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Transumanesimo, vulnerabilità e dignità umana: il giurista di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica 4.0

Llano-Alonso, Fernando Higinio

Abstract

The main aim of this article is to present a theoretical alternative to the dominant doctrine of justechnicism (whose postulates are in accordance with the foundations of legal formalism and the normativist view of law). This alternative is embodied in the defense of technological humanism, whose integrative plan makes it possible to reconcile scientifictechnological progress with the values and principles of humanist culture that make up the enlightened project of modernity.

Full text

ISSN 2421-0730 NUMERO 2 – DICEMBRE 2021 FERNANDO H. LLANO ALONSO Transumanesimo, vulnerabilità e dignità umana: il giurista di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica 4.0 ABSTRACT - The main aim of this article is to present a theoretical alternative to the dominant doctrine of justechnicism (whose postulates are in accordance with the foundations of legal formalism and the normativist view of law). This alternative is embodied in the defense of technological humanism, whose integrative plan makes it possible to reconcile scientifictechnological progress with the values and principles of humanist culture that make up the enlightened project of modernity. KEYWORDS - Humanism, Transhumanism, Human Dignity, Vulnerability 2/2021 106 FERNANDO H. LLANO ALONSO* Transumanesimo, vulnerabilità e dignità umana: il giurista di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica 4.0** SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il volto bifronte del transumanesimo - 3. La disumanizzazione del diritto nell’era digitale - 4. Verso un nuovo corpus iuris digitalis - 5. Un auspicio finale 1. Premessa L’immagine del mondo classico che abbiamo conosciuto fino ad oggi sembra essere svanita a partire dall’inizio del XXI secolo. Come emerge nel libro postumo di Ulrich Beck 1 , tra le principali minacce che incombono sulla “società del rischio” si trova la fede smodata nel progresso delle tecnoscienze applicate. La rinascita di questo nuovo scientismo del III millennio ha risvegliato un certo ottimismo tecnologico determinista e una fiducia incondizionata nel potere salvifico del progresso illimitato. La ricerca che stanno sviluppando quelli che Beck definisce come i “nuovi crociati della fede tecnologica nel progresso” si propone di combattere con armi tecnologiche e argomentazioni morali i potenziali rischi globali che assediano la società mondiale contemporanea: tra i tanti che si potrebbero menzionare, il cambiamento climatico e le catastrofi naturali che lo accompagnano, la rivoluzione digitale, la nascita e lo sviluppo della genetica medica, o le grandi disuguaglianze socioeconomiche su scala planetaria. Tuttavia, lungi dal rappresentare un alleato per l’umanità, la diffusione di un ideale scientista che aspira ad affrancare l’umanità da tutti i mali genera una sensazione illusoria di sollievo nella popolazione mondiale (dal momento che ci esime dalla responsabilità di affrontare i rischi globali e di assumere decisioni che possano fornire risposte appropriate), sebbene questa catarsi sociale si produca a costo di occultarci la vera dimensione della trasformazione della realtà in cui si trovano ormai immersi l’umanità e il pianeta a tutti i livelli. Per quanto riguarda questa metamorfosi, uno degli ambiti in cui si può constatare in maniera lampante il cambiamento di paradigma che sta affrontando l’umanità, e l’effetto rivoluzionario che esso genera sulla nostra * Ordinario di Filosofia del Diritto, Università di Siviglia. ** Contributo sottoposto a valutazione anonima. La traduzione dallo spagnolo è di Michele Zezza. 1 U. BECK, The Metamorphosis of the World, Polity Press, Cambridge, 2016, 62-63. FERNANDO H. LLANO ALONSO 107 natura nell’epoca degli effetti secondari, è precisamente lo spazio in cui convergono le tecnoscienze, la biotecnologia e la genetica applicata all’ingegneria e alla medicina. In questo ambito della sperimentazione tecnoscientifica convergono le cosiddette tecnologie emergenti, anche note con l’acronimo “NBIC”: nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie dell’informatica e della comunicazione. Nel campo delle nuove tecnologie, ad esempio, si stanno sviluppando a ritmo vertiginoso le tecniche di manipolazione genetica, la selezione genetica degli embrioni attraverso la diagnosi genetica preimpianto (una tecnica innovatrice della riproduzione assistita che secondo molti dei suoi critici lascia aperta la porta a pratiche eugenetiche e la cui pratica è vietata in alcuni paesi europei 2 ), e l’applicazione dell’intelligenza artificiale, della cibernetica e della bionica alla medicina o agli sport ad alta intensità. In questa nuova epoca biotecnologica e digitale il “paradigma umanista” – che considera l’individuo come un fine in se stesso e difende l’inviolabilità della condizione umana e la dignità delle persone in quanto soggetti morali – sta per essere gradualmente sostituito dal “paradigma postumanista” che, nella sua versione più radicale e utilitarista, propone il superamento dei limiti naturali ricorrendo a mezzi artificiali per raggiungere la perfezione organica e intellettuale della specie umana, arrivando a collocare l’onnipotente homo excelsior al di sopra del fallibile homo patiens e dell’imperfetto homo sapiens 3 . Siffatta prospettiva prende il nome di “transumanesimo”. Il transumanesimo è concepito da uno dei suoi fondatori, Max More, non soltanto come un movimento culturale e intellettuale, ma anche come una materia di studio e, fondamentalmente, come una filosofia di vita. Sebbene possa apparirci ancora come una mera finzione, la condizione postumana a cui si riferisce More prospetta in realtà un fatto futuribile: la possibilità di generare, a partire da una base costituita dagli esseri umani, una nuova specie biomigliorata 4 . 2 Per uno studio dottrinale di diritto comparato sulla diagnosi genetica preimpianto, si veda: F.H. LLANO ALONSO, Impacto de la medicina genética en los derechos de las personas con riesgo de transmitir enfermedades incurables: una revisión conceptual y normativa, in “Ius et Scientia”, 2, 2016, 86-103. 3 J. BALLESTEROS, Biotecnología, biopolítica y posthumanismo, in J. BALLESTEROS-E. FERNÁNDEZ (a cargo de), Biotecnología y posthumanismo, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, 21-46. F.H. LLANO ALONSO, Homo excelsior. Los límites ético-jurídicos del transhumanismo, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018. 4 M. MORE, The Philosophy of Transhumanism, in M. MORE-N. VITA-MORE (ed. by), The Transhumanist Reader, John Wiley & Sons, Inc., Chichester (West Sussex), 2013, 3-17. 2/2021 108 L’evoluzione genetica convertirebbe i transumani in autentici esseri superdotati, eternamente giovani, infallibili, praticamente perfetti e immortali. In questo ipotetico brave new world del futuro postumano dominato dalla tecnoscienza, costruito sui pilastri della rivoluzione transumanista, convivrebbero gli umani (singolari, vulnerabili e imperfetti), i postumani (seriali, infallibili e perfetti), e i cyborg (esseri al confine tra uomini e macchine). Si tratterebbe indubbiamente, a mio avviso, di un orizzonte crepuscolare per la specie umana, relegata a uno stato di prostrazione e soggezione a causa della propria inferiorità fisica e intellettuale di fronte alle altre specie dei transumani e degli uomini-robot. Per evitare di arrivare a questo scenario distopico in cui gli individui robotizzati dimenticano il proprio aspetto e la propria essenza umana, vale forse la pena di ricordare i versi che Gabriela Mistral ha scritto nel suo poema “Dos himnos”: No sabemos qué es lo que hicimos para vivir transfigurados 5 . 2. Il volto bifronte del transumanesimo Si è soliti affermare che l’era digitale e postmoderna in cui ci troviamo immersi presenta un volto bifronte come quello del dio Giano. Indubbiamente, viviamo in un’epoca paradossale dal momento che, da una parte, il transumanesimo ci prospetta un futuro carico di speranze sulla base di uno sviluppo illimitato, in termini etici e giuridici, della biomedicina e dell’ingegneria genetica nel quale, secondo le sue previsioni, si potrà sradicare la quasi totalità delle malattie che affliggono l’umanità, e ritardare se non addirittura arrestare la sua senescenza; d’altra parte, questo approccio scientista difeso dal progetto transumanista attraverso l’utilizzo illimitato delle tecnologie NBIC, della robotica e dell’intelligenza artificiale, presuppone – come ha evidenziato il filosofo morale francese Luc Ferry – il passaggio da un paradigma medico tradizionale, quello del modello terapeutico, che presenta come finalità principale quella di “rimediare”, curare le malattie e le patologie, a un modello “superiore”, orientato al miglioramento e al “perfezionamento” dell’essere umano 6 . 5 G. MISTRAL, Tala, Sibila, Sevilla, 2010, 84. 6 L. FERRY, La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l´uberisation du monde vont bouleverser nos vies, Plon, Paris, 2016, 73-78. FERNANDO H. LLANO ALONSO 109 Riguardo all’impatto della medicina genetica sui diritti e sulle libertà dei soggetti vulnerabili (come, ad esempio, gli anziani), appaiono particolarmente ispiratrici le riflessioni formulate dal filosofo tedesco Jürgen Habermas (eminente allievo di Max Horkheimer e Theodor Adorno, che si possono considerare i maggiori rappresentanti della Scuola di Francoforte) in un libro intitolato Il futuro de la natura umana 7 , in cui delinea una serie di dilemmi etico-giuridici e di sfide posti dall’ingegneria genetica all’uomo del nostro tempo. Curiosamente, la forza liberatrice della tecnologia – a partire dalla strumentalizzazione delle cose – finisce per degenerare convertendosi in un incatenamento o, detto altrimenti, in una strumentalizzazione dell’essere umano. Come a suo tempo sottolineò un altro esponente della Scuola di Francoforte come Herbert Marcuse, per evitare che la razionalità tecnologica possa legittimare una qualche forma di dominio o, peggio ancora, promuovere un modello di società razionalmente totalitaria, è necessario rinvenire una sorta di comunicazione tra la natura, l’uomo e la tecnica 8 . Seguendo questa linea di ragionamento, Habermas ha insistito sulla necessità di individuare un punto di incontro tra il progresso tecnico-scientifico e ciò che egli definisce il “mondo sociale della vita”. In altre parole, Marcuse e Habermas sembrano puntare su una visione più umana della tecnica la cui proposta rappresenta un’alternativa valida tanto per il determinismo tecnologico quanto per il neoscientismo, dal momento che entrambi si fondano su strumenti di dominio e oppressione che comprometterebbero la vita all’interno delle grandi società industriali e post-industriali 9 . L’ideologia tecnocratica del transumanesimo tecnologico o postumanismo rappresenta, a mio avviso, una triplice minaccia per le persone più vulnerabili. Innanzitutto, si propone di sottrarre al dibattito scientifico e politico una serie di questioni che interessano la maggior parte dei cittadini, e che richiederebbero pertanto di essere sottoposte ad un libero dibattito: un 7 J. HABERMAS, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2001. Su questo libro si vedano le interessanti considerazioni svolte da Marina Lalatta Costerbosa: Il diritto come ragionamento morale. Saggio sul giusnaturalismo contemporaneo e le sue applicazioni bioetiche, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, 163-171. 8 H. MARCUSE, One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press Boston (Massachusetts), 1964, 158. 9 J. HABERMAS, Technischer Fortschritt und soziale Lebenswelt, in Technik und Wissenschaft als “Ideologie”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1968, 104-118. 2/2021 110 confronto aperto che imponga una riflessione, in particolare, sul rischio che i tecnocrati producano una notevole manipolazione ideologica occultando pratiche e interessi che rappresentino un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà. In secondo luogo, come è emerso ripetutamente all’interno dell’attuale crisi sanitaria causata dal Covid-19, gli argomenti tecnocratici nascondono le proprie fallacie, a seconda delle circostanze, con l’apparenza di verità scientifiche irrefutabili e inesorabili. Infine, è emblematico il fatto che nella “terra promessa” dai postumanisti non vi sia spazio di fatto per la disabilità, né per la vecchiaia, né per la malattia. 3. La disumanizzazione del diritto nell’era digitale Riflettendo sul paradigma transumanista, occorre domandarsi quali implicazioni etico-giuridiche potrebbero avere l’intelligenza artificiale e la robotica, in quanto cavalli di battaglia della rivoluzione digitale nell’ambito culturale, accademico e professionale del diritto. Al fine di poter ottenere una risposta soddisfacente a questa domanda, mi soffermerò in seguito sui rischi che può implicare l’ancora scarsa regolamentazione esistente in materia di intelligenza artificiale giuridica e robotica, così come l’impatto dell’innovazione tecnologica nella pratica del diritto e nel mercato dei servizi giuridici. Negli ultimi anni è stata avviata una campagna postmoderna di marketing con cui ci si propone di persuadere il pubblico circa i vantaggi della rivoluzione pedagogica, commerciale e scientifico-tecnologica. Questa strategia si basa su alcune parole d’ordine ricorrenti che rappresentano una sorta di insegna pubblicitaria. Di fatto, questi slogan si esprimono con dei sintagmi vuoti che servono sostanzialmente a richiamare una presunta “società della conoscenza”, o a raffinare la capacità di “imparare ad imparare”, un’espressione che sintetizzerebbe, a sua volta, tutte le competenze e abilità del processo di apprendimento all’interno del libero sviluppo della personalità. Al di là della ridondanza e dell’artificiosità di queste formule, che cercano soltanto di occultare l’effettiva sostituzione dei contenuti cognitivi con i propri contenitori, è innegabile che questa conoscenza a cui si allude con tale solennità equivalga in realtà all’organizzazione delle discipline, ma non attraverso le lezioni in presenza del docente, bensì – come abbiamo FERNANDO H. LLANO ALONSO 111 verificato durante le lezioni online e i webinars in questi due anni di pandemia – attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici quali videocamere, computer, portatili, tablets e smartphones. Questi strumenti tendono a relegare il docente nella mera condizione di coordinatore di un gruppo di lavoro, e permettono agli alunni di accedere a piattaforme virtuali in cui si rischia di trovare un’informazione riciclata, spesso in maniera acritica, priva di originalità, e nella maggior parte dei casi selezionata da editori anonimi. La compressione dello spazio culturale nel campo degli studi universitari ha comportato la sostituzione della vocazione alla crescita della conoscenza e della formazione teorico-dottrinale da parte della logica del pragmatismo e del profitto aziendale. A questo proposito, non è senza significato che, nella maggior parte delle riforme legislative dell’insegnamento universitario attuate nei paesi limitrofi rispetto alla Spagna, tale settore sia stato affidato a ministeri che mettono in relazione la ricerca con la competitività, con l’innovazione e con la scienza di applicazione aziendale, ma non con le scienze sociali o umanistiche. In questo modo, la società della conoscenza e il nuovo orizzonte del sapere ad orientamento imprenditoriale e scientifico-tecnologico non soltanto hanno comportato una rettifica dell’originaria vocazione dell’università in quanto istituzione di servizio pubblico, ma hanno anche determinato il modello del futuro mercato del lavoro, che richiede la riduzione della qualità e della quantità delle materie oggetto di studio da parte degli studenti, al fine di adeguarle alle esigenze di specializzazione e di adattamento dei laureati alle regole variabili del mondo imprenditoriale moderno e globalizzato, come avverte Martha C. Nussbaum 10 . Con ogni evidenza, le facoltà e i corsi di Giurisprudenza non rappresentano un’eccezione in questo processo di compressione dei contenuti della cultura giuridica generale che si sta producendo nei nuovi piani di studi al fine di implementare le prospettive occupazionali dei loro iscritti. La tendenza alla specializzazione degli studi giuridici per adattarli alle pressanti domande di un mercato giuridico sempre più globalizzato, caratterizzato dalla liberalizzazione e dalla disgregazione dei servizi giuridici, e che si trova sull’orlo della rivoluzione tecnologica causata dall’intelligenza artificiale, fa sì che ci troviamo di fronte a una manifesta propensione alla disumanizzazione del diritto. Da questo punto di vista, si possono identificare tre cause essenziali che aiutano a comprendere i motivi della perdita della radicale essenza 10 M.C. NUSSBAUM, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)-Woodstock (Oxfordshire, England, UK), 2010, 7. 2/2021 112 umana che caratterizza il diritto sin dalle sue origini e che, a mio avviso, possono incidere persino sul suo futuro immediato. Innanzitutto, la rinuncia a studiare il diritto lato sensu, ossia la rinuncia a studiarlo nella prospettiva complessa dell’esperienza giuridica, che si compone delle singole discipline giuridiche e di una disciplina complementare rispetto al mondo delle scienze umane come la Filosofia del diritto. Questa circostanza comporta non soltanto la riduzione del diritto, in quanto oggetto privilegiato di studio, a una struttura formale vacua nei termini ontologici della sua natura razionale, ma anche evitare di considerarlo su un piano deontologico, e trascurare le capacità discorsive e argomentative che deve acquisire un buon giurista, le quali rappresentano, d’altra parte, facoltà imprescindibili per lo sviluppo del ragionamento da parte dei giuristi nell’esercizio pratico della propria professione 11 . In secondo luogo, il fatto di eludere il sostrato umano del diritto comporta inevitabilmente l’automatizzazione del giurista. Inoltre, le discipline umanistiche e letterarie (il complesso di saperi che nel Rinascimento ricevevano la denominazione di studia humanitatis) costituiscono l’universo culturale che circonda e nutre lo studio delle leggi dalle origini stesse dell’università nel Medioevo. In questi ultimi tempi, come ha segnalato Michele Ciliberto, il lascito dell’Umanesimo ha riacquistato attualità nel momento stesso in cui si è riaperto drammaticamente, a causa delle crisi finanziarie, migratorie e sanitarie degli ultimi due decenni del XXI secolo, il dibattito intorno alla problematicità intrinseca della condizione umana. Questo nuovo umanesimo si interroga su quale sia il ruolo che spetterà all’uomo in questo imminente scenario neotecnologico dominato dall’IA e dalla Robotica che molti considerano rivoluzionario. In ciò risiede il dilemma che ci pone oggigiorno l’umanesimo tecnologico: si può scegliere tra cadere nel disincanto e aspirare all’invenzione di sempre nuove utopie o, detto altrimenti, propendere per il realismo e cercare di contemplare “nuove terre, nuovi cieli”, rompendo le barriere della realtà che ci circonda? 12 . 11 Su questi aspetti fondamentali si vedano le considerazioni svolte nei seguenti scritti: A.E. PÉREZ LUÑO, Lecciones de Filosofía del Derecho. Presupuestos para una filosofía de la experiencia jurídica, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política-Mergablum, Sevilla, 1992, 21-26; T. GRECO, L’orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia, in B. PASCIUTA-L. LOSCHIAVO (a cura di), La formazione del giurista. Contributi a una riflessione, Tre Press, Roma, 2018, 45-68; Th. CASADEI, Il diritto in azione: significati, funzioni e pratiche, in V. MARZOCCO – S. ZULLO – Th. CASADEI (a cura di), La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive (Prefazione di C. FARALLI), Pacini, Pisa, 2019, 89-125. 12 M. CILIBERTO, Il nuovo Umanesimo, Laterza, Bari-Roma, 2017, 64. FERNANDO H. LLANO ALONSO 113 In terzo luogo, l’innegabile potere di attrazione esercitato nell’ambito socio-culturale contemporaneo dall’IA è emerso nell’incessante ricerca di nuove strategie di negoziazione e contrattazione a favore di un mercato del lavoro sempre più automatizzato e globalizzato. Indubbiamente, il mondo della pratica professionale del diritto in generale, e quello dell’esercizio della professione forense in particolare, sono stati anch’essi interessati da questa sublimazione delle tecnologie emergenti da parte del giurista contemporaneo per quanto attiene alle possibilità offerte dalla Rivoluzione Tecnologica 4.0 (termine che, tra l’altro, è stato coniato da Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum) 13 . In linea con questa tendenza filotecnologica dominante all’interno delle professioni giuridiche, uno dei maggiori specialisti nello studio del futuro della professione forense, Richard Susskind, nel suo libro Tomorrow´s Lawyers aveva già previsto che il mondo del diritto e della pratica forense sarebbero stati interessati da più cambiamenti radicali negli ultimi due decenni che negli ultimi due secoli 14 . Effettivamente, i fatti sembrano avergli dato ragione, dal momento che, come si è potuto verificare negli ultimi anni, allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, all’introduzione dell’IA nell’ambito della prassi giuridica, si sono accompagnati un processo di globalizzazione del mercato dei servizi giuridici che ha determinato la sua progressiva disgregazione (ossia la sua scomposizione in molteplici obiettivi suscettibili di essere automatizzati o realizzati da diversi tipi di professionisti) e il cosiddetto offshoring o delocalizzazione di alcuni di questi obiettivi in centri di prestazione di servizi giuridici situati in paesi che si caratterizzano per una manodopera a basso costo e di fatto priva di reali garanzie e tutele sul piano dei diritti del lavoro. Tuttavia, in contrasto con ciò che potrebbe apparire a prima vista, i cambiamenti vertiginosi che si stanno producendo nell’ambito della produzione giuridica non implicano necessariamente la morte del Big Law, quanto piuttosto una riconfigurazione della pratica professionale del diritto e la frammentazione del lavoro all’interno del mercato dei servizi giuridici in una pluralità di funzioni e attività che, a seconda del maggiore o minore grado di difficoltà, richiederanno dall’impiegato di ufficio o dall’assistenza legale un maggiore o minore grado di meccanizzazione e di formazione tecnica specializzata nell’IA giuridica. Pertanto, le mansioni più essenziali – ricerca giuridica, elaborazione di contratti e altri tipi di documenti – saranno maggiormente suscettibili di essere automatizzabili nella misura in cui, in 13 K. SCHWAB, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Geneva, 2016. 14 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers, Oxford University Press, Oxford, 2017, xiii. 2/2021 120 un’etica dell’IA, spiccano in particolare i seguenti: il Regolamento relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati; la Strategia europea in materia di dati, il Libro Bianco sull’IA (che potrebbe considerarsi la Magna Charta dell’etica dell’IA); gli Orientamenti etici per un’IA affidabile elaborati dal Gruppo di esperti altamente qualificati in materia di IA; la proposta di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui princìpi etici per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo dell’IA, della robotica e delle tecnologie correlate, con il fine di garantire l’applicazione omogenea in tutta l’UE di questo quadro normativo composto di princìpi etici applicabili a qualsiasi tecnologia dell’IA. Nonostante presentino le caratteristiche del soft law (inteso come complesso di disposizioni o atti giuridici senza forza vincolante obbligatoria, ma non per questo privi di conseguenze giuridiche o quantomeno di un qualche rilievo giuridico), il merito di questo complesso di documenti sui princìpi etici dell’IA in quanto tecnologia strategica è quello di poter essere applicata tanto alle imprese quanto ai cittadini e alla società nel suo complesso, sempre qualora sia antropocentrica, etica e sostenibile, e rispetti i diritti e i valori fondamentali” 36 . Sulla base di questo approccio antropocentrico e antropogenico dell’IA, sembra che all’interno dell’UE si stia rafforzando l’esigenza che qualsiasi nuovo quadro normativo per l’IA che preveda obblighi giuridici e princìpi etici per lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo dell’IA, la robotica e le tecnologie correlate garantisca che queste tecnologie emergenti si adattino alle necessità dell’essere umano, e siano sempre al suo servizio, mai il contrario 37 . È opportuno insistere sul fatto che la dimensione etica dell’IA ha effetti e implicazioni nell’ambito delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini. Muovendo da una posizione favorevole alla difesa dei diritti e delle libertà nell’età digitale, Antonio E. Pérez Luño ha osservato che tanto le Nuove Tecnologie (NT), quanto le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e, in particolare, internet, proiettandosi nell’ambito giuridico-politico in forma di teledemocrazia o di cittadinanza digitale, pongono un dilemma dalla cui soluzione dipende il futuro della cittadinanza. 36 Si vedano le conclusioni del Libro bianco sull’intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM (2020) 0065), par. 6, 28-29. 37 Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012 – INL), punti 2, 10. FERNANDO H. LLANO ALONSO 121 Le NT e le TIC presentano un lato positivo: quello di contribuire ad affermare un nuovo modello di cittadinanza (una “cybercittadinanza”) che aumenti oppure faciliti la partecipazione politica attraverso la democrazia elettronica, che imponga trasparenza nel comportamento dei poteri pubblici e agevoli la divulgazione delle informazioni in merito alla loro gestione. Ma le tecnologie digitali presentano anche un aspetto negativo: l’utilizzo inappropriato delle stesse può degradare i cittadini a uno status di meri soggetti passivi (users) 38 , a un indesiderabile modello di cittadinanza.com, nel quale possono essere manipolati da parte dei poteri pubblici. A questa minaccia latente nelle società digitalizzate dell’era tecnologica si somma il rischio che alcuni Stati, nell’intento di garantire la sicurezza, travalichino i propri limiti etico-giuridici estendendo smisuratamente il proprio potere di controllo attraverso il cyberspazio 39 . Per questo motivo, conclude Pérez Luño: La decisione sugli impatti presenti e futuri di internet nella sfera delle libertà appartiene ai cittadini delle società democratiche: si tratta di una responsabilità alla quale non ci si può sottrarre 40 . 5. Un auspicio finale Sulla scorta di queste considerazioni, vorrei concludere con un auspicio, che riposa su una ferma convinzione: a mio avviso, nulla dovrebbe impedire alle persone di poter ampliare liberamente le proprie conoscenze della natura e dell’universo in cui abitano; nessun impedimento dovrebbe ostacolare lo sviluppo della loro padronanza della tecnologia per migliorare le loro condizioni di vita e le loro capacità naturali. Ma per realizzare questo proposito evolutivo, che è inerente alla stessa specie umana, non potrà essere attuato un progetto qualsiasi, e tanto meno quei progetti che si ispirano a ideologie che negano la inviolabilità dell’essere umano e si oppongono al riconoscimento della sua dignità in quanto soggetto morale. In definitiva, la proposta di un programma di progresso tecnologico che ignori la concezione kantiana dell’essere umano fine a se stesso, e che si 38 Suggerisco la lettura di S. PIETROPAOLI, Da cittadino a user. Capitalismo, democrazia e rivoluzione digitale, in A. CAVALIERE, G. PRETEROSSI (a cura di), Capitalismo senza diritti?, Mimesis, Milano-Udine, 2021. 39 Cf. A.E. PÉREZ LUÑO, La tercera generación de derechos humanos, Thomson/Aranzadi Cizur Menor (Navarra), 2006, 101. 40 ID., Los derechos humanos en la sociedad tecnológica, Madrid, Universitas, 2012, 87-88; cfr., anche, ID., Los derechos humanos ante las Nuevas Tecnologías, cit., 15-34. 2/2021 122 realizzi al prezzo della strumentalizzazione dell’individuo, nasconderà in realtà un progetto antiumanista che, lungi dal liberare l’umanità, contribuirà soltanto a incatenare e sottomettere gli uomini – come avveniva in passato – in un nuovo modello di dispotismo: quello, anti-illuminista, della tecnocrazia postumanista.