURCKHARD,
op.
cit., p. 13 sg., e I'apposita, e
notevole
dissertazione del
KRUEGKit
(Ugo)
nella
Ztschr. der Sav.-.St., R.A.,
XI, p. 165 sgg.
(
4
)
Cfr. per
ey.
BURCKHARD, 1.
e.,
p. 3.
55 —
quello che 1' analogia di altri contratti non formali ; dí cui
meglio conosciamo la storia, induce appunto a pensare ad ori-
gini non troppo remote. Il mandato, per es., sembra fosse- tut-
tora privo di azione ai tempi della legge Aquilia : circa il de-
posito e il comodato sappiamo che solo in tempi relativamente
recenti furono muniti di una •formola in
ius concepta ,
il che
Mostra che ninna azione era per tali contratti esperibile al
tempo delle
legis actiones. a Si
domanda se, oltre siffatte consi-
derazioni generali, siavi qualche dato più concreto e positivo,
che confermi il risultato.
I moderni generalmente sostengono che al tempo delle
XII tavole il contratto di compravendita non godesse tutela
giuridica. Secondo le nostre fonti , 1'
emptio
sarebbe stata più
volte ricordata nelle 12 tavole. Il notissimo § 41 I. 2, 1 ricorda
il principio che «
venditore res et traditae non aliter emptori
adquiruntur, quam si is venditori pretiunn solverit vel olio modo
ei salis fecerit »
e aggiunge «
quod cavet '+r • lege duodeci m tabu-
larunt ». Il
passo non si può senz' altro mettere da parte col
pretesto che ò tolto da, una fonte di etÀ, recente e però so-
spetta già infatti si é visto che gli istituzionisti 1' hanno
tolto da antica e più sicura fonte, ed ora anzi possiamo indicare
quest' ultima : le
res cotlidianae di
Gaio ('). Rimane però non
solo possibile, .ma eziandio probabilissimo, che Gaio invocasse
una disposizione, che nel diritto decemvirale si riferiva alla
mancipatio,
nel caso che o per accordo delle parti venisse in
questa fatta la
solutio
solo
dicis gratia
o per altro motivo questa
risultasse manchevole (
2
).
Ad ogni modo nulla dalla disposizione
accennata (di cui ignoriamo e la forma e la -vera destinazione
originaria) può dedursi rispetto alla tutela del contratto me-
diante azione.
Più importante e 1' altra disposizione ricordataci da Gaio
4 , 28 : «
Lede auleal introducta est pignoris copio , velul lege
XII tabularum adversus eum , qui hostia
in
eìnissel nec pretium
redderet ».
(')
BEUHNIANN , liaaa/: I,
p.
199 sg. ;
VOIGT, Xll
Tafeln,,
II; p.
sg.
Fi+ix1tiNt,
Fonti delle istituzioni.
li. §
I,
S'eritti,
II, p.
3591.
(
2
)
BECHMANN d VOlek'r, 11. ce.
Oggidì è quasi comune opinione (') che questa
legge
di-
mostri essere stato al tempo delle XII tavole privo di azione
il contratto di compravendita. Tutelare una sola ipotesi in
vista di circostanze affatto particolari , meglio, in vista dello
scopo del contratto medesimo, proverebbe che in circostanze
ordinarie tale tutela non esisteva. Taluno' potrebbe obbiettare
col Keller (
2
),
che qui si tratta di una speciale tutela concessa
in vista di un eminente interesse religioso oltre quella ordi-
naria. Ma berte nota il Voigt (
3
)
che , se tale fosse la natura
della disposizione, essa non avrebbe contemplato solo 1'
hostia
(e
la
vittima)
ma ogni altro oggetto di sacrifizio. La spiega-
zione più probabile parmi quella del dottissimo professore di
Lipsia. Siccome 1' animale non era sacrificabile, se un previo
esame non ne avesse rilevati i necessarii requisiti secondo il
ius sacrum,
così si capisce come chi all' uopo comperava non
facesse
mancipatio,
né pagasse• tosto il prezzo, in quanto che
si considerava 1' inettitudine della vittima come nn motivo di
risoluzione del contratto. Appunto per facilitare tali negozii la
legge avrebbe data azione per questo particolarissimo caso.
Notevole è pure D. 40, 7, 29, 1 : «
quoniam lex XII tabul-•-
rum
emplionis verbo
o•mnem
alienationem comprehensa videretur :
non interesse, quo genere quisque dominus eius fceret
Appare
da questo passo sicuro che le XII tavole contemplavano 1' ipo-
tesi cieli'
emptio
dello
staluliber ;
ma da ciò nulla pub dedursi
per il nostro attuale proposito , poiché esse stabilivano solo
che la speranza di libertà seguiva il • servo pur nella mani
del compratore e cioè di chi aveva avuto il servo per.
man-
cipalio.
La giurisprudenza estese naturalmente la massima ad
ogni altra ipotesi di valida alienazione e di valido acquisto,
e
.
questo è il senso chiarissimo delle parole citate (
4
).
Va re-
spinta affatto l' interpretazione, per cui
emptio
avrebbe avuto
nelle dodici tavole un significato latissimo , comprendente
(1)
VOIG'r,
XII
Ta f.,
I, p. 503
s7. ¡
BURCKHAHD, I. C.,
p.
14 ; MUIRHEAD,
1.
c.,
p.
177
sg.
(2)
Civilprozess,
-n. 265.
(3)
Loc.
cit..
n. 9.
•(')
BECIIMANN,
1, p.
23 e;. ; FADDA,
Studi giuridici
e
storici per l'
VIII
centenario
dell'
Università
di
Bologna,
p. 204.
7, 7 —
ogni alienazione (
1
).
In tal caso veramente si avrebbe un ar-
gomento non debole per escludere ogni tutela giuridica del
contratto secondo la legge, non essendo supponibile che un
contratto riconosciuto dalla legge mancasse di una propria e
tecnica appellazione. Ma siffatto significato non è provato dal
testo riferito, che anzi non può intendersi in questo senso : non
è provato da altri testi, mentre ovunque
entere
ed
emptio ci ap-
paiono usati tecnicamente per la compravendita. Se Festo ci
insegna che
antiquitus « entere »
si poneva «
pro accipere » (2),
punto non ne deriva che siffatta primitiva accezione, suffragata
dall' esame dei composti (che solo probabilmente la rivelò ai
posteri),. passasse anche nel linguaggio del diritto (3).
Durante il periodo delle
legis actiones
era possibile
la,
tu-
tela per azione dell'
emptio venditio ? La
risposta negativa (4)
si fonda precipuamente sull' incompatibilità di quella proce-
dura. con la natura di un giudizio
bonae fidei ;
ma, come già si
disse e meglio ancora vedremo, nulla ci obbliga a credere che
tale natura fosse inerente al negozio fin dai primordi del suo
riconoscimento. Pur troppo siamo privi di documenti per quasi
tutto questo periodo.. Per gli ultimi tempi di esso si sono cer-
cate prove per le varie opinioni nelle commedie piantine, in cui
vengono spesse volte ricordati o anche messi in scena con-
tratti di compravendita. Il primo ad esaminare con cura a. tale
scopo i drammi di Placato fu il Bekker con la: nota dissertazione
De entptione venditione grtae Pianti fabulis fruisse probetur
(1853),
proseguendo poi i suoi studi fino al corrente .anno e mante-
nendosi fermo, o quasi, nelle sue opinioni nonostante gli at-
tacchi vivi e gagliardi di molti contradittori. II Bekker (5)
nega che ai tempi di Placato vi fosse azione diretta scendente
dal contratto di compravendita : solo chi aveva, eseguito l
a
sua
prestazione poteva ripetere
con
una condictio quanto aveva. dato
nel caso che 1' altra parte non adempisse ali' obbligo suo. Le
parti avrebbero potuto ricorrere (e sarebbero anche ordinaria-
mente ricorse) al sistema di due corrispondenti stipulazioni,
(
i
)
-Per es.
VOIGT,
Ius nat.,
IV, p. 101 sg.
(
2
)
V.
redemptores.
Cfr. Paul. Diac., v.
abemito.
(")
Cfr. giá MoMn9ñP]N,
Z,tsc./rr. der Sav.-81.,
R. A., V1, p.
265.
(') Per es. Volea,
Reclatsp.,
I, §§ 56-57.
(
5
)
Cfr. anche la
Kritische Zeitsc/ari. ft
(di Heidelberg), I, p. 145
g.
— 64 —
siderazioni di buoni, fede (') ; e nindi ben possiamo ritenere
cl<<
'
il riconoscimento datasse almeno gih da qualche tempo.
Che
tali incipienti considerazioni della buona febe potessero
informare
il giudizio fin dal tempo delle
legis acciones
(special-
mente
nell' ultimo periodo, quando accanto alla . solenne
conte
-siatio
lilis
giia, erasi introdotta l' istruzione scritta del magistrato
al giudice), non mi pare facilmente da negare. Ed ecco perché
io non reputo buono il criterio che da questo passo deduce il
Voigt (
2
)
per stabilire la data della legge Ebuzia e della intro-
duzione del processo formulare.
Ai tempi di Q. Muoio Scevola il contratto ci appare gid,
nella sua piena esplicazione ; il carattere di buona fede è del
tutto riconosciuto e, come si può vedere dai frammenti a noi
giunti, i principii fondamentali della relativa teoría
,
datano già
dalla giurisprudenza repubblicana.
Diversa dalla questione finora trattata è 1' altra concer-
nente il seguente punto : quale era il regolamento del negozio
in Roma , prima che esso acquistasse tutela giuridica ' Può
ammettersi che bastasse la sola tutela morale, senza intervento
di rimedii e sanzioni d' altra natura '
Per noi , che , come abbiamo detto precedentemente, non
siamo alieni dall' ammettere che il riconoscimento giuridico
del contratto di compravendita non debba porsi necessaria-
mente in uno stadio troppo avanzato della storia del diritto
romano (se non come negozio
bonae f dei,
almeno come negozio
consensuale), non reca grave difficoltk il ritenere che in origine
esso venisse lasciato esclusivamente in tutela della coscienza
e
dell' onore, senza che per vie più o meno indirette si cercasse
di dargli giuridica protezione. Che il sentimento della
fides
fosse forte ed efficace in Roma antica, attestano gli scrittori ;
e
io non so perché in quella concorde tradizione debba vedersi
una
laudario temporis «ti
(
3
)
e nulla più. L' esperienza ci attesta
esservi pure oggidì molti paesi , in cui tali sentimenti sono
efficacissimi e rendono pressoché superflua 1' opera del diritto
e
sono specialmente i paesi agricoli e poco visitati da fore-
I ,
p.
637)
(1)
Non comprendo bene la dottrina del
BECHMANN
(Kauf,
circa la distinzione fra
arbitrium e bona fides.
(2)
Da ultimo nella
Rdm. Rechtsg.,
vol. I, App.
II.
(3)
BEOHMANN,
Kauf,
1,
p. 471,
1.
— 65 —
stiori. Così alcune regioni montuose dell' Italia e varie pro-
vincie dei paesi nordici
(
1
).
I1 fatto stesso, che il diritto inter-
veniva in pochi casi, che i processi erano rari, dice che una
tale condizione si trovava comportabile per la buona condizione
della comune moralità. Si pensi che nell' antico testamento
per familiae mancipationem
le disposizioni particolari di ultima
volontà non erano giuridicamente obbligatorie ; erano pre-
ghiere rivolte al
familiae emplor
(
2
);
il testatore si rimetteva
alla
fides
e al
pudor
di lui, ai sentimenti di lealtà e di onore.
Certamente esagera poi a sua volta il Bekker
(
3
)
,
secondo
il
quale fino agli ultimi tempi della repubblica il nostro contratto
sarebbe stato sprovvisto di ogni tutela giuridica , quando
crede che anche per il tempo posteriore alle guerre puniche ed
all' ingrandimento di Roma la
fides
fosse un sufficiente surro-
gato di quella. Data la condizione della società romana nella.
seconda metà dell' era repubblicana , io stimo inescogitabile
che negozi così frequenti e importanti della vita potessero re-
stare sconosciuti al diritto vigente. Negozi riconosciuti e disci-
plinati (con molti dettagli) nei diritti forastieri specialmente
greci, negozi di continuo uso fra romani e stranieri e fra
stra-
nieri, di cui il pretore
peregrino
avrà certo dovuto occuparsi,
non potevano restare lungo tempo senza azione se avvenuti
fra cittadini. Incalza anche di recente il Bekker
(
4
),
osservando
che neppur oggi nelle società meno integre b la tutela giuri-
dica quella che più efficacemente garantisce 1' adempimento
dei patti contrattuali. « Io, scrive l'arguto romanista, ho con-
tratto moltissime comprevendite e non ho mai litigato per al-
cuna di esse ; numerosi miei conoscenti han fatto lo stesso ».
Ma si pub rispondere che la tutela giuridica non esplica i suoi
frutti sol quando la parte resistente b astretta dal giudice a
eseguire i patti ; ma ben più quando con la semplice aspetta-
tiva della sanzione toglie alle parti 1' idea di sottrarsi agli ob-
blighi incontrati. Tizio
.
mi paga il prezzo dovuto : sarà per im-
(
i
)
E nota a chiunque abbia visitato i paesi scandinavi la probità, ge-
nerale dei cocchieri, facchini, albergatori, etc.
(2)
Cfr. FERRI NI,
Legati,
Introduzione,
C. ]..
(3)
Ztsehr. /îi.r RG.,
III, p. 417.
(4)
Gtsel r. ,S'nav.—,S`ti ft.,
XIII, p. 1 I O.
L.
Fi ìtium,
Scritti Giuridici,
IIi.
5
f;(C —
pulso di onest'i., ma potrebbe essere anche per timore che io
lo astringa. per le vie giudiziali. È certo che, se domani il
contratto di compravendita non godesse più tutela giuridica,
tutti diventeremmo oltremodo cauti nei nostri affari anzi la
vita economica e commerciale resterebbe quasi del tutto are-
nata. Non vale addurre esempi di obbligazioni sfornite di tu-
tela giuridica eppure ordinariamente osservate dalle parti; per
es., le obbligazioni di giuoco
(
1
).
Giacché qui si tratta di ne-
gozi punto necessari alla vita., che non han luogo che fra per-
sone determinate e conosciute e che hanno, per coloro che
fanno professione di giuocatori, conseguenze particolari non
meno gravi di quelle che avrebbe la sanzione giuridica. Si
osservi piuttosto quanto avviene per lasciti fatti da testatori
a
beneficio di enti non riconosciuti dallo Stato, mentre d'altra
parte si confessa esservi nel caso un obbligo di coscienza e
di
onore. Eppure non vediamo noi calpestate continuamente
le intenzioni dei testatori ? Non vediamo noi per esempio vari
istituti pii costretti a chiedere l'erezione in corpo morale per
evitare le molte perdite, che loro fa subire la perfidia degli
eredi
Gli argomenti intrinseci si accordano pertanto con gli estrin-
seci nel provare che il diritto non dovette tardare troppo a
dare azione per 1' adempimento del contratto di compraven-
e
dita. E a. me non pare in alcun modo necessaria (e neppure
probabile) l' ipotesi di una recezione nel diritto privato di isti-
tuti del diritto pubblico 01 È certo che fin dai più antichi tempi
lo Stato romano e addivenuto a comprevendite e locazioni coi
privati cittadini ; ma e altrettanto certo che più antiche ancora
dovettero essere tali contrattazioni dei cittadini fra loro. Ed
a ben vedere la tutela giudiziaria mancava nelle une e nelle
(1)
Circa le obbligazioni senza scrittura per un valore superiore
ai
50
talleri, che il
BEKKER, 1.
c., afferma adempiute in Prussia benchè giuridica-
mente inefficaci, io non sono in grado di giudicare. Bisognerebbe anzitutto
vedere fra quali persone simili contrattazioni si fanno senza la forma voluta.
(2)
Proprio di una " traslazione dei contratti pubblicistici nel diritto
privato „ parla ora il
MOMMSEN
(Ztschr. der Sav.-St.,
R. A., VI,. p. 267) :
questa sarebbe, anzi, la corretta espressione per indicare " che i contratti
consensuali vennero muniti di azione „. Contro le antecedenti manifestazioni
dello stesso autore cfr.
BECHMANN,
Kau f;
I, p. 400 sg. ; contro 1' ultimo ar-
ticolo citato
V. 11 BURCKHARD'1', 1.
c., pp. 16-23.
v
— 67 —
altre ; in ambo i casi era la fiducia- nel contraente, che deter-
minava il negozio. Siccome lo Stato era assai più degno di
fiducia, e d' altra parte il privato non poteva sfuggire al suo
potere,. così ben si capisce come non si sentì il bisogno per
quella prima categoria di atti di altra tutela (che avrebbe ri-
pugnato a tutte le idee pubblicistiche dei romani), mentre per
la seconda categoria tale tutela si rese presto necessariai
aggiunga pure che non solo ó inescogitabile una diretta tras-
lazione di tali contratti dalla pubblica amministrazione nel
diritto civile (quale altro esempio vi sarebbe, che rimonti ad-
dietro nella storia del diritte romano ?)
(
1
),
ma che quella non
poteva .fornire al secondo neppure un opportuno esempio, su
cui modellarsi. Intanto, se lo Stato vende, esso no
n
compera
mai ; esso non si provvede degli oggetti occorrenti mediante
l'emptio ve^act.itio,
ma mediante un contratto di appalto di for-
nitura
(locatio operis)
(
e
)á1Inoltre ó molto disuguale nei
con-
tratti fra lo Stato e i privati la posizione dei contraenti : il
primo fissa le leggi del contratto e procede per via di auzione,
mentre le contrattazioni fra privati. sogliono avvenire in tut-
t' altro modo. In queste la condizione dei due contraenti ó
pari :
nascitur ultro citroque obligatio ;
mentre nei primi tenuto,
e strettamente tenuto, ó solo il privato : lo Stato non suol ve-
nir meno agli impegni assunti, ma non vi pub essere diretta-
mente costretto. In alcune contrattazioni , p. es. nella
locatio
operis,
la disparità delle condizioni delle parti risulta: oltre-
modo evidente
(
3
).
Con ciò io non nego che potesse la prassi
della pubblica amministrazione fornire in parecchi punti
un
modello ai privati : non nel senso che da questo esempio de-
rivasse 1' efficacia giuridica del contratto e la sua fondamen-
tale struttura ; ma nel senso che al cune norme trovate utili
(
f
)
Sono molto diversi i casi dell'enfiteusi e della superficie. Questi erario
istituti originariamente proprii dello Stato e dei comuni e si generalizzarono
quindi nell' uso. Invece vendita e locazione furono sempre praticate nella
vita romana e dal diritto pubblico sarebbe derivata l' efficacia inridica.
Efficacia giuridica equivale nel diritto privato a tutela giudiziaria e questa
appunto é straniera alle contrattazioni della pubblica amministrazione in
Roma..
(2)
Cfr.
lo stesso
MoMMSEN,
1.
e., p. 2(
n
8.
(3)
Cfr.
REcHMANN,
Kauf, I, p. 453 sg.
_ —
in
^lla lunga- esperienza della più importante azienda potevano
risultare applica,l
►
ili pur nell' economia privata. Anche oggidì
i piìi oculati sogliono valersi della esperienza delle grandi
amininistra,zioni pubbliche, in quanto pub convenire ad azienda
privata. Ciò dovette soprattutto essere nel campo della loca-
zione, ma non mancb nel contratto di compravendita, e alcuni
dei formulari catoniani (cf., per es.; c. 146) mostrano qui pure re-
miniscenze dei programmi censorii, probabilmente reminiscenze
della stessa carriera dell'autore. Nè il modo, con cui i rapporti
nascenti da tali contratti venivano trattati dai magistrati ro-
mani, sari, stato totalmente estraneo al trattamento , che essi
finirono per avere anche nell' ipotesi che i contratti si fossero
conchiusi fra cittadini privati : ma che proprio « nell'ammini-
strazione censoria » debba cercarsi 1' origine « del profondo
concetto della bona
fides »
mi è molto dubbio.
Nè
la terminologia prova necessariamente un transito di
contratti pubblicistici nel diritto privato. Mi arresto su questo
punto per il motivo, che, ammettendosi che nel campo del diritto
pubblico non fosse ben distinto il contratto di compravendita
quello di locazione-conduzione, si ritiene generalmente che
lo stesso fosse nel diritto privato (
1
)
;
e anzi il Voigt (
2
)
è arri-
vato a sostenere che in origine vendita e locazione costitui-
vano un solo contratto, da cui le singole specie si sarebbero
man mano evolute. Il famoso testo, da cui pende specialmente
la teoria, è quello di Festo : «
vendi(iones olirn dicebantur cen-
sor m locationes , quod velut fructus locorum publicorum veni-
ban t ». Ma che il passo non si riferisca a tutte le locazioni
censorie , è ormai comunemente ammesso (
3
).
I
fructus
(più
esattamente , come dice il testo , i «
velut fructus »)
dei
loca
publica
sano , come ben avverte il Degenkolb , le prestazioni
da
pagarsi dai possessori di essi. In tal caso 1' appellativo di
venditio è
ben spiegabile ; manca la cosa su cui deve aver
luogo 1' uso effettivo e che deve restituirsi ad uso finito. Un
oggetto corporeo vi ha appunto nelle future prestazioni , che
(
3
)
CIIIACIO,
Obs.,
IX,
15,
Vedi
POTHIER,
LouaJe,
n.
4.
(2)
Da ultimo
nella
R^m-.
ReehtsJeschichte,.
vol. I,
§
56.
(3)
DEGENKOLB
PZCL'tz'P'echt untl AfiethC
138;
BECHMAN
N
I
LC(u
f
'
I'
p.
424;
PERNICE,
Zeitschri ft tlei° Suv.-Sti,ft.,
R.A,
IX, p. 241 (cfr.
1Ii>Mnta"'
Stuat.sr
.
echt,
II, p. 441) ;
B
URCKHARD,
1. C.
^1
— 69 ---
il
pubblicano non ritrae mediante 1' uso della cosa, ma riceve
direttamente dai possessori. Appare, quindi, come il pubblicano
venisse parificato al compratore di frutti futuri. Solo la po-
steriore giurisprudenza (
1
)
comprese che si trattava di un di-
ritto dato in esercizio per un tempo determinato, e così potè
designare il negozio come conduzione-locazione (
2
).
Il transito
dall' una all' altra concezione appare chiarissimo nella
lex
Thoria,
v. 85: «
vectigalibusve publicis fruendeis, locandeis, ven-
dundeis
deixerunt
».
Ma fuori di questo uso di
venditio
nul-
1' altro si trova che favorisca la tesi contraria. Non, per es., il
passo di Livio 40, 51 , 5 , ove si discorre di tabernae, quas
vendidit
in privatum » : poiché qui , trattandosi di
super ficies,
la concezione giuridica del rapporto rimase lungamente incerta :
cfr. Ulp., D. 18, 1, 32. Non perché fossero incerti i termini dei
duo contratti (e tanto meno perché questi fossero confusi
in
uno), ma perché era possibile considerare in vario modo l'og-
getto dedotto in contratto , troviamo ora prevalere la figura
della vendita , or quella della locazione. Rimane 1' uso della
voce «
redimere »,
che, nel linguaggio censorio e pur in quello
del diritto privato significava 1' assumere in affitto terreni o
prendere lavori in appalto ; cfr. Festo, p. 279
b
, 9 M.: «
redemp-
lores proprie acque antigua consuetudine dicebantur qui,
cum
ali-
quid
publice
faciendum aut praebendum
conduxerant efj`ecerantque,
fune demum pecunias accipiebant ».
Cfr. pure 1' editto citato in
Gellio 11, 17, 2, la
lex Puteolana
etc. Il Burckhardt nella dis-
sertazione citata ha osservato che
redimere
non ha in latino il
senso di
entere
(comperare), ma semplicemente quello di
assu-
mere.
Sostanzialmente la stessa idea è gin, nel Degenkolb (3),
che si richiama al « significato originario neutrale di
emere
»
Il
Voigt (') obbietta che diversamente traducono le glosse greco-
latine e che
re -, red -
ha il senso che hanno in tedesco
zurück -,
wieder -, er - » ;
sicché redimere
ora deve tradursi «
zurückkau-
fen »,
ora «
erkaufen ».
Veramente quest' ultimo argomento non
troppo forte , perché niun altro dei composti di
entere
ha il
(
1
)
Difatti Festo designò quel]' uso come tramontato
(ddicebantuv) :
v. perì,
Hygin., p. 116, 11. 12-14.
(`~) Cfr.
il
BECHMANN, 1. c., p. 426 e i citati a p. 68. u
1^.
('
i
)
I'tr.tt
tz)•e('lhli
etc., p. 141. •
('')
Rc /esy.,
I, p. 631 sg.
— 70 —
fondamentale significato di
comperare
(adinere, sumere, demere).
Nè dalle glosse è comprovata la, tesi contraria. Del
resto,
vuolsi tenere distinta la
redeiì pio captivoruìn ,
dove
il signifi-
cato originario (ricuperare) potè per la necessità; del pagamento
del prezzo di liberazione e per l' evidenza della composizione
(red-i'fflere)
alquanto oscurarsi. Ma che appunto
redimnere
non
significasse
comperare,
prova il fatto che noi non lo troviamo
mai usato in. luogo di
emer
g
i,
e,
par
nei contratti censorii, ap.
pare ristretto agli
altro tributa
e alle locazioni dei fondi
niere) dello Stato. Ne può negarsi che il significato di assu-
mere (un' opera , il cui compimento incombe allo Stato, o la
coltivazione di nn fondo allo Stato pertinente) risponde benis-
simo alle applicazioni. Del resto, il contrapposto di
redimere
ì^
sempre
locare (
1
)
e lo stesso Festo al citato luogo esprime
attivitá dei
redemptores
con il verbo
conducere (2).
Nessuna prova, poi, sembra desumibile per il diritto privato
alai numerosi testi addotti dal
•
\
r
oigt. Alcuni di essi, infatti,
parla n() di
compravendita di frutti futuri :
mah. 5 post. a. Iav. epit. D. 18, 1, 80, 2 « silva
.
caedua in
uingnenoium venierat ». Qui si compera la legna da tagliarsi.
E infatti n i tempi di Labeone , e più ancora a quelli di Gia-
veleno, umile oserebbe asserire che la, locazione non fosse ben
distinta da
ll
a compravendita. Nò importa che la decisione ri-
"non ti
a Servio ,
po•ichè i due autori citati avrebbero certo
corretto il linguaggio meno esatto; e poi lo stesso Voigt rico-
nosce eIìe già. nella
lex Thorja è
pienamente distinta la
loc(itio
dalla.
venditio
dei fondi : in un' età, quindi, anteriore a Servio
Sulpicio.
€ato, de «. c. cc. 149-150. Qui si parla del modo, con mni
« pasculttm hibernuin venire oporteat » e « fructum ovium
Ve-
nire oportet » : naturalmente, e 1'
uno
e 1' altro negozio si con-
cepiscono
come
comprevendite di frutti futuri. Anche nel primo
caso,
infatti, manca 1' uso pieno e la coltivazione del fondo';
(')
Li v. 43, 1.6, 6; Alieno D. 39, 4, 15.
(
2
)
S
i
gnificautissimo é il fatto che non si dice mai
redemptor
chi ac-
quista alle auzioni questorie : eppure il negozio avrebbe dovuto (secondo
le idee del Voio-r) concepirsi in modo affatto identico. Circa i risultati
del
11OMMsEN ,
Gtsclu .
cit., pp. 261-266, appare dal testo in quale misura
li
accettiaruo,
i
—
71 —
il
compratore non ha diritto se non all' uso necessario per far
consumare 1' erba alle pecore. Che al c. 150 poi si legga « con-
ductor duos menses pastorem praebeat », in luogo di
emplor,
si spiega benissimo coi continui rimaneggiamenti e con le
alterazioni dell' opera catoniana
(
1
),
avvenuti in tempi in cui
si erano modificate le idee intorno a questi negozi.. Infatti si
comprende benissimo come tali contratti , accentuandosi ora
1'
uno ora 1' altro elemento, si potessero considerare come com-
pravendita e come locazione (2).
Altri sono invece . testi non giuridici che usano un lin-
guaggio improprio o metonimico
Acro in flor.
satur.
2 , 7, 58 « gladiatores ita se
vendunt
etc. ». Acrone è del tempo di Settimio Severo ; ma ora è rico-
nosciuto che gli scolii oraziani, che portano il suo nome, sono
del settimo secolo !
(
3
).
Non .si vede, dunque, come mai uno
scrittore di scarsissima autoritá, e tanto posteriore possa pro-
vare per 1' uso originario e antichissimo. E tanto meno so
vedere che cosa provi l' iscrizione d' incerta data
(
4
)
« neque
ulli liquebit locationis causa in annis centum quandoq(ue)
transvendere ». . Dove risulta manifesta. 1' inesperienza e la
confusione delle idee di chi ha dettato la disposizione. Del
resto, se una locazione centenaria al profano sembrava una
vendita, non è difficile scorgere la ragione ; in così lungo ter-
mine si attenuava e quasi spariva 1' importanza del dominio
conservato dal locatore. Che poi scrittori non giuristi dicano
« comprare 1' arte o i servizi di . alcuno »
(
5
)
,
chiamino
grex
venalium
i servi che il padrone dk, in locazione
(
6
),
etc., si coni-
prende benissimo : anche • oggidì suolsi dire che taluno vende
il proprio ingegno , la propria penna , l' arte , che taluno s
i'
(1)
KEIL,
Obs.
.Tit. ira
Catonent,
p. 76. Cfr. BEKKER,
Zisciar. f
(
i)
R^^^;lat.^q•,
III,
p. 434.
(2)
BECHMANN,
Krucf,
I,
p. 424, num. 3. Meno esatto il DEGENKOI.B,
P1at -
reciEt
etc., p. 141. Egli vede in questi passi catoniani Spuren der Ver-
tnen,gung heider Begriffe „; ma si pensi in anale stato e traverso a quali
vicende è giunto a noi il libretto di Catone !
(;) Ctr. RAMoR1No,
Lettecatnra romana
(2
a
ed.),
pp. 164, 257.
(4)
Core. i.lscr. lat..
IX, 136.
(5)
Plati
to,
1171. ^
j
tor.,
4, 2, 61; h;»irl..
I,
2, 1.7 ; Cic.,
ile olf :, I ,
-
12, 1510 (.0..
('
t
)
PIanto,
il
a^lral,., 3, 3, 4.
a
--- 7
0
—
vende etc. In senso metonimico scrive per esempio Seneca (1):
emis a medico rem inaestiniabilem , vitam ac valetudinem
bona.m : a bonarum artium praeceptore studia liberalia et animi
cultura ». Intanto tali frasi trovansi per la massima parte in
scrittori posteriori all'epoca in cui il Voigt stesso pone la di-
stinzione della
locatio conductio rei
e
operis dall'emptio venditio.
Inoltre tali citazioni contrastano . singolarmente con altra affer-
mazione del medesimo autore ; secondo il quale 1' unificazione
di così diverse figure contrattuali sarebbe propria bensì del
linguaggio tecnico legale e della giurisprudenza, ma non della
vita comune, la quale avrebbe anzi sempre tenuto distinti atti
aventi così diversa funzione economica (2)
È pure abbastanza diffusa, e per opera di scrittori auto-
revoli, l'opinione che il contratto consensuale di compravendita
sia nato dalla combinazione di due stipulazioni reciproche, le
Et natili con 1' andare del tempo deposero la loro forma specifica
riducendosi a mere dichiarazioni delle volontà contrattuali.
11
precipuo sostenitore di questa dottrina
è,
a mio credere, il
flekker (
3
)
essa si trova pure nello Jhering (
4
),
ed il Girard
nel suo pregevolissimo studio storico sull' evizione (') dichiara
essere questa 1' ipotesi preferibile , avente , a suo credere , la
propria base in un terreno solido. A me, invece, siffatta con-
gettura sembra del tutto inverosimile. Anzitutto, in tale ipotesi
il concetto del contratto di compravendita viene essenzialmente
distrutto ; le due obbligazioni hanno ciascuna la propria causa
alfatto indipendente , almeno sotto 1' aspetto formale. Quanto
ci.ó contrasti con le più vetuste idee romane (si pensi all'unità
del negozio così tenacemente raffigurata nella
mancipatio,
che
nelle origini sue è indubbiamente una compravendita d' imme-
diata esecuzione) ha fatto saviamente notare anche il Bech-
mann (
6
).
In secondo luogo, non è arduo scorgere quali incon-
venienti sarebbero derivati (data appunto la reciproca indipen-
denza causale delle due obbligazioni) se, dopo che 1' una parte
(1)
De
bene
f.,
6, 15, 2.
(2)
Loc. cit., p. 634.
(3)
Ztschr.
fiir
Recì
w.
III,
p. 442: cfr.
Aktionen,
I, p. 156.
(4)
Geist,
III,
p. 175
et alibi passim.
(') Nouvelle
Revue historiq•ue de droit,
VII, p. 529, nota.
(°)
Gauf;
1, p. 457
sg.
n
— 73 --
avesse promesso e quindi si fosse obbligata, 1' altra tacesse o
rispondesse negativamente alla interrogazione ad essa rivolta.
Per sfuggire a tali conseguenze, lo Jhering ha immaginato che
il contenuto di una stipulazione venisse assunto a condizione
dell' altra (
1
)
:
« si ego tibi X dare promitto, hominem Stichum
mihi tradere promittis ? ». Con
-
ciò naturalmente si evitava il
pericolo di dovere dare Stico, ancorché 1' altra parte si rifiu-
tasse a promettere il prezzo ; ma quale mezzo di coazione ci
sarebbe stato contro la parte che non avesse voluto promettere ?
Evidentemente, nessuno. Poichè, almeno ch' io sappia, non si è
mai sostenuto che potesse avere efficacia coattiva un
paactum
de stipulando :
tanto varrebbe sostenere addirittura 1' efficacia
giuridica diretta del contratto consensuale. In terzo luogo, se
le due obbligazioni del compratore e del venditore si possono
rivestire della forma della stipulazione , ognuno vede quanto
ciò risulti malagevole (e si potrebbe dire forse impossibile)
per quelle del locatore e del conduttore (
2
).
E la storia del-
1'
emptio
venditio
non può staccarsi da quella della
locatio con-
ductio ;
vale a dire , non si può ammettere che nel loro svol-
gimento i due contratti battessero strade diverse. Il locatore
si obbliga a non turbare il conduttore nell' uso della cosa
ma tale obbligo è vincolato a molte condizioni : che il condut-•
tore paghi , che non si serva della cosa in modo contrario ai
patti, che il locatore non abbia bisogno egli stesso della cosa,
che questa non esiga delle riparazioni. E congruentemente il
conduttore si obbliga a pagare la mercede , ma tale obbliga-
zione si commisura all' uso e al godimento effettivo. Ora, si
pensi se tali obbligazioni siansi mai potute raccogliere nello
stampo di due stipulazioni ; si pensi soprattutto se il locatore
degli immobili (la parte forte) avrebbe mai voluto assoggettarsi
a tali vincoli stretti e assoluti. Ben altra cosa è che talora
qualcuno degli obblighi s' isolasse dal complesso contrattuale
per qualsiasi motivo (per es., per i confini tuttora incerti della
tutela giuridica , per annettervi una
sponsio
od una
fideipro-
missio),
rivestendolo della stipulazione. In quarto luogo devesi
(')
Loc. cit.
(
2 )
S'
intende,
per
talune delle più ovvie configurazioni
del
contratto :
ct'r. 13 [MOMIA RDT,
Zuv l,cs•c/1. (1(J loc.,
p. 50.
—
74 --
pur osservare che questo fenomeno delle due reciproche sti-
pulazioni, le quali si svestono della loro forma specifica e
si
riducono a semplici espressioni di volontà , delle due cause
che si confondono nell' uniti, di una causa più ampia, è, spe.
cialmente per un' età così antica , tutt' altro che facilmente
concepibile e conforme a quanto noi sappiamo di sicuro sullo
svolgimento degli atti giuridici in tale periodo. Tutta questa
serie di cospicue inverosimiglianze potrebbe solo essere vinta
da, certissimi fatti contrari ; ma simili fatti non furono addotti.
esempio di una compravendita conchiusa in forma di
due stipulazioni non è stato recato ancora, donde deriva che
questa; figura contrattuale non era nè regolare nè frequente ».
Così scrive il Bechmann e) ; e, a mio avviso, è questo un argo-
mento assai forte contro la combattuta ipotesi , specialmente
Ovo
si.
pensi alla vita tenacissima delle varie formole, dei vari
rimedi 2inuridici (che non vengono mai affatto meno per es-
sere cessata la loro necessità, o anche utilità , primitiva) in
orna antica,.
Anche 1' opinione che fra 1' originaria condizione delle
cose, in cui la compravendita non era tutelata dal diritto, e
posteriore, in cui il contratto consensuale era munito di
azio.ae, intercedesse uno stadio, nel quale, pur non essendovi
azione per far valere la semplice convenzione, vi fosse per la
parte, che avesse già adempiuta la sua prestazione, al fine di
ottenere la prestazione reciproca ; che, insomma, prima di es-
sere riconosciuta come contratto consensuale, la compravendita
lo tesse come contratto reale (
2
),
è, a mio credere, poco proba-
bile. La compravendita può immaginarsi, astrattamente par-
lando, nella figura di un contratto reale ;- tale fu anche nel
diritto classico e giustinianeo la permuta, tale fu la vendita
stessa, in diritti germanici (
3
).
Ma qui si tratta di vedere se
possa provarsi 1' esistenza di un simile imperfetto riconosci-
(^)
Iia2ct:
1,
p. 160.
(
2
)
PERNICE,
.Lccbco,
I,
p.
4-65 sg.
Per
la locazione
cfr.
DEGENKOLB,
Platz-
recht
etc.,
passim :
specialmente
p. 202
sg.
('')
Cfr.
Soiinl,
Eh
.
eschliessuny,
p.
24
sg. ;
SALVI()LI ,
Storia del di.ritto
itcz
/r
all
o.
p. 473 sg. Pe
r
alcuni statuti
italiani cloininati
dall'
influenza
gerinanlea
cfr., per es,,
DE VITO,
ilutoloyi.a yiuridica,
VI, p. 449
sg.
-
75 —
mento del contratto nel diritto romano. Intanto, i contratti reali
riconosciuti al tempo repubblicano (i così detti contratti reali
nominati)'lianno tutt' altro tipo e tutt' altra funzione (
1
)
;
la
compravendita invece rientra nel tipo dei
Gv 'a2láy aru, il
cui
riconoscimento è opera della giurisprudenza imperiale. Perché
poi non avrebbe potuto il contratto venir riconosciuto addirit-
tura come consensuale, come lo fu il 'mandato e la. societl
Che in Roma un -pactum
conventum
potesse ottenere senz'altro
tutela giuridica e diventare così
iure praestans ,
provano i
contratti testé accennati ; che in una societh abbastanza pro-
gredita una tale tutela sia richiesta, appena si può mettere in
dubbio. Ma quanto più importa si è che nilnla delle prove
arrecate ha molta forza. Si è voluto vedere una traccia di tale
anteriore condizione di cose nelle regole che il pericolo passa ap-
pena perfetto il contratto al compratore, e che per l'usucapione
si richiede la buona fede non solo al momento della tradizione,
ma giá a quello del contratto (
2
).
Si dice che tutto ciò prova
che in origine la perfezione del contratto coincideva con la ef-
fettiva prestazione della cosa ; ciò sarebbe provato anche dalla
exceptio non adimpleti contractos
opponibile al venditore (e, in
principio, a lui solo) che senza prestar la cosa esiga il prezzo, la
quale
exceptio
pur non è in coerenza con la posteriore natura
consensuale del contratto. Ma mi sembra notevole che da tali
indizi si potrebbe tutt'al più conchiudere (e si è infatti dal -Per-
nice conchiuso) che si perfezionasse in origine il contratto con
la prestazione della; merce. Rimarrebbe escluso che il contratto
potesse perfezionarsi con il pagamento anticipato del prezzo ; e
la ragione di una tutela giuridica, concessa, nel primo caso e
in questo negata, davvero non si vede. Che il venditore solesse
prendere l' iniziativa della prestazione, benché non provato, si
può supporre ; ma che ciò si elevasse a necessit . giuridica
(come proverebbe l' induzione da quei fatti accenna ti, se fosse
valida e sicura:), non è in alcun modo credibile. E, invero, o i l
motivo d' introdurre 1' azione fu solamente quello di non la-
sciare più alla sola, protezione della morale o dell' onore un
così importante e frequente negozio della vita,
socia le,
e allora
(1)
13f3e11
MAN
N,
lieta/;
1,
p.
17 ;
eh'.
E31I11CHKA1ZIYi',
1.
c.,
p. 51
sg.
(2)
PM{
N
ICE, 1.
e.,
p.
1
,
115 s
g.
V' 1
)
7(3
dovette senz' altro darsi azione in base al solo consenso reci-
procamente manifestato ; o il motivo fu quello di proteggere
chi, fidando nell' altro contraente, aveva cominciato a prestare
da parte sua e nella sua fiducia si trovava deluso, e allora la
protezione avrebbe dovuto
..
estendersi anche al compratore, che
avesse pagato il prezzo prima di ricevere la merce. Come spie-
gare, del resto, i vari punti della teoria del nostro contratto,
per cui si è tentata 1' accennata esplicazione storica, non
Z
quesito, che qui si
.
possa svolgere.
Possiamo quindi ritenere che in un' età, non possibile a
determinarsi neppure in via approssimativa, ma certamente
abbastanza remota, siasi concessa in Roma azione per la com-
pravendita. Che tale azione si concedesse vigente tuttora la
procedura delle
legis actiones, e
molto verosimile ; benché non
siamo in grado di indicare quale tipo di
legis actio
venisse
^ell' -uopo impiegato.
Le
probabilità maggiori sono per 1' actio
sacramento; il
concetto strenuamente sostenuto dal Baron (1)
di una generale efficacia della
condictio
trova ormai opposi-
,
í,,..1-i
e suffragata da validi argomenti (
2
).
Meno verosimile sembra
a
me
1' ipotesi di un più recente svolgimento dell' azione, che
sarebbe anzitutto stata accordata come
actio in factum
dal
pretore e quindi, per la comune persuasione della giuridica
efficacia, considerata come azione di diritto civile, per cui si
potesse esperire il
dare facere oportere.
Quest' opinione sta a
i ond.amento delle eleganti osservazioni del Wlassak (
3
)
e si
trova
accolta da uno dei precipui storici del diritto romano,
il
Krueger (
4
).
Egli distingue due gruppi.fra le figure di obbli-
gazioni riconosciute dal
ius civile
romano e che pur si desi-
gnarono come appartenenti al
ius gentium.
Da un lato quelle,
la cui origine egli attribuisce all' opera della
disputatio fori
(le azioni di arricchimento, l'ampliamento delle forme di stipu-
lazione, il mutuo); dall'altro quelle « che devono la loro intro-
duzione al
ius honorarium » .
Queste obbligazioni, egli scrive,
sono state chiamate in vita da nuove azioni, che non sono state
(1)
_
Die Condictioraerl,
p. 93
5g.
(2)
Cfr.
specialmente
PERNICE,
Ztschr., Sav.—St., R.A.,
XIII,
p. 250 sg.
(3)
Zur
Geschi.cht,-e (ter-Ne
J
. gestio,
p.
167.
(')
Gesch. der
.
Quellerc,
p. 44.
— 77—
proposte da leggi, ma dall' Editto ; anzi le più antiche presu-
mibilmente non in forma di
iudicia bonae fidei,
ma di
acciones
in factum;
solo in seguito a un mutamento del comune modo
di vedere tali azioni sarebbero state assunte nel novero delle
civili. Gli argomenti di tale opinione consistono soprattutto in
ció, che il descritto procedimento storico trova una conferma
in quanto noi sappiamo per le azioni di deposito e di com-
modato, dove il perdurare fin nel periodo classico della for-
mula in
fa'
ctum
accanto a quella in
ius
si spiega comune-
mente, e a ragione, come un vestigio della originaria condizione
delle cose (G. 4, 47). Ma si avverta che 1' analogia non è piena ;
che, a tacer d' altro, la compravendita dovette necessariamente
essere tutelata ben prima del commodato e del deposito ; e che,
secondo ogni verosimiglianza, siffatta tutela per via di azione
dovette attuarsi prima della legge Ebuzia. Sta bene che nel
de o f ficiis
(3, 15, 61) Cicerone parli dei «
sine lege iudicia, in
quibus additar ex fide bona »
in contrapposto all' azione • di
tutela scendente dalle 12 tavole ed alle azioni
ex lege Plae-
toria;
ma da ciò deriva_ solo quanto niuno contesta., che cioè
non una legge, ma la consuetudine e 1' opera della: giurispru-
denza fecero riconoscere tali azioni. Nè io darei molto valore
alla frase
arbitria honoraria
usata nell' orazione
pro Roscio
com.
5, 15 in contrapposto a
iudicia legitima ;
perché è poco
chiaro quale sia il contenuto di essa, e perché non si vede
affatto che con 1' espressione
arbitria honoraria
in contrap-
posto a
iudicia legitima
e ad
officia domestica
1' oratore a ludo
alle nostre azioni. Può ritenersi col citato scrittore che le
azioni edilizie , estimatoria e redibitoria , fossero precorritrici
'dell'
actio empii ?
Io non lo credo. Parte veramente antica.
dell' editto edilizio è solo quanto concerne 1' azione redibitoria
per
morbi
e
vitia
del servo venduto. Che 1' editto
de iumentis
ven riundis
sia notevolmente più recente , è già, stato intuito
da,
altri scrittori (
1
)
;
a mio avviso, oltre il carattere arcaico e
la minore perfezione dei rimedii nell' editto
de mancipiis ven-
dandis,
serve a prova dell' antichitá di questo 1' analogía dei
diritti greci, i quali riconoscono la
81xli
dvaycoyfs solo per la
(
t
)
cfr.
anche
BECIIMANN,
Iiau/,
i,
p. 387 sg.
– 78 -
vendita dei servi
(
1
).
Ora i' azione redibitoria è di. tal natura,
c
h
e difficilmente si pub mettere iu relazione diretta con 1'
('elio
empii;
essa. non mira
a
far eseguire la presta„zione contrattuale
u
ad
.
ottenerne 1' interesse, ma invece a sciogliere addirittura,
i l
contratto , rimediando al danno con il
facere
inemptum.
h] un rimedio straniero allo spirito del diritto romano, e che
si spiega solo per imitazione delle usanze dei mercati greci.
Qual unque sia 1' antichità di tale editto
(
2
),
quello
de iumentis
vendundis
non solo è posteriore
(
a
)
,
ma è anche piìi dell' altro
ritoccato da. successivi emendamenti. Il
quo min.oris
cum ve-
t.irent fuerint
non si rinnoda affatto bene al contesto. L'azione
estimatoria (dall' interpretazione di questo editto estesa poi
anche ali.' ipotesi di
mtrncipia vendita)
non fu introdotta pro-
bahilrnente che
per'
1' infuenza dell'
actio empti ;
né si dica
che in questa. l' interesse si considera diversamente, poiché
nulla esclude
che
nei primi tempi anche nel
iudicium eìnpli
il giudice misurasse in tal modo 1' entità del pagamento da
farsi ,ll' attore. Qaest' azione estimativa non è in piena armonia
con la. natura della giurisdizione edilizia, che ha carattere piut-
tosto di polizia; ben si comprende come il magistrato di po-
lizia ordini la restituzione del prezzo al compratore, che trova
un Vizio inaspettato nella cosa, purché egli la renda al ven-
ditore; si capisce anche che commini, ove il venditore non
adempia a. certe prescrizioni, di venire in aiuto al compratore
che voglia svincolarsi dal contratto già perfetto ed eseguito; ma
(1)
11 diritto attico
non
sembra conoscere che 1' d.vaywyil oix>
3
zov : cfr.
1IEIER
e
SCHOMANN [LIYSrusl
Dei° attisclie Process ,
II , p. 167 sg. ; Plato,
de
legibus,
lib. XI, p. 916;
CAILLEMER
s. v. ” Anagoges dice „ nel
Diction.
nai.re des ant.
di
DAREMRERG
e
SAGLIO,
I,
p. 260 sgg. Notevolissima e im-
portante soprattutto per il diritto romano è la disposizione della legge di
Gortí.na, VII, 10-15: cfr.
COMPARET'PI ,
Museo italiano,
I, pp. 249, , .
Meno chiara la versione del
DARESTE,
Nouvelle revue Rist. de droit,
X, 263.
255
(2)
Niun criterio si può dedurre dai noti passi di Plauto : Mil. gl., 3,
727;
Red..
2, 379 ;
Capt.,
4, 823. Questi passi si riferiscono all' áyoeavópoS
greco
e alle sue funzioni , di cui v., per es., anche Aristotele nella
Costi-
tuzione degli ateniesi,
c. 51.
(3)
Cicerone nel de.
o ffxciis, .3
;
17, 71, parla della
venditio mancipiorunt
i
U
modo da far credere che ai suoi tempi 1' editto edilizio non si riferisse che
ad essa. Nel qual caso naturalmente ogni supposizione, simile a quella che
combattiamo, rimarrebbe
as
solutalneato priva di base.
— 79 —
Meno si capisce come, pur tenendo ferino il contratto, gli edili
si occupino di regolarne le conseguenze nascenti, in un modo
analogo a quello con cui suol procedere il pretore. Più facile
pertanto lo spiegare 1'
actio quanti minoris
come effetto di
un' influenza esercitata dalla giurisdizione del pretore sul di-
ritto edilizio, che non viceversa il considerare 1'
actio e'inpti
come svolgimento e frutto di disposizioni originarie di
,
questo (').
(
I
)
Il
GIRARD,
Nouvelle revue Rist.,
VIII, 414 avverte che le disposizioni
dell' editto edilizio si possono concepire " au dehors de tonte idée de con-
trat de b.
f., de
contrat consensuel méme ,,. Ma ciò per l'azione
estimatoria,
per es., non mi pare affatto vero.
e
Storia e teoria del contratto di commodato
nel diritto romano (1.
CAPITOLO
I.
Svolgimento storico dell' istituto.
Gai. 4, 47 :
Sed ex quibusdam causis praetor et in ius et in facttun
conceptas formulas proponit, voluti commodati et depositi ».
La retta intelligenza di questo paragrafo di Gaio c fonda-
mentale per la materia che ci accingiamo a trattare. É molto
controverso se le azioni di commodato e deposito fossero le
uniche, per culi I' albo conteneva la duplice formula ; tutto sta
nel modo di intendere il
veluti ,
che accenna ordinariamente
a una mera esemplificazione, ma non esclude neppure che si
tratti di una enumerazione esauriente, nel qual caso dovrebbe
tradursi per « ovvero » , « ossia » , « cioè »
(
i
).
Nella • ipotesi
del piit normale significato i moderni hanno pensato ad altre
azioni, cui potesse riferirsi la notizia di Gaio ; chi ha pensato
all'actio
pigneraticia (
2
),
chi a1l'actio
mandati
(
3
),
chi
all'astio /i
(')
[Ia
Archivio giuridico,
52, pp. 469-499 ; 53, pp. 41-73 e 257-309: la
monograda è dedicata a
VITTORIO Se1ALOJA.
Sono state tenute presenti
per qualche ritocco le appendici alla traduzione italiana delle
Pa/deve
del
Gi.üeiz, XIII,
pp. 246-292, di data più recente].
(1)
EISELIV,
.Exceptionen,
p.
131.
(2)
Cfr. LENEL,
E. P..
p. 201 sg. 13" ed.
,
2551.
(')
ibid., §
108.
S
g
rtilli, Giuridici,
III.
`
h
a
— 82 —
d?rciae (')
e cosl via. Tale questione non si può qui discutere por
la, ssua troppo grande indeterminatezza, che non lascia speranza
eli pervenire a, risultati sicuri. Ma vi ha un altro problema,
che concerne la: relativa cronologia delle due formule. Quale
di esse fu la piìl antica ? E
pera() ,
dopo che 1' una era già
stata proposta e comprovata dall' uso , si sentì il bisogno di
proporre anche 1' altra ?
Per spiegare la duplicità di formula molti scrittori hanno
richiamato i seguenti passi (
2
)
:
Paul. 9
ad Sab.
(D. 44, 7, 9) :
« Filinsfamilias suo nomine nullam actionem habet, nisi
iuiuriarum et quod vi aut clam et
depositi et commodati,
ut
Iulianus putat. Cfr. Ulp. 1
disp.
(D. 44, 7, 13) : '.in
factum, ac•
tiones
etiam filiifamiliarum possunt exercere ».
IL'
«dio
in factum
sarebbesi quindi introdotta a favore del
fi.liafsf 'mil,icrs,
che avrebbe così potuto
mere
suo nomine
per
tali contratti. Ma siffatta spiegazione incontra difficolth non
lievi. Se proprio questo fosse stato il fine della formulazione
i.ar
factum
e la: funzione del
t
a rispettiva formula , come mai
direbbe Paolo « ut Iulianus plttat ? » Cfr. Ulp. (17
ad Ed.)
D. z,'i , 3 , 19 « Iulianus et Marcellus putant , filiumfamilias
depositi recte agere posse ». Questo frammento, che conferma
deposit
completa la, notizia del D. 16, 3, 9, ben ci avverte che Giu-
liano, seguito da Marcello, trovò possibile accordare
suo nomine
ai figlio cl_i famiglia le azioni di commodato e di deposito, i
n
clU_anto che esisteva una formulazione
in factum;
ina sicura-
mente non ne
deriva,
che tale fosse lo scopo e la funzione di
siffatta. formula, : ne deriva anzi il contrario (3).
Non
si capirebbe poi, ove si ammettesse tale spiegazione,
perciò tale concezione
in factum
si sarebbe dovuta restringere
(1)
GN
n i ,
Ztschr. dei° Sav.
-St.
,
R.A. , VIII , 131 sgg. ;
PERNICE ,
Ztschr.
rler Sav.-
St.,
R.A.,
IX, p. 228 ; cfr. però
Labeo ,
III, 1, p. 124 sgg.
(2)
Cfr.
HEFFTER ,
ad
Gaii
comm.
IV p. 58 ;
ZIMMEIN ,
Gesch. des rdnt.
Rs., III ,
p. 154 ;
SCIIMIDT,
Das
comm.
u.
prec.,
p. 146 sg. ;
SAVIGNY,
Systent
des h.
r.
Recias , II ,
102 e V, 84 ;
P
UCHTA ,
Institutionen ,
II , § 165. 219 ;
VANGIROW,
Panel.,
I, 138. Cfr. pure i passi citati da
HUSCHKE ,
ad
Gai.
4,
47. nella
Iturispr. anteiustiniana.
(3)
La formula
i.n f'sctum
era per sé certamente applicabile anche al-
t' ipotesi di un
filius
familias
attore.
^
— 89 ---
E parimenti si accorda benissimo con tale spiegazione
il
fatto che nei vari cataloghi di giudizi di buona fede, che tro-
viamo in Cicerone, non compaiono mai le azioni di commodato
e deposito. Il che si comprende facilmente ammettendo che ai
suoi tempi non si conoscesse che la formula
in factura,
priva
di ogni menzione di
bona fides.
Cfr.
de
off. 3, 17, 70 :
«
Quintus quoque Scaevola pontifex maximus summam
vim esse dicebat (
1
)
in omnibus iis arbitriis, in quibus adde-
retur
ex fide bona, fideique bonae nomen
existimabat manare
latissime, idque versaci in tutelis societatibus fiduciis ma.ndatis
rebus emptis venditis conductis locatis , quibus vitae societas
contineretur : in iis magni esse iudicis statuere, pra.esertiiii
cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque caique
praestare oporteret ».
top.
10, 42:
«
Si tutor (idem praestare debet, si socius, si cui mandaris,
si qui fiduciam aceeperit .... ».
ib.
-17, 66 :
«
In omnibus igitur his iudiciis, in quibus
ex fide bona
est
additum, ubi vero etiam
ut inter
bonos
bene
agier oportet,
im-
primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est
quod
eius melius
aequius ....
quid socium socio, quid eum qui negotia aliena
curasset ei, cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset
eumve casi mandatum esset, alteram alteri praestare oporteret,
quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt ».
mai c' entra 1' accenno ai giudizii
striai iuris ?
E come si spiega il " gnam-
vis „ che lo precede ? In origine dovette essere scritto a un dipresso così :
" In hac formula , quae in Ius concepta est, sicuti in ceteris bonae fidei
iudiciis .. , rei iudicaudae tempus, quanti res sit, spectatur ; quamvis in ea
formula, quae iu factum concepta est, litis contestatae tempus specietur „.
Così 1' accenno ai
iudicia .dritti iuris
e ]' apposizione del
9
/(am
^i.s
.
si spie-
gano benissimo.
(
t
)
Credo ranch' io con il KRJEGER
(Ztschr.
d.
Sav.-,"f., R.A.,
XII, p. 19(l)
elle non si tratti di una citazione presa dal
iats civile
di Q. Muoio (come
pensa
ItLOWA, Rom.
Civilpr.,
p. 129 u. 1), ma di una reminiscenza di
insegnamenti oralmente espressi dal grande maestro.
•
— 90 --
de nat. deor.
3, 30, 74 :
< ....
indo tot iadicia de fide mala : tatelae mandati pro
socio fiduciae, reliquia quae ex empto vendico, locato et
con-
du
eto contra. fidem fiunt
».
Si ò osservato che siffatte enumerazioni non hanno la
pretesa di essere esaurienti ; che pertanto ben potevano esi- .
stere altri
indicia
di buona fede da Cicerone non mentovati (').
Ma, se tale osservazione ò giusta
per
singoli passi citati (2),
non lo ò invece per il loro complesso. Infatti, se Cicerone
omette nel
de o ffciis
1'
actio. rei uxoriae
e quella
negotiorum
gestorum,
le ricorda però nei
Topica
(17, 66) : se nei
Topica
omette i giudizi di compravendita e locazione-conduzione,
li
ricorda però nel
de o f ficiis ;
.
ben
strano sarebbe che, esistendo
davvero
iudicia ex fide bona
per il commoda.to e il deposito,
agli ne tacesse affatto pur là , dove la grandissima analogia
con gli altri negozi addotti non avrebbe potuto a meno di richia-
tìmrlí alla mente. Ciò rende molto verosüilile che tanto .meno
esistessero le azioni contrarie di commodato e deposito (pur
prescindendo da qualsiasi opinione circa 1' esistenza delle for-
nnyle
in ius conceptae),
come non esisteva l'
actio contraria ne-
goliorE.eO? gestorum.
E per vero il gestore si assume ordinaria-
m
ente spese e brighe per 1' adempimento della, sua impresa :
mentre è solo in via eccezionale che il depositario o il com-
modatario possono avere pretese cha esperire contro il
depo-
nente
o il coinmodante. Urgeva inoltre per la
negotiorum gestio
E`
analogia del mandato : qui mancavano' analogie.
Grave parrebbe 1' altra obbiezione del Karlowa, il quale
si richiama, alla, testimonianza di giuristi anteriori o coevi a
Cicerone , che attesterebbero il carattere di
bona fides
delle
azioni di cominodato e di deposito.
Anzitutto verrebbe D. 13, 6, 5, 3:
« Commodatu m autem plerumque solam utilitateñl continet
cius, cui commodatur, et ideo verior est Quinti Mucii sententia
existimantis et culpam praestandam et diligentiam ».
(
1
)
ACCARIAS,
hr^cis, II
4
,.
795: " Cicéron u'a pas la prétention de donner
des énuinérations litnitatives „; KARLOWA,
R^ìn..
PG.,
II,
p. 603.
(") Per
il passo
del
(le o ffi.ciis,
cfr. anche
KuUEGilt,
loc. cit., p. 197.
— 91 —
Io non so che cosa da questa sentenza di Q. Muelo si
possa ricavare contro la dottrina da noi accettata. La questione
circa la misura della responsabilità del commodatario é affatto
indipendente dal carattere di buona fede del giudizio. Forseché
non si considera come non
reddita
la cosa per colpa di lui
guasta o sfigurata od offerta con colpevole ritardo `' Né reca
alcuna difficoltà che di tali considerazioni di Q. Mucio si
valesse Ulpiano nel commentare la formula
in ius (a
cui sembra
in realtà riferirsi il D. 13, 6, 5, 2-10). Forse tutto dipende da
cié, che il . Karlotiva crede che si contenessero nella formula
in factum
del commodato le stesse parole che si leggono in
quella del deposito « eamque dolo malo N.' N.' A.°
À.
red-
ditam non esse » (Gai. 4, 47)
(
1
).
Ma, evidentemente, a torto.
La formula del deposito conteneva tale espressione, ché per
tal contratto
dolus praestritur solus;
ma nulla ci insegna
che
tale espressione si contenesse nella formula del commodato ;
anzi la lettura dei relativi commenti c' insegna 1' opposto.
Gaio dice «
similes
etiam commodati - formulae sunt » ; ossia
similmente formate, ma non uguali, avendosi naturalmente
riguardo alla diversa natura del rapporto contrattuale. Per
cui qui si sarà detto solamente « eamque a N.°
N.°
° A
redditam
non-
esse »
(2).
Analoghe riflessioni vanno fatte per il gruppo di decisioni
dei
veteres
raccolte nello stesso frammento di Ulpiano,
che
riguardano tutte l' obbligo di prestare la
-
diligenza o la . custodia.
Tali decisioni sono appunto necessarie per pronnu ciare se si
abbia a considerare la cosa come non
reddita
o invece
come
•
casualmente perita. Uguali riflessioni si fanno, quando taluno
abbia promesso
Stichum hominem dare,
per quanto in tale
materia la colpa si specifichi
in faciendo.
Così § 6: « an etia:nl
hominis commodati custodia praestetur apud veteres clubitatuni
est » ; § 7 : « si servum tibi tectorem' commodavero et de ma-
(
I
)
Donde probabilmente anche la sua idea, che con le formole. ira
/ü..tuin
si reprimesse un delitto, anzichè si esperisse un credito contrattuale.
(
2
)
Non già " eamque culpa N.' N.
i
redditam non esse ,,, chè allora la
questione sarebbe stata risolta. UBBELOHDE
(Zar Geseb. rlcr ben. Iiea7eon( ..
p. 64: sg.) crede che la formula
in facto n
suonasse appunto così e fosse
quindi tuttora ignota a Q. Mucio, il cui avviso andrebbe
M'evito
all' ipotesi
di una fiducia contratta a tale scopo. Cfr. anche
LENE', ,
L'.
P. ,
p.
200 [3"
ed., 2521.
--r
92 —
china ceciderit, pericuhun meum esse Namusa ait » ; § tl:
etiam pulii te custodiara praestare debere veteres r.espon-
d eru nt ». E neppure i l cenno ai dubbi dei
veteres
nel § 11
implica
comunque riconoscimento del carattere di buona fede
del giudizio.
Possiamo, dunque, ritenere ciò che molti argomenti persua-
dono , e nit
i
da seria, obbiezione rende inverosimile : che, cioè,
• in origine il contratto fosse tutelato con un'
actio in factum
(diretta) e che solo relativamente tardi (sul finir della repub-
blica o sul principio cieli' impero) venisse piìi ampiamente
tutelato mercé la doppia formula (diretta e contraria)
in ius,
senza che perciò tramontasse 1' antica formula
in factum.
In
quale epoca precisamente avvenisse tale riconoscimento del
contratto da parte del
ius civile,
non possiamo dire con sicu-
rezza. E certo però che Labeone conosce (come vedremo anche
in
seguito) e la
formula in ius
e il
contrarium iudicium.
I' altra parte sappiamo che la legge Giulia municipale (1. 111)
non conosceva ancora 1'
actio depositi
come infamante; - né sa-
rebbe temeraria la; supposizione che questo contratto (la cui
storia. è talmente connessa con quella del commodato, da po-
tersi dalle vicende dell' uno arguire quelle dell' altro) non
fosse al tempo di quella legge ancor tutelato con 1' azione ci-
vile. Infatti sembra probabile che la conseguenza dell' infamia
si
rann.odasse al fondamento civile riconosciuto all' azione;
come è
per
tutti ;[i altri negozi giuridici, di cui le neglette
esigenze adducono 1' infamia (i).
Meno facile è dire quando il pretore cominciasse a occu-
parsi del nostro contratto e a munirlo di azione
in factum.
Qui piìi ancora siamo privi di ogni appiglio , ed è meschina
consolazione il poter dire che ciò non potè essere prima della
(
1
)
Disputatissitna è l'
actio in duplum ex causa depositi
risalente alle
XII
tavole secondo Paolo, 2, 13, 11. C' è chi pensa a un comune deposito :
IIEINECCIUS,
Anti j., 3, 15, n. 31, e in genere i vecchi ;
HUSCHKE,
Ztschr. [nnr
!t
esch. R W ,
XIII, 276 ; RuDORFF, ibid., XIV, 460. Altri pensa alla " fiducia
cuan amico „ :
PUCHTA,
Inst.,
2, § 272, u.
r ;
VO1GT, I. N., II, 541
e XII Tct f.,
II,
479 sg. ; cfr.
DI,NIELtus,
Ztschr' f: RG.,
II, 224. Altri al furto commesso
dal depositario infedele : Jul RING,
Geist,
lI, § 29, n. 127. UBSELOHDE viene
avanti con la singolare sua teoria di
un'actio per/cl iae (Zur Gescla. der ben«
Reale.,
p. 42 sgg.). I1
NIEAIEYEIt
pensa al deposito fatto in caso di urgente
uecessitá
(Ztseltr. dec ,S'av.-,S't.,
R. A., XII, 300).
— 93 —
legge Ebuzia; prima, anzi, che la procedura formulare acqui-
stasse una certa indipendenza, non potendosi ritenere che le
formule
in factum,
che prescindono da ogni fondamento (sia pur
mendicato con finzione o scambio. di subbietti) di diritto civile,
fossero tra le prime creazioni formulari. Tale nostra asser-
zione, che del resto ha a suo favore la,
communis opinio,
va di-
rettamente contro i recentissimi insegnamenti del Wlassak (
i
)
,
secondo il quale le pretorie
actiones in factura vi sarebbero
state in Roma al tempo delle
legis actiones
(
2
).
Egli stesso
però riconosce che esse non poterono svilupparsi molto tempo
prima delle leggi processuali, che eressero a sistema la for-
mula. A mio avviso contro tale opinione può addursi 1' esi-
stenza e la forma degli interdetti, donde si deduce che anti-
camente il pretore non trovava così agevole e spedito introdurre
un rimedio giuridico dove la legge taceva.
Del resto, noi non troviamo alcun documento che la tutela
giuridica del coinmodato (e lo stesso dicasi del deposito) ri-
salga molto addietro nella storia del diritto romano. Ciò non
vien punto provato, come crede il Karlowa (
3
),
Ball' espressione,
certo antica e usata al tempo delle
legis actiones , utendum
dare
per
commodare
(come
servandum dare
per
deponere).
Tale
espressione pare al Karlowa tanto esatta' e tecnica, da. doversi
attribuirne la origine non all' uso popolare, ma alla scienza
del diritto. Ora, noi dimostreremo che tale espressione è ben
lontana dal rigore scientifico e che è assai preferibile 1' altra.
commodare. Ciò
può provarsi con la testimonianza degli scrit-
tori.
I comici, e soprattutto Planto (
4
),
parlano in più luoghi
del
coìnìnodato ,
ma sempre come di un rapporto di benevo-
lenza e di amicizia; anzi le menzioni, che appunto in Planto
si trovano, del grave pericolo che si corre dando a. prestito,
mostrano che non si pensa affatto a un. vero rapporto giuri-
dico ed alla conseguente tutela.
(1)
Processyesetze, II,
5
39.
(2)
Cfr. ESMEIN ,
,Sur l' actio rei. uxoriae in Nouvelle re
y
. /rist. de tlror"l,
1893.
(3)
Loc. cit., I
I
, p.
603.
(4)
Co
q
TA
Il diritto
romano
nelle commedie di. Mauro ,
p.
30G sgg. ;
li
diritto rotano nelle cartamedie di Terenzio,
p.
79.
— 94 —
Cfr. Platito,
ASiii.
2, 4, 38-9:
sevphos (
L
uos utendrjs dedi Philodamo rettulitne?
cm
reni
sis perdere, da commoda homini amico.
AH/u/. 1, "), 18:
quae utenda semper vasa
vicini
rogant.
fures venisse atque abstulisse
Terenzio,
Hecyr.
.5, 1, 34:
unercus de me est. quod queam iiii ut commodern.
solo potrebbe fare difficoltá il noto verso del
TrirtUni-MUS,
'7:
endurosn repetend
:
. id .copiast guando vel:s7.
da
cui pari
.
ebbe dedursi che ai tempi plautini sempre si po-
tese riDetere
il
commodato
il Costa riferisca
pa
al
commodato
(
2
),
pure ini sembra innegabile
eh
Si Ti:lit
- 1
-
i
di un deposito (,: ò infatti stato confidato il
te-
el:. Tale
S
ini.iare confusione nel modo di esprimersi
(
4
)
giá
che siame ben lontani dalla ipotesi, che il poeta pensi
n1
-1 v
ca
istituto ,Yiuridico e alla relativa
azione
ad ogni
mThper
il
deposito
di cui si tratta le XII tavole davano
ac la neata restituzione un'
actio
in
duplum
e).
L'atolle L'), i
.
ac,'
,
.-
,
mandando di a
y
er poche e fidate persone,
con cui inant,-
:-nere scambievoli rapporti per i necessari prestiti
Ji uso, non contribuisee a persuadere che ai suoi tempi tale
tutela
etirtridica
P1-1NICE
.
41).
DEMELILS
Z7.
3i.
C
fr. PERNICE.
-
1:7.2,
Cit.
.A.:Trove_
.•
•
z
ta
in Piauto per
Thlt.1.1
n
:!"1"P
ASilí..
3. 3. 135.
DEMELIUS.
Ma la
fra i vari itiruii e
abba-
stal_:za
frequente
nei
erred.
5. 7. Av---ert2.si Dene: ir, non die
(
) che ciò provi non esservi
szata ai 7empi di Carone azione rer tal n
.
-ozio: dico che ri,fn prova cae
tale azione esistesse. Ecd:D. per
gli
argomenzi
,
,ueciposti, a me basta.
I
7
Ì Le sinzr
n
Iari er,nfusioni
rornanisti armaiono tuttora
nel
11,
)
.
Xill. /
d
. 4-)7.
—
95 —
Chi legge senza prevenzione il D. 13, 6, 1, 1 (Ulp. 28 ad
L+d.),
ne deduce che autore primo dell' editto intorno al com-
modato dovette essere un pretore Paconio. Ecco infatti le pa-
role del giurista
« Ait praetor : ` quod quis commodasse dicetur, de eo
cium dabo '. § 1 .... unum solum_rnodo notandum , quod qui
edictum concepit (cioè Giuliano) commodati fecit mentionem,
quum Paconius utendi fecit • mentionem ».
Ora , Paconio nominato in contrapposto al redattore del
testo edittale definitivo, che stava: davanti al commentatore,
non può essere altri che un pretore, e tutto fa credere che sia
il primo, che introdusse nell' Editto un
a
clausola sull' argo-
mento ('). La quale, secondo la notizia ulpianea, dev' essere
stata concepita a un dipresso così : « quod quis utendum de-
disse dicetur, de eo iudicium dabo ». Questa opinione ha per
sé
1' autoritá del Rudorff
(
2
)
e, recentemente, del Voigt
.
(
3
),
il
quale bene avverte che un pretore Paconio (— unio ?, — avio ?)
non è storicamente determinabile.
Se fosse Giuliano il primo • a mutare 1' espressione
uten-
dun dare
in
comandare
o se egli in ciò seguisse 1' esempio di
qualche pretore, non possiamo dire con sicurezza ; la prima
alternativa mi sembra però più verosimile, poiché ancora. nel-
1'
etc, traianea (Viviano) si discuteva circa 1' equipollenza delle
due espressioni. Labeone ancora, giustificava 1' espressione ado-
perata dall' Editto (in confronto della voce
commodare
ormai
prevalente nell' uso), avvertendo, benché a torto,
che
quella
fosse più generale e comprendesse, a differenza della seconda,
anche 1' uso degli immobili. Tale spiegazione fu giustamente
combattuta (fra gli altri da Cassio e da Viviano) ; infatti noi
troviamo
gi.t
nei migliori scrittori repubblicani la voce
com-
modare
riferita agli immobili, per es.
Auct. ad Her.
4, 51, 64 :
(1)
Ad altro risultato perviene il
PERNICE,
Labeo ,
I, 429 n. 22 , dove
crede che Paconio fosse uno scrittore, che mentovasse 1' espressione " uten-
clum dare „ cala
aus deva ¡ dicte staiìcnwnd.
Ciò invero a me basterebbe; ma
non parrai conciliabile con le parole di Ulpiano.
(2)
Ed pere., §
99,
1. Tl
RuI)oRFF
argomenta però male circa la persona
del pretore.
(3)
RdM.
RG., I,
1, 45.
^
-- 9c —
ait se acdes maximas cuidam amico ....
commodasse ».
E,
vinto per 1' a u toritit di Vivian.o questo dubbio, ben potè nella
definitiva redazione dell' Editto sostituirsi alla vecchia espres-
sione
utendum dare
quella ormai prevalente di
commodare.
Tale
storia della clausola edittale mi sembra dedursi abbastanza
sicuramente dal citato D. 13, 6, 1, 1, né io so trovare la espo-
sizione ulpianea: così oscura e confusa, come al Pernice pare (1).
Solo non comprendo come mai il Voigt
(
2
),
che a mio av-
viso meglio di ogni altro ha colto il vero significato dell'espo-
sizione ulpianea, riferisca il mutamento di
utendunz dedisse
in
commodasse
ad una revisione del tempo di Augusto. Le osser-
vazioni di Labeone, da noi surriferite e commentate, non pro-
vano cita in alcun modo ; provano anzi, se io ben veggo,
il
contrario. Labeone in tale ipotesi non avrebbe interpretato
strettamente 1' Editto, privando di tutela giuridica molti casi,
che a suo avviso non si comprendevano nell' espressione com-
moda-re.
Ma la più infelice dichiarazione del testo ulpianeo è sicu-
ramente quella del Karlowa
(
3
).
A suo avviso, la contrapposi-
zione fra
Paconius
e
qui edictum concepii
fa ritenere che il
primo fosse un commentatore dell' Editto ; e anzi non gli pare
temerario il supporre che vi sia qui una corruttela e che si
abbia da leggere
Pomponius, il
commentatore tanto adoperato
da. ITlpiano. Ma io ben comprendo che il giurista faccia con-
fronti fra 1' una e 1' altra redazione dell' Editto (come appunto
fa in altri casi, cfr. D. 4, 2, 1) ; non comprendo come mai faccia
confronti fra il testo edittale e le espressioni usate nella dilu-
cidazione di esso da un commentatore. La corruttela poi di
Pomponius
in
Paconius
(la Flor. ha
Pacunius) è
tutt' altro che
verosimile :
Pomponius
era un nome notissimo agli scrittori
delle opere di Ulpiano e delle Pandette ; mentre
Paconius
è
nome, che occorre tutt'al più una sola volta in queste ultime (4).
Ora tutti sanno che facilmente un nome proprio meno noto si
(
1
}
Labeo,
I, 429.
(2)
Loc. cit.,
u. 26.
(3)
Rdm. RG..
II, p. 601.
(4)
D. 37, 12 , 3 : Paul. 8
ad Pi.
Anche qui si è sospettata una corrut-
tela (cfr. KARLOWA ,
RÒ
.
m.
RG. ,
I ,
p. 704). Ad ogni modo non v' ha alcun
indizio che il
Pacon us
citato da Paolo fosse un commentatore dell' Editto.
— 97 —
altera in uno più nato (poichè gli scrittori semidotti pensano
di correggere un errore) ; ma non viceversa.
Che, del resto, 1' originaria redazione edittale dovesse dire
utendum dedisse
e non
commodasse, è ben
credibile, quando nel
linguaggio del tempo' in cui la clausola edittale dovette intro-
dursi prevaleva di gran lunga la prima espressione. alla se-
conda : per esempio Ennio fr. 364 (Vahlen) ; Plauto,
Asin.
2, 4,
38 ;
Aul.
1, 2, 18. 2, 4, 32. 2, 9, 3 ; Cure. 5, 2, 5
Men.
4, 2,
94. 96 ; 11111.
gl.
2, 3, 76 ;
Rud.
3, 1, 10 ; Cato
de a.
c. 5, 7 etc.
Lo stesso •provano le tracce del linguaggio dei più antichi
giuristi (').
Di ciò conviene lo stesso Karlowa, il quale anzi opina che
espressione
utendum dare
(come
servandum dare
rispetto a
deponere)
fosse molto migliore dell' altra commodare. In
uten-
du
na
dare,
scrive il Karlowa, sono ben rilevati i due momenti
necessari alla giuridica consistenza. del contratto : il momento
causale nel gerundio,
,
che serve a indicare lo scopo dell'azione,
e 1' attuazione di esso nel
dare.
Perchè mai tale espressione
così esatta e felice dovette cedere il posto all'altra
commodare,
assai meno precisa ? La spiegazione del K. è così strana, che
merita di essere riferita. Quando il pretore più tardi, accanto
alla preesistente formula
in ius ,
introdusse quella
in factum,
destinata a colpire atti delittuosi del commodatario (natural-
mente secondo le idee del K., che noi abbiamo giá respinte),
egli dovette temere che, usando nella
intenlio
la frase
utendum,
dedisse, il
giudice credesse di dovere decidere.secondo le norme
del
ius civile
e di dovere applicare qui (in materia di delitto)
le norme sulla capacitá giuridica contrattuale, sulla tra,smissi-
bilita ereditaria etc. Quindi il pretore inserì nella
intentio
la
voce
commodasse. Più
tardi , fissati i concetti e tolto il peri-
colo di
equivoco,
la più breve e comoda espressione
commo-
dare
si sostituì senz'altro a quella più esatta, ma meno spiccia,
utendum dare.
Per tacere delle molte altre inverosimiglianze, che gih avrà
rilevate 1' accorto lettore, non possiamo a meno di notare che
proprio il fondamento di tutta la congettura, la pretesa preci-
(
2
)
Cfr. Bruto e Q. Muelo, apud Gell., N. A., 6 (7). 15.
U
F[ ttu N ,
Scritti Giuridici, III.
7
— 98 —
sione ed esattezza scientifica dell' espressione
utendum dare,
non si regge affatto. Che si tratti di
una,
espressione, che deve
la sua origine all' uso popolare e non all' opera della giuris-
prudenza, si prova anche con il confronto di molte espressioni •
simili, che non si riferiscono per nulla a determinati negozi
giuridici, come per es.
vendendum dare
(
i
),
spectandum dare
(2)
etc. Inoltre il gerundio
utendum
è tutt' altro che una
designa-
zione molto precisa dello scopo del contratto. Per lo meno
l'uti
non specifica il negozio : non lo distingue dal precario, non
da altri atti giuridici ; anzi, neppure dal mutuo, giacché qui
pure si dh
rem
utendum, e dipende dalla natura della cosa che
1'
usus
si converta necessariamente nell'
abusus.
Così (per ta-
cere ora delle testimonianze dei giuristi)
(
3
)
Plauto
(
4
)
discorre
di
nummos dare utendos mutuos ;
e dice
(
5
)
utendum da
una
cosa da vendersi. Per tali considerazioni trovo che male non si
appone il Demelius, quando osserva che
utendum dare «
passt
.... auf ein ganz ungeschaftsma,ssiges , juristischer Tragweite
entbehrendes Verstatten zum Gebrauch » (a).
Possiamo ora chiederci, se prima che iniziasse la tutela
del commodato per opera del pretore (mediante. la formula
in f actur), e quindi al tempo dell' esclusivo uso delle
legis
cact i ones ,
vi fosse qualche mezzo per fornire di azione la so-
stanza almeno del negozio. Tale problema ci conduce natural-
mente all' altro , se la
fiducia cum amico contracta
avesse mai
n Roma la stessa funzione del commodato e se quindi agli
scopi di questo negozio potesse essere adibita dalle parti. La
comune opinione risponde che si : « es ist ja schon oft genug
ausgesprochen »
(
7
).
E, per vero, alle osservazioni di romanisti
autorevolissimi venivano ad aggiungere singolare rinforzo gli
(1)
Plaut.,
Poen..,
5, 2, 58.
(2)
Poen..
1, 2, 125 ;
Pers.,
3, 3, 35 etc.
(3)
Su di esse vedi il Cap. II.
(4)
Pers.,
1, 3, 38.
(5)
Ibid..
47.
(6)
Ztschr. f. RG., II,
222. Anche il
PERNICE,
Labeo,
I, 429 osserva che
qui
uti "
in
a
llerumfassendsten Sinne genoinmen wurde ,,. Del resto ,
il
già ricordato verso del • Trinummo, 5, 2 , 6 , ove
utendum dare
si riferisce
ad un deposito, contribuisce a dimostrare la grande indeterminatezza della
espressione.
(7)
PERNICE,
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
IX, p. 227 n. 6.
—
99 —
studi del Lenel (
i
).
In questi ultimi tempi, però, contro tale
comune dottrina fu rivolto un attacco poderoso (
2
),
del quale
1'
odierna letteratura sull' argomento ha dovuto occuparsi (3).
Generalmente le conclusioni di tali studi non furono molto
favorevoli ai risultati dello Heck (
4
)
;
il che però non. ci di-
spensa dal dovere di esaminare brevemente la questione.
L' unica diretta informazione (per tacere ora della tarda
testimonianza di Boezio
ad top.
41) intorno alla
fiducia cum
amico
è quella che ci porge Gaio 2, 60 :
« Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure,
aut cum amico,
quo
tutius nostrae res apud eum
sine. et
si-
quidem cum amico contracta sit fiducia, sane omnimodo com-
petit usureceptio ; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia
omnimodo competit ; nondum vero soluta, ita demum competit,
si neque cónduxerit eam rem a creditore debitor, neque pre-
cario rogaverit, ut eam rem possidere liceret : quo casu lucra-
tiva usucapio competit ».
Da questo passo appare chiaramente che accanto alla
fiducia
cum creditore,
servente alla stessa funzione cui è desti-
nato il pegno , vi era una
fiducia cum amico ,
avente diverso
scopo e funzione. Invano, parmi, viene ciò negato dallo Heck.
L'arguto giurista avverte che il palinsesto gaiano non ha
quo-
sint
ma
quod-essent,
e 1' ordinaria correzione,, accolta ormai in
tutte le edizioni, sembra a lui inopportuna e arbitraria. Intanto
a me non pare così capricciosa. ; poiché
quod
per
quo
sta altre
volte nel palinsesto (
5
)
nè ad
essent
vien sostituito il solo
sint,
ma
sint et :
la mancanza dell'
el,
evidentemente necessario a
compiere la frase successiva, mostra appunto che qui un errore
(')
Riassunti
in
E. P., p. 233 [H
a
ed., 291] : cfr.
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
3, 105
sgg.
Cfr., del resto, UBBELOHDE,
Zur Gesch. der benannten Realcontracte
auf Rückgabe derselben Species,
p. 55
sgg. ;
VOIGT,
I
us naturale,
II, 450 sg.,
e
Die
zwólf
Ta
feln,
II, 173.
(2)
HECK,
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
X, p. 115
sgg.
(3)
NIEMEYER,
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
XIT,
299 sg.; OERTMANN,
Die
fiducia,
1890; JACQuELIN,
La
fiducie,
1891 ; PSRNICE,
Labeo,
III,
I,
136
sgg. ;
GOEPPERT,
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
XIII, 388
sgg.
(4)
Cfr.
però
XARLOwA,
R^nz.
RG.,
II, p. 569 sg., e, in parte, lo stesso
NIEMEYER,
op.
cit., p.
313 sgg.
(')
Cfr. l'
Apographum di
S
TUDEMUND, p. 306.
— 1.00 —
dell' amanuense intervenne. Del resto, la correzione è di mera
forma : si tratta di sostituire buon latino al latino cattivo ;
ma rispetto al significato non so trovarci la differenza, che
Heck suppone. Il
quod-essent
significherebbe 1' intenzione e
opinione del fiduciante ; il
quo-sint
lo scopo del negozio (1).
Il
medesimo Heck crede che ambe le forme della fiducia
abbiano lo scopo e la funzione medesima; nella prima la cosa
si manciperebbe al creditore stesso, nella- seconda a un terzo,
che meglio goda la confidenza del debitore, che deterrebbe la
cosa a sicurezza e nell' interesse del creditore. Ora, di fronte
a questa congettura , per quanto geniale e magistralmente
esposta (
2
),
le obbiezioni
,
si presentano veramente in folla. Le
parole
pignoris iure
si riferiscono« evidentemente alla sola
fiducia cum creditore;
la
fiducia
cune
amico
si contrappone a
questa e la sua diversa funzione viene appunto espressa nelle
parole che seguono :
quo-sint.
Inoltre questo
amicus del debi-
tore in tanto col ricevere la cosa appresta una garanzia al
creditore, in quanto costui pone in esso di fatto la sua con-
fidenza ;
l' amicus
può, del resto, remancipare la cosa al debi-
tore o lasciargliela in qualsiasi modo
usurecipere,
senza che il
ereditore possa opporsi. È nn rapporto meramente di fatto,
una confidenza che riposa sull' amicizia, che verrebbe a inter-
cedere t: a il fiduciario e il creditore. Con cib tutta quanta
la sostanza del
pignoris ius
si dilegua : come mai avrebbe
potuto Gaio parlare di questo negozio come di una sotto-
specie. della
fiducia iure pignoris? Nè
può supporsi che qui il
ci editore (che non interviene nel negozio fiduciario) (
3
)
ac-
quisti diritti in. forza di una
res inter alios acta;
ciò ripugna
a tutto quanto noi sappiamo : cfr. soprattutto D. 50, 17, 73, 4
(1Iucius 3@cov). Se anche tutto ciò potesse ammettersi, reste-
rebbe pur sempre un insuperabile ostacolo nella differenza
di trattamento della
usureceptio ;
la quale ben si spiega con
la comune opinione, ma rimane affatto enigmatica, data la
(1)
Cfr.
NIEMEYER,
loe.
cit., p. 300
sg. ;
PERNICE,
Labeo,
1. e., p. 135 n•
(2)
É
notevole soprattutto il richiamo
a D. 13 , 7, 34 ; 39. Cfr. in pro-
posito
il NIEMEYER, p. 304
sgg.
(3)
Infatti il
pactum fiduciae
riceve il suo
valore dall'
essere appoggiato
alla
maucipatio ,
e non
può quindi aver luogo
che
fra
le persone
interve-
nienti
a questa. Cfr. da ultimo PERNICE, loc. cit., p. 120
sgg.
— 101 —
teoria dello Heck (
1
).
Nel fatto poi noi sappiamo che la fiducia
era adoperata a tutt' altra funzione, che non fosse quella indi-
cata con 1' espressione
iure pignoris :
si pensi alla
emancipalio
fiduciae causa
dei figli di famiglia , alla
coernptio fiduciae
causa
etc. Né importa che qui si tratti di libera persona ; ciò,
anzi, può meglio servire a dimostrare quale varietà di scopi
potesse trovare mercé la fiducia il proprio soddisfacimento ;
del resto, le espressioni usate dai giuristi provano che era
proprio lo stesso negozio, cui si pensava : cfr. Gai. 1, 114 con
Gai. 2, 59; 220. 3, 201 (
2
).
Un altro esempio ci è porto chiarissimo
dalla
Collatio
2, 3 r). Ivi troviamo la fiducia applicata a un caso
di
noxae deditio,
non avente necessariamente e neppur di con-
sueto per obbietto una libera persona. Dalla molesta testimo-
nianza cerca lo Heck di liberarsi, osservando che « die noxae
deditio auf Zeit lásst sich als Pfandsicherung auffassen » .
Ál che è facile rispondere (anzi ripetere la risposta già data)
che , al contrario , le due cose sono diversissime : il pegno
serve a garentire una obbligazione tuttora pendente ; la
noxae
deditio
ad estinguere una obbligazione scaduta ed esigibile.
Di fronte ai più recenti studi sulle interpolazioni riesce
impossibile negare la
mancipatio fiduciae causa
allo scopo di
manumissione (
4
).
I compilatori hanno sostituito il mandato
alla fiducia ; non male, date le condizioni del diritto giusti-
nianeo. Ora, questa innegabile applicazione della fiducia basta
a rovesciare tutto 1' edificio dello Heck, e a confermare la
comune opinione circa il significato della
fiducia cum amico.
Per ultimo non si può del tutto tacere del commento di
Boezio ai
Topica,
41 (p. 340). È facile respingere tale testimo-
nianza, dicendo che Boezio non è autorità attendibile per isti-
tuti giuridici tramontati al suo tempo. Tale notizia, che mira-
bilmente coincide con la interpretazione data da
ll
a
communis
opinio
al testo di Gaio (2, 60) (
5
),
non pub essere stata da lui
(1)
OERTMANN,
Die fi
ducia,
p. [50
sg.
(2)
NIEMEYER,
p. 308.
(3)
OERTMANN,
loc. cit., p. 159.
(4)
Cfr.
LENEL,
Ztsehr.
dir
•
aS'rcv.-.S't., R.A.,
III,
104 sgg., 177 sgg.
iJri^l.,
IX, 182 ;
GRADENW1TZ,
Zlschr. f. Privat-u. ó/f: Recht,
XVIII, 347 sgg. ;
Pi^^R
NicE,
Labeo,
III,
1, p.
128
sgg. -
(') Ctr. DiRKsEN,
Abhandl. oler Berliner
•
Akad. ,
1851 , p. 97 ; HECii, lao.
cit., p. 114.
.— 102 —
•
inventata, e, se egli aveva davanti agli occhi il testo paiano,
resta per lo meno formo che questo ai suoi tempi s' intendeva
come noi lo intendiamo, ed è già qualche cosa.
Assodata l'esistenza di una
fiducia cum amico,
avente proprio
scopo affatto diverso da quello di garentire una obbligazione
esistente, ancora non è detto che tale fiducia potesse servire
alla funzione del commodato. I compianti e benemeriti maestri,
che lavorarono alla ricostruzione storica del diritto romano in
seguito alla scoperta di Gaio, hanno per verità pensato subito
a tale applicazione della fiducia (
í
).
E può dirsi che l' insegna-
mento loro continuò pacificamente á tramandarsi, finché re-
centemente sorsero voci discordi ; fu questo il vero frutto del-
1' attacco dello Heck. Poiché il nuovo esame della questione
e dei testi, che fu risvegliato dalle sue osservazioni, spinse
taluno ad accettare in questa parte le sue idee, L' impiego
della fiducia ai fini del deposito è molto dubbia al Niemeyer
(che ne contesta non tanto la possibilità teorica , quanto la
pratica attuazione) (
2
);
quello, poi, della fiducia ai fini del com-
modato è da lui recisamente negato. La ragione precipua di
tale negazione (
3
)
si è che Gaio (2 , 60) dice chiaro che la
fiducia cum amico
si contrae
quo tutius nostrae res apud eum
sièd :
allo scopo, cioè, di conseguire maggiore sicurezza (o di
fatto o di diritto) e insomma un vantaggio per il mancipante.
Ora, se la fiducia si contraesse ai fini del commodato, 1' inte-
resse del negozio sarebbe per il fiduciario e non per il fidu-
ciante ; 1' espressione gaiana
quo tutius res nostrae apud eum
sint
non si adatterebbe più all' ipotesi. Tali osservazioni si
trovano anche nel Karlowa, (
4
),
che dice : Gaio almeno non ha
conosciuto la possibilità di un' applicazione della fiducia ad
un simile scopo, giacché egli non adduce le due applicazioni
della fiducia
iure pignoris
e
quo tutius res sint,
come esempii,
con un
velut ;
ma come le due uniche possibilità, con un
aut
aut.
Così non si esprime chi sa essere possibili altre diverse
applicazioni. Non vi ha dubbio che tali affermazioni abbiano
(') Cfr., per es.,
HUSCHKE,
Ztsclr-r. f
.
.9
.
RW.,
XIV, 231.
(2)
Cfr. loc. cit., p. 313.
(3)
Op.
,
cit., p. 299.
(4)
Zim. Rechtsgeschichte,
II, p.
569.
— ]
08 —
una certa forza. Ma credo che così s' interpreti troppo rigoro-
samente il concetto del giurista. Intendiamoci : la fiducia per
sè non è un pegno, né un deposito, nè un mandato etc., nè
è la rivestizione formale di tali contratti (
1
)
:
è un negozio per
sè stante, avente propria configurazione, struttura ed efficacia,
la cui applicazione, pero, pub servire a molteplici scopi pratici.
La diversità di tali scopi pratici raggiunti dall' applicazione
della fiducia non potè in parte non influire su talune regole
relative; e all' uopo si distinsero due grandi categorie, special-
mente in vista della vsureceptio. La prima categoria è costi-
tuita dai casi, in cui taluno dà in fiducia la cosa ad un cre-
ditore per assicurare 1' obbligazione ; 1' altra è quella, in cui,
non per esigenza di creditore, ma per rapporti di benevolenza
e amicizia la cosa viene temporaneamente data in fiducia
a
taluno (singolare la designazione di
amicus
in confronto a
creditor!)
per altro fine. Noi possiamo immaginare varie ra-
gioni, per cui tale giuridico negozio si facesse con 1'
amicus;
ma queste varie ragioni non potevano influire sulla validità,
o meno, di esso, giacché nel
pactum fiduciae
le parti eran©
libere di stabilire le modalità che volevano circa la
reman-
cipatio, il
contegno del fiduciario etc. Si comprende, del resto,
che il motivo prevalente doveva essere quello di valersi del-
1'
opera del fiduciario per qualche effetto relativo alla cosa
(custodia, manomissione etc.), che il fiduciante per qualche
circostanza non poteva o non voleva raggiungere personal-
mente e che credeva si. raggiungesse più sicuramente per
mezzo del fiduciario; ma anche là, dove il vero fine del negozio
fosse stato di procurare qualche vantaggio al fiduciario, de-
terminante doveva sempre essere la confidenza che il fidu-
ciante aveva in lui, la sicurezza che egli avrebbe osservato i
limiti della facoltà conferitagli. Per cui, se anche 1' espres-
sione gaiana
quo tutius res nostrae apud eum sint
si riferisce
solo alle precipue figure di questa categoria, essa non è male
scelta per esprimere il carattere generale di essa di fronte a
(
1
)
Questo concetto è energicamente sostenuto iu H UsCHKF ,
Ztschr.
g. R W.,
XVI , 301. E di frequente viene dimenticata questa pur ovvia os-
servazione. Per nessuno torse la dimenticanza è stata più funesta e
ll
e
per
lo
HEcK,
Ztsc/er. des
•
Sav.—St.,
R. A., X, 126.
— 104 ---
quello della prima : qui infatti determinanti del negozio pos-
sono essere le esigenze dei creditori, 1' urgenza delle condizioni
economiche etc., l i invece determinante è sempre la spon-
tanea confidenza riposta nel fiduciario. E, del resto, conosciamo
con certezza dei casi in cui la fiducia mira al vantaggio del
fiduciario ; si pensi al passo della
Collalio
2, 3, dove niuno
può negare che il negozio sia rivolto all' interesse dell' acci-
piente, per quanto possa pure concorrervi quello del fiduciante.
Un
altro caso è, per es., quello del D. 24, 1, 49 di Marcello e) :
« Mulier, quae ad communem filium volebat, qui in pote-
state patris erat, post mortem patris fundum pervenire, eum
patri
(mancipavit)
[tradidit] , uti post mortem restituatur (2)
filio ...: si color vel titulas (ut sic dixerim) donationi quaesitus
est, nihil valebit
(mancipatio)
[traditio] : idem si hoc exigit uxor,
aliquid ex ea re interim commodi sentiret maritus : alioquin
si solo eius ministerio usa est et id egit, ut vel revocare sibi
lieeret , vel ut res cum
'
omni emolumento per patrem postea
ad filitun transiret, cur non idem perinde sit ratum, ac si cum,
extraneo tale negotium contraxisset, hoc est extraneo' in hane
;¡
causarn
(inancipasset)
[tradidisset] ? »
Dunque 1' unica ragione per cui Marcello esclude la va-
lidità del negozio, che apporti emolumento al fiduciario, si è
che il negozio stesso si compie fra coniugi, tra cui ogni do-
nazione è interdetta : se si trattasse di estranei, non vi sarebbe
alcun ostacolo.
Non si vede dunque come per ciò solo debba a priori
dichiararsi impossibile che la fiducia, potesse usarsi ai fini
stessi del commodato.
Incalza però il Karlowa con un altro argomento (
3
).
Ed è
che non si vede, secondo lui, alcuna ragione di tale uso. Si
comprende come alla sicurezza di chi vuol mettere la cosa
sua in custodia di altri possa in certi casi valer meglio la
trasmissione del dominio, che non il semplice •
deposito;
il
fiduciario ha per la difesa della cosa tutti i rimedi compe-
(1)
Per le interpolazion
i
di esso cfr. PERNICE,
Labeo,
III,
1, pp.
136-7.
(2)
Crederei
(auche per la
consecutio
temporum) "
reinanciparetur
5.
(3)
Loe.
cit., p. 570.
4
•
—
105 —
tenti al domino. Ma non si vede quale ragione potesse spin-
gere le parti a valersi della fiducia per gli scopi di un com-
modato. Il Karlowa così dicendo presuppone seni' altro la
sua giá combattuta teoria , che•
il contratto di commodato
abbia sempre goduto
iri
Roma tutela giuridica : ove si ammetta .
il contrario, è ovvio che una ragione di ricorrere all' uopo alla
fiducia ci sarebbe stata benissimo. Ma neppure manca del
tutto una ragione, anche quando il commodato è sicuramente
fornito di azione ; poiché pub in molti casi interessare al con-
cedente (che, per es., è assente o altrimenti impedito)di met-
tere il ricevente in grado di difendere indipendentemente le
cose. Se noi pensiamo che 1'
utendum dare
si riferisce anche
agli immobili , chi non vede che la forma della fiducia per
l' importanza dell' obbietto molte volte s' impone `' Questa con-
siderazione, anzi, mi fa ritenere che potesse essere più facil-
mente il caso di ricorrere alla fiducia ai fini del commodato,
che non a quelli del deposito, che non pub avere ad obbietto
che cose mobili (1).
Dove, però, il lettore deve inarcare le ciglia e rileggere per
timore di non aver ben compreso, è davanti alla temeraria.
affermazione del Karlowa che la pretesa dimostrazione di una
interpolazione
deposilum vel commodaium
per
fiducia
noni
stata data. Io credo, invece, che poche dimostrazioni in materia
di interpolazioni sieno così sicure. Si potrà discutere sulle
conclusioni da ricavarsi da simile prova, ma il fatto di questa
non si pub mettere in dubbio.
Sono precipuamente quattro i relativi testi (
2
),
che noi non
ci possiamo dispensare dall' esaminare brevemente.
Ulpian. 30 ad ed., D. 16, 3, 1, 47 (
a
)
:
« Quia autem dolos dnmtaxat in hanc actionem venit, quae-
situm est, si heres rem apud testatorem
deposilani vel commo-
datam
distraxit, ignarus
depositar vel commodatam,
au tenea-
tur. et quia dolo non fecit, non tenebitur de re ... ».
(
i
)
L'esempio
di Boezio ,
cui
top.
41 , si riferisce ad un negozio nello
scopo suo affine al deposito, ma avente per oggetto u
q
fondo. Nè tale
esempio parmi da
negligere.
(
2
)
Per
altre
cougetture cfr., per es.,
VolGi,
Tus nat..
III,
no. 1273. 1410;
XII
Taf., II, 173. 136.
(;) .LLNeu.,
Palina.,
II., 617.
— 106 --
I frr. 2 e 3, che seguono e che nei Digesti son messi in
relazione con il § 47, si prestano per la loro iscrizione ad un
riferimento alla fiducia
(
1
).
Il fr. 2 con il suo
actiones suas
lantumrnodo praestabit
poco conviene all' ipotesi di un depo-
sito, ove il deponente avrebbe pur sempre la
rei vindicatio.
E
contro l' ipotesi di un deposito sta itel fr. 3 la frase non
carel culpa
e più ancora quanto segue :
gnemadrnoduin si re-
demnptam vel alla ratione siam factann noluit praestare.
Inoltre,
data l' ipotesi di un deposito , il deponente potrebbe agire
con 1'
actio depositi
contro 1' erede per la rifusione del prezzo,
con la
rei vindicatio
contro il terzo acquirente , e così per-
cepirebbe un ingiusto guadagno ; mentre 1' erede , che resti-
tuisce il prezzo e risponde per la evizione, subirebbe un' in-
giusta perdita
(
2
),
Per cui non si comprende (nella ipotesi dei
compilatori) quanto scrive Ulpiano in fine del § 47 : « an ta-
men vel de pretio teneatur, quod ad eum pervenit `a et verius
est teneri eum : hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad se
pervenit non reddit ». Nel caso di un deposito o commodato
è
tanto falso che, così operando, 1' erede versi in dolo, che anzi
gli dovrebbe competere una
exceplio doli,
non potendosi costrin-
gere a restituire il prezzo, mentre è tenuto per 1' evizione verso
1'
acquirente, cui il deponente strappa la cosa con la
rei vin-
dicatio.
Non così invece nella ipotesi della fiducia, poiché
il
fiduciante non è più domino e non ha la
rei vindicatio.
Domino
è
il fiduciario, che trasmette validamente il dominio al terzo
e non pub essere esposto alla evizione (3).
Afric. 8 quaest., D. 13, 7; 31:
« Si servus pignori datas creditori furtum faciat, liberum
est debitóri servum pro noxae deditione relínquere : quodsi
sciens furem pignori mihi dederit, etsi paratus fuerit pro noxae
dedito apud me relinquere, nihilominus habiturum me pigne-
raticiam actionem, ut indemnem me praestet. eadem servanda
esse Iulianus ait etiam cum
depositus
vel
commodatus servus
furtum faciat ».
(1)
Per i1 fr. 3 cfr.
LENEL,
loc. cit.
(2)
Cfr.
GOEPPERT,
Ztsclr. der Sccv.-St.,
R.A, XIII, 345 sg.
(3)
Senza alcun sospetto d'interpolazione tratta
di D.
16, 3, i, 47 il
PACCHIONI
nella sua recentissima
Neg. gestio,
p. 186.
-- 107 --
La prima parte del testo si riferisce chiaramente alla
fi-
ducia cum creditore ;
si parla infatti di
relinquere pro noa •ae
dedito
espressione, che non si attaglia che al caso, in cui chi
tiene il servo già ne sia domino : cfr. D. 47, 2 , 62 , 1, preso
dallo stesso libro della stessa opera. Probabilmente il fr. 31
non è di origine diversa dal fr. 62, 1 : quest' ultimo rappresenta
più completo il testo genuino, mentre il primo non ne contiene
che un sunto, conservando però qualche frase caratteristica.
Ora il fr. 62, 1, il cui confronto 'in ogni modo si impone, parla
evidentemente della
fiducia cum creditore
e della relativa
astio
contraria,
poichè deduce la relativa dottrina dalle cose dette
nel principio del frammento circa l' ipotesi dei condomini («
lis
etiam illud
consequens
est » etc.) , ove il furto è patito da chi
pure è domino del servo. Il giurista passa poi nel § 2 al caso
del servo venduto che fa un furto al compratore, da cui vien
poi redibito : anche qui è 1' ipotesi di un domino , che subisce
il
furto. È chiaro che il giurista passa in rassegna le varie
eccezioni al principio, che il domino non ha rimedio pei furti
a
lui fatti dal proprio servo. Ciò posto, è chiarissimo che in
luogo di
depositus vel commodatus
il testo genuino doveva dire
fiduciae
curo
amico causa mancipio datus,
giacché altrimenti
il
paragone sarebbe affatto strano. Strano, anzi erroneo : poi-
ché lo stesso Africano nel libro stesso insegnava ben diver-
samente (D. 47, 2, 62, 5-6). Insegnava che il deponente è te-
nuto in ogni caso a tenere completamente indenne il deposi-
tario, che ha patito un furto per opera del servo depositato :
« nam licet alioquin aequum videatur non oportere cuignam
plus damni per servum evenire , quam quanti ipse servus sit,
multo tamen aequius esse nervini officium suum, quod eius,
cum quo contraxerit, non etiam sui cominodi causa susceperit,
damnosum esse ». Non così, al contrario, per il commodato :
« quod tune eius solius commodum, qui u.tendum roga.verit,
versetur ». La fiducia invece ha proprie regole speciali, che
non dipendono dal fine concreto, cui le parti la fanno servire (').
(
1
)
Forse 1' originario passo può ripristinarsi così :
" His etiam illud consequens esse ait, ut, et si servus , gnem creditori
fiduciae causa maucipaveris, furtuin ei fecerit, liberum ti bi sit servum pro
uoxae dedito reliuquere. Quod si sciens furern maucipaveris, etsi paratus
— 114 --
quid aliu d 2nagis deliciarum quam usus
causa paratum esset ... ,
va.sa.... quae ad
usum
edendi et bibendi causa parata es-
sent.... » (D. 33, 10, 11) ; quello attivo in confronto di quello
inattivo, D. 33, 7, 12, 29 « si qua eo congesserat
non
usus
ipsius causa, sed custodiae gratia ».
Il fatto e il modo dell'
usus
da parte del proprietario pos-
sono avere importanza per diverse ragioni, ma soprattutto per
determinare il vero significato di talune disposizioni (special-
mente di ultima volonth) ; e infatti i testi da noi addotti appar-
tengono in gran parte ai libri dei legati (1).
Si
comprende pertanto come si ascriva al mutuatario
l'usus
pecuniae :
egli è appunto domino, cfr. D. 12, 1, 9, 9 : « deposui
a.pud te decem,
postea permisi libi uti » ;
12, 1, 11 pr. : « lancem
dedi
tibi
vel massam auni, ut eam venderes et
nummis utere-
ris » ;
19, 5, 19 pr. : « dedi tibi rem vendendam,
ut pretio ute-
reris ».
Come qui dell' esercizio del dominio, così altrove dicesi
uti
dell' esercizio di altri diritti reali. Qui non parliamo del-
1'
usus fructus
e dell'
usus,
dove il vocabolo compare nella stessa
designazione del diritto ; ma sì delle servitù prediali, dove
1'
usus
si riferisce all' esercizio di esse da parte del titolare :
si dice anche di chi esercita le facoltá che di tali servitù co-
stituiscono il contenuto. Il punto è notissimo: per es., Marcello,
D. 8 , 6 , 11 « cui via vel actas debebatur .... latiore itinere
usus esset »,
i numerosissimi testi relativi alla perdita delle
servitù
non utendo
(specialmente in D. 8, 6), i vari editti relativi
all'usus
aquae
etc. e i rispettivi commentari, la famosa regola
pomponiana « servitutes dividi non possunt, nam eorum casus
ita conexus est etc. » : cfr. D. 8, 1, 17 «
usus
eorum (viae,
itineris, aquaeductus) indivisus est ».
Delle
res sacrae
etc. suole pertanto essere illecito l'usus,
come quelle, su cui non può cadere diritto dei privati; cfr.
D. 39, 3, 17, 3 : « loco sacro vel reli
g
ioso vel sancto interve
(
1
)
Resta in tal modo anche facile da spiegarsi 1' antica accezione di
usus =
possesso. Significa cioè i] godimento effettivo, 1' esercizio di ciò che
forma il contenuto del diritto di proprietà. Dopo che prevalse 1' appellazione
tecnica di
possidere, possessio,
i giuristi evitano studiosamente la parola casus
in
questo senso.
—
115 —
niente,
quo fas non sil uli ...
» (
1
).
Si chiama però
usus
il
servizio di tali cose al fine cui sono destinate, le cerimonie
del culto, la sepoltura etc. ; per es., Ulp. D. 11, 7, 12, 1 : « se-
natusconsulto cavetur, ne usus sepulchrorum permutationibus
polluatur ».
Talora 1'
usus
si rapporta al vantaggio, che si trae dai
fatti altrui, dalle altrui prestazioni. In questo senso la voce
non è infrequente presso i non giuristi : più rara, ma non inau-
dita , presso i giuristi (
2
).
Per
es.
Ulp. D. 39, 5, 19, 1 : « si
qualibet in re opera vel gratia mea
usus
fueris ». Ma comu-
nemente 1'
usus
si riporta direttamente a una cosa. Oltre i
casi enumerati (in cui taluno
utitur re
in forza di un diritto,
che sulla cosa stessa immediatamente gli spetta, o in quanto
si comporta come se tal diritto gli spettasse), vi hanno nume-
rosissimi altri casi, in cui taluno ha un
usus
più o meno lato
sulla cosa altrui o per mero favore o per una obbligazione
personale (
3
).
Gli esempi dell' uno e dell' altro caso sono fre-
quentissimi; qui si appuntano soprattutto il precario, il coni-
modato e la locazione. Il contenuto di questi tre negozi
è
appunto indicato con la parola
uti.
Si comprende come la concessione gratuita di uso avvenga
anzitutto a favore di famigliari e dipendenti, con cui è stretto
il
vincolo, grande la fiducia, facile la sorveglianza. Intanto
abbiamo la figura, spesso ricordata nelle fonti, dell'
usus pro-
miseuus
o
eomrnunis
di una cosa, che il
parer familias
gode
(
1
)
Donde le restrizioni di alcune
leyes.
Per es. nella
dedicatio aedis Fur-
fensis (Inscr. iYeap.
n. 6011 ;
Corp. inscr. lat.
IX,
p. 333 n. 3513) : " sei quod
ad eam aedem donara datum donatum dedicatumque erit, utei
liceat oeti
venum dare ... ,,.
•
(
2
)
Quasi termine intermedio è 1' usus delle
operae servoruna ;
D. 35, 1,
57 : " servus perveniet quidem ad libertatem, sed operis eius extraneus
non
utetur ,,.
(
3
)
Anche al
populus
spetta 1'
usus (publicus)
su talune cose per mi di-
ritto originario, su altre per concessione e favore. Cfr., per es., da una parte
D. 41, 1, 30, 1 " solum ipsum meum privatum est, usus autem eius publicus
intellegitur „; D. 43, 8, 4 " in litore iure gentium aedificare licere , nisi
usus publicus impediretur „; D. 11, 7, 8, 2 " locum publicis usibus destina-
tum „ ;
¿ex Zulia municipalis (Corp. inscr. lat.
I,
p. 120 sg., n. 206). 1. 71 sq.,
79 sq., 80 sq., 82 ; dall' altra v., per es.,
Corp. inscr. lat.,
II,
p. 220, u. 1643 ;
V, u. 6522,
u.
376 "ad. ; XIV, p. 319, u. 2979 ; p. 325, n. 3015.
— 1
1
6 —
insieme alla moglie od anche insieme a tutta la famiglia: per
es. Quinto Muelo, D. 34, 2, 10 : « quod magis illius, quam
communis usus causa paratuin esset- » ; Ulp. D. 32, 49, 2: « et
si quaedam
promiscui usus
sint » ; Sab. D. 32, 45: «
communis
prOntiscuusque usus » :
cfr. per 1'
usus
familiae
Serv. Sulp.
apud Gell. 4, 1, 17 « liberorum eius ....
communis usus » ;
Pomp. D. 34, 2, 10 pr. Troviamo poi spesso denotate le con-
cessioni in uso ai figli e ai servi, che non implicano per sé
concessione di peculio ('); cfr., per es., D. 15, 1, 25: « Id vesti-
mentum peculii esse incipit, quod ita dederit dominus, ut eo
vestitu servum perpetuo uti vellet eoque nomine el traderet,
ne quis alias eo uteretur idque ab eo eius usas gratia casto-
diretur. sed quod vestimentum servo dominas ita
dedil
uten-
du,m,,
ut non semper, sed ad certuni usum certis temporibus
eo uteretur... id vestimentum non esse peculii ». Cfr. D. 32,
49, .7 : « Hoc legatum et filio et filiae relinqui potest : `
quae
eius gratia parata sunt ',
et servo servaeque : et continebuntur
quae ipsi sunt adtributa vel destinata ».
Ma 1' esempio più comune e più largamente illustrato
nelle fonti é quello delle
res usibus uxoris destinalae
o, come
suona la consueta designazione, delle
res uxoris causa emptae
paì
•
cttae. La
ragione, per cui tale esempio é spesso ricordato
nelle fonti, si che nei testamenti romani era frequentissimo
il legato
rerum uxoris causa emptarum paratarum;
la defini-
tiva attribuzione in propriet t
mortis causa
coronava la con-
cessione dell' uso fatta in vita. Cfr. soprattutto D. 32, 45:
« loo legatum `
uxoris causa parata '
generale est et con-
tinet tam vestem quam argentum aurum ornamenta ceteraque,
quae uxoris causa parantur. sed quae videantur uxoris causa
paraci? Sabinus libris ad Vitellium ita scripsit : quod in usa
frequentissime versatur, ut in legatis uxoris adiciatur `
quod
eius causa parata sint',
hane interpretationem optinuit,
quod
mr,gis uxoris causa, quam communis promiscuique usus causa
(
í
)
La costituzione del peculio si distingue dalla mera concessione di
uso , perché crea una separata economia ed amministrazione e perché fa
sorgere di fatto un patrimonio proprio del concessionario. Ma la concessione
di uso è come
7ninus
contenuta nel
plus
della costituzione di peculio; cfr.
D. 15, 1, 25 citato nel testo.
117 —
paratum foret.
neque
interesse
visum
est,
ante ductam uxorem
id paterfamilias paravisset an postea, an etiam ex his rebus,
quibus ipse uti soleret,
uxori
aliquid adsignavisset,
dum id
mu-
lieri.s usibus proprie adtributum esset » .
L'
usos
suol cominciare con la
datio
o
traditio (9,
per es.
D. 32, 47 pr.: « si quid earum rerum ... el (uxori),
ut uteretur,
tradidit » ;
D. 32, 47, 1 : «
tradidisset ...
posterioris uxoris causa
paravisse .. , constat » ; D. 34, 2, 10 : «
in usum el data ».
E ter-
mina con
l'ademptio :
cfr. Paul. D. 32, 48 : « id ... quod traditum
est, si postea ademptum sit ... » ; Celso, D. 34, 2, 3 : « potest
nec repudiatae adimere voluisse »
(
2
).
L'ademptio
è naturalmente
sempre libera ad arbitrio del concedente
(
3
)
;
essa consiste in
un atto di . volontk, che può anche manifestarsi (cfr. fr. 3 cit.
« quia adempta
videantur »)
dalle circostanze.
Come ai servi, siffatte concessioni si fanno ai liberti o ad
altri dipendenti. Cfr. alcuni esempi in D. 33, 2, 33 ; così al § 2 :
« Nigidium Titium Dionem libertos meos senes et infirmos peto
in locis,
in quibus nunc agunt
(per benevola concessione del
domino), senescere patiamini ». Una tale concessione, quando
venga fatta ad altri fuorché ai servi ed ai
falii familias
proprii del
concedente, assume la denominazione di precario. Si ha il pre-
cario, quando gratuitamente viene altrui concesso 1' uso di una
cosa, senza che il concedente intenda in alcun modo vincolarsi :
il
concessionario pub trattenere la cosa solo fin che cib piaccia
al concedente, il quale si mantiene pienamente arbitro di essa :
il
concessionario rimane quindi in un rapporto di dipendenza.
Non è un
negotium ,
che il concedente intende di compiere ;
ma una liberalità , un favore liberissimo , che vuole altrui di-
(
i
)
I1
legatura rerum
uxoris causa emptarura
è però valido , anche se la
consegna alla moglie non è intervenuta poichè basta all' uopo che la cosa
fosse destinata all' uso di lei : cfr. per es. D. 34, 2, 4.
(2)
Cfr. FEaRINr,
Presunzioni
in
diritto
romano,
cap. II
[infra].
(3)
Cfr. per il peculio D. 15 , 1 , 8: " non statim, quod dorninus voluit
ex re sua peculii esse, peculium Petit ; sed si tradidit aut, cum apud euro
esset, pro tradito habuit : desiderat euim res naturalem datiouem ,,.E in-
vece : "contra antena, simul atque noluit, peculium servi desinit peculium
esse ,,.
Ademptio
è qui pure termine tecnico; per es. D. 15, 1, 4 pr. "
c
+uu^
servi peculium totum adimere vel augere vel mintiere domiuus possit etc. ,,.
118 —
mostrare. Così anche la definizione di Ulpiano
(
1
)
:
« precarium
'est quod precibus
utendum
conceditur,
tamdiu quamdiu is qui
concessit
patitur ». Cfr. Pomp. D. 43, 26, 15 pr.: « Et habet
summam aequitatem , ut eatenus quisque nostro
utatur,
qua-
tenus ei tribuere velimus ». Le
preces
rivolte a ottenere il pre-
cario non debbono assumersi come necessario elemento costi-
tutivo
(
2
)
;
ma esse bene esprimono quel rapporto di dipendenza,
in cui sta la persona del precarista rispetto a quella del con-
cedente , giacché la preghiera si rivolge appunto a chi è su-
periore. O è 1' umile domanda dell' inferiore o lo stesso suo
bisogno, che parla per lui e commuove il superiore a conce-
dere. Se anche il concedente dichiara di voler lasciare la cosa
per un certo tempo al precarista, non s' intende che egli siasi
assunto con ciò un vero impegno giuridico : « ... nulla vis est
huius conventionis , ut rem. alienam domino invito possidere
liceat » : D. 43, 26, 12 pr. E infatti quando si pensi ai rap-
porti, fra cui l' istituto ha avuto la sua prima origine, si com-
prende subito come ciò sia,, e svaniscono i dubbi e le difficoltá
mosse dai moderni a tale principio
(
a
)
:
il superiore fa sperare
che la sua grazia , il suo favore continueranno per un dato
tempo ; ma non è supponibile che egli s' impegni in modo da
esporsi •ai richiami dei suoi soggetti. E, come le concessioni
del
dominus
ai
servi
e ai
filii familias
o assumono la figura
della costituzione peculiare o rimangono semplici permessi di
uso, così le concessioni precarie si rapportano o al
possidere
o al semplice
uti,
secondo l' intenzione del concedente
(
4
).
Il
precario comincia non con la
rogatio
o con la promessa , ma
con 1' effettiva
dacia
o
adquisitio,
come il peculio ; e a ragione,
non essendo tali promesse di alcun vincolo per il concedente :
cfr., per es., D. 43, 26, 4, 2. Al concedente compete, come si è
visto, liberissimo diritto di revoca
(revocare :
D. 43, 26, 2, 2) ; di
fronte al concedente è
injusta
la
possessio
del precarista.
Il
(1)
D. 43, 26, 1 pr. Cfr.
VANGEROW,
Pand.,
III, § 691, v. 6, il quale pero
va troppo oltre.
(2)
V. però
SCIALOJA ,
Del
precario ,
p. 19 sg.
Utendum rogare
si usa
anche nel commodato, benchè con assai minore frequenza.
(3)
V. i citati da
SCIALOJA,
1. c., p. 48 u. 1.
(4)
Il
possidere aut uti
di
D. 43,
26, 2, 3 si riferisce invece alla distin-
zione tra possesso e quasi possesso.
— 119 —
concedente , anzi, pub espellere anche con vie di fatto il pre-
carista , senza temere
1'
interdictum de vi ,
in cui per diritto
antegiustinianeo era inserita 1' eccezione della
precaria pos-
sessio ;
solo non potrebbe espellerlo
hominibus
arma
tis (1).
Il concedente non assume obbligazione alcuna ; il pretore
obbliga il precarista con un interdetto a restituire, ove siane
richiesto dal concedente ; nega ogni tutela al possesso del pre-
carista di fronte al concedente stesso. Il precarista non ri-
sponde che del danno recato con suo dolo (cui
si equipara la
lata culpa)
(
2
).
Del resto nulla vi ha, che accenni a contratto ;
anzi, per tutto il periodo classico è oltremodo dubbio se il pre-
cario possa designarsi come negozio giuridico : si risponde in
via interdittale per 1' inobbedienza alla restituzione : « inter-
dictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo no-
mine iuris civilis actio esset : magis enim ad donationis et be-
neficii causam, quam ad negotii contratti spectat precarii
condicio ». Dunque lo stesso Paolo (D. 43, 26, 14) ne arguiva
la mancanza di un negozio giuridico propriamente detto. Ulh
piano pero (D. 50, 17, 23) mette il
precarium
in una
lunga
enumerazione di
contractus,
ossia di atti giuridici (3).
È questa semplicemente una designazione inesatta o si
collega con altre vedute di Ulpiano ? In D. 43 , 26 , 2 , 2 di
Ulpiano ora leggiamo :
« ... itaque cum quid precario rogatum est, non solum hoc
interdicto uti possumus, sed etiam praescriptis verbis actione,
quae ex bona fide oritur ».
Ormai il testo è riconosciuto interpolato (
i
)
:
girl, 1' avrebbe
fatto sospettare la contraddizione con Paolo, che assicura non
(
I
)
Cfr. del resto SCI
ALOJA,
Studi
per l' 8°
cent.
Univ.
Bologna,
p. 228 sgg.
(2)
Il pretore dice solo : " quod precario habes aut dolo malo fecisti ut
desineres babare ,,. " Nec immerito — scrive però Ulpiano in D: 43, 26,
8, 3 — dolum solum praestat is qui precario rogavit, cum totum ex libe-
ralitate descendat eius qui precario concessit (e non siavi alcun rapporto
contrattuale) et satis sit, si dolus tantum praestetur. culpam tamen dolo
proximam contineri quis merito dixerit ,,.
(3)
Cfr. per il significato PERNICE,
Parerga,
3, 196.
(4)
GRADENWITZ,
lì
aterpolationen,
p. 128 sg. ;
SCIALOJA,
Studi
per l' 8°
cent.
Univ.
Bologna.
p. 232 n.
L ;
LENEL , 1'ali^ag., II,
8I2.
Il punto interrogativo
può essere levato senza nota di temerità.
— 120 —
esservi alcuna
civilis actio,
poi 1' anormalità, della specie in
confronto dell'
altere praescriptis verbis.
Ora poi consta che la
espressione
actio praescriptis verbis è
sempre dovuta 'ai compi-
latori. E questi non hanno più viva e lucida la comprensione
dello spirito vero del precario. E si capisce. Nello svolgimento
storico il precario era venuto sempre più allargandosi, la sua
sfera di applicazione si era fatta più generale, e in molti casi
doveva essere malagevole il distinguerlo da negozi giuridici
aventi analoga funzione. I compilatori hanno a ragione trovato
scarsa la tutela giuridica di un istituto così trasformatosi e
hanno fatto ricorso all'
actio praescriptis verbis ,
che è il loro
ordinario • rifugio, quando vogliono introdurre un' azione ignota
ai giuristi classici
(
i
).
A maggior ragione deve ammettersi la
interpolazione in D. 43, 26, 19, 2 « non solum interdicto uti
possuinus, sed
et incerti condictioue, id est praescriptis verbis » (2).
D
i
contro al precario, che, come dicemmo, non costituisce
per il diritto classico un vero negozio giuridico, stanno due
contratti: la locazione e il commodato. La locazione si distingue
facilmente e dal precario e dal commodato, perché non è atto
gratuito ; il conduttore è' tenuto ad un corrispettivo, alla mer-
cede. Non così il commodato : « voluntatis et officii 'magis quam
necessitatis est commodate », « commodati finem praescribere
(
i
)
Ne si vede' affatto a che mai, dato il regolamento antico del precario,
la
bona icles
possa servire. Ví ha pure un testo del medesimo Ulpiano, il
quale si mostra in pieno accordo con Paolo: D. 47, 2, 14, 11 :
"
-
non est contra
cani.
(il precarista) civilis
actio ,
quia simile donato precarium est: ideoque
et iuterdictum necessarium visum est ,,. Viceversa Paolo 5, 6, 10 : "
nam
(sic) et civilis actio huius rei (il precario) sicut commodati competit „.Ma è
un glossema. Vi contraddice D. 47, 2, 14, 11 di Paolo stesso • e poi
huius rei
actio competit
non è latino di giurista classico. Pur levando quelle parole,
il testo delle
Sententicce
sta.
Lo
SCIALOJA, 1.
c., p. 232, osserva : " Tutti questi testi (D. 43, 26, 2, 2 ;
19, 2 e Paul. 5, 6, 10) sono fortemente sospetti di interpolazione o di alte-
razioni d' altro genere , sebbene tutti e tre in complesso ci dieno sicura
prova dell' esistenza di una
civilis actio ,,.
Prova per il diritto degli ultimi
tempi, si, e l'interpolazione nelle
Sententiae
mostra appunto che il rimedio
fu accolto nella prassi prima che ì compilatori lo introducessero per vía di
emblemi nelle Pandette; ma per il diritto classico si evince anzi da gt10i
testi l' inesistenza di siffatta azioüe.
(
2
)
LENEL,
Palingen.,
1, 448.
i
— 121 --
eius est qui beneficium tribuit » (
1
).
Il commodato, come il pre-
cario , è affatto gratuito : «
est
(precarium)
simile commodato :
nam et qui commodat rem sic commodat, ut non faciat reni
accipientis, sed ut ei uti re commodata permittat » (2).
Tuttavia il trattamento del commodato diversifica notevol-
mente cha quello del precario.
Mentre il concedente nel precario non • è astretto da vin-
colo
alcuno e non incorre in veruna obbligazione, il comino-
dante è, come vedremo anche meglio, vincolato 4al fine spe-
cifico del negozio e non può ripetere ad arbitrio
la.
cosa ;
inoltre, almeno già ai tempi di Labeone, egli è soggetto a.
reciproca obbligazione e ne risponde nel
contrurinm iudicinm.
Il
precarista non è tenuto (almeno nel diritto classico) da
una obbligazione nascente dal rapporto ; in via interdittele, e
cioè per diretto intervento e comando del magistrato, viene, se
renitente, astretto alla restituzione della cosa. Risponde, se
questa non può aver luogo, solo per dolo. Invece il commoda-
tarjo
è tenuto da vera e propria obbligazione contrattuale ;
egli deve comportarsi circa la cosa come un buon padre
di
famiglia, giusta almeno la regola generale.
11 precarista ha frequentemente, anzi normalmente, il pos-
sesso della cosa (
3
)
;
mentre ciò non è pel commodatario.
Queste differenze rimangono in gran parte pur nel diritto
nuovo, ed è certamente infondato il dichiarare quasi parificate
in questo le due figure (
4
).
È quindi assai importante lo stabi-
lire quali sieno le caratteristiche, donde si possa dedurre la
qualità specifica dell' atto.
Donello definisce sagacemente il commodato così: « com-
modare est rem qua.e usa non consumitur sea mobilem seu
immobilem utendam gratis dare
praescriplo utendi fine aut
modo ». I1
commodato è un atto che non ha avuto la sua ori-
gine nei rapporti fra superiori e inferiori, ma in quelli
ami-
(1)
Paul. D. 13, 6, 17, 3.
(2)
U1 p. D. 43, 26, 1, 3.
<<
(3)
Merninisse autem nos oportet euuZ, qui precario habet, etiarrr possi-
dere „: Ul
h
. D. 43, 26, 4, 1.
•
(4)
Kltr
•
rz,
Pandek.tcn,
•
eckt,
I, 2, p. 429 sg.
(5)
iur..is civ.,
14, 2, 2 sg. (Opp., ed. Lucca, 111, 995). Cfr. VINNIO,
Iresl.,
ed. 1768, II, p. 93.
« ferramenta sciens commodaverit ad
ef-
D. 47, 2, 55, 4:
frigendum ostium
ascendendum ».
Quinto
Muoio
accepit ad aliam
D. 47, 2, 40:
xerit ».
D. 47, 2, 17:
atque accepit ».
D. 19, 5, 17,
D. 47, 2, 52,
ad pondus ».
vel scalam sciens commodaverit ad
apud Gell. 6 (7), 15, 2 : « sive quod utendum
rem atque accepit usus est ».
« qui jumenta sibi commodata longius du-
« qui re sibi commodata .... usus est aliter
3 : « commodaremus, ut opus faceret ».
22 : « pondera tibi commodavi cum emeres
—122---
ebevoli tra uguali
(
1
)
;
la cosa viene posta a disposizione dí
una delle parti per uno scopo determinato. Non è dunque che
qui venga in genere concesso l' uso e il godimento di una cosa ;
è concesso in quanto serve a uno scopo prefisso
(
2
).
La tesi è
stata ai nostri giorni vigorosamente ripresa dallo Schmidt
(
3
),
che
la difese non troppo validamente contro gli assalti di Kritz (4).
È intanto notevole che le fonti, ove menzionano il commodato,
sogliono aggiungere lo scopo, per cui la cosa viene prestata.
Eccone esempi :
auci. ad Her.
4 , 51 , 64 : « ait se aedes maximás cuidam
amico ad nuptias commodasse ».
y
1
Dal nostro titolo sceglierò i seguenti esempi :
3, 6 : « commodari .... ad pompam vel ostentationem ».
4 : « ad hoc commodaritur pecuniae , ut dicis gratia nu-
merationis loco intercedant ».
5, 7 : « si tibi equum commodavero, ut ad villam addu-
ceres ».
(1)
E per lo più scambievoli : Cato,
de
a. c. 5, 7 ; Cicerone,
de
off.
2, 4, 15.
(2)
E questa può considerarsi , almeno fino a pochi armi sono , quale
coìnmuni.s opinio. Vedi HEINECCIUS,
Inst., §
799; GLUECK,
Ausfiilarliche Er-
liiuterunq,
XIII, 430. La determinazione però dell' uso " in Absicht auf die
Zeit „ non
mi
pare correttamente stabilita. Cfr. pure HAIMBERGER ,
Diritto
romano puro, §
506
e
513.
(3)
Kommodat und Precarium,
p. 157.
(4)
L. c. , approvato dal VANW ROW,
Pand. ,
1II ,
691 , u. 5.
Cfr.
WIND-
SCIIEID,
Pand.,
2, 376, n. 2.
—
123 —
«
si sic commodavi, ut ad bellum duceres ».
«
si tibi commodavi (servum) ut in machina operaretur ».
5, 8 : « si (codicem) ad hoc tibi commodavero, ut caveretur
tibi in eo ».
5, 10 : « si ... commodavit ... quo honestius culta ad se
deduceretur ».
5, 12 : « rem tibi dedi ut creditori tuo pignori dares ».
10 pr.: « si in eam rem usas est in quam accepit ».
17, 3 : « modum commodati finemque praescribere eius
est qui beneficium tribuit ».
«
si pugillares mihi commodasti, ut debitor mihi caveret » .
«
si ad fulciendam insulam tigna commodasti ».
18 : « si in hoc commodata sit alieni res, ut eam rem pe-
regre secum ferret ».
23 : « si commodavero tibi equum, quo utereris usque ad
certum locum ».
Hó riportato una serie alquanto numerosa di esempi, per-
chè è soprattutto la loro abbondanza che fa impressione ; i l
che anche dallo Schmidt non fu posto nella debita luce.
Il Vangerow replica che tali passi dimostrano bensì che
tali determinazioni si usassero, non che fossero necessarie. Ma
la dimostrazione s' integra appuntò col confronto dei testi, che
discorrono del precario, dei quali non uno accenna ad un de-
terminato uso, a un fine determinato della concessione. Ora.
1' asserzione dello Schmidt, che la specificazione implicita od.
esplicita dell' uso desse all' atto carattere di commodato cd
escludesse il precario, mi pare ben giustificata.
Non è possibile che sia mero caso che nella serie di testi
concernenti il commodato sia di regola menzione dello scopo
particolare, mentre in quella deí testi concernenti il precario
tale scopo non appare mai. Qui la cosa è messa a disposizione
del
.
precarista, perchè se ne valga come crede. E questa è pur
anche una delle ragioni per cui, ove non sia diversa la vo-
lontk delle parti, il precarista, a differenza del commodatarío,
suole possedere (').
(
1
)
Cosi anche il fatto che il concedente può revocare and liliituì,a (a dif-
ferenza del commodante , D. 13 , 6 , 17, 3) riceve una nuova spiegazione.
Chi concede una cosa in genere, perchè altri se ne serva, può richiamarla
— 124 —
La.
dimostrazione riceve novello rinforzo da un' altra
costanza, che è passata — che io sappia — inosservata. Nella
materia del precario si discorre (come in
.
quella della loca-
zione) della rinnovazione esplicita e della rinnovazione tacita,
che
ha
luogo quando è scaduto il tempo , per cui fu fatta • la
concessione, e il precarista seguita senza opposizione .a tenere
la cosa : « intellegitur enim dominas, cum patitur eum qui pre-
cario rogavit possidere , rursus precario concedere » (cfr. D.
43, 26, 4, 4 ; 5 ; 6 pr.). Nulla di tutto ciò dicesi a proposito del
commodato. E infatti, se questo è per un uso determinato, è
chiaro che non può discorrersi di rinnovazione ; terminato l'uso,
tutto è terminato ; una seconda concessione per il medesimo
uso non sa:rá
reintegrazione del rapporto anteriore, ma
novella causa di novello rapporto.
Si è replicato dagli stessi avversari che da alcuni testi
appare non essere così rigorosamente delimitato 1' ufficio spe-
cifico del commodato; si citano specialmente i seguenti fram-
menti :
Pomp. 38 ad
.
Q. M., D. 47, 2, 77 (76) pr. :
« Qui re cibi commoda.ta vel apud se deposita usus est
alitor atque accepit,
si existimavit se non invito domino id fa-
a sè quando crede, ancorchè in un momento intempestivo per il couces-
siouario , giacché egli non è tenuto a sapere in che circostanze versi co-
stui, il quale d' altronde non ignora la precarietà del suo godimento. Ma
chi concede la cosa per un determinato uso non può non sapere le cir-
costanze dell' utente e non può andar contro la sua parola data, che era
di procurare non
1'
uso in genere , ma quel determinato servizio. Il
VAN-
GERow
poi nel citato luogo conchiude (cfr.
WINDSCHEID, §
576 cit.) : " das
einzig Wesentliche ist vielmehr, ob der Konzedent eia negotium contra-
hiren
uud allo auch sieh selbst obligiren will ,,. A confutare questa strana
dottrina, che del resto ripugna alle idee oggidì più ricevute intorno alla
natura del negozio giuridico, basterà arrecare un testo solo e decisivo, il fr. 12,
2
h.
t.: "
Si libero homini, qui mini bona fide serviebat, quasi servo rem coro•
inodavero, videamus, an habeain comrnodati actionern. naia et Celsus filius
aiebat, si iussissem eum aliquid facere, vel mandati cum eo vel pra.escríptis
verbis experiri
irre
posse :
idem ergo et in commodato erit dicendum. nec obstat,
quod non lane mente cum eo, qui liber bona fide nobis servirei, contraheremus,
quasi eum obliyatuìn laabi,turi: plerumque enim accidit ut extra
id
quod agitar ta-
cita obligatio nascatur ,,.
Qui certo uou si inteudeva di
contrarre un negozio,
e
il
coruuiudaute era così lontano dalla intenzione di obbligare sè stesso, che
non credeva neppure di obbligare il commodatarió. Cfr.
SCHMIDT, 1.
c., p. 166.
— 125 —
cere,
furti non tenetur. sed neo depositi ullo modo tenebitur :
commodati an lenealur,
in culpa aestimatio erit, idest an non
debuerit existimare id dominum permissurum ».
Inst. 4, 1, 7:
« Placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur,
quam utendas acceperint, ita furtum committere, si se intel-
legant id invito domino Tacere eumque , si intellexisset , non
permissurum, ac, si permissum credant, extra crimen videri :
optima sane distinetione, quia furtum sine affectu furandi non
committitur » (i).
Comincerò ad avvertire , che tali passi (aggiungi Inst. 4,
1, 6 e Gai. 3, 196) confermano che 1' uso concesso nel coni-
modato è
•
determinato da uno scopo specifico. Solo così si
capisce, come si possa -scrivere « si quis utendam rem acce-
perit eamque iie
alium uswìn
transtulerit » (
2
).
Si
noti bene :
il
giurista non dice « si quis in quem usum rem acceperit eamque
etc. », ma dice senz' altro « utendam rem acceperit » poichè
tale negozio (e cioè il commodato) non pub darsi che per un
determinato uso. Cfr. anche D. 13, (3, 5, 8 « qui
alias
re com-
modata utitur etc. ».
Il
passo delle Istituzioni giustinianee (4, 1, 7) e il relativo
passo delle Istituzioni di Gaio (3, 197) non hanno veruna; re-
lazione con la questione presente. Essi si riferiscono all' altra,
se chi usa della cosa commodata altrimenti che nel modo pat-
tuito commetta furto. A commettere il furto richiedesi 1'
a. f
fectus furandi,
ossia lo scopo di lucro e la scienza di andare
contro il volere del domino. Tale scienza non vi ha senz' altro
in chi esorbita, dall' uso pattuito , giacchè deve concedersi la
possibilitk, che il domino avrebbe acconsentito. Ciò è affatto
indipendente dalla esistenza di un vincolo contrattuale. Per
es., .io mi reco nell' orto di un amico a cogliere frutta, presu-
mendo il suo consenso; qui non esiste fra noi alcuna relazione
(1)
Cfr.
Gai.
3, 197.
(2)
Ofr.
gli
esempi: " si quis argentum ui:eudum acceperit
quasi
anzicos
ad cenara invitaturus
et
id peregre secum tulerit ,, ; " si quis equurn ge-
standi gratia commodatum longius (del
luogo destinato)
aliquo duxerit ,,.
-- 126 --
contrattuale , nè
si tratta di mera usurpazione a fine di uso,
ma
di completa appropriazione della cosa, , eppure non si dia,
furto (nemmeno nell' ipotesi che poi 1' amico si sdegni) per
ragione della mia buona fede. Ciò che sta, quando non siavi
alcun rapporto contrattuale , perché non dovrebbe stare , data
1'
esistenza di esso ? Poiché qui la presunta concessione del
domino non dipende che dalla conoscenza personale ,• che di
lui ha l' utente (
t
),
e dalle preesistenti attinenze di parentela,
amicizia, benevolenza etc. ; e non ha quindi con il contratto
medesimo relazione veruna.
Maggiore difficoltà può • forse presentare D. 47, 2, 77 pr.,
dove il discorso non concerne la sola azione di furto, ma si
estende a quella di commodato : ad ogni modo, l'ostacolo non
regge ad una seria considerazione. Tanto varrebbe il dire, non
essere vero che il depositario non ha 1' uso dell' oggetto depo-
sitato , per il motivo che , se egli usa presumendo la volontà
del deponente, non commette furto e non è tenuto con 1' azione
di deposito. La verità è che il deposito è per sua natura
diretto alla custodia della cosa (rezn
servandant dare),
come il
commodato è diretto ad un uso determinato di essa ; se nel-
l' una e nell' altra ipotesi, presumendosi la volontà del conce-
dente, viene usata la cosa o viene usata in modo diverso dal
pattuito, non se ne risponde con l'azione contrattuale (nel caso
del commodato però solamente, quando 1' opinione dell' utente
si fondi sopra una base solida e seria) ; il che dipende dalla
qualità di buona fede del giudizio stesso. Ciò nulla toglie alla
natura del contratto ; giacché si colpiscono non le deviazioni
materiali dall' ordinamento suo , ma le lesioni formali , impu-
tabili a malizia o a negligenza delle parti contraenti.
Se da una parte il commodato ha stretti rapporti con il
precario e con la locazione , dall' altro si incontra con la do-
nazione. Esso è dichiarato
bene ficium
(D. 13, 6, 17, 3), e non
a torto, se si considera 1' ordinaria sua funzione. Non è però
essenziale al commodato lo scopo di beneficare altrui ; già
Cicerone parla di un commodato fatto nell' interesse del com-
modante :
de
fin.
2, 35, 117: «
nec...
cum tua causa cui commo-
(
1
)
Schol. ad D. 47, 2, 76
(Bas.
F.
7, 365) : tovtÉativ si cpilíav IxEe toaavtriv
stQòs
tòv
8Ea7tótriv,
wazs saóycos
?ttatEtiBtV xt)^.
^
—
127 —
des,
bene fccium illud habendum est, sed faeneratio ;
nec gratia de-
beri videtur ei, qui sua causa commodaverit ». Le fonti danno
l'esempio di chi offre per ragione di carica spettacoli al pub-
blico e commoda vestiario etc: agli attori. Tale commodato
comniodaniis causa factum
ha speciali norme, di cui disco
.
rre-
remo ; risulta, intanto, che la funzione di recare un beneficio
non è essenziale a questo negozio
(
1
).
Il commodato normale,
poi, che arreca un beneficio all' utente, si distingue dalla do-
nazione, perché direttamente non apporta nè un arricchimento
al commodatario, nè un impoverimento all' utente.
In taluni casi la distinzione pub essere praticamente dif-
ficile. Arrecherò la specie dell' abitazione gratuitamente con-
cessa. Che una casa possa commodarsi ad un determinato scopo,
per esempio per celebrarvi una festa, per passarvi il periodo
della convalescenza etc. , non è mai stato dubbio
(
2
).
Cfr. giò,
auct. ad Her.
4, 51, 64 : « ait se aedes maximas cuidam amico ad
nuptias
commodasse ». Si domanda quale sia il vero significato
del D. 13, 6, 1, 1 : « Vivianus amplius etiam
habitationem
com-
modari posse ait ». Di solito ciò s' intende nel senso che si
possano dare in commodato anche
res incorporales ;
per
es.,
l'esercizio di un
ius habitationis
(
3
).
E taluni hanno perfino
pensato ad una costituzione di
ius
.
habitationis
mercé com-
modato
(
4
)
;
mentre altri (soprattutto per la ragione non prin-
cipale e non inoppugnabile
(
5
)
che altrimenti non sarebbe pos-
(1)
Invece tale finalità è necessariamente compresa nel precario. E si
capisce. Questo non si riferisce a un uso speciale della cosa e non può non
tornare utile al precarista, che impetra la concessione. Il commodato invece
si riferisce -ad un uso particolare e questo può essere tale, da non giovare
che al commodante. Cfr. D. 43, 26, 14 : " ... ad donationis et beneficii
causam spectat precarii conditio ... ,,.
(2)
Diversamente, ma per evidente abbaglio, l'ASCOLI nel
Bull. dell' ist.
di dir. rom.,
VI, p. 199.
(3)
Già i greci. Cfr. Stefano
ad h. l.: "
órlµsícocat Sè ótt
ént
áówµ.áicov
zuSQuv xsi, 'cò commodaton, Svváµsza yáQ habitationa xtxQáv ,,. Lo Stefano
stesso rimanda poi alla sua paragrafe ad D. 11.) , 5 , 17, la quale disgrazia-
tamente è andata perduta. Cfr.
ILr IGERO,
ad Donell. Comm. i. c.,
XIV, 2, 2
(Opp.,
ed. Lucca, III, 995).
(4)
VoE'r,
ad Pand.,
XIII, 6, n. 1 ; cfr. VII, 8, n. 6.
(5)
Con ciò non vogliamo difendere il
WISSENBACII ,
Exer
•
c. ad l'ami.,
I, 27, n. 9.
— 128 —
sibile la. restituzione in natura) hanno pensato al
caso di
chi
avesse il ¡u..
habilationis
e ne conimodasse altrui l'esercizio (1).
Giá si oppone D. 7, 8, 10 pr., ove si enumerano le facoltá, del
titolare di un
ius habitationis,
e non si fa cenno di quella di
commoda,rne l'esercizio , si parla anzi in modo da escluderla (2).
Ma più si oppone il passo parallelo D. 19, 5, 17 pr.: « Si gra-
tuita.m tibi habitationem dedero, an commodati agere póssim ?
et Vivianus ait posse ; sed est tutius praescriptis verbis agere
».
Qui il caso é meglio spiegato : si tratta di
dare graluilant ha-
bitationem,
frase che si trova altrove nelle fonti (
3
)
nell'evidente
significato di concedere di abitare gratuitamente una casa, non
in
quello di cedere l'esercizio di un diritto reale di abitazione.
Cib toglie ogni forza all' argomento , che si può dedurre e si
b
infatti dedotto (
4
)
dalla parola
amplius
usata in D. 13, 6, 1, 1.
Il
frammento dichiara prima ammissibile il commodato di cose
immobili ; 1'
uinplius,
si dice, accenna a qualcosa di più e di
diverso, donde b ovvio riferire 1'
habitatio
alle cose incorporali.
Ma
amplius
pub intendersi nel senso di
anzi, perfino,
e il passo
tradursi così : « Bene si dice commodata anche una cosa im-
mobile , come stima pure Cassio ; anzi Viviano dice che il
commodato pub consistere anche nella gratuita concessione di
abitare una casa (che fra tutte b l' ipotesi più controversa) ».
Rimane appunto da vedere, perché qui si fosse alieni dall'am-
mettere un commodato, tanto che in D. 19, 5, 17 pr. si sugge-
risco come praticamente più sicura un' altra strada e altrove
non troviamo mai concepito il negozio siccome commodato. Tro-
viamo, anzi, in una singolare contrapposizione « per eos quoque
apud gnos deposuerimus ,
aut
quibus commodaverimus ,
aut
quibus gratuitam habitationem praestiterimus, ipsi possidere
videmur
(Gai. 4,
153) »,
La ragione dell' accennato trattamento non pub essere che
in ciò, che la concessione della abitazione ò qualche cosa che
sembra esorbitare i limiti del commodato. Questo negozio deve
(1)
Cfr.
DUARENO,
ad h. t.,
C. II ; FA13RU,
De error. pragm.,
77, 7 ;
GLUIECK,
Aus fü.lari.
Eri.
der Pujad.,
XIII, p. 450 sgg.
(2)
Onoz, De
apicibus iur. civ.,
III,
7, n. 8, che però insiste solo sul "
do-
nare
non poterit ,,. Y. avanti.
(3)
Per es. Gai. 4, 153: cfr. D. 43, 26, 15, 1.
(4)
Per es.
GLUECK, 1.
e.
—
'129 —
avere un fine ben determinato ; si
comprende un
commodare
aedes ad nuptias,
non si
comprende facilmente un commodare
aedes
per la gratuita abitazione, la quale rappresenta un uso
vario, complesso e non esattamente determinabile ab
initio.
Si dà spesso un' altra ragione; si dice, cioè, che il concedere
una 'gratuita abitazione cade sotto il concetto di donazione.
E
all' uopo si citano D. 39 , 5 , 9 ; 27 ; 32. 24 , 1, 18 e anche
D. 43 , 26 , 15 , 1. Cominciamo ad escludere affatto D. 24 , 1,
18, come quello che non appartiene alla nostra questione. In
esso si dice : « si vir uxoris aut uxor viri servis aut vesti-
méntis casus vel usa fuerit, vel
in aectibus eius gratis habita-
veril,
válet
donatio » .
In questo passo
donatio è
usato nel senso
piú
lato, cioè di beneficio economico altrui procurato ; e che
appunto non sia usato in senso tecnico, prova il fatto che
1'
operato è valido anche fra coniugi
(
i
).
Del resto il passo
proverebbe troppo, giacché si estende anche all' uso dei servi
e del vestiario, che ninno ha dubitato potere formare valido
oggetto di commodato
(
2
).
Il passo pertanto si tradurrhh così :
« Se il marito avrà usato dei servi o degli oggetti di vestiario
della consorte, o viceversa, o se avrà gratuitamente abitato in
casa di lei, il beneficio non cade fra le vietate donazioni ».
E così possiamo escludere D. 43, 26, 15, 1:
« Hospites et qui gratuitam habitationem accipiunt non
intelleguntur precario habitare ».
La ragione, si dice, per cui tale concessione non costi-
tuisce precario è la stessa, per cui non può costituire com-
modato ; cioè il fatto che
.
il negozio va considerato come
donazione. Ma tale non può essere il senso del testo.
Il
giurista non dice che non consiste o non sorge il pre-
cario, ma dice che 1' atto non suole interpretarsi come un
precario ; il che non esclude la possibilità di un precario
(1)
Vedi però ora AscoLr ,
Concetto della donazione ,
p. 3 sgg. Secondo
questo autore 1' assenza del concetto tecnico di donazione in simili casi
dipenderebbe da ciò che in
essi
manca 1' attribuzione di un diritto princi-
pale. Cfr. 1. c., p. 110.
(2)
Che P uso di una cosa sia valutabile in denaro, non è naturalmente
sfuggito ai romani : per es. D. 22, 1, 19 pr. 1.
C. FeaaTNr,
Scritti Giuridici,
III.
— 130 —
avente tale obbietto, ma esclude che di regola le parti in tal
caso abbiano in animo di addivenirvi. E la ragione è senza
dubbio più chiara per gli ospiti : il rapporto 'di ospitalità è
contrario a quella specie di inferiorità, in cui suol trovarsi
il precarista di fronte al concedente ; inoltre esso crea un
complesso di doveri non compatibili con la fragilità del pre-
cario. Negli altri casi, in cui taluno
accipit gratuitarn habi-
tationem,
la ragione, per cui non si deve essere corrivi ad
ammettere un precario , è certo la fragilità e la liberissima
revocabilità (anche intempestiva) di questo rapporto, che per
un
fatto tanto importante alla vita umana, come 1' abitazione,
è di gravissimo inconveniente. Del resto, male si negherebbe
che il precario di- abitazione sia possibile. C. 8, 9, 2 nomina
espressamente il
precario habitarts
e 1' obbligo dei suoi eredi
di
restituere habitaculum.
E un vero precario deve .scorgersi in
Scevola D. 39, 5, 32, nel passo cioè addotto dai sostenitori della
contraria opinione , benché sia stato dai compilatori inserito
nel titolo
de donationibus (i):
« Lucias Titius epistulam talem misit : ` ille alli salutem.
hospitio illo
(
2
)
quamdiu volueris utaris superioribus diaetis
omnibus gratuito, idque te ex voluntate mea facere hac epi-
stula notum tibi facio ' : quiero, an heredes eius habitatione
eum prohibere possunt. respondit secundurn ea quae propone-
rentur heredes eius posse mutare voluntatem ».
Tale volontà avrebbe dunque potuto mutare anche il con-
cedente stesso: c£-., del resto, D. 43, 26, 8, 1. La concessione
era bensì stata fatta
quamdiu volueris ;
ma , come è noto e
come abbiamo visto, simili espressioni non mutano la natura
del precario e non tolgono la sua libera revocabilità. Si com-
prende, invece, senz' altro perché una così determinata conces-
sione non potesse considerarsi come commodato.
(1)
Cfr. già SCIALOJA,
Del precario,
p. 23, n. 1. Ora la cosa sembra fuori
di dubbio, giacchè il passo nell' opera genuina di Scevola dovette -trovarsi
sotto la rubrica
de precario :
cfr. LENEL,
Palingenesia,
2, 313. A torto quindi
ASCOLI considera il passo come riferentesi , anche per il diritto classico,
ad una donazione,
Ball. ist. dir. rom.,
VI, p. 200.
(2)
Nel senso di abitazione : cfr. C. 8, 9, 2.
— 181 —
A D. 39, 5, 32 si contrappone D. 39, 5,
27 di Papiniano :
« Aquilius Regulus invenis ad Nicostratum rhetorem ita
scripsit: ` quoniam et cum patre meo semper fuisti et me
eloquentia et diligentia tua meliorem reddidisti, dono et per-
mitto tibi habitare in illo coenaculo eoque uti ' . defuncto
Regulo controversiam habitationis patiebatur Nicostratus et
cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi non me-
Vram donationem esse, verum officium magistri quadam mer-
cede remuneratum Regulum ideoque non videri donationem
sequentis temporis irritam esse ».
Il rapporto fra i due passi è di solito configurato nel
seguente modo ('). Le donazioni vanno interpretaste restrittiva-
mente; ora, se taluno concede ad altri la gratuita abitazione,
non devesi credere che la concessione abbia a durare oltre
la vita del concedente.
E
così si spiega D. 39, 5, 32. Ma nel
caso studiato da Papiniano tale interpretazione restrittiva non
è opportuna, poiché non si tratta di mera liberalità ; si tratt
a:i
di «
dvtí wQov
et quasi merces doctrinae », e ciò, anzi, consiglia
a dare una interpretazione favorevole al concessionario. Ma
questa esegesi è incompatibile con la lettera dei due passi.
D. 39 , 5 , 32 non dice che la liberalità è da ritenersi limi-
tata ai termini della vita del concedente ; ma dice che vi è
facoltà negli eredi di questo di cambiare volontà e revocare.
Ciò presuppone, come abbiamo visto, che tale facoltà compe-
tesse al concedente, e, insomma, il passo non si spiega bene se
non presupponendo un precario. Né il frammento di Papiniano
è per
sé
tale da recare ostacolo. Nel caso di Nicostrato il
giurista non trova che siivi mera liberalità-
(donano
in senso
lato, che comprende
,
benissimo anche il precario), ma che la
concessione abbia quasi carattere di mercede e meriti quindi
diverso trattamento (
2
).
L' ipotesi respinta da Papiniano parmi
appunto quella di un precario; giacchè solo così possono spie-
garsi le parole « non videri donationem sequentis temporis
inritam esse ». Se si trattasse di una
donalio
limitata alla
(1)
Cfr. già
Doroteo,
ad"D. 39, 5,
27; CUTACIO,
Observ.,
21, 37.
(2)
Cfr. ASCOLI,
Concetto della donazione,
p. 88 sgg. V. anche
13ullcttino
cit., p. 201.
- 132
=
«
vita del donatario, non si vedrebbe perché, cessato il tempo
cui era destinata, si debba dire i7zrita. Invece, ove si pensi
al
precario, si comprende come il giurista dica che la liberalitá
in seguito al mutamento di volontá del concedente o del suo
erede (`donatio
sequentis
temporis') perde il suo fondamento,
sicché il possesso o 1' uso del precarista riesce ingiustificato.
Rimane Pomp. 33 ad Sab., D. 39, 5, 9 pr.:
« In aedibus alienis habitare gratis donatio videtur : id
enim ipsum capere videtur qui habitat, quod mercedem pro
habitatione non solvit. potest enim et citra corporis donationem
valere donatio .... »
Da
questo passo si ricava infatti che la concessione di
abitare gratis un appartamento può anche costituire
donatio
ìn
senso tecnico (che a questa pensi il giurista sembrami ri-
sultare dal § 1) : né osta che materialmente non siavi una
datio rei,
quando vi há la remissione della mercede. Infatti,
in questo ultimo caso si ha una vera e propria rinuncia ad
un
diritto a tutto vantaggio del debitore ; mentre , come si
ò visto , acl esaurire il concetto di donazione non basta la
semplice gratuitft dell' uso. Occorre, a mio avviso, che il ne-
gozio si configuri come remissione di mercede giá dovuta o
pattuita. Per es., ò stato conchiuso un affitto per alcuni anni
e quindi il locatore rimette la mercede, dichiarando di volere
per tal tempo lasciare abitare gratuitamente il conduttore.
La
quale: interpretazione. pienamente credo di giustificare con
D. 34, 3, 16-18, i quali si riferiscono bensì alla materia dei
legati, ma contribuiscono a• recar luce sul nostro tema. Io qui
non riferisco che i frr. 16 e 18, di cui 1' uno è la continua-
zione dell' altro ; entrambi son presi dal nono libro di Paolo
ad Plautium.
D. 34, 3, 16:
« Ei cui fundum in quinquennium locaveram legavi, quid-
quid eliin mihi dare facere oportet oportebitve, ut sineret heres
sibi habere. Nerva Atilicinus, si heres prohiberet eum frui, ex
conducto , si iure locationis quid retineret, ex testamento fora
obligatum aiunt, quia nihil interesset, peteretur an retineret:
totam enim locationem legatam .videri ».
— 139 —
Bario rogat, nec precario tenetur nec ex locato » (arg. D. 50, 17,
45 pr.). Una tal regola non deve peraltro assumersi come asso-
luta. Nel modo stesso che il domino della cosa la può in date
circostanze condurre validamente o validamente assumere
in
precario, così devesi -ugualmente pensare del commodato. Per-
chè, per es., il proprietario non potra ricevere in commodato
la cosa dall'usufruttuario o anche dal conduttore, quando egli
ne abbisogni per un determinato scopo , mentre è privo del-
1' uso di essa ? Le fonti affermano valido il precario concesso
al debitore dal creditore pignoratizio, e anzi ne attestano iI fre-
quente uso nella pratica : cfr., per es., D. 43, 26, 11 ; non si
vede perché lo stesso non abbia a dirsi del commodato.
La maggior parte degli scrittori ritiene però (almeno per
il diritto nuovo) che il commodatario non possa rifiutarsi (ter-
minato 1' uso stabilito) alla restituzione della cosa sotto pretesto
di esserne il proprietario ; ma bensì che egli debba anzitutto
restituire
el sic de proprietate litigare (
1
).
Con ciò viene a to-
gliersi molta importanza al principio della nullitá del
coittino-
dalum rei
suae, per non dire che si contraddice apertamente
ad esso. Rimarrebbe solo applicabile il principio nel caso clic
exceptio doìninii
fosse liquida
(
2
),
e secondo alcuni scrittori (3)
neppure in questo caso. Se però il commodante stesso ha. tra-
sferito il dominio al commodatario (o ha compiuto nn negozio
idoneo per
sé
a trasferirlo), non può dubitarsi che gli osti la
exceptio dominii
o la
exceptio doli (4).
Veramente la regola che il commodatario, allegando
il
proprio dominio, possa rifiutarsi alla restituzione non è espressa
nelle fonti nostre. Noi vi troviamo semplicemente detto che
il
conduttore non può con il pretesto della sua, proprieth rifiutarsi
alla restituzione della cosa a locazione finita (C. 4, 65, 23), ed
è da questa legge che si viene argomentando per analo,
!
i
a. lo
non so quanto 1' analogia possa valere in una materia eviden-
(')
Cfr. per es.
LEYSER,
Ill
e
dit.
a d Pasad.,
vol. 3, sp. 153, l,i. 2; Gt.uccl:,
Auspihrl. T'rl.,
13, p.
470;
HAIMBERGER,
Diritto
roln.,
506
u. I; VAN
WE•rTr.lz,
OhGi
f
pcti.oits,
vol. 3, p. 70. Cfr• per
altro
Vr;NiNCx-IN(xir.NHElna, Le:•ioni. 2, 168,
`i;
y
lulcm,I,NRKUCH,
Pcoulekten,
3, 646 u. 8.
(2)
Gi.uH.eK, 1. C.
(3)
LN'YSBIt, 1.
C:,
(4)
T11ON,
Ltscicr. f:
CR. a.
Pl•oc.,
1,
p. 470 sg.
— 140
temente di
ius simulare,
com'
è
questa ; non
si
vede ad ogni
modo come mai tali passi si abbiano a interpretare così rigo-
rosamente da estenderne la norma pur al caso, in cui sia li-
quida la proprietà del preteso commodatario, contro 1' evidente
dettato che
dolo facit qui petit quod est redditurus.
E ciò dopo
essersi proclamata la nullitt del
commodatum rei propriae
e ri-
conosciuta la qualità di buona fede del giudizio !
Se la cosa viene commodata da un servo o
filius familias,
l'azione di commodato viene secondo le regole generali acquisita
al domino o al
pater familias
(e se più sono i domini del servo,
si applicheranno parimenti le regole ordinarie di tale materia) (1).
E non osta a tale acquisto il fatto, che il commodato avvenga
all' insaputa o anche contro il volere del
pater familias
(D. 13,
6, 14). L' esservi o non il
iussus
o la scienza del
pater familias
influirá naturalmente sulla competenza e 1' ambito dell'
astio
contraria.
Se la cosa viene (senza
iussus
del
pater familias)
cominodata al
filius familias
o al servo, il
pater familias
stesso
non è tenuto per il fatto di costoro che
de peculio
o
de in rem
verso ;
integralmente è invece tenuto per il fatto proprio.
Il
filius familias
poi obbliga anche direttamente sé stesso.
Cfr. D. 13,6,
3,4:
« Si filiofamilias servove commodatum sit, dtuntaxat de
peculio agendum crit : sian filio autem familias ipso et directo
quis poterit. sed et si ancillae vel filiaefainilias commodaverit,
duintaxat de peculio erit agendum ».
Il passo sembra, quasi staccare la condizione della
filia fa-
milias
da quella del
filius familias,
non ammettendo contro di
essa veruna persecuzione diretta. Eppure, còme osserva egre-
giamente lo Stefano , ov µóvov ó
vnEloi oios &XX& xcd vnE`lovoía
1x te6v
TrOg a
r
i
y
n v
rvvaiXay tcítcov xal avtoncloG Gneos
lvdyEtat,
cc5
Éott auvrc ov. Lo stesso commentatore spiega la dicitura del
testo con ciò, che il giurista parla insieme anche dell'ancella,
e non rileva quindi che il trattamento comune
(
2
).
La spiega-
(1)
Cfr. per es. D. 45, 3, 5. 44, 7, 16. I passi sono, come si è visto, in-
terpolati ; ma la regola che con essi i compilatori hanno voluto insegnarci
è certamente giusta.
(2)
HEIMBACH legge : xotvGk yek
n
nsei vnElovóóas xai otxÉcoi, 2,0cov,
E
6-
xóttOs tovtcg É
XQ
7lauto.
Ma, naturalmente, devesi leggere oixétiSos.
—
141 —
zione è buona ; e infatti, a ben vedere, il
sed el
non implica con-
traddizione, ma semplicemente ripresa del discorso antecedente.
Il
fu7iosus
non può validamente commodare nè ricevere
per commodato. Nella prima ipotesi competono contro il pre-
teso commodatario 1'
actio ad exhibendum ,
la
rei vindicado
e
le azioni penali
(furti , legis Aquiliae) ;
nella seconda si dà
contro il furioso 1'
astio ad exhibendum, ut res exhibita vindi-
cetur
(D. 13, 6, 2). Circa gl' impuberi cfr. D. 13, 6, 1, 2 :
« Impuberes commodati accione non tenentur , quoniam
nec eonsistit commodatum in pupilli persona sine tutoris auc-
toritate ».
Rimane però ammissibile 1'
actio commodati utilis
nei li-
miti della locupletazione, secondo il noto rescritto di Antonino
Pio (D. 13, 6, 3 pr.).
Se il commodato fu conchiuso con un impubere , questo
non viene astretto dalla relativa obbligazione, neppure se con-
tinua nell' uso dopo di avere raggiunta la pubert't :
quia
ab
initio non constitit.
Contro di lui non
saranno
ammissibili che
1' actio ad exhibendum , la rei vindicatio
e le azioni penali,
Queste ultime prima della pubertà,, in quanto il pupillo poteva
essere
culpae
o
doli capax ;
dopo il raggiungimento di essa,
senza eccezione.
In
ciò pertanto il commodato differisce in più modi dal
precario. Il precario può consistere anche a riguardo dell' im-
pubere , che riceve : « Si pupillus sine tutoris a,uctoritate pre-
cario rogaverit, Labeo ait habere eum precariam possessionem
et hoc interdicto teneri : nam quo magis naturaliter possideretur,
nullum locum esse tutoris auctoritati » (D.. 43 , 26 , 22 , 1). E
giustamente , poichè il precario non è un contratto e quindi
non è soggetto alle norme della responsabilità contrattuale (i).
Oggetto del commodato non sono che gli infungibili ; o
meglio quelle cose che non si consumano con 1' uso pattuito
e che, dopo questo, possono venire restituite nella loro origi-
naria integrità (
2
).
Il commodato si applica, come già vedemmo,
tanto ai mobili quanto agli immobili. Se vengono commodate
(
1
)
Cfr.
CUTACIO,
Obs.,
23, 21.
O Cfr. D. 13, 6, 3, 6;
4 e
le
notevoli i
ll
ustrazioni dello
Stefano.
più cose, aventi ciascuna autonoma esistenza, si hanno altret-
tanti contratti ; non così se sono congiunte e non serbano la
loro autonomia (D. 13, 6, 17, 4).
Si disputa fra gli scrittori se il commodato potesse appli-
carsi anche alle cose incorporali ; più esattamente, se oggetto
di commodato potesse essere 1' esercizio del contenuto di un
diritto. La più comune sentenza è negativa ; si citano D. 13,
6, 1, 1 e più ancora D. 19, 5, 17 pr., dove e? sconsigliata
l'actio
commodati
per il caso in cui fosse stata ceduta gratuitamente
uria
habitatio.
Si suole aggiungere un argomento teorico : in
tale ipotesi non sarebbe possibile una vera restituzione in na-
tura della cosa ricevuta, come invece si esige nel commodato.
Circa D. 13, 6, 1, 1 e 19, 5, 17 pr. abbiamo già parlato.
Essi non hanno molta importanza nella presente questione,
essendo assai verosimile che in essi
habitatio
indichi l' im-
mobile, la casa (tale per es. deve ritenersi il senso della pa-
rola, in D. 33, 2, 40 ` illi
cum
illo habitationem lego '
in D. 33,
2, 34 pr.
habitationes in domo
significa , come dal frammento
stesso si ricava , la proprietà della casa ;
habitationem locare
in D. 19 , 2 , 5 significa dare in affitto un appartamento ; e
così in molti altri passi , per es. D. 19, 2, 9 pr.-1 ; 19, 6 ; 24,
2 ; 28 pr.) ; ad ogni modo
habitatio
si assume per denotare la
facoltà di usare di una casa a scopo di abitazione (sicché
oggetto diretto vien sempre ad essere l' immobile stesso) an-
zichò 1' esercizio effettivo corrispondente al contenuto del di-
ritto reale di abitazione. La ragione per cui D. 19, 5,11 pr.
sconsiglia 1' azione di commodato è, del resto, quella che lo
scopo della
habitatio
sembra troppo vago
e
complesso di fronte
alla rigorosa determinazione dell' uso richiesta dal commodato.
Altri testi , che si possano addurre in questa materia, io
non conosco fuorchè D. 8, 3, 24 (Pomp.)
« Ex neo aquae duchi Labeo scribit cuilibet posse me vicino
comnnodare : Proculus contra , ut ne in meam partem fundi
aliam, quam ad quam servitus adquisita sit, uti ea possit. Pro-
culi sententia verior est ».
A prima vista sembrerebbe potersi dedurre da questo
passo la suscettibilità degli
jura in re
di formare oggetto di
valido commodato; nel caso concreto il problema sarebbe stato
risolto negativamente da Proculo e da Pomponio solo per l'ac-
Y
— 143 --
cidentale aggravamento, che sarebbe provenuto a1 proprietario
del fondo servente. Ma una più attenta considerazione dissolve
tali apparenze. Il testo non parla di commodare la
servitus
aquaeductus
(
1
)
;
ma di commodare
ex meo aquae ductu ,
dove
l'oggetto di commodare, facilmente sottinteso, è
aquam.
Labeone
opina che il titolare di un acquedotto può permettere ai vicini
di derivare acqua pei loro fini. Ora, 1' acqua corrente in sé
stessa considerata non è certo valido oggetto di commodato.
Evidentemente Labeone usava qui la voce
commodare
nel ge-
nerico significato di concedere gratuitamente , il che egli e
Proculo potevano benissimo fare, in quanto che ai loro tempi
tale designazione non era quella tecnica edittale del nostro
contratto , come altrove si è visto. Tale generico significato
della voce
commodare
è tutt' altro che insolito nei buoni scrit-
tori : cfr., per es., Plauto,
Rud.
2, 4, 21 : « aquam, quam hostis
hosti commodat ; operam, quam civis vivi commodat »; Cíc.
de
off.
1, 16, 51 : « ut quidquid sine detrimento commodari possit, id
tribuatur vel ignoto » ; id.
fam.
13, 32, 2 : « ut iis omnibus in re-
bus, quantum tua fides dignitasque patietur, commodes » etc. Gli
esempi si potrebbero
.
agevolmente moltiplicare. Se è ovvio che
i giuristi che scrivono dopo la definitiva recensione dell' editto
si astengano da tale uso della parola, nulla osta che in questo
volgare significato essa potesse adoperarsi da quelli che scri-
vevano prima che ricevesse la sua consacrazione ufficiale.
Messi da parte come non probanti tali frammenti, rimane
assai notevole come, mentre le fonti avvertono in numerosi
passi che possa concedersi
precario
1' esercizio di un diritto
reale
(
2
),
nulla di simile trovisi esplicitamente insegnato per il
commodato. È tanto più notevole questo, mi pare, in quanto
che il commodato è assai più largamente e diffusamente trat-
tato che non il precario. E io credo appunto che tale silenzio
sia qui eloquente e significhi che obbietto di
commodato non
possono essere che le
res corporales.
(1)
In sostanza si avvicina a questo modo di intendere il frammento
anche il PEROZZI,
Bull. dell' ist. di dir. ro^n.,
VI, p. 33, benchè del resto le
nostre spiegazioni divergano parzialmente. Il PEROZZI però non si occupa
che affatto incidentalmente del nostro passo , secondo lo scopo delle sue
ricerche.
(2)
Cfr., per es., i testi in SCIALOJA,
Precario,
p. 26 sg.
—
144 —
Tale persuasione si conforta con argomenti teorici. Si é
detto da varii scrittori che le cose incorporali non possono
formare oggetto di commodato, perché non è escogitabile a loro
riguardo la restituzione in natura. Pur senza ricorrere al non-
cetto di
restilutio fleta
(
a
),
mi pare che tale argomentazione non
sia troppo forte. La restituzione in natura è pure richiesta
nella locazione, eppur niuno dubita che si possano locare dei
diritti
(
2
)
:
si pensi alla locazione dei
vectigalia.
Infatti la resti-
tuzione si ha, quando si cessa dall' esercizio corrispondente a
quel determinato diritto e (ove occorra) si rimettono nel pristino
stato le cose da quell' esercizio alterate. Non è questa, ma ben
altra., la ragione che a mio avviso rende le cose incorporali
inadatte a costituire oggetto di commodato.
Un commodato di crediti è affatto inconcepibile. La que-
stione non potrebbe presentarsi che per i diritti reali ; e infatti
gli scrittori, che trattano 1' argomento, non accennano che a
questi. A ben vedere, anzi, ad una limitata serie di essi ; poiché
il
pegno, l' ipoteca, il diritto enfiteutico per loro natura non
si confanno in alcuna guisa coi termini del commodato.
Possono le così dette servitù personali formare oggetto di
commodato ? Una tale domanda può più esattamente formularsi
in doppia forma. Chi ha 1' usufrutto, 1' uso etc. può concederne
altrui il gratuito esercizio mercé un contratto di commodato ?
Ovvero il domino di una cosa (o chi altrimenti ha facoltá di
disporne) pub cederne altrui gratuitamente 1' uso in modo che
il cessionario eserciti il contenuto di tali diritti e 1' atto di
concessione assuma la natura del commodato `a A questo secondo
problema intendono certamente di alludere quegli scrittori, che
parlano molto impropriamente di costituzione di usufrutto etc.
mediante commodato.
Ai due problemi pub darsi una risposta comune (per tacere
degli argomenti che vigono solo per alcune categorie di tali
diritti : per es., che il titolare dell' uso non pub cederne gra-
tuitamente 1' esercizio). L' essenza del commodato sta in ciò,
che tutto il negozio è retto da uno scopo particolare rigorosa-
(')
WISSEMBACH,
Exercit. ad Pand.,
1, 27, 9.
(
2
)
Gli esempi, però,
comunemente
citati nei manuali (D. 7, 1, 12, 2. 7,
8,
'2,
1 ; 4 pr.) sono locazioni di cose corporali.
—
145 —
mente determinato
a priori ;
mentre tali diritti si riferiscono
ad un uso multiforme vario e complesso, serviente ai più di-
versi scopi dell' utente. L' usufruttuario, purchè salvi intatta l
a
sostanza, dispone liberamente, come il domino, della, cosa ;
inoltre egli ne lucra i redditi, cosa incompatibile con la essenza,
del commodato. In più stretta misura tale libertà di disposi-
zione
'
compete all' usuario, allo
habitalor,
al titolare delle
operae
servorum ;
ma pur sempre qui ci si affaccia una generalità
eli
scopi raggiungibili mercé
1'
uso, che contrasta con la rigorosa
limitazione del nostro contratto. Se alcuno dà a Tizio un
a
cosa da usare per un determinato
.
scopo, tale uso non risponde
al contenuto di versino fra gli accennati diritti, e non risponde
per
1'
aggiunta determinazione ; quindi non si può discorrere
di cessione dell' uso come
res incorporalis,
ma solo di cessione
dell' uso della cosa corporale medesima.
Anche rispetto alle servitù prediali il problema si duplica
in modo affatto analogo. E a proposito avvertiremo come 1yer
la dottrina, romana classica il titolare di una servitù non possa
cederne altrui
1'
uso, poichè una, simile cessione contraddice
alla massima che le servitù aderiscono ai fondi e devono esel
•
-citarsi a vantaggio dei fondi stessi. Tan.t' è vero che
serviinteiu
locare nemo potest
(D.
19, 2, 44) (
1
).
La questione si riduce per-
tanto a vedere se il proprietario
pub
cedere gratuitamente
altrui in forma di commodato l' esercizio di quanto
costituisce
il contenuto di una servitù prediale : per
es.,
la facoltà di pas-
sare, attingere acqua etc. Tale quesito va risolto negativamente.
Se io, per es., concedo a Tizio in genere di passare sul mio
fondo, una concessione così larga e così svincolata da, ogni
motivo particolare non risponde alla natura del commodato ;
(
1
)
Cfr.
il
PLROZZt ,
1. c.,
p. 22 sgg. Però noi divergiamo dal Pmwzzf
nel modo d' intendere D. 8, 3, 24 [cfr.
supra,
p. 142 sg.] ; v.
PEROZZJ,
p. 213.
Nè possiamo per identiche ragioni accogliere lo svolgimento della relativa
dottrina, quale è accennato da lui a p. 25. 11 diritto giustiuianeo conosce,
secondo le buone osservazioni dello stesso
PEROZZI,
deviazioni dall' ac-
cennata regola; ma esse devono intendersi strettamente (rimanendo an-
cora regola generale quella del diritto classico) e ad ogni modo tali devia-
zioni non hanno che vedere con la presente materia ; cfr. lo scritto citato,
p. 29 sgg.
L.
FERRINI,
Scritti Giuridici, III.
io
— 146
se invece l
a
concessione si riferisce a uno scopo transitorio
e
determinato,
essa non risponde più alla natura del contenuto
di una
ser
vitus itineris.
Poiché le servitù prediali devono ri-
spondere ad una utilitá permanente del fondo, e contraddice
affatto alla loro indole un uso concesso restrittivamente ad
uno scopo transitorio.
Non così invece per il precario. L' uso nel precario è gene-
rale, o almeno non è necessariamente ristretto ; né la natura
di esso esclude punto il godimento dei redditi da parte del
precarista. Nulla osta, per es., che il contenuto di un usufrutto
costituisca materia di concessione precaria. Ma neanche il con-
tenuto di una servitù prediale ripugna al concetto di conces-
sione precaria. Sta bene che tale concessione sia essenzialmente
temporanea e revocabile ; ciò non toglie per altro che essa sia
destinata a soddisfare una permanente utilit , del fondo , che
la causa obbiettiva sia duratura. Appunto perchè non vi ha
uno scopo determinato e transitorio, il contenuto della conces-
sione risponde a quello di una servitù prediale e nasce una
inris quasi possessio ;
appunto perchè la concessione è revoca-
bile, non sorge il diritto stesso : sorge una condizione di fatto
rispondente alla natura del rapporto giuridico (I).
Sicché, concludendo, diremo che le cose incorporali non
possono costituire oggetto di commodato, non perchè vi sia fra
i due termini una necessaria antitesi, ma perchè ragioni par-
ticolari alle singole categorie di diritti tolgono a questi la pos-
sibilith di formare materia di tale contratto (2).
(1)
Oltre i notissimi frammenti dei Digesti (specialmente nel tit. 43,26)
cfr., per es.,
Corp.
inscr.
lat.
I,
n. 1215, p. 245 ; V, 1, n. 700 (p. 76), n. 2447
p. 237, n. 3472 p. 355 ; X, 1, n. 1285, p. 149 ; u. 4320, p. 424 etc.
(2)
Io devo considerare come erronea la trattazione dello SCHMIDT, Comr.
und prec., § 7,
pp. 117-135, Dal momento che egli aveva ben compreso la
vera nota differenziale fra il commodato e il precario, non avrebbe dovuto
confondere le due questioni e istituire un' unica ricerca " sulla
possibilità
di un commodato o di un precario
di
cose incorporali ,,.
La sua conclusione si è che è possibile tanto un commodato quanto
un precario di usufrutto, abitazione,
operae servorum,
enfiteusi, qualora
il
concedente sía un titolare di tali iura i quali pertanto abbiano a suo ri-
guardo una esistenza autonoma, e gli possano essere restituiti. 11
dominus
rei
non può che costituire una posizione di fatto analoga a quella che gode
r;
ru^
gre
—
147 —
CAPITOLO
IV.
Le
obbligazioni
del commodatario.
La prima obbligazione del commodatario è quella di non
dipartirsi da quel determinato uso, che fu tra le parti stabilito.
Venendo meno a tale obbligo, egli, ove versi in dolo,_ incorre
anche nel delitto di furto :
furfum usus (
1
).
E versa, in dolo
quando egli sappia che siffatto uso eccedente il contenuto del
contratto non sarebbe concesso dal commodante, che ne venisse
a conoscenza. I passi che discorrono di tale figura, del
fur1um
usus
designano di regola il commodante come
dominas;
e per
vero vi ha motivo di ritenere che 1' azione relativa si desse
solo
a
favore del domino commodante. Gli ampliamenti
note-
volissimi, che 1' azione di furto ha ricevuto per l' opera della
giurisprudenza, non erano ugualmente richiesti nè tampoco
desiderabili per questa specialissima configurazione del delitto.
Del resto il commodatario, che si diparta dai limiti dell' uso
consentitogli, risponde con 1' azione contrattuale : a) per il lucro
indebitamente percepito ; b) per il danno, anche casuale, che
abbia colpito la cosa. I quali punti meritano alcuni schiarimenti.
Ho detto anzitutto che il commodatario deve restituire il
vantaggio procuratosi mediante l' illecito uso della cosa. Il
punto non è avvertito da molti scrittori, ma non è perciò meno
certo. Generalmente ripugna al concetto del commodato che
il commodatario percepisca n.n arricchimento diretto e appa-
rente (
2
)
;
un siffatto lucro consentito dal concedente farebbe
il titolare di simili diritti; ma ció non va confuso con la concessione del
gratuito esercizio di essi.
Tale conclusione è direttamente contraria alle fonti, che in materia di
precario si esprimono affatto diversamente : D. 43, 26, 3 ; 15, 2 ; 2, 3, la cui
forza probante non è certo diminuita dalle osservazioni dello SOHMIDT, 1. c.,
p. 130 sg. In tutti i casi si tratta di immettere precariamente taluno in
quella condizione effettiva, in cui sarebbe se il relativo diritto competesse.
Ad ogni modo ciò non concerne che il precario ; rispetto al comrnodato
cfr. quanto si dice nel testo.
(1)
Cfr.
supra:
v., per es., D. 13, 6, 5, 8. 47, 2, 40 ; 54, 1 ; Quinto Dluc.io
in Genio, 6(7),15,2.
(2)
Cfr. cap. II
[supra,
p. 133 sg.].
— 14A --
trapassare
ssare i ( negozio in altra categoria. Qui poi, m an eand o il
consenso,
viene puro a mancare ogni ragione che giustifichi
tale arriccliiLnento. Nelle fonti troviamo deciso il caso, non in
relazione al commodato, ma in relazione a un contratto molto
affine. Cfr. D. 13, 6, 13, 1 :
« Si quem quaestum fecit is , qui experiendum quid ac-
cepit, veluti si iumenta fuerint eaque locata sint,
id
ipsum
praestabit (ci) qui experiundum dedit ».
Chi riceve una cosa da esperimentare è in condizione giu-
ridica analoga a quella del commodatario; e, se egli la rivolge
indebitamente a vantaggio proprio, deve rendere al concedente
il.
ricavato profitto. Né dobbiamo lasciarci muovere dalle suc-
cessive parole del frammento : « neque enim ante eam rem
quaestui caique esse oportet, priusquam periculo eius sit ». Tali
parole, ove si volessero intendere in senso generale, darebbero
una
regola falsa.
Periculum
qui evidentemente significa il sop-
portare il caso fortuito (giacchè del resto per dolo e colpa ri-
sponde pure chi
quid experiundum accepil) ;
ora in tal senso
il
conduttore, per es., non sopporta il
periculum,
eppure ricava
lecitamente lucro dalla cosa locata. Le parole pertanto di Pom-
ponio vanno intese rigorosamente in relazione al caso esami-
nato. Uno, che intende comperare degli animali, se li fa prima
claro in prova. Se egli intanto, dandoli, per es., a nolo,- ne ri-
cava un profitto, dovrá restituirlo al concedente, poichè la cosa,
non deve essergli di vantaggio, finchè il contratto di compra-
vendita non sia conchiuso (tanto appunto significa la frase
« finchè in lui non sia trapassato il
periculum » ('),
che
è
ap-
punto l'effetto normale della conchiusione della compravendita).
Cfr. pure D. 19, 5, 20 pr. :
« Apud Labeonem qua,eritur, si tibi equos venales expe-
riundos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes, tuque
desultor in his cu.curreris et viceris, deinde emere nolueris,
an sit adversus te ex vendico actio. et puto
verius esse prae-
scriptis verbis agendum ; nam inter nos hoc actum,
ut experi-
mentum gratuitum acciperes,
non ut etiam certares
t
(
1
)
Alquanto diversamente suolsi intendere il passo. Cfr. MoMMsEN,
Erdrterungen,
I, p. 137.
- 119 -
Ma si dovrà anche andare oltre e ritenere che in alcune
ipotesi (dove cioè risponda al carattere di buona fede di questo
giudizio) il commodatario, che abbia esorbitato dall' uso con-
cessogli, debba rispondere anche del vantaggio indiretto e non
apparente che gli abbia procurato senz' altro 1' uso della cosa.,
in quanto gli abbia. fatto risparmiare spese di nolo etc. Si
ponga, per es., che Tizio non soglia dare la propria cosa per
un dato servizio, se non contro mercede, e che, avendola egli
commodata per qualche altro fine a Calo, costui ne approfitti
proprio per quell' uso ; io non so perché Caio non debba con-
dannarsi a pagare quanto chiunque altro avrebbe prestato come
mercede.
Inoltre il commodatario deve in tal caso rispondere anche
del caso fortuito e della forza maggiore. Cfr., per es., D. 13,
6, 5, -7 : « Sed interdum et mortis damnum ad curo qui commo-
datum rogavit pertinet. nam si tibi equum commoclavero, ut ad
villam adduceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis
idem erit et in homine » ; fr. 10 pr. : « Eum, qui rem comino-
datam accepit,
si in eam rem usus est , in quama accepit,
nihil
praestare, si eam in nulla parte culpa sua deterioren fecit » ;
fr. 18 pr.: « ... si cui ideo argentum commodaverim, quod is
amicos ad cenam invitaturum se diceret, et id peregre secum
portaverit, sine ulla dubitatione etiam piratarum et latronum
et naufragii casum praestare debet ». La stessa regola in altri
passi. Essa deve peraltro intendersi nel senso che l'avvenimento
dannoso abbia proprio colpito la cosa in conseguenza dell' ec-
cesso di uso da parte del commodatario ; non vengono quindi
in considerazione gli eventi, che avrebbero certamente colpito
la
cosa, anche se il commodatario si fosse rigorosamente atte-
nuto ai limiti delle sue facoltà.
Una eccezione alla dottrina finora, esposta arreca D. 47, 2,
77 (76) pr. già ricordato da noi. In esso Pomponio scrive :
« Qui re sibi commodata vel apud se deposita usuus est
aliter atque accepit, si existimavit se non invito domino id
Tacere, furti non tenetur .... coinrnodati an teneatur, in culpa
aestimatio erit, id est an non debuerit nestimare id dominutu
permissurum ».
La, decisione si riporta evidentemente alla • responsahili
tu
per il caso fortuito. I giuristi romani invocano, del resto, qui
— 150 —
pure la dottrina della
culpa ;
la colpa sta appunto nell' esporre
la. cosa a possibili evenienze dannose contro la presumibile
volontà del concedente. Ora, tale colpa svanisce, quando invece
tutte le circostanze farebbero supporre anche all' uomo pru-
dente che il concedente acconsentirebbe a tale uso. Il che pero
non toglie che si sieno oltrepassati i confini oggettivi del con-
tratto; e quindi io ritengo che sempre deve ammettersi l'azione
di commodato per estorcere al commodatario il vantaggio per-
cepito da siffatta esorbitanza dall' uso concessogli, secondo le
norme già da noi mentovate.
Alcuni giuristi moderni (') (argomentando da C. 4, 65, 3)
opinano che il commodante, il quale ne abbia bisogno, possa
ritogliere (anche prima - del compimento dell' uso pattuito) l
a
cosa al commodatario, che ecceda i limiti consentitigli. Ma di
tale questione ci occuperemo altrove, giacché essa si collega
con altre, di cui dovremo trattare.
Altro obbligo , del commodatario è quello di adibire pur nei
limiti dell' uso pattuito la diligenza del buon padre di famiglia:
egli risponde del perimento e del danno, che dipende da una
mancanza di tale diligenza. I vecchi nostri scrittori ritenevano
obbligato il commodatario per la
culpa levissima
(
2
).
Oggidì i
limiti della responsabilità del commodatario sono vivamente
contrastati (
3
).
E per verità i testi offrono decisioni, almeno in
apparenza, poco concordi, e le espressioni in essi contenute
danno appiglio a dottrine diverse.
Perchè la nostra esposizione risulti ordinata, cominceremo
ad esporre la dottrina dei bizantini, quale si rivela special-
mente dal commentario di Stefano a D. 13, 6, 5. Tale fram-
mento appartiene ai libri di Ulpiano
ad Edictum,
ossia è proprio
di quella categoria di frammenti, per cui generalmente lo Ste-
fano ha migliori materiali a sua disposizione e meglio rappre-
(1)
Per es., VAN WETTER,
Oblig.
en
dr. ro7u„
3, 69.
(2)
Cfr., per es.,
Ius civ. contr.
(I'.rancof.
Lipsia,
1653), I, 706
sg. ;
VINN10,
lnst.
(1768), II, 94; HEINECCIUS,
Inst. iur. civ., §
802
et
n.
ib.;
GLUECIZ,
Ausf.
I;rl.,
13, 632
sgg.
(3)
Cfr. BARON,
Archiv fiir
die
ci.vi.listische
Praxis,
52 , 65 e 78, 203
sgg.;
GoLDSCHMIDT,
Ztschr.
f.
HP.,
16,
316 ; BItINZ,
Pand., §
268; PERNICE,
Labeo,
2, 334
sgg. ;
WINDSCHEID,
Pand., §
375, 8.
I.
i^.
^
— 151 —
senta la tradizione beritese (
1
).
Almeno dalla dottrina di Stefano
potremo arguire le idee dei compilatori giustinianei, e non mi
pare che tale punto di partenza sia trascurabile in tanto con-
trasto' di opinioni.
« Quando il solo commodatario ritrae vantaggio dal con-
tratto — scrive il citato commentatore — egli non è respon-
sabile per il solo dolo, ma anche per la colpa, ossia la custodia,
e per la
diligentia.
Né qui per diligenza devesi intendere quella
che•
egli suol porre nei proprii affari, ma quella che suole
adoperare nella propria azienda .1' uomo accuratissimo. Così
scrive anche Gaio nel 44
0
libro dei Digesti (
2
).
Una siffatta
diligenza ben potrebbe chiamarsi custodia, non semplicemente
e in genere, ma custodia oculatissima. E il
.
commodatario deve
infatti usare una custodia attentissima (se il negozio verte a.
sola sua utilitá) .... Per concludere, dunque, il commodatario,
se il negozio è rivolto a vantaggio suo e del commodante, deve
rispondere circa la cosa del dolo e della colpa, ossia della
custodia ; se invece ricava egli solo profitto dal negozio, deve
rispondoìe
.
del dolo e della colpa e della diligenza, ossia della
pili oculata
custodia....
».
Da questo brano si ricava che per il giurista la custodia,
a cui secondo i testi è tenuto il commodatario nella normale
ipotesi che il negozio sia conchiuso a suo esclusivo beneficio
(cfr. Gai. 3, 205-206 ; D. 13, 6, 5, 14 ; Inst. 4, 1, 15 sg.), non è
che una for
ma
di diligenza. La custodia è una determinata
serie di provvedimenti atti a preservare dal perimento, dalla
perdita e dal danno la cosa ; la diligenza è il grado di energia
in tali provvedimenti richiesto.
I1 commodatario (sempre secondo lo Stefano) è tenuto alla
custodia ordinaria o semplice, quando il negozio è a comune
vantaggio dei due contraenti ; è tenuto alla custodia qualificata
o diligentissima, quando il negozio è a suo profitto esclusivo.
La custodia semplice consiste nell' assumere quei provvedi-
menti, che il commodatario suole del resto adibire per le cose
proprie ; la custodia qualificata consiste invece nell' usare
quella cura, che il prudente
pater fauailias
suole adoperare circa.
(')
Cfr.
Studi.i per l'8° coa. Univ. Bologna ,
p. 87
sgg.
Scritti,
II,
p.
147 sgg.].
(
2
)
Allude
a D. 44, 7, 1, 4 ; cfr.
Inst.
3, 14, 2.
-- ] 52 —
le cose sue. Non bisogna lasciarsi ingannare da quel superla-
tivo
a11LEXéArC ttOS
usato più volte dal giurista greco ; la sua
dottrina nulla ha di comune con quella, giii: universale fra i
romanisti , che nel caso del comune vantaggio d' ambo i con-
traenti il commodatario sia tenuto per
culpa levis
e in quello
di suo esclusivo vantaggio per
culpa levissima.
Giacché qui
tale ÉiLrµEXeotárg xouG-tcoUa si contrappone alla
diligentia quam
suis,
e non é pertanto né più né meno che la consueta dili-
genza del buon
paterfanìilias.
Tanto meno poi é lecito iden-
tificare la custodia diligentissima dello Stefano con la custodia
tecnica di Windscheid e Baron, e la custodia semplice con la
custodia in senso lato o volgare dei predetti scrittori. La cu-
stodia per il giureconsulto bizantino non é che una forma,
un' applicazione della diligenza:; 1' obbligo alla custodia s' iden-
tifica con 1' obbligo di evitare la colpa
(culpa
ilLO6
custodia) ;
inoltre é chiarissimo da quanto segue nello stesso commento,
che in tale
17CrilsXEo dt11
custodia
non entra alcuna responsa-
bílith per avvenimenti fortuiti
(LVnn c
i
d).
Cfr. le parole Buvuròv
8É
loriv,
avròv, ròv w
i
acíptevov Xlycu, xtX.
Io non esito a dichiarare che tale dottrina dello Stefano
mi pare conciliabilissima con le fonti rispetto al diritto
stinianeo e mi pare sostanzialmente quella già professata dai
giuristi classici. E, poiché tale affermazione può suscitare
qualche maraviglia quale ritorno alle idee antiquate (
1
),
così
io credo bene esporre con qualche ampiezza le ragioni del
mio opinare. Né io potrò stare rigorosamente entro i confini
della presente materia ; necessariamente dovrò toccare alcune
questioni generali attinenti al tema della custodia : ciò é tanto
più naturale, in quanto che il commodato é quasi la sede pre-
cipua delle relative controversie (2).
Si é affermato ai nostri giorni, soprattutto dal Baron nei
due citati scritti sulla custodia, che il commodatario sia tenuto
alla così detta custodia tecnica, ovvero sia responsabile verso
il
commodante non solo del perimento o del danno cagionato
dal suo dolo o dalla sua colpa, ma pur anche di quello derivante
dal caso minore. La sua responsabilità circa la cosa commo-
(1)
CocCH
r,
lus civ. cort,tr ,
ed. cit. li.
t.,
I.
713
sg.
(2)
Cfr. PERNICE,
Labeo,
2,
:354.
1
— 153 --
data eccederebbe i confini della colpa e arriverebbe fino a
quelli della
vis ìnaior.
I danni dati dai terzi o da animali, i
furti e simili evenienze formerebbero materia di tale respon-
sabilità. Vediamo i vari argomenti addotti a sostegno di sif-
fatta dottrina.
Anzitutto, si osserva che le fonti esigono dal commoda-
tarjo una
diligentia diligentissimi patris fwnilias, exacta , exac-
tissiiva V):
D. 13, 6, 18 pr.: « in rebus commodatis talis dili-
gentia praestanda est, qualem quisque diligentissimus pater
familias suis rebus adhibet » ; D. 44, 7, 1 , 4 : « .... is vero,
qui utendum accepit ... exactissimam diligentiam custoclienclae
rei praestare compellitur »
(
2
).
Secondo il Baron tali espressioni
indicano uua responsabilità comprendente la custodia in senso
tecnico ('). I giuristi romani avrebbero qui per tale singolaris-
sima diligenza inteso una norma oggettiva, la cui osservanza
eccede le forze del singolo individuo, e che appunto compren-
derebbe la responsabilità per la colpa altrui e il
casus minor
sostanzialmente si avrebbe in altre parole una indicazione della
custodia tecnica.
Ma qui devonsi fare parecchie osservazioni. Tali frasi non
sono punto patrimonio comune dei giuristi romani. Il
diliger
tissimus pater familias
é una espressione particolare a Gaio :
D. 13, 6, 18 pr. ; 19, 2, 25, 7 : « culpa autem abest, si omnia
fa
cta sunt quae diligentissimus quisque observaturus esset » ;
a Gaio va ricondotto anche Inst. 3, 24, 5
(
4
).
Lo stesso deve dirsi
anche dell' altra frase
exactissimna diligentia ;
D. 44, 7, 1, 4
appartiene appunto a Gaio , e a Gaio
res
coli.
va ricondotto
Inst. 3, 27, 1, elome altrove abbiamo avvertito
(
5
).
I1 Baron ad-
duce come equipollente la frase
exacta diligentia.
Essa si trova
in Inst. 3, 14, 2, preso dalle
res cotiidianae di
Gaio ; ed è sosti-
tuita ad
exactissiuta diligentia,
che sta nel testo delle Pa.nclette.
Non è invece ammissibile una simile sostituzione per D. 44, 7,
(
i
)
BARON, II, 260 (con I e II indico, secondo 1' ordine cronologico, i due
articoli dell'
Arelaiv
f.
d. e. Pr.).
(2)
Cfr. Inst. 3, 14, 2. Circa la divergenza nella espressione cfr., a titulo
di
curiosità,, MERIT,mo, fast., h. L
(3)
II, 253 sgg.
(
h
)
FER IN[,
Sulle fonti delle Istituzioni n i Giustinian.o,
ad
ti'' ¡in
Serial.,
II, p. 392].
(
5
)
Ibid., ad § 1 cit. [p. 397
sg.^.
— 154 —
1,
4,
derivante dalla. stessa opera di Gaio. Del resto,
exacta
genlia
non trovasi che due volte in Paolo (').
Gift questo fatto mi sembra poco atto a confermare la
nostra fede negli insegnamenti del Baron. Un concetto così
rigoroso, così definito, così importante, avrebbe dovuto avere
espressioni sicure , precise , uniformi ; non si capisce affatto
come uno scrittore pretenda indicarlo con frasi non usate da
alcun altro e che, intese letteralmente, danno un diverso signi-
ficato.
Si avverta poi che Gaio usa tali espressioni in casi, per
cui la ragione si scorge ben chiaramente. Nel fr. 18 cit. si tratta
di distinguere la diligenza dovuta dal commodatario nel caso
normale , in cui il negozio è volto a suo esclusivo profitto,
dalla
diligentia quam suis
da prestarsi nei casi
,
in cui il pro-
fitto è comune. I1 giurista fa efficacemente osservare che non.
basta tdibíre circa la cosa commódata la cura stessa che si
pone circa le cose proprie ; occorre usare la premura stessa
che per le cose proprie suole avere un padre di famiglia
diligentissimo. Siamo evidentemente nel campo mero della di-
ligenza e della colpa, e il superlativo 'qui
.
non ha altro uf-
ficio che di contraddistinguere con maggiore energia la dili-
g
.
enza del buon
pacer familias
dalla diligenza
quam suis.
Ugual
ragione vi ha per D. 44, 7, 1, 4 ; si tratta appunto di incul-
care come « non sufficit ei eandem diligentiam adhibere quam
suis rebus adhibet ». Lo stesso dicasi di Inst. 3, 27, 1 : « ad
exactissima.m quisque diligentiam compellitur reddere ratio-
nem, nec sufficit talem diligentiam adhibere, qualem suis rebus
adhibere soleret etc. ».
Nei due passi D. 19, 2, 25, 7 e Inst. 3, 24, 5 si tratta di
indicare i confini tra la colpa e il caso ; il giurista vuole chia-
ramente dimostrare che quest' ultimo comincia dove non vi è
alcuna negligenza da rimproverare al conduttore. E si tratta
anche di un genere di negozi, in cui il buon padre di famiglia
suole effettivamente adibire molta cura. Ora, mi pare che si
possa con sicurezza conchiudere che le citate espressioni non
implicano un incremento di responsabilitk oltre gli ordinari
confini della colpa.
(
3
)
D.
18, 6,
3;
Sent.,
1, 4,
-- 155 —
Meno ancora può addursi la semplice frase
exacta diligentia.
Paolo usa questa frase per il
negotiorum gestor (Seat.
1, 4, 1), il
quale non é certo tenuto che all'ordinaria diligenza del buon
pater familias (
i
)
:
altrove dice (D. 18, 6, 3) che il venditore
ante
admetiendi diem
deve prestare
diligentiam exactiorem, quam in
suis rebus adhiberet.
Qui insomma non si distingue altro che
la diligenza ordinariamente richiesta dalla
diligentia quam suis.
E questo comparativo fa credere che Gaio e Paolo, usando, il
positivo
exacta diligentia,
altro non vogliono indicare che la
consueta diligenza del buon
pater familias.
So bene che tal
modo di intendere il passo non coincide con quello di Baron (
2
)
;
ma le ragioni del dissenso esporrò quanto prima, confutando
altri argomenti. Inst. 3, 14, 4, preso certamente dalle
res cotli-
dianae
di Gaio, dice, parlando del creditore pignoratizio : « pla-
cuit snfficere, quod ad eam rem custodiendam
exactam diligen-
ti^r
m
adhiberet » ; ora Paolo in D. 13, 7, 14 spiega in che
consista
l'exacta diligentia
richiesta in tale ipotesi: « Ea
igitur,
quae diligens pater familias in suis rebus praestare sole!, a cre-
ditore exiguntur » Il
Baron, che sul fondamento del § 4 cit. e
di altri passi, di cui vedremo, aumenta invece la responsabilit;)
del creditore pignoratizio per la custodia tecnica, si trovò co-
stretto ad asserire che Paolo aveva nn' opinione diversa da,
quella degli altri giuristi su tale argomento (
3
).
Più tardi pro-
pose un' altra spiegazione (
4
)
:
Paolo avrebbe parlato di un
pegno di immobili, e in tal caso avrebbe avuto ragione di
scrivere così , perché la custodia tecnica non si applica che
ai mobili. Ma intanto (senza discutere se il concetto di custodia
sia ristretto ai mobili) é certo, che i compilatori tolsero qual-
siasi relazione fra tale decisione e la quanta immobiliare del-
1' oggetto ; e quindi la dottrina di Bacon resulta, almeno per il
diritto
giustinianeo, non vera. Inoltre si
vegga quanto la sua
spiegazione, per
ciò
che concerne il testo originario di Paolo,
sia, improbabile. Il fr. 14 e assunto dai compilatori per inter-
calarlo tra i frr. 13 e 15 e integrarne il discorso. I compila-
(')
PACCHiotvr,
Trattato della,
g
estio
ne
degli affttrv altrui,
p. 620
sg.
(2)
II, 225
sgg.
(3)
I, 79.
(4)
II, 269
sg.
— /56 —
tori in tali casi sogliono completare quanto un giurista dice
con (
t
uello che un altro giurista espone trattando il medesimo
punto.
E devesi appunto credere che Paolo trattasse il pro-
blema generale della responsabilità del creditore pignoratizio,
conce lo tratta Ulpiano nel fr. 13, 1. Del resto, se Paolo avesse
voluto limitare il suo asserto al pegno di immobili, 1' avrebbe
naturalmente detto (tanto più se la diversa natura dell' oggetto
avesse tanto infinito sul grado della responsabilità); nè tale
menzione avrebbero negletto i compilatori , che , secondo
il
l,aron, avrebbero pure accolto la dottrina della custodia tecnica.
Più grave può sembrare 1' altro argomento, che le fonti
esigono dal commodatario, oltre la responsabili per dolo e
colpa ,
quella per custodia , e che la responsabilità sua viene
esplicitamente delimitata daí casi di forza maggiore.
Cfr. D. 13, 6 , 5, 5 : « Custodia
n
'
plane commodatae rei
etiuui diligentem debet praestare (il commodatario) ».
5, 15 : « esse venius ait, et dolum et culpam et diligentiam
et custodian' in. totum me praestare debere ».
Cfr. pure Gai. 3, 205-206 ; Inst. 4, 1, 15 ; 16.
Circa 1' accennata delimitazione si meditino i passi
se-
guenti :
D. 13, 6, 5, 4: « Quod vero senectute contigit vel morbo vel vi
'atronum ereptum est, aut (si) quid simile accidit, dicendum est,
nihil eorum esse imputandum ei, qui commodatnm accepit,
iiisi a,lig na culpa interveniat (
1
).
proinde et si incendio vel
ruina
aliquid eontigit vel aliquid damnum fatale, non tenebitur ».
D. 44, 7, 1, 4 : « is vero qui utendum accepit,
si malore
case, cui humana in%irmitas resistere non potest,
veluti incendio
ruina naufragio, rem quam accepit amiserit, securus est ».
_ È bene avvertire che il
darnnu»i fatale, il nau fragiwìn,
la
vis piratarum
sono addotti come limitazioni della responsabi-
litk nel
receptum nautaruin
(D. 4, 9, 3, 1), nel quale, come tutti
sanno, si rispondeva anche del perimento e del danno avvenuto
senza colpa.
(
1
)
Visi.-interveniat è
probabilmente un emblema. Ad ogni modo, se esso
dà usi carattere troppo scrupoloso e scolastico alla esposizione, non turba
►
neuomamente
il
senso.
157—
Aggiungeremo ancora che Gaio in D. 4, 9, 5 pr. sembra:
mettere il
fullo
e il
sarcinator
rispetto alla
responsabilitá, per
la custodia
nella stessa condizione
del
caupo,
dello
stabularius,
del
nauta.
« Nauta
et caupo et stabularius mercedem accipiunt non
pro custodia .... et tamen custodiae nomine tenentur. nam et
fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem
accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur ».
Lo stesso Gaio parifica altrove (3, 206) rispetto alla cu-
stodia il commodatario al
fullo
e al
sarcinator :
« Quae de fullone aut sarcinatore diximus, eadem transfe-
remus et ad eum, cui rem commodavimus : nam ut illi mer-
cedem capiendo custodiam praestant, ita hic quoque utendi
commodum percipiendo similiter necesse habet custodiam pra,e-
stare ».
Sebbene il Baron esplicitamente non lo dica, pur chiaro
che la conclusione « se a = x e b = x, a = b » gli è parsa
in questo caso ben applicabile !
Si aggiunga inoltre che in molti testi (
1
)
è detto, seni' altra
restrizione che 'quella della solvibilità (poichè il commodatario
insolvibile è privo del necessario interesse), che il commoda-
tario ha 1'
actio furti
contro il ladro, poichè del furto rispende
verso il commodante. Una tale responsabilità, apparentemente
illimitata, per il furto sembra bene accordarsi con la dottrina
della custodia tecnica.
Secondo il Baron (
2
)
vi sarebbe pure nelle fonti una espli-
cita testimonianza della piena responsabilità del commodatario
per il danno recato dagli animali alla cosa commodata, cioè
D. 9, 1,2 pr. :
« Haec actio (de pauperie) non solum domino, sed ctiam
ei cuius interest competit,
velati ei cui res commodata
est,
item
fulloni,
quia eo quod tenentur damnunz videntur pali
».
Credo cosa di avere condensato tutte le precipue ragioni
addotte dagli avversari e di averle anzi espresse pii efficace-
(
i
)
Per. es.,
Gai.,
1. e. Inst. 4, 1, 16. D. 47, 2, 14, 16 etc.
(
2
)
II, '206
sg.,
270.
-1Ei4—
contenga. di dare qualche cosa, a colui che la porta o di
t;ure
qualche cosa per lui. Anche se ha ricevuto una mercede per
i I
trasporto della lettera, ha pure 1' azione di furto, poiché ne
i
n
i la responsa,bilith etc. ».
Tra le ragioni, per cui si alterò questo passo, fu a mio
credere la non capita differenza fra le due frasi
custodiam ad
aliquem pertinere
(sul cui senso cfr. , per es. , anche D. 47,
2, 14, 15) e
custodiarn recipere :
ciò ingenerò confusione e spinse
a guastare il testo.
Dopo tali osservazioni crediamo inutile 1' occuparci
del-
1
,
interpretazione affatto diversa proposta dal Lehmann (1).
Credo così di avere provato che la, responsabilith del
nauta
e del
caupo, la
quale eccede sicuramente i confini della colpa,
noni ò mai indicata con la frase
custodicnn praestare;
e che tanto
meno custodia indica quella eccedenza di responsabilith oltre
gli accennati confini. L' argomento, che si ò voluto trarre dalla
pretesa -equiparazione del
fullo
e del
sarcinator
•
con il
nauta e
con il
caupo,
e di quelli con il commodatario, è affatto imma-
ginario, come si è visto. Che , del resto , la responsabilith del
conduttore di opera (tali sono, infatti, il
fullo
e il
sarcinalor)
si
misuri diversamente da quella del
nauta, ò
detto esplicitamente
nelle fonti. Perchò, scrive Pomponio, ha il pretore introdotto
1'
azione
in factum
contro il
nauta
etc. ? Non bastavano le
azioni civili ? Forse che, per es.,
si res per ferendas nauta con-
duxit,
non ci sarebbe stata contro di lui 1'
actio ex locato ?
E
risponde : La ragione è duplice ; la prima sta in ciò che il
pretore ha voluto mostrare il suo rigore verso certa gente ; la
seconda e più importante sta in ciò, che « in locato conducto
culpa .... dumtaxat
praestatur ; at
hoc edicto omnimodo qui
recepit tenetur, etiarnsi sine culpa eius res periit vel
da,mnum
datura est »
(D. 4, 9, 3, 1).
Ora, il commodatario è rispetto alla custodia esplicita-
mente parificato al
conductor operis
(cfr. Gaio 3, 206), anzi
anche al
conductor rei
(D. 13, 6, 5, 15) : a proposito del quale
vedi Pomponio apud Ulp. D. 4, 9, 3, 1 (2).
(1)
Ztschr. der Sav.-St., R.A.,
IX, 109-121.
(2)
Che 1'
horrearius
sia tenuto per la così -detta custodia tecnica, che
sia anzi equiparato in proposito al
nauta
etc. (s' intende, ove non interven-
gano speciali pattuizioni) é bensì opinione generale
(BARON, II , 246
sg. ;
K
^
—
165 —
Maggiore difficoltà potrebbe sorgere da ciò, che il limite
della responsabilità del commodatario sembra in parecchi
testi
riposto nella
vis maior,
hel
casus maior,
come abbiamo già
osservato. Parrebbe così che
il campo del
casus minor,
cui
appartengono i furti, i danni recati senza violenza dagli uomini
o dagli animali etc., debba essere compreso in tale responsa-
bilità. E ciò sembra appunto confermato dal fatto che rego-
larmente compete al commodatario 1'
actio furti.
Cominceremo però ad avvertire che il limite della
vis
maior
é addotto anche per altri casi di responsabilità, per
cui nessuno ha pensato mai alla cosiddetta custodia tecnica.
Cfr., per es., D. 26, 7, 50 : « Si res pupillaris ineursu latronum
pereat vel argentarius, cui tutor pecuniam dedit quum fuisset
celeberrimus, solidum reddere non possit, nihil'eo nomine tutor
praestare cogitur ». C. 4, 34, 1 : « Si incursu latronum vol ilio
GO?.DSCHMIDT,
Ztschr.,
16, p. 327 ; WINDSCHEID,
Pand., §
401, n. 2 ; PRINZ,
Pand., §
269 [2
a
ediz.] ; PERNICE,
Lobeo,
2, 350 [num. 6]), ma non mi pare
dimostrato. Che egli possa obbligarsi con apposite pattuizioui oltre 1' am-
bito della diligenza e della colpa., è ovvio ; ma che tale obbligo già inter-
venga
ope inris o
per sottintesa convenzione, non mi pare.
In contrario parlano apertamente, s' io ben veggo, D. 19
;
2. 41 e D. 13,
6, 19, sui quali qui non mi diffondo perchè dovrò presto considerarli nel
testo. Nulla prova il fr. 40: " Qui mercedem accipit pro custodia alicnius
rei, is huius periculum custodiae praestat ,,.
Custodia
qui indica il fatto
dell' assumere ,'ent
servandam ;
la natura della prestazione coincide con
quella del deposito, da cui il negozio differisce per la convenuta mercede.
Ora, il testo dice potervi essere un contratto di locazione d' opera avente
per oggetto la
custodia rei ,
ossia quella prestazione, che forma 1' oggetto
del deposito; se non che in tal caso il custodiente incontra una respon-
sabilità
(peri.eulunt),
che non incontra nel deposito. Ma il
periculum
(ed
è
noto da un pezzo ; per es., VINN[o, Inst., ed. cit., 2, 94) non significa punto
necessariamente una responsabilità eccedente la colpa ; quella derivante da
omessa diligenza è (se altro non appare) compresa. Tale responsabilità non
incombe al depositario, che è tenuto per il solo dolo (o per la colpa lata),
ossia per eventi riconducibili direttamente o indirettamente alla sua volontà.
Cfr. per una decisione affatto analoga D. 16 , 3 , 1 , 35 : " et si se quis de-
posito obtulit , idem Iulianus scribit
periculo se depositi illigasse
(la sua re-
sponsabilità eccede quella per dolo ;
periculum depositi
è del tutto equiva-
lente a
periculum custodiae) :
ita tamen , ut non sol uni dolunr , sed etiam
culpan-) et custodiam praestet ,
non tra»aen casus fortuitos ,,.
E certo che
1'
Jrorrearius,
come del resto ogni conduttore ,
praestat cu.stodia»t
(D. 19, 2.
(i1 [601, 9) ; ma ció signitica che per la conservazione della cosa risponde
della diligenza del buon padre di famiglia.
fortuito casu ornamenta deposita apud interfectum perierunt,
detrilnentuin ad heredem eius qui depositum accepit ... non per-
tinet ». Ora, 1' ultima formula non so in quanto differisca da
quella di D. 13, 6, 5, 4, « si incendio vel ruina aliquid contigit,
vel aliquod damnum fatale ... », usata a proposito del commno-
dato. E, del resto, si pub anche spiegare come mai si adducano
ordinariamente esempi di
vis maior
per escludere la responsa-
bilitá pur nei casi, in cui si esige più dell' ordinaria diligenza.
Questi sono veramente casi, in cui ogni responsabilità, appare
senz'altro esclusa (e quando taluno ne risponde, ò per deviazione
dai limiti della sua obbligazione, non per diretto rapporto con
l' evento dannoso) ; mentre, ove non si tratti di forza maggiore,
é
sempre aperta la questione se poteva o no con maggior cura
evitarsi il danno'. Insomma, i casi di forza maggiore si prestano
ad un paradigma generale ; gli altri casi fortuiti risultano
tali solo dall' esame delle circostanze concrete e individuali.
Né, del resto, si deve credere
i
come il Baron, che le espres-
sioni
casas fortuitos, fatalis
siano equipollenti a
casus maior,
vis maior
etc. Per es. in C. 5, 38, 4 leggiamo:
« Tutoribus vel curatoribus
fortuitos casus, adversas quos
caveri non potuit,
imputari non oportere saepe rescriptum est ».
Ora qui per tali
fortuiti casus
non si possono intendere
che in genere gli eventi non prevedibili. Cfr. l' affatto simile
decisione in C. 4, '5
, 35, 13:
« A procuratore dolum et omnem culpara, non
etiam impro-
visuin casum praestandum esse ,
imis auctoritate manifeste
declaratur ».
Si avverta che siamo in ipotesi, in cui per confessione di
tutti non può discorrersi di custodia tecnica; il secondo passo
poi mira
ex professo
a delimitare la responsabilità, del
procu-
rator.
È poi lecito invocare anche
0.
9, 16, 4 (5); benché ivi
la decisione si riporti al diritto criminale , pure non può
non avere radice nel significato proprio delle parole, il quale
deve fondamentalmente ritenersi lo stesso che nel campo del
diritto civile (
1
).
Ivi si dice avvenuta per caso fortuito la morte
!1
(
1
)
Cfr., benchè non si riferisca alla presente questione particolare, ma
tratti più generalmente il problema, PERNICE,
Labeo,
2, 372 sg.
—167'—
-in
conseguenza di
-
u
n
calcio ricevuto. L' evidente significato
è pur quello che chi assesta altrui un calcio non può preve-
dere una così grave e terribile conseguenza: tale effetto è per
lui
improvisus.
Del resto il
damnum fatale,
che nel fr. 5, 4 cit.
è addotto come limite della responsabilità del commodatario, è
definito in D. 17, 2, 52, 3 come
damnum quod imprudentibus
accidit.
Si è disputato circa l' intelligenza di queste parole.
Io credo che 1' espressione non possa disgiungersi dall' altra
improvisus casus ;
si tratta di quegli eventi che capitano
improvvisi anche ai diligenti, anche cioè a chi prende le pre-
cauzioni dall' ordinaria prudenza suggerite. I greci traducono
fatale con tvyy óv (fortuito, casuale) e
quae imprudentibus cacci .
dunt
con
tà
a tao' 1bríba yLvóµsva : ciò che avviene fuori d' ogni
ragionevole aspettazione.
Tale definizione è suffragata dagli esempi, che seguono :
tra essi è che il
pecus
perisca in un incendio. Ora., uri
tal
caso ordinariamente non appartiene necessariamente alla
vis
maior.
Tanto poco vi appartiene di necessità, checché ne pensi
il Baron (
1
)
,
che i romani dicono anzi che
incendium sine
culpa fieri non
potest
(D. 18, 6, 12 [111). La quale frase è certo
iperbolica , ma indica chiaro che il danno è in astratto evita-
bile ; la responsabilità è esclusa per regola, quando il fatto
non sia riconducibile a colpa dello stesso obbligato. Cfr. D. 1,
15, .3, 1: « quia
plerumque incendia culpa fiunt inhal2itantium,
aut fustibus castigat eos,
qui neglegenlius igneni habuerunt
etc. ».
L' unica difficoltà, che può opporsi a queste riflessioni,
è
forse quella che può ricavarsi da D. 4, 9, 3, 1 : « omnimodo
qui recepit tenetur, etiam si sine culpa eius periit vel dam-
num dattim est ,
nisi si quid damno
fatali conlingit ».
Qui
pare, poiché si discorre del
receplum nautarum,
che
damnum
fatale
sia affatto equivalente a
vis
maior,
che infatti più
avanti si adduce:
idem erit dicendum el si in stabulo aut in can-
pona vis
maior
contigerit.
Se non che qui abbiamo a fare con
un
malaccorto glossema od emblema :
risi-contingil.
Già
il
tipo di esso (che rientra in una delle più note categorie del-
1'
Eisele) è sospetto ; si aggiunga che appena. può credersi cite
un giurista romano scrivesse
si ... damnum dalum est,
nisi
si
(
i
)
II,
'276, 296
sg.
- 188 -
quid
danno
fatali contingit.
La condotta poi del ragionamento
risulta strana. Si pone come principio incontroverso che
il
nauta
non risponde del
damnuìn fatale,
quindi se ne deduce
sull' autorit,
di Labeone non essere iniquo dare al
nauta
eccezione in caso di naufragio o di assalto dei corsari. È invece
naturale che il giurista, dopo aver detto che il
nauta
risponde
anche per il perimento e per il danno non ascrivibile a sua
colpa, aggiungesse:
Labeo lamen
etc., temperando così il ri-
gore del principio enunciato. Ma il principio doveva appunto
enunciarsi in tutto il suo rigore, trattandosi di spiegare le
parole edittali
nisi reslituent, in eos iudicium dabo.
Queste pa-
role, letteralmente intese, non lasciano scampo per il
nauta:
o restituire o risarcire.
Che, del resto, la responsabilitk del commodatario intesa
sotto il nome di custodia non esorbitasse dai confini della
colpa.,
è detto nelle fonti per chi. vuole intenderlo.
La C. 4, 24, 6 dice generalmente : «
Quae forluitis casibus
accidunt, cum
praevideri non potuerant
(in quibus etiam aggres-
sura latronum est),
nullo bouae fidei iudicio
praestantur ».
É arbitrario equiparare caso fortuito a
vis maior. Il
senso
è spiegato dalla stessa costituzione,
cum praevideri uon polue-
rint:
e a questo senso noi dobbiamo attenerci , benché poi si
citi un esempio di
vis
maior. Questa rientra nel caso fortuito
come la specie nel genere ; ma l' imperatore , decidendo una
questione attinente ad essa, invoca il principio generale.
E D. 13, 7, 13, 1 : « venit autem in hac actione et dolus
et culpa :
ut in cormnodato venia et custodia :
vis maior non
venit ».
Ciò è meglio chiarito dal successivo fr. 14 : « Ea igitur,
quae diligens pacer familias in suis rebus praestare solei,
a cre-
ditore exiguntur ».
Anche il creditore pignoratizio è tenuto alla custodia ;
anche per la sua responsabilit , è addotto il limite della
vis
maior;
la misura della sua responsabilità è parificata esplici-
tamente a quella del commodatario — e tuttavia apprendiamo
che non esorbita quanto suole e può prestare il diligente
pa-
ter familias.
Il tentativo di Baron di attribuire la decisione del fr. 14
al solo pegno di immobili non mi pare, come ho gia, detto,
troppo felice. Del resto, io non so quale vantaggio se ne possa
^
r
—
169 —
ricavare per la sua
teoria , una volta che si dimostri inaccet-
tabile 1' altra sua asserzione che la custodia è applicabile ai
soli mobili.
Non si
vede anzitutto verun motivo intrinseco per
tale limitazione ; è vero che degli immobili non si commette
furto , ma i danni sono possibili tanto per i mobili , che per
gli immobili. Il suo argomento esegetico è tolto
da.
D. 19, 2,
29. La
lex locationis
comprende questa clausola : « redemptor
silvam ne caedito, neve cingito, neve derrito, neve quem cingere
caedere urere sinito ». Si domanda, se basti che il conduttore
impedisca di far tali cose
a
chi coglie sul fatto, o se invece
debba
ita silvain custodire, ne quis id facere possit.
« Respondi verbum
sinere
utramque habere significationem
sed locatorem potius i
d.
videri voluisse , ut redemptor non so-
lum, si quem casu vidisset silvam caedere, prohiberet,
sed uti
~
aret el darei operane, ne quis caederet » .
A me pare che il testo dimostri la piena applicabilit;
Ut
della custodia agli immobili ; si può custodire una selva e la
custodia sta nella diligenza impiegata
(curare et dare operam)
nel prevenire il danno, proprio come per i mobili.
Così invece al Baron non pare. « Il giurista =- così egli
scrive
(
t
)
—
in luogo del
custodire
inette un
curare el dare
operaio ;
evidentemente perché stima impossibile un
custodire
siloai u ».
Ma una simile interpretazione può venire in mente sólo
a chi, fissasi bene in capo un' idea, attribuisce seni' avvedersi
a tutti gli altri e anche ai testi il suo modo di vedere. La
domanda è se qui il ne
sinito
importi solo il dovere di impe-
dire chi vien colto sul fatto o anche quello di
custodire silvain.
I1 giurista risponde che esso ha
utrantque signi ficcrtionem
(dun-
que anche quella di custodire) e si decide per la seconda, che
chiarisce anche meglio con le parole
curare el dare operaia.
Ma che 1' interpretazione da lui scelta sia una di girelle pro-
poste dal consulente, è evidente, dal momento che dice : « Le
parole usate si adattano a entrambe le interpretazioni : è nel
caso
però piìi
verosimile etc. »
(
a
).
Invece, vi hanno testi gravis-
(
1
?
H.
p. 229.
(=) La le.,' è
qui interpretate
udrei
.
sfis
conducto,'o,,t ;
loa ciù
è j,^rc}^i: il
dovere che così ne risulta per quet' ultimo è conforme al l' obbligo generale
del conduttore di
pi
.
aestare custodiara.
La nostra interpretazione è del tutto
conforme a quella di Stefano.
— 170 —
cimi, che confermano non esistere in proposito fra mobili e
immobili differenza di trattamento : Alf. 2 Digest. D. 18, 6,
12 (11):
« Si vendita ínsula combusta esset, cum incendium sine
culpa fieri non possit, quid iuris sit ? respondit :
quia sine pa-
tris familias culpa fieri potest
(neque, si servorum neglegentia
factum esset, continuo dominus in culpa erit) , quamobrem si
venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam
debent homines frugi et diligentes praestare,
si quid accidisset,
nihil ad eum pertinebit ».
È 1' obbligo generale della
rei custodia
che spetta al ven-
ditore fino al momento della tradizione, o al momento in cui
questa viene a mancare per colpa del compratore.
Non
meno chiaro è D. 19, 1, 36:
« Venditor domus, antequam eam tradat , damni infetti
stipulationein interponere debet, quia, antequam vacuam pos-
sessionem tradat,
custodiam clilicgentia^^a
praestare debet et
pars est custodiae diligentiaeque
hanc interponere stipulationem:
et ideo si id neglexerit, tenebitur emptori.
Il
venditore , se non interpone la
cautio ,
si espone alla
perdita del possesso e anche della proprietà ; é quindi proprio
pars custodiae,
vale a dire si riferisce proprio ai provvedimenti
suggeriti dalla diligenza per la conservazione della cosa, l' in-
terporre la stipulazione.
I quali bellissimi testi non solo mostrano esteso anche
agli immobili il concetto della custodia , ma illustrano egre-
giamente il concetto medesimo, quale applicazione della
dili-
genlia.
Ora, il Baron dice « illecito l'adoperare tali espressioni
incidentali come argomento » (
1
).
Ma non si tratta affatto di
(
1
)
II, 228. La tesi per il BARoN si complica forse per ciò che il vendi-
tore non è tenuto secondo lui alla custodia tecnica, se non nel caso di ven-
dita per un prezzo fissato per misura e prima della misurazione. Io non
credo esistere alcuna differenza fra questo caso e l'ordinario. Ed ecco le mie
ragioni. Ulpiano nello stesso libro 28
ad Sab.,
poco dopo avere esposto, se-
condo il BARON , 1' obbligo della custodia tecnica per chi vende vino a
misura, soggiunge (D. 18, 6, 4, 1-2) : " Si aversione vinum venit, custodia
tantum praestanda est ... Vino antem per aversionem vendito , ti
rr
ia custo-
diae est avehendi tempus ,,. Come mai
praestare custodiam
può avere a poche
— 171 --
espressioni incidentali. Si opera in ambo i testi, e specialmente
nel secondo, con il concetto di custodia, inteso nel suo senso
tecnico e fondamentale. • Come si dovrebbe qualificare
,
il con-
tegno del giurista se si esprimesse in tal guisa , mentre la,
praestatio custodiae
fosse ristretta al venditore di cose mobili?
E la nostra esegesi è tanto pii certa, in quanto che il fram-
mento nell' opera genuina (Paolo ad
Pl.)
si riferiva al titolo
de
furlis
(
1
).
L' argomento del furto poteva dare occasione a
parlare della custodia tecnica, come viceversa (2).
Ritornando dunque alla nostra trattazione, si ricava che
il creditore pignoratizio non é tenuto oltre la diligenza del
bonus pater familias,
ciò che benissimo per noi si accorda con
quanto dicono le Istituzioni (3, 14, 4) : « placuit
sufficere,
quod
ad eam rem custodiendam eaactain diligentiam adhiberet :
righe di distanza così diverso significato? E poi una custodia assoluta,
quale
vorrebbe il BA
RON,
come si accorda con quanto scrive Gaio (fr. 2. 1 ibid.) :
" custodiaun autem ante adinetieudi diem qualem praestare veuditureiii opor-
teat : utrum plenam,
ut et diligentiam praestet,
an vero doluru duintaxat... ,,
Si porrebbe così in quella ipotesi il quesito ? Qualche difficoltà può dare il
fr. 1, 1 ; ma, senza biasimare con il
PERNICE
Ulpiano per una confusa espo-
sizione, dovremo riconoscere che ivi si è operato qualche spostamento fra
il testo di Sabino e -le note di Ulpiano. Infatti la fine del pr. del fr. si
rannoda strettamente con il § 2 ; invece il principio del § 1 si rannoda
con il § 3. Insomma, è nata confusione tra la custodia, che è una cosa, e
il
periculum acocis, mucoris
etc., che è tutt'altra cosa. Così si spiega benis-
simo anche 1' osservazione
p
r
iusquam eniot admetiatur viinum, prope (pulsi •atoaa-
dunt venit;
e si comprende come un caso affatto naturale, quale l'inacidirsi
del vino, venga a ricadere sul venditore. L'obbligo alla custodia invece si
collega con quanto s'insegna poi circa l' effusione etc. Si noti che tra il pr.
e il § 1 c' è una singolare mescolanza di cose diversissime , la
degatstatio
e
la
mensur
r
a,
che si riferiscono a ipotesi fra loro lontanissime ; e ciò prova
con ogni certezza che qualche cosa è caduto e
che
s' è operato uno sposta-
mento. Notevole è poi D. 18 , 1, 35, 4 : " Si res vendita per furtum perie-
rit... si nihil appareat convenisse,
talis custodia desiderartela est a veu.ditor•e,
qualem bonus paterfamilias suis rebus adhibet: quale si praestiterit et: ttamen
rem perdidit, securus esse debet ,,. A mio avviso, cosi è detto ottimamente
quanto si esige da chi è tenuto alla custodia per
antonomasia.
Lo stesso
Gaio in D. 18, 6, 2, 1, ove si parla di virio da misurarsi, dice
che
il vendi-
tore è scusato dalla
vis
stagna
e dal
da.rir
n
-
n
.
n
a fatale;
le due formule per noi
coincidono. Non così, naturalmente, per il
BARON.
(
I
)
LENEL,
Paling.,
I, 1155.
(
2
)
Per es., D. 47, 2, 12 ; 14: cfr.
LENEL,
Palina.,
II, 1126.
— 172 —
c
l
uam si praestiterit
et aliquo fortuito casu rem amiserit,
secu-
ram esse ». [Tn argomento perentorio offre poi a mio avviso
D. 47, 2, 14, 6, dove la responsabilitá del creditore per il furto
coincide espressamente con la di lui colpa. E, poiché alla re-
sponsabilità del creditore pignoratizio è perfettamente equipa-
rata quella del commodatario, è lecito dall' una arguire 1' altra.
Tale insegnamento è perfettamente conforme ad altri testi.
Cfr. D. 13, 6, 19 (Giuliano) :
« Ad eos, qui servandum aliquid conducunt aut
ulenduin
accipiunt,
damnum iniuria ab alio datum non pertinere procul
dubio
est:
qua enim
cura aut diligentia
consequi possumus,
ne aliquis damnum nobis iniuria det ? ».
Quella responsabilità per il damnum, che è cos impor-
tante per il
nauta
e per il
campo,
non ha luogo per il commo-
datario, giacché, anche adoperando tutta la diligenza, egli non
pub evitare ogni danno. Notevolissimo si è che in D. 19, 2, 41
la stessa domanda di Giuliano è da YTlpiano riferita così:
« qua enim custodia consequi potuit, ne damnum iniuria ab
alio dari possit ? ». Naturalmente Giuliano non intendeva esclu-
dere ogni responsabilità per i danni dati dai terzi, ma, come
la sua stessa argomentazione prova, solo per il caso, in cui
il
danno con la debita diligenza non si sarebbe evitato. Nel
fr. 41 cit. Ulpiano continua :
« Sed liarcellus interdum esse
(
1
)
posse ait, sive custodivi
potuit, ne damnum daretur, sive ipse custos damnum dedit:
quae sententia llarcelli probanda est ».
A torto crede il Baron che qui Marcello contraddica
affatto a Giuliano e ne confuti 1' errore! Marcello sostanzial-
mente è dello stesso avviso, tanto che ritiene responsabile
il
commodatario e il conduttore solo qualche volta
(interdum).
Marcello non f
a
che esporre e svolgere quanto Giuliano aveva
sottinteso, usando una formula forse troppo assoluta; e alla
critica,
della formula usata si riferisce appunto quel
sed,
che
(
1
)
Il MommsEN ha
interesse ;
ma non si ricava alcun senso buono. La
parola più ovvia da sostituire (in conformità al discorso precedente) sa-
rebbe
ayi.
[Cfr. lo stesso FELutINt, in calce -all' ed. ital. dei Digesti].
— 173 —
al Baron pare di così grande significato. Che, del resto, non
si tratti di una novità, non di un errore di Giuliano, prova
a mio avviso chiaramente il seguente passo (D. 9, 2, 57) preso
da Giavoleno (l):
« Equum tibi commodavi : in eo tu cum equitares et una
complures equitarent, onus ex his irruit in equum teque
deiecit et eo casu crura equi fracta sunt.
Lobeo
negai
tetuda
ullam actionem
esse
».
É importante questo passo, non solo perchè mostra come
sempre la giurisprudenza romana abbia tenuto fermo il requi-
sito della colpa, ma anche perchè sparge luce su D. 9, 1, 2 pr.
invocato dal Baron. Questo passo insegna che 1'
actio
de pan.-
perie
non compete al solo domino, ma che anzi compete
ei
cuius interese : «
velati ei, cui res commodata est, item fulioni,
quia eo quod tenentur dainnum videntur pati » (2).
Il
Baron ne deduce che sempre, quindi, il commodatario
risponde del danno recato dagli animali • altrui alla cosa ;
mentre il testo dice solo che 1' azione spetta a chi vi ha inte-
resse, e quindi anche al commodatario che è tenuto a rispon-
dere del danno. Quando e come sia tenuto, il testo non dice ;
al
giurista qui importa solo rilevare che il dover rispondere
del danno è una ragione sufficiente per la legittimazione attiva.
Il fr. 57 cit., infatti, si riporta anche all' ipotesi della
pauperies,
come risulta evidente da quanto segue
(
3
)
;
eppure niuna azione
spetta in proposito al domino della cosa danneggiata contro
il
commodatario.
E vero, come s' è visto, che le fonti attribuiscono senz'altro
1' actio furti a:l
commodatario per la ragione eh' egli del furto
risponde verso il domino. Ma che tali testi abbiano da inten-
(i)
Lib. `I
ex post. Labeonis.
(2)
Non è punto necessario avvertire con lo scoliaste antico ad h. 1.:
{mera v
¿S
zu
zòv
xlvOvvov 18Lxj)s áveSéIato,
SL& iò
Eterulévov, al, Sr'
atp,Asiav
ov8r1; Svvatut c
i
y
vkálaattur tiil
y
é
étiépov
(3Xá(3r
l
y ,,.
(3)
"
sed si equitis culpa factum esset, cum equite sane, non cum equi
domino agi posee verum puto ,,. Se invece il danno fosse avvenuto per
impeto feroce del cavallo senza colpa del cavaliere , 1' azione si darebbe
contro il domino; ma il domino del cavallo offeso non avrebbe perciò
ventila,
azione contro il commodatario : 1' azione competerebbe quindi al comino-
dante, poiché il coinmodatario
eo quod non tenetur
non avrebbe interesse.
^.
:
—
174 —
dorsi con qualche discrezione, prova il confronto testè istituito
tra. 1). 9, 1, 2 e
D. 9,
2, 57
(
1
).
Rispetto al furto, poi, devono
farsi speciali considerazioni. Le fonti distinguono sempre dal
furtuira il lalrociniumn ; l'aggressura lalronum
entra nel concetto
di
vis
maior. Ma anche la semplice rapina se ne distingue :
D.::>0, 17, 23 « .... rapinae .... a nullo praestantur » (2).
E la ragione è ovvia. La rapina è un furto che avviene
palaia, in
presenza di chi custodisce la cosa. Se la rapida av-
viene, è segno che o 1' obbligato era personalmente presente,
o altri era presente per lui ; con ciò egli ha fatto
,
quanto
l'
or-
dinaria diligenza esigeva e d'altro non risponde. Inoltre, quando
le fonti parlano del furto, di cui il commodatario risponde,
intendono quello che avviene senza effrazione. Ci è infatti
attestato che 1'
horrearius
non risponde
efractis alque expilatis
horreis,
a meno che si sia esplicitamente assunto di sorvegliare
non solo le cose
affidate e poste nell'
horreum,
ma
1'
horreun2
stesso
(
3
).
E infatti quand' uno ha riposto la cosa in luogo ben
chiuso (o casa o armadio o scrigno)
(
4
),
ha fatto quanto da lui
esige 1' ordinaria diligenza, a meno che per patto speciale si
sia obbligato a sorvegliare che i ladri non penetrino con
effrazione ('). E ancora. : il commodatario non risponde della
fuga. (e quindi neppure del furto ; la fuga è un furto che il
(1)
Cfr., del resto, come si esprime Ulpiano, D. 47, 2, 14, 10, riferendo
il principio esplicitamente accolto da Celso e Giuliano : " Neque enim is,
cuiuscuinque intererit rein non perire, habet furti a.ctionem, sed qui ob eam
rein tenetur,
quod ea res culpa eius perierit ,,.
Si noti che ivi si parla proprio
del commodato.
(2)
Intendi, nel campo dei contratti. Della speciale condizione del
nauta
etc. il frammento non parla. E qui pure si esprime ciò che suole avvenire
eccezionalmente è escogit.abile una rapina con
culpa
del commodatario, che
in tal caso avrebbe I'
actio vi banoruni raptorum
(D. 47, 8, 2, 22-24).
(3)
"
Nisi custodiam eorum (scii. horreorum) recepit „ : D. 19, 2, 55 pr.
Recipere custodianì.
vuol dire , come sappiamo , semplicemente assumere la
sorveglianza ; non indica un grado speciale di responsabilitá.
(4)
D. 1, 15, 3, 2: " Effracturae fiunt plerumque in insulis in horreisque,
ubi homines pretiosissimam partem fortuuarum suarum reponunt , cum
vel
cella effringitur vel anuariur vel arca ,,.
(5)
Tale patto s' intende nel senso che si debbano porre o portinai o
altri
custodes
(D. I, 15, 3, 1-2). In tal caso
qui recepit custodian?.
risponde o
per non avere messo verun sorvegliante o per avere usato poca cura
nella scelta.
— 175 —
servo fa di
'sé
stesso) dei sérvi
qui custodiri non solent
(
1
).
La
decisione si può certo estendere per analogia e ammettere, per
es., che il commodatario non rispondera delle capre, che in
montagna ha (secondo la consuetudine) lasciate errare sole pei
balzi, dei colombi che ha lasciato
volare el revolare,
e così via.
E la ragione è chiarissima. Vi sono cose, che 1' ordinaria dili-
genza non permette che si lascino in luogo aperto senza sor-
veglianza : se esse vengono rubate per mancanza di tali cure,
del furto deve rispondere chi a tale diligenza è tenuto ; altri-
menti, se - il furto avviene
(rapina,
e ffractio) malgrado tali cure,
non si risponde. Ma se son cose, che anche 1' uomo diligente
lascia all' aperto . senza sorveglianza., non sorge responsabilitá
per il furto.
-
È
quindi quasi inescogitabile (e però in una esposizione
generale trascurabile) l' ipotesi in cui il commodatario' soffra
il
furto, fuori dalle accennate contingenze, senza essere
in
colpa. E si comprende quindi perfettamente come lo Stefano,
che identifica la custodia con la diligenza, come più volte
avemmo occasione di osservare, scriva senz' altro
^^ cS^
x)to^ìi
ovx Iati ru ma nEe,íatuóts e
f
i
xXonfi ovx 15J-tEQ(3dXXet exactan
diligentian (ad D. 17, 2, 52, 3) = il furto non è un evento for-
tuito ; il furto non supera 1' esatta diligenza (2).
Dico che l' ipotesi di un semplice furto (oltre le accennate
circostanze) subito dal
-
commodatario senza sua colpa è quasi
inescogitabile. Del tutto non lo è ; si pensi al caso di un ladro
di singolare abilitá e scaltrezza, che sorprenda anche 1' uomo
prudente e vigilante.
Ad abundantiam
le fonti ci attestano
che
in tal caso il commodatario non risponde. Noi sappiamo che
rispetto alla custodia il commodatario è parificato al condut-
tore (cfr. D. 13, 6, 5, 15 etc.). Or bene, Ulpiano ci assicura
(D. 47, 2, 14, 12) :
« Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem,
si modo
culpa eius subrepta sit res ».
(
1
)
D. 13, 6, 5, 6. 50, 17, 23 etc. Cfr. pure D. 13, 6, 5, 13 : " Si me roga-
veris, ut servum tibi cum lance commodarem et ....
servas
cum
ea fugerit,
eum qui commodatuin accepit non teneri, nisi fugae praestitit culpan) ,,.
("-) Anche l'Indice greco delle Istituzioni nella proteoria all'esposizione
della competenza dell'actio
furti
al
commodatario etc. parla solo della varia
responsabilità dei contraenti per dolo, colpa lata e colpa lieve : 4, 1, 13.
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